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Riforma Sentenze Ecclesiastiche di Nullità Matrimoniale: Aggravio o Semplificazione?, Dispense di Diritto Ecclesiastico

Sulla influenza di una riforma recente sulla riconoscimento civile delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale in italia. Esplora come le nuove norme hanno modificato il sistema di trascrizione e annotazione di sentenze e atti stranieri riguardanti lo stato civile, e il processo di delibazione delle sentenze ecclesiastiche. I problemi e le implicazioni per il riconoscimento civile delle sentenze straniere e delle sentenze ecclesiastiche.

Tipologia: Dispense

2018/2019

Caricato il 02/05/2019

carlaviva921
carlaviva921 🇮🇹

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Lezione 11
IL MATRIMONIO CONCORDATARIO
- Parte II -
Il giudizio di delibazione
1.- Premessa
Nel 1995 è stata innovata la materia del diritto internazionale privato, con legge n.
218 del 1995, la quale prevede che le sentenze straniere, quando rispondano alle
«condizioni» elencate nell’ art. 64, per essere eseguite in Italia non hanno bisogno di
essere riconosciute attraverso un procedimento di delibazione. E’ indubbio che “tale
riforma influisce solo marginalmente sul riconoscimento civile delle sentenze
ecclesiastiche di nullità del matrimonio. La norma citata, infatti, non è idonea a
sospendere, modificare, derogare o abrogare 1’art. 8.2 dell’Accordo del 1984 (l. n. 121 del
1985 ), sia in quanto, questo, derivando da una convenzione internazionale, è fatto salvo
dall’art. 2 della stessa l. n. 218, sia in quanto una legge ordinaria, qual è la 1. n. 218, non
può incidere sulla 1. n. 121 del 1985 , che è garantita a livello costituzionale.
D’altronde, l’art. 67 della l. n. 218 del 1995 prevede la necessità di attivare il
giudizio di delibazione «in caso di mancata ottemperanza o di contestazione del
riconoscimento della sentenza straniera ovvero quando sia necessario procedere ad
esecuzione forzata». Ma tale formula sembra aver dimenticato che l’ordinamento italiano
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Lezione 11

IL MATRIMONIO CONCORDATARIO

  • Parte II - Il giudizio di delibazione

1.- Premessa Nel 1995 è stata innovata la materia del diritto internazionale privato, con legge n. 218 del 1995, la quale prevede che le sentenze straniere, quando rispondano alle «condizioni» elencate nell’ art. 64, per essere eseguite in Italia non hanno bisogno di essere riconosciute attraverso un procedimento di delibazione. E’ indubbio che “tale riforma influisce solo marginalmente sul riconoscimento civile delle sentenze ecclesiastiche di nullità del matrimonio. La norma citata, infatti, non è idonea a sospendere, modificare, derogare o abrogare 1’art. 8.2 dell’Accordo del 1984 (l. n. 121 del 1985 ), sia in quanto, questo, derivando da una convenzione internazionale, è fatto salvo dall’art. 2 della stessa l. n. 218, sia in quanto una legge ordinaria, qual è la 1. n. 218, non può incidere sulla 1. n. 121 del 1985 , che è garantita a livello costituzionale. D’altronde, l’art. 67 della l. n. 218 del 1995 prevede la necessità di attivare il giudizio di delibazione «in caso di mancata ottemperanza o di contestazione del riconoscimento della sentenza straniera ovvero quando sia necessario procedere ad esecuzione forzata». Ma tale formula sembra aver dimenticato che l’ordinamento italiano

prevede ipotesi in cui tal une esecuzioni, come quelle concernenti le iscrizioni nei registri di matrimonio tenuti dall’ufficiale dello stato civile, sono disciplinate da norme speciali, che di regola richiedono la pronuncia di una autorità giudiziaria italiana. Il legislatore ha riformato le norme sullo stato civile con il d.p.r. 30 novembre 2000 n. 396 (emanato in base alla delega contenuta nell’art. 2,12° comma, della 1. 15 maggio 1997 n. 127), entrato in vigore il30 marzo 2001. Le nuove norme hanno differenziato nettamente il sistema previsto per la trascrizione e l’annotazione delle sentenze e degli atti stranieri riguardanti lo stato civile delle persone, comprese le sentenze di matrimonio, dal sistema delle trascrizioni e delle annotazioni collegate al riconoscimento civile delle sentenze ecclesiastiche sulla nullità del matrimonio. Le sentenze straniere di nullità del matrimonio o di divorzio, una volta tradotte in italiano, come prevede l’art. 22 del d.p.r. n. 396 del 2000, possono essere trascritte e annotate nei registri dello stato civile senza che occorra previo giudizio di delibazione, salvo il caso di cui al citato art. 67 della l. n. 298 1995. E lo stesso ufficiale dello stato civile competente a controllare se la sentenza straniera sia conforme all’ordine pubblico (art. 18 d.p.r. n. 396 del 2000). Il riconoscimento automatico è previsto altresì dal Regolamento CE del 27 novembre 2003, n. 2201/2003 sulla competenza, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e di potestà genitoriale (art. 21 e segg. quale (art. 63, come modificato dal Regolamento CE 2116/2004) fatta salva dalla sua applicazione la disciplina concordata dagli Stati membri Santa Sede in tema di riconoscimento di decisioni sulla validità del matrimonio. Infatti, un regime diverso è previsto per la trascrizione e l’annotazione sentenze ecclesiastiche di nullità. Gli artt. 63 2° comma lett. h, 69 lett. d, 49 d.p.r. n. 396 citato, prevedono - conformemente alle abrogate norme dell’art. 125 5° comma n. 8, r.d. n. 1238 del 1939 - che siano trascritte e annotate nei registri dello stato civile non le sentenze ecclesiastiche, bensì «le sentenze corte d’appello previste dall’ art. 17 della legge 27 maggio 1929, n. 847 e dall’ art. 8, 2° comma, dell’accordo 18 febbraio 1984 tra la Repubblica italiana e la Santa Sede ratificato dalla legge 25 marzo 1985, n. 121».

matrimonio nell’ordinamento dello Stato, tale giudizio ricade sotto la disciplina civilistica. Perciò, se il giudizio di delibazione non sia stato già introdotto quando la parte interessata a far valere la nullità era in vita, vale la norma dell’art. 127 cod. civ., che esclude la legittimazione degli eredi a impugnare il matrimonio del loro dante causa quando il giudizio (nella specie, quello di delibazione) non e già pendente alla morte dell’attore, a meno che l’invalidità dipenda da una delle cause previste dagli art. 117 e 119 cod. civ., nelle quali la legittimazione ad agire è attribuita a «tutti coloro che abbiano un interesse legittimo». Solo in tali casi gli eredi dell’attore possono agire in delibazione”^1. Inoltre, “il presupposto processuale della domanda è che la sentenza ecclesiastica di nullità sia esecutiva e che tale esecutività sia attestata da un decreto «del superiore organo ecclesiastico di controllo». La sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio emessa in primo grado è esecutiva quando sia confermata in appello o da un decreto o da una ulteriore sentenza (can. 1684 § 1 c.j.c.). Il decreto di esecutività è emanato dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, sedente presso la Santa Sede (cari. 1445 c.j.c.). Tale organo, secondo il Concordato del 1929, attestava anche la regolarità del procedimento seguito dai tribunali ecclesiastici e il rispetto del diritto di difesa delle parti, fatti che ora sono demandati al riscontro effettuato dalla Corte d’appello. La Corte d’appello è chiamata ad accertare:

  • l’esistenza e l’autenticità dei provvedimenti ecclesiastici sulla nullità del matrimonio e del decreto della Segnatura Apostolica, attestante 1’esecutorietà della sentenza (8);
  • che il matrimonio dichiarato nullo era un matrimonio canonico trascritto a norma dell’art. 8.1 dell’Accordo;
  • e che, perciò, come abbiamo già osservato, il giudice ecclesiastico era competente a conoscere la causa;
  • che nel procedimento davanti ai tribunali ecclesiastici è stato assicurato alle parti il diritto di agire e di resistere in giudizio in modo non difforme dai princìpi fondamentali dell’ ordinamento italiano.

(^1) Cfr. F. FINOCCHIARO, Manuale di diritto Ecclesiastico, Bologna 2012, pp. 490-492.

Quest’ultima norma è stata introdotta, nel procedimento di delibazione delle sentenze ecclesiastiche, dalla sentenza della Corte costituzionale n. 18 del 1982 ed è stata confermata dall’ Accordo. Il diritto di difesa è rispettato quando il convenuto sia stato regolarmente citato a comparire e abbia avuto un termine

  1. Concetto di «delibazione» Preliminarmente all’analisi del procedimento di delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità del matrimonio, è necessario richiamare due normative: la legge n. 218/1995, in materia di diritto internazionale privato ed il d.p.r. 30 novembre 2000 n. 396, in materia di ordinamento civile. Tali norme introducono un sistema diverso tra riconoscimento civile - e, quindi, trascrizione e annotamento - delle sentenze ed atti stranieri riguardanti lo stato civile delle persone, comprese le sentenze in materia matrimoniale, dal riconoscimento civile delle sentenze ecclesiastiche di nullità del matrimonio. Nel primo caso il riconoscimento è automatico: le sentenze o gli atti stranieri vengono automaticamente trascritte e annotate se rispondono ai requisiti di cui all’art. 64 della medesima legge; nel secondo caso è previsto un procedimento di delibazione: l’art. 63, comma 2 lett. h, 69 lett. d, 49 lett. h del d.p.r. v. infra), prevede, infatti, la trascrizione e l’annotamento nei registri dello stato civile delle sentenze della Corte d’appello previste dall’art. 17 della l. 847/1929 e dall’art. 8, comma 2, dell’Accordo del 1984 tra la Repubblica italiana e la Santa Sede ratificato con l. 12171985 – e non, dunque, delle sentenze ecclesiastiche. Tale normativa è conforme, altresì, al Regolamento CE 27 novembre 2003, n. 2201/2003 sulla competenza, il riconoscimento, e l’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e di potestà genitoriale, che esclude dalla sua applicazione la disciplina in materia matrimoniale concordata dagli Stati membri con la Santa Sede. Con questa dizione si intende la procedura giudiziaria, su domanda di parte, che serve a far riconoscere, in un determinato Paese, l’efficacia giuridica di un provvedimento emesso dall’autorità giudiziaria di un altro Paese. A tale procedura possono essere, pertanto, sottoposte anche le sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale emesse dall’ordinamento giudiziario canonico, in applicazione dell’Accordo tra lo Stato italiano e

4.- Il procedimento di delibazione Il procedimento per il riconoscimento delle sentenze ecclesiastiche di nullità si svolge dinnanzi alla Corte d’Appello del luogo in cui stato trascritto il matrimonio canonico. Esso si attiva per iniziativa delle parti: più precisamente, ‘su domanda delle parti o di una di esse’ (art. 8.2 Acc.), mediante atto di citazione o ricorso, a seconda che le parti siano d’accordo o meno circa l’efficacia civile della sentenza canonica di nullità (Cass. Civ., Sez. Unite, 5 febbraio 1988, n. 1212; cfr. anche Cass. Civ. 19 novembre 1998, n. 11658), cui allegare, quale presupposto processuale della domanda, la sentenza ecclesiastica di nullità^2 munita di decreto di esecutività da parte del Tribunale della Segnatura Apostolica (il superiore organo ecclesiastico di controllo). Gli accertamenti della Corte d’Appello riguardano quanto segue:  l’esistenza ed autenticità della sentenza munita di decreto di esecutività;  che il matrimonio dichiarato nullo era un matrimonio canonicamente trascritto (art.8, c.1, Accordo);  che il giudice ecclesiastico era competente a conoscere la causa;  che nel procedimento davanti ai Tribunali ecclesiastici è stato assicurato alle parti il diritto di agire e resistere in giudizio;  che ricorrano le condizioni richieste dalla legge italiana per la dichiarazione di efficacia delle sentenze straniere: conformità delle disposizioni della sentenza canonica all’ordine pubblico; assenza di giudicato e litispendenza sul medesimo oggetto tra le stesse parti. Al fine d’intendere quest’ultimo tipo di accertamenti attribuiti alla competenza della Corte d’Appello occorre tener presente l’art. 64 della Legge n. 218 del 1995, tenendo conto della specificità dell’ordinamento canonico dal quale è regolato il vincolo matrimoniale che in esso ha avuto origine La Corte assume, inoltre, i provvedimenti sia di natura economico-patrimoniale, sia personale:

(^2) E’ sufficiente la sola sentenza di secondo grado tenuto conto dei riferimenti alla precedente fase di giudizio in essa contenuti.

a) provvedimenti di natura economico-patrimoniale: attribuendo al coniuge che ne abbia il diritto e ne faccia richiesta una provvisionale sulle indennità spettantigli a norma degli artt. 129 e 129 bis c.c., rimandando le parti davanti al giudice competente in primo grado per la decisione su tali questioni (art. 8, comma 2, Accordo; v. art. 128 e ss sul matrimonio putativo); b) provvedimenti di natura personale: adottando i provvedimenti sull’affidamento dei figli e/o sull’assegnazione della casa familiare.

