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diritto della scuola dalla riforma gentile alla buona scuola
Tipologia: Dispense
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Università Kore di Enna SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA a.a. 2016/ Prof. Salvatore Impellizzeri LEGISLAZIONE SCOLASTICA TERZA LEZIONE DALLA SCUOLA DEL PROGRAMMA A QUELLA DEL PROGETTO.
La società post-moderna è caratterizzata dallo straordinario sviluppo tecnologico che segna sempre di più le condizioni di vita, trasformando le stesse modalità di apprendimento. Infatti, il corpus delle conoscenze cresce e si modifica con ritmo incalzante e si assiste alla nascita di nuove professioni sempre più complesse che richiedono nuove competenze. Le mutate condizioni delle società avanzate determinano anche nuovi bisogni formativi, infatti in Europa si discute della necessità di riformare i sistemi di istruzione e formazione. Il Libro bianco di Delors del 1994 (crescita, competitività, occupazione) e il Libro bianco di Cresson del 1995 (insegnare ed apprendere) indicano la direzione da seguire per adeguare i sistemi europei di istruzione e formazione.
In Italia si dibatte sulla scuola italiana a Roma dal 30 gennaio al 3 febbraio 1990 con la “Conferenza Nazionale sulla Scuola” voluta dalla Camera dei deputati. La conferenza rappresenta un momento di consultazione di tutte le espressioni della società civile e scolastica al fine individuare un piano di azione per la scuola. Sabino Cassese, nel suo intervento, propone l’autonomia scolastica come nuova forma di governo della scuola nella convinzione che la scuola non sarebbe stata protagonista di nessun cambiamento se non fosse riuscita ad emanciparsi dal governo burocratico della Pubblica Amministrazione ed illustrò per la prima volta l’esigenza di sopprimere i provveditorati agli studi. Pertanto, fu lanciata l’idea di una autonomia delle scuole a fronte di una nuova funzione del centro (Ministero) che non gestisce, ma fissa gli obiettivi, valuta processi, corregge disfunzioni. Da questa Conferenza inizia un processo riformatore che interesserà vari piani.
Il sistema scolastico italiano risultava ancora inadeguato rispetto ai nuovi bisogni formativi e ancorato al sistema “gentiliano”. A tal proposito, il rapporto dell’OCSE del 1998 dedicato ad un’analisi della situazione scolastica italiana afferma: “Il sistema scolastico italiano è molto centralizzato, burocratizzato, e l’accento viene posto marcatamente sull’istruzione degli studenti più bravi. Se ciò costituisce un approccio comprensibile in un contesto storico, lo sviluppo di un
ambiente economico globale assai più competitivo richiede una forza lavoro con il più alto livello di competenze che tutti i suoi membri possono conseguire… Ma deve diventare parte essenziale della riforma anche l’innalzamento del livello di istruzione di tutti i cittadini, affinché possano giocare più efficacemente il loro ruolo in una società democratica”.^1
Sul piano legislativo possiamo osservare due percorsi di innovazione: uno sul piano amministrativo, l’altro sul piano dell’ordinamento scolastico.
Sul piano amministrativo, con le Leggi 142/90 e 241/90, il legislatore fornisce un profondo impulso all’intero processo di riforma della P.A. prefigurando un nuovo rapporto con il cittadino come utente di servizi e titolare di diritti. Infatti, vengono emanati diversi dispositivi di legge:
(^1) OCSE, Esami delle politiche nazionali dell’istruzione. L’Italia, Roma Armando, 1998, pp. 143.
La Legge n. 3/2001 recante “Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione”, pubblicata sulla G.U. n. 248 del 24/10/ 2001, entrò in vigore il successivo 8 novembre ed è tuttora pienamente vigente. La legge attraverso la valorizzazione della “sussidiarietà” (intesa come l’intenzionalità di affidare la cura degli interessi dei cittadini ai soggetti politico-istituzionali ad essi più vicini) si associava la salvaguardia dell’uguaglianza sostanziale dei diritti civili e sociali, da garantire sull’intero territorio nazionale, e delle loro condizioni di effettiva praticabilità. La legge 3/2001 ha prodotto due significativi effetti istituzionali: a) la cosiddetta “costituzionalizzazione” del principio dell’autonomia scolastica (naturalmente intesa come autonomia “funzionale”), elevando la sua tutela a rango costituzionale, affidandole una funzione di “argine/limite invalicabile” alla potestà legislativa “concorrente” in materia di istruzione tra Stato e Regioni; b) la “costituzionalizzazione” (nel senso di renderlo non modificabile con semplice legge ordinaria) il processo di riorganizzazione dello Stato e delle Pubbliche Amministrazioni in senso federalistico
all’art. 4 recita: “ le amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice non siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica, adeguano i propri ordinamenti al principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione dall’altro ”. Le disposizioni contenute nel decreto disciplinano l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, tenuto conto delle autonomie locali e di quelle delle regioni e delle province autonome, nel rispetto dell'articolo 97, comma primo, della Costituzione, al fine di: a) accrescere l'efficienza delle amministrazioni in relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei Paesi dell'Unione Europea, anche mediante il coordinato sviluppo di sistemi informativi pubblici; b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico, contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica; c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane nelle pubbliche amministrazioni, curando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti, garantendo pari opportunità alle lavoratrici ed ai lavoratori e applicando condizioni uniformi rispetto a quello del lavoro privato.
Cosa accade nel sistema dell’istruzione? In ambito scolastico vengono prodotte:
Tutti questi interventi legislativi sul piano didattico producono: