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IL PROCESSO TELEMATICO, Dispense di Diritto Amministrativo

Riassunto completo del libro "Bibliografia Ines Simona Immacolata Pisano, “Il Processo amministrativo telematico”, Dike Giuridica Editrice, Roma, 2017" completamente sostitutivo per il superamento dell'esame

Tipologia: Dispense

2024/2025

Caricato il 14/11/2025

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PROCESSO AMMINISTRATIVO TELEMATICO 9 CFU - prof. Andrea Orefice
CAPITOLO I
AMBITO DI APPLICATIVO DEL PAT E DISCIPLINA TRANSTIORIA
1. L’ambito applicativo del PAT. I ricorsi incardinati con modalità cartacea del 1°gennaio
2017 e problema del doppia binario
Con la pubblicazione del Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri n.40 del 16 febbraio
2016 (recante Regole tecniche-operative per l’attuazione del processo amministrativo telematico)
diventa eettiva la previsione che da 1 gennaio 2017 entra a regime il Processo Amministrativo
Telematico (PAT). Infatti art. 2 comma 1 DPCM n. 40/2016 Il presente decreto stabilisce le
regole tecnico-operative previste dall'articolo 13 delle disposizioni di attuazione del CPA per la
realizzazione del processo amministrativo telematico, mediante l'impiego delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione”. La legge n.197/2016 di conversione del D.L. 168/2016
(Misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di cassazione, per l'ecienza
degli uci giudiziari, nonche' per la giustizia amministrativa) ha previsto nel nuovo art. 13 comma
1-ter allegato 2 norme tecniche di attuazione del c.p.a che “tutti gli adempimento previsti dal
codice e dalle norme di attuazione inerti ai ricorsi depositati in primo o secondo grado dal
1°gennaio 2017 sono seguiti con modalità telematiche secondo quanto previsto dal DPCM
n.40/2016. Viene detta “norma di chiusura” volta. Chiarire che tutte le disposizioni del codice del
processo amministrativo e le relative norme di attuazione, vanno interpretate “convenendo” le
tradizionali modalità con quelle imposte dalle nuove esigenze del PAT. La linea di demarcazione
tra “vecchio” regime cartaceo e il processo digitale è con riferimento ai ricorsi depositati dal 1
gennaio 2017 a prescindere dalla data di notifica. Nella FAQ n.1 pubblicata nella sezione FAQ sul
sito istituzionale delle giustizia amministrativa “il PAT si applica ai soli giudizi introdotti con i ricorsi
depositati, in primo o in secondo grado dal 1 gennaio 2017. Nella FAQ n.2 tale regola si applica ai
ai motivi aggiunti depositati dopo il 1 gennaio 2017, con riferimento ai ricorsi nati prima di tale
data, anche se si tratta di nuovi ricorsi (dipende solo da ragioni tecniche), quanto ai motivi
aggiunti proposti su ricorsi introduttivi nati prima del 1 gennaio 2017 non potrebbero essere
incardinati nel fascicolo elettronico. È opportuno ricordare, in materia di PAT, la necessità di
consultare sempre gli avvisi e le FAQ aggiornate pubblicate sul sito istituzionale della giustizia
amministrativa, che costituiscono un punto di riferimento quando i profili interessati siano
meramente tecnici, eventuali profili interpretativi della normativa le FAQ sono prive di valenza
giuridica. La giustizia amministrativa infatti ha messo a disposizione di avvocati, cittadini che
ricorrono in proprio e le pubbliche amministrazioni un servizio di help desk, a tale servizio gli
interessati potranno rivolgersi per la soluzione di quesiti prettamente tecnici. Quanto ai ricorsi
depositati anteriormente a tale data, continuano ad applicarsi, fino all'esaurimento del grado di
giudizio nel quale sono pendenti e comunque non oltre il 1 gennaio 2018, le norme vigenti alla
data di entrata in vigore del D.L. 168/2016. Per i ricorsi che, ai sensi dell’articolo 13-bis comma 3
allegato 2 del c.p.a, non seguono il PAT, la validità giuridica è attribuita esclusivamente al deposito
cartaceo. La data del 1 gennaio 2017, pare da ritenersi applicabile, per quanto riguarda la
sottoposizione al regime del processo amministrativo telematico, anche con riferimento alla
trasposizione in sede giurisdizionale del ricorso straordinario al presidente della Repubblica. A
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PROCESSO AMMINISTRATIVO TELEMATICO 9 CFU - prof. Andrea Orefice CAPITOLO I AMBITO DI APPLICATIVO DEL PAT E DISCIPLINA TRANSTIORIA

1. L’ambito applicativo del PAT. I ricorsi incardinati con modalità cartacea del 1°gennaio 2017 e problema del doppia binario Con la pubblicazione del Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri n.40 del 16 febbraio 2016 (recante Regole tecniche-operative per l’attuazione del processo amministrativo telematico) diventa effettiva la previsione che da 1 gennaio 2017 entra a regime il Processo Amministrativo Telematico (PAT). Infatti art. 2 comma 1 DPCM n. 40/2016Il presente decreto stabilisce le regole tecnico-operative previste dall'articolo 13 delle disposizioni di attuazione del CPA per la realizzazione del processo amministrativo telematico, mediante l'impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione ”. La legge n.197/2016 di conversione del D.L. 168/ (Misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di cassazione, per l'efficienza degli uffici giudiziari, nonche' per la giustizia amministrativa) ha previsto nel nuovo art. 13 comma 1-ter allegato 2 norme tecniche di attuazione del c.p.a che “tutti gli adempimento previsti dal codice e dalle norme di attuazione inerti ai ricorsi depositati in primo o secondo grado dal 1°gennaio 2017 sono seguiti con modalità telematiche secondo quanto previsto dal DPCM n.40/2016. Viene detta “norma di chiusura” volta. Chiarire che tutte le disposizioni del codice del processo amministrativo e le relative norme di attuazione, vanno interpretate “convenendo” le tradizionali modalità con quelle imposte dalle nuove esigenze del PAT. La linea di demarcazione tra “vecchio” regime cartaceo e il processo digitale è con riferimento ai ricorsi depositati dal 1 gennaio 2017 a prescindere dalla data di notifica. Nella FAQ n.1 pubblicata nella sezione FAQ sul sito istituzionale delle giustizia amministrativa “il PAT si applica ai soli giudizi introdotti con i ricorsi depositati, in primo o in secondo grado dal 1 gennaio 2017. Nella FAQ n.2 tale regola si applica ai ai motivi aggiunti depositati dopo il 1 gennaio 2017, con riferimento ai ricorsi nati prima di tale data, anche se si tratta di nuovi ricorsi (dipende solo da ragioni tecniche), quanto ai motivi aggiunti proposti su ricorsi introduttivi nati prima del 1 gennaio 2017 non potrebbero essere incardinati nel fascicolo elettronico. È opportuno ricordare, in materia di PAT, la necessità di consultare sempre gli avvisi e le FAQ aggiornate pubblicate sul sito istituzionale della giustizia amministrativa, che costituiscono un punto di riferimento quando i profili interessati siano meramente tecnici, eventuali profili interpretativi della normativa le FAQ sono prive di valenza giuridica. La giustizia amministrativa infatti ha messo a disposizione di avvocati, cittadini che ricorrono in proprio e le pubbliche amministrazioni un servizio di help desk, a tale servizio gli interessati potranno rivolgersi per la soluzione di quesiti prettamente tecnici. Quanto ai ricorsi depositati anteriormente a tale data, continuano ad applicarsi, fino all'esaurimento del grado di giudizio nel quale sono pendenti e comunque non oltre il 1 gennaio 2018, le norme vigenti alla data di entrata in vigore del D.L. 168/2016. Per i ricorsi che, ai sensi dell’articolo 13-bis comma 3 allegato 2 del c.p.a, non seguono il PAT, la validità giuridica è attribuita esclusivamente al deposito cartaceo. La data del 1 gennaio 2017, pare da ritenersi applicabile, per quanto riguarda la sottoposizione al regime del processo amministrativo telematico, anche con riferimento alla trasposizione in sede giurisdizionale del ricorso straordinario al presidente della Repubblica. A

decorrere da tale data “ tutti gli adempimenti previsti dal codice e dalla norma di attuazione inerenti ai ricorsi depositati in primo o secondo grado dal 1 gennaio 2017 sono eseguiti con modalità telematiche " secondo quanto disciplinato dal decreto del presidente del Consiglio dei Ministri n.40/2016. Ciò significa che qualsiasi disposizione del codice del processo amministrativo e delle norme di attuazione, ove formulata con riferimento al tradizionale processo cartaceo, dovrà essere convertita ed interpretata con modalità telematiche ad esempio alla pubblicazione della sentenza, che malgrado quanto previsto dal codice del processo amministrativo non avverrà più mediante deposito della copia cartacea in segreteria, bensì mediante deposito del provvedimento originale sottoscritto con firma digitale dai magistrati e attestazione di deposito della segreteria direttamente nel fascicolo informatico. Dall'impianto del DPCM n.40/2016 emerge infatti che salva le tassative eccezioni, per i ricorsi incardinati successivamente dal 1 gennaio 2017 e fino al 1 gennaio gennaio 2018, nel processo amministrativo, a differenza del processo civile telematico non ci sarà spazio per il cosiddetto "doppio binario". È bene chiarire che quando si parla di doppio binario si fa riferimento alla particolarità che è un fascicolo processuale debba essere tenuto in parte sotto forma di fascicolo cartaceo e in parte in un fascicolo informatico. Nel processo amministrativo, tale eventualità -che nel processo civile ha comportato notevoli problemi organizzativi- è normativamente scongiurata, atteso che per i ricorsi depositati dal 1 gennaio 2017, tutti gli atti processuali digitali, da chiunque depositati saranno inseriti, conservati e consultabili esclusivamente attraverso il nuovo fascicolo informatico tenuto dal SIGA art. 5 DPCM n.40/2016. per i ricorsi depositati fino al 31 dicembre 2016, il fascicolo continuerà ad essere tenuto con le con le tradizionali modalità cartacee, fino all'esaurimento del relativo grado di giudizio. Va evidenziato che art.13-bis comma 8 dell’allegato 2 del cha pone un limite temporale alla possibilità del deposito degli atti in modalità cartacea, stabilendo che ciò non possa avvenire oltre il 1 gennaio 2018. Ciò sembrerebbe significare che a decorrere da tale data, qualora la relativa fase di giudizio non sia conclusa, qualsiasi atto e documento dovrà essere depositato in modalità digitale. Va comunque evidenziato che affinché sia possibile depositare nuovi atti in formato digitale con riferimento ai vecchi ricorsi nati in modalità cartacea sarà necessario attendere lo sviluppo del sistema sistema SIGA. Ne consegue che fino all'eventuale futuro sviluppo del sistema informativo, per i ricorsi nati ante PAT la soluzione rimane come proposta dal parere numero 66 del 2016 della sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato, cioè quella di un fascicolo processuale interamente cartaceo fino all'all'esaurimento del relativo grado di giudizio. 1.1. Il regime transitorio: cosa accade dal 1 gennaio al 31 gennaio 2017 Art.7 della Legge 197/2016 ha risolto il problema della disciplina transitoria con riferimento a ricorsi depositati prima del 1 gennaio 2017 ma ancora pendenti a questa data. La previsione è contenuta nell'attuale versione art. 21 disposizioni finali del DPCM n.40/2016 dovrà interpretarsi nel senso che tale disposizione si applicano con riferimento ai ricorsi di primo e secondo grado depositati dal 1 gennaio 2017, mentre per i ricorsi nati in data antecedente si proseguirà sino all'esaurimento del relativo grado di giudizio (ma comunque non oltre il 1 gennaio 2018) al deposito con le modalità cartacee. È bene ricordare che con riferimento a tali fascicoli, oltre al deposito dell'originale cartaceo, continua ad essere previsto-solo per i difensori costituiti, il deposito di copie in via informatica degli atti di causa e, ove possibile, dei documenti nonché il

1-bis. Al processo amministrativo telematico si applica, in quanto compatibile, l'articolo 16-sexies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. 1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2018 il comma 1 non si applica per i ricorsi soggetti alla disciplina del processo amministrativo telematico. La modifica normativa apportata dal comma 1-ter non è di scarso rilievo. Infatti con riferimento ai ricorsi depositati con modalità telematica, a decorrere dal 1 gennaio 2018 per gli avvocati che esercitano il proprio ufficio in un giudizio che si svolge fuori dalla circoscrizione del tribunale al quale sono assegnati, si esclude l'operatività della domiciliazione presso la cancelleria dell'autorità giudiziaria, in mancanza di esplicita elezione di domicilio presso un diverso luogo fisico, secondo quanto fino ad oggi avveniva ai sensi del comma 1 art. 25 c.p.a. La conseguenza di tale modifica è che, al momento della proposizione del ricorso di primo grado innanzi ai tribunali amministrativi regionali, ogni difensore che esercita il proprio ufficio in giudizio che si svolge fuori dalla circoscrizione del tribunale al quale assegnato, sarà obbligato ad eleggere domicilio fisico nella circoscrizione del tribunale (in luogo diverso dall'ufficio giudiziario). Se è vero infatti che nel mutato contesto tecnologico e normativo, l'indicazione dell'indirizzo PEC assolve all'onere del difensore di elezione di domicilio ai fini delle comunicazioni processuali, ora assolte esclusivamente con modalità telematiche la necessità permane ai fini delle notificazioni processuali. Art. 3-bis legge n.53 del 1994 salvo future modifiche, ad oggi contempla la notifica a mezzo PEC come una mera facoltà, la cui scelta è affidata esclusivamente al dominus della causa. A fronte distale formulazione, non si può condividere la tesi secondo cui le notifiche a mezzo PEC sarebbero obbligatorie ogni qualvolta il destinatario sia soggetto obbligato a dotarsi di un indirizzo PEC risultante dai pubblici elenchi. Ne consegue che, al fine di assicurare l'esercizio della facoltà del dominus di effettuare le notificazioni con la tradizionale modalità cartacea qualora lo ritenga, i difensori non potranno esimersi da eleggere un domicilio fisico nel comune sede del tribunale amministrativo regionale il luogo diverso dalla segreteria così ponendo fine alla prassi, fino ad oggi molto diffusa, che consente al difensore un risparmio sui costi della domiciliazione ma nel contempo determina un aggravio degli incombenti di Segreteria. Va evidenziato che l'obbligo delle elezione del domicilio riguarda esclusivamente l'ipotesi in cui l'avvocato esercita il proprio ministero in un giudizio che si svolge al di fuori della circoscrizione del tribunale al quale è assegnato e non è, pertanto, applicabile quando il procuratore si è iscritto nell'albo del medesimo tribunale nella cui circoscrizione si svolge il giudizio. Ed evidenziare però, che se da un lato art. 7 comma 1-ter legge 197/2016 resuscita la figura della domiciliazione fisica, dall'altro lato art.7 comma 1-bis della medesima legge stabilisce che "al processo amministrativo telematico si applica, in quanto compatibile, art.16-sexies del decreto legge n.179/2012 E quindi, introduce anche nel processo amministrativo telematico il domicilio digitale. Il deposito delle copie cartacee nel regime transitorio = art.7 comma 4 D.L. 168/2016, convertito in legge n.197/2016, prevede per i giudizi introdotti con i ricorsi depositati con modalità telematiche a decorrere dal 1 gennaio 2017, in primo in secondo grado, l'obbligo per i difensori di depositare anche per il tramite del domiciliatario , almeno una copia cartacea del ricorso e degli scritti difensivi, con l'attestazione di conformità al relativo deposito telematico. La disposizione tesa a garantire un passaggio dal vecchio al nuovo, mostra di non aver fatto tesoro delle critiche

mosse al vecchio art. 136 comma 2 c.p.a nella parte in cui poneva l'obbligo del deposito delle copie "via informatica" degli atti di causa e, solo ove possibile, dei documenti di causa, esclusivamente a carico dei soli difensori ma non delle altre parti processuali. La norma evidenzia una vistosa lacuna nella parte in cui da un lato, contempla il deposito di copia analogica del ricorso e degli scritti difensivi, ma non dei documenti allegati ivi comprese procura e prova della notifica. Deve pertanto ritenersi che le amministrazioni in proprio e gli ausiliari del giudice nel periodo transitorio non siano tenuti a depositare alcuna copia cartacea, con la conseguenza che il fascicolo di causa così formato si troverà privo di alcuni atti essenziali, tranne che non sia la Segreteria a procedere all'estrazione delle relative copie autentiche. È opportuno, tuttavia, chiarire, che le copie cartacee di cui trattasi non l'hanno a che vedere con le cosiddette copie di cortesia cioè delle copie cartacee informali dell'atto o documento depositati telematicamente, trattandosi di atti analogici dei quali è richiesta l'attestazione di conformità al relativo deposito telematico mediante l'asseverazione di cui all’articolo 22 comma 2 CAD. in ogni caso, dalla norma di legge sembra evincersi che tale onere, analogamente al vecchio obbligo di depositare copie in via informatica degli atti di causa di cui alla precedente formulazione art. 136 comma 2 c.p.a non sia accompagnato da alcuna sanzione, se non a livello di violazione del dovere deontologico di collaborare tra giudice avvocato. La messa a disposizione del giudice della coppia di cortesia, adopera delle parti o degli ausiliari, costituisce soluzione o prassi organizzativa sovente adottata a livello locale e non può essere oggetto di statuizione imperative, né, in generale, di eterodeterminazione. Giova qui sottolineare soltanto che tale prassi, libera da qualsiasi vincolo di forma, non sostituisce né si aggiunge al deposito telematico, costituendo soltanto una modalità pratica di messa a disposizione del giudice di atti processuali posti su carta che, a rigore, non dovrebbero essere formalmente inseriti nel fascicolo processuale.

2. L'incardinamento del ricorso con le tradizionali modalità cartacee: l'eccezioni previste dalla legge n.197/ La Legge n.197/2016 contiene un’unica eccezione all’applicazione delle disposizioni sul processo amministrativo telematico, inserita art.7 comma 5 del D.L. 168/2016. Si tratta, delle controversie relative al rapporto di lavoro proposte dal personale dei servizi di informazione per la sicurezza e dal DIS nonché, più in generale di qualsiasi ricorso che coinvolga atti, documenti, notizie, attività sottoposte alla disciplina del segreto di Stato. Per tali tipologie di ricorsi vige una presunzione assoluta di inapplicabilità dello strumento telematico.ne consegue che, in tali casi, si applicheranno anche dopo il 1 gennaio 2017 le consuete regole ante-Pat in tema di formazione tenuta degli atti processuali e del fascicolo cartaceo in modalità analogica.è da ritenere, che per tali tipologie di ricorsi non dovrebbe applicarsi neppure la vecchia disposizione art.136 comma 2 c.p.a circa il deposito di copie in via informatica che finirebbe per ledere il meccanismo interesse alla riservatezza dei nomi dei dipendenti del DIS E al contenuto degli atti coperti dal segreto di Stato, inoltre anche per quanto riguarda la pubblicazione della sentenza, è auspicabile che la stessa avvenga con modalità analogiche tali da precludere la comunicazione delle informazioni contenute a qualsiasi soggetto che non costituisca direttamente parte del giudizio e che la stessa non venga diffusa per finalità di consultazione giuridica. Diversa da quella sopra esaminata è la deroga all'obbligo del deposito con modalità telematiche disciplinata dal nuovo art.136 comma 2 c.p.a. introdotto dal D.L. 168/2016 convertito con modificazioni dalla legge n.197/2016 “ i

modalità telematiche, e dall'altro che la tutela dei dati personali trova comunque la sua consacrazione nel codice della privacy ne deriva, che la tutela di cui art. 136 comma 2 c.p.a potrà essere accordata solo in ipotesi del tutto eccezionali in cui si ponga un'esigenza rafforzata di tutela dei dati personali che vada oltre le ordinarie ragioni di protezione dei dati per motivi legittimi, tale da giustificare la deroga all'obbligo del deposito e della messa a disposizione nei confronti di tutti i soggetti abilitati, dell'atto processuale nel fascicolo informatico. Ulteriori deroghe all'obbligo di deposito telematico sono previste art.9 del DPCM n.40 del 2016, la disposizione prevede in particolare ulteriori fattispecie in cui le ragioni della deroga non attengono alla necessità di tutelare la riservatezza delle parti innanzitutto il suddetto articolo al comma 8 prevede che nel corso del giudizio il giudice può, per specifiche motivate ragioni tecniche ordinare autorizzare il deposito di copia cartacea o su un supporto informatico ovvero su diverso supporto di singoli atti e documenti. Analizzando la disposizione essa racchiude diverse ipotesi tali da comprendere sia i casi in cui il deposito telematico non sia possibile per ragioni tecniche diverse dal malfunzionamento del SIGA che potrebbe ad esempio individuarsi nella particolare dimensione del documento da depositarsi si pensa ad esempio alle cartografie e più in generale a tutti i casi in cui il peso del documento informatico da depositare non sia compatibile con la PEC né con le dimensioni consentite per l'upload, si i casi in cui il deposito debba venire per altre ragioni su supporto informatico ovvero su diverso supporto si pensi ad esempio alle radiografie. Qualora invece il deposito con modalità telematiche sia oggettivamente impossibile a causa del mancato funzionamento del SIGA, attestata dal suo responsabile, si evince che il giudice non disponga di alcuna discrezionalità: quindi, in ossequio al rispetto del principio di diritto di difesa costituzionalmente garantito art. 24 cost. Può ritenersi che l'autorizzazione del giudice al deposito come modalità cartacea costituisca provvedimento vincolato. Il DPCM 40/2016 precisa che il deposito cartaceo può essere ammesso anche nei casi di produzione autorizzata di documenti ai sensi art. 55 comma 7-8 cpa. Si ritiene preferibile la tesi secondo cui il giudice debba, senza alcuna discrezionalità accettare il deposito cartaceo.come noto, il deposito di documenti in camera di consiglio può essere autorizzato dal collegio solo per gravi ed eccezionali ragioni, con consegna di copia alle altre parti fino all'inizio della discussione, art. 55 comma 8 cpa. Le parti diverse dall'istante possono costituirsi anche soltanto in camera di consiglio; in questo caso, però, potranno svolgere le loro difese solo con una trattazione orale art. 55 comma 7 cpa. Ove il giudice per gravi ed eccezionali ragioni autorizzi il deposito di documenti in camera di consiglio si avrà automaticamente una autorizzazione al deposito in modalità cartacea. In tutti i casi di deposito cartaceo, il DPCM 40/2016 prevede che sia la segreteria dell'ufficio giudiziario, salva la ricorrenza di ragioni tecniche o di contrari disposizioni del presidente nei casi di cui art. 136 comma 2 cpa; a provvedere all’estrazione della copia informatica ai fini dell'inserimento nel fascicolo informatico, con apposizione della firma digitale, ai sensi dell’articolo 22 CAD. Quanto agli atti e documenti depositati informati o cartaceo (per i quali non è effettuata copia informatica per le ragioni di cui al comma 9) il comma 10 dell'articolo ) DPCM 40/2016 prevede che gli stessi siano raccolti e conservati in un fascicolo cartaceo che riporta gli elementi identificativi del procedimento nel cui ambito è stato operato il deposito.tale fascicolo forma parte integrante del fascicolo informatico ed è formato e tenuto con le modalità di cui all’articolo 5 delle disposizioni di attuazione del codice del processo amministrativo.

3. La trasposizione del ricorso straordinario in sede giurisdizionale dopo l’avvio del PAT Il DPCM 40/2016 non prevede in modo esplicito l'applicabilità delle disposizioni del processo telematico al ricorso straordinario al presidente della Repubblica di cui al DPR n.1199 del 1971. Ciò, più per ragioni tecniche connesse alla necessità di un ulteriore sviluppo del SIGA che per preclusioni di tipo giuridico.in relazione alla progressiva giurisdizionalizzazione di tale ricorso è auspicabile, compatibilmente con l'esigenze tecniche e di sperimentazione, l'estensione delle norme del processo amministrativo telematico anche a tale istituto, al fine di incrementare il grado di efficienza di questo strumento di giustizia. L'unica esplicita previsione a riguardo, è stata introdotta con la legge n.197/2016 di conversione del DL 168/2016, che si è tuttavia limitata a statuire art.7 comma 8-bis che a decorrere dal 1 gennaio 2017 i pareri resi dal consiglio di Stato e dal consiglio di giustizia amministrativa per la regione Sicilia e gli atti delle segreterie relativi all'attività consultiva saranno sottoscritti con firma digitale. Ne consegue che, allo stato della normativa vigente, la digitalizzazione del procedimento relativo al ricorso straordinario al presidente della Repubblica si limiterà alla fase della redazione e della sottoscrizione del parere reso dal consiglio di Stato all'esito della trasposizione del ricorso in sede giurisdizionale. Infatti, sotto il profilo pratico, dopo il 1 gennaio 2017, la richiesta di trasposizione in sede giurisdizionale ai sensi. Art. 10 del DPR 1199 del 1971, determinerà comunque, seppur soltanto in parte, l'applicazione delle disposizioni sul processo telematico. Come noto, la disposizione richiamata prevede che " i controinteressati, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione del ricorso, possono richiedere, con atto notificato al ricorrente e all'organo che ha emanato l'atto impugnato, che il ricorso si è deciso in sede giurisdizionale. In tal caso, il ricorrente, qualora intenda insistere nel ricorso, deve depositare nella segreteria del giudice amministrativo competente, nel termine di 60 giorni dal ricevimento dell'atto di opposizione, l'atto di costituzione in giudizio, dandone avviso mediante notificazione all'organo che ha emanato l'atto impugnato e ai contro interessati e il giudizio segue in sede giurisdizionale secondo le norme del Titolo III del testo unico delle leggi sul consiglio di Stato. Il collegio giudicante, qualora riconosca che il ricorso è inammissibile in sede giurisdizionale, ma può essere deciso in sede straordinaria dispone la rimessa agli atti al ministero competente per l'istruzione dell'affare. Il mancato esercizio della facoltà di scelta, prevista dal primo comma del presente articolo, preclude i contro interessati, ai quali sia stata notificato il ricorso straordinario, l'impugnazione dinanzi al consiglio di Stato in sede giurisdizionale della decisione di accoglimento del presidente della Repubblica, salvo che per vizi di forma o di procedimento propri del medesimo. ” Tale norma pone la necessità di un coordinamento con le disposizioni in tema di processo amministrativo telematico. Innanzitutto, il ricorrente che intende insistere nel ricorso, per i procedimenti successivi alla data del 1 gennaio 2017, non dovrà più depositare nella segreteria del giudice amministrativo competente, nel termine di 60 giorni dal ricevimento dell'atto di opposizione, l'atto di costituzione in giudizio con le tradizionali modalità cartacee, ma sarà tenuto ad incardinare il ricorso in sede giurisdizionale con modalità telematiche. A tal fine dovrà quindi avvalersi del modulo deposito ricorso e non del modulo deposito atti, che normalmente va utilizzato al fine della costituzione in giudizio, debitamente compilato delle necessarie informazioni, al quale andrà allegato innanzitutto l'atto di costituzione in giudizio. Qualora la tecnica di redazione dell'avvocato sia quella di trascrivere integralmente i motivi del ricorso

Ove si aderisca a tale tesi gli adempimenti relativi alla notifica dovranno essere effettuati successivamente al deposito dell'atto di costituzione con il modulo deposito ricorso, utilizzando l'apposito campo del modulo deposito atti. Un terzo problema è costituito dal fatto che il fascicolo di causa del ricorso straordinario, del quale si è richiesta la trasposizione in sede giurisdizionale, non potrà che essere cartaceo. Dopo le entrata in vigore del PAT sembrerebbe allora necessario che il difensore che si costituisce in sede giurisdizionale, il luogo del tradizionale deposito materiale del fascicolo cartaceo in segreteria, procede alla scansione di tutta la relativa documentazione e provveda ad allargare all'atto di costituzione attraverso la sezione "allega documenti" del modulo deposito ricorso. Il problema si complica qualora il collegio ritenga inammissibile il ricorso in sede giurisdizionale disponendo la riemissione degli atti al ministero competente per l'istruzione dell'affare.ma anche la riemissione degli atti non potrà che avvenire in modalità cartacea è da ritenere pertanto che dovrebbe essere la segreteria ad estrarre le copie analogiche dei documenti informatici depositati ai fini della trasmissione con modalità cartacea al ministro competente. infine non è da sottacersi la previsione della redazione sottoscrizione con firma digitale anche dei pareri resi dal giudice in sede del ricorso giurisdizionale.