5.- Il problema del riconoscimento delle sentenze ecclesiastiche di nullità non conformi all’ordine pubblico.

Prima di affrontare il problema oggetto di questo paragrafo è necessario accennare ad alcuni concetti canonistici riguardanti i vizi del consenso. Nell’ordinamento canonico il matrimonio celebrato validamente tra battezzati che sia stato consumato è indissolubile. Tuttavia, per essere valido occorre che il matrimonio sia stato celebrato secondo la forma prescritta, non siano presenti impedimenti che ne ostacolino la celebrazione e che sia stato prestato un valido consenso da parte dei nubendi. Quest’ultimo aspetto, la presenza di un vizio del consenso, può determinare – se accertato attraverso un procedimento canonico – la nullità del matrimonio. I vizi del consenso (o meglio il difetto di consenso e i vizi del consenso) possono così sommariamente riassumersi: l’incapacità a contrarre matrimonio; l’ignoranza; l’errore; il dolo; la violenza e il timore; la simulazione (parziale e totale, unilaterale o di entrambe le parti); la condizione.

Il problema della non conformità all’ordine pubblico: Come abbiamo già detto sopra, tra i compiti della Corte d’Appello è previsto anche quello di accertare che ricorrano le condizioni richieste dalla legge italiana per la dichiarazione di efficacia delle sentenze straniere tra cui anche la conformità delle disposizioni della sentenza canonica all’ordine pubblico. Abbiamo anche detto che al fine d’intendere quest’ultimo tipo di accertamenti attribuiti alla competenza della Corte d’Appello occorre tener presente l’art. 64 della

oggetto circostanze oggettive, incidenti su connotati stabili e permanenti, qualificanti la persona dell’altro nubendo” (La Cassazione, conformemente a quanto statuito dalla Corte di merito, ha ritenuto in contrasto con l’ordine pubblico interno “la rilevanza, sulla formazione del volere dei nubendi, data in sede canonica ad un errore soggettivo e ha negato il riconoscimento dell’efficacia della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio nel caso in cui la rilevanza dell’ignoranza di uno dei nubendi sull’infedeltà dell’altro prima del matrimonio è certa in attuazione delle istanze etiche che sottostanno al matrimonio religioso e alla «specificità» del diritto canonico, ma non è assolutamente compatibile con l’ordine pubblico italiano”). Inoltre, in una sentenza, a dir poco paradossale, il giudice di legittimità ha negato la delibabilità di una sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale per contrarietà all’ordine pubblico, considerando ostativa alla predetta delibazione la prolungata convivenza dei coniugi protrattasi per venti anni dopo la celebrazione del matrimonio. (Dalla Torre) In estrema sintesi possiamo dire che problematiche (relative alla delibabilità) sono insorte nell’ipotesi di nullità canonica relativa alla c.d. simulazione unilaterale del consenso matrimoniale: la Cassazione è intervenuta varie volte affermando che assume rilevanza come principio di ordine pubblico anche la tutela della buona fede del coniuge ignaro della simulazione (Cass. Civ. Sent. 1 ottobre 1982, n. 5026) a tutela dei valori della libertà personale, della libertà religiosa, dell’uguaglianza e del pieno sviluppo della persona umana. Dunque: la simulazione unilaterale del consenso di uno degli sposi, se non è né conosciuta né conoscibile dall’altra parte, non consente il riconoscimento della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio (Cass. Civ. Sent. 2 dicembre 1993).

  1. Effetti della delibazione La delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio canonico, facendo venir meno retroattivamente i suoi effetti civili fin dal giorno della sua celebrazione (lasciando tuttavia impregiudicati gli eventuali rapporti di filiazione e tutti gli obblighi giuridici ad essi collegati), fa venir meno anche l’esigenza della domanda di divorzio, qualora esso non sia già giudizialmente intervenuto tra le parti. Viceversa, è possibile la delibazione della sentenza ecclesiastica anche se sia già intervenuto il divorzio,

i cui effetti personali e patrimoniali già eventualmente ivi statuiti restano comunque fermi ed efficaci. Dalla nuova disciplina concordataria resta, tuttavia, esclusa la possibilità di delibazione delle dispense pontificie per lo scioglimento del matrimonio rato e non consumato, poiché trattasi di provvedimenti graziosi e del tutto discrezionali, emessi con un procedimento di carattere amministrativo e non giudiziario, nel quale sono assenti le fondamentali garanzie giurisdizionali sancite dalla Costituzione repubblicana a favore di ogni cittadino italiano.