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questi sono degli appunti riguardanti i reati fallimentari
Tipologia: Appunti
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OCCULTARE: è il nascondimento materiale del bene per per impedire al creditore l’apprensione e quindi giuridicamente aggredirlo da parte degli organi della procedura concorsuale. La garanzia patrimoniale del credito viene tutelata con: azione surrogatoria, azione revocatoria e sequestro conservativo. Il compimento trova ragione e spiegazione nell’obbligo del fallito di segnalare al curatore l’esistenza di propri beni da sottoporre ad inventario. Pertanto anche il semplice silenzio può integrare il reato. DISSIMULARE: è il nascondimento giuridico, effettuato mediante atti simulato, diretti a creare n’apparenza di trasferimento a terzi di beni che, in realtà sono o debbono ritenersi appartenenti al patrimonio del debitore. Far credere per vero qualcosa che vero non è, destinare i beni a un soggetto diverso dal reale titolare. Es. negozio giuridico simulato facendo figurare come trasferiti dei beni a terzi che in realtà continuano a far parte del patrimonio del fallito. Es. intestazione fittizia a terzi estranei alla gestione di cespiti propri. Anche la simulazione di un pagamento o una quietanza. DISTRUGGERE: è l’annullamento fisico del bene, del valore economico del bene, può essere anche parziale o frutto di un comportamento(es falso incendio, falso allagamento o distruzione in modo tale che quando viene il curatore non trova più nulla). Condotta più sfregiante per sottrarre il patrimonio. Rientra nel concetto di distruzione anche il caso di perdita volontaria di un diritto (reale o personale) di godimento sulla cosa. In questa prospettiva può segnalarsi la perdita consapevole dell’uso di un bene: ad esempio concedendolo gratuitamente in locazione, ovvero concedendolo per periodo di tempo eccedente la ragionevolezza, si da scemarne il valore commerciale. Nel concetto di bancarotta non interessa l’integrità o l’identità del bene in se, quanto la salvaguardia del suo valore. Non rappresenta distruzione la conversione di un bene nel suo controvalore in denaro(es vendita), purchè il prezzo richiesto sia congruo. DISSIPARE: sperperare, sprecare, essere negligente, incosciente, superficiale, imprudente circa le risorse patrimoniali senza alcuna utilità di impresa e senza corrispettivo o ragionevole corrispettivo. È considerata dissipativa quella manovra che sia priva, anche sotto un profilo astratto, di utilità aziendale. Ciascuna di queste condotte è alternativa al fine di ravvisare il reato di bancarotta. Sono forme penalmente equivalenti e riconducibili all’unico risultato di diminuire la garanzia dei creditori o, il che è lo stesso, sottrarre all’esecuzione concorsuale il patrimonio del fallito. La bancarotta di cui si parla è patrimoniale perché ha ad oggetto il patrimonio. La bancarotta può essere prefallimentare o fallimentare o ancora totale o parziale Evento tipico di questo reato? La diminuzione del patrimonio “in tutto o in parte i suoi beni” Può essere un depauperamento totale o parziale dei beni “ha esposto o riconosciuto passività inesistenti” all’interno del documento riassuntivo delle scritture contabili ovvero il bilancio di esercizio. L’interesse penalmente protetto è quello che la garanzia patrimoniale del debitore non venga corrosa e diminuita per via di simulazioni le quali, anziché scemare la valenza attiva, indebitamente gonfino il gravame passivo. Il risultato per i creditori è una assegnazione indebitamente diminuita. La distinzione tra le due modalità di “esposizione” o “riconoscimento” consiste nell’iniziativa della condotta: da parte del debitore si ha “esposizione” verso gli organi della procedura. Da parte del creditore quando sulla sua insinuazione di credito, segua il “riconoscimento” indebito del debitore. L’esposizione si può attuare anche con le false scritture contrattuali o di negozi giuridici o di false comunicazioni a i creditori dai quali discenda un credito altrui, in realtà inesistente. Pena prevista: reclusione da tre a dieci anni, uno dei più gravi di quelli analizzati. Oggetto materiale della bancarotta fraudolenta: bancarotta propria : la condotta incriminata deve ricadere sui beni dell’imprenditore cioè quel patrimonio che è garanzia dei creditori. Non occorre una stretta nozione di proprietà, essendo sufficiente poterli considerare rientranti nella effettiva disponibilità del fallito. Rientrano i bani materiali suscettibili di utilizzazione o di trasformazione, i beni strumentali all’esercizio d’impresa, il denaro a disposizione dell’impresa; i beni immateriali, quali i diritti sulle cose, i diritti di credito, i diritti sulle opere dell’ingegno, le invenzioni, i brevetti, l’avviamento ecc; i beni di cui è acquisito il diritto all’uso come quelli oggetto di leasing ovvero con riserva di proprietà; beni di terzi che si sono confusi con il patrimonio del debitore; beni futuri su cui l’imprenditore vanti diritto effettivo e beni pervenuti all’imprenditore per via illecita.
La stessa pena si applica all'imprenditore, dichiarato in liquidazione giudiziale, che, durante la procedura , commette alcuno dei fatti preveduti dal n. 1 del comma precedente ovvero sottrae, distrugge o falsifica i libri o le altre scritture contabili. In questo caso siccome avviene durante la procedura si chiama fallimentare, mentre quella di prima è prefallimentare perché le condotte sono avvenute prima della sentenza, mentre questa avviene quando le condotte vengono commesse durante la procedura. La bancarotta fraudolenta documentale è simile all’art 10, possono concorrere questi due reati? Art 10 e art ex 216 art 222 = se il fatto costituisce piu grave reato si applica questa norma. C’è una giurisprudenza che dice che se subentra la bancarotta, assorbe il reato di occultamento perché quest’ultimo nel reato di bancarotta documentale è l’elemento costitutivo. Art 84 parla di Reato complesso e composto: il primo è costituito da due reati che si fondono; sono la sintesi di altri reati Sono concorrenti perché è diverso l’int giuridico protetto, nel 10 l’int protetto è la tutela delle casse dello stato mentre il 216 è la par condicio creditorium. Quindi si possono applicare entrambi. Bancarotta preferenziale ( forma più lieve) perché la par condicio creditorium non è interamente lesa, qui l’imprenditore paga taluni preferendoli ad altri. È punito con la reclusione da uno a cinque anni l’imprenditore, che, prima o durante la procedura fallimentare, a scopo di favorire, a danno dei creditori, taluno di essi, esegue pagamenti o simula titoli di prelazione. La lesione consiste non nell indebito depauperamento del patrimonio del debitore, bensì nel nell'alterazione dell'ordine(stabilito dalla legge) di soddisfazione dei creditori(parcondicio), principio basilare nel procedimento concorsuale:n dunque l'oggetto del reato sta nella violazione della scala di preferenza stabilito. alterazione che, risolvendosi nell'impossibilità di soddisfare parte dei creditori, si riverbera in una forma di pregiudizio verso costoro, anche se ben diversa che nel caso di fraudolenza. LA CONDOTTA: a) Bancarotta preferenziale per il tramite di pagamenti(esegue i pagamenti) Pagamento è qualsiasi forma di estinzione di un debito, attuato con denaro o in natura o a mezzo di compensazione, di novazione oggettiva senza limitazione di tipologia. Oggetto può essere il denaro o un bene. è importante precisare che non è pagamento rilevante finite la bancarotta preferenziale: quello effettuato con ricchezza non suscettibile di cadere nella massa fallimentare quello imposto da norma imperativa ovvero da un ordine del giudice poiché in tal caso non è pagamento ma adempimento di un dovere quel pagamento contestuale diretto all'ottenimento di nuove e future prestazioni, poiché non vi estinzione di una già esistente obbligazione e virgola dunque, lesione della par condicio: situazione assai frequenti poiché il fornitore conosciuta da precaria situazione economica del cliente, condiziona virgola di regola, la propria esecuzione del negozio al pagamento immediato. il pagamento deve estinguere il credito effettivo esistente. il pagamento deve creare un'alterazione della parcondicio e questo non si verifica: a- se non vi è insinuazione di alcun creditore o se vi si integra di soddisfacimento della massa passiva b- se il pagamento è diretto verso creditore privilegiato senza che si siano insinuati creditori con maggior privilegio o l'attivo consente il soddisfacimento anche per gli altri c- se il pagamento determina un mero ritardo nella soddisfazione degli altri creditori, senza inadempimento verso costoro. b) Simula titoli di prelazione È la condotta di chi vuol far apparire simulatamente un negozio di concessione di ipoteca di pegno ovvero una causa negoziale che fruisca di speciali privilegi ovvero situazioni di obiettiva prelazione quale quella che la legge stabilisce al regime dei crediti cambiari ovvero conseguenti alla vendita con riservato dominio. la simulazione deve cadere soltanto sulla garanzia e non sul credito, vertendosi in tal caso infatti specie di bancarotta fraudolenta. La simulazione deve consistere in un'attività idonea all'inganno e giuridicamente apprezzabile, tale non essendo la mera dichiarazione del del debitore ove manchi qualsiasi riscontro negoziale documentale. elemento soggettivo della bancarotta preferenziale: la norma prevede la volontà di favorire call uno, quale dolo specifico, accompagnata dall'accettazione dell'eventualità del danno verso la restante massa creditoria: una forma composita di volontà. La prova sull'elemento soggettivo deve rigorosamente rappresentare una volontà di favoreggiamento del creditore, circostanza che non si verifica o me l'imprenditore agisca nell'intento di allontanare la procedura fallimentare, cercando respiro nella difficile crisi finanziaria, nell'ottica di provvedere al pagamento di tutti i creditori, una volta superato la difficoltà. questa bancarotta può essere sia prefallimentare che fallimentare in quanto l’atto di preferenza di tizio anziché caio può essere posto in essere sia prima della sentenza dichiarativa di fallimento che dopo la sentenza dichiarativa di fallimento.
