


Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity
Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium
Prepara i tuoi esami
Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity
Prepara i tuoi esami con i documenti condivisi da studenti come te su Docsity
Trova i documenti specifici per gli esami della tua università
Preparati con lezioni e prove svolte basate sui programmi universitari!
Rispondi a reali domande d’esame e scopri la tua preparazione
Riassumi i tuoi documenti, fagli domande, convertili in quiz e mappe concettuali
Studia con prove svolte, tesine e consigli utili
Togliti ogni dubbio leggendo le risposte alle domande fatte da altri studenti come te
Esplora i documenti più scaricati per gli argomenti di studio più popolari
Ottieni i punti per scaricare
Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium
La testimone e l'esame delle parti (mezzo di prova). 4 pagine. Diritto processuale penale.
Tipologia: Dispense
1 / 4
Questa pagina non è visibile nell’anteprima
Non perderti parti importanti!



La testimonianza è la dichiarazione resa in giudizio da chi ha una conoscenza , diretta o indiretta , di un fatto oggetto di prova e che non vanta alcun interesse personale nel processo. → Le parti fissano il thema probandum e su questo il teste viene esaminato : non si tratta di una narrazione libera, bensì di singole risposte sollecitate da altre domande. → La testimonianza è, quindi, assunta con il sistema del cd. " ESAME INCROCIATO ", in base a cui il teste deve rispondere alle domande sia della parte che ha richiesto la sua escussione, sia della parte avversa, secondo un iter preciso: ESAME, CONTROESAME, RIESAME.
2. LIMITI DELLA TESTIMONIANZA → ART. 1. Per quanto riguarda i LIMITI , IL TESTIMONE:
→ Si tratta di una norma volta a salvaguardare il principio del contraddittorio e della oralità della prova, al fine di evitare il rischio che informazioni assunte fuori dal processo (e, dunque, in assenza delle garanzie tipiche offerte in sede di dibattimento) possano essere utilizzate.
4. САРАСІТÀ A TESTIMONIARE → ART. OGNI PERSONA HA LA CAPACITÀ PROCESSUALE DI TESTIMONIARE , indipendentemente dall'età e dalle condizioni personali o sociali. → Tuttavia, il giudice anche di ufficio può ordinare gli accertamenti peritali opportuni, al fine di verificare l'idoneità fisica o mentale a rendere testimonianza. 5. INCOMPATIBILITA A TESTIMONIARE → ART. 197 NON POSSONO ESSERE ASSUNTI COME TESTIMONI :
L'ESAME DELLE PARTI è un mezzo di prova attraverso cui i soggetti a vario titolo coinvolti nel procedimento penale (imputato, parte civile, purché non sia testimone, responsabile civile e civilmente obbligato per la pena pecuniaria) sono chiamati a dare il loro contributo nell'accertamento dei fatti. → A differenza della testimonianza, che è sempre obbligatoria, l'esame è invece sempre FACOLTATIVO; nessuna parte, infatti, ha il dovere di sottoporsi all'esame, sicché dal suo eventuale rifiuto non possano trarsi deduzioni sfavorevoli. TESTIMONIANZA ED ESAME DELLE PARTI SONO, DUNQUE, MEZZI DI PROVA DIFFERENTI, invero: