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Diritto Tributario Telematico, Sintesi del corso di Diritto

Riassunto Diritto Tributario Telematico.

Tipologia: Sintesi del corso

2019/2020

Caricato il 29/11/2020

Utente sconosciuto
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Per poter applicare correttamente una norma bisogna sempre chiedersi se un termine specifico
informatico utilizzato abbia sempre lo stesso significato che ha nell’ambito della sua disciplina
specifica o sia in qualche modo differente, questo perché la norma è scritta da legislatori e giuristi e
non da informatici.
La tecnica analitica fornisce un elenco di comportamenti permessi o vietati, tutto ciò che non
è disciplinato costituisce una zona grigia che deve essere analizzata (il penale non ammette
tecnica per analogia).
La tecnica per principi norma una disciplina enunciando principi generali che devono essere
interpretati dal giudice nel giudizio del caso singolo.
La materia può essere disciplinata con due tipi di tecnica giuridica:
Le norme si classificano in ambiti: civile, penale, amministrativo, tributario, …
Il termine responsabilità deriva dal latino respondere, ossia rispondere delle conseguenze dannose di
un comportamento nei confronti di soggetti terzi.
Tale responsabilità è disciplinata dalla Direttiva Comunitaria, provvedimento normativo con cui uno
Stato recepisce nel proprio ordinamento interno delle norme giuridiche prodotte dalla
Commissione Europea.
Considerando n° 42 Dir 2000/31/CE (CE = Comunità Europea)
l le islatore ha riconosciuto delle dero he alla responsabilit nel caso in cui l a vit di prestatore di
servi i della societ dell informa ione si limi al
sulla uale sono trasmesse o temporaneamente memori ate le informa ioni
messe a disposi ione da ter i al solo scopo di rendere pi e ciente la trasmissione
, il che implica che il prestatore
trasmesse o memori ate
Articolo 17. Assenza dell'obbligo generale di sorveglianza
l prestatore asso e ato ad un di sorve lian a sulle informa ioni che
trasme e o memori a, n ad un obbli o enerale di fa o circostan e
che indichino la presen a di a vit illecite
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ad sen a indu io l autorit iudi iaria la ma istratura o uella amministra va
avente fun ioni di vi ilan a,
ri uardan un suo des natario del servi io della societ dell informa ione
a sen a indu io, a richiesta delle autorit competen , le in suo
possesso dei suoi servi i, al ne di
individuare e prevenire a vit illecite
l prestatore comun ue tenuto:
2.
l prestatore del contenuto di tali servi i nel caso in cui, richiesto
dall autorit avente fun ioni di vi ilan a,
, oppure se, avendo avuto conoscen a del cara ere illecito o pre iudi ievole
per un ter o del contenuto di un servi io, l autorit
competente
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Per poter applicare correttamente una norma bisogna sempre chiedersi se un termine specifico informatico utilizzato abbia sempre lo stesso significato che ha nell’ambito della sua disciplina specifica o sia in qualche modo differente , questo perché la norma è scritta da legislatori e giuristi e non da informatici. La tecnica analitica fornisce un elenco di comportamenti permessi o vietati, tutto ciò che non è disciplinato costituisce una zona grigia che deve essere analizzata ( il penale non ammette tecnica per analogia ).

La tecnica per principi norma una disciplina enunciando principi generali che devono essere interpretati dal giudice nel giudizio del caso singolo.

La materia può essere disciplinata con due tipi di tecnica giuridica: Le norme si classificano in ambiti: civile, penale, amministrativo, tributario, … Il termine responsabilità deriva dal latino respondere , ossia rispondere delle conseguenze dannose di un comportamento nei confronti di soggetti terzi. Tale responsabilità è disciplinata dalla Direttiva Comunitaria , provvedimento normativo con cui uno Stato recepisce nel proprio ordinamento interno delle norme giuridiche prodotte dalla Commissione Europea. I considerando sono le premesse delle norme che seguono. Prima di arrivare alla enunciazione dei principi e delle delibere ci sono delle premesse che costituiscono le motivazioni della norma. Considerando n° 42 Dir 2000/31/CE (CE = Comunità Europea) l le islatore ha riconosciuto delle dero he alla responsabilit nel caso in cui l a vit di prestatore di servi i della societ dell informa ione si limi al sulla uale sono trasmesse o temporaneamente memori ate le informa ioni messe a disposi ione da ter i al solo scopo di rendere pi e ciente la trasmissione , il che implica che il prestatore trasmesse o memori ate Decreto Legislativo 70/2003 (LEGGE COMUNITARIA) Articolo 17. Assenza dell'obbligo generale di sorveglianza l prestatore asso e ato ad un di sorve lian a sulle informa ioni che trasme e o memori a, n ad un obbli o enerale di fa o circostan e che indichino la presen a di a vit illecite

ad sen a indu io l autorit iudi iaria la ma istratura o uella amministra va avente fun ioni di vi ilan a, ri uardan un suo des natario del servi io della societ dell informa ione

a sen a indu io, a richiesta delle autorit competen , le in suo possesso dei suoi servi i, al ne di individuare e prevenire a vit illecite

  1. l prestatore comun ue tenuto: l prestatore del contenuto di tali servi i nel caso in cui, richiesto dall autorit avente fun ioni di vi ilan a, , oppure se, avendo avuto conoscen a del cara ere illecito o pre iudi ievole per un ter o del contenuto di un servi io, l autorit competente

Responsabilità Internet Service Provider

martedì 16 giugno 2020 13: Responsabilità Internet Service Provider Page 1

competente Questo comma è stato aggiunto dal legislatore italiano, quindi non esiste nella Direttiva Comunitaria. A 14. R ’ “M ” ○ non dia origine alla trasmissione ○ non selezioni il destinatario della trasmissione ○ non sele ioni n modi chi le informa ioni trasmesse ella presta ione di un servi io consistente nel trasme ere, su una rete di comunica ione, informa ioni fornite da un des natario del servi io, o nel fornire un accesso alla rete di comunica ione, il delle a condi ione che:

Queste attività includono la memorizzazione automatica, intermedia e transitoria delle informazioni trasmesse, a condizione che questa serva solo alla trasmissione sulla rete di comunicazione e che la sua durata non ecceda il tempo ragionevolmente necessario a tale scopo (valutato da tecnici e ingegneri informatici).

In tale modo l’ISP non è responsabile per la memorizzazione delle informazioni. L autorit avente fun ioni di vi ilan a pu esi ere, anche , che il prestatore impedisca o pon a ne alle viola ioni commesse_._

Nel caso in cui l’ISP non obbedisca alla richiesta, diventa civilmente responsabile dell’informazione illecita o pregiudizievole trasmessa o memorizzata. A 1. R Il caching permette di riutilizzare in modo efficiente dati già recuperati o rielaborati. ○ non selezioni il destinatario della trasmissione ○ non selezioni né modifichi le informazioni trasmesse a isca per rimuovere le informa ioni che ha memori ato, o per disabilitare l accesso, non appena ven a del fa o che le informa ioni sono state dal luo o dove si trovavano ini ialmente sulla rete o che l accesso alle informa ioni stato oppure che un ne ha disposto la rimo ione o la disabilita ione

ella presta ione di un servi io consistente nel trasme ere, su una rete di comunica ione, informa ioni fornite da un des natario del servi io, il prestatore della di tali informa ioni e e uata al solo scopo di rendere pi e cace il successivo inoltro ad altri des natari a loro richiesta, a condi ione che:

Si notino i termini: prontamente, effettiva conoscenza, senza indugio. Non sono semplici locuzioni avverbiali, ma concetti che definiscono differenze che implicano giudizi diversi da parte dei giudici sulla base di giudizi espressi dagli “esperti”. L autorit avente fun ioni di vi ilan a pu esi ere, anche in via d ur en a, che il prestatore impedisca o pon a ne alle viola ioni commesse

A 1. R

L’hosting permette una memorizzazione stabile e duratura delle informazioni. non sia e e vamente a conoscen a del fa o che l a vit o l informa ione illecita e non sia al corrente di fa o di circostan e che rendono manifesta l illiceit dell a vit o dell informa ione

non appena a conoscen a di tali fa , su comunica ione delle autorit competen o del tolare dei diri , a isca immediatamente per rimuovere le informa ioni o per

l prestatore non responsabile delle informa ioni memori ate a richiesta di un des natario del servi io, a condi ione che de o prestatore:

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R.T.I. contro YouTube LLC. Tribunale Roma, 11 febbraio 2010 RTI protesta perché su YOUTUBE ci sono parti complete di trasmissioni Mediaset in violazione del diritto d’autore Il tribunale di Roma emette un provvedimento cautelare dove ordina la rimozione dei frammenti audiovisivi di un opera protetta abusivamente diffusi via internet attraverso il sito estito dall’host provider, questo perché l'intermediario - nonostante la ricezione di ripetute diffide da parte del titolare dei diritti di utilizzazione e sfruttamento dell'opera - non si è immediatamente attivato per rimuovere il materiale segnalatogli come illecito. Un provvedimento cautelare viene emesso quando c’è il rischio evidente che nella durata del processo il proseguimento del comportamento comporti conseguenze talmente ampie da non essere più risarcibili. nfa la disciplina prevista dal d l s n del , pur non richiedendo all host provider di svol ere un a vit preven va di controllo e di accertamento sull eventuale illiceit del materiale di volta in volta caricato da li uten , RTI contro YAHOO! ITALIA s.r.l. e YAHOO! Inc. Tribunale Milano, 09 settembre 2011 n tema di diri o d autore, anche per i so e rientran nel caso di specie, prestatori di servi i che forniscono hos n a vo nel campo delle esen ioni di responsabilit stabilite nel d l s n del , l informa ione sulla presen a del diri o di ter i determina l insor en a di obbli hi per il prestatore dei servi i, ancor prima della rice ione da parte dell autorit iudi iaria o amministra va dell ordine di rimo ione del contenuto illecito el caso di specie, l ina vit di ahoo, nonostante le se nala ioni della presen a di numerosi contenu audiovisivi in viola ione dei diri d autore, lo rende Colposamente responsabile perché il comportamento non è determinato da volontà espressa di compiere quello specifico atto, ma si è svolta un’attività “pericolosa”. RTI contro Choopa e VVB. Tribunale Roma, 20 ottobre 2011

  • VVB - Portale di ricerca, piattaforma per la condivisione di video (attivo)
  • CHOOPA - Hosting Provider (passivo) VVB, attraverso i server installati all’estero di Choopa sfruttava, anche sotto l’aspetto commerciale, i contenuti di RTI. Siamo in presenza di un provvedimento cautelare. Non conta il luogo fisico in cui sono collocati i server, ciò che conta è il luogo dove si è commesso l’illecito, l’area di mercato in cui l’impresa danneggiata esercita i suoi diritti. La contesta ione proviene dalla parte lesa, ma si concreti ata in un’unica diffida enerica formali ata, infatti RT aveva inviato un’unica diffida, via email, sen a una detta liata e specifica indicazione dei video da rimuovere e delle relative pagine web. Mentre nei confronti di Choopa la domanda cautelare è stata rigettata, in quanto sono valse le

CH: RTI

martedì 16 giugno 2020 15: Responsabilità Internet Service Provider Page 4

Mentre nei confronti di Choopa la domanda cautelare è stata rigettata, in quanto sono valse le ipotesi di eccezione al regime di responsabilità contenute nella disciplina sul commercio elettronico per l’hostin passivo, altrettanto non avvenuto per VBB nfatti, chi estisce la piattaforma di contenuti multimediali, li organizza, li indicizza e ne ricava introiti pubblicitari, non si trova a svolgere un ruolo di hosting passivo, che invece spetta a chi si limita ad ospitare la piattaforma e i file in essa contenuti. Choopa ha comunque immediatamente rimosso i contenuti dai propri server. Non è inoltre possibile emettere un provvedimento cautelare preventivo per la non responsabilit enerale dell’ SP Responsabilità Internet Service Provider Page 5

vis cita uindi in iudi io S T, oo le talia e oo le nc per concorren a sleale, contra a ione e pubblicit in annevole Il Tribunale stima illecito il comportamento abusivo di SIXT, ma respinge le richieste di condanna contro Google per carenza di legittimazione processuale, il legittimato passivo avrebbe dovuto essere Google Ireland. A. Google Autocomplete. Il ricorrente, inserendo nella stringa di ricerca di Google il proprio nome e quello della fondazione a lui stesso intitolata, si era accorto che l’autocompletamento li associava a termini come “truffa”, “truffatore”, “pla io” e “setta”

  1. Tribunale Milano, 24 Marzo 2011 (responsabile) Sussistono i presupposti per ordinare in via d'urgenza al gestore di un motore di ricerca un intervento sul software che suggerisce all'utente termini o frasi da ricercare relativamente alle parole chiave da quest'ultimo inserite, in modo da rimuovere le associazioni di evidente valenza diffamatoria. 2. Tribunale Pinerolo, 02.05.2012 (non responsabile) Essendo Google un sistema automatico, basato su statistiche di ricerche effettuate dagli utenti, non viene considerato responsabile. 3. Tribunale Milano, 25.03.2013 (non responsabile) Ritenendo che oo le avesse accolto soltanto in parte la richiesta di rimo ione delle associa ioni di termini in ues one, l oo le e uindi ordina la rimo ione dei termini di amatori Secondo l , G è , automa co e di enera ione di ricerche correlate sono messe appunto dal provider, che assume o ni responsabilit circa il contenuto visuali ato tramite i propri servi i ○ è ○ il funzionamento del software riproduce le statistiche delle ricerche i termini visualizzati dagli utenti sulla stringa di ricerca attraverso il completamento , , da Google.

Per il Tribunale oo le non considerabile un content provider, uindi non ha ruolo a vo perch : Tra asi di mero servi io di cachin , cio di memori a ione temporanea di informa ioni fornite da li stessi uten , sen a alcuna responsabilit in rela ione al loro contenuto uindi prima di un parte de li SP, essi non hanno dovere di rimuovere i risulta delle ricerche automa che lesivi

  1. Tribunale Milano, 25.05.2013 (responsabile) L automa smo del so are di oo le che produce l a re a ione di parole non sinonimo di neutralit dell SP, per cui ad esso vanno a ribuite sia le scelte tecniche ed imprenditoriali dell a va ione delle fun ioni, sia le a re a ioni di parole E G , , ottenendone anche un beneficio economico, assume un ruolo attivo. Quindi il Collegio ordina a Google la rimozione dalle proprie interfacce di ricerca nel servizio “A ” “F ” “ ” Responsabilità Internet Service Provider Page 7

Esistono tre gradi di giudizio per le cause civili e penali:

  1. Tribunale. Corte d’Appello , quando una delle due parti contendenti impugna la sentenza di primo grado e ricorre in appello.

Corte di Cassazione , quando una delle due parti contendenti impugna la sentenza di secondo grado e ricorre in cassazione. La Cassazione emana solo un giudizio di legittimità e non di merito sulla corretta applicazione delle norme.

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) è il massimo ordine di giustizia in ambito di applica ione del Diritto Comunitario dell’Unione Europea Tipologie di illecito: civile, penale e amministrativo. Tipologie di oggetto del servizio: merconduit, caching, hosting, linking. Tipolo ie di tutela: diritto d’autore, decoro personale Mediaset contro Facebook. Tribunale Roma, 20 febbraio 2019 Utenti anonimi collocano in una pagina Facebook link che conducevano da un lato a contenuti tutelati da diritto d’autore illecitamente caricati su ouTube, dall’altro a pesanti insulti e commenti deni ratori indiri ati all’interprete della si la della serie animata Kilari Nonostante numerose diffide , Facebook ha scelto negli anni di non rimuovere i contenuti e i link incriminati costringendo Mediaset a ricorrere alla Magistratura. unque la decisione è la prima a riconoscere in Italia la responsabilità di un social net or per una violazione avvenuta anche solo a raverso il cosidde o pagine esterne alla propria pia aforma. La stessa responsabilità delle pia aforme per impedire la condivisione illegale di contenu prote è prevista dall Direttiva Copyright 2019/790 del Parlamento Europeo e del Consiglio Considerando (62) Dir UE 2019/ Nel Considerando 62 viene inserita la nuova definizione soggettiva di prestatore di servizi di condivisione di contenuti on line ( ) C ù è

  • i servizi di cloud da impresa ad impresa;
  • i servizi di mercati online per la vendita al dettaglio online;
  • le enciclopedie online senza scopo di lucro (wikipedia);
  • le piattaforme di sviluppo e di condivisione di software open source. T ò è è q : RTI contro Yahoo. Corte di Cassazione, 19 marzo 2019 Il caso riguardava la ’ Y , accusata da RTI di aver diffuso sul proprio portale video di filmati tratti da vari programmi televisivi.

Copyright + CH 2019

martedì 16 giugno 2020 18: Responsabilità Internet Service Provider Page 8

La Corte risponde che la direttiva consente a un giudice di uno Stato membro di richiedere a un prestatore di servizi di hosting di rimuovere le informazioni da esso memorizzate e il cui contenuto ’ o di bloccare l’accesso alle medesime, ualun ue sia l’autore della richiesta di memori a ione di siffatte informazioni; a meno che le differenze di tale contenuto equivalente rispetto a quella che caratteri a l’informa ione precedentemente dichiarata illecita non siano tali da costringere il provider ad effettuare una valutazione autonoma. Responsabilità Internet Service Provider Page 10

l documento un o etto centrale nell’ambito del diritto come manifesta ione dell’essere umano che ha un valenza di significato giuridico mantenuto nel tempo. Le due fonti normative che disciplinano l’ar omento sono: Codice di Amministrazione Digitale (CAD) – Fonte italiana – Decreto legislativo n.82/2005, successivamente modificato con integrazioni/sostituzioni/decisioni a livello nazionale apportate dal decreto legislativo n. 217/2017 che recepisce un innesco di natura comunitaria europea che ha imposto una modifica al nostro CAD.

Regolamento Europeo (eIDAS) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno entrato in vigore il 1 luglio 2016.

, , è caratteristiche sono:

  • L è , , particolari provvedimenti nazionali.
  • L è , è L CA è , , CA UE Documento informatico: il documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti.

Documento analogico: la rappresentazione non informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti.

Documento Informatico

martedì 16 giugno 2020 13: Documento Informatico e Firme Elettroniche Page 11

  • Documento Informatico e Firme Elettroniche Page

Valenza Probatoria Documento Informatico - Codice dell'Amministrazione Generale Il Decreto Bassanini 59/97, dal nome del Ministro che si è occupato della normativa, sancisce l’e uivalen a di valore e di efficacia tra i documenti cartacei ed i documenti formati con mezzi informatici o telematici. Nel 2002, su innesco comunitario internazionale, è stato sancito il principio di neutralità tecnologica. Questo significa che vi è il divieto ai legislatori di tutti gli Stati membri di considerare non valido un formato singolo di firma. Articolo 2702. Efficacia della scrittura privata q è q è A. l documento informa co soddisfa il e ha l dall ar colo del Codice civile uando vi apposta: una firma digitale , un altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata

oppure è formato attraverso un processo avente i requisiti fissati dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore.

n tu li altri casi, l idoneit del documento informa co a soddisfare il re uisito della forma scri a e il suo valore probatorio sono , in rela ione alle cara eris che di sicure a, inte rit e immodi cabilit La di forma ione del documento informa co sono opponibili ai ter i se apposte in conformit alle Linee uida R informa ione, contenente la data e l ora, che viene associata ad uno o pi documen informa ci

il risultato della procedura informa ca con cui si a ribuiscono, ad uno o pi documen informa ci, una data ed un orario opponibili ai ter i

  • riferimento temporale apposto da un pubblico ufficiale (notaio)
  • protocollo informatico nella Pubblica Amministrazione
  • marca temporale (firma digitale)
  • invio di messaggio di PEC I diversi strumenti di validazione temporale sono: ’ titolare, salvo che questi dia prova contraria. A. l tolare del cer cato di rma tenuto ad assicurare la custodia del disposi vo di rma e ad ado are tu e le misure or ani a ve e tecniche idonee ad evitare danno ad altri altres tenuto ad u li are personalmente il disposi vo di rma

Valenza Probatoria del Documento Informatico

martedì 16 giugno 2020 23: Documento Informatico e Firme Elettroniche Page 14

I diritti di proprietà intellettuale si distinguono nelle due macrocategorie dei diritti di proprietà industriale e dei uesti diritti hanno in comune l’essere frutto dell’in e no e l’essere espressione di innovazione, possono essere ulteriormente distinti tra i diritti titolati (originati dalla brevettazione o registrazione) e i diritti non titolati (sorgono in presenza di determinati presupposti).

  • , che fanno riferimento al mondo dell’arte e della cultura
  • segni distintivi , uali marchio, ditta, inse na, indica ione eo rafica, denomina ione d’ori ine innovazioni tecniche e di design , che hanno per oggetto invenzioni, modelli di utilità, disegni e modelli industriali, topografie dei prodotti a semiconduttori, nuove varietà vegetali.

Le opere dell’in e no sono classificabili in tre macro categorie: I segni distintivi, le innovazioni tecniche e di design sono diritti di proprietà industriale e si acquistano mediante brevettazione, registrazione o negli altri modi previsti dal Codice di proprietà industriale.

