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La Commissione Europea: Ruolo, Composizione e Funzionamento, Tesine universitarie di Economia

Una panoramica dettagliata sulla Commissione Europea, l'istituzione dell'UE responsabile del monopolio dell'iniziativa legislativa e dei poteri esecutivi in settori come la concorrenza e il commercio esterno. Viene descritta la sua storia, la composizione e lo stato giuridico, le sue attributioni e le sue competenze. Il documento include riferimenti a vari trattati europei e include una sezione dedicata alle fonti consultabili.

Tipologia: Tesine universitarie

2020/2021

Caricato il 06/04/2021

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aldo-giandolo 🇮🇹

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LA COMMISSIONE EUROPEA
La Commissione è l'istituzione dell'UE che detiene il monopolio
dell'iniziativa legislativa e importanti poteri esecutivi in settori quali la
concorrenza e il commercio esterno. È il principale organo esecutivo dell'Unione
europea ed è composta da un Collegio di membri comprendente un Commissario
per ogni Stato membro. La Commissione vigila sull'applicazione del diritto
dell'Unione e sul rispetto dei trattati da parte degli Stati membri, oltre a presiedere
i comitati responsabili dell'attuazione della legislazione dell'UE.
STORIA
Il trattato di fusione1, nome convenzionale con il quale è noto il trattato
che istituisce un consiglio unico ed una commissione unica delle Comunità
europee, firmato a Bruxelles l'8 aprile 1965 ed entrato in vigore il 1º luglio 1967, è
il trattato europeo che ha compattato la struttura organizzativa delle tre comunità
europee esistenti all'epoca - Comunità europea (CEE), Comunità europea del
carbone e dell'acciaio (CECA), Comunità europea dell'energia atomica (CEEA) -
istituendo una commissione e un consiglio delle comunità europee unici. Le tre
comunità da questo momento condividono lo stesso bilancio. Il termine "comunità
europee" entrò nell'uso proprio a partire dalla stipula di tale trattato. È stato
abrogato dal trattato di Amsterdam2 del 1997 che ne comprende le disposizioni.
1 Trattato di fusione-Trattato di Bruxelles GU 152 del 13.7.1967.pag.2.
2 Trattato di Amsterdam che modifica il trattato sull’Unione europea, i trattati che istituiscono le Comunità europee e alcuni
atti connessi. GU C 340 del 10.11.1997,pag.1-144.
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LA COMMISSIONE EUROPEA

La Commissione è l'istituzione dell'UE che detiene il monopolio dell'iniziativa legislativa e importanti poteri esecutivi in settori quali la concorrenza e il commercio esterno. È il principale organo esecutivo dell'Unione europea ed è composta da un Collegio di membri comprendente un Commissario per ogni Stato membro. La Commissione vigila sull'applicazione del diritto dell'Unione e sul rispetto dei trattati da parte degli Stati membri, oltre a presiedere i comitati responsabili dell'attuazione della legislazione dell'UE. STORIA Il trattato di fusione^1 , nome convenzionale con il quale è noto il trattato che istituisce un consiglio unico ed una commissione unica delle Comunità europee, firmato a Bruxelles l'8 aprile 1965 ed entrato in vigore il 1º luglio 1967, è il trattato europeo che ha compattato la struttura organizzativa delle tre comunità europee esistenti all'epoca - Comunità europea (CEE), Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA), Comunità europea dell'energia atomica (CEEA) - istituendo una commissione e un consiglio delle comunità europee unici. Le tre comunità da questo momento condividono lo stesso bilancio. Il termine "comunità europee" entrò nell'uso proprio a partire dalla stipula di tale trattato. È stato abrogato dal trattato di Amsterdam^2 del 1997 che ne comprende le disposizioni. (^1) Trattato di fusione-Trattato di Bruxelles GU 152 del 13.7.1967.pag.2. (^2) Trattato di Amsterdam che modifica il trattato sull’Unione europea, i trattati che istituiscono le Comunità europee e alcuni atti connessi. GU C 340 del 10.11.1997,pag.1-144.

