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Il Sistema Politico Spagnolo: Un'analisi della Costituzione e delle Istituzioni - Prof. Bo, Appunti di Diritto Costituzionale Italiano E Comparato

storia e composizione del governo spagnolo, parlamento e sua composizione

Tipologia: Appunti

2014/2015

Caricato il 30/08/2015

mirian-rivas
mirian-rivas 🇮🇹

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LA SPAGNA
1. Origini
L’evoluzione politico-costituzionale della carta spagnola h avuto inizio con Carta liberale di Cadice 1812.
Seguita poi dall’esperimento democratico della II repubblica del 1931 e per finire la lunga dittatura
franchista. Solo con la morte del dittatore avvenuta nel 1975, ebbe inizio una vera democrazia, attraverso una
fase di transizione politica che ha trasformato in democratico un ordinamento autoritario. Nell’autunno del
1976 il parlamento monocamerale approvò la Ley para la reforma politica, sottoposta poi a referendum. La
costituzione del 1978 è stata ratificata con referendum popolare ed è entrata in vigore lo stesso anno. La
spagna art. 3 si definisce come uno stato sociale e democratico di diritto e propugna come valori superiori
del proprio ordinamento giuridico, la libertà, la giustizia, l’uguaglianza e il pluralismo politico.
2 Forma politica dello Stato.
Art. 1 c. 3 della costituz spagnola proclama che la forma politica dello stato è la Monarchia parlamentare. Il
re ha conquistato una profonda legittimazione nell’ordinamento spagnolo, divenendo come capo dello stato,
il simbolo della sua unità e stabilità e l’arbitro e regolatore del funzionamento delle istituzioni.
Al Sovrano competono i compiti di Capo dello Stato: indice le elezioni, può sciogliere le Camere, nomina il
Presidente del Consiglio, emana i decreti del Consiglio dei ministri, ratifica i trattati internazionali, presiede
i comando delle forze armate, nomina i giudici del tribunale Costituzionale, possiede anche l’esercizio del
diritto di grazia. Avendo un governo parlamentare è centrale la relazione fiduciaria tra il potere legislativo e
quello esecutivo. Il Parlamento bicameraleCortes Genarales – è composto da:
- Congresso dei Deputati, rappresentativo dell’intero corpo elettorale, composto da 350 membri eletti per
quattro anni in circoscrizioni corrispondenti al territorio delle 50 Provincie con sistema proporzionale
(metodo d’hondt) con soglia di sbarramento al 3% , le liste sono chiuse e bloccate, dunque non è possibile
per gli elettori esprimere preferenze.
Attualmente, sono solo due i partiti che si disputano la scena politica, il Partido socialista obrero espagnol,
sinistra moderata e il partido popular, centro destra. vi sono piccoli partiti che finisco con l’essere
determinanti nella formazione dei Governi; con il loro appoggio possono dar diva a politiche volte a favorire
le varie Regioni.
il Senato, seconda camera del parlamento spagnolo composto da 264 membri eletti per quattro anni, per 4/5
dai cittadini con sistema maggioritario e per 1/5 dall’Assemblea delle Comunità autonome. Nonostante la
definizione dell’art. 69, che la definisce camera di rappresentanza regionale, non si può dire che il senato
rappresenti gli enti locali e neppure le autonomie regionali, dato l’esiguo numero dei suoi membri che
promanano dall’assemblee legislative delle comunità autonome. La posizione del senato non è
particolarmente significativa, gli è riconosciuto un limitatissimo ruolo paritario rispetto al congresso in
alcune funzioni che riguardano gli enti regionali. Gli è consentito dare inizio ai procedimenti volti ad
autorizzare accordi di cooperazione tra le comunità autonome. Inoltre ai sensi dell’art. 155 il senato a
maggioranza assoluta è chiamato dal governo ad approvare le misure necessarie ad obbligare una comunità
che abbia trasgredito gli obblighi ch la costituzione o le leggi le impongono, tuttavia al Congresso dei
deputati compete in modo esclusivo il controllo politico nei confronti del Governo e l’approvazione
definitiva delle varie leggi. Il Senato può solo introdurre emendamenti alle varie leggi o porre su di esse un
veto solo con la maggioranza assoluta, veto che può essere superato dal congresso approvando subito la
stessa legge con la maggioranza, o trascorsi due mesi con la maggioranza semplice.
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LA SPAGNA

