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PG. PM. Segretezza delle indagini.
Tipologia: Appunti
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Nella fase delle indagini preliminari, il pubblico ministero, come stabilito dall’art. 326 c.p.p., svolge, nell’ambito delle proprie attribuzioni, le indagini necessarie per le determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale, vale a dire sia all’esercizio sia al non esercizio, e, a tal fine, ai sensi dell’art. 358 c.p.p., svolge, altresì, accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta alle indagini. Secondo quanto stabilito dall’art. 335 c.p.p. il pubblico ministero iscrive immediatamente la notizia di reato nell’apposito registro custodito presso il proprio ufficio (mod. 21 o mod. 44, a seconda che sia noto o meno il nome dell’autore del reato; esiste anche un terzo registro, il mod. 45, all’interno del quale viene iscritto tutto ciò che pur presentandosi formalmente come notizia di reato in realtà non è tale, c.d. registro degli atti relativi). Per notizia di reato si intende ex art. 335 c.p.p. “la rappresentazione di un fatto, determinato e non inverosimile, riconducibile in ipotesi a una fattispecie incriminatrice”; sempre secondo la disposizione in questione il PM deve provvedere all’iscrizione del nome della persona alla quale il reato è attribuito non appena risultino, contestualmente all’iscrizione della notizia di reato o successivamente, “indizi a suo carico”. Dal momento dell’iscrizione della notizia di reato decorrono i termini per l’ultimazione delle indagini preliminari; nelle more del decorso di tali termini il pubblico ministero, per raggiungere le finalità di cui alle norme sopraindicate, può compiere tutta una serie di attività: può ricercare la prova ricorrendo ad uno dei mezzi all’uopo previsti dall’ordinamento (ispezioni, perquisizioni, sequestri, intercettazioni); può svolgere accertamenti tecnici ripetibili (quali ad esempio i rilievi fonometrici) ed accertamenti non ripetibili (quali ad esempio l’accertamento costituito dal c.d. STUB, finalizzato alla ricerca di tracce di esplosivo sulla persona del soggetto sottoposto dalle indagini); può disporre il prelievo coattivo di campioni biologici per il tramite del proprio consulente tecnico, autonomamente, nel caso in cui vi sia il consenso della persona interessata, ovvero chiedendo autorizzazione al GIP nel caso in cui manchi il consenso del soggetto sottoposto e si proceda per un delitto doloso o preterintenzionale, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni, apparendo l’accertamento come assolutamente indispensabile per la prova dei fatti; può procedere allaindividuazione di persone e di cose “quando è necessario per la immediata prosecuzione delle indagini...” (art. 361 c.p.p.); può procedere all’assunzione di informazioni da “persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini” (art. 362 c.p.p.); può disporre l’interrogatorio dell’indagato ovvero di una persona imputata in un procedimento connesso o collegato ovvero dell’imputato concorrente nel medesimo reato; può disporre l’esecuzione di misure precautelari e chiedere l’applicazione di misure cautelari.