Docsity
Docsity

Prepara i tuoi esami
Prepara i tuoi esami

Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity


Ottieni i punti per scaricare
Ottieni i punti per scaricare

Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium


Guide e consigli
Guide e consigli


Regole e fasi del fallimento: dalla richiesta alla chiusura, Appunti di Diritto Commerciale

Il processo di fallimento di una impresa, dalla richiesta di fallimento al suo esito finale. Viene descritta la nomina del giudice delegato e del curatore, i provvedimenti necessari per lo svolgimento della procedura, gli effetti della sentenza di fallimento sui creditori e gli atti pregiudizievoli, la revocatoria ordinaria e fallimentare, gli effetti della sentenza di fallimento sui contratti e le fasi della procedura fallimentare.

Tipologia: Appunti

2018/2019

Caricato il 09/04/2019

Utente sconosciuto
Utente sconosciuto 🇮🇹

3 documenti

1 / 10

Toggle sidebar

Questa pagina non è visibile nell’anteprima

Non perderti parti importanti!

bg1
LE PROCEDURE CONCORSUALI:
L’imprenditore, durante l’esercizio della sua attività, può trovarsi in una particolare situazione di natura
economico-finanziaria, che lo rende incapace di far fronte ai propri debiti. Tale situazione, che può essere
temporanea o duratura, è chiamata “stato di insolvenza”. Il nostro ordinamento prevede delle procedure per
far fronte a questa situazione. Tali procedure sono chiamate “procedure concorsuali” e sono:
1) IL FALLIMENTO
2) IL CONCORDATO PREVENTIVO
3) LA LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA
4) L’AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA
5) L’AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN STATO DI
INSOLVENZA
Una ulteriore procedura “l’amministrazione controllata” è stata soppressa dopo la riforma delle procedure
concorsuali nel 2006.
Caratteri comuni a tutte le procedure concorsuali sono:
A) L’universalità (generalità), in quanto le procedure concorsuali, colpiscono tendenzialmente tutti i beni
dell’imprenditore
B)La par condicio creditorum (collettività), in quanto le procedure concorsuali, mirano ad assicurare la
parità di trattamento di tutti i creditori dell’imprenditore.
1) IL FALLIMENTO
Nozione: Il fallimento è una procedura concorsuale giudiziaria che mira a liquidare il patrimonio
dell’imprenditore insolvente ed a ripartire il ricavato fra i creditori, secondo criteri ispirati al principio della
parità di trattamento. I presupposti del fallimento sono:
1) Presupposto soggettivo = la qualità di imprenditore commerciale del debitore
2) Presupposto oggettivo = lo stato di insolvenza del debitore.
L’art. 1 della legge fallimentare prevede che sono soggetti al fallimento solo gli imprenditori commerciali di
natura privata e quindi non pubblica. E’ insolvente l’imprenditore che non può pagare i sui debiti o può
pagare solo parzialmente i sui debiti ed anche l’imprenditore che può adempiere a tutti i suoi debiti ma solo
in un momento successivo alla scadenza degli stessi. Lo “stato di insolvenza” va tenuto distinto
“dall’inadempimento”. Lo stato di insolvenza: “è una situazione del patrimonio del debitore”.
L’inadempimento: “è una manifestazione dello stato di insolvenza e si riferisce ad una singola obbligazione.
Un imprenditore può adempiere a tutti i suoi debiti ma essere pur sempre comunque insolvente, pensiamo ad
esempio al ricorso a prestiti usurai per mascherare l’insolvenza. Viceversa l’imprenditore può essere
inadempiente senza essere insolvente, inoltre, la morte dell’imprenditore o la cessazione dell’attività di
impresa non impediscono la dichiarazione di fallimento. Nel caso di morte di imprenditore già dichiarato
fallito la procedura fallimentare procede nei confronti dell’erede. Nel caso di cessazione dell’attività di
impresa, il fallimento può essere dichiarato solo se non è trascorso più di un anno dalla cancellazione
dell’imprenditore dal registro delle imprese e se l’insolvenza si è manifestata anteriormente alla
cancellazione o entro l’anno successivo alla stessa.
LA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO: Soggetti legittimati alla richiesta di fallimento possono essere:
uno o più creditori, anche se vantino un credito non ancora scaduto. Dal debitore, il quale ha l’obbligo
(sanzionato penalmente) di chiedere il proprio fallimento solamente nel caso in cui la mancata richiesta
possa provocare l’aggravamento del dissesto. Dal Pubblico Ministero, in quanto la dichiarazione di
fallimento, mira a tutelare interessi di natura generale. Il P.M. ha l’obbligo di chiedere il fallimento quando
durante un procedimento penale emerge uno stato di insolvenza a carico dell’imputato. La riforma del 2006
pf3
pf4
pf5
pf8
pf9
pfa

