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TESINA PENITENZIARIO, Tesine universitarie di Diritto Penitenziario

TESINA PER IL LABORATORIO DI DIRITTO PENITENZIARIO

Tipologia: Tesine universitarie

2017/2018

Caricato il 15/02/2018

marilena.deluca11
marilena.deluca11 🇮🇹

4.6

(24)

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Laboratorio di diritto penitenziario : “Dalla
chiusura degli OPG alla nascita delle REMS : un
percorso ad ostacoli”.
Il primo intervento è del Dott. Nicola Merola dell’Associazione di
promozione sociale “Patto per la Salute mentale” di Salerno il quale
esordisce con il ricordare l’evento quale è il passaggio dagli ospedali
psichiatrici giudiziari a quelle che sono le residenze per le esigenze
delle misure di sicurezza sostenendo che è il tema della salute
mentale a suo avviso, è un tema assolutamente non trascurabile in
quanto questo interessa l’ambito giudiziario, ma interessa in particolar
modo tutti i normali cittadini facendo l’esempio di un signore a Napoli
che ha ucciso 4-5 persone e si chiede se questa persona avesse
problemi dal punto di vista mentale. E crede di si, quella persona
lavorava come infermiere in un certo contesto.
Pertanto, secondo il dott. Merola, bisognerebbe introdurre il tema della
verica delle condizioni mentali dei lavoratori in modo da evtare
eventi spiacevoli o disastrosi.
Il Professore Kalb segue dicendo che nel sistema penale e
processuale penale è stato arontato il tema del sovraollamento
carcerario. Questo è un tema fortemente discusso da qualche anno
perché lo status di condannato evidenziava un trattamento disumano
e degradante. Di qui ci sono stati una serie di interventi da parte del
nostro legislatore volti in qualche modo a neutralizzare e a
decautelare il sovraollamento. La strategia di depenalizzazione è una
strategia che è seguita nel tempo. La nostra attenzione oggi si sposta
sul sistema penale e sulle scene di politica criminale e all’interno di
queste scene la centralità è rappresentata dal tema della pericolosità
sociale.
I presupposti che danno luogo sotto il prolo ontologico alla
congurazione di questa pena sono i delitti.
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Scarica TESINA PENITENZIARIO e più Tesine universitarie in PDF di Diritto Penitenziario solo su Docsity!

Laboratorio di diritto penitenziario : “Dalla

chiusura degli OPG alla nascita delle REMS : un

percorso ad ostacoli”.

Il primo intervento è del Dott. Nicola Merola dell’Associazione di

promozione sociale “Patto per la Salute mentale” di Salerno il quale esordisce con il ricordare l’evento quale è il passaggio dagli ospedali

psichiatrici giudiziari a quelle che sono le residenze per le esigenze

delle misure di sicurezza sostenendo che è il tema della salute

mentale a suo avviso, è un tema assolutamente non trascurabile in

quanto questo interessa l’ambito giudiziario, ma interessa in particolar

modo tutti i normali cittadini facendo l’esempio di un signore a Napoli

che ha ucciso 4-5 persone e si chiede se questa persona avesse

problemi dal punto di vista mentale. E crede di si, quella persona

lavorava come infermiere in un certo contesto.

Pertanto, secondo il dott. Merola, bisognerebbe introdurre il tema della

verifica delle condizioni mentali dei lavoratori in modo da evtare

eventi spiacevoli o disastrosi.

Il Professore Kalb segue dicendo che nel sistema penale e

processuale penale è stato affrontato il tema del sovraffollamento

carcerario. Questo è un tema fortemente discusso da qualche anno

perché lo status di condannato evidenziava un trattamento disumano

e degradante. Di qui ci sono stati una serie di interventi da parte del

nostro legislatore volti in qualche modo a neutralizzare e a

decautelare il sovraffollamento. La strategia di depenalizzazione è una

strategia che è seguita nel tempo. La nostra attenzione oggi si sposta

sul sistema penale e sulle scene di politica criminale e all’interno di

queste scene la centralità è rappresentata dal tema della pericolosità

sociale.

I presupposti che danno luogo sotto il profilo ontologico alla

configurazione di questa pena sono i delitti.

Cosa determina la pericolosità sociale? Da sempre il nostro sistema

penale ha seguito il principio del cosiddetto del doppio binario. Il

doppio binario nell’ambito penalistico è semplice: chi pone in essere

una condotta di rilevanza penale dovrà essere eseguita la sanzione

penale. Con il principio del doppio binario la responsabilità comporta

la irrogazione di una sanzione penale e qualora si dovesse rilevare la

pericolosità sociale l’adozione della misura di sicurezza. Di qui la

logica del doppio binario e quindi la distinzione tra sanzione penale e

misura di sicurezza. Entrambe seguono il principio di legalità, né l’una,

quindi, né l’altra possono essere irrogate se non previste ex ante dal

legislatore. Da un lato l’intuizione dell’irrogazione della misura di

sicurezza nel riformatorio giudiziario o in ospedale psichiatrico

giudiziario se è appurata una pericolosità sociale evita conseguenze

all’interno di una comunità sociale e protegge la collettività.

Il dibattito quindi non può che articolarsi sulle ragioni della chiusura degli opg e sulla nascita delle rems ed in particolare sulla legge n. del 2014 (la legge di conversione del decreto legge n.52 del 2014), Questa fonte normativa non va solo ricordata perché ha individuato la data della chiusura dell'OPG(31 marzo 2015) ma anche pervchè si è avuto un salto di qualità. Nei confronti di coloro i quali presentano questo deficit e necessitano di un ricorso all’ex OPG, all’ex casa di cura, il legislatore con quest’ultimo intervento normativo, segnala la non operatività di uno dei 4 maggiori centri di interventi. L’art 3 ter del decreto legge n.211 del 2015 è l’aspetto più importante perchè nell’incipit del comma 4 si legge"dal 31 marzo 2015 gli ospedali psichiatrici giudiziari sono chiusi". Le misure di sicurezza del ricovero negli ospedali psichiatrici giudiziari e l’assegnazione alla casa di cura e custodia sono perseguite esclusivamente all’interno delle strutture sanitarie di cui al comma 2. Il giudice dispone nei confronti dell’infermo di mente e seminfermo di mente l’applicazione della misura di sicurezza anche in via provvisoria diversa dal ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario o nella casa di cura e custodia salvo quando sono ammissibili elementi dalle quali risulta che ogni misura diversa non è idonea ad assicurare cure adeguate e a far fronte alla sua pericolosità sociale. In questo caso aggiunge che a tal proposito non opera l’art.133 comma 2 n.4. Ovviamente parlando di giudice si riferisce al giudice della cognizione e a quello individuato ex art. 679,

criminale da non rispondere all’ambiente sanitario oppure che sia

affetto da malattia psichica. Per i malati di mente coesistono due sistemi a seconda che questa persona abbia commesso o non abbia commesso dei reati. Se il soggetto non ha commesso dei reati con l’eccezione delle misure di prevenzione, potrà essere sottoposto ad un provvedimento di tipo coercitivo, il trattamento sanitario obbligatorio, il cui principio ispiratore è quello di colui che non sia in grado di rendersi conto della necessità di doversi curare o che necessiti di trattamenti sanitari o che rifiuti il trattamento. Occorre quindi l’accertamento dell’imputabilità, ossia la verifica che al momento della commissione del fatto il soggetto era in grado di intendere e di volere. In una prospettiva di carattere generale precisare la imputabilità e la capacità di colpevolezza, vale a dire il presupposto della rimproverabilità di un soggetto per un determinato comportamento da lui posta in essere, si deve rilevare che la destinazione degli imputabili o non imputabili sono strumenti a tutela di garanzia delle persone e poi perché: da un lato è impensabile che l’imputabilità sia riconosciuta ad un soggetto che non sia in grado di determinarsi e giustificare il proprio comportamento e quindi difendersi e dall’altro lato che possa andare a discapito delle esigenze di tutela della collettività. Di qui la previsione dell’imputabilità e delle misure di sicurezza , la prima esige la capacità di intendere di volere e considera le ipotesi di ubriachezza e dell’assunzione di sostanze stupefacenti che non siano accidentali. Il codice Rocco invero in un ottica puramente orientata ad esigenze di tipo autoritario e primitivo, ha dato vita per siffatte ipotesi ad un sistema di attribuzione della responsabilità di tipo penale che è sganciato dall’effettivo accertamento delle condizioni personali al momento della realizzazione del fatto. Tale disciplina risulta evidentemente difficilmente armonizzabile con l’accertamento della responsabilità penale. Le scelte normative di una materia sembrano fondate in sostanza , per ravvisare lo stato di ubriachezza e assunzione di sostanze stupefacenti non accidentale , più su una colpevolezza per la condotta di vita del soggetto per cui si va a guardare il tenore del soggetto , l’aspetto interiore ossia scelte esistenziali, espressione dell’integrazione sociale. La teoria delle suddette actiones libere in causa era già utilizzata in diritto canonico dai moralisti di formazione cristiana per giustificare la pena in caso di peccati commessi da soggetti incapaci di intendere e di volere posti involontariamente in stato di incoscienza. S. Tommaso già nel 1200 diceva che il soggetto

doveva rispondere per qualsiasi atto illecito che sia stato commesso

per l’assoluzione, con la penitenza seppure in stato di incoscienza. Le seconde invece, le misure di sicurezza invece sono applicate nei confronti degli autori di reato considerati socialmente pericolosi. La nozione di pericolosità sociale così concepita è entrata a far parte come diceva pocanzi il professore Kalb nel nostro ordinamento, a partire dal 1930 , quale sintesi della contrapposizione tra scuola positiva e scuola classica mediata nel codice Rocco, nel sistema del doppio binario con la previsione delle pene e delle misure di sicurezza. Il concetto di pericolosità sociale sembra subito essersi dimostrato un concetto complesso, nel suo accertamento di un giudizio di tipo prognostico che il codice Rocco cercò di limitare , pervasivo in quanto una volta entrato nel sistema delle misure di sicurezza si è dimostra idoneo di espandersi e quindi noi la pericolosità sociale la troviamo da un lato per i reati di sospetto quale oggetto della presunta maggiore di colpevolezza o a sostegno di interventi in via preventiva dei complessi penitenziari per applicare misure fondati su una pericolosità generica a sostegno della garanzia della prevenzione della commissione di un reato e allo stesso tempo è anche pervasivo. La imputabilità e la pericolosità hanno attraversato negli ultimi 40 anni un periodo di crisi. Quindi alla previsione per quello che può essere il suo futuro comportamento del soggetto si aggiunge una previsione psichica del soggetto che ha commesso reato in situazione di assenza di capacità di intendere e di volere. Tra gli elementi che concorrono alla decisione del giudice chiamato ad esprimersi sulla pericolosità sociale al momento in cui deve ordinare l’esecuzione per la misura di sicurezza, rilievo assume la perizia psichiatrica, un mezzo di prova diretto ad acquisire un giudizio da parte dello psichiatra che è un soggetto dotato di particolare conoscenza di tipo scientifico sono fatti rilevanti relativi la presenza della persona sottoposta a misure di sicurezza. Il giudice dovrà valutare le conclusioni del perito allo stesso modo con cui vengono valutati gli elementi di prova deponendo il dissentire da quello che è il giudizio peritale. In tal caso egli potrà o disporre altri accertamenti peritali oppure non condividendo i termini e le motivazioni del perito può decidere in senso contrario con l’obbligo però di motivare le ragioni del proprio dissenso. In questa situazione quando la scienza psichiatrica ha sottoposto a revisione critica i paradigmi in precedenza generalmente condivisi con la conseguenza che un indirizzo medico e quello di tipo gnoseografico si è venuto a contrapporre a quello giuridico che ha allargato la nozione di infermità

momento non possono durare oltre il tempo , nei limiti edittali. Sono l’esecuzione in colonia agricola, casa di cura, strumenti di reinserimento sociale. La distinzione tra colonia agricola e casa di lavoro si basa sul tipo di attività che viene svolta all’interno dell’istituto. L’esecuzione in casa di cura e custodia è una misura stabilita per gli autori di delitto non colposo che siano stati condannati ad una pena diminuita per infermità psichica o della cronica assunzione di sostanze stupefacenti oppure che siano affetti da sordomutismo la durata va da sei mesi a tre e va eseguita dopo che la pena detentiva sia stata scontata o altrimenti si sia estinta. In casi particolari è possibile ordinare il ricovero prima dell’esecuzione della pena per evitare che l’immediata esecuzione questa possa gravare sulle condizioni psichiche del condannato. Invece il ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario è destinato a persone non imputabili a causa di infermità psichica o di intossicazione cronica da alcol o sostanze stupefacenti oppure che siano affetti da sordomutismo la durata va da sei mesi a tre e va eseguita dopo che la pena detentiva sia stata scontata o altrimenti si sia estinta. In casi particolari è possibile ordinare il ricovero prima dell’esecuzione della pena per evitare che l’immediata esecuzione questa possa gravare sulle condizioni psichiche del condannato. Invece il ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario è destinato a persone non imputabili a causa di infermità psichica o di intossicazione cronica da alcol o sostanze stupefacenti , sordomutismi e che siano socialmente pericolosi. La durata minima per l’opg è 10 anni se di fatto la legge prevede la pena dell’ergastolo , 5 se la pena della reclusione è stabilita nel massimo e nel minimo edittale. Dal 1° aprile 2015 l’esecuzione nelle case di cura e custodia e negli ospedali psichiatrici giudiziari è stato sostituito dall’istituzione delle rems, residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza il tutto previsto naturalmente da isituzioni per il definitivo superamento degli ospedali psichiatrici nel decreto del 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, al fine di consentire alle regioni e province autonome di completare tutte le misure e gli interventi strutturali già programmati, finalizzati ad assicurare l'assistenza terapeutico- riabilitativa per il recupero e il reinserimento sociale dei pazienti internati provenienti dagli ospedali psichiatrici giudiziari. In effetti è un miraggio da due mesi dall’entrata in vigore delle nuove norme che

tra i termini rems e opg sembra il tempo essersi fermato al 31 marzo del 2015. Argomento che appare completamente risolto.