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Matrimonio interdetti e matrimonio all'estero: casi speciali di matrimonio canonico, Appunti di Diritto Ecclesiastico

Sui casi particolari di matrimonio canonico con effetti civili, con un focus sulla situazione di persone già sposate civilemente tra di loro e sulla richiesta di matrimonio all'estero da parte di cattolici italiani. le procedure da seguire in questi casi e le implicazioni legali e religiose.

Tipologia: Appunti

2020/2021

Caricato il 06/05/2021

cristinaziliotto
cristinaziliotto 🇮🇹

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Lezione 11.1 11.2 11.3 CASI PARTICOLARI NEL MATRIMONIO CANONICO CON EFFETTI
CIVILI
(1-4)
slide 11.1 11.2 11.3 (n. 1-4)
casi particolari di matrimonio canonico con effetti civili
Dopo aver visto come avviene il procedimento di trascrizione del matrimonio canonico, al quale
gli sposi volontariamente vogliono far conseguire anche gli effetti garantiti dalla legge italiana (secondo
il sistema stabilito nel Concordato del 1984), è opportuno un approfondimento di alcuni casi particolari,
che si possono verificare nel matrimonio canonico con riferimento alla relazione, che il matrimonio
canonico ha con la sfera civile e quindi con gli eventuali effetti civili, che potranno conseguire o meno.
Si tratta di materie, discipline e istituti, che sono a cavallo tra la materia più prettamente canonista e
la materia più prettamente ecclesiasticista (= cioè si tratta di concetti, che appartengono sia alla sfera
del diritto canonico, sia alla sfera del diritto ecclesiastico).
(come ausilio si rimanda al testo sul commento generale del decreto sul matrimonio canonico
in particolare dagli articoli 40 a seguire per l’approfondimento delle questioni trattate)
1) Età
Una prima questione rilevante nel matrimonio canonico con effetti civili = è l’età.
L’età = rappresenta un caso tipico di intrascrivibilità (= di impedimento inderogabile alla trascrizione)
del matrimonio canonico agli effetti civili.
E’ necessario partire da un concetto fondamentale = che è quello dell’età prevista dalla legislazione e
dalla normativa del matrimonio canonico. (attenzione) E’ necessario ricordare, che il matrimonio che
acquista gli effetti civili in virtù del Concordato del 1984 = è sempre il matrimonio canonico (= cioè
il matrimonio, che nasce secondo la normativa della Chiesa cattolica). Secondo il can. 1083 del codice
di diritto canonico = l’uomo a 16 anni e la donna a 14 anni hanno l’età minima prevista per poter
accedere alle nozze religiose (= cioè matrimonio canonico). Inoltre la stessa norma del can. 1083
del codice di diritto canonico specifica, che le conferenze episcopali sono autorizzate a verificare
eventuali estensioni di questo termine di età per poter contrarre il matrimonio anche in relazione agli usi
locali.
Nel caso specifico della Conferenza Episcopale Italiana, bisogna dire che, proprio in seguito
all’Accordo del 1984, una disposizione specifica della Conferenza Episcopale Italiana ha stabilito, che
l’età per celebrare il matrimonio religioso in Italia è raccomandata nel 18 anno di età = questa
disposizione è stata prevista per uniformare la legislazione canonica alla legislazione civile e per evitare,
che ci sia una differenza di celebrazione del matrimonio religioso rispetto al matrimonio civile (e quindi
per rinforzare ulteriormente l’Accordo (= il patto) che lo Stato e la Chiesa italiana hanno stipulato,
in particolare con riferimento alla normativa relativa al riconoscimento degli effetti civili
del matrimonio canonico, che vuole sempre evitare, che ci siano doppie celebrazioni dello stesso
matrimonio).
E’ possibile il matrimonio canonico con dispensa dall’impedimento di età, dopo aver
valutato le risultanze di un esame psicologico, compiuto da un consultorio familiare
di ispirazione cristiana o da un esperto di fiducia, circa la capacità del minore
di esprimere un valido consenso e di assumere gli impegni essenziali del matrimonio,
facendo presente agli interessati, alle loro famiglie e anche ai fedeli, che le ragioni
di convivenza sociale o di prassi tradizionale non valgono da sé sole a configurare
gli estremi della speciale gravità e ricordando, che anche gli aspetti etici eventualmente
implicati devono comporsi con la morale certezza circa la stabilità del matrimonio e
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Lezione 11.1 11.2 11.3 – CASI PARTICOLARI NEL MATRIMONIO CANONICO CON EFFETTI CIVILI (1-4) slide 11.1 11.2 11.3 (n. 1-4) casi particolari di matrimonio canonico con effetti civili Dopo aver visto come avviene il procedimento di trascrizione del matrimonio canonico, al quale gli sposi volontariamente vogliono far conseguire anche gli effetti garantiti dalla legge italiana (secondo il sistema stabilito nel Concordato del 1984), è opportuno un approfondimento di alcuni casi particolari, che si possono verificare nel matrimonio canonico con riferimento alla relazione, che il matrimonio canonico ha con la sfera civile e quindi con gli eventuali effetti civili, che potranno conseguire o meno. Si tratta di materie, discipline e istituti, che sono a cavallo tra la materia più prettamente canonista e la materia più prettamente ecclesiasticista (= cioè si tratta di concetti, che appartengono sia alla sfera del diritto canonico, sia alla sfera del diritto ecclesiastico). (come ausilio si rimanda al testo sul commento generale del decreto sul matrimonio canonico in particolare dagli articoli 40 a seguire per l’approfondimento delle questioni trattate)

1) Età

Una prima questione rilevante nel matrimonio canonico con effetti civili = è l’età. L’età = rappresenta un caso tipico di intrascrivibilità (= di impedimento inderogabile alla trascrizione) del matrimonio canonico agli effetti civili. E’ necessario partire da un concetto fondamentale = che è quello dell’età prevista dalla legislazione e dalla normativa del matrimonio canonico. (attenzione) E’ necessario ricordare, che il matrimonio che acquista gli effetti civili in virtù del Concordato del 1984 = è sempre il matrimonio canonico (= cioè il matrimonio, che nasce secondo la normativa della Chiesa cattolica). Secondo il can. 1083 del codice di diritto canonico = l’uomo a 16 anni e la donna a 14 anni hanno l’età minima prevista per poter accedere alle nozze religiose (= cioè matrimonio canonico). Inoltre la stessa norma del can. 1083 del codice di diritto canonico specifica, che le conferenze episcopali sono autorizzate a verificare eventuali estensioni di questo termine di età per poter contrarre il matrimonio anche in relazione agli usi locali. Nel caso specifico della Conferenza Episcopale Italiana, bisogna dire che, proprio in seguito all’Accordo del 1984, una disposizione specifica della Conferenza Episcopale Italiana ha stabilito, che l’età per celebrare il matrimonio religioso in Italia è raccomandata nel 18 anno di età = questa disposizione è stata prevista per uniformare la legislazione canonica alla legislazione civile e per evitare, che ci sia una differenza di celebrazione del matrimonio religioso rispetto al matrimonio civile (e quindi per rinforzare ulteriormente l’Accordo (= il patto) che lo Stato e la Chiesa italiana hanno stipulato, in particolare con riferimento alla normativa relativa al riconoscimento degli effetti civili del matrimonio canonico, che vuole sempre evitare, che ci siano doppie celebrazioni dello stesso matrimonio).

E’ possibile il matrimonio canonico con dispensa dall’impedimento di età, dopo aver

valutato le risultanze di un esame psicologico, compiuto da un consultorio familiare

di ispirazione cristiana o da un esperto di fiducia, circa la capacità del minore

di esprimere un valido consenso e di assumere gli impegni essenziali del matrimonio,

facendo presente agli interessati, alle loro famiglie e anche ai fedeli, che le ragioni

di convivenza sociale o di prassi tradizionale non valgono da sé sole a configurare

gli estremi della speciale gravità e ricordando, che anche gli aspetti etici eventualmente

implicati devono comporsi con la morale certezza circa la stabilità del matrimonio e

considerando che nella fattispecie il matrimonio canonico non potrà conseguire gli effetti

civili.

(attenzione) Tuttavia, vista la legislazione generale (= universale) della Chiesa, resta la possibilità, che due persone contraggano matrimonio religioso anche prima dell’età prevista (= matrimonio canonico con dispensa dall’impedimento dell’età) = ciò rappresenta un impedimento inderogabile alla trascrizione del matrimonio civile (a meno che non si tratti del caso specifico del minore emancipato autorizzato dal tribunale). È chiaro che, quando si verifica la possibilità della celebrazione del matrimonio anche canonico con un’eventuale dispensa rispetto all’età, bisogna tener conto degli aspetti etici eventualmente implicati, che devono sempre comporsi con la morale certezza circa la stabilità del matrimonio e considerando, che nella fattispecie il matrimonio canonico non potrà conseguire gli effetti civili, proprio perché il matrimonio celebrato religiosamente tra un uomo di 16 anni e una donna di 14 anni (e comunque prima del 18 anno di età) non risponde ai requisiti minimi previsti dalla legislazione italiana, tranne che nel caso del minore emancipato.

L’art. 8 dell’accordo di Villa Madama sancisce, che la trascrizione del matrimonio

canonico non può avvenire quando gli sposi non rispondono ai requisiti della legge civile

circa l’età richiesta per la celebrazione del matrimonio civile. Infatti l’art. 84 c.c. vieta

la possibilità di contrarre matrimonio ai minori di età (= cioè a coloro, che non hanno

compiuto i 18 anni). Tuttavia il tribunale per i minorenni, su istanza dell’interessato,

accertata la sua maturità psicofisica e la fondatezza delle ragioni addotte, sentito

il Pubblico Ministero, i genitori o il tutore può con decreto emesso in Camera

di Consiglio ammettere per gravi motivi al matrimonio chi abbia compiuto 16 anni di età.

L’art. 8 dell’Accordo del 1984 afferma, che la Santa Sede prende atto, che la trascrizione

del matrimonio di due sposi, che non abbiano i requisiti di età previsti dalla legge civile

per la celebrazione, non può à avere luogo.

Importante è il riferimento, che fa la legislazione italiana alla questione del minore emancipato. È chiaro, che il minore emancipato deve avere la capacità minima di comprensione e di valutazione rispetto a quello che è il matrimonio. Il requisito dell’età evidenzia una particolare attenzione verso l’istituto del matrimonio sia da parte della legislazione canonica, sia da parte della legislazione civile, al fine di evitare, che la celebrazione del matrimonio venga a identificarsi in una celebrazione del tutto incosciente (= cioè tra persone, che ancora non hanno quella maturità minima, che gli faccia realmente comprendere quali sono gli obblighi (= gli oneri) essenziali, che la celebrazione di un matrimonio comporta). Sul concetto di maturità vi sono forti differenze tra legislazione canonica e legislazione civile. La maturità dei soggetti è molto importante per la Chiesa, perché un eventuale difetto di maturità o un eventuale difetto di comprensione della realtà del matrimonio canonico, in particolare collegata anche a una più ampia personalità, che possa avere delle problematiche di natura psichica, potranno essere la base per richiedere una dichiarazione di nullità del matrimonio canonico (con le conseguenze, che questo matrimonio potrà avere nell’ambito della legislazione statale, visto che successivamente potrebbe essere stato trascritto anche agli effetti civili).