  • distinguere i prodotti o i servizi di una impresa da quelli di altre imprese
  • riconoscerne la provenienza
  • associare un prodotto e/o un servi io alla storia, al presti io, alla ualit di un’a ienda Il marchio è un segno distintivo che consente di:
  • a distin uere i prodotti o i servi i di un’impresa da quelli di altre imprese, e... … ad essere rappresentati nel re istro in modo tale da consentire alle autorità competenti ed al pubblico di determinare con chiarezza e precisione di cosa si tratta.

Articolo 7 c.p.i. Possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa tutti i segni come parole, disegni, lettere, cifre, suoni, forma del prodotto o della confezione di esso, combinazioni o tonalità cromatiche, purché siano atti:

  • dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi (acqua per acqua imbottigliata) , o... … da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono, come i segni che in commercio possono servire a designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza eo rafica oppure l’epoca di fabbrica ione del prodotto o della prestazione del servizio o altre caratteristiche del prodotto o servizio (fresca per acqua imbottigliata).

Articolo 13 c.p.i. Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni privi di carattere distintivo e in particolare quelli costituiti esclusivamente:

  • i se ni contrari alla le e, all’ordine pubblico, al buon costume i segni idonei a ingannare il pubblico in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti/servizi ( marchi decettivi )

i se ni il cui uso costituirebbe viola ione di un altrui diritto d’autore o altro diritto esclusivo di terzi.

Articolo 14 c.p.i. Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio: Il marchio non registrato è riconosciuto dalla legge e i diritti in capo al titolare sorgono con il semplice uso fattone. Tuttavia, la tutela è inferiore rispetto al marchio registrato e vi sono maggiori oneri da punto di vista probatorio. Marchio notorio. La giurisprudenza nazionale ha elaborato una serie di parametri il più possibile oggettivi che possono contribuire ad individuare quando si sia in presenza di un marchio che gode di notorietà o rinomanza e quindi atto a godere di una tutela ultramerceologica. Tali criteri sono, ad esempio, l’ampie a della presen a del prodotto sul mercato, la conoscen a effettiva che ne hanno i consumatori, l’entit uantitativa e ualitativa de li investimenti

Marchi

martedì 16 giugno 2020 13: Diritti di Proprietà Intellettuale Page 16

effettiva che ne hanno i consumatori, l’entit uantitativa e ualitativa de li investimenti pubblicitari, la presen a sul mercato risalente nel tempo e l’ambito territoriale del preuso Esistono diverse tipologie di marchi: Un marchio denominativo è costituito esclusivamente da parole o lettere, cifre, altri caratteri tipografici standard o da una loro combinazione.

Un marchio figurativo è un marchio in cui vengono utilizzati caratteri, una stilizzazione o un layout non standard oppure una riproduzione grafica o un colore, compresi i marchi costituiti esclusivamente da elementi figurativi.

Un marchio può essere costituito da una combinazione di elementi denominativi e figurativi (logo + parole). ○ dalla forma, o altra caratteristica, imposta dalla natura stessa del prodotto dalla forma, o altra caratteristica, del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico

○ dalla forma, o altra caratteristica, che dà un valore sostanziale al prodotto. Un marchio di forma è costituito da una forma tridimensionale. Comprende i contenitori, gli imballaggi, il prodotto stesso o il loro aspetto. Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa i se ni costituiti esclusivamente:

Un marchio a motivi ripetuti è costituito esclusivamente da un insieme di elementi che si ripetono regolarmente.

Un marchio di posizione è costituito dalla modalità specifica di posizionamento o apposizione dello stesso sul prodotto.

Un marchio di colore può essere costituito da una combinazione di colori oppure esclusivamente da un unico colore (senza contorni).

  • Un marchio sonoro è costituito esclusivamente da un suono o da una combinazione di suoni. Ad esempio, il ruggito del leone nel marchio della Warner Bros. Un marchio di movimento è costituito da un movimento o da un cambiamento di posizione degli elementi del marchio.
  • Un marchio multimediale è costituito dalla combinazione di immagine e di suono. Ad esempio, è possibile depositare un video in formato .mp
  • Un marchio oleografico è costituito da elementi con caratteristiche olografiche. Un marchio individuale distingue i prodotti e i servizi di una particolare azienda da quelli di un’altra

Un marchio collettivo distingue i prodotti e i servizi di un gruppo di aziende o dei membri di un'associazione da quelli della concorrenza. Viene solitamente utilizzato per creare fiducia tra i consumatori nei confronti dei prodotti o servizi offerti, ma soprattutto per identificare prodotti che hanno in comune una determinata caratteristica.

