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Le forme di Stato - Appunti - Diritto Pubblico Comparato, Appunti di Diritto Pubblico Comparato

le forme di Stato

Tipologia: Appunti

2012/2013

Caricato il 29/03/2013

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LE FORME DI STATO
Il termine “ Stato “ ha avuto nel corso del tempo diverse accezioni:
nell’antica Roma “status” esprimeva la condizione giuridica di un soggetto che
apparteneva ad una certa collettività;
nel Medioevo indicava un libero Comune, ad esempio lo Stato di Firenze.
In generale il termine “Stato” indica l’assetto istituzionale nel quale vi è un potere
d’imperio sugli uomini stanziati su un determinato territorio.
Elementi essenziali
Il POPOLO: insieme di soggetti che, in quanto appartenenti allo Stato, sono
sottoposti all’autorità di governo. VINCOLO GIURIDICO tra collettività e
entità statuale = CITTADINANZA, cui si collegano diritti e doveri;
Il TERRITORIO: elemento materiale e tangibile, costituito da:
Terraferma
Acque comprese nei confini statali
Mare territoriale
Piattaforma continentale
Spazio aereo sovrastante
Navi che battono bandiera statale quando sono in acque esterne dalla
sovranità di uno Stato e aeromobili
Sedi diplomatiche
Il GOVERNO: complesso di organi titolari dell’indirizzo politico, che si
caratterizza per due elementi:
La politicità lo Stato decide liberamente i propri fini. Negli Stati
democratici non sono completamente liberi in quanto vincolati alla
Costituzione;
La sovranità lo Stato “superiorem non recognoscens”.
Rottura dell’ ordine medioevale STATO
- all’esterno il potere sovrano - all’esterno lo Stato è
INDIPENDENTE
è sottoposto alle autorità rispetto agli altri Stati;
dell’Impero e della Chiesa; - all’interno lo Stato esercita il suo
- all’interno il potere media la potere d’imperio su un popolo stanziato
propria sovranità con altri centri su un certo territorio.
di poteri.
SOVRANITA’ (4 elementi) :
GENERALITA nel momento in cui si afferma lo Stato sovrano la sua
sovranità si estende in tutte le sfere della vita associata;
ORIGINARIETA lo Stato sovrano è INDIPENDENTE da qualunque altro
ordinamento;
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LE FORME DI STATO

Il termine “ Stato “ ha avuto nel corso del tempo diverse accezioni:

  • nell’antica Roma “status” esprimeva la condizione giuridica di un soggetto che apparteneva ad una certa collettività;
  • nel Medioevo indicava un libero Comune, ad esempio lo Stato di Firenze. In generale il termine “Stato” indica l’assetto istituzionale nel quale vi è un potere d’imperio sugli uomini stanziati su un determinato territorio.

Elementi essenziali

  • (^) Il POPOLO : insieme di soggetti che, in quanto appartenenti allo Stato, sono sottoposti all’ autorità di governo. VINCOLO GIURIDICO tra collettività e entità statuale = CITTADINANZA , cui si collegano diritti e doveri;
  • Il TERRITORIO : elemento materiale e tangibile, costituito da:
    • Terraferma
    • Acque comprese nei confini statali
    • Mare territoriale
    • Piattaforma continentale
    • Spazio aereo sovrastante
    • Navi che battono bandiera statale quando sono in acque esterne dalla sovranità di uno Stato e aeromobili
    • Sedi diplomatiche
  • Il GOVERNO : complesso di organi titolari dell’ indirizzo politico , che si caratterizza per due elementi: - La politicità → lo Stato decide liberamente i propri fini. Negli Stati democratici non sono completamente liberi in quanto vincolati alla Costituzione; - La sovranità → lo Stato “ superiorem non recognoscens ”.

Rottura dell’ ordine medioevale → STATO ↓

  • all’esterno il potere sovrano - all’esterno lo Stato è INDIPENDENTE è sottoposto alle autorità rispetto agli altri Stati; dell’Impero e della Chiesa ; - all’interno lo Stato esercita il suo
  • all’interno il potere media la potere d’imperio su un popolo stanziato propria sovranità con altri centri su un certo territorio. di poteri.

SOVRANITA’ (4 elementi) : ✓ GENERALITA’ → nel momento in cui si afferma lo Stato sovrano la sua sovranità si estende in tutte le sfere della vita associata; ✓ ORIGINARIETA’ → lo Stato sovrano è INDIPENDENTE da qualunque altro ordinamento;

ASSOLUTEZZA → tutti gli ordinamenti giuridici (locali) sono subordinati allo Stato (art. 5 Cost.). Lo Stato si è liberato dal controllo dell’ordinamento ecclesiastico (ASSOLUTEZZA della SOVRANITA’); ✓ INDIVISIBILITA’ → la sovranità statale è UNICA, non si divide.

FORMA DI STATO : rapporto tra GOVERNANTI (detentori del potere) e GOVERNATI (cittadini e sudditi). ↓ (nozione correlata a) REGIME POLITICO : individuazione delle finalità di carattere generale che lo Stato intende perseguire. ↓ (nozione correlata a) COSTITUZIONE MATERIALE : insieme dei PRINCIPI e dei VALORI dominanti.

Classificazione tradizionale delle forme di Stato: REPUBBLICA MONARCHIA forma di Stato RAPPRESENTATIVA forma di Stato in cui il potere è di tipo (potere dal basso = cittadini) ERIDITARIO-DINASTICO. ↓ distinzione superata → affermazione delle monarchie costit. EVOLUZIONE: STATO FEUDALESTATO ASSOLUTOSTATO ASSOLUTO ILLUMINATOSTATO LIBERALESTATO SOCIALE avvicinamento alla forma di Stato moderno → si fa risalire alla Pace di Vestfalia (1648, fine della guerra dei trent’anni).

ORDINAMENTO FEUDALE

FEUDO deriva dal latino “ feudum ” → insieme di DIRITTI di natura pubblica (esercitati su un determinato territorio) concessi dal SOVRANO a un VASSALLO. L’ordinamento feudale nasce da un PATTO = rapporto di natura privatistica tra il SIGNORE il VASSALLO dispone di risorse che garantiscono in cambio della PROTEZIONE offre SERVIZI SICUREZZA in un determinato territorio di vario genere. ↓ analogamente il SIGNORE offriva mantenimento e i SOLDATI offrivano in cambio e alloggio prestazioni militari ↓

nascita dello STATO ASSOLUTO

non si basa più sul principio di scambio ma su quello di AUTORITA’

Teoria di Hobbes

1651 - Il Leviatano Hobbes teorizza una STATO DI NATURA di perenne LOTTA DI TUTTI CONTRO TUTTI e in cui vige la LEGGE DEL PIU’ FORTE ( HOMO HOMINI LUPUS ) ↓ uscita dallo STATO DI NATURA

PATTO SOCIALE

tra gli UOMINI e il SOVRANO (Leviatano) si pongono in SOGGEZIONE assicura la loro SICUREZZA rispetto al SOVRANO ( pactum subiectionis ) ↓ SOVRANITA’ DAL BASSO Teorie di Hobbes → legittimazione del SISTEMA ASSOLUTISTICO di Luigi XVI in Francia e Carlo I Stuart in Gran Bretagna STATO ASSOLUTO = AUTORITA’ e PRINCIPIO DI GERARCHIA → la volontà del sovrano prevale su tutto UNIFICAZIONE e CONCENTRAZIONE DEL POTERE in capo al Sovrano:

  • Potere LEGISLATIVO → esercitato attraverso ORDINANZE
  • Potere ESECUTIVO → i ministri sono FUNZIONARI nominati/revocati del Re e agiscono in suo nome
  • Potere GIUDIZIARIO → i giudici rendono giustizia in nome del Re, che può intervenire nel processo con le cd. lettere di grazie Il Sovrano non ha limiti , ha origini DIVINE (= Dio in terra) ed è LEGIBUS SOLUTUS. In Inghilterra non si afferma lo Stato assoluto per mancanza di presupposti (principio di gerarchia). Sotto Carlo I Stuart (1628) → Petition of Rights presentata dal Parlamento : afferma le prerogative del Parlamento e le violazioni compiute dalla Corona. Viene accettata formalmente ma non rispettata (Carlo I non convocò il Parlamento per 11 anni). 1649 : guerra civile, culminata nella decapitazione del Re e l’instaurazione della Repubblica sotto la guida di Cromwell.

ASSOLUTISMO ILLUMINATO

cd. Stato di Polizia

si pone finalità di carattere generale → BENESSERE e FELICITA’ (materiale) dei sudditi. Nascono scuole, strutture sanitarie laiche, opere pubbliche ecc. APPARATO MILITARE → permanente, stabile, efficiente APPARATO BUROCRATICO → struttura organizzativa che si affianca al Sovrano Ciò implicava COSTI → nascita di una STRUTTURA FISCALE per garantire l’afflusso di risorse per le spese dell’esercito e della corte. DISTINZIONE

tra figura del SOVRANO come PERSONA entità IMPERSONALE chiamata CORONA e il suo PATRIMONIO PERSONALE

PATRIMONIO PRIVATO del Sovrano ≠ PATRIMONIO PUBBLICO

appartiene alla collettività ma gestito dal Sovrano In virtù di questa scissione, i sudditi potevano presentare reclami, ricorsi ecc. ai Tribunali Camerali. L’apice dello Stato di Polizia si raggiunge con Federico II di Prussia.

↓ C R I S I

Idea di BENESSERE disgiunto dalla LIBERTA’

Kant: « Nessuno mi può costringere ad essere felice a suo modo, ma ognuno può ricercare la sua felicità per la via che a lui sembra buona, purché non rechi pregiudizio alla libertà degli altri. » Lo Stato deve creare condizioni affinché l’uomo possa agire liberamente, entro certi

limiti → crisi dell’assolutismo → STATO LIBERALE

Non vi è un modello unico di passaggio allo Stato liberale.

  • In Inghilterra si affermò in modo graduale attraverso una progressiva limitazione del potere regio da parte del Parlamento (al di là delle due fratture rivoluzionarie: quella del 1649, che portò alla decapitazione di Carlo I; quella del 1688-89, detta Gloriosa rivoluzione , che portò allo spodestamento di Giacomo II e all’investitura al trono di Guglielmo D’Orange);
  • Negli Stati Uniti si affermò a seguito della vittoriosa guerra d’indipendenza (1776) contro l’Inghilterra e dell’adozione della Costituzione di Filadelfia del 1787;
  • In Francia, invece, il passaggio dall’ Ancient Régime allo Stato liberale fu traumatico e violento.

Ciò premesso, al di là delle varie forme di transizione al liberalismo, è possibile individuare delle caratteristiche peculiari:

  1. i PRINCIPI DEL COSTITUZIONALISMO a. la SEPARAZIONE DEI POTER I b. la GARANZIA DEI DIRITTI FONDAMENTALI Art. 16 della Dichiarazione dei Diritti dell’uomo e del cittadino (1789) : « Ogni società in cui la garanzia dei diritti non è assicurata, né la separazione dei poteri stabilita, non ha una costituzione

  2. il DIVIETO DI MANDATO IMPERATIVO

a. le teoria della SEPARAZIONE DEI POTERI – tripartizione tra Legislativo, Esecutivo e Giudiziario – è stata elaborata da Montesquieu ed è contenuta nel suo scritto L’esprit des lois. Essa parte da un presupposto fondamentale, cioè la PREMINENZA DELLA LEGGE. Ciò fa sì che sul piano funzionale l’Esecutivo sia subordinato al Legislativo, mentre sul piano soggettivo i due

Lo Stato sociale si caratterizza per il riconoscimento ad ogni soggetto dei diritti politici e per l’abbandono della visione individualistica della società, per abbracciare la tutela dei diritti diversi, a carattere collettivo, denominati diritti sociali. La forma di Stato sociale è dunque un perfezionamento, un’integrazione dello Stato liberale. Lo Stato dell’ 800 è definito MONOCLASSE , vale a dire uno Stato in cui la BORGHESIA è l’unica classe politicamente rappresentativa. L’egemonia della borghesia era dovuta al cd. VOTO CENSITARIO (diritto di voto solo per chi aveva un certo livello di ricchezza) → RAPPORTO TRA DIRITTO DI VOTO E REDDITO. Il principio “ no taxation without rapresentation ” viene ribaltato → chi non contribuisce alle spese dello Stato non può avere il diritto di voto (es. 1909 gli aventi diritto rappresentavano l’8.3% della popolazione). Tutto ciò determina un fatto che segna il divario tra Stato liberale e Stato costituzionale, tra costituzioni dell’800 e costituzioni del ‘900.

