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La Celebrazione del Matrimonio Acattolico: Differenze con il Matrimonio Cattolico e Civile, Appunti di Diritto Ecclesiastico

Le differenze tra il matrimonio acattolico, il matrimonio civile e il matrimonio cattolico, con un focus particolare sulla celebrazione acattolica di quelle confessioni prive di intesa con lo stato italiano. Le disposizioni necessarie per il riconoscimento civile di un matrimonio acattolico, le differenze tra le intese e il matrimonio concordatario, e le peculiarità della celebrazione del matrimonio acattolico in quelle confessioni con intesa con lo stato italiano.

Tipologia: Appunti

2020/2021

Caricato il 06/05/2021

cristinaziliotto
cristinaziliotto 🇮🇹

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Lezione 13.1 – IL MATRIMONIO ACATTOLICO CON EFFETTI CIVILI (1-4)
slide 13.1 (n. 1-4)
Il matrimonio acattolico = è disciplinato dalla legge 24 giugno 1929 n. 1159, dal r.d. 28
febbraio 1930 n. 289 e dalle intese stipulate.
I ministri dei culti ammessi sono soggetti a un’autorizzazione governativa necessaria per
l’efficacia civile del matrimonio.
1929 = il Concordato riconosceva effetti civili dal giorno della celebrazione
del matrimonio celebrato dinanzi a un ministro di culto, se osservate alcune disposizioni.
Disposizioni valide per il riconoscimento civile del matrimonio acattolico =
1) Confessione senza intesa = autorizzazione scritta dell’ufficiale di stato civile
competente a celebrare il matrimonio, con l’indicazione del ministro autorizzato e della
data del provvedimento con cui la nomina di questi venne approvata.
Per potere rilasciare l’autorizzazione =
- l’ufficiale di stato civile deve verificare che nulla si opponga alla celebrazione
del matrimonio secondo le norme del diritto civile;
- il ministro del culto deve dare lettura degli articoli del codice civile e ricevere,
alla presenza di due testimoni idonei, la dichiarazione degli sposi di volersi sposare;
- il ministro del culto deve compilare l’atto di matrimonio che trasmette in originale
all’ufficiale di Stato civile non oltre cinque giorni dalla celebrazione;
- l’ufficiale di stato civile cura la trascrizione nei registri di stato civile entro le
successive ventiquattro ore, dandone notizia al ministro di culto.
N.B. I ministri di culto non possono rilasciare certificati né copie dell’atto
di matrimonio in quanto i loro poteri non possono andare oltre a quanto conferito
dall’autorizzazione.
2) Confessione con intesa
a. Pubblicazioni: le parti comunicano volontà a ufficiale di stato civile che lettura
degli articoli del codice civile, verifica che non vi siano impedimenti e rilascia il nulla
osta;
b. Celebrazione: autonomia della confessione;
c. Trascrizione: Doppio originale di cui uno va consegnato all’ufficiale
di stato civile per la trascrizione. Non può essere tardiva.
Differenze tra varie intese
Differenze con matrimonio concordatario
Nell’ambito della tematica del matrimonio (in particolare del matrimonio celebrato dalla confessione
cattolica e poi eventualmente trascritto agli effetti civili) cerchiamo di approfondire anche la tematica
del matrimonio acattolico.
Il matrimonio acattolico = cioè del matrimonio che viene celebrato in una confessione che è diversa
dalla confessione cattolica; è necessario verificare (sia per quanto riguarda le confessioni che
attualmente hanno un'intesa con lo Stato italiano, sia per le confessioni che non hanno un'intesa con
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Lezione 13.1 – IL MATRIMONIO ACATTOLICO CON EFFETTI CIVILI (1-4) slide 13.1 (n. 1-4)

Il matrimonio acattolico = è disciplinato dalla legge 24 giugno 1929 n. 1159, dal r.d. 28

febbraio 1930 n. 289 e dalle intese stipulate.

I ministri dei culti ammessi sono soggetti a un’autorizzazione governativa necessaria per

l’efficacia civile del matrimonio.

1929 = il Concordato riconosceva effetti civili dal giorno della celebrazione

del matrimonio celebrato dinanzi a un ministro di culto, se osservate alcune disposizioni.

Disposizioni valide per il riconoscimento civile del matrimonio acattolico =

1) Confessione senza intesa = autorizzazione scritta dell’ufficiale di stato civile

competente a celebrare il matrimonio, con l’indicazione del ministro autorizzato e della

data del provvedimento con cui la nomina di questi venne approvata.

Per potere rilasciare l’autorizzazione =

- l’ufficiale di stato civile deve verificare che nulla si opponga alla celebrazione

del matrimonio secondo le norme del diritto civile;

- il ministro del culto deve dare lettura degli articoli del codice civile e ricevere,

alla presenza di due testimoni idonei, la dichiarazione degli sposi di volersi sposare;

- il ministro del culto deve compilare l’atto di matrimonio che trasmette in originale

all’ufficiale di Stato civile non oltre cinque giorni dalla celebrazione;

- l’ufficiale di stato civile cura la trascrizione nei registri di stato civile entro le

successive ventiquattro ore, dandone notizia al ministro di culto.

N.B. I ministri di culto non possono rilasciare certificati né copie dell’atto

di matrimonio in quanto i loro poteri non possono andare oltre a quanto conferito

dall’autorizzazione.

2) Confessione con intesa

a. Pubblicazioni: le parti comunicano volontà a ufficiale di stato civile che dà lettura

degli articoli del codice civile, verifica che non vi siano impedimenti e rilascia il nulla

osta;

b. Celebrazione: autonomia della confessione;

c. Trascrizione: Doppio originale di cui uno va consegnato all’ufficiale

di stato civile per la trascrizione. Non può essere tardiva.

Differenze tra varie intese

Differenze con matrimonio concordatario

Nell’ambito della tematica del matrimonio (in particolare del matrimonio celebrato dalla confessione cattolica e poi eventualmente trascritto agli effetti civili) cerchiamo di approfondire anche la tematica del matrimonio acattolico. Il matrimonio acattolico = cioè del matrimonio che viene celebrato in una confessione che è diversa dalla confessione cattolica; è necessario verificare (sia per quanto riguarda le confessioni che attualmente hanno un'intesa con lo Stato italiano, sia per le confessioni che non hanno un'intesa con

lo Stato italiano e che pertanto sono ancora soggette al regime della c.d. Legge sui culti ammessi = la Legge del 24 giugno del 1929 n. 1159) qual è la procedura necessaria da utilizzare, affinché si possa celebrare il matrimonio dinanzi al ministro del culto acattolico e la procedura attraverso la quale quel matrimonio religioso e celebrato in culto acattolico possa poi conseguire gli effetti civili garantiti sia dalla Legge sui culti ammessi, sia specificatamente dalle diverse intese che le confessioni hanno stretto con lo Stato italiano.

  1. Innanzitutto è necessario approfondire il tema del matrimonio acattolico di quelle confessioni, che attualmente sono prive di un'intesa con lo Stato italiano e che pertanto sono ancora soggette alla Legge sui culti ammessi. Il matrimonio acattolico = produce effetti dal giorno della celebrazione, a seguito dell'iscrizione nel registro dello stato civile e produce gli stessi effetti del matrimonio celebrato dinanzi all'ufficiale dello stato civile. In questo senso, in base all’art. 83 c.c. il matrimonio acattolico, nel caso specifico di quelle confessioni prive di intesa, è regolato dalle disposizioni del codice civile concernenti il matrimonio celebrato innanzi all'ufficiale dello stato civile, ad eccezione di quanto espressamente stabilito dalle Legge sui culti ammessi nel regime di specialità, che in alcuni settori specifici è riservato alla legge stessa = ne consegue, che il matrimonio acattolico vive di una disciplina, che è ibrida tra le norme del matrimonio civile e le norme della Legge sui culti ammessi (es. le norme, che rimandano al matrimonio civile e che verranno comunque utilizzate o osservate nell'ambito del matrimonio acattolico di una confessione senza intesa, sono attinenti alle condizioni necessarie per contrarre il matrimonio (capacità delle parti, impedimenti, dispense), non rilevando in tal caso le norme interne dei gruppi confessionali acattolici; oppure es. per le formalità preliminari alla celebrazione del matrimonio saranno ancora riferimento le norme del codice civile italiano; lo stesso dicasi per i motivi e le azioni di nullità, non rilevando le dottrine proprie di ciascuna confessione circa l'invalidità del matrimonio). E’ necessario sottolineare, che si è discusso molto in dottrina, se il matrimonio cattolico possa di fatto identificarsi come un terzo tipo di matrimonio (= cioè se il matrimonio acattolico sia o meno una terza specie di matrimonio, che si affianchi al matrimonio civile e al matrimonio canonico, con effetti civili (= cioè con rilevanza civile) (= cioè quel matrimonio, che impropriamente abbiamo imparato a definire anche come matrimonio concordatario). Contrariamente a questa dottrina, che vorrebbe vedere nel matrimonio acattolico una terza tipologia di matrimonio, sarebbe invece da vedere nel matrimonio cattolico soltanto una specificazione del matrimonio civile = infatti, essendo solo pochi gli elementi di specialità, che caratterizzano il matrimonio cattolico rispetto al matrimonio civile (così come disciplinato dal codice civile) altra parte della dottrina ritiene, che il matrimonio acattolico sia solo una forma particolare del matrimonio civile. Affinché un matrimonio acattolico possa conseguire in effetti civili, è necessaria la celebrazione nelle forme legali obbligatorie vigenti in Italia. Quindi esistono alcune caratteristiche, che attengono alla celebrazione del matrimonio acattolico.

alla celebrazione = si può notare da subito una differenza sostanziale 1) sia rispetto a quello, che avviene nella celebrazione del matrimonio all'interno della Chiesa cattolica, 2) sia rispetto a quello, che avviene nelle confessioni senza intesa, perché qui il sistema della lettura degli articoli del codice civile è rimesso all'ufficiale dello stato civile. Si può dire, che anche in questo caso esiste una distinzione tra le diverse confessioni, che hanno un'intesa con lo Stato italiano. Infatti sia per gli ebrei che per i mormoni è esplicitamente previsto nell'intesa, che la lettura degli articoli venga fatta dal ministro acattolico, così come dal ministro cattolico per la Chiesa cattolica, durante la celebrazione del matrimonio. Diversamente, per tutte le altre confessioni vale invece il principio generale = secondo il quale è l'ufficiale di stato civile, che dà lettura degli articoli del codice civile;

  1. (secondo elemento) = lo scambio dei consensi (che è il momento specifico della celebrazione del matrimonio), che viene rimesso nell'autonomia confessionale ai riti di culto specifici, che ogni confessione ritiene opportuno adottare per determinare lo scambio di una volontà tra le persone, che si prendono come marito e come moglie;
  2. (terzo elemento) il tema della trascrizione = si ritorna al sistema, che viene normalmente utilizzato anche nei confronti della Chiesa cattolica, caratterizzato dalla redazione da parte del ministro di culto del doppio originale, che nei 5 giorni prescritti va consegnato all'ufficiale di stato civile, perché questi nelle 24 ore, dandone poi comunicazione sempre al Ministro di culto, possa provvedere alla trascrizione del matrimonio = la differenza sostanziale in questo caso specifico, è che non può essere prevista la trascrizione tardiva e che invece è possibile con la volontà degli sposi nel momento della celebrazione es. del matrimonio all'interno della Chiesa cattolica. Quindi abbiamo visto come esistono dei profili di specialità; su tutti vale un ulteriore affermazione e considerazione = cioè che 1) nelle confessioni senza intesa c'è sempre un'autorizzazione governativa specifica, che autorizza il ministro di culto alla celebrazione del matrimonio; 2) nelle confessioni con intesa l’autorizzazione specifica governativa non c'è, perché il riconoscimento specifico della funzione e del ruolo di ministro di culto è già a monte contenuto all'interno dell'intesa con lo Stato italiano, che riconosce il ruolo dei diversi ministri di culto autorizzati dalla confessione acattolica.