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Le joint-ventures internazionali
Tipologia: Slide
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(^) La joint-venture rappresenta lo strumento più indicato per raggiungere gli obiettivi strategici per lo sviluppo della propria impresa e costituirla presuppone la necessità di ricercare il supporto di un altro partner ( co-venture ) che condivida lo sforzo, gli investimenti necessari e l’aiuto in un potenziale insuccesso. (^) Ad oggi, il termine assume un doppio significato, almeno per i giuristi: (^) joint-venture strumentale od occasionale , per la realizzazione di un’opera determinata; (^) joint-venture operativa , ossia la società controllata in comune, destinata all’esercizio di un’attività produttiva di beni o servizi tendenzialmente illimitata nel tempo.
La cooperazione per l’esecuzione in comune di un’opera (^) Spesso l’esecuzione di un lavoro all’estero richiederà la partecipazione, dai più imprese, dello stesso paese o di paesi diversi. (^) Il caso più comune è quello in cui l’opera richieda la collaborazione di imprese aventi diverse specializzazioni ( ad esempio quando si tratti di costruire uno stabilimento complesso, che implichi la realizzazione di opere civili, la fornitura ed il montaggio di macchinari di diversi tipi, ecc. ); però può anche verificarsi il caso in cui la suddivisione dell’opera tra più imprese è dovuta a motivi finanziari ed organizzativi ( ad esempio, quando nessuna di esse sia in grado singolarmente di assumere gli impegni necessari ).
(^) Verificandosi l’esigenza di una collaborazione tra più imprese per l’esecuzione di un’opera a favore di un cliente straniero, questa si potrà realizzare nelle forme più diverse: (^) a) una prima possibilità è data dall’assunzione del contratto da parte di una singola impresa, che fa eseguire singole parti del lavoro da una serie di subfornitori/ subappaltatori; in questo caso non si può parlare di reale collaborazione per l’esecuzione dell’opera, dal momento che il rischio (e spesso il guadagno) fa capo al contraente principale, unico responsabile nei confronti del cliente straniero.
(^) Un classico caso di joint-venture si rintraccia nell’ambito delle case automobilistiche; spesso accade, infatti, che alcuni modelli di autovetture siano prodotti con tecnologie di case differenti: Opel Corsa, vettura tedesca Opel, ma il motore è il 1.3 Multijet della Fiat; Suzuki Ignis, vettura giapponese Suzuki, ma gran parte della meccanica e il motore sono Fiat; Fiat Ulysse, vettura Fiat, ma la meccanica è Peugeot. (^) Altro settore in cui si enucleano diversi esempi è quello chimico: Montecatini e Rhone Poulenc con la Rhodiatoce, Montecatini e Shell con Monteshell. (^) E ancora: esempio evidente di joint-venture è fornito dalla Sony Ericsson , costituita dall’accordo di collaborazione tra la giapponese Sony, che apporta la sua esperienza nel campo degli apparecchi elettronici, e della svedese Ericsson, che porta la sua esperienza nel campo della telefonia. (^) Nel tessile, si segnalano: Montefibre e Pirelli con la Sicrem; Eni e Toray con la Alcantara.
(^) Nella ristorazione, il Gruppo Cremonini ha costituito numerose joint-ventures: Roadhouse Grill Europe con Roadhouse Grill Inc., società statunitense quotata al Nasdaq; Momentum, in collaborazione con l’inglese Granada Food Services, per la ristorazione a bordo dei treni che attraversano il tunnel sotto la Manica dell’Eurostar Group. (^) Tickets.com , società leader nella fornitura di soluzioni e servizi di biglietteria per eventi sportivi e di intrattenimento di prestigio in campo mondiale, ha costituito una joint-venture con la società China Sports Industry International (CSII) per la fornitura di servizi di biglietteria e similari destinati al settore dello sport e ai mercati associati in Cina (^) Il Centre Electronique Horologer (C.E.H.), una sorta di consorzio per lo sviluppo di un movimento elettronico comune costituito nel 1960 da alcuni marchi elvetici (tra cui Ebel, Eberhard, Favre-Leuba, Omega, Patek Philippe, Rolex, Zenith) per contrastare la temuta concorrenza degli orologi al quarzo.
(^) Nel caso di contratto concluso tra soggetti appartenenti a Stati diversi, gli stipulanti possono scegliere una legge applicabile a tutto il contratto o ad una sola parte. (^) In mancanza si applica la legge del paese col quale il contratto presenta il collegamento più stretto (art. 4, Convenzione di Roma del 19 giugno 1980 sulle obbligazioni contrattuali). (^) La joint-venture contrattuale prevede la costituzione di una struttura comune, come ad esempio un comitato di gestione, che organizza i rapporti tra le imprese partecipanti. (^) Generalmente, all’impresa che svolge l’attività più importante nel progetto viene affidato un mandato per operare verso l’esterno, per conto di tutti i partecipanti alla joint-venture. (^) Il mandato soddisfa anche l’interesse del committente, che tratta così con un unico soggetto.