4. Le differenze tra PCT e PAT Sebbene il processo civile telematico sia un processo telematico interamente a regime, non è stato preso a modello per il processo di trasposizione dei procedimenti avanti le altre giurisdizioni in processi telematici. Attualmente, ogni giurisdizione segue proprie norme, spesso molto diverse per regolamentare non solo le modalità di deposito, ma la stessa forma degli atti processuali e dei provvedimenti giurisdizionali. Il confronto tra il PAT e PCT evidenzierà, molteplici differenze di cui l'avvocato dovrà tener conto al fine di formare correttamente gli atti da depositare e approcciare in modo corretto ai diversi sistemi. In primo luogo, la piattaforma fisica sulla quale opera il processo amministrativo telematico non è la stessa del PCT. Art. 3 del DPCM 40/2016 indica, infatti che i dati contenuti nei fascicoli informatici sono conservati nel sistema informativo della giustizia amministrativa (SIGA). Il SIGA gestisce tutti i compiti inerenti i procedimenti giurisdizionali telematici innanzi al giudice amministrativo. Il sistema informativo della giustizia amministrativa è tuttavia del tutto indipendente da quello PCT. L'avvocato non potrà, trovare le cause patrocinate presso i Tar e il Consiglio di Stato tra i fascicoli personali del PST. I due sistemi non comunicano, con la conseguenza che in caso di dichiarazione di difetto di giurisdizione da parte del giudice ordinario, o viceversa non sarà possibile trasmettere il fascicolo informatico direttamente al SIGA. In tal modo, l'avvocato sarà onerato di una doppia attestazione di conformità, la prima per attestare conformi le copie analogiche estratte dal fascicolo informatico del PCT, la seconda per attestare conforme la copia informatica da depositare nel modulo di deposito al PAT, ottenuta dalla scansione delle stesse copie analogiche precedentemente attestate conformi.una seconda differenza rilevante, è il regime di autenticazione della procura alle liti rilasciata su supporto cartaceo. Infatti articolo 8 del DPCM n.40/2016 prevede che il difensore, dopo averla autenticata mediante la posizione della propria firma digitale, asseveri la conformità della stessa mediante le modalità di cui all’articolo 22 comma 2 del CAD. Tale asseverazione non è invece reputata necessaria PCT in quanto secondo l’articolo 83 ccc la copia informatica è autenticata con la sola posizione della firma digitale.la differenza più vistosa tra i due sistemi riguarda la forma digitale

dell'atto.infatti, secondo l’articolo 136 comma 2 cia dispone che tutti gli atti di causa devono essere depositati con modalità telematiche. Al contrario nel PCT la parte ha la facoltà di decidere in quale modo depositare il proprio atto introduttivo, dal momento che l'obbligo del deposito telematico riguarda solo gli atti e documenti depositati da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite.tale regime di distinzione tra atti e documenti obbligatoriamente telematici rispetto ad atti e documenti facoltativamente telematici, ha comportato non pochi problemi di interpretazione rispetto ad alcuni casi particolari.nel processo amministrativo telematico, i casi di deposito cartaceo hanno uno spazio residuale, e subordinato all'autorizzazione del giudice o all'impossibilità del deposito telematico per oggettiva indisponibilità del SIG. Il PAT, è il primo processo italiano interamente informatizzato dal momento che, una volta a regime i fascicoli processuali saranno interamente informatici. Anche le modalità con cui viene depositato telematicamente l'atto differisce tra i due processi telematici. Mentre nel PCT è necessario munirsi di un redattore atti commerciale al fine di collegarsi al punto d'accesso, formare la busta da inviare e consultare in fascicoli informatici, nel PAT ciò avviene con diverse modalità.in primo luogo, il software per la formazione del portfolio, necessario sia per fornire le informazioni rilevanti che per allegare gli atti informatici, è scaricabile gratuitamente dal sito giustizia amministrativa.it, in secondo luogo la consultazione dei fascicoli e l'estrazione di duplicati e copie informatiche avviene mediante l'autenticazione alla sezione riservata del sito istituzionale della giustizia amministrativa.it, il sito è stato implementato, anche al fine di permettere l'upload dei file non inviabili a mezzo PEC. Tale possibilità non è stata ancora tecnicamente attuata nel PCT, nel quale in caso di superamento del limite dimensionale della busta è possibile procedere unicamente ad un invio multiplo. Infatti l’articolo 16-bis del DL 179/2012 stabilisce che nel caso in cui la busta da depositare telematicamente e ecceda le dimensioni massima stabilita nelle specifiche tecniche si dovrà procedere al successivo invio di ulteriori buste, quindi di più messaggi di posta elettronica certificata, entro i termini. Una disposizione simile è contenuta art. 9 del DPCM 40/2016. Tuttavia nel PAT, il deposito multiplo si perfeziona con la generazione dell'ultima ricevuta di accettazione, mentre nel PCT il deposito è tempestivo quando è eseguito entro la fine del giorno di scadenza. Nel PAT, il deposito dell'atto si intende per perfezionato quando entro le 24 ore del giorno di scadenza è generata la ricevuta di avvenuta accettazione.non è quindi necessario attendere la ricevuta di consegna, come invece richiesto PCT. Caratteristiche esclusiva del PAT, è la previsione di un procedimento per il rilascio di copie informatiche o duplicati informatici dietro pagamento dei diritti di copia, come previsto dal DPCM n.40. Il riferimento anche alle copie informatiche deve invece ritenersi non più attuale limitatamente agli avvocati, dopo la legge n. 197/2016 ha riconosciuto anche all'avvocato amministrativista il potere di estrarre personalmente dal fascicolo e copia informatiche di atti e provvedimenti informatici e di attestarne la conformità all'originale. Infine, particolare attenzione deve essere posta nell'utilizzare la firma digitale. In primo luogo, la firma digitale del modulo di deposito deve essere apposta all'interno dello stesso nell'apposita sezione, e non mediante l'utilizzo di un software di firma, in secondo luogo, a differenza di quanto avviene PC, il modulo di deposito può essere firmato solo con firma PADES non è quindi ammissibile la firmo del modulo di deposito con firma digitale CADES.

elettronica avanzata, qualificata o digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche di cui all’articolo 20 comma 3, ha altresì l'efficacia prevista dell’articolo 2702 del codice civile. L'utilizzo del dispositivo di firma elettronica qualificato digitale si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria. Restano ferme le disposizioni concernenti il deposito degli atti dei documenti in via telematica secondo la normativa anche regolamentare in materia di processo telematico. " Si evince quindi che il nuovo CAD attribuisce “juris et de juire” (presunzione legale) al documento informatico sottoscritto con firma elettronica "semplice", valutabile caso per caso dal giudice, l'idoneità soddisfare il requisito della forma scritta quale scrittura privata, mentre per quanto riguarda il documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o firma digitale, ai sensi dell’articolo 2072 del codice civile, tale documento in via generale fa piena prova fino a querela di falso della provenienza delle dichiarazioni se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione. La firma digitale, infatti è associata stabilmente al documento elettronico sul quale è apposta e ne attesta con certezza l'integrità l'autenticità la non ripudia. La formulazione dell’articolo 21 del CAD se applicata a regime processuale pone tuttavia non pochi problemi: farebbe infatti pensare che basti non riconoscere la propria sottoscrizione apposta con firma digitale, per privare l'atto di parte o la sentenza di valore giuridico qualificato. La norma prevede la salvaguardia delle disposizioni concernenti il deposito degli atti e dei documenti in via telematica in materia di processo telematico, senza ulteriori specificazioni. In realtà, atteso che la firma digitale è legalmente riconosciuta, nell'ambito del processo amministrativo, dal richiamato art. 136 comma 2-bis c.p.a ne deriva che l'atto processuale e il provvedimento del giudice sottoscritti con firma digitale fanno piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni di chi gli ha sottoscritti. La firma digitale, anche per quanto riguarda il Pat consente di depositare atti e documenti con modalità telematica con piena validità legale. Ai fini del Pat dal 1 gennaio 2017 sono obbligati a dotarsi di firma digitale non soltanto gli avvocati, ma chiunque necessiti di intervenire nel processo. Per ottenere il rilascio della firma digitale, occorre rivolgersi ai certificatori accreditati e autorizzati da AGID che garantiscono l'identità dei soggetti che utilizzano la firma digitale. Si evidenzia che a differenza del processo civile telematico nel processo amministrativo telematico l'unica tipologia di firma ammessa per la firma del modulo deposito ricorso e del modulo deposito atto è la firma digitale PADES, è un particolare tipo di firma digitale che può essere apposta solo su un tipo di file, il PDF che costituisce lo standard di riferimento per quanto riguarda i documenti in formato digitale. La posizione di tale firma su un file PDF genera un nuovo file la cui estensione resta immutata. La funzionalità di verifica della firma, inoltre, è solitamente contenuta nello stesso software utilizzato per leggere i file PDF come Acrobat. Per motivi di praticità, atteso che la firma del modulo si estende automaticamente a tutti gli atti adesso allegati è suggeribile predisposti all'utilizzo della unica firma PADES che rappresenta comunque alcuni vantaggi:

  1. il file firmato può essere eletto dagli utenti utilizzando qualsiasi lettore di file PDF
  2. L'utente non avrà bisogno di un software specifico per l'apertura della busta crittografica che contiene il documento
  3. La firma PADES consente di aggiungere una firma grafica visibile sul documento Art.12 comma 7 all. A al DPCM 40/2016, precisa che la modalità di apposizione della firma digitale o delle firme elettroniche qualificata è del tipo "firme multiple" e prevede che uno più soggetti possano firmare, o ognuno con la propria chiave privata, in luoghi e tempi diversi lo

stesso documento. Il sistema consente comunque anche la posizione di una firma singola. Si ricorda l'importanza di mantenere sempre aggiornati i prodotti di firma e verifica delle firme digitali in uso per evitare spiacevoli conseguenze. Precisato che dopo il 1 gennaio 2017 la forma degli atti processuali è quella digitale, viene da chiedersi quale sia l'eventuale valore giuridico di atti e documenti depositati in modalità cartacea al di fuori dell'ipotesi in cui sia la stessa legge o il giudice a prevederlo espressamente. In particolare si è ritenuto che il dispositivo di firma digitale non funzionante non costituisce motivo valido per ottenere l'autorizzazione al deposito dell'atto nella tradizionale modalità cartacea. Premesso che non è neppure astrattamente compatibile l'ipotesi che ha al deposito, senza previa autorizzazione, di un atto introduttivo con modalità cartacea corrisponda la creazione di un NRG (codice è fornito automaticamente dal Sistema Informativo della GA nella PEC che conferma l'avvenuto deposito) di fascicolo processuale, l'ipotesi in questione potrà invece verificarsi, molto più frequentemente di quanto si possa immaginare, con riferimento ad atti successivi al primo come memorie, deposito di documenti, relazioni tecniche, adempimenti istruttori, che potrebbero continuare ad essere trasmessi con le tradizionali modalità cartacee anche a mezzo di posta o fax. Non si dubita che il cancelliere a cui venga presentato un atto per il deposito con modalità non telematica, non possa rifiutarsi di accettarla in quanto in mancanza nell'ordinamento processuale civile o amministrativo di alcuna norma che lo facoltizzi o gli imponga di far ciò, rifiutandosi di accettare tale atto incorrerebbe nel reato di omissione di atti d'ufficio previsto dall'articolo 328 codice penale. Ogni valutazione circa l'ammissibilità e la validità del deposito con modalità diversa da quella telematica, competerà esclusivamente al giudice. Una parte della giurisprudenza formatasi nel processo civile telematico tende ad affermare che in ossequio al principio di libertà delle forme di cui all'articolo 121 del codice del processo civile, nonché al principio di conservazione dell'atto processuale ai sensi dell'articolo 156 del codice di procedura civile, a mente del quale non si può pronunciare la nullità di un atto del processo se tali invalidità non sia stata stabilita dalla legge e in ogni caso, se l'atto abbia raggiunto lo scopo a cui destinato , il deposito di atti del processo con tali modalità non può essere tacciato della sanzione della nullità. In assenza di previsione sanzionatorie specifica, è quindi compito dell'interprete tentare di comprendere quale tipo di vizio affligga l'atto depositato in cancelleria con modalità diversa da quella vincolata dalla norma. Deve ritenersi preferibile, l'orientamento dottrinale giurisprudenziale che affronta la questione non in termini di forma dell'atto, bensì della ratio del processo telematico, che richiede il rispetto delle modalità telematiche del deposito degli atti e documenti processuali. Il deposito effettuato con modalità diversa da quella telematica non sarebbe irregolare o nullo ma affetto da un vizio più grave: inammissibilità, improcedibilità o comunque i irricevibile, senza possibilità di invocare la sanatoria articolo 156, comma 3 codice procedura civile, norma che risulterebbe inapplicabile al caso di specie, non trattandosi di un problema di forma dell'atto, bensì di un problema di inidoneità dello strumento a perseguire le finalità di risparmio dei tempi e dei costi sottostante all'introduzione del processo telematico.le preoccupazioni circa la sorte processuale di eventuali atti depositati con modalità cartacee, potrebbe nel periodo transitorio essere ad ogni modo risolta nel processo amministrativo telematico con una norma interpretativa "salva avvocati", volta a riconoscere limitatamente a tale periodo, al deposito della copia autenticata degli atti di causa depositati in modalità analogica ai

