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Lezione 39: L'interrogatorio e la confessione - Prove Costituenti, Sintesi del corso di Diritto Processuale Civile

Questa lezione tratta del processo di presentazione di prove costituenti in un procedimento giudiziario, con un focus particolare sull'interrogatorio formale e la confessione. la richiesta e l'ammissibilità di prove costituenti, il ruolo dell'interrogatorio formale nella confessione, e la differenza tra interrogatorio formale e libero. un appunto di una lezione universitaria.

Tipologia: Sintesi del corso

2020/2021

Caricato il 04/08/2021

mariarosaria6
mariarosaria6 🇮🇹

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Seminario/ lezione numero 39
Dott Angelone (non so se è questo il nome)
L’interrogatorio e la confessione
Interrogatorio formale o confessionale. Perché secondo voi ho fatto questa scelta? Perché i due
mezzi probatori sono collegati? Il codice di procedura civile disciplina l’assunzione dei mezzi di
prova. Cosa significa assunzione? Qualcosa che si forma nel processo! Rispetto alle prove
documentali dove parlavamo di produzione, nelle prove costituende c’è una sotto fase della fase
di trattazione che si chiama istruzione probatoria in senso stretto. Questa fase si articola
attraverso dei principi che sono alla base della materia. Tutto si muove in base all’impulso di parte.
Occorre cioè una richiesta istruttoria. Le prove costituende entrano nel processo attraverso una
richiesta della parte, una richiesta istruttoria e o probatoria. Ovviamente questa richiesta deve
avvenire entro e non oltre un determinato momento che fa sì che se richiesta è tardiva si incomba
nella preclusione ovvero la parte non ha rispettato il termine perentorio previsto dalla legge
processuale. Nel processo ordinario di cognizione la richiesta di prova costituenda può essere
realizzata o negli atti introduttivi o al massimo entro e non oltre la seconda memoria ex 183 che
serve come appendice scritta di trattazione. Nota bene: questa può essere una domanda di esame.
Nel momento in cui chiedo l’assunzione della prova la risposta deve essere data dal giudice il quale
dovrà verificare l’ammissibilità, cioè i limiti di utilizzo che sono disciplinati dal codice civile e la
rilevanza di quei mezzi di prova ai fini della decisione. A questo punto si deve compiere
l’assunzione della prova costituenda nel giudizio.
Quante udienze ci sono nel processo civile?
Citazione 163,
comparsa di costituzione e risposta 166 167,
prima udienza di comparizione e trattazione della causa 183.
La causa potrebbe essere già matura alla decisione nella prima udienza? Sì, quando non c’è
bisogno di prove costituende, oppure quando il giudice accoglie un’eccezione preliminare di
merito o una questione di di carattere pregiudiziale, incompetenza o difetto di giurisdizione.
Tecnicamente le udienze necessarie sono sempre due ovvero 183 e 189. In mezzo a queste, nella
gran parte delle cause, quasi sempre c’è richiesta di una prova costituenda. Si aggiunge quindi
un’altra udienza ex articolo 184. Si tratta dell’udienza di assunzione dei mezzi di prova. Quali tipi di
mezzi di prova? Costituendi. Su questo 184 gioca però la durata del processo. Quante udienze ci
vogliono per raccogliere la prova costituenda? Dipende, può succedere di tutto. Quindi ci sono
sicuramente due udienze sicure ovvero prima comparizione e precisazione conclusione e se ci
sono prove costituende ci sarà un’ udienza di assunzione dei mezzi di prova ex articolo 184.
Iniziamo con l’analisi dell’interrogatorio formale. L’interrogatorio è mezzo di prova tipico per
dimostrare l’esistenza dei fatti allegati. È una prova piena ad efficacia libera. È un mezzo di prova di
parte perché è quel mezzo di prova che l’ordinamento mette a disposizione di una parte in giudizio
con lo scopo di addivenire alla confessione dell’altra parte sui fatti allegati in giudizio.
L’interrogatorio formale svolge una funzione strumentale. È un mezzo di prova che serve per
arrivare alle risultanze probatorie di un altro mezzo di prova che è appunto la confessione. La
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Seminario/ lezione numero 39 Dott Angelone (non so se è questo il nome) L’interrogatorio e la confessione Interrogatorio formale o confessionale. Perché secondo voi ho fatto questa scelta? Perché i due mezzi probatori sono collegati? Il codice di procedura civile disciplina l’assunzione dei mezzi di prova. Cosa significa assunzione? Qualcosa che si forma nel processo! Rispetto alle prove documentali dove parlavamo di produzione, nelle prove costituende c’è una sotto fase della fase di trattazione che si chiama istruzione probatoria in senso stretto. Questa fase si articola attraverso dei principi che sono alla base della materia. Tutto si muove in base all’impulso di parte. Occorre cioè una richiesta istruttoria. Le prove costituende entrano nel processo attraverso una richiesta della parte, una richiesta istruttoria e o probatoria. Ovviamente questa richiesta deve avvenire entro e non oltre un determinato momento che fa sì che se richiesta è tardiva si incomba nella preclusione ovvero la parte non ha rispettato il termine perentorio previsto dalla legge processuale. Nel processo ordinario di cognizione la richiesta di prova costituenda può essere realizzata o negli atti introduttivi o al massimo entro e non oltre la seconda memoria ex 183 che serve come appendice scritta di trattazione. Nota bene: questa può essere una domanda di esame. Nel momento in cui chiedo l’assunzione della prova la risposta deve essere data dal giudice il quale dovrà verificare l’ammissibilità, cioè i limiti di utilizzo che sono disciplinati dal codice civile e la rilevanza di quei mezzi di prova ai fini della decisione. A questo punto si deve compiere l’assunzione della prova costituenda nel giudizio. Quante udienze ci sono nel processo civile?  Citazione 163,  comparsa di costituzione e risposta 166 167,  prima udienza di comparizione e trattazione della causa 183. La causa potrebbe essere già matura alla decisione nella prima udienza? Sì, quando non c’è bisogno di prove costituende, oppure quando il giudice accoglie un’eccezione preliminare di merito o una questione di di carattere pregiudiziale, incompetenza o difetto di giurisdizione. Tecnicamente le udienze necessarie sono sempre due ovvero 183 e 189. In mezzo a queste, nella gran parte delle cause, quasi sempre c’è richiesta di una prova costituenda. Si aggiunge quindi un’altra udienza ex articolo 184. Si tratta dell’udienza di assunzione dei mezzi di prova. Quali tipi di mezzi di prova? Costituendi. Su questo 184 gioca però la durata del processo. Quante udienze ci vogliono per raccogliere la prova costituenda? Dipende, può succedere di tutto. Quindi ci sono sicuramente due udienze sicure ovvero prima comparizione e precisazione conclusione e se ci sono prove costituende ci sarà un’ udienza di assunzione dei mezzi di prova ex articolo 184. Iniziamo con l’analisi dell’interrogatorio formale. L’interrogatorio è mezzo di prova tipico per dimostrare l’esistenza dei fatti allegati. È una prova piena ad efficacia libera. È un mezzo di prova di parte perché è quel mezzo di prova che l’ordinamento mette a disposizione di una parte in giudizio con lo scopo di addivenire alla confessione dell’altra parte sui fatti allegati in giudizio. L’interrogatorio formale svolge una funzione strumentale. È un mezzo di prova che serve per arrivare alle risultanze probatorie di un altro mezzo di prova che è appunto la confessione. La

