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Il Lavoro Penitenziario: Diritti e Regolamentazione, Schemi e mappe concettuali di Diritto Penitenziario

LAVORO PENITENZIARIO RIASSUNTI

Tipologia: Schemi e mappe concettuali

2011/2012

Caricato il 16/09/2023

aan
aan 🇮🇹

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4 documenti

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Il lavoro penitenziario
L’art 20 dell’O.P. fa riferimento al lavoro che viene svolto all’interno dell’Istituto; il lavoro viene considerato
come l’elemento fondamentale del trattamento rieducativo.
Innanzitutto l’O.P. assicura il lavoro per i soggetti detenuti ed internati, tenendo conto delle condizioni
economiche e familiari dei soggetti; il lavoro penitenziario non ha carattere afflittivo e deve ricalcare i
caratteri del lavoro nella società libera per garantire al detenuto l’acquisizione di competenze che siano
successivamente spendibili nel mondo esterno.
Il lavoro penitenziario viene determinato da un’apposita commissione composta da: direttore dell’istituto,
funzionario uepe, sanitario, preposto, educatore e rappresentante sindacale. Tale organo redige delle
tabelle basate su caratteristiche generiche e qualifiche, dalle quali vengono scelti i detenuti e facendo
riferimento alle attitudini del soggetto per l’assegnazione degli incarichi.
L’amministrazione penitenziaria ha previsto la possibilità di collaborare con soggetti pubblici e privati e con
cooperative per lo svolgimento di servizi lavorativi in istituto; viene pubblicata regolare circolare dal dap e
gli enti partecipano attraverso gare di appalto pubbliche.
Ancora l’art 20 O.P. prevede la possibilità di vendere i prodotti realizzati nelle lavorazioni penitenziarie, ad
un prezzo pari o inferiore rispetto ai costi del luogo in cui è radicato l’istituto, i proventi sono devoluti in un
apposito capitolo di bilancio del Ministero di Giustizia.
Resta ferma la possibilità per i detenuti di svolgere per proprio conto attività artigianali, artistiche e
intellettuali e di produrre beni destinati all’autoconsumo.
In materia di lavoro viene garantita ai detenuti la tutela assicurativa e previdenziale e tutte le disposizioni
del CNNL compreso il riposo; fanno eccezione il diritto di sciopero e di associazioni sindacali.
L’art 20 ter fa riferimento al lavoro di pubblica utilità a cui i detenuti possono partecipare; tale lavoro può
svolgersi anche all’interno dell’istituto e non è retribuito; possono farne richiesta di partecipazione gli stessi
detenuti. Lo stesso art vieta la possibilità di svolgere lavoro all’esterno per i soggetti dei reati di cui all’art
426 bis e 4 bis O.P.
Le attività non possono avere ad oggetto gestione di servizi di istituto.
REMUNERAZIONE: proporzionale a qualità e quantità d lavoro svolto, pari ai 2/3 di quanto previsto nel
CCNL a cui vengono aggiunti gli assegni familiari versati direttamente dalla direzione sul conto dei familiari.
Dalla remunerazione si detraggono le spese di mantenimento e processuali; al condannato sono riservati i
3/5 pignorabili sono per gli alimenti e per danni all’amministrazione.
PECULIO: FONDO VINCOLATO pari ad 1/5 che si può utilizzare solo per particolari esigenze su
autorizzazione della Direzione
FONDO DISPONIBILE: quota che eccede 1/5 sempre utilizzabile

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Il lavoro penitenziario L’art 20 dell’O.P. fa riferimento al lavoro che viene svolto all’interno dell’Istituto; il lavoro viene considerato come l’elemento fondamentale del trattamento rieducativo. Innanzitutto l’O.P. assicura il lavoro per i soggetti detenuti ed internati, tenendo conto delle condizioni economiche e familiari dei soggetti; il lavoro penitenziario non ha carattere afflittivo e deve ricalcare i caratteri del lavoro nella società libera per garantire al detenuto l’acquisizione di competenze che siano successivamente spendibili nel mondo esterno. Il lavoro penitenziario viene determinato da un’apposita commissione composta da: direttore dell’istituto, funzionario uepe, sanitario, preposto, educatore e rappresentante sindacale. Tale organo redige delle tabelle basate su caratteristiche generiche e qualifiche, dalle quali vengono scelti i detenuti e facendo riferimento alle attitudini del soggetto per l’assegnazione degli incarichi. L’amministrazione penitenziaria ha previsto la possibilità di collaborare con soggetti pubblici e privati e con cooperative per lo svolgimento di servizi lavorativi in istituto; viene pubblicata regolare circolare dal dap e gli enti partecipano attraverso gare di appalto pubbliche. Ancora l’art 20 O.P. prevede la possibilità di vendere i prodotti realizzati nelle lavorazioni penitenziarie, ad un prezzo pari o inferiore rispetto ai costi del luogo in cui è radicato l’istituto, i proventi sono devoluti in un apposito capitolo di bilancio del Ministero di Giustizia. Resta ferma la possibilità per i detenuti di svolgere per proprio conto attività artigianali, artistiche e intellettuali e di produrre beni destinati all’autoconsumo. In materia di lavoro viene garantita ai detenuti la tutela assicurativa e previdenziale e tutte le disposizioni del CNNL compreso il riposo; fanno eccezione il diritto di sciopero e di associazioni sindacali. L’art 20 ter fa riferimento al lavoro di pubblica utilità a cui i detenuti possono partecipare; tale lavoro può svolgersi anche all’interno dell’istituto e non è retribuito; possono farne richiesta di partecipazione gli stessi detenuti. Lo stesso art vieta la possibilità di svolgere lavoro all’esterno per i soggetti dei reati di cui all’art 426 bis e 4 bis O.P. Le attività non possono avere ad oggetto gestione di servizi di istituto. REMUNERAZIONE: proporzionale a qualità e quantità d lavoro svolto, pari ai 2/3 di quanto previsto nel CCNL a cui vengono aggiunti gli assegni familiari versati direttamente dalla direzione sul conto dei familiari. Dalla remunerazione si detraggono le spese di mantenimento e processuali; al condannato sono riservati i 3/5 pignorabili sono per gli alimenti e per danni all’amministrazione. PECULIO: FONDO VINCOLATO pari ad 1/5 che si può utilizzare solo per particolari esigenze su autorizzazione della Direzione FONDO DISPONIBILE: quota che eccede 1/5 sempre utilizzabile