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LO IUS VARIANDI
Prof. Valeria Nuzzo
LE MANSIONI
le attività e i compiti per lo svolgimento dei
quali il lavoratore è assunto
esse determinano il contenuto qualitativo
dell’obbligo del lavoratore
LA QUALIFICA
indica l’insieme dei compiti attribuiti a un determinato
lavoratore quale descrizione sintetica dell’oggetto della
prestazione dal punto di vista soggettivo, nel senso, quindi,
di mera variante semantica delle mansioni: è saldatore, ad
esempio, colui che si è obbligato ad eseguire saldature.
Diversa è la c.d. qualifica soggettiva o professionale, che
indica non un modo di essere della prestazione ma un
titolo del lavoratore acquisito a seguito dell’esercizio
continuativo di una attività professionale o di corsi
formativi, di regola irrilevante nel rapporto di lavoro
LA CATEGORIA
È un raggruppamento di qualifiche omogenee
Art. 2095 c.c. Categorie dei prestatori di lavoro.
I prestatori di lavoro subordinato si distinguono in dirigenti,
quadri, impiegati e operai.
Le leggi speciali [e le norme corporative], in relazione a
ciascun ramo di produzione e alla particolare struttura
dell'impresa, determinano i requisiti di appartenenza alle
indicate categorie
La categoria dei QUADRI :
- originariamente non prevista dall’art. 2095 c.c., è stata introdotta dalla legge n. 190/1985 per rispondere all’esigenza delle fasce più elevate del personale tecnico ed impiegatizio di riconoscimento di una propria identità di ruolo e di applicazione di trattamenti differenziati.
- Secondo la definizione dettata da tale legge, sono quadri i lavoratori che, pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti, svolgono funzioni a carattere continuativo di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell’attuazione degli obiettivi dell’impresa
I DIRIGENTI
non c’è una definizione legislativa. Essi sono definiti dalla contrattazione collettiva come i lavoratori che ricoprono nell’azienda un ruolo caratterizzato da un elevato grado di professionalità, autonomia e potere decisionale, e che espletano le loro funzioni al fine di promuovere, coordinare e gestire la realizzazione degli obiettivi dell’impresa. La giurisprudenza identifica i dirigenti con riferimento al concetto di preposizione a un ramo autonomo dell’azienda quale indice pregnante del collegamento di tali figure con quella del datore di lavoro, ovvero con l’esercizio effettivo di una parte significativa dei poteri direttivi (il dirigente quale alter ego dell’imprenditore).
I sistemi di inquadramento
I sistemi di inquadramento svolgono anche una
funzione di regolazione della mobilità
endoaziendale nella misura in cui, equiparando ai
fini economici e normativi mansioni diverse che
vengono poste allo stesso livello, offrono la
concreta valutazione delle parti sociali in
relazione al parametro dell’equivalenza ai fini
della legittimità dell’esercizio dello ius variandi
datoriale
Art. 2103 c.c.
(prima del d. lgs. 81/2015)
- Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta [Cost. 36], e l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione del lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo fissato dai contratti collettivi, e comunque non superiore a tre mesi. Egli non può essere trasferito da una unità produttiva ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.
- Ogni patto contrario è nullo.
Art. 2103 c.c.
(dopo il d. lgs. 81/2015)
- Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all’inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte.
- In caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incide sulla posizione del lavoratore, lo stesso può essere assegnato a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore purché rientranti nella medesima categoria legale.
- Il mutamento di mansioni è accompagnato, ove necessario, dall’assolvimento dell’obbligo formativo, il cui mancato adempimento non determina comunque la nullità dell’atto di assegnazione delle nuove mansioni.
- Ulteriori ipotesi di assegnazione di mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore, purché rientranti nella medesima categoria legale, possono essere previste dai contratti collettivi.
Art. 2103 c.c.
(dopo il d. lgs. 81/2015)
- Nelle ipotesi di cui al secondo e al quarto comma, il mutamento di mansioni è comunicato per iscritto, a pena di nullità, e il lavoratore ha diritto alla conservazione del livello di inquadramento e del trattamento retributivo in godimento, fatta eccezione per gli elementi retributivi collegati a particolari modalità di svolgimento della precedente prestazione lavorativa.
- Nelle sedi di cui all’articolo 2113, quarto comma, o avanti alle commissioni di certificazione, possono essere stipulati accordi individuali di modifica delle mansioni, della categoria legale e del livello di inquadramento e della relativa retribuzione, nell’interesse del lavoratore alla conservazione dell’occupazione, all’acquisizione di una diversa professionalità o al miglioramento delle condizioni di vita. Il lavoratore può farsi assistere da un rappresentante dell’associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un avvocato o da un consulente del lavoro.
LA EQUIVALENZA PROFESSIONALE
DELLE MANSIONI
sulla nozione di equivalenza la giurisprudenza affermava che non era sufficiente che le nuove mansioni fossero poste dal contratto collettivo allo stesso livello di quelle precedenti (c.d. equivalenza retributiva), dovendo invece verificarsi in concreto che le nuove mansioni consentissero al lavoratore l’utilizzo del corredo di nozioni, di esperienza e di perizia acquisito nella fase pregressa del rapporto (Cass. n. 2493/2008)
LA EQUIVALENZA PROFESSIONALE
DELLE MANSIONI OGGI
abbandona il criterio dell’equivalenza professionale come limite al mutamento di mansioni per sostituirlo con la necessaria (e sufficiente) riconducibilità delle stesse ad un determinato livello contrattuale. Il parametro di riferimento non è più il concreto contenuto delle mansioni svolte in precedenza dal dipendente, bensì solamente le previsioni del sistema di classificazione adottato dal contratto collettivo applicabile al rapporto
Il ruolo delle parti sociali
In controtendenza rispetto alla complessiva riforma del diritto del lavoro, la nuova formulazione della disposizione codicistica attribuisce all’autonomia collettiva un ruolo decisivo: ad essa viene affidato il compito, sottratto all’autorità giudiziaria, di individuare (rectius: di predeterminare) all’interno dei livelli di inquadramento le mansioni fungibili e omogenee
Problema:
Al giudice è sottratta qualunque valutazione in merito
all’accertamento dell’equivalenza professionale
effettuata dalla contrattazione collettiva?
E ciò anche nelle ipotesi in cui i contratti collettivi
contemplino all’interno dello stesso livello attività e
professionalità profondamente disomogenee?
Oppure deve ritenersi che residui la possibilità di
sindacare giudizialmente le valutazioni della
contrattazione collettiva censurandole sul piano della
ragionevolezza e correttezza?