Quindi è molto importante l’indagine, che fa il tribunale per i minorenni circa

il matrimonio del minore emancipato = il tribunale per i minorenni deve verificare

la presenza di gravi motivi (art. 84, 2 comma c.c.). Nella prassi giurisprudenziale

si considerano gravi 1) non solo i motivi, che interessano sotto il profilo negativo (= cioè

allo scopo di evitare disagi e sofferenze di rilievo alle parti), 2) ma anche i motivi, che

vanno riguardati in senso positivo (come es. il desiderio serio, responsabile e consapevole

di dare al nascituro un ambiente familiare stabile costituito su solenni e vincolanti

promesse).

delle differenze sostanziali tra l’istituto matrimoniale così come voluto dalla Chiesa e

così come voluto dallo Stato (= cioè delle differenze sostanziali tra l’interdizione civile e

gli elementi essenziali per la validità del vincolo matrimoniale, ma anche in ossequio

al grande valore, che la Chiesa assicura allo ius connubii delle parti) solo la celebrazione

del matrimonio canonico (= cioè la celebrazione del matrimonio religioso).

In questo caso la sola celebrazione del matrimonio religioso richiede un’apposita licenza

dell’ordinario del luogo (si tratta di una soluzione eccezionale, rispettosa della persona

del sofferente mentale, considerato l’esercizio del diritto naturale al matrimonio).

Perché possa avvenire la sola celebrazione del matrimonio religioso, è chiaro che bisogna sondare se questa infermità di mente tocchi la volontà del soggetto rispetto alla celebrazione delle nozze. (attenzione) Infatti gli elementi richiesti per poter validamente celebrare il matrimonio = sono

  1. lo scambio del consenso (= cioè lo scambio della volontà) e 2) la volontà integra (= cioè la volontà di costituire un valido matrimonio deve essere integra) = ciò significa, che anche da un punto di vista naturale le facoltà intellettive e volitive del soggetto devono essere assolutamente integre. Quindi nel caso specifico è prevista la possibilità di accedere alle nozze del matrimonio religioso, ma pur sempre verificando, che l’infermità di mente del soggetto non pregiudichi completamente la capacità di intendere e di volere del soggetto perché, in questo caso, neanche dal punto di vista religioso sarà possibile celebrare le nozze.

La concessione dell’autorizzazione alle nozze solo religiose viene accordata una volta

accertata l’integrità della capacità matrimoniale della parte interdetta (come viene

stabilito nell’ordinamento canonico dai canoni 1095/2 e 1095/3).

Infatti l’interdizione civile non risponde pienamente a quello che è il modo, che la Chiesa ha di intendere l’incapacità naturale al matrimonio (= cioè l’incapacità di intendere e di volere alle nozze religiose = cioè la verifica, che il soggetto abbia anche una minimale capacità percettiva (= cioè di comprendere cosa sia il matrimonio), estimativa (= cioè di poter valutare quali sono le conseguenze, che il matrimonio comporta nella vita di un soggetto), elettiva (= cioè di scegliere liberamente quel determinato matrimonio religioso) e assuntiva (= cioè di farsi carico coscientemente degli oneri, che la vita matrimoniale comporta) (su questo punto sarebbe interessante l’approfondimento sui discorsi, che i sommi Pontefici negli anni hanno tenuto al tribunale della Sacra Rota romana, ma anche tutta una serie di numerose sentenze del tribunale apostolico, che approfondiscono il concetto di incapacità matrimoniale, legata al concetto di incapacità di intendere e di volere del soggetto).

(no) Il riferimento alla certezza morale è da leggersi secondo la comune interpretazione,

che ne offre la dottrina e la giurisprudenza canonica a partire dalle chiare parole, che sul

tema sono state offerte da Pio XII nell’Allocuzione alla Rota Romana del 1 ottobre 1942.

Invece quanto all’incapacità della parte inferma il riferimento è alla incapacità naturale al

consenso come codificata nel can. 1095. Particolarmente complessa è la valutazione, alla

quale è chiamato nel presente caso l’ordinario del luogo, il quale dovrà, al fine di non

comprimere eccessivamente lo ius connubii del fedele, ma anche di evitare palesi nullità,

non basarsi solo su un dato medico, ma verificare l’incapacità percettiva, estimativa,

elettiva e assuntiva del nubendo.

  1. Una terza questione rilevante nel matrimonio canonico con gli effetti civili = è l’affinità in linea retta. Anche l’affinità in linea retta = rappresenta un caso tipico di intrascrivibilità (= di impedimento inderogabile alla trascrizione) del matrimonio canonico agli effetti civili (= cioè è una questione riferita all’intrascrivibilità agli effetti civili di un matrimonio religioso anche in questo caso per un caso di impedimento inderogabile). Per affinità = si intende il vincolo tra un coniuge e i consanguinei dell’altro coniuge.

