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Reati fallimentari, Appunti di Diritto Penale Commerciale

Diritto penale commerciale

Tipologia: Appunti

2015/2016

Caricato il 24/02/2016

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R.D. 16 marzo 1942, n. 26
7
– L
egge fallimentare
TITOLO VI
CAPO I – REATI COMMESSI DAL FALLITO
Art. 216 L.F.
Bancarotta fraudolenta
1. È punito con la reclusione da tre a dieci anni, se è dichiarato fallito, l'imprenditore che:
1) ha distratto, occultato, dissimulato, distrutto o dissipato in tutto o in parte i suoi beni ovvero, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori,
ha esposto o riconosciuto passività inesistenti;
2) ha sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte, con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai
creditori, i libri o le altre scritture contabili o li ha tenuti in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli
affari.
2. La stessa pena si applica all'imprenditore, dichiarato fallito, che, durante la procedura fallimentare, commette alcuno dei fatti preveduti dal n.
1 del comma precedente ovvero sottrae, distrugge o falsifica i libri o le altre scritture contabili.
3. È punito con la reclusione da uno a cinque anni il fallito che, prima o durante la procedura fallimentare, a scopo di favorire, a danno dei
creditori, taluno di essi, esegue pagamenti o simula titoli di prelazione.
4. Salve le altre pene accessorie, di cui al capo III, titolo II, libro I del codice penale, la condanna per uno dei fatti previsti nel presente articolo
importa per la durata di dieci anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici
direttivi presso qualsiasi impresa.
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R.D. 16 marzo 1942, n. 26

  • L

egge fallimentare

TITOLO VI

CAPO I – REATI COMMESSI DAL FALLITO

Art. 216 L.F.

Bancarotta fraudolenta

  1. È punito con la reclusione da tre a dieci anni, se è dichiarato fallito, l'imprenditore che:
  1. ha distratto, occultato, dissimulato, distrutto o dissipato in tutto o in parte i suoi beni ovvero, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, ha esposto o riconosciuto passività inesistenti;

  2. ha sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte, con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori, i libri o le altre scritture contabili o li ha tenuti in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degliaffari.2. La stessa pena si applica all'imprenditore, dichiarato fallito, che, durante la procedura fallimentare, commette alcuno dei fatti preveduti dal n.1 del comma precedente ovvero sottrae, distrugge o falsifica i libri o le altre scritture contabili.3. È punito con la reclusione da uno a cinque anni il fallito che, prima o durante la procedura fallimentare, a scopo di favorire, a danno deicreditori, taluno di essi, esegue pagamenti o simula titoli di prelazione.4. Salve le altre pene accessorie, di cui al capo III, titolo II, libro I del codice penale, la condanna per uno dei fatti previsti nel presente articoloimporta per la durata di dieci anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare ufficidirettivi presso qualsiasi impresa.

Art. 217 L.F.

Bancarotta semplice

  1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni, se è dichiarato fallito, l'imprenditore che, fuori dai casi preveduti nell'articolo precedente:
  1. ha fatto spese personali o per la famiglia eccessive rispetto alla sua condizione economica;2) ha consumato una notevole parte del suo patrimonio in operazioni di pura sorte o manifestamente imprudenti;3) ha compiuto operazioni di grave imprudenza per ritardare il fallimento;4) ha aggravato il proprio dissesto, astenendosi dal richiedere la dichiarazione del proprio fallimento o con altra grave colpa;5) non ha soddisfatto le obbligazioni assunte in un precedente concordato preventivo o fallimentare.
  1. La stessa pena si applica al fallito che, durante i tre anni antecedenti alla dichiarazione di fallimento ovvero dall'inizio dell'impresa, se questaha avuto una minore durata, non ha tenuto i libri e le altre scritture contabili prescritti dalla legge o li ha tenuti in maniera irregolare oincompleta.3. Salve le altre pene accessorie di cui al capo III, titolo II, libro I del codice penale, la condanna importa l'inabilitazione all'esercizio diun'impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a due anni.

Art. 217

bis

L.F.

Esenzione dai reati di bancarotta

(d.l. 31 maggio 2010, n. 78)

1. L

e disposizioni di cui all’articolo 216, terzo comma, e 217 non si applicano ai pagamenti e alle operazioni compiuti in esecuzione di un

concordato preventivo di cui all’articolo 160 o di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell’articolo 182-bis ovvero delpiano di cui all’articolo 67, terzo comma, lettera d).

Art. 218 L.F.

Ricorso abusivo al credito

  1. Salvo che il fatto costituisca un reato più grave, è punito con la reclusione fino a due anni

l'imprenditore

esercente

un'attività

commerciale che, ricorre o continua a ricorrere al credito, dissimulando il proprio dissesto. 2. Salve le altre pene accessorie di cui al capo III,

titolo

II,

libro

I^

del

codice

penale,

la

condanna importa l'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare

uffici

direttivi

presso

qualsiasi

impresa fino a tre anni.

Art. 218 L.F.

Ricorso abusivo al credito

(l. 262/2005)

  1. Gli amministratori, i direttori generali, iliquidatori

e^

gli

imprenditori

esercenti

un'attività

commerciale

che

ricorrono

o

continuano a ricorrere al credito, anche al difuori dei casi di cui agli articoli precedenti,dissimulando

il

dissesto

o

lo

stato

d'insolvenza sono puniti con la reclusione dasei mesi a tre anni.2. La pena è aumentata nel caso di societàsoggette alle disposizioni di cui al capo II,titolo

III,

parte

IV,

del

testo

unico

delle

disposizioni

in

materia

di

intermediazione

finanziaria, di cui al decreto legislativo 24febbraio

n.

e

successive

modificazioni.3. Salve le altre pene accessorie di cui al libroI,

titolo

II,

capo

III,

del

codice

penale,

la

condanna importa l'inabilitazione all'eserciziodi un'impresa commerciale e l'incapacità adesercitare

uffici

direttivi

presso

qualsiasi

impresa fino a tre anni.

Art. 225 L.F.

Ricorso abusivo al credito

  1. Si applicano le pene stabilite nell'art. 218agli amministratori ed ai direttori generali disocietà

dichiarate

fallite,

i^

quali

hanno

commesso il fatto in esso previsto.