parola chiave dell’interrogatorio formale è DEFERIMENTO. Esempio: io attore deferisco l’interrogatorio formale al convenuto cioè all’altra parte, con lo scopo di ottenere la sua confessione sui fatti costitutivi che come attore ho già allegato in giudizio. Viceversa il convenuto deferisce l’interrogatorio formale all’attore per dimostrare in giudizio, attraverso la confessione, l’esistenza dei fatti estintivi modificativi o impeditivi che ha già allegato negli atti introduttivi o nei verbali di causa. Differenza tra l’interrogatorio formale e l’interrogatorio libero. Leggiamo l’articolo 117 rubricato interrogatorio non formale delle parti. Il giudice, in qualunque Stato e grado del processo, ha facoltà di ordinare la comparizione personale delle parti in contraddittorio tra loro per interrogarle liberamente sui fatti della causa. Le parti possono farsi assistere dai difensori. Innanzitutto l’interrogatorio libero o non formale non è un mezzo di prova perché non è previsto dalla legge sostanziale che discipline i mezzi di prova tipici quale mezzo di prova che mette a disposizione dell’ordinamento per dimostrare l’esistenza dei fatti allegati. Cambia completamente la logica di come si assume l’interrogatorio formale. Non è un atto di parte ma chi richiede l’interrogatorio formale è il giudice il quale potrà richiederlo addirittura in qualunque stato e grado (non c’è nemmeno un meccanismo preclusivo). Lo scopo non è dimostrativo in senso stretto. Lo scopo è che il giudice vuole capire qualcosa in più, vuole dei chiarimenti dalle parti. A offrire i mezzi di prova sui fatti allegati sono sempre le parti non il giudice. Soggiace quindi in questo caso al cosiddetto impulso d’ufficio. L’interrogatorio libero degrada in qualcosa di inferiore rispetto all’efficacia probatoria e da solo è assolutamente inidoneo a formare il convincimento del giudice; si tratta di un argomento di prova da mettere insieme a tutti gli altri elementi istruttori e insieme ai quali il giudice valuterà il suo convincimento (compendio istruttorio). L’articolo 117 è strettamente collegato all’articolo 185 che dispone la possibilità che il giudice in caso di richiesta congiunta delle parti le interroghi liberamente per provocarne la conciliazione. Art 185. Il giudice istruttore, in caso di richiesta congiunta delle parti, fissa la comparire delle medesime al fine di interrogarle liberamente e di provocarne la conciliazione. Con l’interrogatorio formale invece si vuole provocare la confessione e non la conciliazione. Il giudice istruttore ha altresì facoltà di fissare la predetta udienza di comparizione personale a norma dell’articolo 117. Vediamo come si fa interrogatorio formale! Art 228 La confessione giudiziale e' spontanea o provocata mediante interrogatorio formale. Qui emerge la funzione strumentale dell’interrogatorio formale deputato alla confessione. Art 230. L’interrogatorio deve essere dedotto per articoli separati e specifici. L’interrogatorio deve essere dedotto dalla parte che intende deferirla all’altra. Esempio: mi pagano per un lavoro inferiore rispetto a quello che faccio. Io dico: “vero che esiste tra di noi un rapporto di lavoro, perché sono stato adibito per reparto? Vero che lavoravo cinque ore? Vero che spostavo mobili? Vero che non ho avuto direttive dai superiori?” Tutti questi vero che funzione avranno? Sono articolati di prova separati e specifici, servono cioè a far rispondere il datore di lavoro per ottenere la confessione.