COMPOSIZIONE E STATO GIURIDICO

A. Numero dei membri Per molto tempo la Commissione è stata composta di almeno uno e non più di due Commissari per Stato membro. Originariamente il trattato di Lisbona 3 prevedeva, a partire dal 1 novembre 2014, un numero di Commissari pari a due terzi del numero degli Stati membri. Al tempo stesso introduceva un elemento di flessibilità consentendo al Consiglio europeo di stabilire il numero dei membri della Commissione (articolo 17, paragrafo 5, TUE). Nel 2009, il Consiglio europeo ha deciso che la Commissione continuerà ad essere composta di un numero di commissari pari al numero degli Stati membri. B. Modalità di nomina Il trattato di Lisbona stabilisce che si deve tener conto dei risultati delle elezioni europee quando il Consiglio europeo, dopo appropriate consultazioni^4 e deliberando a maggioranza qualificata, propone al Parlamento il candidato alla carica di Presidente della Commissione. Il Parlamento elegge il Presidente a maggioranza dei membri che lo compongono 5

. Il Consiglio dell'Unione europea (in appresso «il Consiglio»), deliberando a maggioranza qualificata e di comune accordo con il Presidente designato, adotta l'elenco delle altre personalità che intende nominare membri della Commissione, conformemente alle proposte presentate da ciascuno Stato membro. Il Presidente e gli altri membri della (^3) Trattato di Lisbona che modifica il trattato sull’Unione europea e il trattato che istituisce la Comunità europea, firmato a Lisbona il 13 dicembre 2007. GU C 306 del 17.12.2007, pag.1-271. (^4) Dichiarazione n.11 sull’articolo 17,paragrafi 6 e 7, TUE, allegato al trattato di Lisbona. (^5) Articolo 17,paragrafo 7, TUE.

  1. Responsabilità collettiva La Commissione è collegialmente responsabile di fronte al Parlamento a norma dell'articolo 234 TFUE. Se il Parlamento approva una mozione di censura nei confronti della Commissione, tutti i membri di quest'ultima devono dimettersi dalle loro funzioni, incluso l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza per quanto riguarda le funzioni che esercita in seno alla Commissione. ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO La Commissione esercita i suoi compiti sotto la guida politica del suo Presidente, che ne decide l'organizzazione interna. Il Presidente ripartisce tra i membri i vari settori d'attività della Commissione. A ogni Commissario viene così attribuita la competenza per uno specifico settore tematico, insieme all'autorità sui relativi servizi amministrativi. Dopo aver ottenuto l'approvazione del Collegio, il Presidente nomina i vicepresidenti scegliendoli tra i Commissari. L'alto rappresentante è automaticamente un vicepresidente della Commissione. Un membro della Commissione è tenuto a rassegnare le dimissioni se il Presidente glielo chiede, previa approvazione del Collegio. A parte alcune eccezioni, la Commissione prende le proprie decisioni a maggioranza dei suoi membri 9 . La Commissione si riunisce ogni settimana per discutere questioni politicamente sensibili e adottare proposte che devono essere concordate mediante un (^9) Art.250 TFUE

procedimento orale, mentre le questioni meno sensibili sono approvate con un procedimento scritto. Le misure relative alla gestione o all'amministrazione possono essere adottate per mezzo di un sistema di delega di potere, mediante il quale il Collegio assegna a uno dei suoi membri l'autorità di adottare decisioni a suo nome (sistema particolarmente importante in ambiti come gli aiuti agricoli o le misure anti-dumping), o per mezzo di una sub-delega, nel qual caso le decisioni sono delegate a livello amministrativo, generalmente ai direttori generali. ATTRIBUZIONI A. Potere d'iniziativa Di norma la Commissione ha il monopolio dell'iniziativa nel processo legislativo dell'Unione europea 10 ed elabora proposte di atti che dovranno essere adottati dalle due istituzioni decisionali: il Parlamento e il Consiglio.

  1. La piena iniziativa: il potere di proposta 1.1 Iniziativa legislativa Il potere di proposta è la forma piena del potere d'iniziativa, poiché è un potere sempre esclusivo ed è relativamente vincolante per l'autorità decisionale, che non può decidere se non vi è una proposta della Commissione e deve basare la propria decisione sulla proposta quale presentata. La Commissione elabora e presenta al Consiglio e al Parlamento qualsiasi proposta legislativa (regolamento o direttiva) che sia necessaria per attuare i trattati. (^10) Art.17 paragrato 2,TUE

per la conclusione. Rientrano in tale quadro anche i negoziati per l'adesione alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali^14. In materia di politica estera e di sicurezza gli accordi sono negoziati dall'alto rappresentante.

