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INFERMIERISTICA GENERALE PRIMO ANNO PRIMO SEMESTRE
Tipologia: Schemi e mappe concettuali
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Dal modello BIOMEDICO ………… al modello BIO-PSICO-SOCIALE -Primi del 900: ASSENZA DI MALATTIA Secondo 900 BENESSERE DI TIPO FISICO Dichiarazione di Alma Ata 1978 RISULTATO SOCIALE CHE RICHIEDE IL CONTRIBUTO DI SETTORI POLITICI, ECONOMICI E SOCIALI IN AGGIUNTA A QUELLO SANITARIO OMS 1948 Uno stato di completo benessere fisico, sociale e mentale, e non soltanto l'assenza di malattia o di infermità. Carta di Ottawa 1986 VIVE E CRESCE NELLE PICCOLE COSE DI TUTTI I GIORNI.SI CREA SAPENDO CONTROLLARE E DECIDERE DEI PROPRI COMPORTAMENTI. 2006 Benessere Conferenza Internazionale dell’AIA CAPACITÀ DI FRONTEGGIARE, MANTENERE E RIPRISTINARE LA PROPRIA INTEGRITÀ, IL PROPRIO EQUILIBRIO E SENSO DI BENESSERE BENESSERE (WELLNESS)
SENTIMENTI: Avere rispetto Ricettività - responsività…empatia… RIFLETTERE L’occuparsi diventa preoccuparsi se è accompagnato da una postura riflessiva da parte del professionista. La riflessione aiuta il professionista a non scivolare nella routine, spingendolo ad interrogarsi quotidianamente sulla propria pratica professionale (cosa si sta facendo e perché, come lo si sta facendo)La riflessione sull’esperienza consente lo sviluppo e il miglioramento delle proprie competenze TENSIONE ETICA PRENDERSI CURA inteso come VALORE MORALE che riguarda il rispetto della persona, della sua dignità, la protezione in una condizione di fragilità. Orienta la scelta del «come» aver cura. Gli infermieri prendono decisioni sulla base di: • i risultati della ricerca scientifica, • le circostanze della situazione e il setting clinico (ospedale, cure domiciliari)
Rappresenta l’essenza del prendersi cura nell’infermieristica. : “è una attenzione vigile, uno stato di massima allerta fisica e psichica, oltre che la capacità di individuare e reagire al pericolo” FINALITÀ identificazione precoce di rischi o di segnali deterioramento clinico per intervenire tempestivamente IMPATTO sicurezza della persona I 4 elementi costitutivi alla base della sorveglianza
In tutte le fasi del processo l’infermiere è chiamato ad utilizzare il pensiero critico, ovvero a tenere un approccio attivo ed organizzato per esaminare il quadro complessivo ed esplorare varie possibilità nell’identificare il problema, nel prendere decisioni sulle condizioni di salute del paziente, nello scegliere gli interventi più appropriati e nel valutare criticamente i risultati dell’assistenza sulla base delle sue conoscenze, dell’esperienza, della curiosità e dell’intuito. PROFESSIONALIZZAZIONE DELL INFERMIERE D.Lgs. 502/1992 Avvia il processo di “professionalizzazione” delle professioni sanitarie:
Si sancisce, inoltre, la legittimità della contenzione meccanica in casi connotati da eccezionalità, dove per contenzione si intende la restrizione intenzionale dei movimenti del soggetto, risultando in ogni caso legittima solo per ragioni cautelari di natura eccezionale e temporanea. Aspetto assolutamente innovativo è la non sanzionabilità degli atti compiuti dall’infermiere nell’ambito di incarichi istituzionali. L’art.52 “Ordini professionali e altri ruoli pubblici” sembra infatti risolvere una questione aperta in molte altre professioni, sancendo l’estraneità dell’Ordine al di fuori di ragioni strettamente e realmente professionali. Il Codice si conclude con le disposizioni finali che disciplinano l’inosservanza e le sanzioni, prescrivendo