Un marchio di certificazione è usato per indicare che i prodotti e i servizi sono conformi ai re uisiti di certifica ione di un ente o un’or ani a ione di certifica ione e costituisce un segno di qualità approvato.

Dove e per quanto tutelare un marchio?

  • Deposito italiano U BM : prote ione valida sull’intero territorio italiano Diritti di Proprietà Intellettuale Page 17

Possono costituire oggetto di brevetto per invenzione le invenzioni, di ogni settore della tecnica, che sono nuove e che implicano un' attività inventiva e sono atte ad avere un' applicazione industriale.

  • le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici i piani, i principi ed i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciale ed i programmi di elaboratore
  • le presentazioni di informazioni Non sono considerate invenzioni: i metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale e i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale, ma se a fianco del metodo è stato sviluppato un dispositivo medico questo può essere tutelato con domanda di brevetto

le varietà vegetali e le razze animali ed i procedimenti essenzialmente biologici di produzione di animali o vegetali, comprese le nuove varietà vegetali rispetto alle quali l'invenzione consista esclusivamente nella modifica genetica di altra varietà vegetale, anche se detta modifica è il frutto di un procedimento di ingegneria genetica

  • le invenzioni biotecnologiche che riguardano il corpo umano le invenzioni il cui sfruttamento commerciale è contrario alla dignità umana, all'ordine pubblico e al buon costume, alla tutela della salute, dell’ambiente e della vita delle persone e degli animali, alla preservazione dei vegetali e della biodiversità ed alla prevenzione di gravi danni ambientali

Non sono brevettabili: Possono costituire oggetto di brevetto per modello di utilità i nuovi modelli atti a conferire particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego a macchine, o parti di esse, strumenti, utensili od oggetti di uso in genere, quali i nuovi modelli consistenti in particolari conformazioni, disposizioni, configurazioni o combinazioni di parti. Un'invenzione è considerata nuova se non è compresa nello stato della tecnica. Lo stato della tecnica è costituito da tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico nel territorio dello Stato o all'estero prima della data del deposito della domanda di brevetto, mediante una descrizione scritta od orale, una utilizzazione o un qualsiasi altro mezzo. È considerato come compreso nello stato della tecnica il contenuto di domande di brevetto italiano o di domande di brevetto europeo designanti l'Italia, depositate prima del deposito della nuova invenzione, pubblicate o rese accessibili al pubblico anche in questa data o più tardi. La divulgazione non avviene se essa si è verificata nei sei mesi che precedono la data di deposito della domanda di brevetto e risulta direttamente o indirettamente da un abuso evidente ai danni del richiedente o del suo dante causa.

Brevetti

mercoledì 17 giugno 2020 08: Diritti di Proprietà Intellettuale Page 19

Un'invenzione è considerata come implicante un' attività inventiva se, per una persona esperta del ramo, essa non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica. Un'invenzione è considerata atta ad avere un' applicazione industriale se il suo oggetto può essere fabbricato o utilizzato in qualsiasi genere di industria, compresa quella agricola. Quando l'invenzione industriale è fatta durante un contratto di lavoro o d'impiego, in cui l'attività inventiva è prevista come oggetto del contratto o del rapporto e a tale scopo retribuita, i diritti derivanti dall'invenzione stessa appartengono al datore di lavoro , salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore. Se un dipendente fa un’invenzione che esula dall’attività della sua azienda effettuata con mezzi propri e al di fuori dell’orario di lavoro l’invenzione è del dipendente. Quando il rapporto di lavoro intercorre con un' università o con una pubblica amministrazione avente tra i suoi scopi istituzionali finalità di ricerca, il ricercatore è titolare esclusivo dei diritti derivanti dall'invenzione brevettabile di cui è autore. In caso di più autori, dipendenti delle università o delle pubbliche amministrazioni, i diritti derivanti dall'invenzione appartengono a tutti in parti uguali , salvo diversa pattuizione. L'inventore presenta la domanda di brevetto e ne dà comunicazione all'amministrazione. Le rivendicazioni sono le spiegazioni delle caratteristiche tecniche del dispositivo da brevettare. La descrizione è discorsiva e spiega quanto descritto tecnicamente nella rivendicazione. La traduzione è in inglese. Chiunque può depositare una domanda di brevetto, sia persona fisica e sia persona giuridica. Diritti di Proprietà Intellettuale Page 20