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sintesi sul processo tributario telematico, Sintesi del corso di Diritto Tributario

guida completa al processo tributario telematico

Tipologia: Sintesi del corso

2021/2022

Caricato il 10/08/2022

alessandro-falcomata
alessandro-falcomata 🇮🇹

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GUIDA AL PROCESSO TRIBUTARIO
Questa sezione offre una breve guida al processo tributarioarticolata come segue:
organi e oggetto della giurisdizione tributaria: la giurisdizione, le parti del processo, difesa
delle parti - assistenza tecnica, la competenza;
introduzione del processo: la proposizione del ricorso; i requisiti del ricorso: le modalità di
presentazione del ricorso; la costituzione in giudizio del ricorrente; la costituzione in giudizio
del resistente; i termini processuali; la sospensione feriale;
trattazione del ricorso: la fissazione della data di trattazione e la nomina del relatore,
l'avviso di trattazione dell'udienza; la discussione della causa;
decisione del ricorso: la sentenza, la condanna alle spese di lite, la comunicazione del
dispositivo,il pagamento del tributo in pendenza del giudizio,l'esecuzione delle sentenze,
le impugnazioni, il ricorso per ottemperanza;
altri istituti processuali:la conciliazione giudiziale, la tutela cautelare, le misure cautelari;
spese di giustizia:il contributo unificato, le modalità di versamento del contributo unificato, i
diritti di copia, il gratuito patrocinio.
ORGANI E OGGETTO DELLA GIURISDIZIONE TRIBUTARIA
Questa sezione individua gli organi che intervengono nel processo tributario, l'oggetto della giurisdizione tributaria
e la competenza territoriale delle commissioni tributarie.
Giurisdizione
Parti del processo
Difesa delle parti - Assistenza tecnica
Competenza
GIURISDIZIONE
La giurisdizione tributaria rientra tra le giurisdizioni speciali ed è organizzata in Commissioni Tributarie
Provinciali e Regionali (art. 1 D.lgs. n° 545/92).
Le Commissioni Tributarie Provinciali operano in primo grado e sono organizzatepresso ciascun
capoluogo di provincia, e suddivise in Sezioni secondo la tabella stabilita con decreto del Ministro
dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro della Giustizia.
Le Commissioni Tributarie Regionali, istituite presso ciascun capoluogo di regione, operano invece in
secondo grado.
Sono oggetto di giurisdizione tributaria:
1. tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque
denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio
sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioninonchè gli
interessi e ogni altro accessorio (art. 2, comma 1, D.lgs. n° 546/92) ;
2. le controversie promosse dai singoli possessori concernentil'intestazione, la
delimitazione, la figura, l'estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell'estimo
fra i compossessori a titolo di promiscuità di una stessa particella, nonché le controversie
concernenti la consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari urbane e
l'attribuzione della rendita catastale (art. 2, comma 2, D.lgs. n° 546/92) ;
3. le controversie attinenti l'imposta o il canone comunale sulla pubblicità e il diritto sulle
pubbliche affissioni (art. 2, comma 2, D.lgs. n° 546/92 );
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Scarica sintesi sul processo tributario telematico e più Sintesi del corso in PDF di Diritto Tributario solo su Docsity!

GUIDA AL PROCESSO TRIBUTARIO

Questa sezione offre una breve guida al processo tributario articolata come segue:  organi e oggetto della giurisdizione tributaria: la giurisdizione, le parti del processo, difesa delle parti - assistenza tecnica, la competenza;  introduzione del processo: la proposizione del ricorso; i requisiti del ricorso: le modalità di presentazione del ricorso; la costituzione in giudizio del ricorrente; la costituzione in giudizio del resistente; i termini processuali; la sospensione feriale;  trattazione del ricorso: la fissazione della data di trattazione e la nomina del relatore, l'avviso di trattazione dell'udienza; la discussione della causa;  decisione del ricorso: la sentenza, la condanna alle spese di lite, la comunicazione del dispositivo, il pagamento del tributo in pendenza del giudizio, l'esecuzione delle sentenze, le impugnazioni, il ricorso per ottemperanza;  altri istituti processuali: la conciliazione giudiziale, la tutela cautelare, le misure cautelari;  spese di giustizia: il contributo unificato, le modalità di versamento del contributo unificato, i diritti di copia, il gratuito patrocinio.

ORGANI E OGGETTO DELLA GIURISDIZIONE TRIBUTARIA

Questa sezione individua gli organi che intervengono nel processo tributario, l'oggetto della giurisdizione tributaria e la competenza territoriale delle commissioni tributarie.  Giurisdizione  Parti del processo  Difesa delle parti - Assistenza tecnica  Competenza

GIURISDIZIONE

La giurisdizione tributaria rientra tra le giurisdizioni speciali ed è organizzata in Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali (art. 1 D.lgs. n° 545/92). Le Commissioni Tributarie Provinciali operano in primo grado e sono organizzate presso ciascun capoluogo di provincia, e suddivise in Sezioni secondo la tabella stabilita con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro della Giustizia. Le Commissioni Tributarie Regionali, istituite presso ciascun capoluogo di regione, operano invece in secondo grado. Sono oggetto di giurisdizione tributaria:

  1. tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonchè gli interessi e ogni altro accessorio (art. 2, comma 1, D.lgs. n° 546/92);
  2. le controversie promosse dai singoli possessori concernenti l'intestazione, la delimitazione, la figura, l'estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell'estimo fra i compossessori a titolo di promiscuità di una stessa particella, nonché le controversie concernenti la consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari urbane e l'attribuzione della rendita catastale (art. 2, comma 2, D.lgs. n° 546/92);
  3. le controversie attinenti l'imposta o il canone comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni (art. 2, comma 2, D.lgs. n° 546/92);
  1. in via incidentale, ogni questione da cui dipende la decisione delle controversie rientranti nella giurisdizione del giudice tributario, fatta eccezione per le questioni in materia di querela di falso e sullo stato o la capacità delle persone, diversa dalla capacità di stare in giudizio (art. 2, comma 2, D.lgs. n° 546/92). Sono escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'art. 50 del D.P.R. 29 settembre 1973 n° 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto.

PARTI DEL PROCESSO

Sono parti nel processo dinanzi alle Commissioni Tributarie:

  1. il ricorrente;
  2. l'ufficio dell'Agenzia delle entrate o dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli di cui al D.lgs. 30 luglio 1999 n° 300, gli altri enti impositori, l'agente della riscossione e i soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D.lgs. 15 dicembre 1997 n° 446, che hanno emesso l'atto impugnato o non hanno emesso l'atto richiesto.

ARGOMENTI CORRELATI

 Assistenza tecnica alla difesa del contribuente  CUT - Calcolo e modalità di versamento 

DIFESA DELLE PARTI - ASSISTENZA TECNICA

L’art. 12 D.lgs. n° 546/92, dispone l’obbligo dell’assistenza in giudizio di un difensore abilitato, per le parti diverse dagli enti impositori, dagli agenti della riscossione, dai soggetti iscritti nell’albo di cui all’art. 53 del D.lgs. n° 446/1997. L’obbligo non sussiste per le controversie il cui valore non sia maggiore di tremila euro, calcolato sulla base dell’importo del tributo, al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni. In caso di difetto di rappresentanza di assistenza o di autorizzazione, o in caso di vizio che determina la nullità della procura al difensore, si applica, per espresso rinvio dell’art. 12, la disciplina dell’art. 182 c.p.c. L’incarico deve essere conferito:

  1. con atto pubblico o scrittura privata autenticata;
  2. in calce o a margine di un atto nel processo, con certificazione dello stesso incaricato dell’autografia della sottoscrizione;
  3. oralmente in udienza pubblica, dandone atto nel verbale. Possono essere abilitati all’assistenza tecnica le categorie di soggetti che di seguito si specificano.  se iscritti nei relativi albi professionali: gli avvocati, i commercialisti (iscritti nella sezione A del relativo albo), i consulenti del lavoro;  se iscritti nell’elenco tenuto a cura del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze ed in possesso degli ulteriori requisiti richiesti per ciascuna categoria, a titolo esemplificativo: gli impiegati delle carriere dirigenziale; gli ufficiali e ispettori della guardia di finanza; i dipendenti delle associazioni di categoria rappresentate dal CNEL, e i dipendenti delle imprese, o delle loro controllate; i dipendenti dei centri di assistenza fiscale (CAF) e delle relative società di servizi, limitatamente alle controversie dei propri assistiti, se scaturite da adempimenti per i quali i CAF hanno prestato assistenza. L’elenco di cui sopra è tenuto secondo le modalità stabilite nel decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 5 agosto

 Sospensione feriale

PROPOSIZIONE DEL RICORSO

Il giudizio è introdotto con ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale (art. 18, D.lgs. n° 546/92). Il ricorso può essere proposto avverso (art. 19, D.lgs. n° 546/92):

  1. l'avviso di accertamento del tributo;
  2. l'avviso di liquidazione del tributo;
  3. il provvedimento che irroga le sanzioni;
  4. il ruolo e la cartella di pagamento;
  5. l'avviso di mora;
  6. l'iscrizione di ipoteca sugli immobili di cui all’articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n° 602, e successive modificazioni;
  7. il fermo di beni mobili registrati di cui all’articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n° 602, e successive modificazioni;
  8. gli atti relativi alle operazioni catastali indicate nell’art. 2, comma 2;
  9. il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti;
  10. il diniego o la revoca di agevolazioni tributarie o il rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari;
  11. ogni altro atto per il quale la legge ne preveda l’autonoma impugnabilità davanti alle Commissioni Tributarie. Reclamo e mediazione Per le controversie di valore non superiore a cinquantamila euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell’ammontare della pretesa. La procedura di reclamo/mediazione deve essere conclusa, a pena di improcedibilità del ricorso, entro il termine di novanta giorni dalla data di notifica di quest’ultimo (art. 17 bis, D.lgs. n° 546/92). L’istituto del reclamo/mediazione si applica agli atti emessi dall’Agenzia delle entrate, delle dogane e dei monopoli di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n° 300. Si applica inoltre, in quanto compatibili, anche agli atti emessi dagli agenti della riscossione e dai soggetti iscritti nell’albo di cui all’art. 53 del D.lgs. n° 446/97. L’istituto non si applica alle controversie di valore indeterminabile (ad eccezione di quelle in materia catastale, di cui all’articolo 2, comma 2, primo periodo) e alle controversie di cui all’art. 47 bis , relative al recupero degli aiuti di Stato. L’istanza di reclamo/mediazione, se non diversamente specificato nell’atto impugnato, va inoltrato alla Direzione dell’Agenzia delle entrate, dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli e, più in generale all’ente che ha emanato l’atto o ha omesso quello richiesto. La proposizione deve essere effettuata entro sessanta giorni dalla notificazione dell’atto da impugnare, o novanta giorni dal rifiuto tacito dell’atto richiesto. La descritta procedura amministrativa, volta alla composizione della lite, costituisce condizione di procedibilità del ricorso, che diviene esperibile decorsi novanta giorni fissati per la conclusione della

stessa. Da tale termine riprendono a decorrere i trenta giorni per la costituzione in giudizio davanti alla Commissione Tributaria e, in quella sede, all'atto del deposito del fascicolo di parte, andrà allegato il pagamento del contributo unificato. E’ espressamente prevista l’applicabilità della sospensione feriale dei termini processuali (dal 1 al 31 agosto). In seguito all’ esame istruttorio dell’istanza di reclamo/mediazione, l’ente interessato può:

  1. ritenere la proposta di mediazione completa nell’ammontare della pretesa e, per l’effetto accogliere l’istanza del ricorrente, invitando quest’ultimo a sottoscrivere l’accordo di mediazione senza formalità;
  2. ritenere non accoglibile il reclamo in tutto o in parte; in tal caso la procedura può concludersi con un provvedimento motivato espresso di rigetto ovvero con un silenzio- rifiuto che si perfeziona decorsi novanta giorni dalla presentazione del reclamo. Nell’ipotesi di provvedimento espresso di diniego o di accoglimento parziale, il ricorrente può accettare la decisione della controparte oppure decidere di costituirsi in giudizio dinanzi al giudice tributario. La costituzione in giudizio deve avvenire entro 30 giorni dalla scadenza del termine di 90 giorni previsti per la definizione della procedura di reclamo-mediazione, anche se il provvedimento di rigetto del reclamo-mediazione è notificato al contribuente prima dei predetti 90 giorni (Circolare n. 1/E del 12 febbraio 2014 dell'Agenzia delle Entrate).

REQUISITI DEL RICORSO

Il ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale deve contenere l’indicazione (art 18, D.lgs. n° 546/1992 e art. 14, comma 3 bis, D.P.R. n° 115/2002):

  1. della Commissione Tributaria cui è diretto;
  2. del ricorrente e del suo legale rappresentante, della relativa residenza o sede legale o del domicilio eventualmente eletto nel territorio dello Stato, nonché del codice fiscale e dell’indirizzo di posta elettronica certificata;
  3. dell’ufficio nei cui confronti il ricorso è proposto;
  4. dell’atto impugnato e dell’oggetto della domanda;
  5. dei motivi; Il ricorso deve indicare il valore della lite e contenere la procura a un difensore o a un soggetto abilitato all'assistenza tecnica (obbligatoria quando il valore della controversia supera 3.000,00 euro a partire dal 1° gennaio 2016, con l'obbligo anche di indicare la categoria di appartenenza del difensore ai sensi dell'articolo 12 del medesimo D.lgs. n° 546/92, che consenta al giudice la liquidazione delle spese di lite secondo la tariffa professionale). Il difensore, o il ricorrente in caso di valore della controversia inferiore a euro 3.000,00, deve sottoscrivere sia l'originale sia le copie destinate alle controparti. L’art. 47 del D.lgs. n° 546/92 riconosce, inoltre, al ricorrente la possibilità di chiedere alla Commissione Tributaria Provinciale competente la sospensione dell’esecuzione dell'atto impugnato, con istanza inserita nel ricorso o formulata con atto separato, debitamente notificato alle altre parti e depositato in segreteria. La sospensione può essere anche parziale e subordinata alla prestazione della garanzia di cui all’art. 69, comma 2, del D.lgs. n° 546/92.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DEL RICORSO

Il ricorso deve essere proposto, a pena di inammissibilità, entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto. In caso di rifiuto tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri

L'art. 16 del D. L. n° 119/2018, modificando il comma 3 dell'art. 16 bis del D.lgs. n° 546/92, ha infatti disposto l'obbligo della costituzione in giudizio in primo e secondo grado con modalità telematica relativamente ai ricorsi notificati a decorrere dal 1° luglio 2019. L’obbligo del deposito con modalità telematiche non vale: a) per i soggetti che decidono di non avvalersi dell’assistenza tecnica nelle cause di valore inferiore ai tremila euro (articolo 16-bis, comma 3-bis del D.lgs. n° 546/92). Tuttavia, se intendono avvalersi della modalità telematica ai fini della costituzione in giudizio devono avere un indirizzo di posta elettronica certificata da indicare nel ricorso. b) qualora il giudice, con provvedimento motivato, autorizzi il deposito con modalità diversa da quella telematica. Nello specifico tale autorizzazione spetta:  al Presidente della Commissione tributaria nella fase antecedente all’iscrizione a ruolo del ricorso/appello (esempio blocco giornaliero della funzionalità del SI.Gi.T. non programmato);  al Presidente di Sezione nel caso di un ricorso/appello già iscritto a ruolo;  al Collegio nell’ipotesi in cui la questione sia sollevata in udienza. Ne deriva che, in tali casi, il deposito del ricorso notificato può essere effettuato con la trasmissione dello stesso a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento o direttamente presso la segreteria della Commissione Tributaria adita, entro 30 giorni dalla data di notifica (art. 22, D.Lgs. n° 546/92). In tale ipotesi resta comunque l’obbligo per l’ente impositore resistente o appellante del deposito telematico degli atti. Contestualmente alla costituzione, il ricorrente deve depositare la nota di iscrizione a (NIR), scaricabile in pdf – doc NIR CTP, NIR CTR, contenente l’indicazione delle parti, del difensore, dell’atto impugnato, della materia del contendere, del valore della controversia e della data della notificazione. Unitamente a quanto già indicato, il ricorrente deposita il proprio fascicolo, con l’originale o la fotocopia dell’atto impugnato, se notificato, e i documenti che produce in originale o fotocopia. Il deposito di eventuali motivi aggiunti o di altra documentazione (art. 24, D.lgs. n° 546/92) deve avvenire sempre in modalità telematica per i soggetti obbligati, inserendo necessariamente il numero di iscrizione a ruolo. Al fine di semplificare le attività correlate al PTT, il citato articolo 16 del D.L. n° 119/18 con l’introduzione dell’articolo 25-bis del D.lgs. n° 546/92 attribuisce il potere di certificazione di conformità sia al difensore del contribuente e sia al difensore e al dipendente di cui si avvalgono l'ente impositore, l'agente della riscossione ed i soggetti iscritti nell'albo per la riscossione degli Enti locali, ovvero il potere di attestare la conformità delle copie degli atti e dei documenti in loro possesso in originale o in copia conforme, secondo le modalità previste dal Codice dell’amministrazione digitale. Analogo potere di certificazione in conformità è riconosciuto anche per gli atti estratti dal fascicolo

processuale telematico formato ai sensi dell’articolo 14 del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n° 163. La copia informatica o cartacea munita dell’attestazione di conformità, come sopra descritta, equivale all’originale o alla copia conforme dell’atto o del provvedimento detenuto ovvero presente nel fascicolo informatico. L’estrazione delle copie autentiche dal fascicolo informatico è esonerata dal pagamento dei diritti di copia. Con il medesimo D.L. n° 119/2018 è stata data l’interpretazione autentica all’attuale formulazione del comma 3 dell’articolo 16-bis del D.lgs. n° 546/92 in merito ai contenziosi instaurati prima del regime obbligatorio delle modalità telematiche in vigore dal 1°luglio 2019: le parti possono utilizzare in ogni grado di giudizio la modalità telematica “ indipendentemente dalla modalità prescelta da controparte nonché dall’avvenuto svolgimento del giudizio di primo grado con modalità analogiche ”. Con tale interpretazione autentica si superano quelle posizioni giurisprudenziali che avevano sinora ritenuto soccombente l'Amministrazione finanziaria laddove si fosse costituita telematicamente in presenza di ricorso cartaceo del contribuente. Le disposizioni relative alla costituzione in giudizio del ricorrente si applicano anche alla costituzione in giudizio dell'appellante.

COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DEL RESISTENTE

La costituzione in giudizio della parte resistente può avvenire, entro sessanta giorni dalla avvenuta notifica del ricorso, con il deposito delle controdeduzioni e degli altri documenti offerti in comunicazione, mediante il Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (SIGIT) secondo le disposizioni sul processo tributario telematico (PTT) dettate dal D.M. 23/12/2013, n.° 163 e dai successivi decreti attuativi. Per la costituzione in giudizio del resistente valgono le stesse regole per il deposito del ricorso, ovvero l’obbligo a partire dal 1° luglio 2019 del deposito delle controdeduzioni con modalità telematiche (art. 16 bis, comma 3, D.lgs. n° 546/92). Nelle controdeduzioni sono esposte le proprie difese, le prove di cui intende valersi, le eccezioni processuali o di merito non rilevabili d'ufficio e l'eventuale chiamata in causa di terzi. Il giudice tributario può Tuttavia, autorizzare, con provvedimento motivato, il deposito con modalità diverse da quelle telematiche. L’obbligo del deposito del ricorso in modalità telematica non sussiste per i soggetti che decidono di non avvalersi dell’assistenza tecnica nelle cause di valore inferiore ai tremila euro (articolo 16-bis, comma 3- bis del D.lgs. n° 546/92). Per cui la costituzione in giudizio per tali soggetti avviene mediante il deposito presso la segreteria della Commissione Tributaria adita, del fascicolo cartaceo contenente le controdeduzioni, in tante copie quante sono le parti in giudizio, e i documenti offerti in comunicazione (art. 23, D.lgs. n° 546/92). Tuttavia, qualora intendano avvalersi della modalità telematica devono avere un indirizzo di posta elettronica certificata da indicare nel ricorso e osservare le disposizioni sul PTT. Al fine di semplificare le attività correlate al PTT, il citato articolo 16 del D.L. n° 119/18 con la previsione dell’articolo 25-bis del D.lgs. n° 546/92, attribuisce sia al difensore del contribuente e sia al difensore e al dipendente di cui si avvalgono l'ente impositore, l'agente della riscossione ed i soggetti iscritti nell'albo per la riscossione degli Enti locali, il potere di certificazione della conformità degli atti, ovvero di attestare la conformità delle copie degli atti e dei documenti in loro possesso in originale o in copia conforme,

La decorrenza dei termini processuali è sospesa di diritto ogni anno dal 1° agosto al 31 agosto (art. 1 della L. 742/69, così come modificato dall'art. 16 del D. L. n° 132/2014) e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Quando la decorrenza ha inizio durante tale periodo, l'inizio della stessa è differito alla fine della sospensione. La sospensione feriale opera anche in caso di interruzione del processo (art. 40, comma 4, D.lgs. n° 546/92).

TRATTAZIONE DEL RICORSO

Questa sezione riguarda le attività successive alla costituzione in giudizio delle parti dopo l'iscrizione del ricorso nel registro generale, formazione del fascicolo processuale e assegnazione del ricorso.  Fissazione della data di trattazione e nomina del relatore  Comunicazione di trattazione dell’udienza  Discussione della causa

FISSAZIONE DELLA DATA DI TRATTAZIONE E NOMINA DEL

RELATORE

Il presidente della sezione, scaduti i termini per la costituzione in giudizio delle parti, esamina preliminarmente il ricorso e, ai sensi dell’art. art. 27, D.lgs. n° 546/92, dichiara con decreto, soggetto a reclamo, innanzi alla Commissione Tributaria:

  1. l’inammissibilità nei casi espressamente previsti, se manifesta;
  2. la sospensione, l’interruzione e l’estinzione del processo, ove ne sussistano i presupposti; Qualora non ravvisi i presupposti per l’emanazione di provvedimenti di cui sopra, il presidente fissa la trattazione della controversia e nomina il relatore (art. 30, D.lgs. n° 546/92). La controversia è trattata in camera di consiglio, salvo che almeno una delle parti non abbia chiesto la discussione in pubblica udienza (art. 33, D.lgs. n° 546/92).

