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Diritto dell'Informatica e Informatica del Diritto: Un'analisi Storica e Concettuale, Appunti di Informatica Giuridica

appunti del prof mancarella

Tipologia: Appunti

2015/2016

Caricato il 14/02/2016

nicovita89
nicovita89 🇮🇹

4.2

(21)

26 documenti

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1^ lezione
AGID Agenzia per l’Italia digitale Braccio tecnico del consiglio dei ministri
Il materiale digitale passa tutto per l’AGID (ES. PEC, posta elettronica certificata)
CODICE AMMINISTRAZIONE DIGITALE (CAD) E’ un codice al pari di un codice civile,
penale ecc.
Contiene tutta la normativa digitale
Decreto leg. 82/2005
E’ stato emanato con questo decreto legislativo
FINALITA INFORMATICA GIURIDICA
1. Avvicinare il giurista o semplici laureati al pc per perfezionare la loro preparazione
2. Ricerca pura; indagare su nuovi orizzonti tra diritto e informatica e utilizzare nuove tecnologie in
funzione del diritto (voto elettronico)
3. Pura pratica; costruire uno strumento di lavoro facile e immediato per i giuristi (banche dati
giuridiche)
Passaggio dall’informatica giuridica gestionale (statica)
Informazione giuridica in rete (dinamica)
Telematica giuridica
WEB SEMANTICO Algoritmo di google
Ci profila individuando il nostro indirizzo IP e ricollocandolo a noi nel momento in cui digitiamo qualcosa in
un motore di ricerca. Il motore di ricerca ci riconosce e ci suggerisce le parole che riguardano noi o i nostri
possibili interessi offrendoci in un certo senso un servizio che ha la caratteristica di essere differente da
persona a persona in base a ciò che solitamente digitiamo
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1^ lezione AGID Agenzia per l’Italia digitale Braccio tecnico del consiglio dei ministri

Il materiale digitale passa tutto per l’AGID (ES. PEC, posta elettronica certificata)

CODICE AMMINISTRAZIONE DIGITALE (CAD) E’ un codice al pari di un codice civile, penale ecc. Contiene tutta la normativa digitale Decreto leg. 82/

E’ stato emanato con questo decreto legislativo

FINALITA’ INFORMATICA GIURIDICA

  1. Avvicinare il giurista o semplici laureati al pc per perfezionare la loro preparazione
  2. Ricerca pura ; indagare su nuovi orizzonti tra diritto e informatica e utilizzare nuove tecnologie in funzione del diritto (voto elettronico)
  3. Pura pratica ; costruire uno strumento di lavoro facile e immediato per i giuristi (banche dati giuridiche)

Passaggio dall’informatica giuridica gestionale ( statica )

Informazione giuridica in rete ( dinamica )

Telematica giuridica

WEB SEMANTICO Algoritmo di google

Ci profila individuando il nostro indirizzo IP e ricollocandolo a noi nel momento in cui digitiamo qualcosa in un motore di ricerca. Il motore di ricerca ci riconosce e ci suggerisce le parole che riguardano noi o i nostri possibili interessi offrendoci in un certo senso un servizio che ha la caratteristica di essere differente da persona a persona in base a ciò che solitamente digitiamo

DIFFERENZA TRA DIRITTO DELL’INFORMATICA E INFORMATICA DEL DIRITTO

28 Giugno 2005

ANDIG (associazione nazionale docenti informatica giuridica)

Si riuniva a Roma presso la facoltà di Giurisprudenza de “La Sapienza” presentando all’ordine del giorno la discussione per cercare di dare una definizione di “informatica giuridica” meno frammentaria

INTERNET Strumento prodotto dalla mente umana non è indistruttibile; fu inventato nel 1992

Negli anni ’90 si affermano due grandi innovazioni : internet e calcolatori potenti L’informatica giuridica non è nient’altro che l’applicazione del diritto alle nuove tecnologie Nasce il CAD Infrastruttura logica e giuridica che esiste solo in Italia e che si sviluppa a discapito di maggiori servizi, offrendo maggiore sicurezza e delineando un quadro normativo che disciplina il digitale ma offrendo meno servizi. (Francia; possiede maggiori servizi ma non ha un CAD che possa permetterle di regolare e disciplinare il digitale)

ANIME DELL’ INFORMATICA GIURIDICA (ANDIG)

  1. DIRITTO DELL’ INFORMATICA (sottoinsieme; es. diritto privato, penale ecc.). E’ il diritto che si specializza sulle tecnologie e fa parte dell’informatica giuridica (macromateria)
  2. (^) INFORMATICA DEL DIRITTO ; si occupa di prendere le nuove tecnologie e utilizzarle a favore del diritto (floppy, cd, dvd ecc.) Ultima definizione dell’informatica giuridica

Documento congiunto

Elenco condiviso nel 2014 dall’ANDIG e dal SIIG (società italiana informatica giuridica)

2^ lezione

HABEAS DATA : Tutela dell’integrità dell’identità digitale del soggetto, facoltà di autodeterminarsi informaticamente HABEAS CORPUS : Tutela dell’identità fisica di un soggetto, libertà fisica o di movimento della persona

INFORMATICA GIURIDICA NELL’ ERA DI INTERNET

Approcci del giurista all’informatica Meccanico Hacker Differenza tra Hacker e Cracker; i primi utilizzano strumenti informatici per dimostrare che quello strumento informatico è fallace , mentre i secondi non fanno dimostrazioni ma distruggono INTERNET E I SUOI SERVIZI Il protocollo www è diventato operativo nel ’ Internet in sé è nato negli Stati Uniti , non si sa se ha avuto origini militari o accademiche CERN In Svizzera a Ginevra , stanza dove è stato inventato il protocollo internet ORIGINI DI INTERNET Due teorie:

  1. Sistema a prova di guerra nucleare non con nodo centrale ma decentrato
  2. Necessità di collegamento tra laboratori scientifici In origine non si chiamava internet ma ARPA poi ARPANET , gruppo di ricerca sovvenzionato dal ministero della difesa americano A Pisa sta il cuore dell’internet italiano 1969 : Alla UCLA il primo nodo della rete (nel 2004 circa 935 milioni) 1992 : Nascita internet society per uno standard dei protocolli usati 1992 : Al CERN di Ginevra si introduce il www (world wide web), sistema di protocolli software per trasferire internet in un mega ipertesto 1993 : Anreessen e Bina hanno inventato il primo browser gratuito

PRINCIPIO DI CONVERGENZA

  • Convergenza tra informatica e comunicazione I.C.T. (information and comunication technology) PRINCIPIO DI NEUTRALITA’ TECNOLOGICA
  • (^) Le tecnologie sono neutrali; secondo l’UE è neutrale e deve rimanere tale. Non dobbiamo discriminare le tecnologie soprattutto in ambito pubblico http://www.google.it/jobs http: Protocollo utilizzato dal www (protocollo internet accordo tecnico) www: Sito interno al www google : Dominio di 2° livello , ovvero proprietari del sito it : Dominio di 1° livello, ovvero classe di appartenenza del sito jobs : specifica directory nel sito

DIRITTO A INTERNET In Francia il 10 Giugno del 2009 il consiglio costituzionale francese ha stabilito che la connessione a Internet è un diritto fondamentale del cittadino e che quindi nessuna autorità può alienarlo. HADOPI : Autorità che dopo 3 avvertimenti avrebbe dovuto staccare la connessione a internet a tutti coloro che fossero presi a scaricare file in modo illegale

3^ lezione Consiglio costituzionale francese nel 2009 ha stabilito che internet è un diritto inalienabile INTERNET GOVERNANCE FORUM – Roma Novembre 2010

Luglio 2015 dichiarazione dei diritti di internet voluta dal presidente della camera Laura Boldrini e coordinata dal giurista Rodotà, elaborata da una commissione mista di 23 membri fra deputati ed esperti del settore

  • Neutralità della rete ; non deve far male a nessuno , i dati personali non devono subire discriminazioni
  • Tutela dati personali
  • Anonimato
  • Diritto all’oblio ; diritto inviolabile di ciascuno di ottenere la cancellazione dai motori di ricerca dei dati o informazioni che , per il loro contenuto o per il tempo trascorso dal momento della loro raccolta, non abbiano più rilevanza. (Non esiste una legge sul diritto all’oblio)
  • Sicurezza
  • Governo della rete

eGOVERNMENT=GOVERNO ELETTRONICO=AMMINISTRAZIONE DIGITALE REGOLA DELLE 3 E

  1. EFFICIENZA
  2. EFFICACIA
  3. ECONOMICITA’ Differenza tra efficienza ed efficacia: Si parla di EFFICIENZA quando date alcune risorse mi pongo dei risultati. Se li raggiungo sono efficiente. Si parla di EFFICACIA quando date alcune risorse mi pongo degli obiettivi , li raggiungo ma ottimizzo le risorse che avevo. Se sforo le risorse sono efficiente non efficace CATEGORIE DELL’ eGOVERNMENT
  4. G2C (government to citizen) riguarda lo sviluppo dei servizi con destinatario il singolo individuo in quanto cittadino
  5. G2B (government to business) riguarda lo sviluppo dei servizi governativi con destinatari le imprese e gli attori economici
  6. G2E (government to employee) rivolto agli impiegati
  7. G2G (government to government) rivolto all’amministrazione

In Italia 3 fasi

  • Dal 2001 al 2003
  • (^) Fino al 2005
  • Ad oggi ancora in corso avviatasi con l’approvazione nel 2005 del CAD Fasi dell’ eGOVERNMENT
  1. (^) Censimento dei processi
  2. Semplificazione e reingegnerizzazione dei processi (due funzionari che si occupano dello stesso processo, possiamo tagliare uno e ricollocare il suo ruolo)
  3. Reale digitalizzazione ; i processi che sono sopravvissuti devono essere digitalizzati Norma in bianco = norma sprovvista di sanzione Distinzione tra norma e piano: la norma ti dice ciò che devi fare , il piano pianifica un’ attività PARTI FONDAMENTALI DEL CAD
  4. DOCUMENTO INFORMATICO
  5. FIRME ELETTRONICHE
  6. PEC AGENDA DIGITALE Strumento di pianificazione strategica perché c’è tutto il nostro presente e futuro Tre livelli I. Europea II. Italiana ; applicazione nazionale dell’agenda europea III. Locale ; esempio regione Puglia dotata di agenda digitale

I. 2009 ; lo scopo dell’agenda digitale europea ( ADE ) è quello di sfruttare al meglio il potenziale delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione per favorire innovazioni, crescita economica, competitività, ottenendo vantaggi socio-economici sostenibili grazie ad un mercato digitale unico basato su internet II. 2012 decreto ministro sviluppo economico 1 Marzo 2012 ADI , D.L. 18 Ottobre 2012 n°179 ; i principali interventi sono previsti nei seguenti settori: IDENTITA’ DIGITALE, AMMINISTRAZIONE DIGITALE, ISTRUZIONE DIGITALE, SANITA’ DIGITALE, DIVARIO DIGITALE, PAGAMENTI ELETTRONICI E FATTURAZIONE, GIUSTIZIA DIGITALE SPID = SISTEMA PUBBLICO DI IDENTITA' DIGITALE; è un progetto partito al fine di distribuire a tutti i cittadini e imprese italiane un’identità digitale e delle credenziali d’accesso III. Puglia Agosto 2014 smart specialization ; favorire le singole idee digitali dei singoli luoghi

IL CAD

• DOCUMENTO INFORMATICO

• FIRMA ELETTRONICA

• PEC

Approvato con dec.leg. 82/ (il decreto legislativo è diverso rispetto alla legge, è un atto con forza di legge non una legge vera e propria)

CHI APPROVA IL CAD IN ITALIA? REGIONI, COMUNI, PROVINCE, REGIONI AUTONOME? Per rispondere Art. 117 comma 2 lettera r) costituzione Spetta allo stato disciplinare il coordinamento informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale, dettando anche le norme tecniche necessarie a garantire l’interoperabilità e la sicurezza dei sistemi informatici e dei flussi informativi (Competenza legislativa esclusivamente dello stato) Il CAD entra in vigore il 1° Gennaio 2006, e sempre nel 2006 abbiamo già la prima riforma di legge del CAD

ART. 12 CAD COMMA 1 TER I dirigenti rispondono all’osservanza e attuazione delle disposizioni di cui al CAD per responsabilità disciplinare e dirigenziale, fermo restando le eventuali responsabilità penali , civili, e contabili previste dalle norme vigenti. L’ attuazione delle disposizioni del presente decreto è comunque rilevante ai fini della misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale dei dirigenti. Tutto ciò che è scritto nel CAD è obbligatorio per la PA. Quando la PA non rispetta il CAD vengono sanzionati i dirigenti (responsabilità di tutto, civile, penale, contabile(corte dei conti), disciplinare, dirigenziale, valutazione negativa della performance (i dirigenti nella PA ogni tot vengono valutati in base ai loro risultati in modo da stabilire premi o no))

ART. 71 CAD

Norme tecniche con DPCM (decreto presidente consiglio dei ministri) e DM (decreto ministeriale) Ministro PA e innovazione, sempre con parere tecnico AGID Occorrono regole tecniche esterne al CAD , esterne ma dove? Approvate con DPCM o DM E’ UN TESTO UNICO IL CAD? NO PA il destinatario privilegiato ma allo stesso tempo il CAD è obbligatorio per le imprese, singoli cittadini e pubbliche amministrazioni soprattutto per quanto riguarda PEC, firma elettronica e documento informatico STRUTTURA DEL CAD Capo 1° : principi generali (art. 1-19)

  • Art. 1 : Nell’ art. 1 sono contenute tutte le definizioni e paroline magiche del CAD
  • Art. 3 : i cittadini e le imprese hanno il diritto di richiedere ed ottenere l’uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le pubbliche amministrazioni e con i gestori di pubblici servizi ai sensi di quanto previsto dal presente codice (Giurisdizione esclusiva TAR, tribunale amministrativo regionale) Sentenza TAR POTENZA 478/2011 : ha detto cose importanti riguardo l’art. 3 del CAD, vi è stata l’applicazione concreta dell’ articolo Fattispecie concreta =caso concreto= i cittadini della Basilicata avevano mandato una PEC alla regione senza mai ricevere alcuna risposta. Il TAR ha condannato la regione ad esporre la propria PEC per dar modo al cittadino di poter mettersi in contatto e l’ha obbligata al risarcimento delle spese legali (intorno 5000 euro). Segnale forte del TAR.
  • Art. 3 bis, domicilio digitale del cittadino : Il cittadino ha il diritto di eleggere e comunicare alla PA un domicilio digitale dove essere recapitato SPID : sistema pubblico identità digitale, credenziali di accesso (2/3) di tutti i servizi telematici di tutte le PA italiane
  • Art. 4, partecipazione al procedimento amministrativo informatico
  1. Il diritto di accesso è esercitabile mediante l’utilizzo delle ICT
  2. Ogni atto e documento può essere trasmesso alle PA con l’uso delle ICT se formato ed inviato nel rispetto della vigente normativa
  • Art. 5, effettuazione di pagamenti con modalità informatiche
  • Art. 5 bis, comunicazione tra imprese e amministrazioni pubbliche : Esclusivamente utilizzando le tecnologie dell’informazione e della comunicazione. Il rapporto tra PA e impresa deve essere telematico , anche il rapporto tra PA e PA. Il FAX è una forma di comunicazione nulla INI PEC : Unico portale dove sono contenute tutte le PEC (inipec.gov.it, quante PEC ci sono? 8 milioni e mezzo). La PEC non esiste in Francia, negli Sati Uniti ecc. La PEC funziona solo se a ricevere dall’altra parte si trova un altro indirizzo PEC. Sostituisce la lettera raccomandata a/r. 5^ lezione (seminario)

PHISHING

Reati impropriamente informatici CYBERSTALKING 6^ lezione ART. 3 BIS DOMICILIO DIGITALE Al fine di facilitare la comunicazione tra PA e cittadino, è facoltà di ogni cittadino indicare alla PA un proprio indirizzo di posta elettronica certificata, quale suo domicilio digitale. L’indirizzo di cui al comma 1 è inserito nell’anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) e reso disponibile a tutte le pubbliche amministrazioni e ai gestori o esercenti di pubblici servizi. ART. 4 PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO INFORMATICO

_1. La partecipazione al procedimento amministrativo e il diritto di accesso ai documenti amministrativi sono esercitabili mediante l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione secondo quanto disposto dagli articoli 59 e 60 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

  1. Ogni atto e documento può essere trasmesso alle pubbliche amministrazioni con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione se formato ed inviato nel rispetto della vigente normativa._

Protocollo informatico – piattaforma online/offline prende in carico e dà un numero di protocollo al documento (invio di una PEC)

ART. 5 EFFETTUAZIONE DEI PAGAMENTI CON MODALITA’ INFORMATICHE Le PA devono consentire pagamenti elettronici al cittadino dal 2014 (PayPal = pos virtuale)

ART. 5 BIS COMUNICAZIONE TRA IMPRESE E AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE Esclusivamente utilizzando le tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT), come per esempio la PEC

Gli articoli fondamentali per la PEC sono il 6 e il 48

ART. 6 UTILIZZO POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA Per le comunicazioni che necessitano di ricevuta a/r, con i soggetti che hanno preventivamente dichiarato il proprio indirizzo, le PA utilizzano la PEC

ART. 7 QUALITA’ DEI SERVIZI RESI E SODDISFAZIONE DELL’UTENZA Le pubbliche amministrazioni provvedono alla riorganizzazione ed aggiornamento dei servizi resi; a tale fine sviluppano l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, sulla base di una preventiva analisi delle reali esigenze dei cittadini e delle imprese, anche utilizzando strumenti per la valutazione del grado di soddisfazione degli utenti.

ART. 8 ALFABETIZZAZIONE INFORMATICA DEI CITTADINI

Lo Stato promuove iniziative volte a favorire l'alfabetizzazione informatica dei cittadini con particolare riguardo alle categorie a rischio di esclusione, anche al fine di favorire l'utilizzo dei servizi telematici delle pubbliche amministrazioni. I cittadini devono essere alfabetizzati sotto il profilo informatico

ART. 9 PARTECIPAZIONE DEMOCRATICA ELETTRONICA Le pubbliche amministrazioni favoriscono ogni forma di uso delle nuove tecnologie per promuovere una maggiore partecipazione dei cittadini, anche residenti all'estero, al processo democratico e per facilitare l'esercizio dei diritti politici e civili sia individuali che collettivi. (Sperimentazione voto elettronico)

DOCUMENTO INFORMATICO

ART. 1 COMMA 1 LETT. p) La rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti “ATTO” Comportamento umano rilevante per l’ordinamento giuridico poiché volontario

• Imputazione a un soggetto di diritto, che può essere la persona fisica che ne ha voluto l’accadimento

o la persona giuridica per la quale detta persona fisica ha agito in qualità di organo

• Volontarietà che, a sua volta, implica la consapevolezza da parte di chi ha agito , ossia la sua

capacità di comprendere e liberamente volere Esempi sono da considerarsi il testamento , la sentenza, il contratto, l’atto amministrativo “FATTO” Un accadimento che avviene nella realtà materiale (“fatto naturalistico”) e non si concretizza in un comportamento umano Se il fatto è considerato all’interno di una norma, allora il suo verificarsi diviene rilevante per l’ordinamento (“fatto giuridico”). E’ lecito affermare che tutti i fatti giuridici sono fatti naturalistici, mentre non è vero il contrario. Esempio di fatto giuridico è il decorso del tempo “DATO” Una descrizione elementare spesso codificata di un’entità , di un fenomeno, di una transazione, di un avvenimento o di altro. Nasce dall’osservazione di aspetti e fenomeni elementari ; esso permette di effettuare dei calcoli , risolvere un problema, caratterizzare un fenomeno o esprimere un’opinione. Il dato può divenire informazione se comporta un reale aumento della conoscenza, per cui un DOCUMENTO INFORMATICO può essere un file di testo , una foto, un video, un audio purchè rappresenti informaticamente un atto, un fatto o un dato rilevanti giuridicamente (quando l’ordinamento lo dice)

ART. 20 CAD Il documento informatico da chiunque formato, la memorizzazione su supporto informatico e la trasmissione con strumenti telematici conformi alle regole tecniche sono validi e rilevanti agli effetti di legge

a. Il destinatario può verificare il mittente (AUTENTICITA’)

b. Il mittente nel momento in cui ha posto la firma no può disconoscerla (NON RIPUDIO)

c. Il destinatario non può modificare (non può craccarlo) il file (INTEGRITA’)

DPCM 22/02/

Regole tecniche in materia di generazione ecc. della firma elettronica Nell’informatica la firme è esterna al documento

ART. 24 CAD L’ apposizione di una firma digitale con certificato scaduto, revocato o sospeso equivale a mancata sottoscrizione (nullità)

EFFICACIA PROBATORIA E’ la forza che determinati documenti hanno come prova di un fatto durante un processo Tre diverse situazioni che possono crearsi nella realtà pratica :

1. Anche SENZA l’apposizione di una FIRMA, il documento può avere un VALORE GIURIDICO,

TENENDO CONTO DI caratteristiche quali SICUREZZA, QUALITA’, IMMODIFICABILITA’

2. Se al documento è apposta una FIRMA ELETTRONICA SEMPLICE (=caso 1)

3. Abbiamo un documento con FIRMA AVANZATA è equiparato alla scrittura privata e in base all’

ART. 2702 fa piena prova fino a querela di falso (ricorso al giudice civile) :

• Se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione

• Quando nel nostro ordinamento viene riconosciuta la firma

Il CAD dice che nel caso di firme qualificate o digitali il titolare deve sempre avere massima attenzione poiché è colui che deve dare prova contraria se succedesse qualcosa (fare denuncia)

8^ lezione (seminario) INTERNET E GOVERNANCE, DAL DIRITTO ALL’OBLIO ALLA SUA COSTITUZIONALIZZAZIONE GLOBALE

INTERNET Cosa è? Interconnected networks, reti connesse tra di loro Quando e dove è nato?

Metà anni ’60 in America; il dipartimento della difesa inventa un sistema di comunicazione capace di resistere ad un eventuale attacco nucleare. (1969) Arpanet , Arpa agenzia di ricerca avanzata del ministero della difesa Come funziona?

• Attraverso protocollo TCP/IP (trasmission control protocol) i messaggi vengono spacchettati con un

codice univoco e arrivato a destinazione si ricompone

• Indirizzi IP; indirizzo del mittente e del destinatario da 000 000 000 000 a 255 255 255 255

• DSN (domain name system) nome associato in lettere all’indirizzo IP, sistema di semplificazione di

dialogo Top level domain .com, .org, .it Second level domain unisalento Il www non è nato insieme ad internet (ragnatela grande quanto il mondo) Email: STMP (simple mail transfer protocol) HTML, IPERTESTO, contiene link che rimandano ad un’altra pagina Come si è evoluto? Da IPv4 a IPv6 , 340 miliardi di miliardi di miliardi di indirizzi Il peer to peer , connessione diretta senza intermediari (server) con un altro utente nella rete (e-mule, napster, ecc.) Oggi internet: app, social network e cloud computing Lato oscuro (deep dark web): quello che non è rilevato, attività spesso criminali; spider, strumenti che scandagliano la rete nel motore di ricerca Bitcoin , moneta virtuale con valore soggetto a una variabilità. Algoritmi che generano moneta virtuale Domani internet? Internet of things-M2M (machine to machine) , assocerà internet alle cose e permetterà la comunicazione tra macchine (es. frigorifero, connected cars, internet of everythings) Web semantico , risposta diretta del motore di ricerca alla mia domanda in base a un significato specifico attribuito a una parola Wearable computing , dispositivi indossabili Ubiquitous computing , computer onnipresenti “always on” sempre attivi. Possibilità di avere connessione a internet sempre LA GOVERNANCE (non government perché c’è un metodo di partecipazione più aperto)

• ICANN e funzioni IANA, organo internazionale no-profit che si occupa del funzionamento di

internet. IANA, gestisce regole protocollo, assegna indirizzi, gestisce la root zone

• Il ruolo del governo USA (DOC-NTIA)

