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La testimone e l'esame delle parti (mezzo di prova)., Dispense di Diritto Processuale Penale

La testimone e l'esame delle parti (mezzo di prova). 4 pagine. Diritto processuale penale.

Tipologia: Dispense

2023/2024

In vendita dal 08/06/2024

FranciM15
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LA TESTIMONIANZA
1. CHE COS’È LA TESTIMONIANZA?
La testimonianza è la dichiarazione resa in giudizio da chi ha una conoscenza, diretta o indiretta, di un fatto
oggetto di prova e che non vanta alcun interesse personale nel processo.
Le parti fissano il thema probandum e su questo il teste viene esaminato: non si tratta di una narrazione libera,
bensì di singole risposte sollecitate da altre domande.
→ La testimonianza è, quindi, assunta con il sistema del cd. "ESAME INCROCIATO", in base a cui il teste deve
rispondere alle domande sia della parte che ha richiesto la sua escussione, sia della parte avversa, secondo
un iter preciso: ESAME, CONTROESAME, RIESAME.
2. LIMITI DELLA TESTIMONIANZA → ART. 1.94
Per quanto riguarda i LIMITI, IL TESTIMONE:
-Non può deporre sulla moralità dell'imputato, salvo che si tratti di fatti specifici, idonei a qualificarne la
personalità in relazione al reato e alla pericolosità sociale;
-Non può deporre sulla moralità della persona offesa, anche se la deposizione sui fatti utili a definire la
personalità della persona offesa dal reato è ammessa solo quando il fatto dell'imputato deve essere valutato in
relazione al comportamento di quella persona.
-Non può deporre su voci correnti nel pubblico né esprimere apprezzamenti personali, salvo che sia impossibile
scinderli dalla deposizione sui fatti.
3. TESTIMONIANZA INDIRETTA → ART. 195
Preliminarmente, occorre sottolineare che nell'ambito della prova testimoniale è possibile distinguere 2 TIPOLOGIE
DI TESTIMONIANZA: DIRETTA e INDIRETTA.
-è DIRETTAquando il testimone riferisce fatti di cui ha avuto immediata percezione;
-è INDIRETTA (o de relato) → quando riferisce fatti di cui ha avuto conoscenza attraverso dichiarazioni di
terzi (riferite in via orale, per iscritto, o con altri mezzi).
→ La DIFFERENZA è importante perché, mentre nel primo caso il giudice può valutare immediatamente la
credibilità e attendibilità del teste, nella testimonianza indiretta, invece, deve compiere un ulteriore passaggio: deve
procedere alla valutazione del terzo da cui il teste ha appreso la notizia.
→ Pertanto, quando il testimone riferisce su fatti appresi da altri, deve riferirne i nomi, perché il giudice possa sentirli.
In caso contrario, le dichiarazioni riferite sono INUTILIZZABILI, salvo che la citazione risulti impossibile per morte,
infermità o irreperibilità.
→ La TESTIMONIANZA INDIRETTA serve, quindi, come mezzo per individuare nuove prove e per acquisire
queste ultime.
Si sottolinea che la P.G. e il P.M. possono avvalersi di persone indirettamente informate e dei cd. confidenti di
polizia, e di rispettare per questi ultimi l'anonimato; ma tale utilizzazione, mediante eventuali verbali di informazione,
vale solo per l'espletamento delle indagini e non già per la formazione della prova.
Queste informazioni, oltre ad non avere dignità di "testimonianza", non possono nemmeno essere utilizzate all'interno
del procedimento nei rapporti col G.I.P., e cioè per richiedergli provvedimenti (quali, ordinanze cautelari,
intercettazioni telefoniche), né in sede di udienza preliminare davanti al G. U.P.
ART.195 CO.4 → GLI UFFICIALI E GLI AGENTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA NON POSSONO
DEPORRE:
-sul contenuto delle sommarie informazioni assunte da testimoni o imputati connessi;
-sul contenuto di denunce, querele, istanze orali;
-sulle dichiarazioni spontanee ricevute dall'indagato.
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LA TESTIMONIANZA

1. CHE COS’È LA TESTIMONIANZA?

La testimonianza è la dichiarazione resa in giudizio da chi ha una conoscenza , diretta o indiretta , di un fatto oggetto di prova e che non vanta alcun interesse personale nel processo. → Le parti fissano il thema probandum e su questo il teste viene esaminato : non si tratta di una narrazione libera, bensì di singole risposte sollecitate da altre domande. → La testimonianza è, quindi, assunta con il sistema del cd. " ESAME INCROCIATO ", in base a cui il teste deve rispondere alle domande sia della parte che ha richiesto la sua escussione, sia della parte avversa, secondo un iter preciso: ESAME, CONTROESAME, RIESAME.