  • Le costituzioni dell’800 nacquero un problema di ordine politico-sociale → contrapposizione tra due classi: la nobiltà e la borghesia. Le costituzioni ottocentesche sanciscono l’ equilibrio tra le due classi (basti pensare alle due Camere nello Statuto albertino, una elettiva e l’altra, il Senato, di nomina regia; il Governo era promanazione del Re). Dopo l’unità d’Italia il contesto sociale muta → trasformazioni economiche (industrializzazione), trasformazioni geografiche (nascita delle città, urbanizzazione). Le MASSE , che si spostano in città, cominciano ad avere peso politico. Le istanze sollevate dalle varie classi sociali che risultano escluse dal gioco politico non hanno rappresentanza in Parlamento.
  • Le costituzioni del ‘900 (dopo la II guerra mondiale) sono definite PLURICLASSE , in quanto approvate e cementate dal consenso di tutte le classi sociali.

Un primo passo verso il mutamento è rappresentato dall’estensione del diritto di voto : nel 1884-85 viene introdotto il suffragio universale maschile e nel 1918 quello femminile in Gran Bretagna ; in Francia , maschile nel 1848, femminile nel 1946; in Italia , maschile nel 1918, femminile nel 1946. In Gran Bretagna (processo di democratizzazione, suffragio universale, ricchezza distribuita), Francia (politica di inclusione sociale, suffragio universale) e USA (stesse condizioni di ricchezza, base sociale omogenea) il passaggio dallo Stato di diritto allo Stato sociale è avvenuto in maniera graduale e indolore, in quanto l’integrazione tra classi era facilitata da un sistema parlamentare radicato nella tradizione. In altri sistemi, invece, l’integrazione tra le classi di potere e le classi emergenti che reclamavano diritti sfociò in situazioni di conflitto, che degenerarono in forme di Stato autoritario (Germania, Italia, Spagna, Portogallo, URSS).

Lo Stato sociale è uno stato interventista nel senso che inizia a tutelare categorie sociali prive di rappresentanza, ad erogare servizi volti a soddisfare bisogni primari e a prestare assistenza alle categorie più disagiate. In virtù di questo processo i diritti sociali cominciano a trovare una collocazione a livello costituzionale, basti pensare alla Costituzione di Weimar del 1919 (obbligo di istruzione, istruzione gratuita, diritti del lavoratore ecc.). Le enunciazioni costituzionali della Costituzione di Weimar hanno rappresentato il prototipo per molte Costituzioni democratiche del secondo dopoguerra (ad es., la Costituzione italiana del 1947). Proprio al fine di garantire i diritti sociali il pubblico potere diventa attivo. Lo Stato è interventista anche in economia.

STATO AUTORITARIO E STATO TOTALITARIO

1922-43 Fascismo in Italia 1933-45 Nazionalsocialismo in Germania 1936-75 Spagna franchista Queste esperienze si descrivono come espressioni di Stato «totalitario». Solo il regime nazionalsocialista assume i caratteri specifici del totalitarismo, mentre il regime fascista viene qualificato come autoritario.

Regimi AUTORITARI ≠ Regimi TOTALITARI

  • Grado di autoritarismo → maggiore nelle esperienze totalitarie rispetto a quelle autoritarie
  • Grado di concentrazione del potere e di imposizione dell’ideologia del partito unico → maggiore nelle esperienze totalitarie rispetto a quelle autoritarie
  • Garanzie di libertà individuali e collettive → scompaiono nelle esperienze totalitarie Sono accomunati dagli esiti dell’esercizio totalitario del potere.

L’avvento dei regimi autoritari-totalitari in Italia e Germania trae la sua origine dalla CRISI DELLO STATO LIBERALE.

  • In Italia vi era un parlamentarismo molto debole , a causa della notevole forza della Corona (a differenza della Gran Bretagna e della Francia dove il parlamentarismo si era consolidato)
  • In Germania non si era addirittura formata fino alla prima guerra mondiale una forma di governo parlamentare.

Vi sono dei caratteri di fondo dello Stato autoritario-totalitario: a. (^) Svuotamento del principio di legalità b. Riduzione o eliminazione della garanzia di libertà politica, civile, sia a carattere individuale che collettivo c. Sostanziale ripudio di un’organizzazione costituzionale

tedesco e ciò condusse all’ideologia dell’ antisemitismo radicale e alle persecuzioni razziali. Diversamente dall’Italia, in Germania vi fu un rapporto diverso tra partito e Stato. In una prima fase del nazionalsocialismo, ogni elemento sociale era subordinato all’autorità dello Stato, ma successivamente il regime arrivò a negare il concetto di Stato e ad affermare la superiorità del partito e della sua guida (Führer).

