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Appunti di diritto internazionale privato, concetti base
Tipologia: Appunti
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Il diritto internazionale privato regola quei rapporti giuridici tra privati che abbiano elementi di estraneità rispetto ad un dato ordinamento. Potrebbe anche trattarsi di rapporti tra Stati, ma con l'obiettivo di regolare rapporti giuridici tra privati. Il ricorso al diritto straniero è successivo ed eventuale nel senso che tale diritto non va mai ad interferire con la sfera di competenza di quello interno perchè viene in rilievo unicamente con riguardo a quelle situazioni estranee al diritto interno.
Legge 218/95 in Italia assunzione di un atteggiamento di apertura (bilateralità) nei confronti del diritto straniero (ritenuto degno di essere applicato, salvi i principi fondamentali che potrebbero bloccare l'applicazione di quest'ultimo in caso di pericolo di violazione (a differenza di Francia, Gran Bretagna che sono meno aperti e orientati all'applicazione esclusiva del diritto nazionale > unilateralità). Il diritto straniero infatti non si applica per virtù propria di questo, ma per volontà dell'ordinamento di appartenenza
Come sono fatte le materie di conflitto? Per esempio, si applica la legge della comune cittadinanza in materia di matrimoni: Se per esempio si sposano due giapponesi in Italia, potrebbe succedere che dell'eventuale divorzio, potrà occuparsene anche il giudice italiano (o in alternativa si potrebbe applicare la legge di cittadinanza comune, ovvero il giapponese). Il criterio scelto dal legislatore nazionale è quello di scegliere il diritto più equo e competente a regolare quel determinato rapporto.
Criteri di collegamento:
Consentono di individuare il diritto straniero da applicare e sono:
Rapporti tra criteri di collegamento:
Una norma di conflitto può contenere più di un criterio di collegamento (cumulo) e quindi si creano rapporti tra loro:
Conoscenza del diritto straniero da parte del giudice italiano: (ART. 14)
L’art. 14 della legge 218/1995 ha affermato che anche per le norme di diritto internazionale privato vale il principio iura novit curia , nel senso che spetta al giudice, come dovere d’ufficio conoscere o procurarsi la conoscenza del diritto straniero. Nell’adempiere tale dovere è previsto che il giudice possa avvalersi di
esperti o di istituzioni specializzate; se, nonostante ciò il contenuto del diritto straniero non può essere accertato (art. 14, II°comma), questi potrà applicare quello eventualmente richiamato da altri criteri di collegamento previsti dalle norme di diritto internazionale privato ; e se infine, neppure questo è possibile, allora si potrà fare riferimento alla lex fori ovvero si applicherà il diritto italiano (come ultima ratio )
Limiti all’applicazione del diritto straniero richiamato dalle norme di diritto internazionale privato:
Merita osservare, tuttavia, che non mancano voci autorevoli (Ballarino) che negano in ogni caso la possibilità del giudice italiano di sindacare la legittimità costituzionale del diritto straniero secondo i principi costituzionali dell’ordinamento di provenienza.
La legge 18/
Il testo, approvato il 31 maggio 1995, disciplina la materia del diritto internazionale privato.
Principi cardine dell'ordinamento sono il criterio di residenza, il criterio della volontà delle parti (per il quale si rimanda al Regolamento CE 593/2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali) ed entro i limiti della salvaguardia dell'armonia statale, la ricerca dell'uniformità delle soluzioni internazionali.