fossero in realtà veri. Normalmente salvi alcuni casi, l’efficacia di questa prova è legale. Il giudice non può valutare diversamente questa dichiarazione. Art. 2730. Nozione. La confessione è la dichiarazione che una parte fa della verità di fatti ad essa sfavorevoli e favorevoli all'altra parte. La confessione è giudiziale o stragiudiziale. Art. 228. (Confessione giudiziale). La confessione giudiziale e' spontanea o provocata mediante interrogatorio formale. In quella spontanea la parte ad esempio, in un verbale d’udienza, dichiara fatti a sé sfavorevoli e favorevoli alla controparte. Art. 229. (Confessione spontanea). La confessione spontanea puo' essere contenuta in qualsiasi atto processuale firmato dalla parte personalmente, salvo il caso dell'articolo 117. Dobbiamo porci due domande Si può confessare su tutto? Un primo limite all’efficacia legale della confessione è dato dalla natura del diritto fatto valere in giudizio. Quando in gioco ci sono diritti indisponibili la confessione non avrà la stessa portata. Tutte le parti possono confessare? Non potrà testimoniare la persona che non ha la capacità di agire. Ancora quando c’è incertezza sulla provenienza della stessa dichiarazione. Che efficacia avrà la confessione? Normalmente la confessione ha efficacia di prova legale ma in alcuni casi previsti dalla legge sostanziale e in altri previsti dalla legge processuale la confessione sarà un mezzo di prova liberamente apprezzabile. Art. 2733 c.c. Confessione giudiziale. È giudiziale la confessione resa in giudizio. Essa forma piena prova contro colui che l'ha fatta, purché non verta su fatti relativi a diritti non disponibili. In caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è liberamente apprezzata dal giudice. Art. 2735 c.c. Confessione stragiudiziale. La confessione stragiudiziale fatta alla parte o a chi la rappresenta ha la stessa efficacia probatoria di quella giudiziale. Se è fatta a un terzo o se è contenuta in un testamento, è liberamente apprezzata dal giudice. La confessione stragiudiziale non può provarsi per testimoni, se verte su un oggetto per il quale la

prova testimoniale non è ammessa dalla legge. Art. 2734 c.c. Dichiarazioni aggiunte alla confessione. Quando alla dichiarazione indicata dall'articolo 2730 si accompagna quella di altri fatti o circostanze tendenti a infirmare l'efficacia del fatto confessato ovvero a modificarne o a estinguerne gli effetti, le dichiarazioni fanno piena prova nella loro integrità se l'altra parte non contesta la verità dei fatti o delle circostanze aggiunte. In caso di contestazione, è rimesso al giudice di apprezzare, secondo le circostanze, l'efficacia probatoria delle dichiarazioni. La confessione complessa: a fatti sfavorevoli si aggiungono anche fatti favorevoli. Sono debitore di tizio ma avanzo a titolo di creditore tot. Cosa si fa in questi casi? Prevale il principio di non contestazione.