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Sentenze Ecclesiastiche Nullità Matrimoniale: Giurisdizione Civile e Libertà Religiosa, Sbobinature di Diritto Ecclesiastico

Sulla possibilità di riconoscere effetti civili alle sentenze dei tribunali ecclesiastici in materia di nullità matrimoniale, considerando la giurisdizione civile e la libertà religiosa. Vengono esaminate le implicazioni internazionali e le procedure per il riconoscimento civile di tali sentenze. Il testo illustra casi specifici e le condizioni da rispettare per la delibazione di tali sentenze.

Tipologia: Sbobinature

2019/2020

Caricato il 08/12/2020

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Diritto Ecclesiastico
27 Novembre 2020
Ho visto che c’era una domanda sul voto dell’esercitazione: esso rimane valido per tutto l’anno
accademico in cui l’avete sostenuto, quindi fino agli appelli del settembre prossimo compresi.
Mi scuso se mi sono collegata all’ultimo momento ma ho appena finito di parlare con un collega
francese di una questione di libertà religiosa che vi riporto, anche se non attiene alla lezione di
oggi, ma è attinente ad uno degli argomenti che abbiamo trattato in una delle lezioni precedente.
Vi ricordate che quando abbiamo parlato di limiti alla libertà religiosa abbiamo fatto un breve
approfondimento sul limite costituito dal diritto della salute che è venuto in rilievo nell’ambito
dell’attuale emergenza pandemica. In Francia hanno da poco riaperto i luoghi di culto con un
limite di partecipanti di 30 persone. Questo ve lo porto come esempio di un bilanciamento non
rispettoso del criterio di proporzionalità, che dovrebbe essere sotteso a tutte le operazioni di
bilanciamento di diritti e libertà ugualmente fondamentali perché questo limite assoluto non tiene
conto della diversa dimensione dei luoghi di culto. Trenta persone nella cappella non hanno lo
stesso impatto sanitario che trenta persona nella cattedrale di Notre Dame. Tra l’altro è anche
discriminatorio perché le persone possono accedere ai commerci e tutti negozi purché venga
rispettato il limite di una persona per 8 metri quadrati. Questo criterio mobile, funzionale alla
dimensione del luogo viene applicato a tutela della libertà economica ma non viene applicato a
tutela di una libertà, che potremmo considerare come più fondamentale, che è la libertà di culto.
Vi riporto questo episodio per mostrarvi come è difficile nella pratica rispettare i principi enunciati
a livello costituzionale, poi magari non applicati in concreto.
Se non ci sono domande sulla lezione di ieri o altro tipo, possiamo cominciare con la lezione di
oggi.
Abbiamo accennato al fatto che accanto al riconoscimento dei matrimoni celebrati in forma
religiosa è anche possibile il riconoscimento di provvedimenti confessionali concernenti la validità
di questi matrimoni. Abbiamo visto che la normativa concordataria prevede la possibilità di
riconoscere effetti civili alle sentenze dei tribunali ecclesiastici in materia di nullità matrimoniale.
Il problema di cui ci occupiamo oggi riguarda la possibilità di riconoscere nell’ordinamento
giuridico statale la giurisdizione confessionale su matrimoni non esclusivamente religiosi ma che
sono validi ed esistenti anche per l’ordinamento civile. A questo possibilità è correlata la possibilità
di riconoscere effetti civili anche ai provvedimenti emanati nell’esercizio di questa giurisdizione
confessionale. Anche in questo caso possiamo avere ordinamenti in cui non viene dato alcun
rilievo alla giurisdizione confessionale sui matrimoni religiosi civilmente riconosciuti: questo capita
negli ordinamenti che non danno rilievo civile ai matrimoni religiosi ma anche in alcuni
ordinamenti che pur riconoscono effetti civili ai matrimoni celebrati in maniera religiosa. Oppure
abbiamo modelli in cui questa giurisdizione viene riconosciuta o in forma esclusiva, con esclusione
della giurisdizione statale, come era sotto la vigenza del concordato del 1929 in Italia o come è
ancora in Portogallo oppure concorrente alla giurisdizione civile come è il caso dell’attuale
disciplina italiana. In alcuni ordinamenti si è battuta la strada di un riconoscimento di procedure
non giurisdizionali ma di alternative dispute resolution poste in essere da autorità religiose: per
esempio da tribunali o arbitri islamici e che applicano il diritto islamico relativamente agli aspetti
patrimoniali dei rapporti familiari o delle cause di scioglimento del matrimonio.
Un altro profilo di possibile rilevanza dei provvedimenti confessionali in materia matrimoniale è
collegato di nuovo, come abbiamo già visto per il riconoscimento di matrimonio religiosi, ai
rapporti di diritto internazionale privato quindi alla possibilità di riconoscere provvedimenti che
all’estero sono emanati da autorità religiose secondo il diritto religioso e che però hanno efficacia
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Diritto Ecclesiastico 27 Novembre 2020 Ho visto che c’era una domanda sul voto dell’esercitazione: esso rimane valido per tutto l’anno accademico in cui l’avete sostenuto, quindi fino agli appelli del settembre prossimo compresi. Mi scuso se mi sono collegata all’ultimo momento ma ho appena finito di parlare con un collega francese di una questione di libertà religiosa che vi riporto, anche se non attiene alla lezione di oggi, ma è attinente ad uno degli argomenti che abbiamo trattato in una delle lezioni precedente. Vi ricordate che quando abbiamo parlato di limiti alla libertà religiosa abbiamo fatto un breve approfondimento sul limite costituito dal diritto della salute che è venuto in rilievo nell’ambito dell’attuale emergenza pandemica. In Francia hanno da poco riaperto i luoghi di culto con un limite di partecipanti di 30 persone. Questo ve lo porto come esempio di un bilanciamento non rispettoso del criterio di proporzionalità, che dovrebbe essere sotteso a tutte le operazioni di bilanciamento di diritti e libertà ugualmente fondamentali perché questo limite assoluto non tiene conto della diversa dimensione dei luoghi di culto. Trenta persone nella cappella non hanno lo stesso impatto sanitario che trenta persona nella cattedrale di Notre Dame. Tra l’altro è anche discriminatorio perché le persone possono accedere ai commerci e tutti negozi purché venga rispettato il limite di una persona per 8 metri quadrati. Questo criterio mobile, funzionale alla dimensione del luogo viene applicato a tutela della libertà economica ma non viene applicato a tutela di una libertà, che potremmo considerare come più fondamentale, che è la libertà di culto. Vi riporto questo episodio per mostrarvi come è difficile nella pratica rispettare i principi enunciati a livello costituzionale, poi magari non applicati in concreto. Se non ci sono domande sulla lezione di ieri o altro tipo, possiamo cominciare con la lezione di oggi. Abbiamo accennato al fatto che accanto al riconoscimento dei matrimoni celebrati in forma religiosa è anche possibile il riconoscimento di provvedimenti confessionali concernenti la validità di questi matrimoni. Abbiamo visto che la normativa concordataria prevede la possibilità di riconoscere effetti civili alle sentenze dei tribunali ecclesiastici in materia di nullità matrimoniale. Il problema di cui ci occupiamo oggi riguarda la possibilità di riconoscere nell’ordinamento giuridico statale la giurisdizione confessionale su matrimoni non esclusivamente religiosi ma che sono validi ed esistenti anche per l’ordinamento civile. A questo possibilità è correlata la possibilità di riconoscere effetti civili anche ai provvedimenti emanati nell’esercizio di questa giurisdizione confessionale. Anche in questo caso possiamo avere ordinamenti in cui non viene dato alcun rilievo alla giurisdizione confessionale sui matrimoni religiosi civilmente riconosciuti: questo capita negli ordinamenti che non danno rilievo civile ai matrimoni religiosi ma anche in alcuni ordinamenti che pur riconoscono effetti civili ai matrimoni celebrati in maniera religiosa. Oppure abbiamo modelli in cui questa giurisdizione viene riconosciuta o in forma esclusiva, con esclusione della giurisdizione statale, come era sotto la vigenza del concordato del 1929 in Italia o come è ancora in Portogallo oppure concorrente alla giurisdizione civile come è il caso dell’attuale disciplina italiana. In alcuni ordinamenti si è battuta la strada di un riconoscimento di procedure non giurisdizionali ma di alternative dispute resolution poste in essere da autorità religiose: per esempio da tribunali o arbitri islamici e che applicano il diritto islamico relativamente agli aspetti patrimoniali dei rapporti familiari o delle cause di scioglimento del matrimonio. Un altro profilo di possibile rilevanza dei provvedimenti confessionali in materia matrimoniale è collegato di nuovo, come abbiamo già visto per il riconoscimento di matrimonio religiosi, ai rapporti di diritto internazionale privato quindi alla possibilità di riconoscere provvedimenti che all’estero sono emanati da autorità religiose secondo il diritto religioso e che però hanno efficacia

