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Il sistema politico austriaco: un'analisi comparativa con la Germania - Prof. Bonfiglio, Appunti di Diritto Costituzionale Comparato

appunti di diritto comparato riguardanti l'austria

Tipologia: Appunti

2022/2023

Caricato il 21/01/2024

sara-fi-ttipaldi
sara-fi-ttipaldi 🇮🇹

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AUSTRIA
“Cenni storici”
1848: i moti portano l’imperatore a eleggere una costituente che elabora un testo mai
entrato in vigore.
1866: a seguito dall’esclusione dalla Confederazione Germanica, l’Austria adotta una
costituzione composta da 5 leggi fondamentali
1918: decreta la fine dell’impero e la nascita della Repubblica Austro-tedesca
1920: Legge costituzionale federale, tutt’ora in vigore.
“Forma di stato”
L’Austria è una Repubblica dai principi democratico-federali. Questi possono essere
come vedremo, modificati seppur con una procedura complessa, cioè la revisione
totale della costituzione, sancita dall’Art.44 della Legge costituzionale.
“Forma di governo”
L’assetto adottato è di tipo “semi-presidenziale federale” dove il:
-Potere legislativo è gestito da 2 camere:
Consiglio nazionale = eletto dal popolo per 5 anni con sistema proporzionale,
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con soglia di sbarramento al 4%. Siamo di fronte ad un “bicameralismo
imperfetto” perché solo questa camera è in grado di sfiduciare il governo
federale o i singoli ministri; inoltre il consiglio nazionale è in grado di superare
il veto del consiglio federale con la maggioranza semplice.
Consiglio federale = Costituita da 64 rappresentanti degli stati, eletti dalle diete
provinciali che però non sonni grado di rappresentare le minoranze, così
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importanti soprattutto per il panorama politico locale, andando quindi a ricreare
le stesse dinamiche della politica nazionale. Come scritto sopra il CF può
opporsi alla promulgazione di una legge. Detta opposizione deve essere
comunicata per iscritto al Consiglio nazionale entro otto settimane dalla
trasmissione al Consiglio federale della deliberazione legislativa.
Per questo motivo e anche altri siamo dinnanzi ad un “federalismo debole”.
-Potere esecutivo rappresentato da:
Presidente = eletto per 6 anni direttamente dal popolo ; ha poteri di:
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nomina e revoca del cancelliere
di scioglimento del Consiglio nazionale
dopo la riforma del 2007, prima era di solo 4 anni la durata della carica
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Rispetto alla Germania, dove il Bundesrat rappresenta gli esecutivo, mentre il CF rappresenta il legislativo
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Diverso dalla Germania, dove viene eletto dal Bundestag.
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AUSTRIA

“Cenni storici” 1848: i moti portano l’imperatore a eleggere una costituente che elabora un testo mai entrato in vigore. 1866: a seguito dall’esclusione dalla Confederazione Germanica, l’Austria adotta una costituzione composta da 5 leggi fondamentali 1918: decreta la fine dell’impero e la nascita della Repubblica Austro-tedesca 1920: Legge costituzionale federale, tutt’ora in vigore. “Forma di stato” L’Austria è una Repubblica dai principi democratico-federali. Questi possono essere come vedremo, modificati seppur con una procedura complessa, cioè la revisione totale della costituzione, sancita dall’Art.44 della Legge costituzionale. “Forma di governo” L’assetto adottato è di tipo “semi-presidenziale federale” dove il:

  • (^) Potere legislativo è gestito da 2 camere:
    • Consiglio nazionale^ = eletto dal popolo per 5 anni^1 con sistema proporzionale, con soglia di sbarramento al 4%. Siamo di fronte ad un “bicameralismo imperfetto” perché solo questa camera è in grado di sfiduciare il governo federale o i singoli ministri; inoltre il consiglio nazionale è in grado di superare il veto del consiglio federale con la maggioranza semplice.
    • Consiglio federale^ = Costituita da 64 rappresentanti degli stati, eletti dalle diete provinciali 2 che però non sonni grado di rappresentare le minoranze, così importanti soprattutto per il panorama politico locale, andando quindi a ricreare le stesse dinamiche della politica nazionale. Come scritto sopra il CF può opporsi alla promulgazione di una legge. Detta opposizione deve essere comunicata per iscritto al Consiglio nazionale entro otto settimane dalla trasmissione al Consiglio federale della deliberazione legislativa. Per questo motivo e anche altri siamo dinnanzi ad un “federalismo debole”.
  • (^) Potere esecutivo rappresentato da:
    • Presidente^ = eletto per 6 anni direttamente dal popolo^3 ; ha poteri di:
      • nomina e revoca del cancelliere
      • di scioglimento del Consiglio nazionale (^1) dopo la riforma del 2007, prima era di solo 4 anni la durata della carica (^2) Rispetto alla Germania, dove il Bundesrat rappresenta gli esecutivo, mentre il CF rappresenta il legislativo (^3) Diverso dalla Germania, dove viene eletto dal Bundestag.
  • (^) può adottare atti con forza di legge qualora il lavoro del consiglio sia impedito per cause di forza maggiore.
  • (^) Il suo potere è limitato dalla controfirma ministeriale.
  • (^) Può essere destituito con referendum anche se con difficoltà perché la richiesta di referendum può venire solo da CN o CF e deve essere deliberata con maggioranza dei 2/3 dal CN.
  • Cancelliere^ = capo del governo; può richiedere la revoca dei ministri; obbligo di dimissioni in caso di mancata fiducia al governo. “Lander e assetto federale” L’assetto federale è considerato debole per A. Quantità e qualità delle materie attribuite al legislatore (diete provinciali) B. Debolezza del C. Federale C. Limitata autonomia finanziaria I Lander , ovvero i 9 stati federali :
  • (^) Ognuno ha la sua dieta su base proporzionale (stabilito nella costituzione per cui non si può cambiare!! 4 ) che detiene il potere legislativo; inoltre si occupano di eleggere i loro rappresentanti nel Consiglio Federale
  • (^) Viene eletto un governo provinciale che ha il potere esecutivo
  • (^) Sono dotati di autonomia costituzionale ma sono comunque vincolati dalla legge costituzionale che prevede delle clausole particolarmente stringenti.
  • (^) sono in grado di recuperare la loro rappresentanza e margini di negoziazione con la conferenza dei presidenti dei lander.
  • (^) Per quanto riguarda invece il riparto delle competenze , le materie da attribuire agli apparati federali sono specificate nell’Art. 10 della costituzione, in quel caso l’esecuzione della legislazione dello stato federale spetta ai Lander. Nell’Art. 15 invece contiene la c.d. clausola residuale , per cui se una materia non è espressamente attribuita al legislativo federale, essa è competenza dei lander.
  • (^) La rigidità del riparto è temperato dall’obbligo di reciproca considerazione , per cui è richiesto a Bund e Lander di bilanciarsi e coordinarsi.
  • (^) Inoltre sempre per il rafforzamento delle competenze, possiedono la capacità di stipulare trattati internazionali con stati confinanti.^5
  • (^) I lander inoltre hanno la possibilità di esprimere un parere vincolante in tema di integrazione europea o di materie di loro competenza legislativa, nei confronti della federazione. —> vedi punto 2 del prossimo paragrafo che si collega!!! (^4) Diversamente dalla Germania che lascia la libertà ai Lander di determinare quale sia il sistema elettorale più adatto. (^5) Diversamente dalla Germania dove anche se in teoria la costituzione prevede la stipulazione, lo stato federale e il land si sono accordati solo per la partecipazione, in caso di materie d’interesse del Lander.