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guida completa al processo tributario telematico
Tipologia: Sintesi del corso
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Questa sezione offre una breve guida al processo tributario articolata come segue: organi e oggetto della giurisdizione tributaria: la giurisdizione, le parti del processo, difesa delle parti - assistenza tecnica, la competenza; introduzione del processo: la proposizione del ricorso; i requisiti del ricorso: le modalità di presentazione del ricorso; la costituzione in giudizio del ricorrente; la costituzione in giudizio del resistente; i termini processuali; la sospensione feriale; trattazione del ricorso: la fissazione della data di trattazione e la nomina del relatore, l'avviso di trattazione dell'udienza; la discussione della causa; decisione del ricorso: la sentenza, la condanna alle spese di lite, la comunicazione del dispositivo, il pagamento del tributo in pendenza del giudizio, l'esecuzione delle sentenze, le impugnazioni, il ricorso per ottemperanza; altri istituti processuali: la conciliazione giudiziale, la tutela cautelare, le misure cautelari; spese di giustizia: il contributo unificato, le modalità di versamento del contributo unificato, i diritti di copia, il gratuito patrocinio.
Questa sezione individua gli organi che intervengono nel processo tributario, l'oggetto della giurisdizione tributaria e la competenza territoriale delle commissioni tributarie. Giurisdizione Parti del processo Difesa delle parti - Assistenza tecnica Competenza
La giurisdizione tributaria rientra tra le giurisdizioni speciali ed è organizzata in Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali (art. 1 D.lgs. n° 545/92). Le Commissioni Tributarie Provinciali operano in primo grado e sono organizzate presso ciascun capoluogo di provincia, e suddivise in Sezioni secondo la tabella stabilita con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro della Giustizia. Le Commissioni Tributarie Regionali, istituite presso ciascun capoluogo di regione, operano invece in secondo grado. Sono oggetto di giurisdizione tributaria:
Sono parti nel processo dinanzi alle Commissioni Tributarie:
Assistenza tecnica alla difesa del contribuente CUT - Calcolo e modalità di versamento
L’art. 12 D.lgs. n° 546/92, dispone l’obbligo dell’assistenza in giudizio di un difensore abilitato, per le parti diverse dagli enti impositori, dagli agenti della riscossione, dai soggetti iscritti nell’albo di cui all’art. 53 del D.lgs. n° 446/1997. L’obbligo non sussiste per le controversie il cui valore non sia maggiore di tremila euro, calcolato sulla base dell’importo del tributo, al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni. In caso di difetto di rappresentanza di assistenza o di autorizzazione, o in caso di vizio che determina la nullità della procura al difensore, si applica, per espresso rinvio dell’art. 12, la disciplina dell’art. 182 c.p.c. L’incarico deve essere conferito:
Sospensione feriale
Il giudizio è introdotto con ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale (art. 18, D.lgs. n° 546/92). Il ricorso può essere proposto avverso (art. 19, D.lgs. n° 546/92):
stessa. Da tale termine riprendono a decorrere i trenta giorni per la costituzione in giudizio davanti alla Commissione Tributaria e, in quella sede, all'atto del deposito del fascicolo di parte, andrà allegato il pagamento del contributo unificato. E’ espressamente prevista l’applicabilità della sospensione feriale dei termini processuali (dal 1 al 31 agosto). In seguito all’ esame istruttorio dell’istanza di reclamo/mediazione, l’ente interessato può:
Il ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale deve contenere l’indicazione (art 18, D.lgs. n° 546/1992 e art. 14, comma 3 bis, D.P.R. n° 115/2002):
Il ricorso deve essere proposto, a pena di inammissibilità, entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto. In caso di rifiuto tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri
L'art. 16 del D. L. n° 119/2018, modificando il comma 3 dell'art. 16 bis del D.lgs. n° 546/92, ha infatti disposto l'obbligo della costituzione in giudizio in primo e secondo grado con modalità telematica relativamente ai ricorsi notificati a decorrere dal 1° luglio 2019. L’obbligo del deposito con modalità telematiche non vale: a) per i soggetti che decidono di non avvalersi dell’assistenza tecnica nelle cause di valore inferiore ai tremila euro (articolo 16-bis, comma 3-bis del D.lgs. n° 546/92). Tuttavia, se intendono avvalersi della modalità telematica ai fini della costituzione in giudizio devono avere un indirizzo di posta elettronica certificata da indicare nel ricorso. b) qualora il giudice, con provvedimento motivato, autorizzi il deposito con modalità diversa da quella telematica. Nello specifico tale autorizzazione spetta: al Presidente della Commissione tributaria nella fase antecedente all’iscrizione a ruolo del ricorso/appello (esempio blocco giornaliero della funzionalità del SI.Gi.T. non programmato); al Presidente di Sezione nel caso di un ricorso/appello già iscritto a ruolo; al Collegio nell’ipotesi in cui la questione sia sollevata in udienza. Ne deriva che, in tali casi, il deposito del ricorso notificato può essere effettuato con la trasmissione dello stesso a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento o direttamente presso la segreteria della Commissione Tributaria adita, entro 30 giorni dalla data di notifica (art. 22, D.Lgs. n° 546/92). In tale ipotesi resta comunque l’obbligo per l’ente impositore resistente o appellante del deposito telematico degli atti. Contestualmente alla costituzione, il ricorrente deve depositare la nota di iscrizione a (NIR), scaricabile in pdf – doc NIR CTP, NIR CTR, contenente l’indicazione delle parti, del difensore, dell’atto impugnato, della materia del contendere, del valore della controversia e della data della notificazione. Unitamente a quanto già indicato, il ricorrente deposita il proprio fascicolo, con l’originale o la fotocopia dell’atto impugnato, se notificato, e i documenti che produce in originale o fotocopia. Il deposito di eventuali motivi aggiunti o di altra documentazione (art. 24, D.lgs. n° 546/92) deve avvenire sempre in modalità telematica per i soggetti obbligati, inserendo necessariamente il numero di iscrizione a ruolo. Al fine di semplificare le attività correlate al PTT, il citato articolo 16 del D.L. n° 119/18 con l’introduzione dell’articolo 25-bis del D.lgs. n° 546/92 attribuisce il potere di certificazione di conformità sia al difensore del contribuente e sia al difensore e al dipendente di cui si avvalgono l'ente impositore, l'agente della riscossione ed i soggetti iscritti nell'albo per la riscossione degli Enti locali, ovvero il potere di attestare la conformità delle copie degli atti e dei documenti in loro possesso in originale o in copia conforme, secondo le modalità previste dal Codice dell’amministrazione digitale. Analogo potere di certificazione in conformità è riconosciuto anche per gli atti estratti dal fascicolo
processuale telematico formato ai sensi dell’articolo 14 del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n° 163. La copia informatica o cartacea munita dell’attestazione di conformità, come sopra descritta, equivale all’originale o alla copia conforme dell’atto o del provvedimento detenuto ovvero presente nel fascicolo informatico. L’estrazione delle copie autentiche dal fascicolo informatico è esonerata dal pagamento dei diritti di copia. Con il medesimo D.L. n° 119/2018 è stata data l’interpretazione autentica all’attuale formulazione del comma 3 dell’articolo 16-bis del D.lgs. n° 546/92 in merito ai contenziosi instaurati prima del regime obbligatorio delle modalità telematiche in vigore dal 1°luglio 2019: le parti possono utilizzare in ogni grado di giudizio la modalità telematica “ indipendentemente dalla modalità prescelta da controparte nonché dall’avvenuto svolgimento del giudizio di primo grado con modalità analogiche ”. Con tale interpretazione autentica si superano quelle posizioni giurisprudenziali che avevano sinora ritenuto soccombente l'Amministrazione finanziaria laddove si fosse costituita telematicamente in presenza di ricorso cartaceo del contribuente. Le disposizioni relative alla costituzione in giudizio del ricorrente si applicano anche alla costituzione in giudizio dell'appellante.
La costituzione in giudizio della parte resistente può avvenire, entro sessanta giorni dalla avvenuta notifica del ricorso, con il deposito delle controdeduzioni e degli altri documenti offerti in comunicazione, mediante il Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (SIGIT) secondo le disposizioni sul processo tributario telematico (PTT) dettate dal D.M. 23/12/2013, n.° 163 e dai successivi decreti attuativi. Per la costituzione in giudizio del resistente valgono le stesse regole per il deposito del ricorso, ovvero l’obbligo a partire dal 1° luglio 2019 del deposito delle controdeduzioni con modalità telematiche (art. 16 bis, comma 3, D.lgs. n° 546/92). Nelle controdeduzioni sono esposte le proprie difese, le prove di cui intende valersi, le eccezioni processuali o di merito non rilevabili d'ufficio e l'eventuale chiamata in causa di terzi. Il giudice tributario può Tuttavia, autorizzare, con provvedimento motivato, il deposito con modalità diverse da quelle telematiche. L’obbligo del deposito del ricorso in modalità telematica non sussiste per i soggetti che decidono di non avvalersi dell’assistenza tecnica nelle cause di valore inferiore ai tremila euro (articolo 16-bis, comma 3- bis del D.lgs. n° 546/92). Per cui la costituzione in giudizio per tali soggetti avviene mediante il deposito presso la segreteria della Commissione Tributaria adita, del fascicolo cartaceo contenente le controdeduzioni, in tante copie quante sono le parti in giudizio, e i documenti offerti in comunicazione (art. 23, D.lgs. n° 546/92). Tuttavia, qualora intendano avvalersi della modalità telematica devono avere un indirizzo di posta elettronica certificata da indicare nel ricorso e osservare le disposizioni sul PTT. Al fine di semplificare le attività correlate al PTT, il citato articolo 16 del D.L. n° 119/18 con la previsione dell’articolo 25-bis del D.lgs. n° 546/92, attribuisce sia al difensore del contribuente e sia al difensore e al dipendente di cui si avvalgono l'ente impositore, l'agente della riscossione ed i soggetti iscritti nell'albo per la riscossione degli Enti locali, il potere di certificazione della conformità degli atti, ovvero di attestare la conformità delle copie degli atti e dei documenti in loro possesso in originale o in copia conforme,
La decorrenza dei termini processuali è sospesa di diritto ogni anno dal 1° agosto al 31 agosto (art. 1 della L. 742/69, così come modificato dall'art. 16 del D. L. n° 132/2014) e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Quando la decorrenza ha inizio durante tale periodo, l'inizio della stessa è differito alla fine della sospensione. La sospensione feriale opera anche in caso di interruzione del processo (art. 40, comma 4, D.lgs. n° 546/92).
Questa sezione riguarda le attività successive alla costituzione in giudizio delle parti dopo l'iscrizione del ricorso nel registro generale, formazione del fascicolo processuale e assegnazione del ricorso. Fissazione della data di trattazione e nomina del relatore Comunicazione di trattazione dell’udienza Discussione della causa
Il presidente della sezione, scaduti i termini per la costituzione in giudizio delle parti, esamina preliminarmente il ricorso e, ai sensi dell’art. art. 27, D.lgs. n° 546/92, dichiara con decreto, soggetto a reclamo, innanzi alla Commissione Tributaria:
La data di trattazione dell'udienza è comunicata dalla segreteria della Commissione Tributaria alle parti costituite almeno 30 giorni liberi prima. Uguale comunicazione deve aver luogo in caso di rinvio da parte del presidente per giustificato impedimento del relatore, che non possa essere sostituito, o di alcuna delle parti o per esigenze di servizio (art. 31, D.lgs. n° 546/92). Le comunicazioni alle parti sono eseguite:
Le modalità di comunicazione di cui al punto 2, si applicano esclusivamente per le comunicazioni nell’ambito dei processi tributari per i quali non vige l’obbligo della modalità telematica (controversie inferiori ai 3.000 euro). Tuttavia, se nel ricorso depositato presso la Commissione tributaria è indicato un indirizzo di posta elettronica certificata, le comunicazioni sono inviate all’indirizzo PEC. Nell’ambito del processo tributario telematico, la mancata indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o della parte, ove lo stesso non sia reperibile da pubblici elenchi, ovvero nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio PEC per cause imputabili al destinatario, le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito presso l’Ufficio di Segreteria della Commissione tributaria (art. 16 bis, comma 2, D.lgs. n° 546/92).
La discussione della causa avviene in Camera di Consiglio, salvo che almeno una delle parti non abbia chiesto la discussione in pubblica udienza. Trattazione in camera di consiglio e attività difensiva La discussione del ricorso in Camera di Consiglio è esercitata dalle parti osservando, a pena di decadenza, i seguenti termini: 20 giorni liberi prima dell'udienza possono depositare documenti 10 giorni liberi prima dell'udienza possono depositare le memorie illustrative 5 giorni liberi prima dell'udienza possono depositare brevi repliche scritte Il relatore espone al collegio, senza la presenza delle parti, i fatti e le questioni della controversia. Il segretario redige processo verbale (art. 33, D.lgs. n° 546/92). Il collegio giudicante, subito dopo l'esposizione del relatore, delibera la decisione in segreto nella camera di consiglio (art. 35, D.lgs. n° 546/92). La decisione è presa a maggioranza dei voti. Trattazione in pubblica udienza e attività difensiva La discussione in pubblica udienza deve essere chiesta con apposita istanza da depositare nella segreteria della Commissione Tributaria competente, e da notificare alle altre parti costituite entro dieci giorni liberi prima della data dell'udienza stessa (art. 34, D.lgs. n° 546/92). Nella discussione in pubblica udienza, le parti possono esercitare le proprie attività di difesa rispettando i seguenti termini, a pena di decadenza: 20 giorni liberi prima dell'udienza possono depositare documenti 10 giorni liberi prima dell'udienza possono depositare le memorie illustrative A differenza della discussione in Camera di consiglio, non è ammesso il deposito delle brevi repliche.
segretario, con apposizione sulla sentenza della propria firma e della data. Il dispositivo è comunicato alle parti costituite a cura della segreteria, entro dieci giorni dall'avvenuto deposito. Con l'introduzione del PTT è possibile estrarre dal fascicolo informatico anche le copie dei provvedimenti del Giudice in esenzione del pagamento dei diritti di copia semplice (Circolare del Dipartimento delle Finanze n° 1 del 4 luglio 2019 - PDF 779 KB). Per la consultazione della banca dati delle massime delle sentenze delle Commissioni Tributarie visualizzare il servizio di Documentazione Economica e Finanziaria. A seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale in data 13 novembre 2020, del Decreto del Direttore Generale delle Finanze (PDF - 879 KB) che disciplina le regole tecniche-operative previsto dall’art. 3, comma 3, del DM 23 dicembre 2013, n. 163, è data la possibilità ai giudici tributari di redigere il provvedimento giurisdizionale digitale per i contenziosi depositati presso la Commissione tributaria provinciale di Roma e la regionale del Lazio, all’esito dello svolgimento delle relative udienze di trattazione fissate a decorrere dal 1° dicembre 2020. Per le restanti commissioni, la redazione della sentenza digitale è prevista dal 1° giugno 2021 Si evidenzia che con il medesimo decreto, a decorrere dal 1° dicembre 2020, presso tutte le commissioni tributarie, è consentito agli ausiliari del giudice ex articolo 7, comma 2 del D.lgs. n. 546/92, il deposito telematico degli atti di competenza.
La parte soccombente è condannata a rimborsare le spese di giudizio liquidate con la sentenza (art. 15, D.lgs. n° 546/92). La Commissione Tributaria può Tuttavia, dichiarare compensate, in tutto o in parte, le spese di lite soltanto in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate. Con la previsione del comma 2 bis dell'art. 15 è richiamata espressamente l'applicabilità dell'articolo 96, primo e terzo comma, c.p.c., in tema di condanna al risarcimento del danno per responsabilità aggravata, che si aggiunge alla condanna del pagamento delle spese di lite. In materia di spese di lite, si evidenzia:
La comunicazione del dispositivo della sentenza è eseguita:
Gli atti impositivi per i quali è pendente il giudizio dinanzi alle Commissioni Tributarie sono oggetto, nei casi previsti, di una riscossione frazionata del quantum in essi definito, anche in deroga alle prescrizioni delle singole leggi di imposta (art. 68, D.lgs. n° 546/92). Il tributo, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere pagato:
esperito anche nelle ipotesi di sentenze non definitive, per il combinato disposto degli artt. 67, 68 e 69 del D.lgs. n° 546/92. Il giudice competente per il giudizio di ottemperanza è la Commissione Tributaria Provinciale che ha pronunciato la sentenza, se rimasta inappellata o il cui appello si sia concluso con una dichiarazione di inammissibilità, di improcedibilità o di estinzione del giudizio stesso. In ogni altro caso la competenza spetta alla Commissione Tributaria Regionale. Il ricorso deve essere indirizzato al presidente della Commissione Tributaria competente, deve contenere la sommaria esposizione dei fatti che ne giustificano la proposizione con la precisa indicazione, a pena di inammissibilità, della sentenza passata in giudicato di cui si chiede l'ottemperanza, prodotta in copia unitamente all’originale o copia autentica dell’atto di messa in mora notificato. Il ricorso, sottoscritto dal difensore tecnico abilitato (art. 12, D.lgs. n° 546/1992), deve essere inoltre depositato, in doppio originale, alla segreteria della Commissione Tributaria competente. Quest’ultima cura la comunicazione di uno dei due originali all'Ufficio inadempiente, il quale, entro il termine di venti giorni può trasmettere alla Commissione Tributaria le proprie osservazioni, allegando la documentazione dell’eventuale adempimento. Scaduto il predetto termine, il presidente della Commissione Tributaria assegna il ricorso alla sezione che ha pronunciato la sentenza e dunque il presidente fissa, non oltre novanta giorni dal deposito, la data per la trattazione del ricorso in camera di consiglio, che sarà comunicata alle parti, a cura della segreteria, almeno dieci giorni liberi prima. Nell'udienza camerale di trattazione il Collegio, sentite le parti in contraddittorio e acquisiti i documenti necessari, adotta con sentenza immediatamente esecutiva i provvedimenti indispensabili per l'ottemperanza, in luogo dell'ufficio