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Corso di diritto dell'informatica, appunti personali. Studiare sul libro temi di diritto dell'informatica di Sartor
Tipologia: Sintesi del corso
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Da un lato internet sembra respingere il diritto e la politica, dall’altro sembra richiedere soluzioni giuridiche per i nuovi problemi determinati dalla creatività della rete.
Il ruolo del diritto nel governo di Internet ( secondo Lessing) 4 fattori che regolano il ciberspazio:
REGOLE VIRTUALI esprimono schemi di comportamento e proprietà di processi computazionali e si distinguono dalle norme sociali e giuridiche. Sono rilevanti per il comportamento umano nel ciberspazio sotto diversi profili. Abilitano e disabilitano determinate azioni e interazioni. Determinano con quale facilità le azioni possano essere concretamente effettuate. Collegano effetti collaterali alle azioni da esse abilitate. Determinano quali info saranno fornite all’utilizzatore. Quindi condizionano ogni forma di regolazione.
Il diritto può imporre nuove regole virtuali (vietando l’uso di certi algoritmi, o imponendo certi algoritmi per certi fini).
INIZI DELLA RETE
Internet nacque da una combinazione di diversi fattori:
Scelta a favore di libertà e neutralità. Protocolli fondamentali TCP/IP, (spiegazione nell’altro libro). Lo sviluppo della rete è stato determinato dall’incontro di 4 ispirazioni ideali:
GLI STANDARD
Ciò che spinge un ’individuo ad adottare uno standard è il fatto che sia universalmente riconosciuto.
LE NORME SOCIALI DI INTERNET
Accanto alla “normatività” convenzionale degli standard, la comunità di internet ha prodotto anche norme in senso stretto. Cioè credenze condivise che certi modelli di comportamento debbano essere seguiti da ogni membro della comunità. Sono solitamente combinate con sanzioni informali (giudizio negativo della comunità).
LA RETE E IL MERCATO
Il modello nel quale internet è un ambito di piena libertà di comunicazione entra in crisi negli anni ’ quando la rete si espande. Piuttosto che una comunità appare essere uno spazio vuoto dove ciascuno può cercare di costruire comunità circoscritte che corrispondano ad interessi che gli predilige. La crescente importanza economica ha messo in discussione l’auto-regolamentazione.
Anche la creazione di norme iniziò ad essere punto di scontro; si pensi al commercio on-line, dove la protezione della privacy non poteva essere lasciata all’auto-regolamentazione. C’è un chiaro conflitto di interessi, anche se il commercio elettronico ha portato numerosi vantaggi come una crescita economica generale.
Tali limiti hanno condotte a numerose richieste di interventi giuridici.
Innovazioni:
Le regole virtuali operano segretamente; per es. REAL PLAYER, trasmetteva al produttore l’indicazione di ogni pezzo scaricato dall’utente, senza che l’utente ne fosse informato.
SUPERAMENTO DEL DIRITTO?
Indicazioni di Lessig (2006 ), le norme giuridiche sono solo uno dei fattori che concorrono a dare forma al ciberspazio. La società potrebbe governare il comportamento umano nel ciberspazio introducendo processi computazionali che abilitino solo le azioni desiderate. (antica utopia del superamento del diritto).
LE RAGIONI DEL DIRITTO
Se vogliamo pensare alla sostituzione di regole virtuali con regole giuridiche dobbiamo soffermarci su alcuni punti:
Art15, 2^co, l.15 marzo 1997 n. 59 piena rilevanza giuridica degli atti, dei dati e dei documenti formati con strumenti informatici e telematici, dei contratti stipulati nella medesime forme, nonché della loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici.
Nell’ordinamento italiano manca una definizione di carattere generale di documento.
LUISO qualunque oggetto che fornisca la rappresentazione di un fatto storico, anche quando questa rappresentazione deve essere tratta dall’oggetto attraverso un procedimento che abbisogna di uno strumento.
MANDRIOLI tutti quegli oggetti materiali che sono, in qualsiasi maniera idonei a rappresentare o a dare conoscenza di un fatto.
CARNELUTTI qualsiasi oggetto, qualsiasi cosa idonea a far conoscere un fatto.
Nel documento si possono individuare 2 componenti: un elemento materiale e uno immateriale.
MATERIALE: è l’esito dell’attività di un soggetto che ha modificato la materia in modo da consentire la rappresentazione di una fatto. Materia: carta Mezzo: verbale o figurativo.
IMMATERIALE: si distingue tra documenti dichiarativi (manifestazioni di pensiero volte alla produzione di effetti giuridici) e tra documenti narrativi ( esposizione di un fatto ).
Il fatto storico rappresentato realizza l’attività di documentazione, essa si distingue in richiesta per fini probatori (ad probationem) o richiesta per l’esistenza stessa dell’atto ( ad substatiam).
Il documento si distingue in PUBBLICO e PRIVATO; art.2699 c.c. definisce l’atto pubblico e pone le condizioni affinchè un documento sia riconducibile a tale categoria. L’atto pubblico certifica che la dichiarazione è stata resa in determinate circostanze di spazio e tempo; la prova non riguarda la veridicità della dichiarazione.
SCRITTURA PRIVATA: contiene segni grafici enuncianti manifestazioni di volontà o di scienza, distinto dall’atto pubblico perché formato privatamente e non con la partecipazione di un pubblico ufficiale.
La sottoscrizione di per sé non è però sufficiente a garantire la provenienza della scrittura privata, quindi nei casi in cui ci sia:
L’art.2702 c.c. la scrittura privata fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l’ha sottoscritta, se colui control il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta.
CONCETTO DI SOTTOSCRIZIONE
È l’elemento basilare che attribuisce un determinato documento ad un determinato soggetto imputandogli, le correlate conseguenze giuridiche. Si dovrebbe riconoscere questo valore anche alle sottoscrizioni create dai nuovi sistemi informatici.
DOCUMENTO INFORMATICO
Art.491 bis c.p. si intende qualunque “supporto” informatico contente dati o informazioni aventi efficacia probatoria o programmi specificatamente destinati ad elaborarli.
Art.621 2^co, c.p. è considerato documento anche qualunque “supporto” informatico contente dati, informazioni o programmi.
In dottrina si è distinto tra documento elettronico in senso stretto ( una stringa di bit) e in senso ampio ( la rappresentazione a mezzo dell’elaboratore, ovvero la copia).
La dottrina precedente il DPR 513/1997 ha fornito diverse soluzioni alla questione del valore giuridico del documento informatico. Il giudice caso per caso doveva valutare l’attendibilità del documento in base alla genuinità e sicurezza. Non era ancora data la possibilità della sottoscrizione.
Il DPR 513/1997 è nato in attuazione dell’art 15, 2^co della legge Bassanini Uno; “ gli atti, dati e documenti formati dalla PA e dai privati con strumenti informatici e telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonché la loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge”.
Il documento informatico è oggi disciplinato dal D.lgs. 82/2005 ( CAD O CODICE DELL’AMMINISTRAZIONE DIGITALE) nonché in minima parte dal DPR 445/2000. La disciplina del CAD è integrata da alcune regole tecniche che hanno la duplice funzione di dettare le disposizioni tecniche di dettaglio e garantire al CAD il rispetto nel tempo delle discipline risultanti dal processo di evoluzione e di standardizzazione tecnologica a livello internazionale. La finalità del CAD è quella di assicurare l’accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell’informazione in modalità digitale.
DEFINIZIONI
Art 1 DOCUMENTO INFORMATICO: la rappresentazione informatica di atti, fatti, o dati giuridicamente rilevanti.
Art 1, 1^co CAD FIRMA ELETTRONICA: l’insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di identificazione informatica.
Firma elettr semplice: è la forma più debole, costituita dai sistemi di autentificazione informatica con requisiti meno forti rispetto alla firma qualificata e digitale. Può essere semplicemente associata ad un codice PIN.
IDENTIFICAZIONE INFORMATICA la validazione dell’insieme dei dati attribuiti in modo esclusivo ed univoco ad un soggetto che ne consentono l’individuazione nei sistemi informatici, effettuate attraverso tecnologie anche al fine di garantire la sicurezza dell’accesso.
FIRMA ELETTRONICA AVANZATA insieme dei dati in forma elettronica allegati oppure connessi ad una documento informatico che consentono l’identificazione del firmatario del documento e garantiscono la connessione univoca al firmatario, creati con messi qui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo, collegati ai dati ai quali detta firma si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati.
FIRMA ELETTRONICA QUALIFICATA un particolare tipo di firma elettronica avanzata che sia basata su un certificato qualificato e realizzata mediante un dispositivo sicuro ( smart card, token USB) per la creazione della firma.