2. LIMITI DELLA TESTIMONIANZA → ART. 1. Per quanto riguarda i LIMITI , IL TESTIMONE:

  • Non può deporre sulla moralità dell'imputato , salvo che si tratti di fatti specifici, idonei a qualificarne la personalità in relazione al reato e alla pericolosità sociale;
  • Non può deporre sulla moralità della persona offesa , anche se la deposizione sui fatti utili a definire la personalità della persona offesa dal reato è ammessa solo quando il fatto dell'imputato deve essere valutato in relazione al comportamento di quella persona.
  • Non può deporre su voci correnti nel pubblico né esprimere apprezzamenti personali, salvo che sia impossibile scinderli dalla deposizione sui fatti. 3. TESTIMONIANZA INDIRETTA → ART. 195 Preliminarmente, occorre sottolineare che nell'ambito della prova testimoniale è possibile distinguere 2 TIPOLOGIE DI TESTIMONIANZA : DIRETTA e INDIRETTA.
  • è DIRETTAquando il testimone riferisce fatti di cui ha avuto immediata percezione ;
  • è INDIRETTA (o de relato) → quando riferisce fatti di cui ha avuto conoscenza attraverso dichiarazioni di terzi (riferite in via orale, per iscritto, o con altri mezzi). → La DIFFERENZA è importante perché, mentre nel primo caso il giudice può valutare immediatamente la credibilità e attendibilità del teste, nella testimonianza indiretta, invece, deve compiere un ulteriore passaggio: deve procedere alla valutazione del terzo da cui il teste ha appreso la notizia. → Pertanto, quando il testimone riferisce su fatti appresi da altri, deve riferirne i nomi, perché il giudice possa sentirli. In caso contrario, le dichiarazioni riferite sono INUTILIZZABILI, salvo che la citazione risulti impossibile per morte, infermità o irreperibilità. → La TESTIMONIANZA INDIRETTA serve, quindi, come mezzo per individuare nuove prove e per acquisire queste ultime. Si sottolinea che la P.G. e il P.M. possono avvalersi di persone indirettamente informate e dei cd. confidenti di polizia , e di rispettare per questi ultimi l'anonimato; ma tale utilizzazione, mediante eventuali verbali di informazione, vale solo per l'espletamento delle indagini e non già per la formazione della prova. Queste informazioni, oltre ad non avere dignità di "testimonianza", non possono nemmeno essere utilizzate all'interno del procedimento nei rapporti col G.I.P., e cioè per richiedergli provvedimenti (quali, ordinanze cautelari, intercettazioni telefoniche), né in sede di udienza preliminare davanti al G. U.P. ART.195 CO.4 → GLI UFFICIALI E GLI AGENTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA NON POSSONO DEPORRE :
  • sul contenuto delle sommarie informazioni assunte da testimoni o imputati connessi ;
  • sul contenuto di denunce , querele , istanze orali ;
  • sulle dichiarazioni spontanee ricevute dall'indagato.

→ Si tratta di una norma volta a salvaguardare il principio del contraddittorio e della oralità della prova, al fine di evitare il rischio che informazioni assunte fuori dal processo (e, dunque, in assenza delle garanzie tipiche offerte in sede di dibattimento) possano essere utilizzate.

4. САРАСІТÀ A TESTIMONIARE → ART. OGNI PERSONA HA LA CAPACITÀ PROCESSUALE DI TESTIMONIARE , indipendentemente dall'età e dalle condizioni personali o sociali. → Tuttavia, il giudice anche di ufficio può ordinare gli accertamenti peritali opportuni, al fine di verificare l'idoneità fisica o mentale a rendere testimonianza. 5. INCOMPATIBILITA A TESTIMONIARE → ART. 197 NON POSSONO ESSERE ASSUNTI COME TESTIMONI :

  • i coimputati del medesimo reato o le persone imputate in un procedimento connesso a norma dell'ART. 12, LETT.A), salvo che nei loro confronti sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di proscioglimento, di condanna o di applicazione della pena ai sensi dell'ART.444;
  • salvo quanto previsto dall'ART.64, Co.3, LETT.C), le persone imputate in un procedimento connesso a norma dell'ART. 12, LETT.C), o di un reato collegato a norma dell'ART.371, co.2, LETT.B), prima che nei loro confronti sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di proscioglimento, di condanna o di applicazione della pena ai sensi dell'ART. 444;
  • il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria ;
  • coloro che nel medesimo procedimento svolgono o hanno svolto la funzione di giudice, P.M. o loro ausiliario nonché il difensore che abbia svolto attività di investigazione difensiva e coloro che hanno formato la documentazione delle dichiarazioni e delle informazioni assunte ex ART.391-TER. 6. TESTIMONIANZA ASSISTITA → ART. 197 BIS IN PASSATO un'assoluta incompatibilità a deporre sussisteva anche per i coimputati, imputati di reati connessi o collegati che avessero reso dichiarazioni riguardanti gli altri soggetti. La L. 63/2001 sul "giusto processo" ha introdotto una novità importante in tema di dichiarazioni rese dall' imputato. In particolare, quando questi risponde sulla sua responsabilità assume la veste di imputato ; quando , invece, riferisce sulla responsabilità di altri , assume la veste di testimone , con l'obbligo, quindi, di dire la verità. Pertanto, ATTUALMENTE POSSONO ASSUMERE L'UFFICIO DI TESTIMONI CHE :
  • l'imputato di un procedimento connesso (a norma dell'ART.12, LETT.A) o di un reato collegato (a norma dell'ART.371, CO.2, LETT.B) a condizione che nei suoi confronti sia intervenuta una sentenza irrevocabile di proscioglimento, di condanna o di patteggiamento. Trattasi, dunque, di IMPUTATI IN PROCEDIMENTI CONNESSI, MA GIÀ GIUDICATI. Tuttavia, ciò non vale per l'imputato connesso assolto con sentenza irrevocabile "per non aver commesso il fatto", il quale deve essere sentito come testimone comune; ciò è dovuto alla pronuncia della Corte Cost. n.381/2006 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dei co.3-6 dell'ART. 197BIS;
  • imputati di un procedimento connesso ai sensi dell'ART.12 LETT.C (cioè per reati commessi per eseguirne o occultarne altri ) o ai sensi dell'ART.371 LETT.B (cioè per reati collegati ) a condizione che gli sia stato fatto l'avviso ex ART.64, CO.3, LETT.C (se tale avviso non sia fatto potranno essere assunti come testimoni solo dopo che sia intervenuta sentenza definitiva di proscioglimento, condanna o patteggiamento). Riguardo alle MODALITÀ DI ASSUNZIONE della testimonianza assistita, l'ART.197 bis prevede che:
  • l'imputato sentito come testimone deve essere assistito da un difensore ;
  • non può essere obbligato a deporre sui fatti per i quali ha subito una condanna , se nel relativo processo aveva negato la sua responsabilità o non aveva reso alcuna dichiarazione. In ordine ai CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PROVA assunta:
  • le sue dichiarazioni non possono essere utilizzate contro di lui in un eventuale procedimento di revisione o in un giudizio civile o amministrativo.
  • le sue dichiarazioni devono essere valutate secondo i parametri di cui all'Art. 192, co.3, per cui per la loro attendibilità occorrono dei riscontri specifici.

ESAME DELLE PARTI → (ARTT.208-210)

L'ESAME DELLE PARTI è un mezzo di prova attraverso cui i soggetti a vario titolo coinvolti nel procedimento penale (imputato, parte civile, purché non sia testimone, responsabile civile e civilmente obbligato per la pena pecuniaria) sono chiamati a dare il loro contributo nell'accertamento dei fatti. → A differenza della testimonianza, che è sempre obbligatoria, l'esame è invece sempre FACOLTATIVO; nessuna parte, infatti, ha il dovere di sottoporsi all'esame, sicché dal suo eventuale rifiuto non possano trarsi deduzioni sfavorevoli. TESTIMONIANZA ED ESAME DELLE PARTI SONO, DUNQUE, MEZZI DI PROVA DIFFERENTI, invero:

  • il testimone è un soggetto terzo rispetto al fatto da accertare , dal quale si pretende il rispetto dell'obbligo di rispondere e di dire la verità ;
  • la parte , invece, è direttamente coinvolta nel processo , per cui non si può pretendere il rispetto dei medesimi obblighi del testimone. L'imputato può tacere e mentire impunemente nell'esercizio del diritto di difesa , con il solo limite di non poter incolpare un'altra persona o di simulare un reato. Pertanto, il legislatore ha dettato una disciplina che consideri la posizione dell'imputato e delle altre parti. Invero, l'esame è esperibile solo su richiesta della parte o previo consenso ad una richiesta di esame formulata da altri. La parte che chiede o accetta l'esame deve rispondere alle domande che le vengono poste, essendo autorizzata a non farlo solo quando potrebbe emergere una sua responsabilità penale; tuttavia, se non risponde in casi diversi da questo, se ne darà atto nel verbale e da tale silenzio il giudice potrà trarre solo strumenti di convincimento. ART.210 → disciplina l'ESAME IN DIBATTIMENTO DELLA PERSONA IMPUTATA IN UN PROCEDIMENTO CONNESSO: a. la richiesta dell'esame delle persone imputate procedimento connesso può provenire dall'accusa, dalla difesa e dalle altre parti private; b. la citazione di questi imputati avviene con le modalità previste per i testimoni: essi hanno pertanto l'obbligo di presentarsi e sono passibili di accompagnamento coattivo; c. l'istituto in parola è preordinato a trasformare gli imputati connessi in testimoni sul fatto altrui; d. resta ferma la garanzia dell'assistenza difensiva, nel corso dell'esame, per tutte le categorie di imputati richiamate dalla norma in parola.