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Controllo Giurisdizionale Sentenze Ecclesiastiche Nullità Matrimoniale, Appunti di Diritto Ecclesiastico

Sulla delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale e il ruolo della Corte di Appello nel concedere efficacia civile a tali sentenze. il tema della giurisdizione ecclesiastica rispetto a quella civile e i requisiti necessari per la concessione di efficacia civile da parte della Corte di Appello. Vengono citate le sentenze della Corte Costituzionale del 1982 che hanno influenzato il tema e il procedimento di delibazione stabilito dall'Accordo di Villa Madama del 1984.

Tipologia: Appunti

2020/2021

Caricato il 06/05/2021

cristinaziliotto
cristinaziliotto 🇮🇹

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Lezione 12.3 – EFFETTI CIVILI DELLE SENTENZE ECCLESIASTICHE DI NULLITA’ (1-4)
slide 12.3 (n. 1-4)
tema della delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale (tematica centrale del tema
della riserva o meno della giurisdizione ecclesiastica delle nullità matrimoniali in capo al giudice
canonico piuttosto che alla giurisdizione concorrente del giudice civile)
Delibazione
Nell’ordinamento italiano la dichiarazione di efficacia delle sentenze ecclesiastiche di
nullità del matrimonio = è data con sentenza dalla Corte di Appello (art. 8.2 Accordo di
Villa Madama), nel cui distretto è situato il comune dove il matrimonio concordatario è
stato trascritto (cfr. art. 17 l. 847/1929), che ha un potere di controllo di natura
giurisdizionale sulle stesse sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale. La Corte
costituzionale con la sentenza n. 18/1982 ha dichiarato l’illegittimità delle norme di
attuazione del Concordato nella parte, in cui non consentivano alla Corte di Appello di
verificare, che nel giudizio canonico fosse stato garantito alle parti il diritto di agire e
resistere in giudizio nonché di accertare, che la sentenza canonica non contenesse
disposizioni contrarie all’ordine pubblico italiano.
Circa il procedimento da seguire = nell’Accordo è stabilito il principio della domanda in
senso tecnico e formale per l’avvio del procedimento, non essendo sufficiente una
richiesta orale. La Corte di Appello per l’attribuzione dell’efficacia civile alla sentenza
canonica deve accertare la sussistenza di alcuni requisiti necessari, a partire dal principio
generale affermato dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione, secondo il quale =
«impediscono l’esecutività in Italia dalla sentenza ecclesiastica solo le incompatibilità
assolute, potendosi superare quelle relative, per il peculiare rilievo che lo Stato si è
impegnato con la Santa Sede a dare a tali pronunce» (sent. n. 19809/2008). In ogni caso
la Corte di cassazione non procede a un riesame sul merito della causa canonica in
relazione alla specificità dell’ordinamento canonico.
L’art. 8.2 dell’Accordo di Villa Madama sancisce, che la Corte di Appello deve
verificare i seguenti requisiti =
a. che il giudice ecclesiastico era il giudice competente a conoscere della causa in
quanto matrimonio celebrato in conformità al presente articolo (art. 8.2, lett.a);
b. che nel procedimento davanti ai tribunali ecclesiastici è stato assicurato alle parti il
diritto di agire e di resistere in giudizio in modo non difforme dai principi fondamentali
dell’ordinamento italiano (art. 8.2, lett. b);
c. che ricorrono le altre condizioni richieste dalla legislazione italiana per la
dichiarazione di efficacia delle sentenze straniere (art. 8.2, lett.c).
Come si evince dalla lettera b del punto 4 del protocollo addizionale, il rinvio è agli
artt. 796 e 797 c.p.c., che restano tutt’oggi in vigore.
L’art. 796 c.p.c. riguarda la competenza territoriale della Corte di Appello; mentre l’art.
797 c.p.c. elenca i requisiti, che la sentenza straniera deve soddisfare per il
riconoscimento civile.
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Lezione 12.3 – EFFETTI CIVILI DELLE SENTENZE ECCLESIASTICHE DI NULLITA’ (1-4) slide 12.3 (n. 1-4) tema della delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale (tematica centrale del tema della riserva o meno della giurisdizione ecclesiastica delle nullità matrimoniali in capo al giudice canonico piuttosto che alla giurisdizione concorrente del giudice civile)

Delibazione

Nell’ordinamento italiano la dichiarazione di efficacia delle sentenze ecclesiastiche di

nullità del matrimonio = è data con sentenza dalla Corte di Appello (art. 8.2 Accordo di

Villa Madama), nel cui distretto è situato il comune dove il matrimonio concordatario è

stato trascritto (cfr. art. 17 l. 847/1929), che ha un potere di controllo di natura

giurisdizionale sulle stesse sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale. La Corte

costituzionale con la sentenza n. 18/1982 ha dichiarato l’illegittimità delle norme di

attuazione del Concordato nella parte, in cui non consentivano alla Corte di Appello di

verificare, che nel giudizio canonico fosse stato garantito alle parti il diritto di agire e

resistere in giudizio nonché di accertare, che la sentenza canonica non contenesse

disposizioni contrarie all’ordine pubblico italiano.

