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Fallimento in diritto civile: sentenza, effetti, beni esclusi, chiusura e ammissione, Appunti di Diritto fallimentare

Le regole e le procedure del fallimento in diritto civile, incluse le sentenze dichiarative di fallimento, i loro effetti, i beni esclusi dal fallimento, la chiusura e l'ammissione alla procedura. Il documento include articoli specifici del codice di procedura civile italiana.

Tipologia: Appunti

2010/2011

Caricato il 29/06/2011

gommalulu
gommalulu 🇮🇹

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Legge Fallimentare
Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267
Testo coordinato ed aggiornato con le modifiche da ultimo introdotte dalle seguenti fonti normative:
• D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5;
• D. Lgs. 12 Settembre 2007, n. 169;
• Decreto-Legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, nella Legge n. 2/2009;
• Legge 18 giugno 2009, n. 69:
• Decreto-Legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito, con modificazione, nella Legge n. 122/2010.
Titolo I - Disposizioni Generali (Artt. 1-4)
Titolo II - Del fallimento (Artt. 5-159)
Titolo III – Del concordato preventivo (Artt. 160-186)
Titolo IV - Dell'amministrazione controllata (Artt. 187-193)
Titolo V - Della liquidazione coatta amministrativa (Artt. 194-215)
Titolo VI - Disposizioni penali (Artt. 216-241)
Titolo VII – Disposizioni transitorie (Artt. 242-266)
Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267
Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata
e della liquidazione coatta amministrativa.
(Gazzetta Ufficiale del 6 aprile 1942, n. 81)
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 (1)
Imprese soggette al fallimento e al concordato preventivo.
Sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che
esercitano una attivita' commerciale, esclusi gli enti pubblici.
www.studiolegalepirruccio.it
2
Non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori di
cui al primo comma, i quali dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti:
a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall'inizio
dell'attivita' se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non
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Legge Fallimentare Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 Testo coordinato ed aggiornato con le modifiche da ultimo introdotte dalle seguenti fonti normative:

  • D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5;
  • D. Lgs. 12 Settembre 2007, n. 169;
  • Decreto-Legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, nella Legge n. 2/2009;
  • Legge 18 giugno 2009, n. 69:
  • Decreto-Legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito, con modificazione, nella Legge n. 122/2010. Titolo I - Disposizioni Generali (Artt. 1-4) Titolo II - Del fallimento (Artt. 5-159) Titolo III – Del concordato preventivo (Artt. 160-186) Titolo IV - Dell'amministrazione controllata (Artt. 187-193) Titolo V - Della liquidazione coatta amministrativa (Artt. 194-215) Titolo VI - Disposizioni penali (Artt. 216-241) Titolo VII – Disposizioni transitorie (Artt. 242-266) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. (Gazzetta Ufficiale del 6 aprile 1942, n. 81) TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 (1) Imprese soggette al fallimento e al concordato preventivo. Sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che esercitano una attivita' commerciale, esclusi gli enti pubblici. www.studiolegalepirruccio.it 2 Non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori di cui al primo comma, i quali dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti: a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall'inizio dell'attivita' se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non

superiore ad euro trecentomila; b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attivita' se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila; c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila. I limiti di cui alle lettere a), b) e c) del secondo comma possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia, sulla base della media delle variazioni degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati intervenute nel periodo di riferimento.


(1) Articolo così modificato dal D. Lgs. 12 Settembre 2007, n. 169. Art. 2 Liquidazione coatta amministrativa e fallimento

  1. La legge determina le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa, i casi per le quali la liquidazione coatta amministrativa può essere disposta e l'autorità competente a disporla.
  2. Le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa non sono soggette al fallimento, salvo che la legge diversamente disponga.
  3. Nel caso in cui la legge ammette la procedura di liquidazione coatta amministrativa e quella di fallimento si osservano le disposizioni dell'art. 196. Art. 3 Liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo [e amministrazione controllata] (1)
  4. Se la legge non dispone diversamente, le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa possono essere ammesse alla procedura di concordato preventivo e di amministrazione controllata, osservate per le imprese escluse dal fallimento le norme del settimo comma dell'art. 195. Le imprese esercenti il credito non sono soggette all'amministrazione controllata prevista da questa legge.