Figurando tra le ipotesi di intrascrivibilità previste dall’art. 4 del protocollo addizionale

dell’Accordo di Villa Madama, il matrimonio canonico celebrato con l’apposita dispensa

non potrà conseguire gli effettivi civili

(= cioè anche il matrimonio canonico celebrato tra due affini in linea retta, considerato che anche il can. 1092 del codice di diritto canonico stabilisce, che l’affinità in linea retta in qualunque grado rende nullo il matrimonio, ma è un impedimento derogabile (= cioè può essere dispensato dall’autorità competente); tuttavia, pur essendo possibile la celebrazione del matrimonio solo canonica, è necessario tener presente che, in ragione dell’esistenza di un impedimento inderogabile per lo Stato civile, il matrimonio canonico non potrà conseguire gli effetti civili).

Infatti l’art. 87 n. 4 c.c. stabilisce, che gli affini in linea retta non possono contrarre tra

loro matrimonio, anche qualora il legame di affinità derivi da matrimonio dichiarato

sciolto o per il quale è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili. Invece, nel caso,

in cui il matrimonio (da cui deriva l’impedimento di affinità) venga dichiarato nullo (e

non sciolto per morte o divorzio), l’affinità non costituisce più un impedimento

assolutamente inderogabile e il tribunale, su istanza delle parti, può autorizzare

la celebrazione del nuovo matrimonio. Nella medesima fattispecie è ammessa

la trascrizione, anche tardiva, di un matrimonio celebrato in forma canonica.

Quindi anche in questo caso rileva la differenza tra celebrazione del matrimonio solo canonico e l’eventuale riconoscimento di quel matrimonio agli effetti civili, che in tutti questi ambiti può anche prescindere da quella, che dovrebbe essere la volontà del soggetto (così nel caso dell’età = dove fino al raggiungimento di una determinata età, pur volendo le parti, non potranno accedere alla trascrizione del matrimonio agli effetti civili; così nel caso dell’infermità di mente = dove, fintanto che dura la dichiarazione di infermità il soggetto, pur potendo celebrare il matrimonio solo canonico, non potrà procedere alla sua trascrizione; così nel caso dell’affinità in linea retta = che potrebbe essere superata solo di fronte a un matrimonio, che venga dichiarato nullo o eventualmente nel caso specifico della morte di uno dei due coniugi, che risolva il vincolo matrimoniale).

(no) Sebbene l’Accordo di Villa Madama, Protocollo addizionale, n. 4, lett. a, elenchi

l’affinità e non anche la parentela tra gli impedimenti inderogabili, deve essere data

prevalenza al principio di uniformità dei due regimi matrimoniali, cosicché ogni

qualvolta non risulti ammissibile (salvo il ricorso a particolari autorizzazioni)

il matrimonio civile allo stesso modo deve essere rifiutata la trascrizione del matrimonio

canonico.

L’ultima questione è relativa alla situazione dei vedovi = anche in questo caso si possono verificare situazioni particolari per quanto riguarda la celebrazione del matrimonio canonico e al riconoscimento del matrimonio canonico agli effetti civili.

L’ammissione al matrimonio solo canonico di persone vedove può essere concessa

dall’ordinario del luogo, per giusta causa, quando esse siano anziane e veramente

bisognose (= cioè anche se in linea generale vi è l’impegno della Chiesa a fare in modo, che vi sia

la trascrizione di questo particolare matrimonio, solitamente avviene la celebrazione del matrimonio solo canonico, con l’autorizzazione, che viene concessa dall’ordinario del luogo, verificata la condizione, che le persone siano veramente anziane e veramente bisognose (= cioè il caso tipico, che si verifica in queste situazioni è la necessità di non far perdere alle due parti un’eventuale pensione di reversibilità frutto del precedente matrimonio (= cioè del lavoro del precedente coniuge naturalmente defunto) (= cioè si ammettono queste parti vedove, anziane e bisognose alla celebrazione del solo matrimonio canonico, ma è anche possibile, che questi soggetti attraverso la trascrizione successiva del matrimonio possano comunque far conseguire al loro matrimonio gli effetti civili) (= può trattarsi sia di una trascrizione tardiva, sia di una trascrizione ritardata (infatti anche la trascrizione tardiva ha effetti retroattivi), ma pur facendo presente alle parti sempre l’effetto retroattivo della trascrizione (= cioè è opportuno, che il parroco informi le parti degli effetti, che

alla celebrazione religiosa e quindi non convinti del passo dal punto di vista religioso, che stavano compiendo). È chiaro, che non si tratta di una tipica ipotesi di matrimonio canonico, che poi verrà trascritto agli effetti civili, essendo le persone già sposate civilmente tra di loro.

