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cenni al processo telematico penale, con nuova riforma
Tipologia: Sintesi del corso
Caricato il 29/11/2022
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La legislazione avente ad oggetto l'attività giudiziaria durante l'emergenza sanitaria, ed in vigore attualmente fino al 31 dicembre 2021, ha inciso sullo svolgimento delle indagini preliminari. La seconda ondata della pandemia da Covid-19 ha costretto il Governo a perfezionare gli strumenti sperimentati nella precedente ondata. Nella fase delle indagini sono stati utilizzati gli strumenti del collegamento da remoto, del portale telematico e della trasmissione di notizie di reato e di atti via PEC. a. Attività di indagine svolta con collegamenti da remoto. I collegamenti che possono essere effettuati da remoto sono quelli « individuati e regolamentati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del ministero della giustizia » (DGSIA). ln concreto, i collegamenti a distanza sono disposti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria e hanno per oggetto quegli atti investigativi che « richiedono la partecipazione della persona sottoposta alle indagini, della persona offesa, del difensore, di consulenti, di esperti o di altre persone » (art. 23, comma 2, dl. n. 137 del 2020, conv. in legge n. 176 del 2020). Dalle nuove disposizioni si può ricavare, non senza difficoltà, la seguente distinzione fondamentale.
b. Comunicazioni inviate dalla polizia giudiziaria al pubblico ministero. La polizia giudiziaria ha due possibilità innovative per trasmettere le notizie di reato e i successivi atti e documenti all'ufficio del pubblico ministero. l) PECSNT. La polizia giudiziaria può usare il sistema utilizzato per le notifiche telematiche ed inviare una PEC all'ufficio del pubblico ministero. Ciò comporta uno svantaggio: il sistema non smista i documenti nativi digitali tra i vari procedimenti; occorre che il personale della segreteria li scannerizzi e li inserisca nel singolo fascicolo.
biologico prelevato da persone scomparse, da loro consanguinei o da cadaveri non identificati; 3) il profilo genetico tratto da reperti acquisiti nel corso del procedimento penale sul luogo o su cose pertinenti al reato e dei quali è stato ordinato l'esame; 4) il profilo genetico tratto da un reperto acquisito in un procedimento penale chiuso con sentenza irrevocabile e mai analizzato prima.
che hanno un numero di loci eguale o superiore a dieci sono inseriti al secondo livello e sono utilizzati anche per finalità di collaborazione internazionale. Occorre precisare che il Regolamento di attuazione permette due separate e distinte possibilità di raffronto. Da un lato, i profili genetici C.d. istituzionali (di persone ristrette nella libertà personale; n. 1) sono raffrontati con quelli tratti da reperti acquisiti nei processi penali (nn. 3 e 4). Da un altro lato, i profili di persone scomparse sono raffrontati con quelli tratti da consanguinei o resti umani (n. 2). c. I principi che regolano 1a Banca dati nazionale del DNA. L'istituzione di una Banca dati chiama inevitabilmente in causa la tutela della riservatezza sia dal punto di vista della conservazione dei dati, sia dal punto di vista della acquisibilità degli stessi al processo penale (182), Al fine di comprendere appieno il rapporto tra riservatezza e diritto alla prova nel processo, occorre evidenziare alcuni canoni posti a base di qualsivoglia disciplina. Il diritto alla prova. In primo luogo nella disciplina in esame vige il principio fondamentale, secondo il quale non esiste una materia di per sé non indagabile sotto il profilo del diritto alla prova nel processo penale. Il principio risulta già da tempo attuato in varie disposizioni del codice, tra le quali merita richiamare l'art. 194, comma 2. La disposizione concerne le domande che possono essere rivolte alla persona offesa: le domande sono regolamentate, ma sono ammesse, perché si tratta di accertare la credibilità e l'attendibilità di un dichiarante. Se mai, la deposizione della persona offesa deve avvenire a porte chiuse. Il diritto alla prova, che spetta all'accusa e alla difesa, non deve trovare ostacoli nel diritto alla riservatezza, almeno nel processo penale, ove si discute della libertà e dell'onore di una persona. Lo ha affermato, con altre parole, anche la C. cost. nella nota sentenza n. 238 del 1996, secondo la quale l'accertamento di un reato costituisce un « valore primario sul quale si fonda ogni ordinamento ispirato al principio di legalità ». Come avviene in qualsiasi bilanciamento tra diritti, aventi rilievo costituzionale, la riservatezza deve essere tutelata successivamente alla raccolta del dato, mediante quelle misure di sicurezza che sono volte a proteggere le informazioni raccolte. Si tratta di misure che devono operare sia nel processo, sia nella Banca dati nazionale del DNA (184). I principi fondamentali. La disciplina della Banca dati nazionale si ispira ad alcuni principi fondamentali che costituiscono dei "fari" in questa materia. Si tratta dei principi di pertinenza, di tracciabilità, di riduzione del rischio di un uso scorretto, del minimo sacrificio della riservatezza, di proporzionalità e di non eccedenza rispetto al fine.
La tipizzazione dei campioni biologici raccolti nel corso del procedimento penale. Sulla base di quanto abbiamo avuto modo di esporre in precedenza, tre sono le situazioni nelle quali all'interno del procedimento penale è consentita la tipizzazione dei profili genetici da campioni biologici (v. tav. 3.1.28). In primo luogo, il profilo genetico può essere ottenuto con un prelievo coattivo dall'indagato o da un terzo, disposto dal giudice o dal pubblico ministero (rispettivamente, artt. 224-bis e 359-bis). Si tratta dei prelievi dei quali il codice precisa i requisiti, i divieti ed i limiti; questa materia è stata regolamentata dalla legge n. 85 nei dettagli (v. supra, parte Il, cap. 4, S 5, lett. h; parte III, cap. 1, S 6, lett. h). Purtroppo, il Parlamento è stato, in un certo senso, "ossessionato" dal dettare norme per il prelievo coattivo, al punto da non considerare assolutamente le altre possibilità di ottenere profili genetici (ad esempio, su consenso). In secondo luogo, il profilo genetico può essere ottenuto su consenso dell'indagato o di un terzo con il prelievo di un campione ad opera del giudice, del pubblico ministero o della polizia giudiziaria (artt. 224, 354, 359, 360). ln questo caso, il prelievo può essere disposto in un procedimento per qualsiasi reato. La legge non pone espressi requisiti, né divieti, né limiti; inoltre, non prevede alcuna distruzione del campione biologico In terzo luogo, il profilo genetico può essere ottenuto dalla polizia giudiziaria con un prelievo coattivo al fine della identificazione dell’indagato (art.349 c.2bis). Anche in questo caso, il prelievo può essere disposto in un procedimento per qualsiasi reato. La legge non pone espressi requisiti, né divieti né limiti; inoltre, non prevede alcuna distruzione del campione biologico. Nelle norme che regolano le tre situazioni, in presenza delle quali sono tipizzabili i profili genetici, nulla è previsto espressamente in relazione al luogo ed all’autorità che deve conservare i profili stessi. È verosimile pensare che essi restino nei fascicoli processuali nei quali sono stati inseriti e seguano la sorte dei medesimi fascicoli.