FIRMA DIGITALE è il frutto di una particolare scelta tecnologica; è di tipo ASIMMETRICO, con due chiavi correlate una pubblica e l’altra privata. Le chiavi consentono al titolare tramite la chiave privata ed al destinatario tramite la chiave pubblica di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l’integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti. Il titolare firmerà apponendo la chiave privata; il destinatario applicherà al documento la chiave pubblica del mittente.
Le regole tecniche in merito:
Queste sono le chiavi di sottoscrizione, esistono anche quelle di CERTIFICAZIONE, e di MARCATURA.
Certificazione possono essere usate solo dal certificatore per firmare il certificato qualificato.
Marcatura fissano in modo certo il momento di esistenza di uno specifico documento con l’apposizione di un riferimento temporale.
Il titolare del certificato di firma è tenuto ( art.32 CAD), ad assicurare la custodia del dispositivo di firma e ad adottare tutte le misure organizzative e tecniche idonee ad evitare danno ad altri.
VALORE LEGALE DEL DOCUMENTO INFORMATICO
I documenti informatici possono presentarsi:
Si da quindi valore legale al documento; ha capacità di assolvere al requisito della forma scritta è liberamente valutabile dal giudice che dovrà fondare e motivare la propria decisione sui parametri indicati dal legislatore.
Efficacia probatoria DUE IPOTESI:
COMMERCIO ELETTRONICO possibilità di concludere contratti per via elettronica, senza la necessità della presenza simultanea delle parti in uno stesso luogo e senza che debbano essere scambiati o che debbano circolare documenti cartacei.
Il commercio elettronico avviene tramite una rete aperta alla quale tutti possono potenzialmente accedere; distinzione tra COMM.ELETTR. DIRETTO ( transazioni che si esauriscono completamente online) COMM.ELETTR. INDIRETTO ( solo alcune fasi sono online).
Servizio della società dell’informazione qualsiasi servizio prestato normalmente dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale di un destinatario di servizi.
LA DISCIPLINA DEL CONTRATTO TELEMATICO
Contratti telematici: conclusi con l’impiego di strumenti telematici tra soggetti presenti in luoghi diversi;
Contratti digitali: conclusi in forma digitale grazie all’utilizzo di strumenti informatici, ma che non si formano necessariamente tra soggetti che agiscono a distanza.
Contratti per via elettronica: accordi che possono essere conclusi a distanza anche con apparecchiature non necessariamente telematiche.
Ora trattiamo i telematici conclusi nel World Wide Web e la posta elettronica.
La legge 59/1997 ha introdotto il principio della piena validità dei contratti stipulati per via informatica o telematica.
LA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO TELEMATICO
Per il perfezionamento del contratto ciò che rileva è la volontà tra le parti; un primo problema investe l’individuazione dei contraenti, non sono in grado di identificare con certezza la controparte. In primis c’è la
necessità di determinare l’imputabilità e l’integrità delle dichiarazioni negoziali trasmesse ed il loro valore giuridico. In merito a questo risulta decisivo l’impiego delle firme elettroniche; con una firma avanzata, qualificata o digitale le parti potranno fare legittimo affidamento sulla avvenuta conclusione e validità del contratto anche laddove la forma sia richiesta ad probationem. Mentre per quelli dove la forma scritta sia richiesta ad substantiam si potranno concludere attraverso la sottoscrizione di un documento informatico con una firma elettronica qualificata o digitale.
Nel caso non venga apposta una firma sarà compito del giudice definire la validità del documento, rifacendosi anche al terminale dal quale proviene.
Il contratto potrà innanzitutto perfezionarsi attraverso lo scambio di messaggi di posta elettronica tra le parti. Quando il perfezionamento invece avviene online gli schemi più diffusi sono 2:
Per quanto riguarda il perfezionamento del contratto nel caso di offerta al pubblico si manifesta l’accettazione con il c.d. “ point and click”, ovvero nell’accettazione espressa attraverso la pressione di un c.d. tasto negoziale virtuale. ( valida accettazione anche tramite l’invio dei numeri della carta di credito)
Art.1326, 4^co, c.c. qualora il proponente richieda per l’accettazione una forma determinata, l’accettazione non ha effetto se è data in forma diversa.
Non paiono esservi ostacoli al valido utilizzo del tasto negoziale virtuale laddove il contratto si presenti a forma libera e privo di clausole vessatorie.