2) Richiesta di matrimonio solo canonico da parte di una persona canonicamente e

civilmente libera con un’altra persona cattolica già sposata civilmente, attualmente

separata e in attesa di divorzio

Un altro caso, che attiene alla circostanza di persone già legate civilmente = è la richiesta di matrimonio solo canonico da parte di una persona canonicamente e civilmente libera con un’altra persona già sposata civilmente, attualmente separata e in attesa di divorzio = in questo caso è chiaro, che la persona già separata e in attesa di divorzio non è libera dinanzi allo Stato di poter celebrare un nuovo matrimonio; invece è necessario comprendere, se questa persona viene considerata libera dinanzi alla Chiesa. Per la Chiesa cattolica il principio = è che il matrimonio solo civile non è impeditivo alla celebrazione di un matrimonio solo religioso, in quanto la Chiesa non riconosce la celebrazione del solo matrimonio civile; tuttavia è anche vero che, proprio in virtù dell’Accordo di Villa Madama, vi è grande attenzione da parte della Chiesa e da parte dello Stato, affinché non si verifichino celebrazioni concomitanti o celebrazioni di matrimoni religiosi e civili con persone differenti, che possono determinare assurdi fenomeni di bigamia all’interno del nostro ordinamento giuridico. Tuttavia nel caso specifico è possibile che, pur non potendosi avere la trascrizione di questo matrimonio agli effetti civili, in quanto una delle parti è ancora legata civilmente, si addivenga solo alla celebrazione del matrimonio religioso in attesa che, con la cristallizzazione degli effetti del divorzio, si possa poi procedere alla trascrizione civile di questo matrimonio religioso.

Infatti, poiché in questo caso il matrimonio canonico non potrà essere trascritto al civile,

il parroco, ottenuta la licenza dell’ordinario del luogo, non procede alla celebrazione

del sacramento senza chiedere e ottenere dai nubendi l’impegno a regolarizzare non

appena possibile la loro posizione matrimoniale agli effetti civili = quindi si pone

una vera e propria condizione per la celebrazione di questo matrimonio religioso in attesa

che, passata in giudicato la sentenza di divorzio, si possa poi arrivare

alla regolarizzazione civile del matrimonio.

Da questo punto di vista si deve dire, che c’è stata un’importante evoluzione da parte della Chiesa cattolica rispetto al matrimonio tra una persona libera e una persona separata e in attesa di divorzio = infatti fino al 1979 non è mai stato concesso, che si addivenisse a una tale celebrazione, se non quando il divorzio fosse già concluso; invece oggi ciò non è escluso, ma è necessaria 1) una specifica autorizzazione e 2) un serio impegno da parte degli sposi di procedere poi alla regolarizzazione del matrimonio religioso, il quale deve essere accompagnato dalla verifica dell’esistenza di gravi e serie ragioni, che comportino questa scelta e il rilascio dell’autorizzazione da parte dell’ordinario del luogo (come es. nel caso, in cui la durata del divorzio potrebbe essere tale da compromettere gravemente il bene spirituale dei soggetti (= cioè potrebbe essere tale da favorire la possibilità di una celebrazione intanto religiosa con l’impegno poi alla trascrizione di quel determinato matrimonio).

3) Richiesta di matrimonio con una persona canonicamente e civilmente libera

da parte di persona cattolica già sposata civilmente e divorziata

1) Il parroco, che procede all’istruttoria matrimoniale e assiste alla celebrazione

del matrimonio (secondo le disposizioni previste nel presente decreto) deve assicurarne

gli effetti civili;

2) il parroco avrà cura anche di accertare la presenza e la disposizione all’osservanza

degli obblighi naturali contratti nonché la sincerità della richiesta del sacramento

del matrimonio, come scelta irrevocabile di comunione di tutta la vita; alla domanda

di licenza presentata all’ordinario del luogo deve essere allegata la sentenza di divorzio.

Un altro caso, che attiene alla circostanza di persone già legate civilmente = è la richiesta di matrimonio con una persona canonicamente e civilmente libera da parte di una persona cattolica già sposata civilmente e divorziata = è chiaro, che in questo caso la situazione è più semplice, perché 1) da un lato vi è una persona libera sotto tutti i punti di vista e 2) dall’altro lato vi è una persona adesso libera dal punto di vista civile (in quanto aveva contratto precedentemente solo un matrimonio civile e, una volta passata in giudicato la sentenza di divorzio, è libera di fronte allo Stato di poter accedere a un nuovo matrimonio). In questo caso cosa succede? In questo caso non sembrerebbero esserci difficoltà per procedere dapprima al matrimonio religioso e poi alla trascrizione del matrimonio religioso agli effetti civili; tuttavia è chiaro, che potrebbero esserci 1) obblighi particolari nei confronti del coniuge divorziato e

  1. obblighi naturali nei confronti dei figli = quindi in questo caso l’indagine matrimoniale (= l’istruttoria matrimoniale), che svolgerà il parroco, deve riguardare anche questo profilo specifico. Infatti il parroco, che procede all’istruttoria matrimoniale e assiste alla celebrazione del matrimonio, deve innanzitutto assicurare, che si conseguano gli effetti civili, ma avrà anche cura di accertare la presenza e la disposizione all’osservanza degli obblighi naturali contratti nonché la sincerità della richiesta del sacramento del matrimonio come scelta irrevocabile di comunione di tutta la vita. Alla domanda di licenza presentata all’ordinario del luogo deve essere allegata la sentenza di divorzio.

2) Caso di morte presunta

Nel caso di morte presunta di uno dei due coniugi, il successivo matrimonio del coniuge,

che ha chiesto la dichiarazione di morte presunta, può essere trascritto, solo se celebrato

dopo che la sentenza civile dichiarante la morte presunta è passata in giudicato

(cfr. art. 65 del codice civile).

In ogni caso il parroco deve richiedere al Vescovo diocesano la dichiarazione canonica

di morte presunta a norma del can. 1707 §§ 1 e 2.

Nei casi incerti e particolarmente complessi il Vescovo diocesano deve consultare

la Santa Sede. Per l’ordinamento italiano, a norma dell’art. 58 c.c., la morte presunta

si verifica quando sono trascorsi dieci anni dal giorno in cui risale l’ultima notizia

dell’assente ed è dichiarata con sentenza dal tribunale civile competente su istanza

del pubblico ministero oppure di una delle persone indicate nei capoversi dell’art. 50 c.c.

