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Effetti Sentenze Ecclesiastiche Nullità Matrimoniale: Fine Riserva Giurisdizionale?, Appunti di Diritto Ecclesiastico

Questa lezione esplora il tema centrale del diritto ecclesiastico negli ultimi trent'anni: l'efficacia civile delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale. sulla giurisdizione in materia di nullità matrimoniale e i due oppositi orientamenti sulla questione: la fine o la sopravvivenza logica della riserva di giurisdizione. Il documento include riferimenti a sentenze giurisprudenziali e costituzionali, nonché all'Accordo del 1984.

Tipologia: Appunti

2020/2021

Caricato il 06/05/2021

cristinaziliotto
cristinaziliotto 🇮🇹

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Lezione 12.1 – EFFETTI CIVILI DELLE SENTENZE ECCESIASTICHE DI NULLITA’ (1-4)
slide 12.1 (n. 1-4)
(vedi sentenze allegate alla presente lezione, che è necessario leggere e conoscere)
Uno dei temi centrali del diritto ecclesiastico, che soprattutto negli ultimi trent’anni (= cioè dalla
modifica dell’accordo di Villa Madama a oggi) è stato oggetto di discussione da parte della dottrina e
della giurisprudenza (in particolare la giurisprudenza del nostro ordinamento è giunta a decisioni
differenti su questa questione) è il seguente = l’efficacia civile delle sentenze ecclesiastiche di nullità
matrimoniale (= cioè la possibilità, che una sentenza dichiarativa della nullità del matrimonio
nell’ordinamento canonico possa essere riconosciuta all’interno dell’ordinamento statale).
Questo legame rispetto alla materia ecclesiasticistica tra l’ordinamento canonico e l’ordinamento civile,
che pone in stretta relazione i due ordinamenti indipendenti e sovrani, è possibile e è stato oggetto di
accese discussioni anche nei nostri giorni. (attenzione) Infatti nel luglio del 2014 è intervenuta una
sentenza importante, che è oggetto di approfondimento, proprio perché riguarda lo stretto legame, che in
materia di matrimonio si viene a creare tra l’ordinamento canonico e l’ordinamento civile.
1) Il matrimonio concordatario (= cioè il matrimonio canonico con effetti civili) = è un matrimonio 1)
che nasce nell’ordinamento canonico, ma che come tutti i matrimoni può essere destinato al fallimento
(= fallimento, che potrebbe essere causato (come motivo della nullità matrimoniale) da un vizio
genetico di quel determinato matrimonio (= cioè da un vizio originario di quella determinata realtà
matrimoniale), che la Chiesa si impegna a dichiarare; 2) che può avere la possibilità di essere
riconosciuto nella sua efficacia anche all’interno dell’ordinamento statale, in relazione al fatto di essere
un matrimonio, che è stato celebrato canonicamente, ma con il riconoscimento degli effetti civili
(questo comporta una serie di collegamenti e di relazioni tra l’ordinamento canonico e l’ordinamento
civile).
La giurisdizione ecclesiastica
Riserva di giurisdizione ecclesiastica in tema di nullità matrimoniali
1) Tesi della fine della riserva
- art. 8 n. 2 Accordo del 1984 differente da art. 34 del Concordato del 1929
- SS. UU. Cass. Sent. 1824/1993 = non esiste più alcuna riserva di giurisdizione
ecclesiastica in tema di nullità matrimoniali, ma solo il riconoscimento da parte dello
Stato delle sentenze ecclesiastiche. Inoltre chi non volesse adire il giudice ecclesiastico
potrebbe rivolgersi al giudice civile;
- riferimento all’art. 797 n. 6 circa l’assenza di altro giudizio dinnanzi a un giudice
italiano;
2) Tesi della sopravvivenza logica della riserva
- Sent. Corte Cost. 18/1982;
- Rispetto del principio di laicità
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Lezione 12.1 – EFFETTI CIVILI DELLE SENTENZE ECCESIASTICHE DI NULLITA’ (1-4) slide 12.1 (n. 1-4) (vedi sentenze allegate alla presente lezione, che è necessario leggere e conoscere) Uno dei temi centrali del diritto ecclesiastico, che soprattutto negli ultimi trent’anni (= cioè dalla modifica dell’accordo di Villa Madama a oggi) è stato oggetto di discussione da parte della dottrina e della giurisprudenza (in particolare la giurisprudenza del nostro ordinamento è giunta a decisioni differenti su questa questione) è il seguente = l’efficacia civile delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale (= cioè la possibilità, che una sentenza dichiarativa della nullità del matrimonio nell’ordinamento canonico possa essere riconosciuta all’interno dell’ordinamento statale). Questo legame rispetto alla materia ecclesiasticistica tra l’ordinamento canonico e l’ordinamento civile, che pone in stretta relazione i due ordinamenti indipendenti e sovrani, è possibile e è stato oggetto di accese discussioni anche nei nostri giorni. (attenzione) Infatti nel luglio del 2014 è intervenuta una sentenza importante, che è oggetto di approfondimento, proprio perché riguarda lo stretto legame, che in materia di matrimonio si viene a creare tra l’ordinamento canonico e l’ordinamento civile.