Tra le forme autoritarie-totalitarie si colloca la forma di Stato socialista. Questa forma di Stato nacque in un momento storico di arretratezza in cui versava l’Impero zarista , anche in conseguenza del notevole aggravamento dovuto alla guerra. Si basava sulla teoria marxista-leninista secondo cui l’organizzazione statale è un’organizzazione volta ad affermare il dominio della BORGHESIA , che dispone dei CAPITALI sui quali e attraverso i quali vengono impiegate le forza lavoro al servizio del capitale. L’obiettivo è quello di raggiungere una società senza Stato, una società che si autoregola, in cui non vi siano capitalisti o una classe dominante. Presupposti filosofici: a. Necessità di abbattere la classe dominante capitalista b. Appropriazione a favore della classe lavoratrice di tutti i capitali e sistemi di produzione c. Eliminazione della proprietà privata d. Eliminazione dell’iniziativa economica privata Nella fase transitoria vi è la cd. DITTATURA DEL PROLETARIATO , volta ad eliminare il capitalismo e in questa fase è necessaria la presenza dello Stato (Stato socialista) il quale offre alla dittatura del proletariato tutti gli strumenti per affermarsi e per controllare la produzione. Una volta raggiunto tale obiettivo si sarebbe passati al comunismo , fase che comunque non si è realizzata. Per assicurare la dittatura del proletariato è necessaria una struttura che si identifica con il PARTITO COMUNISTA , che ha funzione di INDIRIZZO per la collettività. Le decisioni fanno sempre riferimento al partito, alle elezioni ci sono spesso liste uniche decise dal partito, tutto è indirizzato dal partito, il quale ha il potere costituzionale di revocare i rappresentanti eletti nelle varie istituzioni → CENTRALISMO DEMOCRATICO : tutte le decisioni nascono dal centro (dal partito) e poi si indirizzano ai vari organi dello Stato. Nel partito comunista si riuniscono i cittadini più attivi della classe operaia e tutte le attività sono finalizzate all’interesse del lavoratore. Inoltre tutti i diritti di libertà possono essere esplicati solo se conformi agli interessi generali della produzione del Paese. ESALTAZIONE DEL LAVORO come forma assoluta attraverso la quale l’uomo si realizza.

STATO DEMOCRATICO-COSTITUZIONALE-PLURALISTICO

Lo Stato del secondo dopoguerra è: a. Democratico b. (^) Costituzionale c. Pluralistico

a. Il concetto di DEMOCRAZIA postula tre principi basilari:

  1. L’esistenza di regole che servono ad eleggere i governanti
  2. Il principio di maggioranza → la maggioranza ha il diritto di produrre decisioni politiche
  3. La tutela delle minoranza Il principio democratico si può concretizzare nelle forme di
    • DEMOCRAZIA RAPPRESENTATIVA → i cittadini eleggono i propri rappresentanti, i quali adottano le decisioni nelle Assemblee rappresentative
    • (^) DEMOCRAZIA DIRETTA → i cittadini partecipano alle decisioni dello Stato in modo diretto attraverso appositi strumenti (in Italia referendum, petizione, iniziativa legislativa popolare). La democrazia è fondata sugli INDIVIDUI, non sulle masse, dunque non c’è omologazione. Ciò si scontra però col PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA. Inoltre la democrazia si deve fondare sul DIALOGO, sul’ACCETTAZIONE DELLE DIVERSITA’: è per definizione il SISTEMA PARLAMENTARE. b. Lo Stato costituzionale non solo ha una Costituzione, ma essa deve rispondere alle regole di costituzionalismo:
  4. Separazione tra sfera politica e sfera religiosa
  5. (^) Esistenza di una Costituzione tendenzialmente SCRITTA, RIGIDA e frutto di una decisione sovrana del popolo
  6. Separazione dei poteri
  7. Il titolo che legittima l’acquisto di diritti e doveri è la CITTADINANZA e non l’appartenenza ad una corporazione o classe sociale
  8. Le garanzie dei diritti fondamentali dell’uomo
  9. I diritti sono sottoposti a diversi livelli di protezione e limitazione c. PLURALISMO significa che l’ordinamento statale riconosce e garantisce l’esistenza di una pluralità di centri e di gruppi di potere: sociali, religiosi, culturali (PLURALISMO SOCIALE), a livello di governo territoriale (PLURALISMO ISTITUZIONALE), economici (PLURALISMO ECONOMICO). Dunque non esiste una sola forma di autorità.