1. Origini

L’evoluzione politico-costituzionale della carta spagnola h avuto inizio con Carta liberale di Cadice 1812. Seguita poi dall’esperimento democratico della II repubblica del 1931 e per finire la lunga dittatura franchista. Solo con la morte del dittatore avvenuta nel 1975, ebbe inizio una vera democrazia, attraverso una fase di transizione politica che ha trasformato in democratico un ordinamento autoritario. Nell’autunno del 1976 il parlamento monocamerale approvò la Ley para la reforma politica, sottoposta poi a referendum. La costituzione del 1978 è stata ratificata con referendum popolare ed è entrata in vigore lo stesso anno_. La spagna art. 3 si definisce come uno stato sociale e democratico di diritto e propugna come valori superiori del proprio ordinamento giuridico, la libertà, la giustizia, l’uguaglianza e il pluralismo politico._

2 Forma politica dello Stato.

Art. 1 c. 3 della costituz spagnola proclama che la forma politica dello stato è la Monarchia parlamentare. Il re ha conquistato una profonda legittimazione nell’ordinamento spagnolo, divenendo come capo dello stato, il simbolo della sua unità e stabilità e l’arbitro e regolatore del funzionamento delle istituzioni.

Al Sovrano competono i compiti di Capo dello Stato: indice le elezioni, può sciogliere le Camere, nomina il Presidente del Consiglio, emana i decreti del Consiglio dei ministri, ratifica i trattati internazionali, presiede i comando delle forze armate, nomina i giudici del tribunale Costituzionale, possiede anche l’esercizio del diritto di grazia. Avendo un governo parlamentare è centrale la relazione fiduciaria tra il potere legislativo e quello esecutivo. Il Parlamento bicamerale – Cortes Genarales – è composto da:

  • Congresso dei Deputati, rappresentativo dell’intero corpo elettorale, composto da 350 membri eletti per quattro anni in circoscrizioni corrispondenti al territorio delle 50 Provincie con sistema proporzionale (metodo d’hondt) con soglia di sbarramento al 3% , le liste sono chiuse e bloccate, dunque non è possibile per gli elettori esprimere preferenze.

Attualmente, sono solo due i partiti che si disputano la scena politica, il Partido socialista obrero espagnol , sinistra moderata e il partido popular , centro destra. vi sono piccoli partiti che finisco con l’essere determinanti nella formazione dei Governi; con il loro appoggio possono dar diva a politiche volte a favorire le varie Regioni.

il Senato, seconda camera del parlamento spagnolo composto da 264 membri eletti per quattro anni, per 4/ dai cittadini con sistema maggioritario e per 1/5 dall’Assemblea delle Comunità autonome. Nonostante la definizione dell’art. 69, che la definisce camera di rappresentanza regionale , non si può dire che il senato rappresenti gli enti locali e neppure le autonomie regionali, dato l’esiguo numero dei suoi membri che promanano dall’assemblee legislative delle comunità autonome. La posizione del senato non è particolarmente significativa, gli è riconosciuto un limitatissimo ruolo paritario rispetto al congresso in alcune funzioni che riguardano gli enti regionali. Gli è consentito dare inizio ai procedimenti volti ad autorizzare accordi di cooperazione tra le comunità autonome. Inoltre ai sensi dell’art. 155 il senato a maggioranza assoluta è chiamato dal governo ad approvare le misure necessarie ad obbligare una comunità che abbia trasgredito gli obblighi ch la costituzione o le leggi le impongono, tuttavia al Congresso dei deputati compete in modo esclusivo il controllo politico nei confronti del Governo e l’approvazione definitiva delle varie leggi. Il Senato può solo introdurre emendamenti alle varie leggi o porre su di esse un veto solo con la maggioranza assoluta, veto che può essere superato dal congresso approvando subito la stessa legge con la maggioranza, o trascorsi due mesi con la maggioranza semplice.

