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Il Matrimonio Cattolico e Civile: Regole e Procedura, Appunti di Diritto Ecclesiastico

Il processo di matrimonio cattolico e civile in italia, inclusi i requisiti legali, le pubblicazioni, la celebrazione e gli effetti civili. Viene anche discusso il matrimonio celebrato all'estero.

Tipologia: Appunti

2011/2012

Caricato il 08/02/2012

marietta
marietta 🇮🇹

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I RAPPORTI PERSONALI: IL MATRIMONIO
1. IL “MATRIMONIO CONCORDATARIO”: GENESI, EVOLUZIONE, CRISI DELL’ISTITUTO
Nel sistema giuridico imperniato attorno al c.c. del 1865, l’unica forma di matrimonio
valida e riconosciuta era quella civile. Con il Concordato del 1929, art. 34, il sistema ha
subito un mutamento: si è introdotta la possibilità di far conseguire effetti civili al
matrimonio canonico, attraverso la “trascrizione”, ed inoltre rendere esecutive in Italia le
sentenze canoniche di nullità del matrimonio ed i provvedimenti pontifici di dispensa dal
matrimonio “rato e non consumato”. Si è così introdotto nel nostro ordinamento giuridico
il principio del pluralismo in materia di matrimonio, riconoscendo la possibilità di
scegliere tra:
- matrimonio civile (artt. 84 seg. c.c.)
- matrimonio canonico trascritto (comunemente detto “matrimonio concordatario”)
- matrimonio celebrato dinanzi a ministri di culto acattolici (artt. 7 seg. L.1159/1929)
Tutti questi riti devono essere letti nell’ottica del principio della liberta matrimoniale, che
consiste nel poter contrarre matrimonio scegliendo fra le diverse forme previste
dall’ordinamento giuridico.
Con l’art. 34 del Concordato si è dato origine ad un sistema di matrimonio caratterizzato da
una netta divisione delle competenze tra Chiesa cattolica e Stato, nel senso che se alla
Chiesa era data facoltà di disciplina del negozio matrimoniale e piena giurisdizione nella
valutazione della validità del matrimonio stesso, allo Stato veniva riconosciuta la
competenza a disciplinare gli effetti civili che quel matrimonio produceva, con piena
giurisdizione in tale ambito.
2. IL MATRIMONIO CONCORDATARIO NELL’ACCORDO DEL 1984
Autonomia della volontà degli effetti civili
L’art 8, com 1 dell’Accordo dell’84 riconosce gli effetti civili del matrimonio
concordatario, a condizione che vi sia la trascrizione nei registri dello stato civile,
previe pubblicazioni nella casa comunale. Subito dopo la celebrazione del rito
religioso, il parroco, o chi per esso, dovrà spiegare ai contraenti gli effetti civili del
matrimonio, dando lettura degli articoli del c.c. che regolano il matrimonio, e
redigerà in duplice originale, l’atto di matrimonio. La Santa Sede prende atto che
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I RAPPORTI PERSONALI: IL MATRIMONIO

1. IL “MATRIMONIO CONCORDATARIO”: GENESI, EVOLUZIONE, CRISI DELL’ISTITUTO

Nel sistema giuridico imperniato attorno al c.c. del 1865, l’unica forma di matrimonio valida e riconosciuta era quella civile. Con il Concordato del 1929, art. 34, il sistema ha subito un mutamento: si è introdotta la possibilità di far conseguire effetti civili al matrimonio canonico, attraverso la “trascrizione”, ed inoltre rendere esecutive in Italia le sentenze canoniche di nullità del matrimonio ed i provvedimenti pontifici di dispensa dal matrimonio “rato e non consumato”. Si è così introdotto nel nostro ordinamento giuridico il principio del pluralismo in materia di matrimonio, riconoscendo la possibilità di scegliere tra:

  • matrimonio civile (artt. 84 seg. c.c.)
  • matrimonio canonico trascritto (comunemente detto “matrimonio concordatario”)
  • matrimonio celebrato dinanzi a ministri di culto acattolici (artt. 7 seg. L.1159/1929) Tutti questi riti devono essere letti nell’ottica del principio della liberta matrimoniale, che consiste nel poter contrarre matrimonio scegliendo fra le diverse forme previste dall’ordinamento giuridico. Con l’art. 34 del Concordato si è dato origine ad un sistema di matrimonio caratterizzato da una netta divisione delle competenze tra Chiesa cattolica e Stato, nel senso che se alla Chiesa era data facoltà di disciplina del negozio matrimoniale e piena giurisdizione nella valutazione della validità del matrimonio stesso, allo Stato veniva riconosciuta la competenza a disciplinare gli effetti civili che quel matrimonio produceva, con piena giurisdizione in tale ambito.
  1. IL MATRIMONIO CONCORDATARIO NELL’ACCORDO DEL 1984 Autonomia della volontà degli effetti civili L’art 8, com 1 dell’Accordo dell’84 riconosce gli effetti civili del matrimonio concordatario, a condizione che vi sia la trascrizione nei registri dello stato civile, previe pubblicazioni nella casa comunale. Subito dopo la celebrazione del rito religioso, il parroco, o chi per esso, dovrà spiegare ai contraenti gli effetti civili del matrimonio, dando lettura degli articoli del c.c. che regolano il matrimonio, e redigerà in duplice originale, l’atto di matrimonio. La Santa Sede prende atto che

tale trascrizione non potrà aver luogo senza il rispetto delle leggi civili in materia di età per la celebrazione e di impedimenti inderogabili. Le pubblicazioni Secondo l’art 93 c.c. le pubblicazioni, cioè l’annuncio del matrimonio fatto a cura dell’ufficiale civile ed affisso all’albo dei Comuni di residenza degli sposi, costituisce il primo adempimento richiesto per la successiva trascrizione del matrimonio nei registri dello stato civile. Tale pubblicazione nell’albo comunale costituisce presupposto affinché i soggetti legittimati, secondo quanto disposto dall’art. 102 c.c., possano proporre opposizione al matrimonio. Per l’art 96 c.c. la richiesta delle pubblicazioni deve essere fatta da ambedue gli sposi o da una persona terza che però ne ha ricevuto incarico speciale dagli sposi stessi. Tale pubblicazione deve restare affissa all’albo comunale per almeno otto giorni e se la celebrazione del matrimonio non avviene entro i 180 giorni successivi perde efficacia. Tale richiesta di pubblicazione deve essere anche fatta dal parroco. In deroga a tale procedura, si dispone (art. 13 L. 847/1929) che la trascrizione del matrimonio possa avvenire anche senza le previe pubblicazioni solo dopo l’accertamento che non sussistano circostanze che ne impediscono l’efficacia civile. Si dovrà in tale caso affiggere avviso di avvenuta celebrazione del matrimonio e si potrà procedere alla trascrizione dell’atto matrimoniale solo dopo 10 giorni dalla pubblicazione (caso della trascrizione tempestiva ritardata). Trascorsi tre giorni dal termine della trascrizione, l’ufficiale dello stato civile:

  • se non sono state notificate opposizioni o non vi siano impedimenti alla celebrazione, rilascia il “nulla osta”, che garantisce agli sposi la trascrizione del matrimonio una volta celebrato
  • nel caso sia stata presentata opposizione, tale nulla osta non potrà venire rilasciato fino a quando con sentenza passata in giudicato l’opposizione sia stata respinta o non sia stata pronunciata sentenza di non dar luogo a deliberare in quanto l’opposizione non era fondata su una delle cause previste dagli artt. 85 e 86 c.c. Nel caso in cui l’ufficiale dello stato civile venga a conoscenza di una delle cause preclusive al matrimonio in un momento successivo al rilascio del nulla osta, dovrà

parroco competente deve trasmettere il secondo atto originale all’ufficiale dello stato civile, richiedendone la trascrizione (trascrizione tempestiva). Tale incombenza del parroco è atto giuridicamente rilevante, inquadrato nella categoria delle notificazioni. Se tale atto non viene trasmesso, o viene distrutto o smarrito, può essere sostituito da una sentenza del tribunale che, accertata la validità della celebrazione del matrimonio canonico destinato a produrre effetti civili, consentirà di procedere alla trascrizione.

  1. LA TRASCRIZIONE DELL’ATTO MATRIMONIALE Per la trascrizione del matrimonio canonico sono richiesti determinati requisiti ai coniugi. Anzitutto i tre casi di intrascrivibilità:
  • se uno dei coniugi è già legato in matrimonio canonico ad altra persona, matrimonio valido agli effetti civili
  • se le persone unite in matrimonio canonico risultano già legate tra loro da altro matrimonio valido agli effetti civili, qualunque sia stata la forma di celebrazione
  • se uno dei coniugi sia soggetto interdetto per infermità di mente. La normativa pattizia dell’84ha previsto ulteriori casi di intrascrivibilità del matrimonio canonico………………………. Ai sensi dell’art. 8, com 1 Accordo 1984, avvenuta la richiesta di trascrizione da parte del parroco, l’ufficiale dello stato civile, verificate le condizioni per la trascrizione, entro ventiquattro ore la deve effettuare e darne notifica al parroco. È questa la trascrizione tempestiva, il cui mancato rispetto temporale non influisce sulla natura della trascrizione. La trascrizione è un atto di accertamento costitutivo del matrimonio canonico in sede civile, per cui il matrimonio ha effetti civili immediati dal momento della celebrazione, anche se la trascrizione avviene al di là dei tempi previsti dalla legge. Trascrizione tardiva Tale trascrizione ha natura eccezionale ed ha lo scopo di agevolare l’acquisto degli effetti civili del matrimonio canonico. Infatti la richiesta di trascrizione può essere fatta anche posteriormente su richiesta dei due contraenti o anche uno di loro, con la conoscenza e senza l’opposizione dell’altro, sempre che entrambi abbiano conservato ininterrottamente lo stato libero dal momento della celebrazione a quello

della richiesta, senza pregiudizio dei diritti legittimamente acquisiti dai terzi. Tale trascrizione può avvenire anche a distanza di diversi anni dal momento della celebrazione del matrimonio canonico, purché sussista tra le parti la comune ed attuale volontà. Per la trascrizione tardiva occorre presentare una richiesta formale accompagnata da uno dei due originali dell’atto matrimoniale. Nel periodo che intercorre tra la celebrazione canonica del matrimonio e la richiesta di trascrizione tardiva, le parti devono aver ininterrottamente conservato lo stato libero (non impedisce il caso che nel frattempo uno dei due coniugi avesse contratto matrimonio con terza persona ma poi dichiarato nullo). La morte di uno dei coniugi impedisce la possibilità della trascrizione tardiva del matrimonio canonico, in quanto viene a mancare l’attuale volontà delle parti; la giurisprudenza ha ritenute inefficaci le dichiarazioni rese al momento della celebrazione del matrimonio canonico a favore di una futura trascrizione. La morte di uno dei coniugi dopo l’inoltro della domanda di trascrizione tardiva, non impedisce il riconoscimento degli effetti civili del matrimonio, così pure la consapevole mancata opposizione fatta dal coniuge qualora l’altro faccia tale richiesta di trascrizione tardiva. Tale trascrizione tardiva non deve pregiudicare i diritti dei terzi nel frattempo acquisiti. Tra questi terzi rientrano gli eredi (legittimi o testamentari) del coniuge defunto (anche se su questo punto la Corte di Cass. con sentenze diverse si è espressa con opinioni diverse). Circa il regime patrimoniale dei coniugi, la comunione dei beni non sarebbe opponibile al terzo che ha acquistato diritti da uno dei coniugi su uno dei beni oggetto di comunione. Trascrizione ritardata Cosa fare per quei matrimoni canonici celebrati senza le pubblicazioni civili? In base all’art. 13 L. 847/1929, in tale caso la trascrizione può avere comunque luogo purché sia stato accertato che non ricorra alcuna delle cause di intrascrivibilità previste dalla legge. Con l’entrata in vigore dell’Accordo del 1984 si è posto il problema se l’art. 13 sopra citato non fosse stato abrogato in modo implicito. Non è

200/1967), mentre la successiva trascrizione nei registri dello stato civile assume natura puramente certificativa. In tali casi l’efficacia civile non sarebbe quella del matrimonio concordatario, quanto quella del matrimonio celebrato all’estero (vedi Corte App., Napoli, 3 dicembre 1993; Cass. civ., sez I, n. 6301/1994). Lo straniero che vuole sposarsi in Italia dovrà presentare all’ufficiale dello stato civile una dichiarazione delle competenti autorità del proprio Stato di origine dalla quale risulti che nulla osta alla legittima celebrazione del matrimonio. Tale nulla osta è ritenuto contrario all’ordine pubblico italiano ed internazionale qualora si fondi su motivi di natura discriminatoria o abbia effetti limitativi sulla libertà religiosa. In tali casi la giurisprudenza (Corte cost., ord. 14/2003), rimette la decisione al tribunale, sentito anche il PM, di autorizzare a procedere alle pubblicazioni anche in mancanza di nulla osta.

  1. I LIMITI DI TRASCRIVIBILITÀ DELLE FORME SPECIALI DI MATRIMONIO Giurisprudenza e dottrina ammettono la trascrivibilità del matrimonio per procura (can. 1105 c.j.c.) qualora ricorrano le condizioni previste dall’art. 111 c.c. e le procure siano rilasciate mediante atto pubblico. In generale si ammette la trascrizione del matrimonio segreto (cann. 1130-1133 c.j.c.) sempre previo accertamento delle condizioni previste dalla legge (in modo particolare quelle previste dall’art. 8, a) e b), Accordo 1984 e art. 4, lett. a), Protocollo Addizionale). Preparare l’orale dell’esame di Avvocato Schemi e appunti di Diritto Ecclesiastico © A cura del dott. Daniele Vaccari, anno 2009 10 Si nega, al contrario, la trascrivibilità del matrimonio celebrato alla presenza dei soli testimoni senza l’intervento del ministro di culto, richiedendosi esplicitamente da parte della normativa concordataria della presenza del sacerdote, investito in tale circostanza di un vero e proprio munus publicum e chiamato dalla legge ad esplicitare una determinata serie di adempimenti.
  2. LA GIURISDIZIONE DELLE CAUSE DI NULLITÀ MATRIMONIALE Nozioni introduttive: secondo quanto disposto dall’art. 8 Accordo 1984, le sentenze ecclesiastiche di nullità del matrimonio pronunciate da tribunali ecclesiastici possono essere rese esecutive in Italia attraverso uno speciale

procedimento, la cui competenza spetta alla Corte d’Appello territorialmente competente (analogamente alle delibazioni delle sentenze straniere) ai sensi degli artt. 796 ss. c.c., ma che attualmente risulta abrogata dall’art. 73 L. 218/1995, ma in buona parte ancora applicabili in materia di riconoscimento delle sentenze di nullità matrimoniale dei tribunali ecclesiastici. Tale tema di riconoscimento della giurisdizione dei tribunali ecclesiastici sulle cause di nullità matrimoniale è ancora soggetto a dispute e divergenze dottrinali e giurisprudenziali non ancora definitivamente risolte. La questione prende origine dalla diversa formulazione del Concordato del 1929 e dell’Accordo del 1984:

  • l’art. 34 Concordato del 1929 stabiliva chiaramente la riserva esclusiva di giurisdizione a carico dei tribunali e dicasteri ecclesiastici nella cause concernenti la nullità del matrimonio canonico e la dispensa dal matrimonio rato e non consumato
  • l’art. 8 Accordo del 1984 non sembra, però, chiaro nel rilevare se tale riserva esclusiva continui a sussistere, o se ad essa si sia sostituito un sistema di giurisdizione concorrente, nel senso che competenti a giudicare delle nullità del matrimonio canonico (con conseguente cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito religioso) sia il giudice ecclesiastico che quello civile. Preparare l’orale dell’esame di Avvocato Schemi e appunti di Diritto Ecclesiastico © A cura del dott. Daniele Vaccari, anno 2009 11 La tesi della fine della riserva di giurisdizione: tesi supportata dalle Sezioni Unite della Cassazione (sent. 1824/1993). Secondo tale impostazione, ai sensi del nuovo Accordo non esisterebbe più alcuna giurisdizione a favore dei tribunali ecclesiastici in materia di cause di nullità, ma solo un riconoscimento delle sentenze emanate dai tribunali ecclesiastici, con l’adattamento al singolo caso specifico, delle norme previste dal codice di procedura civile per la delibazione delle sentenze straniere. Quindi chi non volesse rivolgersi all’autorità ecclesiastica, potrebbe tranquillamente adire il giudice statuale. Tale visione si fonda:

inalterati gli elementi fondamentali (tra cui il principio della riserva di giurisdizione)

  • secondo le disposizioni del Protocollo Addizionale all’Accordo dell’84 si deve tener conto della specificità dell’ordinamento canonico dal quale è regolato il matrimonio. Proprio la specificità dell’ordinamento canonico avvalora la riserva di giurisdizione a favore dei tribunali ecclesiastici
  • da una lettura costituzionalmente orientata del sistema matrimoniale concordatario si nota che il meccanismo della riserva di giurisdizione sarebbe quello che meglio tutela il principio della laicità dello stato. Se si parte dal presupposto che il matrimonio concordatario è capace di conferire effetti civili al matrimonio canonico, è logico allora intendere che se gli effetti civili nascono da tale matrimonio, gli effetti della sua validità siano riservate alla cognizione degli organi giuridici dell’ordinamento canonico (Corte cost., sent. 18/1982) La tesi del riparto di giurisdizione: questa terza ipotesi, sostenuta da una buona parte della dottrina, si fonda sul fatto che la competenza del giudice italiano verterebbe non sulla validità del matrimonio canonico, ma sulla validità dell’atto di iniziativa del procedimento di trascrizione, atto in cui si sostanzia la scelta tra matrimonio civile e concordatario. Una tale visione giunge a sostenere la completa autonomia della volontà degli effetti civili rispetto al negozio matrimoniale, consentendo l’autonoma impugnabilità davanti al giudice civile del procedimento di trascrizione anche per i vizi della volontà previsti dalla legge per il matrimonio civile. Preparare l’orale dell’esame di Avvocato Schemi e appunti di Diritto Ecclesiastico © A cura del dott. Daniele Vaccari, anno 2009 13
  1. NON DELIBABILITÀ DEI PROVVEDIMENTI PONTIFICI DI DISPENSA DAL MATRIMONIO RATO E NON CONSUMATO Secondo l’attuale disciplina concordataria, non possono più avere efficacia in Italia i provvedimenti pontifici di dispensa dal matrimonio rato e non consumato. Tale circostanza non solo dipende dal fatto nel testo dell’Accordo dell’84 non si fa più menzione degli

effetti civili di un tale riconoscimento, ma dal fatto che la possibilità di rendere civilmente esecutivi tali provvedimenti era già venuta meno con la sentenza 18/1982, che aveva dichiarato costituzionalmente illegittime le disposizioni concordatarie che prevedevano il potere della Corte d’Appello di rendere esecutivo il provvedimento ecclesiastico qui in oggetto. Questo perché la dispensa viene emanata al termine di un procedimenti amministrativo e non giurisdizionale, all’interno del quale non risulterebbero adeguatamente rispettati quegli standard minimi connessi al diritto di difesa. L’unico modo per far venire meno gli effetti civili in casi come questo sarebbe quello di ricorrere alla L. 898/1970 in materia di scioglimento del matrimonio. Tale legge, infatti, prevede nei casi in cui il matrimonio sia stato celebrato con rito religioso e regolarmente trascritto, la pronuncia di cessazione degli effetti civili, anche nei casi in cui il matrimonio non è stato consumato.

  1. IL PROCEDIMENTO DI DELIBAZIONE Regolato dall’art. 8 com. 2 dell’Accordo del 1984 è il sistema attraverso cui le sentenze ecclesiastiche di nullità del matrimonio trovano esecuzione all’interno dell’ordinamento italiano. Ciò avviene quando, su domanda di almeno una delle parti, la Corte d’Appello competente le dichiari efficaci quando accerta:
  • che il giudice ecclesiastico era competente a conoscere della causa
  • che durante il procedimento ecclesiastico di fronte la giudice le parti sono state in grado di agire e resistere in giudizio in modo conforme ai principi dell’ordinamento giuridico italiano
  • che ricorrano le altre condizioni richieste dalla legislazione italiana in materia di delibazione delle sentenze straniere. Preparare l’orale dell’esame di Avvocato Schemi e appunti di Diritto Ecclesiastico © A cura del dott. Daniele Vaccari, anno 2009 14 La Corte d’Appello potrà, in sede di delibazione, statuire provvedimenti economici provvisori a favore di uno dei coniugi del matrimonio ormai dichiarato nullo, rimandando al giudice competente per la decisione in materia. Il punto 4 lett b) del Protocollo Addizionale all’Accordo del 1984 precisa che ai fini

L’attività svolta dalla Corte d’Appello: secondo l’art. 8, com 2 dell’Accordo del 1984 nel procedere alla delibazione la Corte d’Appello deve:

  • a pena di inammissibilità verificare che il giudizio riguardi un matrimonio canonico trascritto secondo quanto previsto dall’art. 8, com 1 dell’Accordo, la cui trascrizione, però, non sia stata invalidata ai sensi dell’art. 16 della legge matrimoniale
  • accertare che nel procedimento svoltosi dinanzi l’autorità ecclesiastica siano state adeguatamente garantiti alla parti in causa il diritto di agire e resistere in giudizio. Vi è il dovere per la Corte d’Appello di verificare il rispetto delle norme processuali canoniche in relazione alla corretta costituzione della parti e la possibile dichiarazione di contumacia? In un primo momento la Cassazione si era dimostrata indulgente in tale senso (Cass. civ., sez. I, n. 3024/1982). In seguito si è imposto un orientamento più rigoroso che ha portato a verificare lo stretto rispetto delle norme processuali canoniche in materia di costituzioni delle parti e dichiarazione di contumacia (Cass. civ, sez. I, n. 1503/1991). Altro elemento controverso è relativo al fatto che nell’ordinamento canonico, al contrario di quello civile, l’assunzione della prova risulta essere caratterizzata dalla segretezza, quindi in contrasto con il diritto al contraddittorio. La Cassazione ha escluso, tuttavia, che questa peculiarità canonica possa costituire ragione di rifiuto per la dichiarazione di esecutorietà della sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale, considerato il fatto che le norme processuali canoniche consentono un controllo (anche successivo) degli atti di causa con la possibilità di sollevare ulteriori richieste istruttorie (Cass. civ, sez. I, n. 1897/1986; Cass. civ., sez I, n. 4166/1989). Da notare che la Corte europea dei diritto dell’uomo ha censurato il riconoscimento agli effetti civili di una sentenza canonica per inadeguata verifica dei diritti del convenuto ad una procedura equa e rispettosa del principio del contraddittorio. In tale occasione sono stati fissati i seguenti criteri da parte della Corte europea: Preparare l’orale dell’esame di Avvocato Schemi e appunti di Diritto Ecclesiastico

© A cura del dott. Daniele Vaccari, anno 2009 16

  • la parte deve la facoltà di prendere conoscenza e di discutere ogni allegazione e osservazione presentata al giudice al fine di indirizzare la decisione
  • è riservata solo alle parti la competenza di valutare se un elemento istruttorio addotto dalla controparte o da altro teste debba essere commentato
  • la parte deve essere messa in grado di beneficiare dell’assistenza di un avvocato e grava sul tribunale l’onere di informarla di una tale facoltà prima che si avvii l’interrogatorio. La Corte d’Appello è tenuta, infine, ad accertare di tutte le altre prescrizioni per la dichiarazione di efficacia delle sentenze straniere (art. 8, com 2 Accordo 1984), tenuto sempre conto della peculiarità dell’ordinamento canonico. Secondo quanto disposto dall’art. 797, n. 4 c.p.c., la Corte d’Appello dichiara con sentenza l’efficacia della sentenza straniera quando questa è passata in giudicato secondo le leggi del luogo in cui è stata pronunciata. Tuttavia occorre tenere presente che nel diritto canonico le sentenze relative allo status personale non sono suscettibili di passaggio in giudicato, per cui si considera passata in giudicato la sentenza che sia divenuta esecutiva secondo il diritto canonico. La non contrarietà della sentenza ecclesiastica all’ordine pubblico italiano: che costituisce elemento di natura rilevante. Si è stabilito (Cass. sez. un., sent. 5026/1982; Corte cost., 18/1982) che ai fini della contrarietà delle sentenze canoniche con l’ordine pubblico italiano non conta la rilevante differenza di disciplina fra le cause di nullità del matrimonio nei due ordinamenti. Emblematico e controverso in dottrina è il caso della delibazione delle sentenze di nullità matrimoniale per esclusione di uno o più elementi essenziali del vincolo matrimoniale (prole, affetto reciproco, fedeltà, indissolubilità, sacra mentalità del vincolo matrimoniale). I contrasti tra i due ordinamenti riguardano la differenza sostanziale che il diritto civile e canonico presentano nel delineare la figura della simulazione unilaterale nella disciplina che regola il matrimonio. La giurisprudenza ha risolto tale questione ritenendo che in tali casi il problema risulti superato nel

canonico. Il provvedimento della Corte d’Appello presenta queste caratteristiche:

  • adottato ad istanza di parte e non d’ufficio e rientra nei casi aventi funzione strumentale e natura anticipatoria, nonché cautelare e provvisoria (la Corte quindi dovrà innanzitutto verificare la sussistenza dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in moraPreparare l’orale dell’esame di Avvocato Schemi e appunti di Diritto Ecclesiastico © A cura del dott. Daniele Vaccari, anno 2009 18
  • è privo dei requisiti della decisorietà e della definitività e dovrà quindi necessariamente essere confermato dal giudice che avrà piena ed ordinaria cognizione nel merito della pretesa. Occorre infine ricordare che è consentito alla Corte d’Appello di disporre anche in materia di assegnazione della casa familiare e dei provvedimenti relativi all’affidamento dei figli (Cass. civ., sez. I, n. 13428/2002).
  1. LA CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI E LA DELIBAZIONE DELLA SENTENZA ECCLESIASTICA La delibazione di una sentenza canonica di nullità matrimoniale implica il venir meno della materia del contendere nel giudizio civile pendente in materia di cessazione degli effetti civili del matrimonio (di divorzio). La delibazione nell’ordinamento italiano della sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale non risulta invece impedita dal passaggio in giudicato della sentenza civile che ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio perché in tal caso la pronuncia del giudice civile e di quello canonico hanno oggetto diverso, riguardando il vincolo matrimoniale sotto aspetti diversi e fondandosi si autonomi e distinti motivi. Nel caso in cui la delibazione di una sentenza di nullità matrimoniale intervenga nel corso del giudizio di separazione personale tra coniugi, la giurisprudenza ha ritenuto che cessi la materia del contendere circa la domanda di separazione personale, ma che tuttavia non venga meno il provvedimento adottato in precedenza dal giudice della separazione relativo al contributo di mantenimento per i figli a carico. Circa i provvedimenti temporanei ed urgenti dati dal Presidente del tribunale in sede di

separazione dei coniugi a favore di uno dei due:

  • se il matrimonio dichiarato nullo è stato a suo tempo celebrato da coniugi entrambi consapevoli dell’invalidità del matrimonio, l’efficacia della dichiaratoria di nullità del vincolo determina la caducazione dei provvedimenti con efficacia retroattiva
  • se invece almeno uno dei due coniugi al momento della celebrazione del matrimonio era in buona fede, i principi cardine del matrimonio putativo determinano l’efficacia ex nunc della pronuncia di nullità. Preparare l’orale dell’esame di Avvocato Schemi e appunti di Diritto Ecclesiastico © A cura del dott. Daniele Vaccari, anno 2009 19
  1. MATRIMONIO DAVANTI A MINISTRI DELLE CONFESSIONI DIVERSE DA QUELLA CATTOLICA: CELEBRAZIONE ED EFFETTI CIVILI Nozioni introduttive: l’art. 83 c.c. dispone che in questi casi il matrimonio celebrato secondo il rito della comunità religiosa di appartenenza produce gli stessi effetti del matrimonio civile. Ciò non si applica alle confessioni religiose che hanno stipulato Intese con lo Stato, ai sensi dell’art. 8, com 3 Cost. Il sistema dettato dalla legge sui culti ammessi: acquisisce effetto civile solo se il ministro che ha celebrato il culto sia stato approvato dal Ministero dell’Interno e sempre purchè tale ministro sia cittadino italiano e parli italiano (art. 21 ult. com., R.D. 289/1930). Tale provvedimento è valido per tutto il territorio nazionale, potendo quindi il ministro di culto celebrare il matrimonio in Comune diverso da quello della sua residenza. La procedura di celebrazione del matrimonio avviene:
  • le parti che intendono avvalersi di tale diritto devono dichiararlo all’ufficiale dello stato civile al momento della pubblicazione
  • accertata l’inesistenza di cause impeditive alle nozze ai sensi della disciplina civilistica e la validità dell’approvazione governativa del ministro di culto, l’ufficiale dello stato civile rilascia autorizzazione scritta dove si riporta il nome del celebrante e la data di approvazione della nomina (se manca questo il matrimonio non potrà essere trascritto)
  • in caso di legittimo impedimento il ministro autorizzato potrà delegare altro ministro (anche questo ministro approvato con art. 21 ult. com., R.D. 289/1930)

celebranti, né l’indicazione nominativa nell’atto di richiesta delle pubblicazioni, né la specifica autorizzazione da parte dell’ufficiale dello stato civile. L’art. 11 dell’Intesa non prevede le modalità di accertamento dello status di ministro di culto valdese, anche se in effetti si parla di ministri di culto iscritti nei ruoli tenuti dalla Tavola valdese (art. 6) o di ministri designati dalla Tavola valdese i cui nominativi sono notificati all’autorità competente (art. 8). Coloro che vogliono celebrare matrimonio secondo il rito valdese devono:

  • comunicare tale intenzione all’ufficiale dello stato civile al quale richieedono le pubblicazioni Preparare l’orale dell’esame di Avvocato Schemi e appunti di Diritto Ecclesiastico © A cura del dott. Daniele Vaccari, anno 2009 21
  • l’ufficiale dello stato civile accerta che nulla osta alla celebrazione del matrimonio secondo le vigenti norme di legge con dichiarazione che dà ai nubendi in duplice copia
  • il nulla osta deve contenere: che la celebrazione seguirà le norme dell’ordinamento valdese e avrà luogo nel Comune indicato dai nubendi; che agli stessi nubendi sono stati spiegati dall’ufficiale dello stato civile i diritti e doveri dei coniugi, dando lettura degli articoli del c.c. relativi agli effetti del matrimonio
  • il ministro del culto, una volta celebrato il rito, deve allega al nulla osta rilasciato dall’ufficiale dello stato civile atto di matrimonio che redige in duplice originale subito dopo la celebrazione
  • trasmissione di un originale dell’atto del matrimonio per la trascrizione fatta dal ministro del culto che ha celebrato il rito all’ufficiale dello stato civile del Comune presso il quale è stato celebrato il rito non oltre i 5 giorni successivi alla celebrazione stessa
  • l’ufficiale dello stato civile, accertata la regolarità dell’atto e l’autenticità del nulla osta allegato, effettua la trascrizione entro le 24 ore dal ricevimento dell’atto e né dà notizia al ministro del culto celebrante
  • il matrimonio ha effetti civili dal momento della celebrazione, anche se l’ufficiale

dello stato civile che ne ha ricevuto l’atto non lo abbia trascritto nei termini prescritti dalla legge. Matrimoni celebrati con rito ebraico: sono celebrati davanti al ministro di culto nominato a norma dello Statuto ai sensi dell’art. 14 della legge di approvazione dell’Intesa con le Comunità Ebraiche (L. 101/1989). Le peculiarità che si riscontrano sono:

  • è necessaria la cittadinanza italiana del ministro che celebra il culto
  • il ministro del culto è tenuto a precedere personalmente alla lettura degli articoli del c.c. relativi agli effetti del matrimonio subito dopo la celebrazione del rito ebraico e può anche accogliere le dichiarazioni che la legge consente siano rese all’atto della celebrazione (regime patrimoniale, costituzione del fondo patrimoniale, riconoscimento e legittimazione dei figli naturali) Preparare l’orale dell’esame di Avvocato Schemi e appunti di Diritto Ecclesiastico © A cura del dott. Daniele Vaccari, anno 2009 22
  • il rito ebraico non prevede un’espressa manifestazione di volontà al matrimonio da parte della sposa, la quale si limita unicamente ad accettare l’anello nuziale da parte delle sposo, cosa che non sembra risultare ostativa ai fini del riconoscimento degli effetti civili del matrimonio celebrato con tale rito).