[Le imprese esercenti il credito non sono soggette all'amministrazione controllata prevista da questa legge.] (2) (1) Parole abrogate dal D.lgs. 9 gennaio 2006, n.5. (2) Comma abrogato dal D.lgs. 9 gennaio 2006, n.5.

oppure d'ufficio." www.studiolegalepirruccio.it 4 Art. 7 (1) Iniziativa del pubblico ministero Il pubblico ministero presenta la richiesta di cui al primo comma dell'articolo 6:

  1. quando l'insolvenza risulta nel corso di un procedimento penale, ovvero dalla fuga, dalla irreperibilità o dalla latitanza dell'imprenditore, dalla chiusura dei locali dell'impresa, dal trafugamento, dalla sostituzione o dalla diminuzione fraudolenta dell'attivo da parte dell'imprenditore;
  2. quando l'insolvenza risulta dalla segnalazione proveniente dal giudice che l'abbia rilevata nel corso di un procedimento civile.

(1) Articolo così modificato dal D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 ed in vigore dal 16 luglio 2006. Il testo in vigore fino al 15 luglio 2006 è il seguente: "Art. 7. Stato d'insolvenza risultante in sede penale.

  1. Quando l'insolvenza risulta dalla fuga o dalla latitanza dell'imprenditore, dalla chiusura dei locali dell'impresa, dal trafugamento, dalla sostituzione o dalla diminuzione fraudolenta dell'attivo da parte dell'imprenditore, il procuratore della Repubblica che procede contro l'imprenditore deve richiedere il tribunale competente per la dichiarazione di fallimento." Art. 8 (1) [Stato d'insolvenza risultante in giudizio civile Se nel corso di un giudizio civile risulta l'insolvenza di un imprenditore che sia parte nel giudizio, il giudice ne riferisce al tribunale competente per la dichiarazione del fallimento] ----
  1. Articolo abrogato dal D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5. Art. 9 (1) Competenza Il fallimento è dichiarato dal tribunale del luogo dove l'imprenditore ha la sede principale

dell'impresa. Il trasferimento della sede intervenuto nell'anno antecedente all'esercizio dell'iniziativa per la dichiarazione di fallimento non rileva ai fini della competenza. L'imprenditore, che ha all'estero la sede principale dell'impresa, può essere dichiarato fallito nella Repubblica italiana anche se è stata pronunciata dichiarazione di fallimento all'estero. Sono fatte salve le convenzioni internazionali e la normativa dell'Unione europea. Il trasferimento della sede dell'impresa all'estero non esclude la sussistenza della giurisdizione italiana, se è avvenuto dopo il deposito del ricorso di cui all'articolo 6 o la presentazione della richiesta di cui all'articolo 7. www.studiolegalepirruccio.it 5


(1) Articolo così modificato dal D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 ed in vigore dal 16 luglio 2006. Il testo in vigore fino al 15 luglio 2006 è il seguente: "Art. 9. Competenza.

  1. Il fallimento è dichiarato dal tribunale del luogo dove l'imprenditore ha la sede principale dell'impresa.
  2. L'imprenditore, che ha all'estero la sede principale dell'impresa, può essere dichiarato fallito nel territorio dello Stato anche se è stata pronunciata dichiarazione di fallimento all'estero.
  3. Sono salve le convenzioni internazionali." Art. 9-bis (1) Disposizioni in materia di incompetenza Il provvedimento che dichiara l'incompetenza e' trasmesso in copia al tribunale dichiarato incompetente, il quale dispone con decreto l'immediata trasmissione degli atti a quello competente. Allo stesso modo provvede il tribunale che dichiara la propria incompetenza. Il tribunale dichiarato competente, entro venti giorni dal ricevimento degli atti, se non richiede d'ufficio il regolamento di competenza ai sensi dell'art. 45 del codice di procedura civile, dispone la prosecuzione della procedura fallimentare, provvedendo alla nomina del giudice delegato e del curatore. Restano salvi gli effetti degli atti precedentemente compiuti.

L'imprenditore defunto può essere dichiarato fallito quando ricorrono le condizioni stabilite nell'articolo precedente. L'erede può chiedere il fallimento del defunto, purché l'eredità non sia già confusa con il suo patrimonio; l'erede che chiede il fallimento del defunto non e soggetto agli obblighi di deposito di cui agli articoli 14 e 16, secondo comma, n. 3). (1) Con la dichiarazione di fallimento cessano di diritto gli effetti della separazione dei beni ottenuta dai creditori del defunto a norma del codice civile.


(1) Comma così modificato dal D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 ed in vigore dal 16 luglio 2006. Il testo in vigore fino al 15 luglio 2006 è il seguente: "Art. 11. Fallimento dell'imprenditore defunto.

  1. L'imprenditore defunto può essere dichiarato fallito quando ricorrono le condizioni stabilite nell'articolo precedente.
  2. L'erede può chiedere il fallimento del defunto, purché l'eredità non sia già confusa con il suo patrimonio.
  3. Con la dichiarazione di fallimento cessano di diritto gli effetti della separazione dei beni ottenuta dai creditori del defunto a norma del codice civile." Art. 12 Morte del fallito Se l'imprenditore muore dopo la dichiarazione di fallimento, la procedura prosegue nei confronti degli eredi, anche se hanno accettato con beneficio d'inventario. Se ci sono più eredi, la procedura prosegue in confronto di quello che è designato come rappresentante. In mancanza di accordo nella designazione del rappresentante entro quindici giorni dalla morte del fallito, la designazione è fatta dal giudice delegato. www.studiolegalepirruccio.it 7 Nel caso previsto dall'art. 528 del c.c., la procedura prosegue in confronto del curatore dell'eredità giacente e nel caso previsto dall'art. 641 del c.c. nei confronti dell'amministratore nominato a norma dell'art. 642 dello stesso codice. Art. 13 (1) [Obbligo di trasmissione dell'elenco dei protesti

I pubblici ufficiali abilitati a levare protesti cambiari devono trasmettere ogni quindici giorni al presidente del tribunale, nella cui giurisdizione esercitano le loro funzioni, un elenco dei protesti per mancato pagamento levati nei quindici giorni precedenti. L'elenco deve indicare la data di ciascun protesto, il cognome, il nome e il domicilio della persona alla quale fu fatto e del richiedente, la scadenza del titolo protestato, la somma dovuta ed i motivi del rifiuto di pagamento. Eguale obbligo hanno i procuratori del registro per i rifiuti di pagamento fatti in conformità della legge cambiaria]


(1) Articolo abrogato dal D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5. Art. 14 (1) Obbligo dell'imprenditore che chiede il proprio fallimento L'imprenditore che chiede il proprio fallimento deve depositare presso la cancelleria del tribunale le scritture contabili e fiscali obbligatorie concernenti i tre esercizi precedenti ovvero l'intera esistenza dell'impresa, se questa ha avuto una minore durata. Deve inoltre depositare uno stato particolareggiato ed estimativo delle sue attivita', l'elenco nominativo dei creditori e l'indicazione dei rispettivi crediti, l'indicazione dei ricavi lordi per ciascuno degli ultimi tre esercizi, l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto.


(1) Articolo così modificato dal D. Lgs. 12 Settembre 2007, n. 169. Art. 15 (1) Procedimento per la dichiarazione di fallimento Il procedimento per la dichiarazione di fallimento si svolge dinanzi al tribunale in composizione collegiale con le modalita' dei procedimenti in camera di consiglio. Il tribunale convoca, con decreto apposto in calce al ricorso, il debitore ed i creditori istanti per il fallimento; nel procedimento interviene il pubblico ministero che ha assunto l'iniziativa per la dichiarazione di fallimento. Il decreto di convocazione e' sottoscritto dal presidente del tribunale o dal giudice relatore se vi e' delega alla trattazione del procedimento ai sensi del sesto comma. Tra la data della notificazione, a cura di parte, del decreto di convocazione e del ricorso e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni.

dell'elenco dei creditori, entro tre giorni, se non e' stato ancora eseguito a norma dell'articolo 14;

  1. stabilisce il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza in cui si procedera' all'esame dello stato passivo, entro il termine perentorio di non oltre centoventi giorni dal deposito della sentenza, ovvero centottanta giorni in caso di particolare complessita' della procedura;
  2. assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del fallito, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza di cui al numero 4 per la presentazione in cancelleria delle domande di insinuazione. www.studiolegalepirruccio.it 9 La sentenza produce i suoi effetti dalla data della pubblicazione ai sensi dell'articolo 133, primo comma, del codice di procedura civile. Gli effetti nei riguardi dei terzi si producono dalla data di iscrizione della sentenza nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 17, secondo comma.