AVVISO DI TRATTAZIONE DELL’UDIENZA

La data di trattazione dell'udienza è comunicata dalla segreteria della Commissione Tributaria alle parti costituite almeno 30 giorni liberi prima. Uguale comunicazione deve aver luogo in caso di rinvio da parte del presidente per giustificato impedimento del relatore, che non possa essere sostituito, o di alcuna delle parti o per esigenze di servizio (art. 31, D.lgs. n° 546/92). Le comunicazioni alle parti sono eseguite:

  1. con posta elettronica certificata (articolo 16 bis, D.lgs. n° 546/92 e Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 26/04/2012);
  2. con avviso della segreteria della Commissione Tributaria, consegnato a mano o mediante spedizione postale in plico senza busta raccomandata con avviso di ricevimento (art. 16, D.lgs. n° 546/92).

Le modalità di comunicazione di cui al punto 2, si applicano esclusivamente per le comunicazioni nell’ambito dei processi tributari per i quali non vige l’obbligo della modalità telematica (controversie inferiori ai 3.000 euro). Tuttavia, se nel ricorso depositato presso la Commissione tributaria è indicato un indirizzo di posta elettronica certificata, le comunicazioni sono inviate all’indirizzo PEC. Nell’ambito del processo tributario telematico, la mancata indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o della parte, ove lo stesso non sia reperibile da pubblici elenchi, ovvero nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio PEC per cause imputabili al destinatario, le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito presso l’Ufficio di Segreteria della Commissione tributaria (art. 16 bis, comma 2, D.lgs. n° 546/92).

DISCUSSIONE DELLA CAUSA

La discussione della causa avviene in Camera di Consiglio, salvo che almeno una delle parti non abbia chiesto la discussione in pubblica udienza. Trattazione in camera di consiglio e attività difensiva La discussione del ricorso in Camera di Consiglio è esercitata dalle parti osservando, a pena di decadenza, i seguenti termini:  20 giorni liberi prima dell'udienza possono depositare documenti  10 giorni liberi prima dell'udienza possono depositare le memorie illustrative  5 giorni liberi prima dell'udienza possono depositare brevi repliche scritte Il relatore espone al collegio, senza la presenza delle parti, i fatti e le questioni della controversia. Il segretario redige processo verbale (art. 33, D.lgs. n° 546/92). Il collegio giudicante, subito dopo l'esposizione del relatore, delibera la decisione in segreto nella camera di consiglio (art. 35, D.lgs. n° 546/92). La decisione è presa a maggioranza dei voti. Trattazione in pubblica udienza e attività difensiva La discussione in pubblica udienza deve essere chiesta con apposita istanza da depositare nella segreteria della Commissione Tributaria competente, e da notificare alle altre parti costituite entro dieci giorni liberi prima della data dell'udienza stessa (art. 34, D.lgs. n° 546/92). Nella discussione in pubblica udienza, le parti possono esercitare le proprie attività di difesa rispettando i seguenti termini, a pena di decadenza:  20 giorni liberi prima dell'udienza possono depositare documenti  10 giorni liberi prima dell'udienza possono depositare le memorie illustrative A differenza della discussione in Camera di consiglio, non è ammesso il deposito delle brevi repliche.

segretario, con apposizione sulla sentenza della propria firma e della data. Il dispositivo è comunicato alle parti costituite a cura della segreteria, entro dieci giorni dall'avvenuto deposito. Con l'introduzione del PTT è possibile estrarre dal fascicolo informatico anche le copie dei provvedimenti del Giudice in esenzione del pagamento dei diritti di copia semplice (Circolare del Dipartimento delle Finanze n° 1 del 4 luglio 2019 - PDF 779 KB). Per la consultazione della banca dati delle massime delle sentenze delle Commissioni Tributarie visualizzare il servizio di Documentazione Economica e Finanziaria. A seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale in data 13 novembre 2020, del Decreto del Direttore Generale delle Finanze (PDF - 879 KB) che disciplina le regole tecniche-operative previsto dall’art. 3, comma 3, del DM 23 dicembre 2013, n. 163, è data la possibilità ai giudici tributari di redigere il provvedimento giurisdizionale digitale per i contenziosi depositati presso la Commissione tributaria provinciale di Roma e la regionale del Lazio, all’esito dello svolgimento delle relative udienze di trattazione fissate a decorrere dal 1° dicembre 2020. Per le restanti commissioni, la redazione della sentenza digitale è prevista dal 1° giugno 2021 Si evidenzia che con il medesimo decreto, a decorrere dal 1° dicembre 2020, presso tutte le commissioni tributarie, è consentito agli ausiliari del giudice ex articolo 7, comma 2 del D.lgs. n. 546/92, il deposito telematico degli atti di competenza.

CONDANNA ALLE SPESE DI LITE

La parte soccombente è condannata a rimborsare le spese di giudizio liquidate con la sentenza (art. 15, D.lgs. n° 546/92). La Commissione Tributaria può Tuttavia, dichiarare compensate, in tutto o in parte, le spese di lite soltanto in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate. Con la previsione del comma 2 bis dell'art. 15 è richiamata espressamente l'applicabilità dell'articolo 96, primo e terzo comma, c.p.c., in tema di condanna al risarcimento del danno per responsabilità aggravata, che si aggiunge alla condanna del pagamento delle spese di lite. In materia di spese di lite, si evidenzia:

  1. in caso di rinuncia, il ricorrente deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo fra loro (art. 44, D.lgs. n° 546/92);
  2. in caso di estinzione del processo per inattività delle parti, le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate (art. 45, D.lgs. n° 546/92);
  3. in caso di estinzione del giudizio per definizione delle pendenze tributarie previste dalla legge, le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate (art. 46, D.lgs. n° 546/92);
  4. con l’ordinanza che decide sulle istanze cautelari, la commissione provvede sulle spese della relativa fase. Tale pronuncia conserva efficacia anche dopo il provvedimento che definisce il giudizio, salvo diversa statuizione espressa nella sentenza di merito (art. 15, comma 2 quater, D.lgs. n° 546/92);
  5. nelle controversie di cui all'art. 17 bis del D.lgs. n° 546/92, le spese di giudizio sono maggiorate del 50% a titolo di rimborso delle maggiori spese del procedimento (art. 15, comma 2 septies , D.lgs. n° 546/92);
  1. le spese processuali restano a carico della parte che non abbia accettato, senza giustificato motivo, una proposta conciliativa della controparte, qualora il riconoscimento delle sue pretese risulti inferiore al contenuto della proposta avanzata (art. 15, comma 2 octies , D.lgs. n° 546/92);
  2. mentre la riscossione delle somme liquidate a favore dell’ente impositore, dell’agente della riscossione e dei soggetti iscritti nell’albo di cui all’art. 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n° 446, se assistiti da propri funzionari, avviene mediante iscrizione a ruolo a titolo definitivo, solo dopo che la sentenza che le dispone è passata in giudicato (art. 15, comma 2 sexies, D.lgs. n° 546/92), per il contribuente la sentenza è immediatamente esecutiva ai fini del recupero delle spese di lite.

COMUNICAZIONE DEL DISPOSITIVO

La comunicazione del dispositivo della sentenza è eseguita:

  1. con posta elettronica certificata (art. 16 bis del D.lgs. n° 546/92 e decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 26/04/2012).
  2. con avviso della segreteria consegnato a mano o utilizzando la spedizione postale (art. 16, comma 1 del D.lgs. n° 546/92); Le modalità di comunicazione di cui al punto 2, si applicano esclusivamente per le comunicazioni nell’ambito dei processi tributari per i quali non vige l’obbligo della modalità telematica (controversie inferiori ai 3.000 euro). Tuttavia, se nel ricorso depositato presso la Commissione tributaria è indicato un indirizzo di posta elettronica certificata, le comunicazioni sono inviate all’indirizzo PEC. Nell’ambito del processo tributario telematico la mancata indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o della parte e qualora non sia possibile reperirlo da pubblici elenchi, ovvero nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio PEC per cause imputabili al destinatario, le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito presso l’Ufficio di Segreteria della Commissione tributaria (art. 16 bis, comma 2, D.lgs. n° 546/92). La comunicazione si intende perfezionata con la ricezione avvenuta nei confronti di almeno uno dei difensori della parte (articolo 16 bis. comma 1, D.lgs. n. 546/92).

PAGAMENTO DEL TRIBUTO IN PENDENZA DI GIUDIZIO

Gli atti impositivi per i quali è pendente il giudizio dinanzi alle Commissioni Tributarie sono oggetto, nei casi previsti, di una riscossione frazionata del quantum in essi definito, anche in deroga alle prescrizioni delle singole leggi di imposta (art. 68, D.lgs. n° 546/92). Il tributo, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere pagato:

  1. per i due terzi, dopo la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale che respinge il ricorso;
  2. per l'ammontare risultante dalla sentenza della Commissione Tributaria Provinciale, e comunque non oltre i due terzi, se la stessa accoglie parzialmente il ricorso;
  3. per il residuo ammontare determinato nella sentenza della Commissione Tributaria Regionale.
  4. per l'ammontare dovuto nella pendenza del giudizio di primo grado dopo la sentenza della Corte di Cassazione di annullamento con rinvio, e per l'intero importo indicato nell'atto in caso di mancata riassunzione; Gli importi anzidetti vanno in ogni caso diminuiti di quanto già corrisposto.

esperito anche nelle ipotesi di sentenze non definitive, per il combinato disposto degli artt. 67, 68 e 69 del D.lgs. n° 546/92. Il giudice competente per il giudizio di ottemperanza è la Commissione Tributaria Provinciale che ha pronunciato la sentenza, se rimasta inappellata o il cui appello si sia concluso con una dichiarazione di inammissibilità, di improcedibilità o di estinzione del giudizio stesso. In ogni altro caso la competenza spetta alla Commissione Tributaria Regionale. Il ricorso deve essere indirizzato al presidente della Commissione Tributaria competente, deve contenere la sommaria esposizione dei fatti che ne giustificano la proposizione con la precisa indicazione, a pena di inammissibilità, della sentenza passata in giudicato di cui si chiede l'ottemperanza, prodotta in copia unitamente all’originale o copia autentica dell’atto di messa in mora notificato. Il ricorso, sottoscritto dal difensore tecnico abilitato (art. 12, D.lgs. n° 546/1992), deve essere inoltre depositato, in doppio originale, alla segreteria della Commissione Tributaria competente. Quest’ultima cura la comunicazione di uno dei due originali all'Ufficio inadempiente, il quale, entro il termine di venti giorni può trasmettere alla Commissione Tributaria le proprie osservazioni, allegando la documentazione dell’eventuale adempimento. Scaduto il predetto termine, il presidente della Commissione Tributaria assegna il ricorso alla sezione che ha pronunciato la sentenza e dunque il presidente fissa, non oltre novanta giorni dal deposito, la data per la trattazione del ricorso in camera di consiglio, che sarà comunicata alle parti, a cura della segreteria, almeno dieci giorni liberi prima. Nell'udienza camerale di trattazione il Collegio, sentite le parti in contraddittorio e acquisiti i documenti necessari, adotta con sentenza immediatamente esecutiva i provvedimenti indispensabili per l'ottemperanza, in luogo dell'ufficio che li ha omessi, conformandosi alle forme amministrative per essi prescritti, agli obblighi risultanti espressamente dal dispositivo della sentenza e alla relativa motivazione. La trattazione della controversia avviene sempre in camera di consiglio. Qualora lo ritenga opportuno, il Collegio può delegare un proprio componente o nominare un commissario ad acta nella persona di un esperto della materia oggetto di contenzioso, definendone i poteri nell’atto di nomina, e fissando un termine congruo per i necessari provvedimenti attuativi. Il giudizio di ottemperanza viene dichiarato chiuso dal Collegio con ordinanza, per avvenuta esecuzione della sentenza. Dal 1° gennaio 2016, le competenze del giudice monocratico sono in materia di (art. 70, comma 10 bis , D.lgs. n° 546/1992):

  1. pagamento di somme dell’importo fino a ventimila euro;
  2. pagamento delle spese di giudizio. Si precisa inoltre che, le modifiche apportate dal D.lgs. n° 156/2015 alla disciplina del processo tributario di cui al D.lgs. 31 dicembre 1992, n° 546, eliminando il riferimento all’applicabilità in via sussidiaria delle disposizioni del Codice di procedura civile, prevedono il giudizio di ottemperanza, nell’attuale formulazione di cui all’art. 70 del D.lgs. n° 546/92, quale unico rimedio esperibile in materia di esecuzione coattiva delle sentenze tributarie, ancorché non definitive.

Per attivare il giudizio di ottemperanza non è più necessario il rilascio di copia della sentenza in forma esecutiva, salvo per i due casi di seguito elencati ed individuati dall’Avvocatura Generale dello Stato nel parere del 10 marzo 2018:

  1. esecuzione del decreto di liquidazione del CTU, adottato in pendenza di giudizio;
  2. esecuzione della sentenza a favore dell’avvocato di un agente della riscossione, in qualità di antistatario, nel caso in cui il giudice, nel dispositivo della sentenza, abbia espressamente liquidato le spese di giustizia ex art. 15 del D.lgs. n. 546/1992 a favore dell’ente impositore/agente della riscossione, con distrazione delle somme dovute in favore del difensore antistatario.

IMPUGNAZIONI

I mezzi di impugnazione delle sentenze delle Commissioni Tributarie sono l’appello, il ricorso per cassazione e la revocazione (art. 50, D.lgs. n° 546/92). Fatto salvo quanto disposto dal decreto legislativo n° 546/92, per espresso rinvio dell’art. 49, in materia si applicano le disposizioni del titolo III, capo I, del libro II del codice di procedura civile.

APPELLO

Le Commissioni Tributarie Regionali sono competenti per l’impugnazione avverso le decisioni delle Commissioni Tributarie Provinciali, che hanno sede nella loro circoscrizione (art. 4, comma 2, D.lgs. n° 546/92). Il ricorso introduttivo del giudizio di appello deve contenere (art. 53, D.lgs. n° 546/92):

  1. l'indicazione della Commissione Tributaria a cui è diretto, dell’appellante e delle altri parti nei cui confronti è proposto
  2. gli estremi della sentenza impugnata
  3. l'esposizione sommaria dei fatti
  4. l'oggetto della domanda
  5. i motivi specifici dell'impugnazione
  6. la sottoscrizione del difensore
  7. l’indicazione dell’incarico a norma dell’art. 12, comma 7, salvo che il ricorso non sia sottoscritto personalmente
  8. l’indirizzo PEC e codice fiscale del difensore
  9. l’indirizzo PEC e codice fiscale del ricorrente
  10. la dichiarazione del valore della causa (art. 14, comma 3 bis, D.P.R. n° 115/2002). Se manca o è assolutamente incerta una delle indicazioni contenute dai numeri 1) a 6) il ricorso è inammissibile. L’appellante può chiedere alla Commissione Tributaria Regionale competente la sospensione, in tutto o in parte, dell’esecutività della sentenza impugnata, se sussistono gravi e fondati motivi. Può, comunque, chiedere la sospensione dell’esecuzione dell’atto, se da questa può derivargli un danno grave ed
  1. l’esposizione sommaria dei fatti della causa;
  2. i motivi per i quali si chiede la cassazione, con l’indicazione delle norme di diritto su cui si fondano, secondo quanto previsto dall’art. 366 bis;
  3. l’indicazione della procura, se conferita con atto separato e, nel caso di ammissione al gratuito patrocinio, del relativo decreto;
  4. la specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi su cui si fonda. La Corte di Cassazione può:
  5. rigettare il ricorso con ordinanza;
  6. dichiarare il ricorso inammissibile o improcedibile con ordinanza;
  7. dichiarare l'estinzione del giudizio con sentenza;
  8. accogliere il ricorso con sentenza (con o senza rinvio alla commissione che ha emesso il provvedimento). In merito si segnala ancora che, con l’introduzione del comma 2 bis dell’art. 62 del D.lgs. n° 546/92, è stato esteso anche al processo tributario il ricorso per saltum di cui all’art. 360, comma 2, del c.p.c. che consente, previo accordo tra le parti, la possibilità di proporre ricorso per Cassazione avverso le sentenze pronunciate dalle Commissioni Tributarie Provinciali omettendo l’appello. In tal caso, la sentenza può essere impugnata unicamente a norma dell'articolo 360, comma 1, n° 3, c.p.c., ovvero per violazione o falsa applicazione di norme di diritto. La parte che ha proposto ricorso per Cassazione può chiedere alla Commissione Tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata la sospensione, in tutto o in parte, dell’esecutività, allo scopo di evitare un danno grave e irreparabile. Può, comunque, chiedere la sospensione dell’esecuzione dell’atto, se da questa può derivargli un danno grave ed irreparabile (art. 62 bis , D.lgs. n° 546/92). La sospensione può essere subordinata alla prestazione della garanzia di cui all’art. 69, comma 2, del D.lgs. n° 546/92 e, nel silenzio della norma, si propende per ritenere applicabile tale istituto ad entrambi i provvedimenti inibitori dell’esecutività, sia della sentenza che dell’atto impositivo impugnati.