inoltre una serie di regole per il decoro della professione Le Riforme sanitarie legge 23 dicembre 1978, n. 833 (c.d. Riforma Sanitaria), venne formalmente istituito il Servizio Sanitario Nazionale, più o meno così come oggi noi lo conosciamo. La Riforma sanitaria segnò il definitivo e pratico abbandono del sistema mutualistico fondato sul principio dell’assicurazione obbligatoria e, di fatto, la concreta applicazione del diritto alla salute garantito dall’art. 32 Costituzione. Tale riforma estende il diritto alla salute a tutti i cittadini, cui si garantisce l’erogazione gratuita delle prestazioni del SSN. Inoltre, imprime una notevole spinta alla regionalizzazione dell’assistenza sanitaria così come programmata dall’art. 117 Costituzione. Organizzativamente, il fulcro del sistema delineato dalla riforma è l’Unità Sanitaria Locale (USL), struttura operativa dei Comuni o delle Comunità Montane che —attraverso i propri presidi, uffici e servizi— assolve ai compiti del SSN. Peraltro, l’affiliazione delle USL a Comuni e Comunità Montane non ritardò a palesarsi come una scelta errata: la farraginosità organizzativa, il clientelismo politico, l’antieconomicità della gestione, insieme a vari altri fattori, resero necessari diversi interventi correttivi, culminati nella Seconda riforma del SSN effettuata con Decreto Legislativo n. 502/1992 , successivamente modificato con Decreto Legislativo n. 517/. La Seconda Riforma fu, per molti aspetti, una vera e propria rivoluzione per l’assetto organizzativo del Servizio Sanitario Nazionale che viene definito come il complesso delle funzioni e delle attività assistenziali dei Servizi Sanitari Regionali e delle alte funzioni ed attività svolte dagli enti ed istituzioni di rilievo nazionale. A detto SSN viene affidato l’obiettivo primario di assicurare i cosiddetti Livelli essenziali ed uniformi di assistenza (LEA) per come definiti, nello standard minimo, dalla programmazione nazionale. Con Decreto Legislativo n. 229/1999 viene attuata la cosiddetta Riforma Ter del Servizio Sanitario Nazionale anche conosciuta, dal nome del Ministro della Salute in carica, come Riforma Bindi. Tale novella, senza in alcun modo intaccare la struttura organizzativa che il Servizio Sanitario Nazionale aveva assunto per via dei precedenti interventi normativi, ne costituisce la definitiva sistemazione. Essa si distingue, tra l’altro, per alcuni aspetti di cui si è fatta particolarmente carico, ossia: 1- Valorizzazione del ruolo delle Regioni. La riforma ha accentuato il processo di regionalizzazione della sanità, demandando alle Regioni il compito di elaborare proposte per la predisposizione del Piano Sanitario Nazionale (PSN) e, a PSN adottato, quello di adottare il Piano Sanitario Regionale (PSR) per soddisfare le specifiche esigenze della popolazione. A maggior garanzia del Sistema, detto PSR viene trasmesso al Ministero per il parere di conformità e coerenza col Piano Sanitario Nazionale. Sempre alle Regioni compete di: individuare le Aziende Sanitarie Locali e i Distretti Sanitari di Base; disciplinare il finanziamento delle ASL e le modalità di vigilanza, controllo e valutazione dei risultati; di accreditare le strutture pubbliche e private erogatrici di prestazioni per conto del SSN/R. 2- Definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA). Introdotti già dalla riforma-bis, i LEA costituiscono il naturale contrappeso alla regionalizzazione ossia una forma di garanzia, se pur minima, di uniformità dell’assistenza su tutto il territorio nazionale.
