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Le intese - Disciplina e procedimento, Dispense di Diritto Ecclesiastico

Le intese nel diritto ecclesiastico - Disciplina e procedimento

Tipologia: Dispense

2021/2022

Caricato il 22/11/2023

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dino-set 🇮🇹

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Intese
L’art. 8 c. 3 e l’art. 7 c. 2 sanciscono all’interno del nostro ordinamento il principio
pattizio, una tipicità italiana che ha costituito poi un modello per altri Paesi.
Si tratta di un modello che nacque nei confronti della Chiesa cattolica e poi fu
esteso alle altre confessioni con un chiaro intento risarcitorio, come contraltare al
riconoscimento dei Patti Lateranensi all’art. 7.
Il termine intesa è in realtà sconosciuto alla tradizione italiana e viene introdotto
per la prima volta proprio all’art. 8 Cost.
Il dettato costituzionale rimase infatti inattuato per anni e inizialmente, in
occasione della prima intesa con la Tavola Valdese conclusa poi nel 1984, il
Ministero dell’Interno credeva si trattasse di una procedura pressoché
amministrativa e burocratica. Quindi la Direzione Generale degli Affari dei Culti
aveva concluso una bozza da sottoporre senza troppe discussioni ai
rappresentanti delle confessioni, invece essi pretesero un trattamento paritario
rispetto a quello della Chiesa cattolica e chiesero di contrattare direttamente con i
responsabili politici dell’esecutivo.
Così fu costituita una commissione paritetica per definire l’intesa prima che essa
fosse approvata dal Parlamento.
Le confessioni si attivarono per ottenere l’intesa soprattutto in occasione della
revisione del Concordato del 1984 e già lo stesso anno si conclusero le prime
trattative bilaterali (addirittura l’accordo con la Tavola Valdese era già pronto ma
si aspettò la conclusione dell’Accordo di Villa Madama per la stipula).
Si diede quindi inizio alla prima stagione delle intese negli anni ‘80 e ‘90 (Tavola
valdese, Assemblee di Dio in Italia, Unione italiana delle Chiese cristiane
avventiste del settimo giorno, Unione Comunità ebraiche in Italia, Unione
cristiana evangelica battista d’Italia, Chiesa evangelica luterana in Italia; tutte
simili tranne la prima perché era la prima e poi l’hanno modificata); cui seguì la
seconda negli anni 2000-2019: Sacra Arcidiocesi d’Italia ed Esarcato per
l’Europa meridionale, Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni (i
mormoni), Chiesa apostolica in Italia, Unione buddista italiana, Unione induista
italiana Sanatana Dharma Samgha, Istituto buddista italiano Soka Gakkai,
Associazione «Chiesa d’Inghilterra» del 2019, Congregazione cristiana dei
testimoni di Geova in Italia (in attesa della legge di approvazione).
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Intese L’art. 8 c. 3 e l’art. 7 c. 2 sanciscono all’interno del nostro ordinamento il principio pattizio, una tipicità italiana che ha costituito poi un modello per altri Paesi. Si tratta di un modello che nacque nei confronti della Chiesa cattolica e poi fu esteso alle altre confessioni con un chiaro intento risarcitorio, come contraltare al riconoscimento dei Patti Lateranensi all’art. 7. Il termine intesa è in realtà sconosciuto alla tradizione italiana e viene introdotto per la prima volta proprio all’art. 8 Cost. Il dettato costituzionale rimase infatti inattuato per anni e inizialmente, in occasione della prima intesa con la Tavola Valdese conclusa poi nel 1984, il Ministero dell’Interno credeva si trattasse di una procedura pressoché amministrativa e burocratica. Quindi la Direzione Generale degli Affari dei Culti aveva concluso una bozza da sottoporre senza troppe discussioni ai rappresentanti delle confessioni, invece essi pretesero un trattamento paritario rispetto a quello della Chiesa cattolica e chiesero di contrattare direttamente con i responsabili politici dell’esecutivo. Così fu costituita una commissione paritetica per definire l’intesa prima che essa fosse approvata dal Parlamento. Le confessioni si attivarono per ottenere l’intesa soprattutto in occasione della revisione del Concordato del 1984 e già lo stesso anno si conclusero le prime trattative bilaterali (addirittura l’accordo con la Tavola Valdese era già pronto ma si aspettò la conclusione dell’Accordo di Villa Madama per la stipula). Si diede quindi inizio alla prima stagione delle intese negli anni ‘80 e ‘90 (Tavola valdese, Assemblee di Dio in Italia, Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del settimo giorno, Unione Comunità ebraiche in Italia, Unione cristiana evangelica battista d’Italia, Chiesa evangelica luterana in Italia; tutte simili tranne la prima perché era la prima e poi l’hanno modificata); cui seguì la seconda negli anni 2000-2019: Sacra Arcidiocesi d’Italia ed Esarcato per l’Europa meridionale, Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni (i mormoni), Chiesa apostolica in Italia, Unione buddista italiana, Unione induista italiana Sanatana Dharma Samgha, Istituto buddista italiano Soka Gakkai, Associazione «Chiesa d’Inghilterra» del 2019, Congregazione cristiana dei testimoni di Geova in Italia (in attesa della legge di approvazione).

Fu discussa in dottrina la natura giuridica delle intese: esse non possono essere considerate né negozi di diritto pubblico interno (perché ciò collide con il principio di divisione degli ordini) né atti di diritto internazionale (perché si contrattava con i rappresentati interni, italiani, delle confessioni). Risulta più corretto allora parlare di negozi di diritto pubblico esterno, un ordinamento che nasce volta per volta dall’incontro della volontà dei rappresentanti della confessione e dello Stato. Procedura Anzitutto va detto che la conclusione dell’intesa non costituisce né un dovere né un diritto: da un lato infatti l’iniziativa deve necessariamente partire dalla confessione (e lo Stato non può ad es. imporre un modello unico a cui aderire); dall’altro la Corte Costituzionale (s. 52/2016 sull’UAAR) ha stabilito che l’avvio delle trattative è un atto politico che dipende dalla volontà discrezionale del governo e in quanto tale non può essere sindacato dall’autorità giudiziaria. Ciononostante sarebbe opportuno stabilire dei requisiti minimi per accedere alle trattative, così da ridurre questa discrezionalità ed evitare che diventi arbitrio. La conclusione dell’intesa è preceduta da un articolato iter procedimentale. La prima fase è la trattativa, che inizia e si sviluppa a livello governativo, tra la Commissione Interministeriale per le intese istituita dal Governo e la rappresentanza nazionale della relativa confessione che deve presentare un progetto d’intesa, il quale viene valutato ed eventualmente rivisto o approvato dalla Commissione. Dopodiché il testo, esaminato dal Consiglio dei Ministri, viene firmato dal rappresentante confessionale e dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, per poi essere presentato alle Camere (si discute se vi sia un obbligo costituzionale per il Governo di presentare il Disegno di Legge di approvazione). L’intesa quindi diviene efficace solo dopo l’approvazione del Parlamento. Si parla di legge di approvazione e non di esecuzione per distinguerla dalla terminologia dei trattati internazionali (adottata per il Concordato) e la particolarità di questo DDL è che può essere accettato o respinto dal Parlamento, ma non emendato, per evitare di approvare un accordo difforme da quanto accettato dalla