Al Consiglio dei Ministri, formato dal Presidente del Governo, compete l’indirizzo politico generale. Il Presidente del Governo assume un particolare rilievo sotto il profilo giuridico perchè è il Leader del partito che ha vinto le elezioni – forma di governo presidenzialista -. Il presidente de governo proposto al congresso dei deputati dal sovrano, a seguito di consultazioni con i gruppi politici dotati di rappresentanza parlamentare al congresso, viene nominato solo dopo l’investitura della camera. Per ottenere la nomina è necessario ai sensi dell’art. 99 che l’assemblea, udito il discorso programmatico, manifesti al presidente del governo la sua fiducia a maggioranza assoluta dei propri componenti, o trascorse 48 h dalla prima votazione, a maggioranza semplice. Nel caso in cui non si abbia una maggioranza semplice il sovrano dovrà proporre alla carica una nuova personalità. Se dopo due mesi dalla prima votazione, il congresso dei deputati non sarà riuscito a trovare un accordo sulla persona da nominare presidente del governo, il monarca dovrà sciogliere entrambe le camere parlamentari. La relazione fiduciaria potrà interrompersi, con l’approvazione del congresso dei deputati, di una mozione di sfiducia costruttiva. Ai sensi dell’art. 113 questa mozione deve contenere il nome di un sostituto del presidente del governo in carica, deve essere presentata da almeno 1/ dei componenti della camera bassa. Nel caso in cui nessuna tra e mozioni presentate ottenga l’elevata maggioranza(assoluta), richiesta per costringere alle dimissioni il presidente del governo in carica, i firmatari non potranno presentarne altra nella stessa sessione parlamentare. È evidente che questo meccanismo fiduciario, che cerca di evitar crisi al buoi, rafforza la stabilità del governo, non ne garantendo però automaticamente l’efficacia decisionale. Per rinsaldare la sua maggioranza il presidente del governo può, previa deliberazione del consiglio dei ministri presentare la questione di fiducia, art. 112. Nella prassi la questione di fiducia non è stata molto utilizzata. anche il Presidente del Consiglio può chiedere al Sovrano di sciogliere il parlamento.

Dal Governo dipende la Pubblica amministrazione civile e militare.

Il potere giudiziario è esercitato dai giudici e magistrati indipendenti, inamovibili e sottoposti solo all’impero della legge.

Non sono ammessi giudici straordinari.

Il Consiglio generale del potere giudiziario, - costituito da venti membri designati dalle Camere parlamentari, in carica per cinque anni -, si occupa della carriera dei magistrati e giudici e può emettere sanzioni.

  1. La forma di Stato.

La Costituzione, pur proclamando l’indissolubile unità della Nazione, garantisce il diritto all’autonomia delle nazionalità e delle Regioni.

Le nazionalità - Paesi Baschi, Catalogna, Galizia - , sono diverse da semplici enti territoriali come sono le Regioni.

La competenza degli enti autonomi regionale può essere sia di tipo legislativo – sviluppo della legislazione dello Stato -, che esecutivo.

La Costituzione individua solo le materie nelle quali è possibile agli enti autonomi ottenere competenze. Lo Statuto regionale delimita in modo più preciso le varie competenze demandate alle singole regioni.

Alcune materi sono però di esclusiva competenza dei poteri centrale dello Stato: difesa, sistema monetario, relazioni Internazionali, commer. Estero

Lo Statuto regionale prevede meccanismi di flessibilità nei rapporti di competenza amministrativa tra Stato e Regioni.