Anteprima parziale del testo

Scarica Regole e fasi del fallimento: dalla richiesta alla chiusura e più Appunti in PDF di Diritto Commerciale solo su Docsity!

LE PROCEDURE CONCORSUALI:

L’imprenditore, durante l’esercizio della sua attività, può trovarsi in una particolare situazione di natura economico-finanziaria, che lo rende incapace di far fronte ai propri debiti. Tale situazione, che può essere temporanea o duratura, è chiamata “stato di insolvenza”. Il nostro ordinamento prevede delle procedure per far fronte a questa situazione. Tali procedure sono chiamate “procedure concorsuali” e sono:

  1. IL FALLIMENTO

  2. IL CONCORDATO PREVENTIVO

  3. LA LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

  4. L’AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA

  5. L’AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN STATO DI INSOLVENZA

Una ulteriore procedura “l’amministrazione controllata” è stata soppressa dopo la riforma delle procedure concorsuali nel 2006.

Caratteri comuni a tutte le procedure concorsuali sono:

A) L’universalità (generalità), in quanto le procedure concorsuali, colpiscono tendenzialmente tutti i beni dell’imprenditore

B)La par condicio creditorum (collettività), in quanto le procedure concorsuali, mirano ad assicurare la parità di trattamento di tutti i creditori dell’imprenditore.

  1. IL FALLIMENTO

Nozione: Il fallimento è una procedura concorsuale giudiziaria che mira a liquidare il patrimonio dell’imprenditore insolvente ed a ripartire il ricavato fra i creditori, secondo criteri ispirati al principio della parità di trattamento. I presupposti del fallimento sono:

  1. Presupposto soggettivo = la qualità di imprenditore commerciale del debitore

  2. Presupposto oggettivo = lo stato di insolvenza del debitore.

L’art. 1 della legge fallimentare prevede che sono soggetti al fallimento solo gli imprenditori commerciali di natura privata e quindi non pubblica. E’ insolvente l’imprenditore che non può pagare i sui debiti o può pagare solo parzialmente i sui debiti ed anche l’imprenditore che può adempiere a tutti i suoi debiti ma solo in un momento successivo alla scadenza degli stessi. Lo “stato di insolvenza” va tenuto distinto “dall’inadempimento”. Lo stato di insolvenza: “è una situazione del patrimonio del debitore”. L’inadempimento: “è una manifestazione dello stato di insolvenza e si riferisce ad una singola obbligazione. Un imprenditore può adempiere a tutti i suoi debiti ma essere pur sempre comunque insolvente, pensiamo ad esempio al ricorso a prestiti usurai per mascherare l’insolvenza. Viceversa l’imprenditore può essere inadempiente senza essere insolvente, inoltre, la morte dell’imprenditore o la cessazione dell’attività di impresa non impediscono la dichiarazione di fallimento. Nel caso di morte di imprenditore già dichiarato fallito la procedura fallimentare procede nei confronti dell’erede. Nel caso di cessazione dell’attività di impresa, il fallimento può essere dichiarato solo se non è trascorso più di un anno dalla cancellazione dell’imprenditore dal registro delle imprese e se l’insolvenza si è manifestata anteriormente alla cancellazione o entro l’anno successivo alla stessa.

LA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO: Soggetti legittimati alla richiesta di fallimento possono essere: uno o più creditori, anche se vantino un credito non ancora scaduto. Dal debitore, il quale ha l’obbligo (sanzionato penalmente) di chiedere il proprio fallimento solamente nel caso in cui la mancata richiesta possa provocare l’aggravamento del dissesto. Dal Pubblico Ministero, in quanto la dichiarazione di fallimento, mira a tutelare interessi di natura generale. Il P.M. ha l’obbligo di chiedere il fallimento quando durante un procedimento penale emerge uno stato di insolvenza a carico dell’imputato. La riforma del 2006

ha soppresso la dichiarazione di fallimento per iniziativa d’ufficio del Giudice in base al principio di terzietà ed imparzialità del Giudice. Se il Tribunale che ha pronunciato il fallimento si dichiara incompetente, deve disporre con decreto l’immediata trasmissione degli atti al Tribunale dichiarato competente e restano validi tutti gli atti precedentemente compiuti. Non rileva, ai fini della competenza, il trasferimento della sede dell’impresa, intervenuto nell’anno precedente alla richiesta di fallimento. Si vuole impedire così che il trasferimento della sede dell’impresa serva da espediente all’imprenditore per ostacolare o ritardare la dichiarazione di fallimento o per scegliere un Tribunale gradito. Una volta presentata la richiesta di fallimento Il Tribunale in composizione collegiale con le modalità del procedimento in camera di consiglio, apre la fase dell’istruttoria prefallimentare. Il debitore ed i creditori istanti, debbono essere sentiti in udienza. Nel procedimento interviene anche il P.M. se ha richiesto il fallimento. Il Tribunale può emettere anche provvedimenti cautelari o conservativi volti a tutelare il patrimonio o l’impresa del debitore, per la durata della fase dell’istruttoria prefallimentare. Il Tribunale terminata la propria istruttoria dovrà decidere se accogliere o meno la richiesta di fallimento. 1) In caso di non accoglimento della richiesta di fallimento, il Tribunale emette “decreto motivato di non accoglimento”, Tale decreto è impugnabile dal creditore istante, dal P.M. richiedente o dallo stesso debitore, con reclamo avanti la Corte di Appello che se accoglie il reclamo rimette d’ufficio gli atti al Tribunale. 2) In caso di accoglimento della richiesta di fallimento, il Tribunale emette “sentenza di accoglimento che dichiara il fallimento”. La sentenza è immediatamente esecutiva tra le parti del processo, dalla data del deposito in cancelleria. Diventa esecutiva nei confronti dei terzi invece dalla data di iscrizione nel registro delle imprese. La sentenza contiene alcuni provvedimenti necessari per lo svolgimento della procedura ed in particolare: a) contiene la nomina del Giudice Delegato e del Curatore b) fissa l’udienza per l’accertamento dello stato passivo c) ordina al fallito di depositare, entro 3 giorni, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l’elenco dei creditori. Il fallito e qualsiasi altra persona vi abbia interesse possono proporre reclamo nei confronti della sentenza di fallimento, entro il termine di 30 giorni, presso la Corte di Appello. Il reclamo non sospende gli effetti della sentenza di fallimento impugnata. La Corte di Appello in seguito al reclamo può emettere: a) “Sentenza di non accoglimento del reclamo” = confermando il fallimento b) “Sentenza di accoglimento del reclamo” = disponendo la revoca del fallimento, la revoca, al pari della sentenza, dovrà essere pubblicata nel registro delle imprese. Ma sul piano patrimoniale quel che è stato è stato, infatti la revoca del fallimento sul piano patrimoniale fa restare salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi fallimentari. Tali atti già compiuti possono aver alterato notevolmente la consistenza e composizione del patrimonio del fallito. All’ ex fallito non resta quindi che chiedere il risarcimento dei danni al creditore istante, possibile se vi sia stata colpa dello stesso, ottenendo anche il pagamento delle spese processuali e del compenso del Curatore. Spese processuali e compenso del curatore graveranno sull’ex fallito se all’origine della dichiarazione di fallimento vi sia stato un suo comportamento colposo. In caso contrario tali spese sono a carico dello stato.

GLI ORGANI DEL FALLIMENTO

Gli organi fallimentari che sono: 1) il Tribunale fallimentare 2) il Giudice Delegato 3) il Curatore 4) il Comitato dei Creditori

  1. Il Tribunale fallimentare: Il Tribunale che ha dichiarato il fallimento “è l’organo investito dell’intera procedura fallimentare”. In particolare il Tribunale fallimentare: a) nomina il Giudice Delegato ed il Curatore ne sorveglia l’operato e può sostituirli b) decide le controversie relative alla procedura che non sono di competenza del Giudice Delegato c) decide sui reclami contro i provvedimenti del Giudice Delegato d) sostituisce i componenti del Comitato dei Creditori quando sia previsto e) può in ogni tempo chiedere chiarimenti ed informazioni, al Curatore, al fallito ed al Comitato dei Creditori. Tutti questi provvedimenti sono adottati dal Tribunale con decreto motivato, che è impugnabile con reclamo davanti la Corte di Appello.

  2. Il Giudice delegato Il Giudice Delegato “ha funzioni di vigilanza e di controllo sulla regolarità della procedura fallimentare”. In particolare il Giudice Delegato: a) nomina e revoca i componenti del Comitato dei Creditori e li sostituisce nel caso di inerzia, impossibilità di costituzione o di funzionamento o di urgenza b) forma lo stato passivo del fallimento e lo rende esecutivo con proprio decreto c) decide sui reclami proposti contro gli atti del Curatore e del Comitato dei Creditori d) autorizza il Curatore a stare in giudizio e) emette o provoca l’emissione di provvedimenti urgenti per la conservazione del patrimonio. Tutti questi

  1. Ricorso abusivo al credito: quando, l’imprenditore dissimulando il proprio dissesto, ricorre al credito.

Effetti della sentenza di fallimento nei confronti dei creditori:

Dalla data della dichiarazione di fallimento, tutti i creditori dell’imprenditore fallito, diventano creditori concorsuali e possono quindi realizzare il loro credito solo attraverso la procedura fallimentare. I creditori concorsuali: - acquistano il diritto a partecipare alla ripartizione dell’attivo fallimentare, solo in seguito all’accertamento giudiziale del loro credito (c.d. accertamento del passivo), diventando così creditori concorrenti. I creditori concorrenti non sono però tutti sullo stesso piano ed infatti distinguiamo:

  • creditori chirografari (creditori semplici)
  • creditori privilegiati (cioè garantiti da pegno ipoteca o privilegio).

I creditori privilegiati in pratica hanno diritto di prelazione sulla vendita del bene oggetto di pegno, ipoteca o privilegio e successivamente se non sono soddisfatti integralmente per il residuo, concorrono alla pari, con i creditori chirografari, nella ripartizione di ciò che resta dell’attivo fallimentare. I creditori chirografari invece partecipano solo alla ripartizione dell’attivo fallimentare non gravato da vincoli, in proporzione del loro credito e sono soddisfatti tutti nella stessa misura percentuale. Dai creditori concorrenti(chirografari e privilegiati) vanno tenuti distinti i “creditori della massa” cioè quelli che diventano tali dopo la dichiarazione di fallimento. (es. creditori fatti per sostenere le spese della procedura fallimentare). I crediti dei creditori della massa, vanno soddisfatti prima dei creditori concorrenti, per intero.

Effetti della sentenza di fallimento sugli atti pregiudizievoli ai creditori (revocatorie):

Di norma intercorre un certo intervallo di tempo fra il momento in cui si manifesta lo stato di insolvenza e quello in cui il fallimento è dichiarato. In tale intervallo di tempo, l’imprenditore per far fronte alla crisi o per mascherarla, può aver compiuto una serie di atti pregiudizievoli nei confronti dei creditori(es. vendita di merci a prezzi rovinosi) che alterano l’integrità del proprio patrimonio. Intervenuto il fallimento, il Curatore può chiedere al Giudice di rendere “inefficaci” tali atti pregiudizievoli ai creditori, attraverso: 1) L’azione di revocatoria ordinaria 2) L’azione di revocatoria fallimentare

1)L’azione revocatoria ordinaria, disciplinata dall’art. 2901 del c.c necessita dell’esistenza di due presupposti: a)L’eventus damni (l’atto è pregiudizievole nei confronti del patrimonio del fallito) b)Il consiluim fraudis (la consapevolezza del fallito e anche del terzo che l’atto sia pregiudizievole al creditore) Spetta al Curatore fornire l’onere della prova dell’esistenza di questi due presupposti.