REVOCAZIONE

L'impugnazione per revocazione può essere ordinaria o straordinaria.

  1. La revocazione ordinaria si fonda su vizi emergenti dalla sentenza stessa o riguardanti elementi conosciuti o conoscibili dalla parte, e va proposta entro i termini di impugnazione ordinari. I motivi di revocazione ordinaria sono: l'errore revocatorio (art. 395, comma 1, n° 4, c.p.c.) e il conflitto teorico tra giudicati (art. 395, comma 1, n° 5 c.p.c.)
  2. La revocazione straordinaria può invece avere luogo per i seguenti motivi: dolo della parte (art. 395, comma 1, n° 1 c.p.c.), prove false (art. 395, comma 1, n° 2 c.p.c.), rinvenimento di documenti (art. 395, comma 1, n° 3 c.p.c.), dolo del giudice accertata con sentenza passata in giudicato (art. 395, comma 1, n° 6 c.p.c.). Può essere proposta entro sessanta giorni dalla scoperta del vizio revocatorio, purché successiva alla scadenza dei termini per l’appello. Qualora antecedente, il mezzo di impugnazione esperibile è l’appello, la cui scadenza di sessanta giorni decorre dal momento della scoperta del vizio.
  3. In forza della citata modifica dell'art. 62 del D.lgs. n° 546/92, anche le sentenze emesse in un unico grado (in esito al cd ricorso per saltum ) possono essere oggetto di

ricorso per revocazione straordinaria, in quanto i motivi di revocazione ordinaria possono essere fatti valere con l'appello.

  1. Per espressa previsione dell’art. 65, comma 3 bis , del D.lgs. n° 546/92, all’istituto della revocazione si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo art. 52, del D.lgs. n° 546/92 in materia di sospensione. La proposizione della revocazione non sospende il termine per proporre il ricorso per Cassazione.

CONCILIAZIONE GIUDIZIALE

La conciliazione giudiziale, come modificata dall’art. 9, comma 1, lett. s), t) del D.lgs. n° 156/2015, è il mezzo attraverso il quale il contribuente può definire, in tempi brevi, un contenzioso, già in atto o anche solo potenziale, godendo di una riduzione delle sanzioni amministrative, variabile in base al grado di giudizio in cui si perfeziona. La disciplina della conciliazione è contenuta negli articoli articolo 48 (conciliazione fuori udienza), 48 bis (conciliazione in udienza) e 48 ter (definizione e pagamento delle somme dovute).

CONCILIAZIONE FUORI UDIENZA

La conciliazione fuori udienza (art. 48, D.lgs. n° 546/92) presuppone la presentazione di una istanza congiunta sottoscritta personalmente dalle parti o dai difensori, per la definizione totale o parziale della lite. Qualora la data di trattazione è già fissata, provvede la Commissione che, verificata la sussistenza delle condizioni di ammissibilità, dichiara con sentenza la cessazione della materia del contendere. Se l’accordo è parziale, la Commissione provvede per tale parte con ordinanza, procedendo alla ulteriore trattazione della causa. Nel caso in cui la data di trattazione non è ancora fissata, provvede il presidente della sezione con decreto.

CONCILIAZIONE IN UDIENZA

La conciliazione in udienza (art. 48 bis, D.lgs. n° 546/92) può essere proposta : 1.da ciascuna delle parti entro dieci giorni liberi prima della data di trattazione, riferibile sia al primo che al secondo grado, con istanza di trattazione in pubblica udienza; 2.dalla commissione in udienza la quale, sussistendo le condizioni di ammissibilità, invita le parti a conciliarsi, rinviando eventualmente la causa alla successiva udienza per il perfezionamento dell’accordo. In caso di raggiungimento dell'accordo e valutatane la legittimità, il Collegio redige il processo verbale nel quale vengono analiticamente indicate le somme dovute a titolo di imposta, sanzioni e interessi, nonché i relativi termini e le modalità di pagamento. Il processo verbale costituisce titolo per la riscossione delle somme. A seguito dell'avvenuta conciliazione, la Commissione Tributaria dichiara, con sentenza, l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Di seguito si riportano i principali aspetti normativi dell’istituto: 1.l'estensione della conciliazione ai giudizi pendenti in secondo grado; 2.la possibilità di conciliare le controversie che ricadono nell'ambito di applicazione dell'istituto del reclamo/mediazione di cui all'articolo 17 bis, D.lgs. n° 546/92, cioè le cause tributarie di valore non superiore a 20.000,00 euro, e quelle relative al classamento e all’attribuzione della rendita catastale,