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Questa lezione esplora il tema centrale del diritto ecclesiastico negli ultimi trent'anni: l'efficacia civile delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale. sulla giurisdizione in materia di nullità matrimoniale e i due oppositi orientamenti sulla questione: la fine o la sopravvivenza logica della riserva di giurisdizione. Il documento include riferimenti a sentenze giurisprudenziali e costituzionali, nonché all'Accordo del 1984.
Tipologia: Appunti
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Lezione 12.1 – EFFETTI CIVILI DELLE SENTENZE ECCESIASTICHE DI NULLITA’ (1-4) slide 12.1 (n. 1-4) (vedi sentenze allegate alla presente lezione, che è necessario leggere e conoscere) Uno dei temi centrali del diritto ecclesiastico, che soprattutto negli ultimi trent’anni (= cioè dalla modifica dell’accordo di Villa Madama a oggi) è stato oggetto di discussione da parte della dottrina e della giurisprudenza (in particolare la giurisprudenza del nostro ordinamento è giunta a decisioni differenti su questa questione) è il seguente = l’efficacia civile delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale (= cioè la possibilità, che una sentenza dichiarativa della nullità del matrimonio nell’ordinamento canonico possa essere riconosciuta all’interno dell’ordinamento statale). Questo legame rispetto alla materia ecclesiasticistica tra l’ordinamento canonico e l’ordinamento civile, che pone in stretta relazione i due ordinamenti indipendenti e sovrani, è possibile e è stato oggetto di accese discussioni anche nei nostri giorni. (attenzione) Infatti nel luglio del 2014 è intervenuta una sentenza importante, che è oggetto di approfondimento, proprio perché riguarda lo stretto legame, che in materia di matrimonio si viene a creare tra l’ordinamento canonico e l’ordinamento civile.
Uno dei temi, sui quali si è molto dibattuto e che introduce l’argomento degli effetti civili delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale = è il tema della giurisdizione in materia di nullità matrimoniale (perché è chiaro che, con riferimento alle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale, nel momento in cui vengono prese queste decisioni dal giudice canonico, affinché abbiano efficacia nel nostro ordinamento giuridico interno, dovranno passare attraverso un particolare procedimento di riconoscimento). Diversamente, nel caso della non esistenza di una riserva di giurisdizione ecclesiastica in tema di nullità matrimoniale, potrebbe accadere, che sia il giudice civile a decidere, dando direttamente efficacia alla decisone richiesta dalle parti. La norma fondamentale di riferimento è l’art. 8 n. 2 dell’accordo di Villa Madama del 1984, il quale afferma, che = le sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale possono essere riconosciute (= rese esecutive) in Italia attraverso uno speciale procedimento di competenza della Corte di Appello territorialmente competente (= si tratta di un procedimento in parte analogo a quello stabilito dalla Legge 218/1995 (= la Legge del diritto privato internazionale) in relazione alla normale delibazione, che le sentenze ecclesiastiche, nate in altri paesi, possono avere all’interno del nostro ordinamento giuridico, anche se con forti profili di specialità) (attenzione) La questione è la seguente = poichè l’Accordo lo prevede in maniera esplicita, c’è la possibilità, che le sentenze canoniche di nullità matrimoniale siano rese esecutive in Italia, attraverso il procedimento di competenza della Corte di Appello territorialmente competente (= cioè competente a conoscere queste nullità matrimoniali). A questo proposito nasce una questione, che è stata oggetto di grande attenzione = il giudice naturale della validità del matrimonio è il giudice canonico o no? Se si parla di matrimonio concordatario (= cioè di matrimonio canonico con effetti civili = cioè di matrimonio, che nasce nell’ordinamento canonico) = si dovrebbe giocoforza ritenere, che ciò che nasce nell’ordinamento canonico muore all’interno dell’ordinamento canonico. Quindi il giudice canonico = sarebbe il giudice naturale, competente a conoscere eventuali casi di nullità matrimoniale. Ma quando si parla di matrimonio concordatario, si parla anche di un matrimonio con effetti civili (= cioè che è stato riconosciuto all’interno dell’ordinamento statale) = quindi altra parte nella dottrina e della giurisprudenza prevalente ritiene, che non esista una riserva di giurisdizione in capo al giudice canonico, ma che il giudice civile possa conoscere le nullità matrimoniali, fondandosi però non sulla legislazione canonica, nella quale non avrebbe competenza in ragione dell’indipendenza e della sovranità dei rispettivi ordinamenti, ma in ragione della normativa civile in tema di nullità matrimoniale.
concorso di giurisdizione italiana e ecclesiastica sulle controversie inerenti la nullità del matrimonio concordatario. Come già stabiliva la sentenza della Corte di Cassazione, tale concorso di giurisdizione deve essere risolto secondo il criterio della prevenzione, il quale tuttavia, con riferimento a una situazione di vigenza dell’art. 3 c.p.p. del ’42, non deve essere intesa alla stregua dell’art. 39 del c.p.c., ma secondo l’art. 797 n. 6 del c.p.c. richiamato dall’Accordo di revisione = ciò significa, che l’instaurazione davanti al giudice italiano di un giudizio avente il medesimo oggetto rispetto alla sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale preclude la favorevole delibazione di quest’ultima, laddove detto giudizio sia stato introdotto prima del passaggio in giudicato di detta sentenza. Quindi, in questo caso specifico, il giudice italiano previamente adito resterà il giudice competente a conoscere la dichiarazione di nullità matrimoniale;
laicità la riserva di giurisdizione in capo al giudice civile o anche la concorrenza della giurisdizione del giudice civile in tema di nullità matrimoniali);