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INDAGINI PRELIMINARI 4., Appunti di Diritto Processuale Penale

Azione penale. Richiesta di archiviazione. Riapertura indagini.

Tipologia: Appunti

2023/2024

Caricato il 28/01/2025

docFrancy
docFrancy 🇮🇹

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10. L’esercizio dell’azione penale
L’art. 407 bis c.p.p. prevede modalità e tempi di esercizio dell’azione penale.
Il pubblico ministero esercita l’azione penale formulando l’imputazione nei casi previsti nei titoli II
(applicazione della pena su richiesta di parte) III (giudizio direttissimo) IV (giudizio immediato) V
(procedimento per decreto) V bis (messa alla prova) del libro VI ovvero con richiesta di rinvio a
giudizio e quindi con richiesta di celebrazione dell’udienza preliminare.
Tale adempimento deve essere effettuato:
entro tre mesi dalla scadenza del termine di conclusione delle indagini, comprensivo di eventuale
proroga;
se vi è stata notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari, entro tre mesi dalla
scadenza dei termini per l’espletamento di ulteriori indagini richieste dall’indagato;
entro nove mesi nel caso si proceda per i gravi reati di cui all’art. 407 comma 2 c.p.p.
Qualora i suddetti termini non vengano rispettati il procuratore generale presso la Corte
d’appello, anche su richiesta dell’indagato o della persona offesa, può disporre con decreto
motivato l’avocazione delle stesse per svolgere le indagini ritenute indispensabili e formulare le
sue richieste!entro novanta giorni dal decreto di avocazione.!
10.1!Caratteri dell’azione penale
L’azione penale!viene definita come la richiesta diretta al giudice di decidere sulla imputazione la
quale ultima consiste nell’addebito di un fatto di reato mosso contro un determinato soggetto.
L’azione penale possiede alcune caratteristiche degne di nota.
In primo luogo essa è!monopolio del pubblico ministero!ed è!obbligatoria!- come stabilito dall’art.
112 Cost., secondo il quale “il pubblico ministero ha l’obbligo di esercitare l’azione penale” - a
presidio dei principi costituzionali di!eguaglianza!(art. 3 Cost.) e di!legalità!(art. 25 Cost.); il
rispetto del primo principio impone l’esercizio dell’azione penale nei confronti di chiunque,
indipendentemente dal reddito, dalla posizione sociale ricoperta e da altre condizioni personali,
mentre il secondo principio deve essere interpretato nel senso che è la legge e solo la legge a
determinare chi debba essere punito e chi no.
È di regola procedibile d’ufficio!(salvo, appunto, il caso di reati procedibili a querela, su istanza,
richiesta, autorizzazione a procedere) ed è!irretrattabile, secondo il disposto dell’art. 50, co. 3,
c.p.p., in quanto il relativo esercizio “può essere sospeso o interrotto soltanto nei casi
espressamente previsti dalla legge!(es art. 71 c.p.p.). L’irretrattabilità dell’azione penale
comporta che se il pubblico ministero ha chiesto il rinvio a giudizio, esercitando così l’azione
penale, la richiesta non può essere revocata determinando, in coerenza con il principio di
obbligatorietà dell'azione penale, la necessità della pronuncia del giudice su di essa: si è per es.,
in giurisprudenza escluso, in via generale, che il pubblico ministero possa in caso di regressione
richiedere l'archiviazione del procedimento, potendo l'organo requirente, per effetto del principio
dell'irretrattabilità dell'azione penale, soltanto esercitare l'azione penale con modalità diverse da
quelle utilizzate precedentemente (Cass. Pen., Sez. I, n. 24617/2001).
11. La richiesta di archiviazione
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  1. L’esercizio dell’azione penale L’art. 407 bis c.p.p. prevede modalità e tempi di esercizio dell’azione penale. Il pubblico ministero esercita l’azione penale formulando l’imputazione nei casi previsti nei titoli II (applicazione della pena su richiesta di parte) III (giudizio direttissimo) IV (giudizio immediato) V (procedimento per decreto) V bis (messa alla prova) del libro VI ovvero con richiesta di rinvio a giudizio e quindi con richiesta di celebrazione dell’udienza preliminare. Tale adempimento deve essere effettuato: entro tre mesi dalla scadenza del termine di conclusione delle indagini, comprensivo di eventuale proroga; se vi è stata notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari, entro tre mesi dalla scadenza dei termini per l’espletamento di ulteriori indagini richieste dall’indagato; entro nove mesi nel caso si proceda per i gravi reati di cui all’art. 407 comma 2 c.p.p. Qualora i suddetti termini non vengano rispettati il procuratore generale presso la Corte d’appello, anche su richiesta dell’indagato o della persona offesa, può disporre con decreto motivato l’avocazione delle stesse per svolgere le indagini ritenute indispensabili e formulare le sue richieste entro novanta giorni dal decreto di avocazione. 10.1 Caratteri dell’azione penale L’azione penale viene definita come la richiesta diretta al giudice di decidere sulla imputazione la quale ultima consiste nell’addebito di un fatto di reato mosso contro un determinato soggetto. L’azione penale possiede alcune caratteristiche degne di nota. In primo luogo essa è monopolio del pubblico ministero ed è obbligatoria - come stabilito dall’art. 112 Cost., secondo il quale “il pubblico ministero ha l’obbligo di esercitare l’azione penale” - a presidio dei principi costituzionali di eguaglianza (art. 3 Cost.) e di legalità (art. 25 Cost.); il rispetto del primo principio impone l’esercizio dell’azione penale nei confronti di chiunque, indipendentemente dal reddito, dalla posizione sociale ricoperta e da altre condizioni personali, mentre il secondo principio deve essere interpretato nel senso che è la legge e solo la legge a determinare chi debba essere punito e chi no. È di regola procedibile d’ufficio (salvo, appunto, il caso di reati procedibili a querela, su istanza, richiesta, autorizzazione a procedere) ed è irretrattabile, secondo il disposto dell’art. 50, co. 3, c.p.p., in quanto il relativo esercizio “può essere sospeso o interrotto soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge (es art. 71 c.p.p.). L’irretrattabilità dell’azione penale comporta che se il pubblico ministero ha chiesto il rinvio a giudizio, esercitando così l’azione penale, la richiesta non può essere revocata determinando, in coerenza con il principio di obbligatorietà dell'azione penale, la necessità della pronuncia del giudice su di essa: si è per es., in giurisprudenza escluso, in via generale, che il pubblico ministero possa in caso di regressione richiedere l'archiviazione del procedimento, potendo l'organo requirente, per effetto del principio dell'irretrattabilità dell'azione penale, soltanto esercitare l'azione penale con modalità diverse da quelle utilizzate precedentemente (Cass. Pen., Sez. I, n. 24617/2001).
  2. La richiesta di archiviazione

Se il pubblico ministero ritiene che non sussistano elementi per esercitare l’azione penale, inoltra una richiesta di archiviazione al giudice per le indagini preliminari. L’attuale parametro per la richiesta di archiviazione è l’impossibilità di formulare, sulla base degli elementi acquisiti, una ragionevole previsione di condanna o di applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca. L’archiviazione ha una funzione importantissima in quanto consente: al pubblico ministero di operare una prima selezione dei procedimenti, anche al fine di non appesantire troppo il lavoro del giudice per l’udienza preliminare; al giudice per le indagini preliminari di controllare il corretto esercizio dell’azione penale da parte dell’organo della pubblica accusa. Con la richiesta di archiviazione, il pubblico ministero trasmette al giudice per le indagini preliminari il fascicolo delle indagini contenente la notizia di reato, la documentazione attinente alle attività svolte nella fase investigativa ed i verbali degli atti compiuti davanti al giudice. Salvo il caso di rimessione di querela, il pubblico ministero notifica alla persona offesa che abbia chiesto di esserne informata, l’avviso che essa, nel termine di venti giorni (trenta quando si procede per delitti commessi con violenza alla persona e per il delitto di furto in abitazione o con strappo, indipendentemente dalla richiesta; dieci nel caso di archiviazione per tenuità del fatto nel qual caso la richiesta va notificata anche all’indagato ai fini dell’opposizione anche da parte di costui) può prendere visione degli atti e presentare opposizione all’archiviazione, ai sensi dell’art. 408, co. 2, c.p.p. Se il giudice ritiene ammissibile la richiesta di opposizione, la quale deve contenere l’oggetto dell’investigazione suppletiva e i relativi elementi di prova, fissa la data di udienza in camera di consiglio alla quale possono prendere parte il pubblico ministero, la persona offesa e l’indagato. In esito all’udienza il giudice può disporre lo svolgimento di ulteriori indagini da parte del PM (indagini coatte) o la stessa formulazione dell’imputazione (imputazione coatta) o può disporre l’archiviazione; e tanto può fare oltre che per l’ipotesi di cui al 408 comma 1 (infondatezza della notizia di reato) anche per le ipotesi di cui all’art. 411 (a) quando manca una condizione di procedibilità; b) quando il reato è estinto; c) quando il fatto non è previsto dalla legge come reato d) per tenuità del fatto). Nel caso in cui siano rimasti ignoti gli autori del fatto, a seguito dell’udienza, il giudice può accogliere la richiesta del pubblico ministero e disporre, con ordinanza, l’archiviazione, oppure se ritiene che il reato sia da ascrivere a persona individuata, ordinare che il nome di questa sia iscritto nel registro delle notizie di reato. Se, inoltre, ritiene che si rendano necessarie ulteriori indagini, indica al pubblico ministero, con ordinanza, il termine entro il quale queste debbono essere eseguite. L’ordinanza di archiviazione emessa in esito all’udienza è nulla e, come tale reclamabile al Tribunale monocratico entro 15 giorni, nel caso di omissione degli avvisi alle parti o di omessa audizione delle stesse (art. 127, co. 5, c.p.p.). Il decreto di archiviazione è nullo quando alla persona offesa non sia stato notificato l'avviso di cui all'art. 408 comma 2 c.p.p., o quando tale avviso non contenga l'informazione che la persona offesa può presentare opposizione alla richiesta di archiviazione, o ancora quando alla persona offesa e all’indagato non sia stato notificato l'avviso della richiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto (che consente loro anche in questo caso di opporsi).