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Una panoramica dettagliata sulla Commissione Europea, l'istituzione dell'UE responsabile del monopolio dell'iniziativa legislativa e dei poteri esecutivi in settori come la concorrenza e il commercio esterno. Viene descritta la sua storia, la composizione e lo stato giuridico, le sue attributioni e le sue competenze. Il documento include riferimenti a vari trattati europei e include una sezione dedicata alle fonti consultabili.
Tipologia: Tesine universitarie
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La Commissione è l'istituzione dell'UE che detiene il monopolio dell'iniziativa legislativa e importanti poteri esecutivi in settori quali la concorrenza e il commercio esterno. È il principale organo esecutivo dell'Unione europea ed è composta da un Collegio di membri comprendente un Commissario per ogni Stato membro. La Commissione vigila sull'applicazione del diritto dell'Unione e sul rispetto dei trattati da parte degli Stati membri, oltre a presiedere i comitati responsabili dell'attuazione della legislazione dell'UE. STORIA Il trattato di fusione^1 , nome convenzionale con il quale è noto il trattato che istituisce un consiglio unico ed una commissione unica delle Comunità europee, firmato a Bruxelles l'8 aprile 1965 ed entrato in vigore il 1º luglio 1967, è il trattato europeo che ha compattato la struttura organizzativa delle tre comunità europee esistenti all'epoca - Comunità europea (CEE), Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA), Comunità europea dell'energia atomica (CEEA) - istituendo una commissione e un consiglio delle comunità europee unici. Le tre comunità da questo momento condividono lo stesso bilancio. Il termine "comunità europee" entrò nell'uso proprio a partire dalla stipula di tale trattato. È stato abrogato dal trattato di Amsterdam^2 del 1997 che ne comprende le disposizioni. (^1) Trattato di fusione-Trattato di Bruxelles GU 152 del 13.7.1967.pag.2. (^2) Trattato di Amsterdam che modifica il trattato sull’Unione europea, i trattati che istituiscono le Comunità europee e alcuni atti connessi. GU C 340 del 10.11.1997,pag.1-144.
A. Numero dei membri Per molto tempo la Commissione è stata composta di almeno uno e non più di due Commissari per Stato membro. Originariamente il trattato di Lisbona 3 prevedeva, a partire dal 1 novembre 2014, un numero di Commissari pari a due terzi del numero degli Stati membri. Al tempo stesso introduceva un elemento di flessibilità consentendo al Consiglio europeo di stabilire il numero dei membri della Commissione (articolo 17, paragrafo 5, TUE). Nel 2009, il Consiglio europeo ha deciso che la Commissione continuerà ad essere composta di un numero di commissari pari al numero degli Stati membri. B. Modalità di nomina Il trattato di Lisbona stabilisce che si deve tener conto dei risultati delle elezioni europee quando il Consiglio europeo, dopo appropriate consultazioni^4 e deliberando a maggioranza qualificata, propone al Parlamento il candidato alla carica di Presidente della Commissione. Il Parlamento elegge il Presidente a maggioranza dei membri che lo compongono 5
. Il Consiglio dell'Unione europea (in appresso «il Consiglio»), deliberando a maggioranza qualificata e di comune accordo con il Presidente designato, adotta l'elenco delle altre personalità che intende nominare membri della Commissione, conformemente alle proposte presentate da ciascuno Stato membro. Il Presidente e gli altri membri della (^3) Trattato di Lisbona che modifica il trattato sull’Unione europea e il trattato che istituisce la Comunità europea, firmato a Lisbona il 13 dicembre 2007. GU C 306 del 17.12.2007, pag.1-271. (^4) Dichiarazione n.11 sull’articolo 17,paragrafi 6 e 7, TUE, allegato al trattato di Lisbona. (^5) Articolo 17,paragrafo 7, TUE.
procedimento orale, mentre le questioni meno sensibili sono approvate con un procedimento scritto. Le misure relative alla gestione o all'amministrazione possono essere adottate per mezzo di un sistema di delega di potere, mediante il quale il Collegio assegna a uno dei suoi membri l'autorità di adottare decisioni a suo nome (sistema particolarmente importante in ambiti come gli aiuti agricoli o le misure anti-dumping), o per mezzo di una sub-delega, nel qual caso le decisioni sono delegate a livello amministrativo, generalmente ai direttori generali. ATTRIBUZIONI A. Potere d'iniziativa Di norma la Commissione ha il monopolio dell'iniziativa nel processo legislativo dell'Unione europea 10 ed elabora proposte di atti che dovranno essere adottati dalle due istituzioni decisionali: il Parlamento e il Consiglio.
per la conclusione. Rientrano in tale quadro anche i negoziati per l'adesione alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali^14. In materia di politica estera e di sicurezza gli accordi sono negoziati dall'alto rappresentante.
— una valutazione dei piani di politica nazionale e progetti di raccomandazioni specifiche per paese nel quadro del Semestre europeo. 2.2 Nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune In questo settore molte competenze sono state trasferite dalla Commissione all'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e al Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE). La Commissione può tuttavia fornire appoggio all'alto rappresentante (AR) quando quest'ultimo sottopone al Consiglio eventuali decisioni relative alla politica estera e di sicurezza comune 19 . L'alto rappresentante è anche vicepresidente della Commissione. B. Potere di controllo dell'applicazione del diritto dell'Unione I trattati impongono alla Commissione il compito di assicurare la corretta applicazione dei trattati stessi e delle decisioni adottate per la loro attuazione (diritto derivato). In ciò consiste il suo ruolo di «custode dei trattati». Si tratta in particolare della «procedura d'infrazione» applicata nei confronti degli Stati membri che hanno mancato a uno degli obblighi a loro incombenti in virtù dei trattati 20 dell'articolo 258 TFUE. C. Competenze di esecuzione 1.Conferite dai trattati (^19) Art.30, TUE (^20) Art.258, TFUE
Conformemente all'articolo 291 TFUE, la Commissione esercita le competenze che le sono conferite per l'esecuzione degli atti legislativi adottati dal Parlamento e dal Consiglio. Il trattato di Lisbona ha introdotto nuove «regole e principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione^25 ». Tali modalità sostituiscono le precedenti procedure di comitato con due nuovi strumenti, ossia la procedura consultiva e la procedura d'esame.
Ove occorra, la Commissione rivolge agli Stati membri le opportune direttive o decisioni. I trattati conferiscono alla Commissione il potere di formulare raccomandazioni o di presentare relazioni e pareri in numerosi casi. Essi prevedono inoltre che la Commissione sia consultata per talune decisioni, ad esempio quella di ammettere nell'Unione nuovi Stati membri 26
. La Commissione è altresì consultata, in particolare, in merito alle modifiche degli statuti di altre istituzioni o di altri organi, quali lo statuto dei deputati al Parlamento europeo, quello del Mediatore europeo e quello della Corte di giustizia. (^26) Art.49 ,TUE.