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parte speciale tributario
Tipologia: Appunti
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L’ IRAP (Imposta Regionale Attività Produttive) è un’imposta istituita con il D. Lgs. 446/1997 dall’allora Governo Prodi e successivamente divenuta, con la Legge Finanziaria del 2008, una tassa a tutti gli effetti , con il 90% del gettito ottenuto attribuito alle Regioni con l’obiettivo di finanziare il Fondo Sanitario Nazionale.
Si tratta di un’imposta strettamente legata al fatturato di Aziende, Enti o liberi professionisti : sono quindi soggetti al suo pagamento, in buona sostanza, tutti coloro i quali esercitano un’attività anche non commerciale, comprese le Pubbliche Amministrazioni e i produttori agricoli i quali, però, in alcuni casi, possono essere esonerati.
L’imponibile per il calcolo dell’IRAP varia a seconda che il soggetto passivo sia:
Nel caso di impresa commerciale l’imponibile viene calcolato sul differenziale fra le voci classificabili nel valore della produzione , in base a quanto stabilito nello schema di bilancio di cui al Codice Civile, e quelle classificabili nel costo della produzione. Fra i costi di produzione non vanno calcolati i salari dei dipendenti, i crediti maturati e gli interessi di eventuali canoni di leasing. Per i produttori agricoli l’imponibile viene determinato come differenza tra l'ammontare dei corrispettivi e l'ammontare degli acquisti effettuati per la produzione agricola stessa; è possibile decidere di scegliere di calcolare l’imponibile come le imprese commerciali. Il produttore agricolo esonerato dall’IVA lo è anche dall’IRAP. Per gli Enti non commerciali l'imponibile è pari al totale dei compensi per lavoro dipendente , anche autonomo occasionale; qualora l'Ente svolga attività commerciale vale quanto detto per le imprese commerciali. Per quanto riguarda la PA vale quanto esposto per gli Enti non commerciali con la dovuta notazione che, per il calcolo dell’IRAP retributiva, il criterio dell’imponibile è quello di cassa. Se l’Ente pubblico svolge attività commerciale si può fare riferimento per il calcolo dell’imponibile ai criteri valevoli per le imprese commerciali (art. 5 del D. Lgs. 446/1997).
Al momento della sua introduzione l’aliquota prevista era del 4,25% ridotta al 3,90% con la Finanziaria del 2008, da moltiplicare per un coefficiente pari a 0,9176 in quelle Regioni che si erano avvalse del comma 3 dell’art. 16 del D. Lgs. 446/97 o per quelle la cui aliquota fu portata al 5,25% dalla Legge Finanziaria del 2006 (Lazio, Abruzzo, Campania, Molise e Sicilia). Il citato comma 3 consentiva alle Regioni di alzare o abbassare di un punto percentuale l’aliquota fissata al 4,25%: l’intervento deciso nella Finanziaria del 2006 fu necessario per tamponare lo sfondamento della spesa sanitaria.
Per il versamento dell’IRAP valgono le stesse scadenze fiscali di IRPEF e IRES. Fino al periodo fiscale 2007 il modulo della Dichiarazione IRAP si allegava al Modello UNICO; successivamente, con la Legge Finanziaria del 2008, questo non è stato più possibile e le imprese commerciali devono oggi effettuare il versamento tramite il Modello F24 in due rate (16 Giugno e 30 Novembre dell’anno di competenza). Sempre
il 16 Giugno deve essere erogato il versamento per il saldo dell’anno precedente : si può decidere di pagare entro i 30 giorni successivi tale data con una maggiorazione dello 0,4%. Le Pubbliche Amministrazioni devono usare il Modello F24-EP (Enti Pubblici).