formato PDF nei siti delle amministrazioni, depositarli in tale formato. È probabilmente questo il motivo che ha indotto il legislatore, con la legge n.197/2016 a prevedere alcuni rimedi, ai fini preventivi rispetto ad eventuali problemi non soltanto di tenuta del sito web ma della stessa apertura e leggibilità degli atti depositati. Il primo di tali strumenti è contenuto nel titolo IV delle norme di attuazione di cui all’allegato 2 del c.p.a intitolato processo amministrativo telematico e criteri di redazione degli atti processuali. Va rilevato che il principio di sinteticità era già stato previsto per quanto riguarda il processo civile telematico che, in modo piuttosto generico e senza combinare alcuna sanzione sancisce: "gli atti di parte i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica". Tale principio, è noto anche in ambito sovranazionale come si evince dalle istruzioni pratiche per la instaurazione del procedimento nel sito della corte europea dei diritti dell'uomo che considera il caso in cui il ricorso eccede alle 10 pagine e eccezionale e impone al ricorrente di presentare contestualmente un breve riassunto dello stesso. Per quanto riguarda il processo amministrativo art. 13-ter estende ora qualsiasi materia trattata innanzi al giudice amministrativo presupposti e procedimento in materia di principio di sintetici per come già applicati in materia di appalti pubblici. La legge 197/2016 non chiarisce se la nuova norma si applica solo per i ricorsi soggetti alla disciplina del Pat oppure se essa si applicherà anche con riferimento agli atti che verranno depositati eccezionalmente con modalità cartacea. La collocazione della norma, il riferimento dello stesso art. 6 del DPCS e la coesistenza con l'ulteriore disposizione introdotta dalla legge numero 197/2016 (secondo cui con riferimento specifico ai ricorsi soggetti all'applicazione del processo telematico "al fine di garantire la tenuta del sistema e la perfetta ricezione dei depositi, il segretario generale della giustizia amministrativa può stabilire, con proprio decreto, i limiti delle dimensioni del singolo file allegato al modulo di deposito effettuato mediante PEC o upload. In caso eccezionali e se non è possibile effettuare più invii dello stesso scritto difensivo, documento, il presidente del tribunale o del consiglio di Stato, il presidente della sezione se il ricorso è già incardinato o il collegio se la questione sorge in udienza possono autorizzare il deposito cartaceo" inducono a ritenere preferibile la tesi secondo cui il principio di sintetici in esame si applichi tanto agli atti redatti in forma digitale, quanto a quelli cartacei. È ben evidenziare che a differenza del richiamato decreto del presidente del consiglio di Stato in materia di sintetici degli atti, la valutazione circa la possibilità di introdurre limiti quantitativi al peso del file allegati a ciascun modulo di deposito effettuato mediante PEC o upload e rimessa è all'esclusiva valutazione tecnica del segretario generale della giustizia amministrativa e riguarda non solo gli atti difensivi ma anche i documenti adesso allegati. Tuttavia ciò non pone particolari problemi in quanto il limite riguarda le dimensioni del singolo file allegato al modulo. A prescindere dalle valutazioni di merito che attengono al rapporto tra principio di sintetici e rispetto del diritto alla difesa, la disposizione articolo 13-ter trasportata dalla materia degli appalti all'intero mondo del diritto amministrativo, non brilla per chiarezza. In particolare i parametri per circoscrivere i limiti del dimensionamento se trasportati a materie come l'ambiente, l'edilizia, l'istruzione pubblica appaiono di più difficile interpretazione. Ad ogni modo, i nuovi limiti dimensionali sono stati statuiti nell’articolo 3 del DPCS n.167/ "limiti dimensionali degli atti processuali di parte "che al comma uno precisa: salvo quanto previsto negli articoli 4:05 le dimensioni dell'atto introduttivo del giudizio, del ricorso incidentale, dei motivi aggiunti, degli atti di impugnazione principale ed incidentale della pronuncia di primo grado, della revocazione eccetera per ciascuno di tali atti nel numero massimo di caratteri in conformità alle specifiche tecniche di cui all’articolo n.8. Viene inoltre stabilito che per quanto

riguarda la domanda di misure cautelari autonomamente proposte successivamente al ricorso e quella di cui all'articolo 111 del codice del processo amministrativo esse sono contenute per ciascuno di tali di tali atti nel numero massimo di caratteri 10.000 corrispondenti a circa cinque pagine nel formato di cui all'articolo 8. Le memorie di replica sono invece contenute nel numero di Massimo 10.000 caratteri circa cinque pagine nel formato sempre dell'articolo 8. Ai sensi del successivo articolo 4 esclusione dei limiti dimensionali, sono escluse le intestazioni e le altre indicazioni formali dell'atto comprendenti in particolare:

  1. L'epigrafe dell’atto
  2. L'indicazione delle parti e dei difensori e le relative formalità
  3. L'individuazione dell'atto impugnato
  4. Il riassunto preliminare, di lunghezza non eccedente a 4000 caratteri che sintetizza i motivi dell'atto processuale
  5. L'indice dei motivi e delle questioni
  6. Le ragioni per le quali l'atto processuale rientra nell'ipotesi di cui all'articolo 5
  7. Conclusione dell'atto, le dichiarazioni concernenti il contributo unificato, le altre dichiarazioni richieste consentite dalla legge compresa l'eventuali istanza di oscuramento dei dati personali
  8. Data e luogo e le sottoscrizioni delle parti e dei difensori
  9. Le procure a rappresentare le parti in giudizio
  10. Le relazioni di notifica e le relative richieste di dichiarazione Occorre rilevare che qualora la parte superi detto limite, l'unica sanzione in cui incorrerà sarà quella di legittimare il giudice a non esaminare tutte le questioni trattate nelle pagine rientranti nei suddetti limiti e che l'omesso esame delle questioni contenute nelle pagine successive, al limite massimo non sarà motivo di impugnazione. Per non incorrere in tale rischio l'avvocato per i ricorsi ante Pat, poteva tutelarsi chiedendo autorizzazione motivata al deposito di un ricorso o atto che superi i limiti indicati.per i ricorsi ante Pat la procedura era descritta dal punto numero 11 del DPCS n.40/2015. Il successivo art.7 disciplina l'auto autorizzazione successiva del superamento dei limiti dimensionali, stabilendo che in caso di superamento dei limiti dimensionali non autorizzato preventivamente ai sensi dell’articolo 6 per gravi giustificati motivi il giudice su istanza della parte interessata può successivamente autorizzare in tutto in parte l'avvenuto superamento dei limiti dimensionali, è in ogni caso fatta salva la facoltà della parte di indicare gli argomenti emotivi per cui intendere rinunciare. Il DPCS 167/2016 art. 6 nell'ambito del processo amministrativo telematico detto decreto è automaticamente indirizzato dopo la firma elettronica del magistrato del segretario, all'indirizzo PEC della parte istante. Ciò significa che per i ricorsi soggetti alla disciplina del Pat il decreto che autorizza il superamento del limite sarà legato in formato digitale alla comunicazione inviata a mezzo PEC alla parte istante. 3. Le copie informatiche di documento analogico: i poteri e le modalità di attestazioni di conformità nel PCT Art.7 legge n.197/2025 di conversione del DL n.168/2016 introduce ufficialmente all'interno del codice del processo amministrativo il concetto di "copia informatica di documento analogico". Il nuovo art.136 comma 2-ter del c.p.a prevede che "quando il difensore depositi con modalità

altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato con dichiarazione da questi firmata digitalmente ed allegata al documento informatico. Art. 22 CAD, non reca una definizione di cosa siano le copie informatiche, quanto piuttosto il regime della loro validità giuridica. Analogamente a quanto tradizionalmente previsto per le tradizionali fotocopie dell'articolo 2712 del codice civile, infatti, anche la copia informatica, purché formata nelle regole tecniche articolo 71 del CAD, può essere depositata in giudizio senza bisogno di alcuna autenticazione: in tali ipotesi, avrà la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui è tratta solo se la conformità all'originale non venga espressamente disconosciuta. Se, si vuole sottrarre tale atto processuale all'eventualità del disconoscimento, l'unica alternativa è quello di far attestare la conformità da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, con dichiarazione allegata al documento informatico e asseverata secondo le regole tecniche stabilite dall'articolo 71 del CAD. Evidente che tale regola si adattava al ruolo dell'avvocato e le esigenze processuali. Ecco perché si è avvertita l'esigenza di introdurre specifiche disposizioni per il processo telematico tali da attribuire allo stesso difensore il potere di pubblico ufficiale e dall'altro di sganciare il potere di conformità dell'avvocato dalle regole tecniche. Le regole tecniche indicate dall’articolo 71 CAD sono dettate dal DPCM del 3 novembre 2014, recante le regole tecniche in materia di formazione, trasmissione copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici, nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter, 40 comma 1 e 71 del CAD. Il potere di autentica conferito all'avvocato non è infatti generale, ma limitato a specifiche tipologie di atti e con riferimento a specifiche finalità. Prima di procedere ad attestare la conformità dell'atto, quindi, dovrà essere ben chiaro l'avvocato ai sensi di quale norma è con che modalità deve esercitare questo potere. si fa presente che, secondo una certa interpretazione l'attestazione potrebbe anche non contenere i riferimenti specifici alle norme che conferiscono il potere di autentica all'avvocato e si potrà procedere all'attestazione di conformità inserendo la dizione "ai sensi e per gli effetti di legge". È tuttavia preferibile che la formula utilizzata sia la più completa possibile al fine di evitare eccezioni che, sono sempre in agguato. Il difensore deve essere peraltro consapevole che, nell'esercizio di tale potere, assume tutti gli effetti la qualifica di pubblico ufficiale, con la conseguenza che in caso di false attestazioni sarà chiamato a rispondere dei reati di falso commessi dal pubblico ufficiale previsti dal codice penale. Premesso che le recenti modifiche introdotte con il decreto legge n.83 del 2015 convertito con modificazioni dalla legge n.132 del 2015 hanno dato un nuovo assetto alla materia, le fonti di tale potere trovano quindi il proprio fondamento in disposizioni normative diverse con conseguente necessità per l'avvocato di districarsi tra le stesse, al fine di non commettere errori che potrebbe pagare a caro prezzo. 1.L’attestazione di conformità delle copie estratte dal fascicolo informatico: art. 16-bis comma 9-bis D.L. 179 del 2012 convertito con modificazioni in legge n.221 del 2012 prevede che i difensori possono " estrarre con modalità telematiche duplicati, copia analogiche informatiche di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice, nonché i provvedimenti di quest'ultimo presenti nei fascicoli informatici o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche dei procedimenti indicat i" e possono " attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti

contenuti nel fascicolo informatico " : la disposizione chiarisce che l'avvocato e gli altri soggetti legittimati possono innanzitutto estrarre dal fascicolo informatico:

  1. Atti processuali di parte,
  2. Atti processuali degli ausiliari del giudice,
  3. Provvedimenti del giudice Dei suddetti tipi di documenti presenti nel fascicolo telematico, l'avvocato può estrarre:
  4. Duplicati informatici = trova la sua definizione nell'articolo 1 lett. i) quinquies del CAD, che lo definisce come il documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione della medesima sequenza di valori binari del documento originario. Si tratta quindi di una sorta di clone dell'originale. Tale natura esclude la necessità di una sua attestazione di conformità da parte dell'avvocato. Occorre peraltro segnalare che in caso di notifica via PEC del duplicato informatico, poiché il destinatario dell'atto potrebbe non capire che l'atto notificato corrisponde a un duplicato, onde evitare di subire eccezioni o opposizioni, appare opportuno attestare la conformità o indicare nella relata che si sta procedendo a notificare un duplicato informatico. Si tratta di una mera precauzione, per evitare che il destinatario possa ritenere che si tratti di una semplice copia informatica non autenticata, considerando anche che i duplicati informatici di provvedimenti giudiziali estratti dal fascicolo informatico non contengono la tra “coccarda" ed il timbro azzurro contenente il numero del provvedimento e il numero di ruolo del procedimento in cui sono stati emessi.
  5. Copie informatiche = trova la sua definizione nell'articolo 1 lett. i) quater del CAD come documento informatico avente contenuto identico a quello da cui è tratto su supporto informatico, ma con diversa sequenza di valori binari e, nella sostanza, costituisce l'equivalente della copia conforme e cartacea, ma su supporto informatico. Per questo tipo di documento, al fine di utilizzarla come copia conforme all'originale, è necessaria l'attestazione di conformità dell'avvocato. La copia informatica del provvedimento giudiziale contiene il timbro azzurro con i dati del provvedimento e del relativo procedimento.
  6. Copie analogiche = si tratta della copia cartacea ottenuta stampando il documento informatico e estratto dal fascicolo informatico. Anche in tal caso, per attribuire a tale copia il medesimo effetto giuridico dell'originale da cui è tratta, una volta stampata la copia dovrà essere autenticata dall'avvocato. Per quanto attiene al procedimento civile telematico, i duplicati, le copie informatiche e le copie analogiche possono essere estratti tramite il punto di accesso utilizzando il software dedicato al processo civile telematico o tramite il portale della giustizia amministrativa, previa accesso alla sezione riservata della consultazione del fascicolo telematico. L'estrazione della copia è esente dal pagamento ed ai relativi diritti. Non è invece possibile attestare la conformità dei documenti presenti nel fascicolo informatico, ad esempio i documenti prodotti dalle parti come prove. Inoltre, la parte finale dello stesso comma 9 bis art. 16.bis esclude espressamente che possano essere autenticate le coppie di atti processuali che contengono provvedimenti giudiziali che autorizzano il prelievo di somme di denaro vincolate all'ordine del giudice. La circolare del 2014 del ministero della giustizia confermata dalla recente circolare del 2015 precisa espressamente