Inoltre, il processo di definizione dei LEA costituisce un raro esempio di collaborazione tra il livello nazionale e quello regionale, in quanto si prevede che in sede di Conferenza Stato/Regioni sia sancito l’Accordo per la identificazione delle prestazioni sanitarie che devono essere uniformemente garantite in tutto il territorio nazionale, salvo possibilità per le Regioni che lo desiderino di ampliare l’offerta con cosiddetti “LEA aggiuntivi” il cui onere finanziario ricade sui bilanci delle Regioni medesime e non sul Fondo Sanitario Nazionale. 3- Aziendalizzazione. Il processo di aziendalizzazione della Sanità si concreta nell’introduzione, in un sistema integralmente “pubblicistico”, di profili “privatistici” che, pur mantenendo l’indirizzo ed il governo pubblico del sistema sanitario, sì da garantire la migliore tutela della salute di tutti i cittadini in eguale misura, ponesse gli erogatori pubblici e quelli privati in una posizione di sana competizione, sì da favorire la crescita dei livelli di efficienza e di efficacia. In punto pratico l’aziendalizzazione s’è tradotta in un radicale mutamento dei sistemi di gestione, di organizzazione e di contabilità delle aziende sanitarie pubbliche, che acquistano maggiore autonomia e, quindi, libertà di scelta dell’offerta nonché una maggiore responsabilità, misurata sui risultati raggiunti. Inutile nascondersi che il processo di aziendalizzazione costituisce, anche, la risultante di una deliberata scelta politica di contenimento della spesa sanitaria, che da variabile dipendente dai bisogni socio-sanitari dei cittadini s’è trasformata in una variabile indipendente da detti bisogni, in quanto pre-determinata. In conseguenza del processo di aziendalizzazione le ASL si affrancarono da ogni legame con gli enti locali (Comuni e Comunità Montane) per assumere la forma inedita di enti strumentali della Regione, più precisamente di aziende autonome dal punto di vista giuridico, organizzativo, amministrativo, contabile, gestionale e tecnico. Un processo simile a quello subito dalle ASL tocca anche agli ospedali maggiori, che vengono scorporati dalle ASL cui territorialmente afferiscono e costituiti in Aziende autonome con la denominazione di Aziende Ospedaliere. L’aziendalizzazione delle ASL e delle AO, oltre che sub specie di acquisizione della personalità giuridica e dell’autonomia imprenditoriale, si esplica attraverso la centralità data all’atto aziendale che, deliberato dal Direttore Generale, delinea l’organizzazione ed il funzionamento dell’Azienda che, comunque, operativamente, deve modellarsi sul sistema dipartimentale. 4-- Programmazione. Viene posta a fondamento operativo del SSN e vede un sostanziale coinvolgimento delle autonomie locali, in primis i Comuni. Un ruolo fondamentale viene affidato ai sopra richiamati Piano Sanitario Nazionale e Piano sanitario regionale. 5- Potere sostitutivo del Governo. In caso di inerzia delle Regioni, soprattutto nell’adozione del PSR, il Governo è legittimato ad esercitare il potere sostitutivo mediante la nomina di commissari ad acta che provvedano a dare attuazione al PSN. 6- Integrazione socio-sanitaria. La riforma postula la necessità che le prestazioni sanitarie vengano erogate parallelamente alle attività di assistenza sociale tese a supportare le persone in stato di bisogno, con problemi di disabilità o di emarginazione che ne condizionano lo stato di salute. In tale contesto si inscrive l’opportuna distinzione tra prestazioni sanitarie a rilevanza sociale e prestazioni sociali a rilevanza sanitaria. 7- Nuova articolazione delle ASL in Distretti. Un ruolo strategico viene attribuito ai Distretti nei quali si articolano le ASL. In un’ottica di completamento dell’offerta prettamente ospedaliera e, quindi, nello spirito di integrazione ospedale-territorio ed in ossequio al predetto principio dell’integrazione socio- sanitaria, il Distretto garantisce i servizi di assistenza primaria relativi sia ad attività sanitarie sia ad attività socio-sanitarie. 8- Accreditamento istituzionale. A garanzia della qualità delle prestazioni offerte, la riforma prevede che l’erogazione sia riservate alle strutture, pubbliche e private, che abbiano ottenuto il c.d. accreditamento istituzionale, ossia un’attestazione di qualità che tiene conto della sussistenza, in ogni struttura, di pre- determinati requisiti professionali, tecnologici ed organizzativi. 9- Tariffazione delle prestazioni. A garanzia dell’utenza e nel non nascosto proposito di uniformare i costi e ridurre gli sprechi, la riforma ha stabilito la remunerazione dei ricoveri per acuti e delle prestazioni di