CONDOTTE: esegue pagamenti o simula titoli di prelazione. Una condotta basta al fine di costituire reato Simulare titoli di prelazione: simulare la sussistenza o esistenza di un titolo/ prelazione es busta paga falsa per avere dei prestiti(perché la busta paga è un titolo preferenziale), falsa trascrizione sul registro immobiliare da parte del notaio compiacente che falsamente trascrive nel reg immobiliare l’esistenza di un bene che non c’è. La caratteristica di tutte e tre le bancherotte patrimoniale, documentale e preferenziale: la caratteristica in termini di elemento soggettivo del reato è che tutte e tre le fattispecie sono punite a dolo specifico: 1° comma: allo scopo di.. 2° comma allo scopo di procurare.. 3° comma a scopo di favorire.. TRATTAMENTO SANZIONATORIO 3-10 anni per documentale e patrimoniale, siano esse prefallimentari o fallimentari Per la preferenziale 1-5 anni perché il bene giuridico tutelato è leso in minor misura rispetto alle precedenti, perché qui qualcuno lo paga. Bancarotta impropria : le condotte sono state poste in essere anche da soggetti diversi dall’imprenditore dichiarato fallito ad es collegio sindacale, sindaci, institore. Bancarotta propria: I soggetti: Amministratori direttori generali i sindaci liquidatori di società dichiarate fallite institore. quando viene contestata solo all’imprenditore che materialmente ha fatto quelle conodotte ed è stata dichiarato fallito L’ultimo comma contiene le pene accessorie: salvo le altre pene accessorie la condanna per uno dei fatti previsiti……. 10 anni di inabilitazione nel ricoprire cariche direttive nella società. 16/11/ Dal 1° settembre 2021, il reato di bancarotta semplice troverà la propria fonte di disciplina nell'articolo 323 del nuovo codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, che, tuttavia, ne lascia sostanzialmente immutata la regolamentazione. BANCAROTTA SEMPLICE PROPRIA art 217 legge fallimentare È una norma residuale rispetto alla bancarotta fraudolenta, perché non c’è l’intenzio fraudis tipico della bancarotta fraudolenta, nella quale tutto ciò che si fa lo si fa per ledere la par condicio creditorum, invece nella bancarotta semplice si va a ledere la par condicio creditorum ma ci sono una serie di condotte che sono negligenti, imprudenti e superficiali da parte dell’imprenditore. Tanto che nella bancarotta semplice vi è la possibilità di essere puniti anche a titolo di colpa ovvero per negligenza, imprudenza. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni, se è dichiarato in liquidazione giudiziale, l'imprenditore che, fuori dai casi preveduti nell'articolo precedente: CONDOTTE: 1- Ha sostenuto spesa personali o per la famiglia eccessive rispetto alla sua condizione economica Lo può aver fatto non necessariamente per dolo ma anche perché è incosciente o imprudente, non calcolando bene il rischio. Tutto cio che non è espressamente scritto o vietato è ammesso, quindi in questo caso la parola eccessive permette di poter ampliare con significati congrui alla norma stessa ovvero: Condizioni patrimoniali: es. ha il muto e non riesce a pagarlo e si compra la macchina nuova. Non ha il patrimonio sufficiente a garantire le eventuali spese effettuate Condizione economica: non ha la funzione economica di entrate tali da poter garantire i pagamenti che sta per sostenere nel momento in cui ha affrontato le spese condizione finanziaria: non ha la liquidità necessaria per far fronte a una determinata spesa perché bisogna ricorrere ad un prestito. Dunque occorrerebbe non sostenere la spesa personale o familiare almento in qel momento. L’averla sostenuta aggrava lo stato di insolvenza e determina un presupposto del fallimento Stato di insolvenza: impossibilità di adempiere correttamente alle obbligazioni assunte. famiglia: ci sono diversi tipi di famiglie :
Soggetti: amministratori, direttori generali, sindaci, liquidatori di società dichiarate fallite nonché l’institore. Bancarotta semplice documentale impropria art. 224 n. 1 l. fall. La norma consiste nel rinvio alle fattispecie dell'art. 217 l. fall. Il coordinamento non é tuttavia sempre possibile. Infatti, sotto un profilo oggettivo, l'art. 217 n. 1 l. fall. é insuscettibile di traslazione alla sfera sociale prevedendo spese personali o per la famiglia (lo stesso si osserva per l'institore che non é il soggetto fallito). Ogni erogazione al soggetto proprio dell'art. 224 l. fall. o risulta frutto di distrazione ovvero é autonomamente censurata penalmente ove non ritualmente deliberata (es. art. 2630/2359 cod. civ.) Il socio illimitatamente responsabile risponde delle spese eccessive ricadenti su propri cespiti patrimoniali e non sociali. Sul piano della responsabilità soggettiva é necessario un coordinamento con le singole funzioni degli organi sociali: i sindaci, per esempio, non hanno poteri gestori. Ad essi potrà addebitarsi la casistica della prima parte dell'art. 217 l. fall. soltanto per il tramite dell'art. 40 cpv. cod. pen. Ed anche in tema di violazione documentale deve sottolinearsi che l'obbligo della tenuta dei liberi ricade soltanto sugli amministratori e, per limitata competenza istituzionale (cfr. artt. 2276, 2277, 2457 cod. civ.), sui liquidatori. La competenza dei direttori generali sarà stabilita dalle mansioni in concreto assegnate. É ovvio che, spettando ai sindaci (o ai nuovi organi frutto della riforma societaria) il controllo della contabilità (2403 cod. civ.), la loro responsabilità sarà maggiormente per difetto di vigilanza. Delicata é, infine, la posizione dei soci illimitatamente responsabili: qualora essi non abbiano rivestito il ruolo di amministratori, non sembra che siano da considerare responsabili ex art. 224/217 cpv. l. fall., non essendo soggetti destinatari dell'obbligo relativo. Nessuna questione, invece, per l’institore obbligato al dovere contabile ex art. 2205 cod. civ. La bancarotta semplice post-fallimentare. La mancata gestione del patrimonio (per lo spossessamento cagionato dal fallimento) non rende praticamente attuale e pratica ipotesi di commissione, nel corso di procedura, delle condotte descritte dagli artt. 217 e 224 l. fall. RICORSO ABUSIVO AL CREDITO L’assunzione di un debito da parte di chi esercita un’attività d’impresa, senza le condizioni finanziarie e patrimoniali per il suo futuro adempimento, costituisce una condotta perniciosa sotto diversi profili. Difatti, il credito abusivamente ottenuto pone a repentaglio:
Eliminato la clausola di sussidiarietà “ salvo che il fatto costituisca più grave reato” che denotava il carattere residuale e subalterno della fattispecie, la cui operatività era da escludere in tutti quei casi in cui fosse stato configurabile un reato di maggiore gravità, primo tra tutti quello di bancarotta semplice patrimoniale o il reato di truffa (entrambi più gravemente sanzionati e, dunque, destinati a prevalere); Specificato che la condotta può essere sanzionata anche se il soggetto opera “al di fuori dei casi di cui agli articoli precedenti”, lasciando così intendere che il delitto si perfeziona anche in assenza del fallimento ipotesi non condizionata dalla declaratoria. Inasprito il trattamento sanzionatorio dell’illecito, elevandone sia il minimo che il massimo edittale; e, a corredo della pena principale si accompagna quella accessoria (ult. comma) che stabilisce l’incapacitazione all’esercizio di un’impresa commerciale o degli uffici direttivi d’impresa commerciale o degli uffici direttivi d’impresa fino a tre anni.
II. Se il fatto è avvenuto per colpa, si applica la reclusione fino ad un anno Soggetti attivi
1 ipotesi: esso coincide con la presentazione dell’elenco in cancelleria (art.14 L.f.) ovvero nella falsa denuncia (art. 89 L.f.). 2 ipotesi: esso coincide con la sottoscrizione dell’inventario. Elemento soggettivo Le due ipotesi contemplate nell’art. 220 L.f. sono punibili tanto se realizzate con dolo, quanto se poste in essere colposamente. Il dolo richiesto è quello GENERICO che consiste: