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lavoro e carcere. diritto penitenziario, Tesine universitarie di Diritto Penitenziario

tesina su lavoro e carcere. diritto penitenziario

Tipologia: Tesine universitarie

2016/2017

Caricato il 05/07/2017

Utente sconosciuto
Utente sconosciuto 🇮🇹

4.5

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LAVORO E CARCERE
L’ art. 15 L.354/1975 individua il lavoro come uno degli elementi del trattamento
rieducativo, stabilendo che, salvo casi di impossibilità, al condannato e all’internato è
assicurata una occupazione lavorativa.
L’art. 20 ord. penit. denisce le principali caratteristiche del lavoro negli istituti
penitenziari.
È obbligatorio per i detenuti condannati e per i sottoposti alla misura di sicurezza della
colonia agricola e della casa di lavoro.
Negli istituti penitenziari deve essere favorita la destinazione dei detenuti e degli
internati al lavoro e la loro partecipazione a corsi di formazione professionale. In
questo senso possono essere stipulati accordi con aziende pubbliche o private
convenzionate o con l’ente Regione al ne di istituire all’interno degli istituti
lavorazioni organizzate o corsi di formazione professionale.
Il lavoro penitenziario non ha carattere aittivo, pertanto non rappresenta un
inasprimento della pena, ma è considerato come una forma di organizzazione
necessaria alla vita della comunità carceraria.
Carattere che ricalca i contenuti dell’art. 71 delle regole minime Onu ed è confermato
all’art. 26 comma 1 delle Regole penitenziarie europee.
È remunerato. Il compenso è calcolato in base alla qualità e alla quantità di lavoro
prestato. Sono riconosciute le medesime garanzie assicurative, contributive e
previdenziali previste in un rapporto di lavoro subordinato.
L’organizzazione e i metodi devono riettere quelli della società libera, questo per
preparare i detenuti alle condizioni del lavoro libero e favorirne il reinserimento
sociale.
La retribuzione del detenuto lavoratore è denita dalla legge come “mercede”: l’art.
22 ord. penit. stabilisce che “ le mercedi per ciascuna categoria di lavoranti sono
equitativamente stabilite in relazione alla quantità e alla qualità del lavoro
eettivamente prestato, alla organizzazione e al tipo di lavoro del detenuto, in misura
non inferiore ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi”.
LAVORO INTRAMURARIO
La sua organizzazione e gestione è riservata dall’ art. 47 del regolamento di
esecuzione (d.p.R 230/2000) alle direzioni degli istituti, che devono uniformarsi alle
linee programmatiche dei provveditorati.
Sono alle dipendenze dell’amministrazione penitenziaria:
-LAVORAZIONI PER COMMESSE DELL’AMMINISTRAZIONE STESSA, vale a dire forniture
di vestiario e corredo, di arredi e quant’altro destinato al fabbisogno di tutti gli istituti
del territorio nazionale.
-LAVORI DELLE COLONIE E DEI TENIMENTI AGRICOLI, che occupano detenuti e
internati con vari gradi di specializzazione (apicoltori, mungitori, ortolani ecc.)
-LAVORI DOMESTICI consistenti nelle attività necessarie al funzionamento della vita
interna all’istituto. Vi rientrano:
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LAVORO E CARCERE

L’ art. 15 L.354/1975 individua il lavoro come uno degli elementi del trattamento rieducativo, stabilendo che, salvo casi di impossibilità, al condannato e all’internato è assicurata una occupazione lavorativa.

L’art. 20 ord. penit. definisce le principali caratteristiche del lavoro negli istituti penitenziari.

È obbligatorio per i detenuti condannati e per i sottoposti alla misura di sicurezza della colonia agricola e della casa di lavoro.

Negli istituti penitenziari deve essere favorita la destinazione dei detenuti e degli internati al lavoro e la loro partecipazione a corsi di formazione professionale. In questo senso possono essere stipulati accordi con aziende pubbliche o private convenzionate o con l’ente Regione al fine di istituire all’interno degli istituti lavorazioni organizzate o corsi di formazione professionale.

Il lavoro penitenziario non ha carattere afflittivo, pertanto non rappresenta un inasprimento della pena, ma è considerato come una forma di organizzazione necessaria alla vita della comunità carceraria.

