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Azione penale. Richiesta di archiviazione. Riapertura indagini.
Tipologia: Appunti
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Se il pubblico ministero ritiene che non sussistano elementi per esercitare l’azione penale, inoltra una richiesta di archiviazione al giudice per le indagini preliminari. L’attuale parametro per la richiesta di archiviazione è l’impossibilità di formulare, sulla base degli elementi acquisiti, una ragionevole previsione di condanna o di applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca. L’archiviazione ha una funzione importantissima in quanto consente: al pubblico ministero di operare una prima selezione dei procedimenti, anche al fine di non appesantire troppo il lavoro del giudice per l’udienza preliminare; al giudice per le indagini preliminari di controllare il corretto esercizio dell’azione penale da parte dell’organo della pubblica accusa. Con la richiesta di archiviazione, il pubblico ministero trasmette al giudice per le indagini preliminari il fascicolo delle indagini contenente la notizia di reato, la documentazione attinente alle attività svolte nella fase investigativa ed i verbali degli atti compiuti davanti al giudice. Salvo il caso di rimessione di querela, il pubblico ministero notifica alla persona offesa che abbia chiesto di esserne informata, l’avviso che essa, nel termine di venti giorni (trenta quando si procede per delitti commessi con violenza alla persona e per il delitto di furto in abitazione o con strappo, indipendentemente dalla richiesta; dieci nel caso di archiviazione per tenuità del fatto nel qual caso la richiesta va notificata anche all’indagato ai fini dell’opposizione anche da parte di costui) può prendere visione degli atti e presentare opposizione all’archiviazione, ai sensi dell’art. 408, co. 2, c.p.p. Se il giudice ritiene ammissibile la richiesta di opposizione, la quale deve contenere l’oggetto dell’investigazione suppletiva e i relativi elementi di prova, fissa la data di udienza in camera di consiglio alla quale possono prendere parte il pubblico ministero, la persona offesa e l’indagato. In esito all’udienza il giudice può disporre lo svolgimento di ulteriori indagini da parte del PM (indagini coatte) o la stessa formulazione dell’imputazione (imputazione coatta) o può disporre l’archiviazione; e tanto può fare oltre che per l’ipotesi di cui al 408 comma 1 (infondatezza della notizia di reato) anche per le ipotesi di cui all’art. 411 (a) quando manca una condizione di procedibilità; b) quando il reato è estinto; c) quando il fatto non è previsto dalla legge come reato d) per tenuità del fatto). Nel caso in cui siano rimasti ignoti gli autori del fatto, a seguito dell’udienza, il giudice può accogliere la richiesta del pubblico ministero e disporre, con ordinanza, l’archiviazione, oppure se ritiene che il reato sia da ascrivere a persona individuata, ordinare che il nome di questa sia iscritto nel registro delle notizie di reato. Se, inoltre, ritiene che si rendano necessarie ulteriori indagini, indica al pubblico ministero, con ordinanza, il termine entro il quale queste debbono essere eseguite. L’ordinanza di archiviazione emessa in esito all’udienza è nulla e, come tale reclamabile al Tribunale monocratico entro 15 giorni, nel caso di omissione degli avvisi alle parti o di omessa audizione delle stesse (art. 127, co. 5, c.p.p.). Il decreto di archiviazione è nullo quando alla persona offesa non sia stato notificato l'avviso di cui all'art. 408 comma 2 c.p.p., o quando tale avviso non contenga l'informazione che la persona offesa può presentare opposizione alla richiesta di archiviazione, o ancora quando alla persona offesa e all’indagato non sia stato notificato l'avviso della richiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto (che consente loro anche in questo caso di opporsi).