  1. Il matrimonio concordatario (= cioè il matrimonio canonico con effetti civili) = è un matrimonio 1) che nasce nell’ordinamento canonico, ma che come tutti i matrimoni può essere destinato al fallimento (= fallimento, che potrebbe essere causato (come motivo della nullità matrimoniale) da un vizio genetico di quel determinato matrimonio (= cioè da un vizio originario di quella determinata realtà matrimoniale), che la Chiesa si impegna a dichiarare; 2) che può avere la possibilità di essere riconosciuto nella sua efficacia anche all’interno dell’ordinamento statale, in relazione al fatto di essere un matrimonio, che è stato celebrato sì canonicamente, ma con il riconoscimento degli effetti civili (questo comporta una serie di collegamenti e di relazioni tra l’ordinamento canonico e l’ordinamento civile).

La giurisdizione ecclesiastica

Riserva di giurisdizione ecclesiastica in tema di nullità matrimoniali

1) Tesi della fine della riserva

  • art. 8 n. 2 Accordo del 1984 differente da art. 34 del Concordato del 1929
  • SS. UU. Cass. Sent. 1824/1993 = non esiste più alcuna riserva di giurisdizione

ecclesiastica in tema di nullità matrimoniali, ma solo il riconoscimento da parte dello

Stato delle sentenze ecclesiastiche. Inoltre chi non volesse adire il giudice ecclesiastico

potrebbe rivolgersi al giudice civile;

  • riferimento all’ art. 797 n. 6 circa l’assenza di altro giudizio dinnanzi a un giudice

italiano;

2) Tesi della sopravvivenza logica della riserva

  • Sent. Corte Cost. 18/1982;
  • Rispetto del principio di laicità
  • Sent. Corte Cost. 421/1993 afferma, che il giudice civile non esprime la propria

giurisdizione sull’atto del matrimonio, ma sull’efficacia civile delle sentenze di nullità;

  • art. 8 n. 2 Accordo verificare, che il giudice ecclesiastico era “il” giudice competente;
  • art. 4 lett. B Prot. Add. afferma la necessità dell’attenzione alla specificità

dell’ordinamento canonico (non intervento sul merito da parte del giudice civile in sede

di delibazione).

Uno dei temi, sui quali si è molto dibattuto e che introduce l’argomento degli effetti civili delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale = è il tema della giurisdizione in materia di nullità matrimoniale (perché è chiaro che, con riferimento alle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale, nel momento in cui vengono prese queste decisioni dal giudice canonico, affinché abbiano efficacia nel nostro ordinamento giuridico interno, dovranno passare attraverso un particolare procedimento di riconoscimento). Diversamente, nel caso della non esistenza di una riserva di giurisdizione ecclesiastica in tema di nullità matrimoniale, potrebbe accadere, che sia il giudice civile a decidere, dando direttamente efficacia alla decisone richiesta dalle parti. La norma fondamentale di riferimento è l’art. 8 n. 2 dell’accordo di Villa Madama del 1984, il quale afferma, che = le sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale possono essere riconosciute (= rese esecutive) in Italia attraverso uno speciale procedimento di competenza della Corte di Appello territorialmente competente (= si tratta di un procedimento in parte analogo a quello stabilito dalla Legge 218/1995 (= la Legge del diritto privato internazionale) in relazione alla normale delibazione, che le sentenze ecclesiastiche, nate in altri paesi, possono avere all’interno del nostro ordinamento giuridico, anche se con forti profili di specialità) (attenzione) La questione è la seguente = poichè l’Accordo lo prevede in maniera esplicita, c’è la possibilità, che le sentenze canoniche di nullità matrimoniale siano rese esecutive in Italia, attraverso il procedimento di competenza della Corte di Appello territorialmente competente (= cioè competente a conoscere queste nullità matrimoniali). A questo proposito nasce una questione, che è stata oggetto di grande attenzione = il giudice naturale della validità del matrimonio è il giudice canonico o no? Se si parla di matrimonio concordatario (= cioè di matrimonio canonico con effetti civili = cioè di matrimonio, che nasce nell’ordinamento canonico) = si dovrebbe giocoforza ritenere, che ciò che nasce nell’ordinamento canonico muore all’interno dell’ordinamento canonico. Quindi il giudice canonico = sarebbe il giudice naturale, competente a conoscere eventuali casi di nullità matrimoniale. Ma quando si parla di matrimonio concordatario, si parla anche di un matrimonio con effetti civili (= cioè che è stato riconosciuto all’interno dell’ordinamento statale) = quindi altra parte nella dottrina e della giurisprudenza prevalente ritiene, che non esista una riserva di giurisdizione in capo al giudice canonico, ma che il giudice civile possa conoscere le nullità matrimoniali, fondandosi però non sulla legislazione canonica, nella quale non avrebbe competenza in ragione dell’indipendenza e della sovranità dei rispettivi ordinamenti, ma in ragione della normativa civile in tema di nullità matrimoniale.

concorso di giurisdizione italiana e ecclesiastica sulle controversie inerenti la nullità del matrimonio concordatario. Come già stabiliva la sentenza della Corte di Cassazione, tale concorso di giurisdizione deve essere risolto secondo il criterio della prevenzione, il quale tuttavia, con riferimento a una situazione di vigenza dell’art. 3 c.p.p. del ’42, non deve essere intesa alla stregua dell’art. 39 del c.p.c., ma secondo l’art. 797 n. 6 del c.p.c. richiamato dall’Accordo di revisione = ciò significa, che l’instaurazione davanti al giudice italiano di un giudizio avente il medesimo oggetto rispetto alla sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale preclude la favorevole delibazione di quest’ultima, laddove detto giudizio sia stato introdotto prima del passaggio in giudicato di detta sentenza. Quindi, in questo caso specifico, il giudice italiano previamente adito resterà il giudice competente a conoscere la dichiarazione di nullità matrimoniale;

  1. la sentenza del 17 luglio del 2014 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che stabilisce e dichiara, che ormai si debba ritenere diritto vivente del nostro ordinamento il fatto che non esista più alcuna riserva di giurisdizione in tema di nullità matrimoniali in capo al giudice canonico, ma esista una giurisdizione concorrente in tema di sentenze di nullità matrimoniale secondo il principio del giudice previamente adito (giurisdizione concorrente è un termine importante, che utilizza la Corte di cassazione). Quindi secondo questa sentenza la parte è libera di rivolgersi al giudice canonico o al giudice civile, il quale conoscerà la dichiarazione di nullità di un determinato matrimonio e, secondo il principio della prevalenza, il giudice competente sarà il giudice previamente adito dalla parte interessata;
  2. l’art. 797 n. 6 c.p.c. è un altro elemento circa l’assenza di altri giudizi dinnanzi a un giudice italiano (= cioè si stabilisce, che la sentenza ecclesiastica può essere delibata (= cioè la sentenza di un giudice canonico può essere riconosciuta al civile) nel momento, in cui non sia pendente un altro giudizio dinnanzi a un giudice italiano. Quindi, se esiste in teoria l’ipotesi, che possa contestualmente esistere un giudizio di nullità inoltrato e in esecuzione dinanzi a un giudice canonico e un giudizio di nullità dinnanzi a un giudice italiano, questo a fortiori significa, che esiste una giurisdizione concorrente su questo determinato caso.
  3. Altre tematiche sono inerenti al tema della sopravvivenza logica della riserva di giurisdizione. Anche i temi, che utilizza la dottrina e la giurisprudenza a sostegno della tesi della sopravvivenza logica della riserva di giurisdizione sono vari =
  4. innanzitutto si fa riferimento alla sentenza n. 18 del 1982 della Corte Costituzionale, che stabiliva l’esistenza di una riserva di giurisdizione funzionalmente connessa alla disciplina del negozio matrimoniale canonico (= cioè il matrimonio, che nasce nell’ordinamento canonico fa nascere anche la competenza esclusiva del giudice canonico a conoscere di quel determinato matrimonio);
  5. un altro elemento, che sostiene la tesi della sopravvivenza logica della riserva di giurisdizione = è il rispetto del principio di laicità (essendo il matrimonio canonico, sarebbe in contrasto con il principio di

laicità la riserva di giurisdizione in capo al giudice civile o anche la concorrenza della giurisdizione del giudice civile in tema di nullità matrimoniali);

  1. un altro elemento importante = è la sentenza della Corte Costituzionale n. 421 del 1993 (che si trova allegata alla presente lezione). Nel 1993 vi è una importante sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, che afferma la fine della sopravvivenza del principio di riserva di giurisdizione e una sentenza della Corte costituzionale, che invece dice il contrario (= cioè afferma, che il giudice civile non esprime una propria giurisdizione sull’atto di matrimonio (= cioè sul momento genetico, in cui il matrimonio è in vita) = momento genetico, che nel caso specifico è di competenza della normativa canonica, in quanto il matrimonio nasce come matrimonio canonico poi riconosciuto agli effetti civili (= cioè il giudice civile ha una competenza sull’efficacia civile della sentenza di nullità (= cioè resta soltanto conoscere della possibilità di immettere all’interno dell’ordinamento quella sentenza civile di contro alla sentenza di nullità matrimoniale, che comunque resta ancorata a un ordinamento altro = che è l’ordinamento canonico)
  2. un altro elemento = è l’art. 8 n. 2 dell’Accordo del 1984, nel quale si dice, che tra le cose che la Corte di Appello deve verificare nel momento, in cui vuole giungere alla delibazione di una sentenza di nullità canonica, vi è la verifica del fatto che il giudice ecclesiastico era il giudice competente a conoscere di quel determinato matrimonio (il riferimento all’articolo il sta a significare per coloro, che sostengono questa tesi, che il giudice competente sarebbe soltanto il giudice canonico);
  3. l’art. 4 lettera b del protocollo addizionale all’Accordo di Villa Madama stabilisce, quando si fa riferimento al matrimonio canonico, la necessità di salvaguardare sempre la specificità dell’ordinamento canonico (= specificità, che porterebbe a tener conto della riserva di giurisdizione in capo al giudice canonico);
  4. l’ultimo elemento = il non intervento sul merito da parte del giudice civile (che sarebbe ulteriore elemento, perché il giudice stesso dà la sua giurisdizione proprio sul tema della nullità matrimoniale). E’ necessario puntualizzare, che le sentenze trattate sono solo ed esclusivamente le sentenze di nullità matrimoniale e non altro tipo di provvedimenti e di sentenze, che sono inerenti al tema del matrimonio canonico (es. i provvedimenti di dispensa di matrimonio rato e non consumato (= cioè di matrimonio valido, ma al quale non è seguita la consumazione del matrimonio) = provvedimento, che invece viene dichiarato di natura amministrativa, perché non garantisce il diritto alla difesa delle parti e che pertanto già con le sentenze 16 e 18 del 1982 della Corte costituzionale si riteneva non poter essere vidimato al civile proprio per l’assenza del riferimento pratico alla possibilità delle parti di difendersi in maniera, che sia congruente con i principi fondamentali del nostro ordinamento.