Circa il procedimento da seguire = nell’Accordo è stabilito il principio della domanda in

senso tecnico e formale per l’avvio del procedimento, non essendo sufficiente una

richiesta orale. La Corte di Appello per l’attribuzione dell’efficacia civile alla sentenza

canonica deve accertare la sussistenza di alcuni requisiti necessari, a partire dal principio

generale affermato dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione, secondo il quale =

«impediscono l’esecutività in Italia dalla sentenza ecclesiastica solo le incompatibilità

assolute, potendosi superare quelle relative, per il peculiare rilievo che lo Stato si è

impegnato con la Santa Sede a dare a tali pronunce» (sent. n. 19809/2008). In ogni caso

la Corte di cassazione non procede a un riesame sul merito della causa canonica in

relazione alla specificità dell’ordinamento canonico.

L’art. 8.2 dell’Accordo di Villa Madama sancisce, che la Corte di Appello deve

verificare i seguenti requisiti =

a. che il giudice ecclesiastico era il giudice competente a conoscere della causa in

quanto matrimonio celebrato in conformità al presente articolo (art. 8.2, lett.a);

b. che nel procedimento davanti ai tribunali ecclesiastici è stato assicurato alle parti il

diritto di agire e di resistere in giudizio in modo non difforme dai principi fondamentali

dell’ordinamento italiano (art. 8.2, lett. b);

c. che ricorrono le altre condizioni richieste dalla legislazione italiana per la

dichiarazione di efficacia delle sentenze straniere (art. 8.2, lett.c).

Come si evince dalla lettera b del punto 4 del protocollo addizionale, il rinvio è agli

artt. 796 e 797 c.p.c., che restano tutt’oggi in vigore.

L’art. 796 c.p.c. riguarda la competenza territoriale della Corte di Appello; mentre l’art.

797 c.p.c. elenca i requisiti, che la sentenza straniera deve soddisfare per il

riconoscimento civile.

Premesso che i primi tre numeri dell’art. 797 c.p.c. richiamano il contenuto della lett. a e

b dell’art. 8.2 dell’Accordo del 1984 =

  • il n. 4 richiede, che la sentenza straniera si passata in giudicato (da interpretarsi secondo

quanto stabilito dal protocollo addizionale = cioè che «si considera passata in giudicato la

sentenza, che sia divenuta esecutiva secondo il diritto canonico» (punto 4, lett. b, n. 2);

  • il n. 5 stabilisce, che la sentenza straniera non deve essere «contraria ad altra sentenza

pronunciata da un giudice italiano»;

  • il n. 6 prevede, che non sia «pendente davanti a un giudice italiano un giudizio per il

medesimo oggetto e tra le stesse parti, istituito prima del passaggio in giudicato della

sentenza straniera»;

  • il n. 7 prescrive, che la sentenza non contenga «disposizioni contrarie all’ordine

pubblico italiano», che è stato definito come l’insieme delle «regole fondamentali poste

dalla Costituzione e dalle leggi a base degli istituti giuridici in cui si articola

l’ordinamento positivo nel suo perenne adeguarsi all’evoluzione della società» (Corte.

Cost. 18/1982). L’art. 8 comma 2 dell’Accordo del 1984 stabilisce espressamente, che

«la corte d’appello potrà, nella sentenza intesa a rendere esecutiva una sentenza canonica,

statuire provvedimenti economici provvisori a favore di uno dei coniugi il cui

matrimonio sia stato dichiarato nullo, rimandando le parti al giudice competente per la

decisione sulla materia» (cfr. can. 1689 c.j.c.) = in questo caso il riferimento è al regime

previsto dagli artt. 129 e 129 bis c.c.

Il caso specifico = è quello di una sentenza esecutiva di nullità matrimoniale (= cioè di una sentenza, che è stata confermata in doppio grado di giurisdizione), della quale le parti o una sola di essa chiedono la delibazione agli effetti civili (= cioè il riconoscimento dell'efficacia civile all'interno dell'ordinamento giuridico italiano). E’ necessario premettere, che il sistema ordinario previsto per tutte le sentenze straniere, che possono entrare nell'ordinamento giuridico italiano attraverso il procedimento di riconoscimento della loro efficacia all’interno del nostro ordinamento ha dei forti criteri di specialità, perché uno dei principi generali applicabili non fa riferimento alla legge di diritto internazionale privato (la Legge 218/1995), ma fa riferimento alla normativa specifica prevista dall'Accordo (= ciò in ragione del rango superiore delle norme concordatarie, che quindi prevalgono sulla legislazione nazionale di recepimento della legge di diritto internazionale privato). Quindi alle cause di nullità ecclesiastica e al riconoscimento specifico delle sentenze di nullità ecclesiastica si applicherà sempre il procedimento previsto dall'Accordo del 1984 (= che è un procedimento differente rispetto al procedimento previsto dal concordato del 1999, in quanto si è passati da un controllo formale da parte della Corte di Appello a un controllo sostanziale (= cioè un controllo diretto a verificare la rispondenza della sentenza ai principi fondamentali di ordine pubblico interno). Nel corso della storia vi sono 2 sentenze, che hanno fatto di più scuola circa il tema della delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità = le sentenze della Corte costituzionale n. 16 e 18 del 1982.

  1. La sentenza della Corte costituzionale n. 16 del 1982 = ha stabilito la non derivabilità dei procedimenti amministrativi per la dispensa sul matrimonio rato e non consumato; 2) la sentenza della Corte costituzionale n. 18 del 1982 = ha stabilito poteri più incisivi di intervento nella verifica sulla delibazione o meno di una sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale da parte della Corte di Appello competente (= cioè non solo una verifica formale, ma una verifica che pur non entrando nel merito della questione, verifica almeno la rispondenza ai principi generali di ordine pubblico e in particolare al diritto di agire e desistere in giudizio (= cioè se sia stato garantito o meno alla parte il diritto di agire e desistere in giudizio = cioè se la parte sia stata messa nelle condizioni di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa nel procedimento canonico). Il procedimento di delibazione = è quello stabilito dall’art. 8.2 dell'Accordo di Villa Madama = la delibazione è data con sentenza della Corte d'Appello, nel cui distretto è situato il comune dove il matrimonio concordatario è stato trascritto (= cioè la Corte d'Appello ha un potere di controllo di natura giurisdizionale sulle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale (con riferimento alla sentenza n. 18

di dispensa del matrimonio rato e non consumato, perché proprio in questo caso era messo in discussione il diritto della Corte costituzionale di agire e di resistere in giudizio);

  1. la Corte di Appello deve verificare, che ricorrano le altre condizioni richieste dalla giurisdizione italiana per la dichiarazione di efficacia delle sentenze straniere = su questo punto si fonda la specialità di questo procedimento, perché se leggessimo questa richiesta di controllo non tenendo conto dell'Accordo del 1984 è chiaro, che la dichiarazione di efficacia delle sentenze straniere sarebbe da riferirsi alla legge di diritto internazionale privato, che nel caso specifico non si applica, perché nel caso specifico si fa riferimento agli artt. 796 797 c.p.c. (abrogati formalmente dall'entrata in vigore della Legge 218 del 1985) pone ancora i 11:08 ai casi della delibazione delle sentenze ecclesiastiche in quanto a questi casi specifici si ha tutta una normativa particolare speciale previsto dall'accordo del

Cosa prevedono gli artt. 796 e 797 c.p.c.? I primi tre numeri non gli approfondiamo in quanto fanno riferimento ai principi già precedentemente evidenziati. Sono ancora da sottolineare i numeri 4, 5, 6 e 7 in particolare dell’art. 797 c.p.c. Il n. 4 dell’art. 797 c.p.c. prevede, che la sentenza straniera sia passata in giudicato (da interpretarsi nel significato di giudicato per la sentenza canonica). Infatti non esiste un passato in giudicato della sentenza di nullità matrimoniale canonica (= cioè basta l'avvenuta esecutività della sentenza tra le parti (= esecutività, che è sempre certificata dal decreto specifico del tribunale della Segnatura Apostolica). Il n. 5 dell’art. 797 c.p.c. stabilisce, che la sentenza straniera non deve essere contraria ad altra sentenza pronunciata da un giudice italiano (contrasto, che es. potrebbe ipotizzarsi in presenza di una sentenza civile, che abbia dichiarato l'invalidità del medesimo matrimonio dichiarato nullo dalla Chiesa) (questo è un ulteriore elemento a sostegno della tesi della riserva di giurisdizione ecclesiastica). Il n. 6 dell’art. 797 c.p.c. prevede, che non sia pendente dinanzi a un giudice italiano un giudizio avente il medesimo oggetto e tra le stesse parti, istituito prima del passaggio in giudicato della sentenza straniera (anche questo è un ulteriore elemento a sostegno della tesi della riserva di giurisdizione ecclesiastica, perché secondo il principio della giurisdizione previamente adita il giudizio non potrebbe non giungere a maturazione quanto alla delibazione, essendo pendente al pregiudizio proprio dinanzi al giudice italiano). Il n. 7 dell’art. 797 c.p.c. (che più di ogni altro ha creato attenzione con riferimento alle verifiche, che la Corte di Appello è tenuta a fare) prevede, che la sentenza di nullità matrimoniale non deve essere contraria all'ordine pubblico interno (ordine pubblico = che è l'insieme delle regole fondamentali poste dalla Costituzione e dalle leggi a base degli istituti giuridici, in cui si articola l'ordinamento positivo al suo perenne adeguarsi all'evoluzione della società). Il concetto di ordine pubblico, applicato specificamente al tema delle nullità matrimoniali, ha subito evidenti evoluzioni nel corso del tempo. Sono contrarie all'ordine pubblico, perché non rispondenti al principio generale di laicità dello Stato, tutte quelle situazioni, in cui si giunge alla nullità del matrimonio (= cioè le ipotesi prettamente confessionali di nullità) come nel caso di 14:29 di religione, di ordine 14:31; invece non son contrarie all'ordine pubblico interno, quelle sentenze di nullità, che si fondano su altri motivi di nullità come il difetto del consenso, il giudizio del consenso, la simulazione bilaterale del consenso. Invece diverso è il caso della simulazione unilaterale del consenso, che crea problema alla delibazione, perchè potrebbe essere in contrasto con il principio dell'ordine pubblico interno, in quanto l'altra parte che non conosceva la simulazione, avrebbe potuto far affidamento su quel matrimonio (= cioè è necessario garantire il diritto all'affidamento dell’altra parte, anche se è vero, che la giurisprudenza 15:13 stabilisce, che pur in presenza di una simulazione unilaterale, si potrà comunque giungere alla delibazione, se l'altra parte poteva comunque sapere o ragionevolmente si dimostri, che era a conoscenza della simulazione operata dall'altro coniuge). Un altro principio relativo all'ordine pubblico è il principio della convivenza coniugale. Con la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione del 2014 è stata evidenziata la convivenza coniugale come principio di ordine pubblico interno, che limita la delibazione di una sentenza ecclesiastica di nullità, quando nel matrimonio canonico questa convivenza è durata più di 3 anni. Inoltre l’art. 8 2 comma dell'Accordo stabilisce espressamente, che la Corte di Appello nella sentenza intesa a rendere esecutiva una sentenza canonica può stabilire i provvedimenti economici provvisori a

favore di uno dei coniugi, il cui il matrimonio sia stato dichiarato nullo rimandando le parti al giudice competente per la decisione in materia. Inoltre vi è una questione economica, che è bene attenzionare nel momento, in cui si parla della delibazione di sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale = cioè la questione, in base alla quale la sentenza di nullità matrimoniale, che viene riconosciuta anche a livello civile e che ha gli effetti civili, richiede, che il giudice statuisca in materia anche economica attraverso quei provvedimenti stabiliti dagli artt. 129 e 129 bis c.c., che prevedono un’indennità da corrispondere in somme periodiche per un periodo non superiore a 3 anni in favore del coniuge, che non abbia un reddito adeguato o il pagamento di una congrua indennità a carico del coniuge o del terzo, a cui sia imputabile la nullità. E’ necessario sottolineare, che questo tipo di convenzione di carattere economico è ben differente dalla sovvenzione di carattere economico, della quale si gode al momento della separazione e del divorzio. Il caso specifico, al quale si fa riferimento è quello di una sentenza di nullità, che viene delibata al civile nel momento, in cui non vi sia ancora una sentenza di divorzio passata in giudicato tra le parti (a questo principio si applicano gli artt. 129 e 129 bis c.c.), perché nel caso differente gli effetti economici già stabiliti dalla sentenza di divorzio passata in giudicato non verranno travolti. Quindi nel procedimento di delibazione, l'eventuale delibazione al civile della sentenza ecclesiastica non comporterà il mutamento degli obblighi civili del coniuge divorziato nei confronti dell'altro coniuge, quando la sentenza è già passata in giudicato. Invece diverso è il caso in cui tra i coniugi esista solo una separazione o un divorzio non ancora passato in giudicato = in questo caso la delibazione della sentenza ecclesiastica comporterà provvedimenti economici specifici e differenti, che non sono più caratterizzati da un periodo di lunga durata nel tempo, applicandosi piuttosto gli artt. 129 e 129 bis c.c.