• ONU: world summit e l’IGF

• IETF-ISOC-W3C-ITU

• Approccio multi-stakeholders

Net neutrality Nessun fornitore di connettività può scegliere i servizi e i contenuti a cui far accedere gli utenti oppure rallentare, degradare e bloccare il traffico dati. Nessuna discriminazione dei pacchetti dal fornitore di connettività. Se non ci fosse la net neutrality ci sarebbero connessioni a internet con diverse velocità. Il gestore non può rallentare il traffico dati di un utente che vede video su youtube piuttosto che un utente che invia una mail. I pacchetti devono viaggiare tutti alla stessa velocità.

digitale

TRE TIPOLOGIE DI COPIE DI DOCUMENTI

1. Copia informatica di un documento analogico; la copia deve essere un contenuto identico della

carta da cui è tratto. Bisogna apporre una firma digitale, se questa non c’è può essere disconosciuta la copia

2. Copia analogica di un documento informatico; stampa di un file

3. Copia informatica di un documento informatico

PEO Posta elettronica ordinaria

PEC (posta elettronica certificata)

Rilasciata da un ente accreditato del AGID

E’ equiparabile sotto il punto di vista giuridico alla lettera raccomandata a/r Possiede 2 caratteristiche in più rispetto alla classica raccomandata a/r :

1. Costa di meno

2. Quando ritorna indietro la ricevuta di consegna abbiamo gli allegati di ciò che abbiamo inviato ed è

stato ricevuto La PEC funziona solo con un’altra PEC PEC = strumento di trasmissione che contiene il documento informatico Funzionamento : scriviamo la PEC, questa arriva al nostro gestore di PEC che manda a noi una ricevuta di gestione della PEC (=invio della PEC secondo il CAD), quindi a questo punto il gestore invia la PEC al gestore del destinatario il quale la mette a disposizione della mail box inviandoci una ricevuta di avvenuta consegna

Il CAD ha detto che le PA tra di loro possono comunicare mediante due strumenti :

1. PEC

2. PEO (nessuna PA verifica mai la provenienza a differenza di ciò che dice il CAD)

I professionisti iscritti all’albo hanno l’obbligo di avere una PEC, anche le PA (massimo livello istituzionale nella società) e le imprese. I cittadini non hanno l’obbligo di possederla. Prima era possibile ottenere una PEC gratuita per questi (CEC- PAC), questa non è servita a nulla perché l’82% dei cittadini non la utilizzava. Fu creata da Brunetta ed è costata allo stato 80 milioni di €. Punti deboli: la CEC-PAC funzionava solo con le PA ed esponeva il cittadino ad un pubblico registro dal quale le PA potevano pescare l’indirizzo. La CEC-PAC non esiste più.

La PA utilizza il SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA’ SPC , è una sottorete di internet nata nel 2007 che non è mai stata hackerata. E’ identificata come una rete sicura e protetta. Abbiamo un SPC internazionale RIPA (rete internazionale della pubblica amministrazione). SPC e RIPA comunicano tra loro

10^ lezione INTEROPERABILITA’ Capacità di un sistema di interagire e funzionare con altri prodotti o sistemi informatici esistenti o in divenire. Si interessa sul come ci scambiamo le informazioni COOPERAZIONE APPLICATIVA E’ la capacità di uno o più sistemi informatici di avvalersi, ciascuno con la propria logica applicativa, dell’interscambio automatico di informazioni con gli altri sistemi. Si interessa del cosa deve essere scambiato RIUSO Il riuso è la possibilità per una pubblica amministrazione di riutilizzare gratuitamente programmi informatici, o parti di essi, sviluppati per conto e a spese di un’altra amministrazione, adattandoli alle proprie esigenze

CONSERVAZIONE DI UN DOCUMENTO INFORMATICO (DPCM 2013) (Processo poco conosciuto dalle PA)

Se non si conserva digitalmente un file questo un domani non avrà più valore e sarà improduttivo a livello giuridico. Solo il 20% delle PA conservano i documenti a norma , le altre no. (ART. 43 CAD, riproduzione e conservazione dei documenti)

Ci sono due figure principali:

1. Gestore del protocollo informatico

2. Responsabile della conservazione digitale , ha un ruolo più importante in quanto appone sui

documenti la sua firma digitale ed una marca temporale e il file viene inserito in un archivio digitale