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INDAGINI PRELIMINARI 2., Appunti di Diritto Processuale Penale

PG. PM. Segretezza delle indagini.

Tipologia: Appunti

2023/2024

Caricato il 28/01/2025

docFrancy
docFrancy 🇮🇹

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4. Attività a iniziativa della polizia giudiziaria
L’art. 55 c.p.p. è chiaro nello stabilire che la polizia giudiziaria, anche di propria iniziativa, deve
prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercare gli
autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant’altro possa
servire per l’applicazione della legge penale, svolgendo ogni indagine e attività disposta o
delegata dall’autorità giudiziaria: la polizia giudiziaria può quindi agire di propria iniziativa oppure
su delega o disposizioni della Procura della Repubblica.
A norma dell’art. 348 c.p.p., anche successivamente alla comunicazione della notizia di reato al
pubblico ministero, la polizia giudiziaria può continuare a svolgere attività ad iniziativa autonoma,
rispettando le direttive del PM cui compete la direzione delle indagini, e procedendo al
compimento degli atti delegati, ai fini della ricostruzione del fatto di reato e della individuazione
del suo autore.
A tale fine procede anche:
a) alla ricerca delle cose e delle tracce pertinenti al reato nonché alla conservazione di esse e
dello stato dei luoghi;
b) alla ricerca delle persone in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei
fatti;
c)!alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e delle persone in
grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti (art. 347 c.p.p.);
d) all’assunzione di sommarie informazioni dalla persona nei cui confronti vengono svolte le
indagini (art. 350 c.p.p.);
e) all’assunzione di sommarie informazioni da persone che possono riferire circostanze utili ai fini
delle indagini (art. 351 c.p.p.);
f) alle perquisizioni personali e locali nei casi e con i limiti di cui all’art. 352 c.p.p.;
g) all’acquisizione di plichi sigillati e più in generale di corrispondenza nel rispetto di quanto
prescritto dall’art. 353 c.p.p.;
h) ad accertamenti e rilievi sullo stato dei luoghi e delle cose nonché ai rilievi sulle persone
diversi dall’ispezione persone (art. 354 c.p.p.);
i) al sequestro del corpo del reto e delle cose a questo pertinenti (art. 354 c.p.p.);
La polizia giudiziaria può compiere attività o operazioni che richiedono specifiche competenze
tecniche, avvalendosi di persone idonee (c.d.!ausiliari), che debbono essere a loro volta tenuti
distinti dai consulenti tecnici del pubblico ministero di cui all’art. 359 c.p.p., ovvero soggetti
dotati di specifiche competenze le cui attività saranno oggetto di valutazione da parte del
pubblico ministero e del giudice.
La polizia giudiziaria può svolgere sia attività tipiche, come tali dettagliatamente disciplinate dalla
legge, che!attività atipiche!non suscettibili di alcuna definizione normativa, quali ad esempio
le!individuazioni e i riconoscimenti fotografici.
5.!Il Pubblico Ministero (PM)
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  1. Attività a iniziativa della polizia giudiziaria L’art. 55 c.p.p. è chiaro nello stabilire che la polizia giudiziaria, anche di propria iniziativa, deve prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercare gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant’altro possa servire per l’applicazione della legge penale, svolgendo ogni indagine e attività disposta o delegata dall’autorità giudiziaria: la polizia giudiziaria può quindi agire di propria iniziativa oppure su delega o disposizioni della Procura della Repubblica. A norma dell’art. 348 c.p.p., anche successivamente alla comunicazione della notizia di reato al pubblico ministero, la polizia giudiziaria può continuare a svolgere attività ad iniziativa autonoma, rispettando le direttive del PM cui compete la direzione delle indagini, e procedendo al compimento degli atti delegati, ai fini della ricostruzione del fatto di reato e della individuazione del suo autore. A tale fine procede anche: a) alla ricerca delle cose e delle tracce pertinenti al reato nonché alla conservazione di esse e dello stato dei luoghi; b) alla ricerca delle persone in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti; c) alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e delle persone in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti (art. 347 c.p.p.); d) all’assunzione di sommarie informazioni dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini (art. 350 c.p.p.); e) all’assunzione di sommarie informazioni da persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini (art. 351 c.p.p.); f) alle perquisizioni personali e locali nei casi e con i limiti di cui all’art. 352 c.p.p.; g) all’acquisizione di plichi sigillati e più in generale di corrispondenza nel rispetto di quanto prescritto dall’art. 353 c.p.p.; h) ad accertamenti e rilievi sullo stato dei luoghi e delle cose nonché ai rilievi sulle persone diversi dall’ispezione persone (art. 354 c.p.p.); i) al sequestro del corpo del reto e delle cose a questo pertinenti (art. 354 c.p.p.); La polizia giudiziaria può compiere attività o operazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, avvalendosi di persone idonee (c.d. ausiliari), che debbono essere a loro volta tenuti distinti dai consulenti tecnici del pubblico ministero di cui all’art. 359 c.p.p., ovvero soggetti dotati di specifiche competenze le cui attività saranno oggetto di valutazione da parte del pubblico ministero e del giudice. La polizia giudiziaria può svolgere sia attività tipiche, come tali dettagliatamente disciplinate dalla legge, che attività atipiche non suscettibili di alcuna definizione normativa, quali ad esempio le individuazioni e i riconoscimenti fotografici.
  2. Il Pubblico Ministero (PM)

Nella fase delle indagini preliminari, il pubblico ministero, come stabilito dall’art. 326 c.p.p., svolge, nell’ambito delle proprie attribuzioni, le indagini necessarie per le determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale, vale a dire sia all’esercizio sia al non esercizio, e, a tal fine, ai sensi dell’art. 358 c.p.p., svolge, altresì, accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta alle indagini. Secondo quanto stabilito dall’art. 335 c.p.p. il pubblico ministero iscrive immediatamente la notizia di reato nell’apposito registro custodito presso il proprio ufficio (mod. 21 o mod. 44, a seconda che sia noto o meno il nome dell’autore del reato; esiste anche un terzo registro, il mod. 45, all’interno del quale viene iscritto tutto ciò che pur presentandosi formalmente come notizia di reato in realtà non è tale, c.d. registro degli atti relativi). Per notizia di reato si intende ex art. 335 c.p.p. “la rappresentazione di un fatto, determinato e non inverosimile, riconducibile in ipotesi a una fattispecie incriminatrice”; sempre secondo la disposizione in questione il PM deve provvedere all’iscrizione del nome della persona alla quale il reato è attribuito non appena risultino, contestualmente all’iscrizione della notizia di reato o successivamente, “indizi a suo carico”. Dal momento dell’iscrizione della notizia di reato decorrono i termini per l’ultimazione delle indagini preliminari; nelle more del decorso di tali termini il pubblico ministero, per raggiungere le finalità di cui alle norme sopraindicate, può compiere tutta una serie di attività: può ricercare la prova ricorrendo ad uno dei mezzi all’uopo previsti dall’ordinamento (ispezioni, perquisizioni, sequestri, intercettazioni); può svolgere accertamenti tecnici ripetibili (quali ad esempio i rilievi fonometrici) ed accertamenti non ripetibili (quali ad esempio l’accertamento costituito dal c.d. STUB, finalizzato alla ricerca di tracce di esplosivo sulla persona del soggetto sottoposto dalle indagini); può disporre il prelievo coattivo di campioni biologici per il tramite del proprio consulente tecnico, autonomamente, nel caso in cui vi sia il consenso della persona interessata, ovvero chiedendo autorizzazione al GIP nel caso in cui manchi il consenso del soggetto sottoposto e si proceda per un delitto doloso o preterintenzionale, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni, apparendo l’accertamento come assolutamente indispensabile per la prova dei fatti; può procedere allaindividuazione di persone e di cose “quando è necessario per la immediata prosecuzione delle indagini...” (art. 361 c.p.p.); può procedere all’assunzione di informazioni da “persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini” (art. 362 c.p.p.); può disporre l’interrogatorio dell’indagato ovvero di una persona imputata in un procedimento connesso o collegato ovvero dell’imputato concorrente nel medesimo reato; può disporre l’esecuzione di misure precautelari e chiedere l’applicazione di misure cautelari.

  1. Segretezza. Atti a sorpresa e atti garantiti Le indagini preliminari sono caratterizzate dalla segretezza. Tuttavia è chiaro che la conoscenza degli atti di indagine attraverso la loro discovery, che avviene tendenzialmente con la notifica dell’avviso di conclusione delle stesse laddove il p.m. si sia