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Una panoramica completa del registro operatorio in ambito sanitario, con particolare attenzione al contesto dell'infermieristica forense. Esplora gli aspetti giuridici e amministrativi del registro, i requisiti formali e sostanziali, l'importanza della corretta compilazione e conservazione, e la gestione del registro in un contesto ospedaliero. Arricchito da riferimenti normativi e bibliografici, rendendolo un'utile risorsa per gli studenti di infermieristica forense e per gli operatori sanitari.
Tipologia: Test d'ammissione
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Diritto Sanitario Docenti : Prof. Maurizio Campagna Dott.sa Fabiola Orlandi
Almasio Jessica Matricola N. 082439 Omegna, 05, settembre, 2022
Il registro operatorio Il registro operatorio può essere definito come il verbale ufficiale di ogni intervento chirurgico, costituisce parte integrante della documentazione clinica. La sicurezza in sala operatoria si caratterizza per la complessità intrinseca caratterizzante tutte le procedure chirurgiche, anche quelle ritenute più semplici. Assume particolare importanza il modo in cui si comunica all’interno dell’equipe operatoria, poiché il chirurgo, l’anestesista e l’infermiere non lavorano singolarmente, ma devono collaborare, per prevenire possibili incidenti operatori e per garantire la corretta riuscita dell’intervento chirurgico. È importante quindi definire opportune ed univoche procedure per la compilazione, conservazione e archiviazione degli atti operatori, rispettando la normativa e le raccomandazioni impartite dal Ministero della Salute. Requisiti del registro operatorio La conservazione del registro operatorio è obbligatoria ed alla stregua della cartella clinica è considerato un atto pubblico. Il registro operatorio consta di requisiti sostanziali:
Veridicità, cioè deve essere redatto contestualmente all’intervento o alle procedure invasive eseguite. Completezza, ogni verbale operatorio identifica in modo univoco l’intervento chirurgico o la procedura invasiva eseguita sul singolo paziente, che sia esso in regime di ricovero ordinario, di day surgery o ambulatoriale. Esso deve essere compilato in ogni sua parte. Chiarezza, il testo deve essere chiaramente leggibile e comprensibile da tutti coloro che ne hanno accesso, se redatto a mano, la grafia deve essere chiara e comprensibile. E di requisiti formali, sono previsti dalla normativa e dalle indicazioni del Ministero della Salute: Elementi identificativi fondamentali del paziente; Indicazione di data, ora inizio ed ora di fine della procedura chirurgica (incisione e sutura); Indicazione del nome del primo operatore, dell’anestesista, della strumentista e del personale che ha partecipato direttamente all’intervento chirurgico; Diagnosi finale e procedura effettuata; Descrizione chiara ed esauriente della procedura utilizzata; Tipo di anestesia effettuata; Classificazione dell’intervento: esso viene classificato rispetto alla probabilità e al grado di contaminazione della ferita al termine dell’intervento chirurgico (pulito, pulito-contaminato, contaminato e sporco); Classe ASA (American Society Anesthesiology) che classifica i pazienti in cinque gradi rischio anestesiologico; Unità operativa nella quale è ricoverato il paziente;
Importanza amministrativa e giuridica Il registro operatorio è considerato parte integrante della cartella clinica e come tale è a tutti gli effetti riconosciuto come un atto pubblico, per questo l‘insufficiente descrizione dell’intervento chirurgico, può comportare omissione del dovere informativo, negligenza nell’adempimento di un atto di ufficio e può privare il chirurgo del diritto ad un’efficace documentazione che attesti la validità del suo operato. La Suprema Corte ha attribuito al registro operatorio la qualifica di atto pubblico “in quanto destinato a documentare il numero e le modalità esecutive degli interventi chirurgici, che venivano poi riprodotte nelle cartelle cliniche aventi efficacia esterna” (Corte di Cassazione Penale Sezione V n.1329, 15 novembre 1984). Per questo è fondamentale che il registro operatorio sia compilato con tempestività ed accuratezza, se ciò non avviene “può essere fonte di diritti ed obblighi per lo Stato stesso e per lo stesso paziente”, secondo la sentenza citata in precedenza. Da una corretta descrizione posso quindi emergere elementi che giustifichino l’operato del chirurgo, nel caso il suo comportamento venga contestato sta ha suo carico dimostrare che il maggior danno sia derivato da anomalie o difficolta a lui non riconducibili. Completare un atto chirurgico con una corretta documentazione è comunque la più valida dimostrazione di perizia, prudenza e diligenza richieste dalle leggi a tutela del malato e della dignità professione dell’operatore. Il registro operatorio, riveste, quindi importanza del punto di vista giuridico poiché, il suo contenuto potrebbe scagionare, in caso di contezioso l’operatore sottoposto a processo. Dal punto di vista amministrativo è utile per tenere traccia del numero di interventi effettuati,
del materiale utilizzato e delle modalità con cui sono stati svolti gli interventi. È anche utile, nel caso in cui, alcuni materiali impiantanti risultino difettosi, come elenco per risalire ai pazienti e sottoporli alla debita sorveglianza. Le modalità di conservazione del registro operatorio devono garantire la massima tutela nei riguardi di eventuali manomissioni e nel rispetto della privacy, esso deve essere conservato in armadi chiusi e accessibili solo a personale autorizzato. Tutta la documentazione deve essere conservata illimitatamente poiché rappresenta un atto ufficiale fondamentale per garantire la certezza del diritto e costituisce una preziosa fonte per la ricerca storico-sanitaria. Gestione al COQ La struttura in cui presto servizio per aderire alle raccomandazioni del Ministero della Salute ha redatto nel gennaio del 2012 una procedura per la corretta compilazione del Registro operatorio, presente sul sito intranet aziendale come procedura di realizzazione del servizio (PRS 13). Identifica in modo chiaro la responsabilità delle figure coinvolte:
cartella clinica e fa parte della documentazione clinica del paziente, la seconda costituisce il Registro Operatorio in forma cartacea. Conclusioni Malgrado la procedura sottolinei l’importanza del registro operatorio, alcuni operatori sottovalutano la compilazione completa di tale strumento, commettendo errori di compilazione o tralasciando elementi che potrebbero risultare importanti per la completezza di tale documento. Ritengo sia importante sensibilizzare i chirurghi sull’importanza di tale atto, poiché non va inteso come mero strumento burocratico, ma come un mezzo importante per la dimostrazione delle capacità e della professionalità dell’operatore. Bibliografia Aspetti giuridici della professione infermieristica, VIII edizione, Luca Benci, Mc Graw Hill,2019;
Manuale per la sicurezza in Sala Operatoria: raccomandazioni e check-list, Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, ottobre 2009; Circolare ministeriale 61 del 19/12/1986; Parere del Consiglio Superiore di Sanità del 13/09/1995; Nota del Ministero Sanità Prot. N.900.2/2.7/190 del 14/03/1996; Legge 675/96 e successive modifiche ed integrazioni (D.Lgs n196/2003, Legge sulla Privacy); PRS 13 revisione 02 del 15/01/2012 COQ; Sito del Ministero della Salute “garantire la corretta redazione del registro operatorio” aggiornato a giugno 2011.