che li ha omessi, conformandosi alle forme amministrative per essi prescritti, agli obblighi risultanti espressamente dal dispositivo della sentenza e alla relativa motivazione. La trattazione della controversia avviene sempre in camera di consiglio. Qualora lo ritenga opportuno, il Collegio può delegare un proprio componente o nominare un commissario ad acta nella persona di un esperto della materia oggetto di contenzioso, definendone i poteri nell’atto di nomina, e fissando un termine congruo per i necessari provvedimenti attuativi. Il giudizio di ottemperanza viene dichiarato chiuso dal Collegio con ordinanza, per avvenuta esecuzione della sentenza. Dal 1° gennaio 2016, le competenze del giudice monocratico sono in materia di (art. 70, comma 10 bis , D.lgs. n° 546/1992):
Per attivare il giudizio di ottemperanza non è più necessario il rilascio di copia della sentenza in forma esecutiva, salvo per i due casi di seguito elencati ed individuati dall’Avvocatura Generale dello Stato nel parere del 10 marzo 2018:
I mezzi di impugnazione delle sentenze delle Commissioni Tributarie sono l’appello, il ricorso per cassazione e la revocazione (art. 50, D.lgs. n° 546/92). Fatto salvo quanto disposto dal decreto legislativo n° 546/92, per espresso rinvio dell’art. 49, in materia si applicano le disposizioni del titolo III, capo I, del libro II del codice di procedura civile.
Le Commissioni Tributarie Regionali sono competenti per l’impugnazione avverso le decisioni delle Commissioni Tributarie Provinciali, che hanno sede nella loro circoscrizione (art. 4, comma 2, D.lgs. n° 546/92). Il ricorso introduttivo del giudizio di appello deve contenere (art. 53, D.lgs. n° 546/92):
L'impugnazione per revocazione può essere ordinaria o straordinaria.
ricorso per revocazione straordinaria, in quanto i motivi di revocazione ordinaria possono essere fatti valere con l'appello.
La conciliazione giudiziale, come modificata dall’art. 9, comma 1, lett. s), t) del D.lgs. n° 156/2015, è il mezzo attraverso il quale il contribuente può definire, in tempi brevi, un contenzioso, già in atto o anche solo potenziale, godendo di una riduzione delle sanzioni amministrative, variabile in base al grado di giudizio in cui si perfeziona. La disciplina della conciliazione è contenuta negli articoli articolo 48 (conciliazione fuori udienza), 48 bis (conciliazione in udienza) e 48 ter (definizione e pagamento delle somme dovute).
La conciliazione fuori udienza (art. 48, D.lgs. n° 546/92) presuppone la presentazione di una istanza congiunta sottoscritta personalmente dalle parti o dai difensori, per la definizione totale o parziale della lite. Qualora la data di trattazione è già fissata, provvede la Commissione che, verificata la sussistenza delle condizioni di ammissibilità, dichiara con sentenza la cessazione della materia del contendere. Se l’accordo è parziale, la Commissione provvede per tale parte con ordinanza, procedendo alla ulteriore trattazione della causa. Nel caso in cui la data di trattazione non è ancora fissata, provvede il presidente della sezione con decreto.
La conciliazione in udienza (art. 48 bis, D.lgs. n° 546/92) può essere proposta : 1.da ciascuna delle parti entro dieci giorni liberi prima della data di trattazione, riferibile sia al primo che al secondo grado, con istanza di trattazione in pubblica udienza; 2.dalla commissione in udienza la quale, sussistendo le condizioni di ammissibilità, invita le parti a conciliarsi, rinviando eventualmente la causa alla successiva udienza per il perfezionamento dell’accordo. In caso di raggiungimento dell'accordo e valutatane la legittimità, il Collegio redige il processo verbale nel quale vengono analiticamente indicate le somme dovute a titolo di imposta, sanzioni e interessi, nonché i relativi termini e le modalità di pagamento. Il processo verbale costituisce titolo per la riscossione delle somme. A seguito dell'avvenuta conciliazione, la Commissione Tributaria dichiara, con sentenza, l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Di seguito si riportano i principali aspetti normativi dell’istituto: 1.l'estensione della conciliazione ai giudizi pendenti in secondo grado; 2.la possibilità di conciliare le controversie che ricadono nell'ambito di applicazione dell'istituto del reclamo/mediazione di cui all'articolo 17 bis, D.lgs. n° 546/92, cioè le cause tributarie di valore non superiore a 20.000,00 euro, e quelle relative al classamento e all’attribuzione della rendita catastale,