anche nell’ordinamento statale straniero in cui per tanto si richiede il riconoscimento come provvedimenti di diritto straniero. Per quanto riguarda il riconoscimento della giurisdizione confessionale sui matrimoni religiosi dotati di effetti civili, l’ordinamento italiano riconosce una sola giurisdizione cioè dei tribunali della Chiesa Cattolica sui matrimoni celebrati secondo il rito canonico poi trascritti nei registri dello stato civile. Come vi ho accennato nella vigenza del Concordato del 1929 questo giurisdizione era riconosciuta in maniera esclusiva ai tribunali e dicasteri ecclesiastici mentre l’articolo 8 dell’accordo del 1984 non ha riprodotto questa disposizione, non ha più espressamente previsto questa riserva di giurisdizione. Questo ha portato al conflitto tra due orientamenti interpretativi sia in dottrina che in giurisprudenza che si sono concretizzati in due sentenze dello stesso anno: una delle Sezioni Unite della Cassazione, una della Corte Costituzionale. Secondo le Sezioni Unite la riserva di giurisdizione deve considerarsi tacitamente abrogata e l’argomento su cui si fonda questa asserzione, lo vedete nella slide, secondo la cassazione, la giurisdizione in materia matrimoniale non appare come una prerogativa dell’ordinamento canonico e non come espressione di sovranità riconosciuta concorrentemente da entrambe le parti e quindi in assenza di un’espressa previsione pattizia in tal senso, deve applicarsi il principio enunciato nell’articolo 13 dello stesso accordo di revisione del concordato che stabilisce che non debbano considerarsi più in vigore le disposizione che non sono ripetute dal vecchio al nuovo concordato e quindi la riserva di giurisdizione deve considerarsi abrogata. Viceversa la Corte Costituzionale, sulla medesima questione, ha affermato il principio opposto: ha ritenuto che se il negozio a cui si attribuiscono effetti civili, quindi il matrimonio, nasce nell’ordinamento canonico e da questo è regolato nei suoi requisiti di validità ne discende che anche le controversie relative alla validità di questo matrimonio siano riservate agli organi giurisdizionali dell’ordinamento canonico. Mentre la giurisdizione del giudice civile rimane all’efficacia delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale e poi agli effetti civili del matrimonio, ciò che attiene alle vicende del matrimonio come rapporto come la separazione e il divorzio. Questa interpretazione della Corte, che non era vincolante perché contenuta in una sentenza di inammissibilità di una questione dal momento che il giudice aveva sollevato la questione di legittimità costituzionale in relazione all’articolo 34 del Concordato del 1929 ma all’epoca in cui era stata sollevata la questione, il concordato del 1929 non era più in vigore e quindi non poteva più essere oggetto del giudizio di costituzionalità della Corte. Non avendo questa vincolatività nei confronti dei giudici ordinari ed essendo questi liberi di scegliere a quale orientamento allinearsi, essi si sono poi allineati sull’orientamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione. Ad oggi nella prassi la riserva di giurisdizione in favore dei tribunali ecclesiastici sulle cause di nullità di matrimonio non si considera più esistente. Questo fa sorgere due questioni: innanzitutto qual è il criterio di scelta da seguire per individuare chi fra il giudice civile ed ecclesiastico è competente su un determinato caso di nullità del matrimonio concordatario. La risposta è stata data dalle Sezioni unite della cassazione nella stessa sentenza, le quali hanno affermato doversi applicare il criterio di prevenzione, cioè la competenza spetta al giudice che viene adito per primo. Più delicata la questione di quale diritto debba applicare il giudice che è stato adito: in particolare se viene adito il giudice civile, deve applicare il diritto civile delle nullità matrimoniali o quello canonico? Le Sezioni Unite della Cassazione, sempre nella sentenza del 1993, avevano ipotizzato l’applicabilità del diritto canonico come se fosse una legge straniera, che comporta -come è evidente- una violazione del principio di distinzione degli ordini perchè questo consente al giudice dello stato di sconfinare in un ambito che appartiene all’ordine spirituale. C’è anche un problema di violazione della libertà religiosa del coniuge, di

Malgrado ciò, sia la prassi giudiziaria che amministrativa si sono orientate nel senso di ritenere applicabili gli articoli abrogati nel codice di procedura civile e non la nuova disciplina prevista per il riconoscimento delle sentenze straniere che è una disciplina più semplificata perché non richiede più la delibazione dinnanzi al giudice italiano ma consente la trascrizione diretta di queste sentenze nei registri di stato civile previa una serie di controlli sulla loro conformità all’ordinamento giuridico italiano. La Cassazione ha affermato con una prima sentenza del 1999, ma si tratta di un principio ripetuto in molte altre sentenze successive, che la legge 218 del 1995 non può applicarsi al riconoscimento di effetti civili alle sentenze ecclesiastiche perché questa stessa legge contiene una clausola di salvaguardia nei confronti delle convenzioni internazionali che l’Italia abbia stipulato su questa materia. La stessa legge 218 autoescluderebbe la propria applicazione ad una materia cioè quella del riconoscimento delle sentenze ecclesiastiche già regolata da un trattato internazionale, in particolare l’accordo tra la Santa Sede e l’Italia. Allo stesso modo la normativa di riforma sulle norme sullo stato civile continua a prevedere un regime diverso di trascrizione per le sentenze straniere e per le sentenze ecclesiastiche: le prime vengono direttamente trascritte nei registri dello stato civile mentre le seconde non vengono direttamente trascritte perché si continua a prevedere che venga trascritta la sentenza del giudice che ne stabilisce la delibazione. In base alla normativa degli articoli 796 e 797 del codice di procedura civile, il procedimento di delibazione viene avviato dalla richiesta di una o entrambe le parti -nel primo caso deve essere presentato con un atto di citazione e il procedimento si svolgerà secondo il rito contenzioso ordinario, nel secondo caso invece viene presentato con atto di ricorso e il rito seguito sarà quello in Camera di Consiglio. Il giudice competente è la Corte d’appello competente per territorio, del luogo in cui il matrimonio è stato trascritto. La Corte d’appello, in base alla nuova normativa concordata che da attuazione e che recepisce i principi affermati dalla sentenza numero 18 del 1982 dalla Corte Costituzionale, deve svolgere una serie di controlli formali ma anche di sostanza per stabilire se la sentenza ecclesiastica può stabilire se è delibata. Deve verificare che il giudice ecclesiastico fosse competente della causa, che si tratti di un matrimonio che è stato celebrato secondo rito canonico, cattolico e poi trascritto. Che nel procedimento davanti ai tribunali ecclesiastici sia stato assicurato alle parti il diritto di agire e di resistere in giudizio in modo non difforme dai principi fondamentali dell’ordinamento italiano- questo era uno dei principi che era stato stabilito dalla sentenza della Corte Costituzionale che aveva ritenuto la precedente normativa concordataria incostituzionale perché non prevedeva questo controllo da parte della Corte d’appello e violava il principio supremo del diritto di agire e resistere in giudizio e che poi ricorrano le altre condizioni e richieste della legge italiana per la dichiarazione di efficacia delle sentenze straniere. Queste condizioni sono intanto che la sentenza che si richiede la delibazione sia passata in giudicato e il protocollo addizionale precisa che questo deve intendersi con riferimento all’esecutività della sentenza ecclesiastica che viene comprovata dall’assegnazione di un decreto dalla Segnatura apostolica, uno dei tribunali centrali della chiesa cattolica, perché le sentenze canoniche in materia di matrimonio non passano mai in giudicato. Questo perché l’ordinamento canonico ritiene più importante il principio di verità, cioè la possibilità di accertare in qualsiasi momento qual è la situazione delle parti e se il matrimonio sia valido o meno, perché questo ha incidenza su valori di carattere spirituale, in particolare sulla salvezza spirituale delle parti piuttosto che il principio di certezza del diritto. Per questo motivo il riferimento al passaggio in giudicato si intende il momento in cui la sentenza ecclesiastica è divenuta esecutiva. Il giudice d’appello deve poi controllare che la sentenza non sia contraria ad un’altra sentenza pronunciata dal giudice italiano, sulla stessa causa e fra le stesse parti e che sia passato in

giudicato, e che non sia pendente davanti al giudice italiano un processo per il medesimo oggetto fra le stesse parti che sia iniziato prima del giudizio ecclesiastico. Sia in un caso come nell’altro, questa contrarietà non sussiste rispetto al giudizio di divorzio perché la giurisprudenza ha ritenuto che il giudizio di divorzio anche se interviene tra le stesse parti abbia un oggetto diverso non la dichiarazione della validità del vincolo ma della cessazione del vincolo. Se c’è un giudicato di divorzio o se è pendente un giudizio di divorzio questo non impedisce la delibazione della sentenza ecclesiastica. Infine la Corte d’appello deve verificare che le diposizioni della sentenza ecclesiastica non producano effetti contrari all’ordine pubblico, anche questo è principio enunciato dalla Corte Costituzionale in una sentenza del 1982 che ha ritenuto che diversamente in assenza di questo controllo vi fosse violazione da parte della normativa pattizia del principio supremo della tutela dell’ordine pubblico. Il protocollo addizionale precisa che nel compiere questa valutazione si debba tenere conto della specificità dell’ordinamento canonico e vedremo cosa indica questo riferimento. In ogni caso la Corte d’appello non può procedere al riesame del merito della causa ecclesiastica. Ora in rispetto dei due principi enunciati dalla corte costituzionale, possono verificarsi dei casi di contrasto con l’ordinamento civili in cui non è possibile delibare la sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale. Il primo possibile profilo di contrasto riguarda il rispetto del diritto di difesa delle parti. Abbiamo visto che la normativa concordataria fa riferimento alla garanzia di questo diritto in conformità ai principi fondamentali dell’ordinamento. Questo normalmente viene inteso nella prassi con riferimento al rispetto di tutte le norme dell’ordinamento italiano rivolte a tutelare il diritto di difesa delle parti, per cui qualsiasi divergenza fra ordinamento canonico e civile implicherebbe la non delibità della sentenza, ma come non rispetto degli elementi essenziali del diritto di agire e resistere in giudizio, da ricavare sia dall’articolo 797 C.P.C. sia dall’attuale art 64 della L.218 del 1995 che riguarda le condizioni di riconoscimento delle sentenze straniere in Italia. Queste norme prevedono che l’atto introduttivo del giudizio debba essere stato regolarmente portato a conoscenza del convenuto, che non debbano essere stati violati diritti essenziali di difesa e che vi sia stata una regolare costituzione in giudizio o una dichiarazione in contumacia delle parti e da questo possiamo ricavare che sono questi gli elementi essenziali del diritto di agire e resistere in giudizio che devono essere rispettati anche nel processo che ha portato l’emanazione della sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale. Un’interpretazione più restrittiva invece è stata data dalla Corte europea dei Diritti dell’uomo in un caso in cui la parte ricorrente riteneva che nel processo ecclesiastico fossero stati violati i suoi diritti di difesa: era un caso particolare in cui si era fatto ricorso davanti al giudice ecclesiastico per un procedimento sommario che è previsto dal diritto canonico in determinati casi per esempio nel caso in cui la nullità del matrimonio risulta da un documento incontestabile, come era nel caso di specie, perché in questo caso la nullità derivava dal grado di consanguineità esistente tra le parti che risultava comprovato dai documenti dello stato civile. Per questo motivo la parte non aveva goduto di una serie di garanzie che invece sono normalmente previste nel processo canonico ordinario, quindi non era stata informata dettagliatamente della domanda di nullità, non aveva avuto accesso agli atti di causa e non era stata assistita da un avvocato. In questo caso la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha ritenuto che il giudice nazionale avesse mancato di accertare che nel processo canonico fosse stato effettivamente garantito alle parti un processo equo (diritto che è oggetto dell' articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo ) e in particolare il diritto al contraddittorio e quindi l'opportunità di conoscere e di commentare

ampia i limiti di ordine pubblico affermando che la delibazione non è possibile ogni volta che vi sia una incompatibilità assoluta tra la fattispecie canonica di nullità e i requisiti essenziali della corrispondente fattispecie civilistica. Quando avviene questo? Secondo la Corte di Cassazione avviene quando la nullità canonica non si fonda su fatti oggettivi analoghi a quelli che sono considerati irrilevanti dall'ordinamento civile per la nullità del matrimonio. Vi faccio l'esempio del caso che era in esame dalle Sezioni unite della Cassazione: si trattava di un'ipotesi di nullità per dolo, cioè una delle parti era stata ingannata dall'altra su una sua qualità, in questo caso specifico si trattava della sua fedeltà prima del matrimonio (la parte credeva che la controparte le fosse fedele prima del matrimonio, ma in realtà c'erano stati degli episodi di infedeltà prematrimoniale). Secondo la Corte di Cassazione in questo caso ci sarebbe un'incompatibilità perché la possibilità di annullare il matrimonio nell'ordinamento civile per un errore di origine dolosa è possibile solo se questo errore verte su caratteristiche oggettive della persona (e quindi caratteristiche che attengono proprio alla sua identità e alla sua personalità e non soltanto ai suoi comportamenti) e quindi in questo caso si crea una incompatibilità assoluta che non permette la delibazione della sentenza ecclesiastica. Con questa sentenza la Corte di Cassazione sta spostando, sta modificando la nozione di ordine pubblico rilevante per la delibazione delle sentenze ecclesiastiche da un'accezione internazionalista - limitata al solo contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano - ad una invece coincidente con il concetto di ordine pubblico interno - che comprende tutte le norme imperative dell'ordinamento italiano - con il risultato che, quindi, la non delibazione tende a diventare non più un caso eccezionale, ma a verificarsi ogni qualvolta la causa canonica di nullità non possa essere in alcun modo ricondotta ad una causa civile di nullità o di annullamento del matrimonio. Questo processo di modifica del limite dell'ordine pubblico del concetto di ordine pubblico applicato come limite alla delibazione delle sentenze ecclesiastiche si consuma poi in un'altra sentenza delle Sezioni unite della Cassazione del 2014, che stabilisce una nuova ipotesi di non delibabilità delle sentenze ecclesiastiche, cioè la convivenza dei coniugi. La Corte di Cassazione in questa sentenza distingue tra due dimensioni del matrimonio:

  • il matrimonio atto , cioè il momento costitutivo del vincolo coniugale;
  • e il matrimonio rapporto che sarebbe lo svolgimento della vita coniugale e familiare conseguente alla costituzione del vincolo e ritiene che queste due dimensioni del matrimonio debbano essere considerate in maniera distinta anche per quanto riguarda l'individuazione dei principi e delle regole fondamentali che connotano ciascuna di queste due dimensioni, che quindi integrano norme di ordine pubblico interno. (La Corte di Cassazione parla di ordine pubblico interno e non più internazionale). In particolare le sezioni unite della Cassazione individuano il matrimonio rapporto come <<i l contenitore di una pluralità di diritti inviolabili, di doveri inderogabili, di responsabilità, di aspettative legittime e di legittimi affidamenti dei componenti della famiglia >>; una dimensione che è ritenuta meritevole di tutela da parte del nostro ordinamento. Un elemento essenziale, e quindi costitutivo, di un principio di ordine pubblico di questa dimensione del matrimonio rapporto è individuato dalla Cassazione nella convivenza dei coniugi. Quindi se dopo il matrimonio, che è stato dichiarato nullo dal giudice ecclesiastico, i coniugi hanno convissuto - purché questa convivenza fosse esteriormente riconoscibile, cioè fosse riconoscibile attraverso fatti comportamenti equivoci e purché si sia protratta per almeno tre anni -, la convivenza osta alla delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale. Questo limite dei tre anni, la Corte di Cassazione lo ricava da una normativa che non riguarda il matrimonio: si tratta di una norma sulla disciplina dell'adozione e dell'affidamento che stabilisce che si possano

affidare i minori ai coniugi o ai conviventi che sono sposati o che convivono stabilmente da almeno tre anni. Perchè la Corte di Cassazione ha introdotto questo limite alla delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale? Perchè la delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale veniva utilizzata in maniera abusiva per liberarsi dagli oneri economici di un eventuale precedente sentenza di divorzio. Abbiamo visto che la sentenza di divorzio non preclude la successiva delibazione delle sentenze ecclesiastiche, quindi in questo caso dopo la delibazione il contenuto della sentenza di divorzio veniva sostituito, soprattutto sotto il profilo economico, dalla disciplina del matrimonio putativo prevista dall' articolo 129 del Codice civile , che si applica nel caso in cui venga delibata una sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale e che ovviamente è molto meno favorevole rispetto alla disciplina economica del divorzio. Quindi l'obiettivo della Corte della Corte di Cassazione era un obiettivo [si è interrotta la lezione per problemi tecnici]. La sentenza di Cassazione del 2014, pur nel perseguimento di un condivisibile obiettivo di giustizia e di equità, ha per effetto quello di trasformare la delibazione da regola ad eccezione. Questo perché per il fatto che l'azione di nullità del matrimonio è sempre proponibile dinanzi al tribunale ecclesiastico - in base alla prevalenza del principio di verità della situazione delle parti rispetto al principio di certezza del diritto che abbiamo visto valere nell'ordinamento canonico - un elevato numero di sentenze ecclesiastiche di orbità interviene anche molto dopo i primi tre anni di convivenza matrimoniale. Di conseguenza la stessa Corte di Cassazione ha introdotto alcune precisazioni ai principi stabiliti nella sentenza del 2014 che tendono a temperare questo effetto dirompente sul sistema di riconoscimento delle sentenze ecclesiastiche.

  1. Innanzitutto ha attribuito un rilievo dirimente all' iniziativa e alla volontà dei coniugi e in particolare del coniuge debole. Così se la domanda di delibazione viene proposta da entrambe le parti è possibile fare luogo alla delibazione anche se sussiste una convivenza coniugale almeno triennale. D'altra parte, la prolungata convivenza tra i coniugi deve essere eccepita dalla parte interessata e non può essere, quindi, rilevata d'ufficio.
  2. un secondo temperamento riguarda il rilievo attribuito alla mancanza di Affectio coniugalis , cioè al fatto che la convivenza tra i coniugi non abbia costituito una vera convivenza caratterizzata dalla dimensione affettiva, ma una semplice coabitazione. In questo caso, e purché entrambe le parti riconoscano in maniera esteriormente riconoscibile che la loro convivenza non aveva un carattere realmente coniugale, ma si riducevano a mera coabitazione, allora sarebbe possibile delibare comunque a sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale malgrado il presupposto ostativo della convivenza triennale. Per quanto riguarda la possibilità di riconoscere effetti civili ad altri tipi di provvedimenti confessionali aventi ad oggetto il matrimonio, diversi quindi dalle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale, questa possibilità non è riconosciuta nel nostro ordinamento. Il problema si potrebbe porre in relazione, ad esempio, alle pronunce di divorzio o di ripudio che sono istituti contemplati sia nel diritto islamico che nel diritto ebraico rispetto ai quali però manca un riconoscimento mediante una disciplina pattizia come quella esistente per le sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale. Però potrebbe essere possibile attribuire il riconoscimento a questo tipo di provvedimenti in quanto siano stati pronunciati all'estero e in quanto siano riconosciuti civilmente validi nell'ordinamento dello Stato straniero in cui sono stati pronunciati.

questo a tutela proprio del coniuge debole). Quindi questo orientamento che emerge dalle conclusioni dell'avvocato generale va a confermare l' attitudine prevalente di chiusura della giurisprudenza italiana al riconoscimento del ripudio pronunciato all'estero e quindi esclude la possibilità di attribuire effetti a questo ripudio anche nel caso in cui concretamente la parte debole in questo caso la donna abbia potuto esercitare il diritto di difesa o abbia manifestato il proprio consenso o la propria accettazione della pronuncia di ripudio