



Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity
Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium
Prepara i tuoi esami
Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity
Prepara i tuoi esami con i documenti condivisi da studenti come te su Docsity
Trova i documenti specifici per gli esami della tua università
Preparati con lezioni e prove svolte basate sui programmi universitari!
Rispondi a reali domande d’esame e scopri la tua preparazione
Riassumi i tuoi documenti, fagli domande, convertili in quiz e mappe concettuali
Studia con prove svolte, tesine e consigli utili
Togliti ogni dubbio leggendo le risposte alle domande fatte da altri studenti come te
Esplora i documenti più scaricati per gli argomenti di studio più popolari
Ottieni i punti per scaricare
Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium
Diritto penale commerciale
Tipologia: Appunti
1 / 5
Questa pagina non è visibile nell’anteprima
Non perderti parti importanti!




R.D. 16 marzo 1942, n. 26
egge fallimentare
Art. 216 L.F.
Bancarotta fraudolenta
ha distratto, occultato, dissimulato, distrutto o dissipato in tutto o in parte i suoi beni ovvero, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, ha esposto o riconosciuto passività inesistenti;
ha sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte, con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori, i libri o le altre scritture contabili o li ha tenuti in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degliaffari.2. La stessa pena si applica all'imprenditore, dichiarato fallito, che, durante la procedura fallimentare, commette alcuno dei fatti preveduti dal n.1 del comma precedente ovvero sottrae, distrugge o falsifica i libri o le altre scritture contabili.3. È punito con la reclusione da uno a cinque anni il fallito che, prima o durante la procedura fallimentare, a scopo di favorire, a danno deicreditori, taluno di essi, esegue pagamenti o simula titoli di prelazione.4. Salve le altre pene accessorie, di cui al capo III, titolo II, libro I del codice penale, la condanna per uno dei fatti previsti nel presente articoloimporta per la durata di dieci anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare ufficidirettivi presso qualsiasi impresa.
Art. 217 L.F.
Bancarotta semplice
Art. 217
bis
Esenzione dai reati di bancarotta
(d.l. 31 maggio 2010, n. 78)
e disposizioni di cui all’articolo 216, terzo comma, e 217 non si applicano ai pagamenti e alle operazioni compiuti in esecuzione di un
concordato preventivo di cui all’articolo 160 o di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell’articolo 182-bis ovvero delpiano di cui all’articolo 67, terzo comma, lettera d).
Art. 218 L.F.
Ricorso abusivo al credito
l'imprenditore
esercente
un'attività
commerciale che, ricorre o continua a ricorrere al credito, dissimulando il proprio dissesto. 2. Salve le altre pene accessorie di cui al capo III,
titolo
libro
del
codice
penale,
la
condanna importa l'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare
uffici
direttivi
presso
qualsiasi
impresa fino a tre anni.
Art. 218 L.F.
Ricorso abusivo al credito
(l. 262/2005)
e^
gli
imprenditori
esercenti
un'attività
commerciale
che
ricorrono
o
continuano a ricorrere al credito, anche al difuori dei casi di cui agli articoli precedenti,dissimulando
il
dissesto
o
lo
stato
d'insolvenza sono puniti con la reclusione dasei mesi a tre anni.2. La pena è aumentata nel caso di societàsoggette alle disposizioni di cui al capo II,titolo
parte
del
testo
unico
delle
disposizioni
in
materia
di
intermediazione
finanziaria, di cui al decreto legislativo 24febbraio
n.
e
successive
modificazioni.3. Salve le altre pene accessorie di cui al libroI,
titolo
capo
del
codice
penale,
la
condanna importa l'inabilitazione all'eserciziodi un'impresa commerciale e l'incapacità adesercitare
uffici
direttivi
presso
qualsiasi
impresa fino a tre anni.
Art. 225 L.F.
Ricorso abusivo al credito
dichiarate
fallite,
i^
quali
hanno
commesso il fatto in esso previsto.