Un altro caso particolare di matrimonio canonico con gli effetti civili = è il caso di morte presunta (= cioè la morte presunta si realizza, in base all’art. 58 c.c., quando sono trascorsi 10 anni dal giorno, in cui risale l’ultima notizia dell’assente ed è dichiarata con sentenza del tribunale civile competente su istanza del pubblico ministero oppure di una delle persone indicate nei capoversi dell’art. 50 c.c.). Nel momento, in cui viene emessa questa sentenza del tribunale civile, che dichiara la morte presunta di un soggetto, l’altra parte può ritenersi libera dal punto di vista civile; ma ciò vale anche dal punto di vista canonico, perché l’ordinamento canonico nel caso di morte presunta rinvia alla legge civile (= cioè canonizza la legge civile, che deve essere applicata) (= cioè il soggetto sarà canonicamente e civilmente libero di poter accedere a un nuovo matrimonio). In ogni caso il parroco deve chiedere al Vescovo diocesano la dichiarazione canonica di morte presunta a norma del can. 1707 paragrafi 1 e 2 del codice civile, per emettere la quale il Vescovo si rifarà proprio alla sentenza civile di dichiarazione di morte presunta. Un caso particolare, che potrebbe verificarsi nell’ambito del matrimonio religioso è il ritorno del soggetto, che si riteneva morto = in questo caso per l’ordinamento canonico il secondo matrimonio, che è stato celebrato dopo la dichiarazione di morte presunta non, è valido, in quanto celebrato in costanza di un impedimento (= cioè la presenza di un altro matrimonio valido, in quanto il soggetto dichiarato morto presunto di fatto non lo era) = quindi il matrimonio precedente era ed è ancora totalmente valido. Quindi nel caso specifico si procederà alla dichiarazione di nullità del secondo matrimonio e la persona, pur avendo celebrato le nuove nozze, continuerà invece a essere ancora legata con il soggetto precedente, che era stato erroneamente dichiarato morto.

  1. matrimonio canonico di cattolici italiani residenti all’estero in Italia = anche in questo caso è sempre auspicabile l’applicazione della disciplina concordataria (anche se questo a volte potrebbe non essere possibile). Dal punto di vista civile per l’ottenimento degli effetti civili 1) i nubendi fanno pervenire al consolato italiano competente la richiesta del parroco italiano del luogo di celebrazione; il console provvede alle pubblicazioni civili e a rilasciare il nulla osta al parroco, che celebrerà le nozze, assolvendo anche gli adempimenti concordatari (= cioè inviando nel termine di cinque giorni al comune l’atto di matrimonio, il nulla osta consolare e la richiesta di trascrizione del matrimonio agli effetti civili). Quindi nel caso di matrimonio di cattolici italiani residenti all’estero la procedura è abbastanza semplificata e tutta la parte civile viene svolta presso il consolato competente, che si occupa delle pubblicazioni civili e di rilasciare poi il certificato delle pubblicazioni civili, che viene annesso agli altri documenti del matrimonio, seguendosi la procedura prevista per la trascrizione del matrimonio canonico agli effetti civili;
  2. diversamente può avvenire, che i nubendi, non volendo procedere alla celebrazione del matrimonio religioso facendo a esso conseguire anche gli effetti civili, lo possono fare successivamente (= cioè possono procedere con una trascrizione, che avvenga successivamente (a norma degli artt. 12 e 13 della legge matrimoniale n. 847 del 27 maggio del 1929), in quanto in questo caso sarebbero state del tutto omesse le pubblicazioni civili, attraverso la pubblicazione dell’atto di matrimonio alla casa comunale per un periodo di tempo di 10 giorni, al quale poi seguirà la trascrizione del matrimonio, dopo che l’ufficiale dello stato civile abbia verificato, che non ci siano impedimenti inderogabili alla trascrizione (no cit. legge).

Un caso, che può generare confusione = è la richiesta di celebrazione di un matrimonio

religioso in Italia da parte di due cittadini entrambi stranieri, ma regolarmente dimoranti

in Italia.

Soprattutto il fenomeno dell’immigrazione ha accentuato nel corso del tempo la verifica di questa possibilità (= cioè della richiesta di celebrazione di un matrimonio religioso da parte di due cittadini stranieri dimoranti in Italia) e la problematica conseguente, affinché il matrimonio religioso acquisti anche gli effetti civili garantiti dalla legge.

Nel caso specifico è necessario tener presente 2 profili =

1) (primo profilo) = 1) se almeno uno dei nubendi è residente in Italia, è il parroco

del suo domicilio canonico a istruire la pratica matrimoniale (= l’istruttoria

matrimoniale);

2) (secondo profilo) se nessuno dei nubendi è residente in Italia, l’istruttoria

matrimoniale sarà effettuata da uno dei parroci di domicilio canonico italiano o straniero;

mentre, se la pratica viene effettuata all’estero, sarà trasmesso al parroco italiano l’esito

dell’istruttoria matrimoniale e la licenza di matrimonio.

Dal punto di vista civile non vi è alcun divieto alla celebrazione del matrimonio

di cittadini stranieri dimoranti in Italia a norma dell’art. 116 c.c.