Gli articoli più significativi di tale norma sono:
Art.1: Caratteri generali entro cui opera la Legge. Art.3: Delimitazione dell'ambito di giurisdizione italiana. Art.13: Rinvio. L'istituto del rinvio integra quella situazione nella quale si trova un giudice interno nel momento in cui una norma di conflitto del nostro ordinamento, richiama una norma di conflitto di un altro foro, che a sua volta rimanda indietro (rinvio indietro) o inoltra ad un altro ordinamento (rinvio altrove) la fattispecie. Tale articolo al comma 1 ci dice che del rinvio il nostro sistema tiene conto nei casi in cui A) la norma rinvii di nuovo alla legge italiana, B) nei casi in cui lo Stato a cui il rinvio è rivolto accetti la giurisdizione. Al secondo comma sono elencate le cause di esclusione del rinvio, ovvero quando è determinata una volontà precisa delle parti, quanto ai requisiti di forma e quanto alle obbligazioni extracontrattuali. Art.14: Accertamento e conoscenza della legge straniera. L'accertamento della legge straniera deve essere compiuto d'ufficio dal giudice secondo il principio jura novit curia [art.14.1]. Nel caso in cui il giudice fosse nell'impossibilità di venire a conoscenza del diritto straniero, l'art.14 comma 2 impone il ricorso a criteri sussidiari e solo come criterio ulteriormente sussidiario, ergo come ultima spiaggia, il ricorso alla lex fori (diritto interno). Art.15: Interpretazione della legge straniera. La legge straniera deve essere interpretata secondo i canoni di quel ordinamento e secondo la sua applicazione nel tempo, ovvero seguendo la mutazione che le norme subiscono con il trascorrere del tempo. Art.16: Eccezione di ordine pubblico. Questa clausola permette al nostro ordinamento di salvaguardare l'armonia giuridica interna, consentendo al giudice, di apporre l'eccezione di ordine pubblico ogniqualvolta una legge straniera richiamata da una nostra norma di conflitto sia in contrasto con i valori portanti di eguaglianza, non discriminazione e libertà religiosa (vedi Risoluzione sulle diversità culturali e l'ordine pubblico nel diritto internazionale privato della famiglia, UNIDROIT). Per limitare la possibilità di un abuso da parte dei giudici di questa clausola, è stato imposto che l'incompatibilità tra la legge straniera e il nostro ordinamento deve essere manifesta, cioè obbiettivamente riconoscibile (art.16.1). Nel caso di apposizione di
tale clausola e quindi di impossibilità di applicazione della legge straniera, l'art.16.2 disciplina l'utilizzo di altri criteri di collegamento al fine dell'individuazione del diritto applicabile, e solo come residuale l'applicazione della lex fori. Art.17: Norme di applicazione necessaria. Ulteriore strumento di salvaguardia dei valori interni, agisce in via preventiva rispetto all'ordine pubblico. Si tratta di norme desunte da considerazioni materiali, le quali autodefiniscono il loro ambito di applicazione e che devono essere applicate dal giudice indifferentemente rispetto a fattispecie totalmente interne o a fattispecie transnazionali. Queste prevalgono sulle Convenzioni stipulate dagli Stati, escludendo quindi la possibilità di illecito internazionale ogniqualvolta vengano applicate in preferenza alle norme convenzionali, ma cadono davanti al diritto comunitario. Art.18: Richiamo ad ordinamenti plurilegislativi. Si definiscono tali quegli ordinamenti che, al loro interno, presentano più legislazioni civilistiche a base territoriale(Stati federali) o a base personale (diritto religioso). Nel caso in cui una norma di conflitto richiami a tali ordinamenti (art.18.1), il giudice dovrà applicare la legge secondo i criteri attributivi di competenza dell'ordinamento richiamato, quindi anche del diritto religioso(islam), nel momento in cui lo Stato centrale ne demandi la disciplina della fattispecie. Nel caso di non individuazione del diritto da applicare(art.18.2) il giudice utilizzerà il criterio del collegamento più stretto. Art.19: Apolidi, rifugiati, pluricittadini. Questo articolo mira a disciplinare la legge applicabile, nel primo comma, ad apolidi e rifugiati. Non essendo applicabile il criterio base della cittadinanza, concorrono successivamente due criteri: quello del domicilio e quello della residenza. Il secondo comma si occupa dei pluricittadini, ossia gli individui con plurima cittadinanza, stabilendo che la cittadinanza italiana, davanti ai nostri giudici prevalga sempre, e nel caso di diverse cittadinanze non comprendenti quella italiana, il giudice dovrà applicare la legge di quella con cui l'individuo presenta il collegamento più stretto. Art.20: Capacità giuridica delle persone fisiche. È regolata dalla loro legge nazionale. Art.23: Capacità di agire delle persone fisiche. È regolata dalla loro legge nazionale. Art.57: Demanda la disciplina delle obbligazioni contrattuali alla Convenzione di Roma del 1980, attualmente tradotta nel Regolamento CE 593/2008 Roma 1