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Ius variandi . diritto sindacale, Dispense di Diritto del Lavoro

diritto sindacale

Tipologia: Dispense

2015/2016

Caricato il 08/07/2016

fa2290
fa2290 🇮🇹

4.4

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5 documenti

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Lo ius variandi, consistente nel potere del datore di lavoro di modificare le mansioni del lavoratore
oltre l'ambito convenuto, nel rispetto del canone generale di buona fede.
Lo ius variandi, costituisce una delle manifestazioni del potere direttivo, manifestazione di "autorità
privata"; la sua disciplina è contenuta nell'art. 2103 del Codice civile così come novellato
dall'art. 13 dello Statuto dei lavoratori.
La citata normativa stabilisce che “il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è
stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente
acquisito o a quelle equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della
retribuzione”.
La norma ha l'evidente scopo di tutelare la professionalità acquistata dal lavoratore pur
riconoscendo, entro determinati limiti, una certa mobilità del lavoratore, tanto temporanea quanto
definitiva.
In particolare l'art. 2103 del Codice civile pone il divieto di assegnare il lavoratore a mansioni
inferiori (cd. mobilità verso il basso).
Tale principio può essere derogato nei seguenti casi: - in presenza di esigenze straordinarie
sopravvenute e temporanee; - per tutelare la salute del lavoratore o il suo interesse alla
conservazione del posto di lavoro.
Il datore di lavoro ha facoltà di adibire il lavoratore a:
- Mansioni equivalenti alle ultime svolte, con pari retribuzione (cosiddetta mobilità orizzontale).
Si considerano, per giurisprudenza consolidata, equivalenti le mansioni il cui espletamento consenta
l'utilizzo del complessivo patrimonio professionale. Le nuove mansioni devono essere di
comparabile valore professionale con le precedenti;
- Mansioni superiori, con diritto alla relativa retribuzione (cosiddetta mobilità verticale). In questa
ipotesi l'assegnazione diviene definitiva (a meno di sostituire temporaneamente prestatori assenti
con diritto alla conservazione del posto quali militari, puerpere, etc.) decorsi tre mesi al massimo, o
termini inferiori fissati dai contratti collettivi nazionali (cd. promozione automatica).
Al di fuori di questi casi, il lavoratore può sempre rifiutarsi di svolgere mansioni diverse da quelle
per le quali fu assunto, in forza dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 del Codice civile.
Il citato articolo 2103 cod. civ. prevede la nullità di ogni patto contrario. La Cassazione, però,
ritiene che debba considerarsi legittima la modificabilità, in via consensuale, della disciplina dettata
dall'art. 2103 ogni qualvolta le parti intendano predisporre ed attuare un trattamento più favorevole
al lavoratore di quello che non sarebbe ottenibile tramite una rigorosa applicazione della disciplina
della norma in esame.
Il Jobs Act (legge n. 81/2015, art. 3) stabilisce che il datore può variare unilateralmente, anche in
peius, le mansioni del lavoratore, il quale però conserva il diritto a tutto ciò che attiene al contratto
individuale di lavoro, ovvero categoria, livello di inquadramento, e retribuzione in godimento.
Viene per la prima volta introdotta la possibilità per datore e dipendente di accordarsi per modifiche
al contratto individuale di lavoro.
A tutela del lavoratore, viene introdotto un periodo di sei mesi continuativi, trascorso il quale il
dipendente acquisisce il diritto al livello di inquadramento e relativa retribuzione, corrispondenti
alle mansioni di livello superiore svolte.

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Lo ius variandi , consistente nel potere del datore di lavoro di modificare le mansioni del lavoratore oltre l'ambito convenuto, nel rispetto del canone generale di buona fede.

Lo ius variandi , costituisce una delle manifestazioni del potere direttivo, manifestazione di "autorità privata"; la sua disciplina è contenuta nell'art. 2103 del Codice civile così come novellato dall'art. 13 dello Statuto dei lavoratori.

La citata normativa stabilisce che “ il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito o a quelle equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione ”.

La norma ha l'evidente scopo di tutelare la professionalità acquistata dal lavoratore pur riconoscendo, entro determinati limiti, una certa mobilità del lavoratore, tanto temporanea quanto definitiva. In particolare l'art. 2103 del Codice civile pone il divieto di assegnare il lavoratore a mansioni inferiori (cd. mobilità verso il basso).

Tale principio può essere derogato nei seguenti casi: - in presenza di esigenze straordinarie sopravvenute e temporanee; - per tutelare la salute del lavoratore o il suo interesse alla conservazione del posto di lavoro.

Il datore di lavoro ha facoltà di adibire il lavoratore a:

  • Mansioni equivalenti alle ultime svolte, con pari retribuzione (cosiddetta mobilità orizzontale ). Si considerano, per giurisprudenza consolidata, equivalenti le mansioni il cui espletamento consenta l'utilizzo del complessivo patrimonio professionale. Le nuove mansioni devono essere di comparabile valore professionale con le precedenti;
  • Mansioni superiori, con diritto alla relativa retribuzione (cosiddetta mobilità verticale ). In questa ipotesi l'assegnazione diviene definitiva (a meno di sostituire temporaneamente prestatori assenti con diritto alla conservazione del posto quali militari, puerpere, etc.) decorsi tre mesi al massimo, o termini inferiori fissati dai contratti collettivi nazionali (cd. promozione automatica).

Al di fuori di questi casi, il lavoratore può sempre rifiutarsi di svolgere mansioni diverse da quelle per le quali fu assunto, in forza dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 del Codice civile.

Il citato articolo 2103 cod. civ. prevede la nullità di ogni patto contrario. La Cassazione, però, ritiene che debba considerarsi legittima la modificabilità, in via consensuale, della disciplina dettata dall'art. 2103 ogni qualvolta le parti intendano predisporre ed attuare un trattamento più favorevole al lavoratore di quello che non sarebbe ottenibile tramite una rigorosa applicazione della disciplina della norma in esame.

Il Jobs Act ( legge n. 81/2015, art. 3) stabilisce che il datore può variare unilateralmente, anche in peius , le mansioni del lavoratore, il quale però conserva il diritto a tutto ciò che attiene al contratto individuale di lavoro, ovvero categoria, livello di inquadramento, e retribuzione in godimento. Viene per la prima volta introdotta la possibilità per datore e dipendente di accordarsi per modifiche al contratto individuale di lavoro. A tutela del lavoratore, viene introdotto un periodo di sei mesi continuativi, trascorso il quale il dipendente acquisisce il diritto al livello di inquadramento e relativa retribuzione, corrispondenti alle mansioni di livello superiore svolte.