(1) Articolo così sostituito dal D. Lgs. 12 Settembre 2007, n. 169. Art. 17 (1) Comunicazione e pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento Entro il giorno successivo al deposito in cancelleria, la sentenza che dichiara il fallimento e' notificata, su richiesta del cancelliere, ai sensi dell'art. 137 del codice di procedura civile al debitore, eventualmente presso il domicilio eletto nel corso del procedimento previsto dall'art. 15, ed e' comunicata per estratto, ai sensi dell'art. 136 del codice di procedura civile, al pubblico ministero, al curatore ed al richiedente il fallimento. L'estratto deve contenere il nome del debitore, il nome del curatore, il dispositivo e la data del deposito della sentenza. La sentenza e' altresi' annotata presso l'ufficio del registro delle imprese ove l'imprenditore ha la sede legale e, se questa differisce dalla sede effettiva, anche presso quello corrispondente al luogo ove la procedura e' stata aperta. A tale fine, il cancelliere, entro il termine di cui al primo comma, trasmette, anche per via telematica, l'estratto della sentenza all'ufficio del registro delle imprese indicato nel comma precedente.


(1) Articolo così modificato dal D. Lgs. 12 Settembre 2007, n. 169. Art. 18 (1) Reclamo Contro la sentenza che dichiara il fallimento puo' essere proposto reclamo dal debitore e da qualunque interessato con ricorso da depositarsi nella cancelleria della corte d'appello nel termine perentorio di trenta giorni. Il ricorso deve contenere:

  1. l'indicazione della corte d'appello competente;
  2. le generalita' dell'impugnante e l'elezione del domicilio nel comune in cui ha sede la corte d'appello;
  3. l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si basa l'impugnazione, con le relative conclusioni;
  4. l'indicazione dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti. Il reclamo non sospende gli effetti della sentenza impugnata, salvo quanto previsto dall'articolo 19, primo comma. www.studiolegalepirruccio.it 10 Il termine per il reclamo decorre per il debitore dalla data della notificazione della sentenza a norma dell'articolo 17 e per tutti gli altri interessati dalla data della iscrizione nel registro delle imprese ai sensi del medesimo articolo. In ogni caso, si applica la disposizione di cui all'articolo 327, primo comma, del codice di procedura civile. Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito del ricorso, designa il relatore, e fissa con decreto l'udienza di comparizione entro sessanta giorni dal deposito del ricorso. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato, a cura del reclamante, al curatore e alle altre parti entro dieci giorni dalla comunicazione del decreto. Tra la data della notificazione e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non minore di trenta giorni. Le parti resistenti devono costituirsi almeno dieci giorni prima della udienza, eleggendo il domicilio nel comune in cui ha sede la corte d'appello. La costituzione si effettua mediante il deposito in cancelleria di una memoria contenente l'esposizione delle difese in fatto e in diritto, nonche' l'indicazione dei mezzi di prova e dei

[Morte del fallito durante il giudizio di opposizione Se il fallito muore durante il giudizio di opposizione, il giudizio prosegue in confronto delle persone indicate nell'art. 12, osservate le disposizioni degli artt. 299 e seguenti del Codice di procedura civile.] ---- (1) Articolo abrogato dal D. Lgs. 12 Settembre 2007, n. 169. Art. 21 (1) [Revoca della dichiarazione di fallimento Se la sentenza dichiarativa di fallimento è revocata restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi del fallimento. Le spese della procedura ed il compenso al curatore sono liquidati dal tribunale con decreto non soggetto a reclamo, su relazione del giudice delegato. Le spese di procedura e il compenso al curatore sono a carico del creditore istante che è stato condannato ai danni per avere chiesto la dichiarazione di fallimento con colpa. In caso contrario il curatore può ottenere il pagamento, in tutto o in parte, secondo le modalità stabilite dalle speciali norme vigenti per l'attribuzione di compensi ai curatori, che non poterono conseguire adeguate retribuzioni] ----- (1) Articolo abrogato dal D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5. Art. 22 (1) Gravami contro il provvedimento che respinge l'istanza di fallimento Il tribunale, che respinge il ricorso per la dichiarazione di fallimento, provvede con decreto motivato, comunicato a cura del cancelliere alle parti. Entro trenta giorni dalla comunicazione, il creditore ricorrente o il pubblico ministero richiedente possono proporre reclamo contro il decreto alla Corte d'appello che, sentite le parti, provvede in camera di consiglio con decreto motivato. Il debitore non puo' chiedere in separato giudizio la condanna del creditore istante alla rifusione delle spese ovvero al risarcimento del danno per responsabilita' aggravata ai sensi dell'art. 96 del codice di procedura civile. www.studiolegalepirruccio.it 12 Il decreto della Corte d'appello e' comunicato a cura del cancelliere alle parti del procedimento di

cui all'art. 15. Se la Corte d'appello accoglie il reclamo del creditore ricorrente o del pubblico ministero richiedente, rimette d'ufficio gli atti al tribunale, per la dichiarazione di fallimento, salvo che, anche su segnalazione di parte, accerti che sia venuto meno alcuno dei presupposti necessari. I termini di cui agli articoli 10 e 11 si computano con riferimento al decreto della Corte d'appello.


(1) Articolo così modificato dal D. Lgs. 12 Settembre 2007, n. 169. Capo II Degli organi preposti al fallimento Sezione I Del tribunale fallimentare Art. 23 Poteri del tribunale fallimentare Il tribunale che ha dichiarato il fallimento è investito dell'intera procedura fallimentare; provvede alla nomina ed alla revoca o sostituzione, per giustificati motivi, degli organi della procedura, quando non è prevista la competenza del giudice delegato; può in ogni tempo sentire in camera di consiglio il curatore, il fallito e il comitato dei creditori; decide le controversie relative alla procedura stessa che non sono di competenza del giudice delegato, nonché i reclami contro i provvedimenti del giudice delegato. I provvedimenti del tribunale nelle materie previste da questo articolo sono pronunciate con decreto, salvo che non sia diversamente disposto.


(1) Articolo così modificato dal D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 ed in vigore dal 16 luglio 2006. Il testo in vigore fino al 15 luglio 2006 è il seguente: "Art. 23. Poteri del tribunale fallimentare.

  1. Il tribunale che ha dichiarato il fallimento è investito dall'intera procedura fallimentare; provvede sulle controversie relative alla procedura stessa che non sono di competenza del giudice delegato; decide sui reclami contro i provvedimenti del giudice delegato.

per ogni grado di essi. Su proposta del curatore, liquida i compensi e dispone l'eventuale revoca dell'incarico conferito ai difensori nominati dal medesimo curatore;

  1. su proposta del curatore, nomina gli arbitri, verificata la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge;
  2. procede all'accertamento dei crediti e dei diritti reali e personali vantati dai terzi, a norma del capo V. Il giudice delegato non puo' trattare i giudizi che abbia autorizzato, ne' puo' far parte del collegio investito del reclamo proposto contro i suoi atti. www.studiolegalepirruccio.it 14 I provvedimenti del giudice delegato sono pronunciati con decreto motivato.

(1) Articolo così modificato dal D. Lgs. 12 Settembre 2007, n. 169. Art. 26 (1) Reclamo contro i decreti del giudice delegato e del tribunale Salvo che sia diversamente disposto, contro i decreti del giudice delegato e del tribunale, puo' essere proposto reclamo al tribunale o alla corte di appello, che provvedono in camera di consiglio. Il reclamo e' proposto dal curatore, dal fallito, dal comitato dei creditori e da chiunque vi abbia interesse. Il reclamo e' proposto nel termine perentorio di dieci giorni, decorrente dalla comunicazione o dalla notificazione del provvedimento per il curatore, per il fallito, per il comitato dei creditori e per chi ha chiesto o nei cui confronti e' stato chiesto il provvedimento; per gli altri interessati, il termine decorre dall'esecuzione delle formalita' pubblicitarie disposte dal giudice delegato o dal tribunale, se quest'ultimo ha emesso il provvedimento. La comunicazione integrale del provvedimento fatta dal curatore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, telefax o posta elettronica con garanzia dell'avvenuta ricezione in base al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, equivale

a notificazione. Indipendentemente dalla previsione di cui al terzo comma, il reclamo non puo' piu' proporsi decorso il termine perentorio di novanta giorni dal deposito del provvedimento in cancelleria. Il reclamo non sospende l'esecuzione del provvedimento. Il reclamo si propone con ricorso che deve contenere:

  1. l'indicazione del tribunale o della corte di appello competente, del giudice delegato e della procedura fallimentare;
  2. le generalita' del ricorrente e l'elezione del domicilio nel comune in cui ha sede il giudice adito;
  3. l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si basa il reclamo, con le relative conclusioni;
  4. l'indicazione dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti. Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito del ricorso, designa il relatore, e fissa con decreto l'udienza di comparizione entro quaranta giorni dal deposito del ricorso. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato, a cura del reclamante, al curatore ed ai controinteressati entro cinque giorni dalla comunicazione del decreto. www.studiolegalepirruccio.it 15 Tra la data della notificazione e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non minore di quindici giorni. Il resistente deve costituirsi almeno cinque giorni prima dell'udienza, eleggendo il domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale o la corte d'appello, e depositando una memoria contenente l'esposizione delle difese in fatto e in diritto, nonche' l'indicazione dei mezzi di prova e dei documenti prodotti. L'intervento di qualunque interessato non puo' avere luogo oltre il termine stabilito per la costituzione della parte resistente, con le modalita' per questa previste. All'udienza il collegio, sentite le parti, assume anche d'ufficio i mezzi di prova, eventualmente delegando un suo componente. Entro trenta giorni dall'udienza di comparizione delle parti, il collegio provvede con decreto motivato, con il quale conferma, modifica o revoca il provvedimento reclamato.

(1) Articolo così sostituito dal D. Lgs. 12 Settembre 2007, n. 169.

  1. Parole così modificate dal D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 ed in vigore dal 16 luglio 2006. Il testo in vigore fino al 15 luglio 2006 è il seguente: "Art. 29. Accettazione del curatore.
  1. Il curatore deve, entro i due giorni successivi alla partecipazione della sua nomina, comunicare al giudice delegato la propria accettazione.
  2. Se il curatore non osserva questo obbligo, il tribunale, in camera di consiglio, provvede d'urgenza alla nomina di altro curatore." Art. 30 Qualità di pubblico ufficiale Il curatore, per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni, è pubblico ufficiale. Art. 31 (1) Gestione della procedura Il curatore ha l'amministrazione del patrimonio fallimentare e compie tutte le operazioni della procedura sotto la vigilanza del giudice delegato e del comitato dei creditori, nell'àmbito delle funzioni ad esso attribuite. Egli non può stare in giudizio senza l'autorizzazione del giudice delegato, salvo che in materia di contestazioni e di tardive dichiarazioni di crediti e di diritti di terzi sui beni acquisiti al fallimento, e salvo che nei procedimenti promossi per impugnare atti del giudice delegato o del tribunale e in ogni altro caso in cui non occorra ministero di difensore. Il curatore non può assumere la veste di avvocato nei giudizi che riguardano il fallimento.

(1) Articolo così modificato dal D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 ed in vigore dal 16 luglio 2006. Il testo in vigore fino al 15 luglio 2006 è il seguente: www.studiolegalepirruccio.it 17 "Art. 31. Poteri del curatore.

  1. Il curatore ha l'amministrazione del patrimonio fallimentare sotto la direzione del giudice delegato.
  1. Egli non può stare in giudizio senza l'autorizzazione scritta dal giudice delegato, salvo in materia di contestazioni e di tardive denunzie di crediti e di diritti reali mobiliari.
  2. Il curatore non può assumere la veste di avvocato o di procuratore nei giudizi che riguardano il fallimento." Art. 32 (1) Esercizio delle attribuzioni del curatore Il curatore esercita personalmente le funzioni del proprio ufficio e puo' delegare ad altri specifiche operazioni, previa autorizzazione del comitato dei creditori, con esclusione degli adempimenti di cui agli articoli 89, 92, 95, 1997 e 104-ter. L'onere per il compenso del delegato, liquidato dal giudice, e' detratto dal compenso del curatore. Il curatore puo' essere autorizzato dal comitato dei creditori, a farsi coadiuvare da tecnici o da altre persone retribuite, compreso il fallito, sotto la sua responsabilita'. Del compenso riconosciuto a tali soggetti si tiene conto ai fini della liquidazione del compenso finale del curatore.

(1) Articolo così modificato dal D. Lgs. 12 Settembre 2007, n. 169. Art. 33 Relazione al giudice e rapporti riepilogativi Il curatore, entro sessanta giorni dalla dichiarazione di fallimento, deve presentare al giudice delegato una relazione particolareggiata sulle cause e circostanze del fallimento, sulla diligenza spiegata dal fallito nell'esercizio dell'impresa, sulla responsabilita' del fallito o di altri e su quanto puo' interessare anche ai fini delle indagini preliminari in sede penale. Il curatore deve inoltre indicare gli atti del fallito gia' impugnati dai creditori, nonche' quelli che egli intende impugnare. Il giudice delegato puo' chiedere al curatore una relazione sommaria anche prima del termine suddetto. Se si tratta di societa', la relazione deve esporre i fatti accertati e le informazioni raccolte sulla responsabilita' degli amministratori e degli organi di controllo, dei soci e, eventualmente, di estranei alla societa'. Il giudice delegato ordina il deposito della relazione in cancelleria, disponendo la segretazione delle parti relative alla responsabilita' penale del fallito e di terzi ed alle azioni che il curatore intende