2)L’azione revocatoria fallimentare, disciplinata dalla legge fallimentare prevede invece che: Tutti gli atti posti in essere dall’imprenditore durante lo stato di insolvenza (anche se il fallimento non è stato ancora dichiarato) si presumono “pregiudizievoli” per i creditori e violano il principio della par condicio creditorum. Il Curatore che agisce con la revocatoria fallimentare è quindi dispensato dall’onere di provare l’eventus damni ed il consilium fraudis. L’esercizio dell’azione revocatoria fallimentare necessita di due presupposti che si presumono: a)Lo stato di insolvenza dell’imprenditore b)La conoscenza dello stato di insolvenza dell’imprenditore da parte del terzo. Spetta in questo caso al terzo provare il contrario di questi due presupposti per evitare la revoca dell’atto. Riguardo agli effetti possiamo dire che il terzo, che ha subito le azioni revocatorie, dovrà restituire al fallimento quanto in precedenza ricevuto dal fallito. Nel contempo il terzo, sarà ammesso al passivo del fallimento, se vanta un credito verso il fallito, partecipando alla ripartizione dell’attivo in concorso con gli altri creditori. L’azione decade entro 5 anni dalla stipulazione dell’atto ed entro 3 anni dalla dichiarazione di fallimento.

Quanto agli atti sottoposti alla revocatoria fallimentare il legislatore ha a) Atti a titolo oneroso, pagamenti di debiti scaduti o garanzie che presentino anormalità tali da far presumere che l’atto sia pregiudizievole per i creditori (es. vendita di un bene ad una somma irrisoria) se compiuti nell’anno anteriore alla dichiarazione di fallimento. Per evitare la revoca di tali atti spetterà al terzo convenuto in revocatoria, dare la prova non facile che ignorava lo stato di insolvenza dell’imprenditore fallito. Il legislatore ha previsto l’esistenza di atti non revocabili, e sono: a) I pagamenti delle forniture. b) I pagamenti dei corrispettivi per prestazioni di lavoro a dipendenti e collaboratori anche non subordinati del fallito. c) Le vendite a giusto prezzo d’immobili ad uso abitativo destinati a costituire l’abitazione principale dell’acquirente. d) Le rimesse effettuate su di un conto

corrente bancario, purché non abbiano ridotto in maniera consistente e durevole, l’esposizione debitoria del fallito nei confronti della banca. e) Gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse sui beni del fallito, posti in essere dall’imprenditore in esecuzione di un piano che risulti idoneo al risanamento finanziario dell’impresa. f) Gli atti, i pagamenti e le garanzie poste in essere in esecuzione del Concordato Preventivo e dell’accordo di ristrutturazione dei debiti.

Vi è una categoria di atti che sono sottoposti alla “revocatoria di diritto”, è sono considerati dalla legge fallimentare “privi di effetti nei confronti dei creditori” per il solo fatto della sopravvenuta dichiarazione di fallimento Tali atti sono: a) Gli atti a titolo gratuito, (es. donazioni) compiuti nei 2 anni anteriori alla dichiarazione di fallimento. b) I pagamenti anticipati di debiti, compiuti nei 2 anni anteriori alla dichiarazione di fallimento. Per questi atti il Curatore non ha bisogno di agire in giudizio per accertare la loro inefficacia. Il terzo è tenuto a restituire al fallimento quanto ricevuto con questi atti inefficaci.

Effetti della sentenza di fallimento sui contratti in corso di esecuzione:

Al momento della dichiarazione di fallimento, vi sono dei contratti in corso di esecuzione e stabilire quale sia la sorte di tali contratti non è problema di agevole soluzione. In seguito al fallimento per tali atti vi può essere: 1)Scioglimento del contratto, automatico di diritto: Rientrano in tale categoria:

I contratti di conto corrente bancario, il mandato, la commissione

L’associazione in partecipazione in caso di fallimento dell’associante

I contratti di borsa a termine

L’appalto

2)Continuazione del contratto, salvo recesso, con subingresso del Curatore: in quanto tali contratti sono ritenuti vantaggiosi per la massa de creditori. Rientrano in tale categoria:

Locazione di immobili in caso di fallimento del conduttore

Affitto dell’azienda

Assicurazione contro i danni se fallisce l’assicurato

Factoring se fallisce il cedente

Leasing se fallisce il cedente

3)Sospensione del contratto: sarà il Curatore, previa autorizzazione del Comitato dei Creditori a decidere se sciogliere il contratto oppure continuarlo. Rientrano in tale categoria:

La vendita a termine o a rate con riserva di proprietà

I contratti di esecuzione continuata o periodica come la somministrazione

Il preliminare di vendita di immobili (c.d. compromesso)

Il leasing finanziario in caso di fallimento dell’utilizzatore

I contratti di esecuzione continuata o periodica come la somministrazione

Il mandato in caso di fallimento del mandante

L’esercizio provvisorio dell’impresa: Con la dichiarazione di fallimento l’attività di impresa si arresta ed i beni aziendali sono destinati ad essere liquidati per soddisfare i creditori. Si può tuttavia avere una continuazione dell’attività di impresa quando ciò è funzionale ad una migliore liquidazione del complesso aziendale. La legge fallimentare al riguardo prevede due casi: 1) Il Tribunale nella sentenza che dichiara il fallimento può disporre l’esercizio provvisorio dell’impresa del fallito “se dall’interruzione può derivare un danno grave ed irreparabile e purché non arrechi pregiudizio ai creditori”. 2) Il Giudice Delegato, su proposta del Curatore, previo parere favorevole vincolante del Comitato dei Creditori, può disporre

3)La ripartizione dell’attivo La ripartizione dell’attivo chiude il procedimento e avviene secondo un ordine tassativo, tramite un “progetto di riparto” predisposto dal Curatore e presentato ogni 4 mesi al Giudice Delegato, soddisfacendo in ordine: 1)crediti prededucibili 2)crediti privilegiati 3)crediti chirografari

La cessazione del fallimento

Il fallimento si chiude per una delle seguenti cause elencate dalla legge fallimentare: 1) Mancata presentazione di domande di ammissione al passivo. Ciò si verifica solitamente quando tra fallito e creditori è raggiunto un accordo extragiudiziario per il pagamento dei crediti. 2) Pagamento integrale dei creditori ammessi al passivo prima che sia compiuta la ripartizione finale dell’attivo. Ipotesi alquanto rara ma che può avvenire quando in base ad azioni di reintegro del patrimonio(azioni revocatorie) si determini un notevole incremento della massa attiva. 3) Ripartizione integrale dell’attivo. E’ l’ipotesi più frequente e lascia i creditori concorrenti parzialmente insoddisfatti. 4) Impossibilità di procedere a ripartizioni dell’attivo per mancanza dello stesso. La chiusura del fallimento è dichiarata con decreto motivato del Tribunale, su istanza del Curatore o del fallito o d’ufficio ed è impugnabile con reclamo dinanzi alla Corte di Appello e successivamente in Cassazione. Con la chiusura del fallimento decadono gli organi preposti alla procedura e cessano gli effetti del fallimento sia per il fallito che per i creditori.

IL CONCORDATO PREVENTIVO

Nozione: Il concordato preventivo è una procedura concorsuale che consente al debitore di evitare la gravosa e dannosa procedura fallimentare. Pertanto al concordato preventivo si può ricorrere solo prima della dichiarazione di fallimento e consiste in un accordo fra debitore e creditori per stabilire le modalità con le quali dovranno essere estinte tutte le obbligazioni. I presupposti del concordato preventivo: 1)Presupposto soggettivo = a)la qualità di imprenditore commerciale del debitore(fallibile) 2)Presupposto oggettivo = a) lo stato di crisi dell’impresa (difficoltà temporanea e reversibile) b) lo stato d’insolvenza

Il debitore presenta “domanda di ammissione” al concordato preventivo, con ricorso al Tribunale competente con allegato un “piano di risanamento” proposto ai creditori che preveda la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, oppure l’attribuzione dell’attività d’impresa ad un assuntore ecc.. Il Tribunale accerta se ricorrono i presupposti di ammissione al concordato preventivo e può alternativamente: 1)emettere decreto di non accoglimento non soggetto a reclamo e su istanza dei creditori o del P.M. dichiara con separata sentenza il fallimento se ne ricorrono i presupposti. 2)emettere decreto di accoglimento non soggetto a reclamo, e nomina gli organi della procedura che sono: 1) Giudice Delegato cui è affidata la direzione del procedimento 2) Commissario Giudiziale che svolge funzioni di controllo e vigilanza sull’imprenditore. Un volta emesso il “decreto di accoglimento al concordato preventivo” i creditori sono chiamati a votare sulla proposta. Il concordato è approvato se riporta il voto favorevole dei creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto.

1)Se la proposta non è approvata il Tribunale su istanza dei creditori o del P.M. dichiara con separata sentenza il fallimento se ne ricorrono i presupposti.

2)Se la proposta è approvata, il Tribunale controlla la legittimità del concordato preventivo (verifica del raggiungimento della maggioranza prescritta), ed emette “decreto di omologazione” reclamabile in Corte di Appello. Il concordato preventivo con sentenza del Tribunale può essere:

Risolto: su istanza dei creditori, in caso di inadempimento degli obblighi da parte dell’imprenditore. Annullato: se si scopre una esagerazione dolosa del passivo o una sottrazione o dissimulazione dell’attivo. Alla risoluzione o all’annullamento può seguire la dichiarazione di fallimento se vi sono i presupposti e ne facciano richiesta i creditori o il P.M.

Benefici per l’imprenditore:

a)Il concordato preventivo “evita lo spossessamento” lasciando l’imprenditore nell’esercizio dell’impresa e nell’amministrazione dei suoi beni, anche se sotto il controllo del Commissario Giudiziale.

b)L’imprenditore viene liberato dei debiti che vanno oltre la percentuale concordataria.

Benefici per i creditori:

a)il concordato diviene obbligatorio per tutti i creditori anteriori all’inizio della procedura e pertanto essi non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali. Ma i creditori possono beneficiare del fatto che con il concordato si evita la procedura fallimentare e quindi potrebbero ottenere qualcosa in più ed in tempi più brevi relativamente ai loro crediti.

Le finalità del concordato preventivo:

  1. la liquidazione del patrimonio del debitore, secondo modalità più elastiche del fallimento, concordate con la maggioranza dei creditori.

  2. Il ritorno “in bonis” dell’imprenditore e la continuazione dell’attività d’impresa.

Gli accordi di ristrutturazione dei debiti: La legge prevede la possibilità di un “accordo stragiudiziale di ristrutturazione dei debiti” che consenta al debitore di far fronte alla crisi dell’impresa attraverso un piano concordato con la maggioranza dei suoi creditori.

Procedura: 1) L’accordo deve essere sottoscritto dai creditori che rappresentano almeno il 60% dei crediti. 2) Si deve garantire l’integrale e tempestivo pagamento dei creditori che non hanno partecipato all’accordo.

  1. L’accordo deve essere depositato dal debitore nella cancelleria del Tribunale, unitariamente alla relazione di un esperto sull’attuabilità del piano.

  2. L’imprenditore, deve chiedere domanda di omologazione al Tribunale.

  3. Il Tribunale, decide le eventuali opposizioni, emette il “decreto di omologazione” reclamabile in Corte di Appello.

  4. l’accordo viene pubblicato nel Registro delle imprese(acquisendo efficacia) ed i creditori ed ogni altro interessato possono fare opposizione entro 30 giorni.

  5. Se il debitore non adempie all’accordo, sia i creditori che hanno sottoscritto l’accordo che gli altri possono riprendere ad esperire azioni esecutive individuali o richiesta di fallimento.

LA LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

Nozione:La liquidazione coatta amministrativa, è una procedura concorsuale, con la quale si provvede alla liquidazione coatta dell’impresa a cura dell’autorità amministrativa anziché di quella giudiziaria. I presupposti della liquidazione coatta amministrativa sono:

1)Presupposto soggettivo: Sono soggette a liquidazione coatta amministrativa: le imprese commerciali soggette a vigilanza dell’autorità amministrativa in quanto esercitano la loro attività in settori strategici di interesse pubblico e pertanto non sottoponibili a fallimento. 2)altre imprese che possono essere soggette sia a fallimento che a liquidazione coatta amministrativa.(es. imprese cooperative).

In questo caso fra le due procedure si applica quella che sia stata richiesta per prima. 2)Presupposto oggettivo: 1)stato di insolvenza 2)gravi irregolarità nell’amministrazione o gravi violazioni di disposizioni legislative, amministrative o statuarie 3)motivi di pubblico interesse che giustifichino la soppressione dell’ente Anche solo uno di questi tre presupposi è sufficiente. L’Autorità Amministrativa che ha la vigilanza sull’impresa sulla base dei presupposti, emette d’ufficio il “decreto di liquidazione coatta amministrativa” con il quale provvede anche alla nomina degli organi della procedura che sono: 1) il Commissario Liquidatore che è l’organo deputato a svolgere l’attività di liquidazione 2) il Comitato di Sorveglianza composto da 3 a 5 membri, che ha funzioni consultive e di sorveglianza. Mentre la stessa Autorità Amministrativa di Vigilanza sovrintende all’intera procedura e svolge le attività svolte nel fallimento, dal Tribunale e dal Giudice Delegato. L’eventuale stato di insolvenza viene accertato sempre però per via giudiziale dal Tribunale competente con sentenza, ma non è presupposto essenziale per potersi avere la liquidazione coatta amministrativa. Le fasi della liquidazione coatta sono: 1)accertamento del passivo che è compiuto dal Commissario Liquidatore d’ufficio, sulla base dei documenti dell’impresa e viene depositato nella cancelleria del Tribunale e diventa esecutivo. Se in questa fase nascono controversie la loro risoluzione è giudiziale e viene rimessa al Tribunale. 2)liquidazione dell’attivo che è compiuta ugualmente dal

“ristrutturazione” sotto la direzione del Ministero dello Sviluppo Economico. 2)Il Comitato di Sorveglianza composto da 3 a 5 membri con funzioni consultive.

L’amministrazione straordinaria termina in due modi:

  1. In caso di esito negativo della procedura, il Tribunale con decreto, converte l’amministrazione straordinaria in fallimento

  2. In caso di esito positivo della procedura, il Tribunale con decreto, dichiara la chiusura della procedura, salvaguardando l’unita dell’azienda ed il mantenimento dei livelli occupazionali e Ristrutturazione dell’azienda con ritorno “in bonis” dell’imprenditore.

5)L’AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA SPECIALE(c.d. decreto Marzano)

Nozione: L’amministrazione straordinaria speciale è una procedura concorsuale nella sostanza uguale all’amministrazione straordinaria ma caratterizzata da una maggiore rapidità e volta a privilegiare l’attuazione di un programma di ristrutturazione rispetto a quello di cessione dei complessi aziendali. I presupposti dell’amministrazione straordinaria speciale: che l’impresa abbia impiegato da almeno un anno non meno di 500 dipendenti b)abbia una esposizione debitoria non inferiore ai 300 milioni di euro.

Nello stato di insolvenza L’impresa che si trovi in tale situazione e voglia attuare un programma di ristrutturazione con finalità conservative può essere ammessa alla procedura della amministrazione straordinaria speciale: a) presentando ricorso per la dichiarazione dello stato di insolvenza al Tribunale. b) chiedendo contestualmente e direttamente al Ministero dello Sviluppo Economico l’ammissione immediata alla procedura di amministrazione straordinaria speciale. Il Ministero dello Sviluppo Economico valuta i requisiti e ammette l’impresa alla procedura di amministrazione straordinaria e nomina il Commissario Straordinario. L’imprenditore viene immediatamente spossessato e la gestione dell’impresa viene assunta dal Commissario Straordinario. Il Commissario Straordinario presenta il “programma di ristrutturazione” o in alternativa il “programma di cessione” dell’impresa al Ministero dello Sviluppo Economico per ricevere l’autorizzazione. Se i programmi non sono autorizzati il Tribunale, sentito il Commissario Straordinario, converte la procedura in fallimento.