Il documento informatico che rappresenti la richiesta di approvazione specifica di clausole vessatorie presente su un sito web , accettato attraverso un tasto negoziale virtuale ad hoc, potrebbe soddisfare il requisito della forma scritta richiesta dall’art. 1341, 2^co, c.c.
Lo schema di conclusione non è l’unico possibile. L’art. 1327 c.c. prevede l’ipotesi del comportamento concludente: qualora la prestazione debba eseguirsi senza una preventiva risposta, il contratto è concluso nel tempo e nel luogo in cui ha avuto inizio l’esecuzione.
IL TEMPO E IL LUOGO DELLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO TELEMATICO
Art.45, 2^co, CAD il documento informatico trasmesso per via telematica si intende spedito al mittente se inviato al proprio gestore, e si intende consegnato al destinatario se reso disponibile all’indirizzo elettronico da questi dichiarato, nella casella di posta elettronica del destinatario messa a disposizione dal gestore.
All’individuazione del momento di conclusione è legata la possibilità della revoca della proposta e della relativa accettazione. Art.1328 c.c la proposta può essere revocata finché il contratto non sia concluso, mentre invece l’accettazione può essere revocata, purché la revoca giunga a conoscenza del proponente prima dell’accettazione.
Quest’ultima nel contratto telematica è pressoché impossibile che avvenga.
Il contratto vuole il contratto telematico concluso presso il luogo in cui si trova fisicamente ubicato il server utilizzato dal proponente per ricevere l’accettazione, o quella che individua tale luogo nella sede o presso il domicilio del proponente.
DIRETTIVA 2000/31/CE
Regolamentazione giuridica del commercio elettronico. È stata attuata in italia con il d.lgs. 20/2003.
In tutte queste attività l’autorità giudiziaria o amm.va potranno imporre al prestatore di impedire o far cessare eventuali violazioni. ( il prestatore sarà quindi responsabile del contenuto di tali servizi ).
TUTELA DEL CONSUMATORE NEL COMMERCIO ELETTRONICO
Esigenza di tutela per il contraente debole, se ne occupa il codice del buon consumo obiettivo di armonizzare le normative concernenti i processi di acquisto e consumo, al fine di assicurare un elevato livello di tutela dei consumatori e degli utenti.
PROFESSIONISTA persona fisica o giuridica che agisce nell’esercizio della proprio attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, ovvero un suo intermediario.
CLAUSOLE VESSATORIE TRA PROFESSIONISTA E CONSUMATORE
Per valutare l’eventuale vessatorietà della clausola si deve tener conto della natura del bene o del servizio oggetto del contratto, facendo riferimento alle circostanze esistenti al momento della sua conclusione ed alle altre clausole del contrato medesimo o di un altro collegato o da cui dipende. Non lo sono clausole che riproducono disposizioni di legge e neanche quelle che sono state oggetto di trattativa individuale tra i due.
Nel caso una clausola sia vessatoria sarà nulla mentre il contratto resterà valido per il resto. La nullità opera solo a vantaggio del consumatore e può essere rilevata d’ufficio dal giudice.
Il commercio a distanza non consente al consumatore di fondare le sue decisioni contrattuali su un quadro sufficientemente fedele.
Definizione contratto avente per oggetto beni o servizi stipulato tra un professionista e un consumatore nell’ambito di un sistema di vendita o di prestazioni di servizi a distanza organizzato dal professionista che, per tale contratto, impiega esclusivamente uno o più tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso.
Tecnica di comunicazione a distanza qualunque mezzo che, senza la presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore, possa impiegarsi per la conclusione del contratto tra le parti.
Misure di protezione il consumatore deve ricevere prima della conclusione del contratto le informazioni dll’art 52 codice; devono essere fornite in modo chiaro e comprensibile; deve poi ricevere conferma per iscritto.
Concluso il contratto, il professionista dovrà eseguire l’ordine entro 30 gg a partire dal gg successivo a quello della trasmissione dell’ordinazione da parte del consumatore.
DIRITTTO DI RECESSO vero e proprio diritto di ripensamento del consumatore al quale viene consentito, di liberarsi dal vincolo contrattuale entro un determinato tempo e senza subire alcuna conseguenza negativa. ( entro 10 gg lavorativi con una comunicazione scritta con raccomandata con ricevuta di ritorno).
Competenza territoriale del giudice è inderogabile per le controversie tra professionista e consumatore.
il d.lgs. 30 giugno 2003 diritto alla protezione dei dati personali. Art.1 diritto alla riservatezza diritto di ciascuno alla tutela di quelle situazioni personali o familiari svoltesi anche al di fuori del domicilio domestico che non hanno per i terzi un interesse socialmente apprezzabile, contro le ingerenze non giustificabili da interessi pubblici prevalenti, anche se lecite e tali da non offendere l’onore e il decoro. Questo diritto non può essere negato ad alcuna categoria di persone solo in considerazione della loro notorietà, salvo che un reale interesse sociale all’informazione o altre esigenze pubbliche lo esigano.
Il codice dopo la modifica del 2011 tutela solo le persone fisiche. Sotto il profilo soggettivo art. 5 il codice è applicabile al trattamento dati personali, anche detenuti all’estero, effettuato da chiunque è stabilito nel territorio dello Stato o in un luogo comunque soggetto alla sovranità dello Stato.
Art. 4 raccogliere e definire la terminologia utilizzata dal legislatore. Definisce il TRATTAMENTO: qualunque operazione o complesso di operazioni effettuati anche senza l’ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione….. la distruzione di dati anche se non registrati in una banca dati.
COMUNICAZIONE dare conoscenza dei dati personali ad uno o a più soggetti determinati diversi dall’interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dello Stato, dal responsabile degli incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione.
DIFFUSIONE dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione.
DATO PERSONALE qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale.
SOGGETTI
TITOLARE la persona fisica o giuridica o PA o altro ente, organizzazione, cui competono le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento dei dati personali e agli strumenti utilizzati, compreso il profilo della sicurezza.
RESPONSABILE persona fisica o giuridica o PA o qualsiasi altro ente, associazione o organismo preposti dal titolare al trattamento dei dati personali.
INCARICATO compie le operazioni del trattamento, tanto che, può essere solo una persona fisica.
Contrapposto ad esse abbiamo: INTERESSATO persona fisica cui si riferiscono i dati personali.
Art.2 codice : disciplina il principio di necessità che assieme a quello di finalità e proporzionalità connotano il trattamento dei dati personali.
I dati devono essere trattati in modo lecito e secondo correttezza ( art.11) devono essere raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi. Devono essere utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini non incompatibili con tali scopi. Sempre l’art.11 dice che i dati devono essere esatti e, se necessario, aggiornati, pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati. Nel momento in cui lo scopo per cui i dati sono stati raccolti è stato raggiunto, devono essere resi anonimi o cmq cancellati.
La notificazione è un atto di inviarsi all’Ufficio del garante il quale, dopo la ricezione, è tenuto a registrare le informazioni contenute nel “ Registro dei Trattamenti” che ha la funzione di consentire all’Autorità il controllo del trattamento notificato e ai terzi la possibilità di conoscere tutti i trattamenti rispetto ai quali esercitare i diritti riconosciuti dalla normativa.
INFORMATIVA garantisce all’interessato la conoscenza della tipologia di trattamento cui i propri dati sono destinati e a consentirgli di esprimere un consenso effettivamente informato. Deve essere fornita all’atto della registrazione dei dati o non oltre la prima comunicazione.
è risarcibile derivante da una qualsiasi operazione del trattamento stesso o cmq in occasione delle stesse. Per esonerarsi dal dovuto risarcimento il convenuto è tenuto a provare di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.
RESPONSABILITA’ PENALE
Art.167 trattamento illecito di dati personali è un reato di danno a dolo specifico, il reo ha agito al fine di procurare a se stesso o ad altri un profitto. La norma punisce chiunque proceda al trattamenti dei dati comuni senza il consenso dell’interessato.
Art.168 punisce la falsità nelle notificazioni nei documenti esibiti e nelle dichiarazioni rivolte nell’ambito di un procedimento dinanzi al Garante o nel corso di accertamenti.
RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA
Il codice punisce oltre che con la sanzione penale anche con quella amm.va la condotta di colui che non abbia adottato le misure di sicurezza minime, nonché di chi abbia proceduto al trattamento dei dati in violazione delle norme richiamate all’art 167.
Adozione di misure di sicurezza finalizzate a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. In mancanza di adozione di misure idonee il titolare e il responsabile ne rispondono esclusivamente a titolo di resp civile; in mancanza di adozione di misure minime è prevista una sanzione penale ed una amm.va. art. 169 contravvenzionale omissiva si configura nella mancata adozione delle misure di sicurezza.
BENI INFORMATICI Programmi per elaboratore, banche dati; avevo bisogno di una disciplina ad hoc.
BENI IMMATERIALI sono il risultato di un processo creativo che si estrinseca in un elemento materiale e sono oggetto di diritti assoluti.
Art.1 l.da sono protette, ai sensi di questa legge, le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.
“opera dell’ingegno”: qualsiasi risultato raggiunto con il prevalente impiego delle facoltà della mente umana, ogni frutto di attività psichica che vi prevalga la psicologia della conoscenza ovvero quella dei sentimenti.
La normativa protegge anche le opere derivata; sono caratterizzate da un contenuto parzialmente non originale, il carattere creativo è legato all’elaborazione di un’opera originale preesistente. Perché una creazione intellettuale sia tutelata è necessaria la sua realizzazione esterna ( può essere di diversi tipi). Il carattere creativo è proprio l’estrinsecazione esterna.
Il contenuto del DIRITTO D’AUTORE ha duplice contenuto: di tipo morale e di tipo patrimoniale. L’opera dell’ingegno appartiene al genere dei beni immateriali, può essere frutto dell’apporto intellettivo originale di più soggetti definendosi in comunione o collettiva; nell’opera in comunione il diritto d’autore appartiene a tutti i coautori secondo parti che si presumono uguali. Nell’opera collettiva l’attività prestata dai singoli autori può diversificarsi a seconda dell’importanza delle singole porzioni realizzate rispetto al progetto finale.
L’esclusiva patrimoniale dell’autore si risolve in un diritto di un’ampia portata che gli consente di trarre dall’opera ogni possibile utilità economica: gode infatti del diritto esclusivo di utilizzare economicamente l’opera in ogni forma e modo, originale o derivato nei limiti fissati dalla l.da.
I diritti esclusivi sono fra loro indipendenti. L’esercizio di uno di essi non esclude l’esercizio esclusivo di ciascuno degli altri diritti.
Diritto di pubblicazione ( art12) e diritto di riproduzione ( art13, cioè la moltiplicazione in copie diretta o indiretta, temporanea o permanente, in tutto o in parte dell’opera in qualunque modo o forma.) diritto di trascivere, di rappresentazione, di comunicazione al pubblico.
Diritto di distribuzione: messa in commercio o in circolazione; il diritto è soggetto al principio dell’esaurimento ( non si applica alla messa a disposizione del pubblico di opere in modo che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente).
Tutti i diritti esclusivi facenti capo all’autore hanno per oggetto l’opera nel suo insieme e in ciascuna delle sue parti; anche l’uso di una singola porzione dell’opera dell’ingegno deve essere autorizzata dall’autore.
La durata dei diritti patrimoniali per tutta la vita dell’autore e sino al termine del 70 esimo anno solare dopo la sua morte. Sotto il profilo probatorio la trasmissione dei diritti di utilizzazione economica beve essere provata per iscritto.
Diritti connessi spettano ad altri soggetti della c.d. impresa culturale ( artisti, esecutori, interpreti) i diritti connessi sono estremamente eterogenei, e sono costituiti da privative che sono accumunate dal fatto di presentare una connessione, diretta o indiretta, con l’esercizio o con l’oggetto del diritto d’autore.
I DIRITTI MORALI è posto a presidio della personalità dell’autore ed è caratterizzato dall’essere diritto irrinunciabile, inalienabile e imprescrittibile. All’autore sono garantiti:
I diritti morali sussistono in capo all’autore per tutta la sua vita.
LIBERE UTILIZZAZZIONI
Sono previsti alcuni casi in cui l’utilizzazione dell’opera non soggiace al consenso dell’autore ma può essere liberamente effettuata. Sono volti a garantire un libero utilizzo dell’opera protetta.
Tali casistiche trovano applicazione solo nei casi tassativamente indicati dalla legge.
NUOVI BENIU INFORMATICI : sono i programmi per elaborare e alle banche di dati elettroniche. Le opere utili sono caratterizzate dalla loro funzionalità e utilità.
TUTELA DEI PROGRAMMI PER ELABORATORE
In materia D.lgs. 518/1992 ha stabilito che i programmi per elaboratore sono protetti come opere letterarie ai sensi della convenzione di Berna sulla tutela delle opere letterarie e artistiche. La tutela si estende ai programmi in qualsiasi forma espressi purché originali. Risultano tutelati sia il codice sorgente che il codice oggetto, così come qualsiasi tipo di software ed i relativi materiali preparatori. Caratteristica: originalità soggettiva.