



Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity
Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium
Prepara i tuoi esami
Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity
Prepara i tuoi esami con i documenti condivisi da studenti come te su Docsity
Trova i documenti specifici per gli esami della tua università
Preparati con lezioni e prove svolte basate sui programmi universitari!
Rispondi a reali domande d’esame e scopri la tua preparazione
Riassumi i tuoi documenti, fagli domande, convertili in quiz e mappe concettuali
Studia con prove svolte, tesine e consigli utili
Togliti ogni dubbio leggendo le risposte alle domande fatte da altri studenti come te
Esplora i documenti più scaricati per gli argomenti di studio più popolari
Ottieni i punti per scaricare
Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium
Sulla delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale e il ruolo della Corte di Appello nel concedere efficacia civile a tali sentenze. il tema della giurisdizione ecclesiastica rispetto a quella civile e i requisiti necessari per la concessione di efficacia civile da parte della Corte di Appello. Vengono citate le sentenze della Corte Costituzionale del 1982 che hanno influenzato il tema e il procedimento di delibazione stabilito dall'Accordo di Villa Madama del 1984.
Tipologia: Appunti
1 / 5
Questa pagina non è visibile nell’anteprima
Non perderti parti importanti!




Lezione 12.3 – EFFETTI CIVILI DELLE SENTENZE ECCLESIASTICHE DI NULLITA’ (1-4) slide 12.3 (n. 1-4) tema della delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale (tematica centrale del tema della riserva o meno della giurisdizione ecclesiastica delle nullità matrimoniali in capo al giudice canonico piuttosto che alla giurisdizione concorrente del giudice civile)
Il caso specifico = è quello di una sentenza esecutiva di nullità matrimoniale (= cioè di una sentenza, che è stata confermata in doppio grado di giurisdizione), della quale le parti o una sola di essa chiedono la delibazione agli effetti civili (= cioè il riconoscimento dell'efficacia civile all'interno dell'ordinamento giuridico italiano). E’ necessario premettere, che il sistema ordinario previsto per tutte le sentenze straniere, che possono entrare nell'ordinamento giuridico italiano attraverso il procedimento di riconoscimento della loro efficacia all’interno del nostro ordinamento ha dei forti criteri di specialità, perché uno dei principi generali applicabili non fa riferimento alla legge di diritto internazionale privato (la Legge 218/1995), ma fa riferimento alla normativa specifica prevista dall'Accordo (= ciò in ragione del rango superiore delle norme concordatarie, che quindi prevalgono sulla legislazione nazionale di recepimento della legge di diritto internazionale privato). Quindi alle cause di nullità ecclesiastica e al riconoscimento specifico delle sentenze di nullità ecclesiastica si applicherà sempre il procedimento previsto dall'Accordo del 1984 (= che è un procedimento differente rispetto al procedimento previsto dal concordato del 1999, in quanto si è passati da un controllo formale da parte della Corte di Appello a un controllo sostanziale (= cioè un controllo diretto a verificare la rispondenza della sentenza ai principi fondamentali di ordine pubblico interno). Nel corso della storia vi sono 2 sentenze, che hanno fatto di più scuola circa il tema della delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità = le sentenze della Corte costituzionale n. 16 e 18 del 1982.
di dispensa del matrimonio rato e non consumato, perché proprio in questo caso era messo in discussione il diritto della Corte costituzionale di agire e di resistere in giudizio);
Cosa prevedono gli artt. 796 e 797 c.p.c.? I primi tre numeri non gli approfondiamo in quanto fanno riferimento ai principi già precedentemente evidenziati. Sono ancora da sottolineare i numeri 4, 5, 6 e 7 in particolare dell’art. 797 c.p.c. Il n. 4 dell’art. 797 c.p.c. prevede, che la sentenza straniera sia passata in giudicato (da interpretarsi nel significato di giudicato per la sentenza canonica). Infatti non esiste un passato in giudicato della sentenza di nullità matrimoniale canonica (= cioè basta l'avvenuta esecutività della sentenza tra le parti (= esecutività, che è sempre certificata dal decreto specifico del tribunale della Segnatura Apostolica). Il n. 5 dell’art. 797 c.p.c. stabilisce, che la sentenza straniera non deve essere contraria ad altra sentenza pronunciata da un giudice italiano (contrasto, che es. potrebbe ipotizzarsi in presenza di una sentenza civile, che abbia dichiarato l'invalidità del medesimo matrimonio dichiarato nullo dalla Chiesa) (questo è un ulteriore elemento a sostegno della tesi della riserva di giurisdizione ecclesiastica). Il n. 6 dell’art. 797 c.p.c. prevede, che non sia pendente dinanzi a un giudice italiano un giudizio avente il medesimo oggetto e tra le stesse parti, istituito prima del passaggio in giudicato della sentenza straniera (anche questo è un ulteriore elemento a sostegno della tesi della riserva di giurisdizione ecclesiastica, perché secondo il principio della giurisdizione previamente adita il giudizio non potrebbe non giungere a maturazione quanto alla delibazione, essendo pendente al pregiudizio proprio dinanzi al giudice italiano). Il n. 7 dell’art. 797 c.p.c. (che più di ogni altro ha creato attenzione con riferimento alle verifiche, che la Corte di Appello è tenuta a fare) prevede, che la sentenza di nullità matrimoniale non deve essere contraria all'ordine pubblico interno (ordine pubblico = che è l'insieme delle regole fondamentali poste dalla Costituzione e dalle leggi a base degli istituti giuridici, in cui si articola l'ordinamento positivo al suo perenne adeguarsi all'evoluzione della società). Il concetto di ordine pubblico, applicato specificamente al tema delle nullità matrimoniali, ha subito evidenti evoluzioni nel corso del tempo. Sono contrarie all'ordine pubblico, perché non rispondenti al principio generale di laicità dello Stato, tutte quelle situazioni, in cui si giunge alla nullità del matrimonio (= cioè le ipotesi prettamente confessionali di nullità) come nel caso di 14:29 di religione, di ordine 14:31; invece non son contrarie all'ordine pubblico interno, quelle sentenze di nullità, che si fondano su altri motivi di nullità come il difetto del consenso, il giudizio del consenso, la simulazione bilaterale del consenso. Invece diverso è il caso della simulazione unilaterale del consenso, che crea problema alla delibazione, perchè potrebbe essere in contrasto con il principio dell'ordine pubblico interno, in quanto l'altra parte che non conosceva la simulazione, avrebbe potuto far affidamento su quel matrimonio (= cioè è necessario garantire il diritto all'affidamento dell’altra parte, anche se è vero, che la giurisprudenza 15:13 stabilisce, che pur in presenza di una simulazione unilaterale, si potrà comunque giungere alla delibazione, se l'altra parte poteva comunque sapere o ragionevolmente si dimostri, che era a conoscenza della simulazione operata dall'altro coniuge). Un altro principio relativo all'ordine pubblico è il principio della convivenza coniugale. Con la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione del 2014 è stata evidenziata la convivenza coniugale come principio di ordine pubblico interno, che limita la delibazione di una sentenza ecclesiastica di nullità, quando nel matrimonio canonico questa convivenza è durata più di 3 anni. Inoltre l’art. 8 2 comma dell'Accordo stabilisce espressamente, che la Corte di Appello nella sentenza intesa a rendere esecutiva una sentenza canonica può stabilire i provvedimenti economici provvisori a
favore di uno dei coniugi, il cui il matrimonio sia stato dichiarato nullo rimandando le parti al giudice competente per la decisione in materia. Inoltre vi è una questione economica, che è bene attenzionare nel momento, in cui si parla della delibazione di sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale = cioè la questione, in base alla quale la sentenza di nullità matrimoniale, che viene riconosciuta anche a livello civile e che ha gli effetti civili, richiede, che il giudice statuisca in materia anche economica attraverso quei provvedimenti stabiliti dagli artt. 129 e 129 bis c.c., che prevedono un’indennità da corrispondere in somme periodiche per un periodo non superiore a 3 anni in favore del coniuge, che non abbia un reddito adeguato o il pagamento di una congrua indennità a carico del coniuge o del terzo, a cui sia imputabile la nullità. E’ necessario sottolineare, che questo tipo di convenzione di carattere economico è ben differente dalla sovvenzione di carattere economico, della quale si gode al momento della separazione e del divorzio. Il caso specifico, al quale si fa riferimento è quello di una sentenza di nullità, che viene delibata al civile nel momento, in cui non vi sia ancora una sentenza di divorzio passata in giudicato tra le parti (a questo principio si applicano gli artt. 129 e 129 bis c.c.), perché nel caso differente gli effetti economici già stabiliti dalla sentenza di divorzio passata in giudicato non verranno travolti. Quindi nel procedimento di delibazione, l'eventuale delibazione al civile della sentenza ecclesiastica non comporterà il mutamento degli obblighi civili del coniuge divorziato nei confronti dell'altro coniuge, quando la sentenza è già passata in giudicato. Invece diverso è il caso in cui tra i coniugi esista solo una separazione o un divorzio non ancora passato in giudicato = in questo caso la delibazione della sentenza ecclesiastica comporterà provvedimenti economici specifici e differenti, che non sono più caratterizzati da un periodo di lunga durata nel tempo, applicandosi piuttosto gli artt. 129 e 129 bis c.c.