Carattere che ricalca i contenuti dell’art. 71 delle regole minime Onu ed è confermato all’art. 26 comma 1 delle Regole penitenziarie europee.

È remunerato. Il compenso è calcolato in base alla qualità e alla quantità di lavoro prestato. Sono riconosciute le medesime garanzie assicurative, contributive e previdenziali previste in un rapporto di lavoro subordinato.

L’organizzazione e i metodi devono riflettere quelli della società libera, questo per preparare i detenuti alle condizioni del lavoro libero e favorirne il reinserimento sociale.

La retribuzione del detenuto lavoratore è definita dalla legge come “mercede”: l’art. 22 ord. penit. stabilisce che “ le mercedi per ciascuna categoria di lavoranti sono equitativamente stabilite in relazione alla quantità e alla qualità del lavoro effettivamente prestato, alla organizzazione e al tipo di lavoro del detenuto, in misura non inferiore ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi”.

LAVORO INTRAMURARIO

La sua organizzazione e gestione è riservata dall’ art. 47 del regolamento di esecuzione (d.p.R 230/2000) alle direzioni degli istituti, che devono uniformarsi alle linee programmatiche dei provveditorati.

Sono alle dipendenze dell’amministrazione penitenziaria:

  • LAVORAZIONI PER COMMESSE DELL’AMMINISTRAZIONE STESSA, vale a dire forniture di vestiario e corredo, di arredi e quant’altro destinato al fabbisogno di tutti gli istituti del territorio nazionale.

-LAVORI DELLE COLONIE E DEI TENIMENTI AGRICOLI, che occupano detenuti e internati con vari gradi di specializzazione (apicoltori, mungitori, ortolani ecc.)

  • LAVORI DOMESTICI consistenti nelle attività necessarie al funzionamento della vita interna all’istituto. Vi rientrano:
  • Servizi d’ istituto (cuochi, addetti alla lavanderia, porta vitto e magazzinieri)
  • (^) Servizi di manutenzione ordinaria dei fabbricati (elettricisti, idraulici, falegnami, riparatori radio-tv, giardinieri, imbianchini)
  • Vi sono alcune mansioni retribuite dall’ amministrazione, ormai esclusive dell’ambiente penitenziario (scrivano, piantono, spesino)

LAVORO ALLA DIPENDENZE DI TERZI

Le lavorazioni possono essere organizzate e gestite da imprese pubbliche e private. I rapporti tra le direzioni e le imprese sono definiti con convenzioni. I datori di lavoro devono versare alla direzione dell’istituto la retribuzione dovuta al lavoratore al netto delle ritenute di legge e l’importo di eventuali assegni familiari.

Di grande rilievo è la legge Smuraglia, che ha modificato la definizione di persone svantaggiate con l’aggiunta delle persone detenute o internate negli istituti penitenziari.

La legge inoltre ha esteso il sistema di sgravi contributivi e fiscali alle aziende che organizzano attività all’interno degli istituti penitenziari.

Chi può essere ammesso

  • (^) Gli imputati, previa autorizzazione dell’autorità giudiziaria
  • Condannati e internati per reati diversi da quelli previsti dall’ art. 4-bis ord. penit.
  • Condannati per reati previsti dall’art 4-bis ord.penit. dopo l’espiazione di un terzo della pena, e comunque di non oltre 5 anni.
  • (^) Condannati all’ergastolo dopo l’espiazione di almeno 5 anni.

Limiti all’ammissione

I detenuti e gli internati per reati associativi possono essere ammessi al lavoro esterno solo se collaborano con la giustizia, oppure quando la loro collaborazione risulti impossibile.

I detenuti e gli internati per altri gravi reati (terrorismo, omicidio, rapina aggravata, traffico di droga, estorsione aggravata) possono essere ammessi al lavoro esterno solo se non vi sono elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata.

Chi è evaso, oppure ha avuto la revoca di una misura alternativa, non può essere ammesso al lavoro esterno per 3 anni. Non vi può essere ammesso per 5 anni nel caso in cui abbia commesso un reato punibile con pena massima pari o superiore a 3 anni, durante un’evasione, un permesso premio, il lavoro esterno o durante una misura alternativa.

Procedura per l’ammissione