(^) Nei rapporti internazionali assumono un’importanza crescente le joint ventures o società miste, anche note sotto il nome di incorporated joint ventures o equity joint ventures (^) Si tratta di forme di cooperazione tra imprese, di carattere non episodico, che si realizzano generalmente nel quadro di una società comune ( joint subsidiary , filiale comune, società mista), controllata cioè congiuntamente da due o più società madri. (^) In proposito, va notato sin d’ora che la joint venture non si esaurisce nella joint subsidiary , cioè nella società di capitali controllata in comune: infatti, la joint venture è un’operazione più complessa, caratterizzata da un accordo tra le società madri (accompagnato, di solito, da una serie di accordi collaterali), nel cui contesto la società comune costituisce lo strumento operativo attraverso il quale si realizza la cooperazione tra le parti.
(^) La messa a punto di tali accorgimenti, volti a «personalizzare» la struttura della società, costituisce probabilmente il compito più delicato che il giurista è chiamato ad affrontare in questo contesto. (^) Infatti, esso presuppone innanzitutto una conoscenza approfondita della normativa societaria applicabile (che potrà variare, anche in modo rilevante, da Paese a Paese), onde poter stabilire da un lato quali norme societarie si pongano in contrasto con le esigenze organizzative della joint venture e dall’altro se queste siano o meno derogabili (e quindi superabili attraverso un diverso accordo tra le parti). (^) Uno volta individuati in tal modo i vincoli derivanti dalla legislazione societaria locale, si dovranno poi ricercare le soluzioni negoziali che permettano di realizzare, in armonia con tale legislazione, quel particolare assetto di interessi che, le parti desiderano ottenere nel caso di specie.
(^) Senza pretendere di dare un quadro completo delle possibili stipulazioni (cosa del resto impossibile, data la varietà delle soluzioni adottate nei singoli casi), proviamo ad indicare alcuni degli accordi più caratteristici attraverso cui si realizza normalmente un’operazione di joint-venture. (^) Accordo-quadro ( subscription agreement, pre- incorporation agreement ) (^) Trattandosi di un contratto a formazione progressiva, è frequente che le parti definiscano in una prima fase i termini generali dell’operazione, impegnandosi a porre in essere, entro una determinata data ( closing date ) gli adempimenti necessari per la definitiva messa in opera della joint-venture : costituzione della società, stipulazione dei vari accordi collaterali (tra i soci e tra questi e la società), ottenimento delle autorizzazioni governative eventualmente necessarie. (^) Si noti che in diritto italiano esiste il pericolo che tale accordo venga considerato come un preliminare di costituzione di società, con la conseguenza che esso sarà nullo se non stipulato per atto pubblico.
La strutturazione degli accordi di joint-ventures (segue) (^) Shareholders’ agreement - Business agreement (^) Questi accordi hanno la funzione di dettare le regole cui dovrà uniformarsi l’azione dei partners nella gestione della joint venture corporation. (^) Nello shareholders’ agreement si inseriranno normalmente le pattuizioni relative ai profili più strettamente societari della joint venture (nomina degli amministratori, poteri di questi, limitazioni al trasferimento delle azioni, ecc.), disposizioni che verranno in parte riprese (in forma compatibile con le esigenze dello stesso) nello statuto della joint venture. (^) Il business agreement conterrà invece le disposizioni relative alla gestione economica della joint venture : oggetto dell’attività della società controllata in comune, rapporti economici tra questa e le società madri, territori in cui la joint venture potrà operare. (^) Naturalmente, è possibile conglobare i due accordi sopramenzionati in un unico contratto (solitamente chiamato joint venture agreement ).
(^) La lettera di intenti (^) Il primo passo per poter procedere con una joint- venture è lo scambio di lettere di intenti al fine di: (^) a) obbligarsi reciprocamente per la redazione dello studio di fattibilità; (^) b) prevedere la struttura della società che si costituirà; (^) c) prevedere il contenuto dei contratti a latere di quello costitutivo della società; (^) d) tutelarsi per la eventuale mancata realizzazione della joint venture, nel caso di abbandono delle trattative da parte di uno dei due partners; (^) e) impegnarsi a negoziare in esclusiva per un determinato periodo di tempo e a mantenere segreta l'esistenza della trattativa in corso.
(^) Lo studio di fattibilità (^) Di pari passo con la predisposizione delle lettere di intenti, le parti, tramite la redazione di uno studio di fattibilità, possono chiarire l'oggetto e le dimensioni dell'investimento che intendono realizzare, nonché rendersi conto delle effettive possibilità di realizzazione del progetto comune, della sua convenienza e di ciò che i partners apporteranno all'attività comune. (^) Solitamente, lo studio di fattibilità viene allegato anche al contratto di joint venture , costituendo un importante parametro per valutare, in concreto, l'andamento dell'esecuzione del contratto.
(^) A tal fine è opportuno che lo studio di fattibilità indichi: i dati relativi ai soci, all'ubicazione della sede della joint venture , alla durata della società, all'oggetto sociale; l'investimento complessivo, il capitale versato, i conferimenti in denaro e quelli in natura, nonché i finanziamenti; i macchinari, la tecnologia ed il know how che si intendono importare, i macchinari conferiti dal partner locale e quelli che possono essere acquistati in loco; le materie prime e le risorse energetiche necessarie alla produzione; la quota di ammortamento del capitale fisso, delle spese di manutenzione e dei costi assicurativi; i mercati cui è destinato il prodotto finito; i tempi di costruzione ed allestimento dei fabbricati destinati alla produzione, il costo unitario del prodotto; il criterio di distribuzione degli utili; le stime del cash flow e del tasso di remunerazione interna del capitale e della redditività della joint venture ; i costi per la formazione del personale.