  1. Iniziativa limitata: il potere di formulare raccomandazioni o pareri. 2.1 Nel contesto dell'Unione economica e monetaria. Alla Commissione spetta il ruolo di gestire l'Unione economia monetaria (UEM). Essa presenta al Consiglio: — raccomandazioni per il progetto di indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e avvertimenti qualora dette politiche rischino di essere incompatibili con gli indirizzi 15 ; — proposte per una valutazione da parte del Consiglio al fine di decidere se in un determinato Stato membro esiste un disavanzo eccessivo^16 ; — raccomandazioni sulle misure da adottare in caso di difficoltà nella bilancia dei pagamenti di uno Stato membro non appartenente all'area dell'euro^17 ; — raccomandazioni relative al tasso di cambio tra la moneta unica e le altre monete e agli orientamenti generali di politica di cambio^18 , conformemente all'articolo 219 TFUE; (^14) Art.6 paragrafo 2, TUE (^15) Art.121,paragrafo 4, TFUE (^16) Art.126,paragrafo6, TFUE (^17) Art.143,TFUE (^18) Art.219, TFUE

— una valutazione dei piani di politica nazionale e progetti di raccomandazioni specifiche per paese nel quadro del Semestre europeo. 2.2 Nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune In questo settore molte competenze sono state trasferite dalla Commissione all'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e al Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE). La Commissione può tuttavia fornire appoggio all'alto rappresentante (AR) quando quest'ultimo sottopone al Consiglio eventuali decisioni relative alla politica estera e di sicurezza comune 19 . L'alto rappresentante è anche vicepresidente della Commissione. B. Potere di controllo dell'applicazione del diritto dell'Unione I trattati impongono alla Commissione il compito di assicurare la corretta applicazione dei trattati stessi e delle decisioni adottate per la loro attuazione (diritto derivato). In ciò consiste il suo ruolo di «custode dei trattati». Si tratta in particolare della «procedura d'infrazione» applicata nei confronti degli Stati membri che hanno mancato a uno degli obblighi a loro incombenti in virtù dei trattati 20 dell'articolo 258 TFUE. C. Competenze di esecuzione 1.Conferite dai trattati (^19) Art.30, TUE (^20) Art.258, TFUE

Conformemente all'articolo 291 TFUE, la Commissione esercita le competenze che le sono conferite per l'esecuzione degli atti legislativi adottati dal Parlamento e dal Consiglio. Il trattato di Lisbona ha introdotto nuove «regole e principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione^25 ». Tali modalità sostituiscono le precedenti procedure di comitato con due nuovi strumenti, ossia la procedura consultiva e la procedura d'esame.

  1. Atti delegati Anche il trattato di Lisbona ha introdotto una nuova categoria di disposizioni giuridiche, che si situano a metà strada tra gli atti legislativi e quelli di esecuzione. Questi «atti delegati non legislativi» sono «atti di portata generale che integrano o modificano determinati elementi non essenziali di un atto legislativo» (chiamato anche «atto di base»). In linea di principio, il Parlamento gode degli stessi diritti di controllo del Consiglio. D. Poteri normativi e consultivi Raramente i trattati conferiscono alla Commissione pieni poteri normativi. Un esempio è rappresentato dall'articolo 106 TFUE che autorizza la Commissione a vigilare sull'applicazione delle norme dell'Unione relative alle imprese pubbliche e alle imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale. (^25) Art. 291, paragrafo 3, TFUE e regolamento (UE) n. 182/2011.

Ove occorra, la Commissione rivolge agli Stati membri le opportune direttive o decisioni. I trattati conferiscono alla Commissione il potere di formulare raccomandazioni o di presentare relazioni e pareri in numerosi casi. Essi prevedono inoltre che la Commissione sia consultata per talune decisioni, ad esempio quella di ammettere nell'Unione nuovi Stati membri 26

. La Commissione è altresì consultata, in particolare, in merito alle modifiche degli statuti di altre istituzioni o di altri organi, quali lo statuto dei deputati al Parlamento europeo, quello del Mediatore europeo e quello della Corte di giustizia. (^26) Art.49 ,TUE.