Per individuare il domicilio canonico (a differenza del domicilio civile) = si fa riferimento al luogo di dimora del soggetto in relazione alla parrocchia viciniora rispetto a quel determinato luogo (= cioè

il domicilio parrocchiale di un soggetto = è dato dalla volontà di determinarsi in un luogo per un periodo di tempo di cinque anni (o tre mesi nel caso del quasi domicilio); dal domicilio canonico discendono tutta una serie di conseguenze (= cioè es. la parrocchia di appartenenza, la diocesi di appartenenza, il luogo dove svolgere i sacramenti).

Questione differente rispetto al matrimonio religioso di cittadini stranieri in Italia = è

invece la possibilità della celebrazione di questo determinato matrimonio nella forma

concordataria.

Riguardo la possibilità di applicazione della forma concordataria, l’art. 8 dell’Accordo

del 1984 non introduce delle particolari restrizioni sul punto, sebbene è chiaro, che

in questo caso il matrimonio non viene preceduto dalle pubblicazioni presso la casa

comunale = si tratta di un limite, che può essere superato applicando l’art. 13 della legge

matrimoniale n. 847/1929 = che consente la trascrizione senza le previe pubblicazioni

con l’affissione dell’atto di matrimonio all’albo comunale per un determinato periodo

di tempo e la verifica da parte dell’ufficiale dello stato civile, che non esistano

impedimenti inderogabili alla trascrizione.

Nella celebrazione il parroco provvede agli adempimenti concordatari (= cioè alla lettura

degli articoli del codice civile), alla redazione dell’atto di matrimonio in doppio

originale, uno dei quali lo trasmette al comune del luogo della celebrazione con

la domanda di trascrizione (= trascrizione, che viene effettuata a norma dell’art. 13

della Legge n. 847/1929). Seguono gli adempimenti di cui all’art. 13 della Legge

847/1929 da parte dell’ufficiale di stato civile.

Un’altra questione molto più recente, che attiene sempre alla problematica del matrimonio estero e della sua trascrizione anche in Italia (anche se tocca poco la questione prettamente religiosa, se non dal punto di vista dell’obiezione di coscienza e della scelta libera di coscienza (che è una tematica, che riguarda la materia ecclesiasticistica) = è la questione relativa alla possibilità della trascrizione in Italia del matrimonio contratto all’estero tra due persone dello stesso sesso, stando in Italia l’impossibilità di celebrazione civile di questa forma di matrimonio. Nel caso specifico non si tratta di un matrimonio canonico, che viene trascritto agli effetti civili, ma si tratta di un matrimonio, che civilmente viene celebrato all’estero e di cui si richiede eventualmente la trascrizione in Italia (= matrimonio dove i nubendi sono due persone dello stesso sesso) = in questo caso entra la problematica religiosa, perché l’alterità sessuale (= cioè la diversità sessuale dell’uomo e della donna) = è per la Chiesa cattolica un principio fondamentale naturalistico per la valida celebrazione del vincolo matrimoniale (non a caso fin dal medioevo è stata istituita la categoria dell’inesistenza per identificare il matrimonio, che venga celebrato da due persone dello stesso sesso; anche se l’esperienza all’interno dei tribunali ecclesiastici insegna, che questa problematica non è poi così lontana da noi, allorquando es. accedano al matrimonio religioso senza i dovuti controlli da parte dei sacerdoti persone, che abbiano effettuato una rettifica del proprio sesso (= cioè abbiano mutato il proprio sesso) e quindi risultino civilmente con un nome differente rispetto a quello di nascita (anche questo si verifica all’interno dei tribunali ecclesiastici e pone tutta una serie di problematiche, che in questo caso specifico interessano anche la problematica prettamente religiosa del matrimonio). Relativamente al tema della trascrivibilità di un matrimonio celebrato all’estero tra due persone dello stesso sesso ci sono 2 sentenze =

  1. la sentenza della Corte di cassazione civile n. 4184 del 2012;
  2. una sentenza del Tribunale di Grosseto dell’aprile del 2014, che per la prima volta ha provveduto alla trascrizione di un matrimonio celebrato all’estero tra due persone dello stesso sesso.
  3. La Corte di cassazione nel 2012 è giunta a una soluzione abbastanza particolare = cioè ha riconosciuto, che la diversità di sesso tra i nubendi è un requisito minimo indispensabile per l’esistenza del matrimonio civile come atto giuridicamente rilevante e ha giustificato questa

dello stato civile un matrimonio tra persone dello stesso sesso, celebrato all’estero, stabilendo = come questo matrimonio non possa considerarsi contrario all’ordine pubblico, anche tenuto conto del riferimento all’ordine pubblico internazionale e del valore, che a livello internazionale si riconosce all’unione omosessuale nelle varie legislazioni; come questo matrimonio non possa essere contrario alle norme del codice civile, in particolare agli artt. 84 e 88 c.c.; come l’art. 27 della Legge 218/ contenga un implicito richiamo alle condizioni necessarie per contrarre matrimonio; come è incontestato, che il matrimonio celebrato all’estero è valido quanto alla forma, se considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione e affermando (e qui la necessità di un chiarimento sarebbe stata necessaria vista la decisione precedente della Corte di cassazione), che è incontestabile, che il matrimonio in oggetto è produttivo di effetti giuridici nell’ordinamento dello Stato (= cioè affermando qualcosa di totalmente differente rispetto a quanto la Corte di cassazione aveva detto due anni prima, la quale aveva evidenziato invece come proprio l’intrascrivibilità del matrimonio fosse legata al fatto che al momento questo matrimonio è privo di qualsiasi effetto giuridico nell’ordinamento giuridico italiano in assenza di una legislazione specifica). Tuttavia il tribunale di Grosseto ha comunque provveduto alla trascrizione di un matrimonio celebrato all’estero tra due persone dello stesso sesso. Al momento su questa problematica c’è ancora un’ampia discussione, anche se tuttavia oggi questo dal punto di vista giuridico è lo stato dei fatti.

I cattolici non possono essere ammessi al matrimonio 1) con persone battezzate non

cattoliche (matrimonio misto), 2) né con persone non battezzate, che siano legate

da precedente vincolo con altro contraente non cattolico, anche se il precedente vincolo

fosse stato sciolto da qualche autorità religiosa non cattolica o civile, ostandovi

il can. 1085 (celebrazione del matrimonio per disparità di culto).

(no) La dispensa canonica dall’impedimento di disparità di culto, di cui al can. 1086 § 1

o la licenza per il matrimonio misto di cui al can. 1124 può essere concessa, solo se sono

state osservate le condizioni poste dal can. 1125.

Nel caso di matrimonio misto = 1) il parroco, che procede all’istruttoria matrimoniale,

deve chiedere alla parte cattolica la presentazione di tutti i documenti religiosi di cui

al n. 6 del decreto generale sul matrimonio canonico; 2) il parroco chiede alla parte non

cattolica una dichiarazione, che attesti che essa non ha mai contratto alcun matrimonio.

Queste richieste non sono segno di mancanza di fiducia nella persona non cattolica o

di minor rispetto alle sue convinzioni religiose. Più precisamente, è necessario accertare

che non vi sia l’impedimento di un precedente vincolo matrimoniale, a norma

del can. 1085. E’ necessario sottolineare, che di regola tali esigenze non possono essere

soddisfatte con la presentazione di documenti civili.

Un’ultima questione, che riguarda i casi particolari del matrimonio canonico = è quella della celebrazione del matrimonio con i non cattolici. Per matrimonio con i non cattolici = si intende

  1. il matrimonio misto (= cioè il matrimonio celebrato tra un cattolico battezzato e un battezzato non cattolico (= cioè un cristiano) e
  2. la celebrazione di un matrimonio per disparità di culto (= cioè il matrimonio celebrato tra un cattolico battezzato e un non battezzato (es. come potrebbe essere un ebreo o un musulmano) = in questo caso la problematica civile potrebbe sembrare secondaria, ma così non è, perché anche questi speciali tipi di matrimonio dovranno conseguire gli effetti civili garantiti dalla legge e soprattutto perchè sono situazioni matrimoniali, che dal punto di vista religioso si pongono in stretta relazione con altre confessioni religiose. Vi sono disposizioni specifiche del codice di diritto canonico, che prevedono tutta una serie di cauzioni specifiche (= cioè di impegni specifici), che la parte cattolica deve prendere per poter avere la necessaria licenza o la necessaria dispensa a seconda dei casi per poter accedere alla celebrazione del matrimonio.
  3. Nel caso del matrimonio misto = 1) il parroco, che procede all’istruttoria matrimoniale, deve chiedere alla parte cattolica la presentazione di tutti documenti religiosi di cui al n. 6 del decreto generale

sul matrimonio canonico (= cioè es. è necessario, che ci sia il certificato dello stato libero tra le parti secondo quanto previsto dal decreto generale sul matrimonio canonico); 2) il parroco chiede alla parte non cattolica una dichiarazione, che attesti che essa non ha mai contratto alcun matrimonio per poter certificare lo stato libero del soggetto. È necessario sottolineare, che di regola tali esigenze non possono essere soddisfatte con la presentazione di documenti civili, che potrebbero essere non riconosciuti validi (es. se si pensa al fenomeno della poligamia per la religione islamica, si comprende l’importanza di queste dichiarazioni al fine di poter provvedere poi alla trascrizione al civile di questi determinati matrimoni).

Di regola al matrimonio misto celebrato nella forma canonica devono essere assicurati

gli effetti civili attraverso la procedura concordataria.

Per grave motivo l’ordinario del luogo può dispensare da tale obbligo come stabilito

nel n. 1 del decreto generale sul matrimonio canonico.

Al matrimonio misto celebrato nella forma canonica devono essere assicurati gli effetti civili di norma attraverso la procedura concordataria (= cioè, quando si procede ad un matrimonio di questo tipo, si deve sempre procedere a porre in essere tutta la procedura necessaria per giungere alla trascrizione al civile di questa celebrazione, anche se è possibile a norma del n. 1 del decreto generale del matrimonio canonico, che l’ordinario del luogo possa dispensare da tale obbligo nei casi gravi). Con riferimento alla celebrazione del matrimonio misto ci possono essere determinate situazioni, che sono state oggetto di approfondimento specifico anche attraverso appositi accordi tra la religione cattolica e altre religioni non cattoliche (es. esiste un documento relativo alla celebrazione del matrimonio tra cattolici e valdesi o metodisti; così come esiste un documento relativo alla celebrazione del matrimonio tra cattolici e battisti; così come nel caso particolare della disparità di culto (= cioè di un matrimonio con non cattolici) esiste un documento sulla celebrazione del matrimonio con i musulmani = in questi documenti ci sono anche tutta una serie di disposizioni specifiche, che attengono alle modalità, che gli sposi devono seguire qualora celebrino il matrimonio in Italia, affinché questi matrimoni conseguano i necessari effetti civili assicurati dalla legge).