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In questa lezione, prof. La rosa discute sulla differenza tra corruzione propria e impropria, specificamente l'articolo 319 del codice penale. La natura dell'accordo corruttivo, il ruolo dell'imparzialità e buon andamento, e il concetto di contrario ai doveri di ufficio. Vengono anche discusse le implicazioni quando l'oggetto dell'accordo corruttivo è un atto discrezionale e la relativa contrarietà ai doveri d'ufficio.
Tipologia: Appunti
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La “ corruzione propria ” (art. 319) è specie del genere contenuto all’art. 318 c.p. (“ corruzione per l’esercizio della funzione ”), mentre prima si poneva in rapporto di alterità rispetto alla precedente “ corruzione impropria ”. Riguardo all’art. 319, oggetto dell’accordo corruttivo continua ad esse il compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio. La peculiare fattispecie dell’ omissione di un atto d’ufficio è, invece, necessariamente riconducibile alla corruzione non impropria, ma propria, perché l’omissione contrasta strutturalmente con i doveri dell’ufficio. Qui, il bene giuridico tutelato è l’imparzialità e, altresì, il buon andamento, che invece non viene in rilievo nelle ipotesi di corruzione impropria. Cosa significa “ contrario ai doveri dell’ufficio ”? Contrastante in generale con il buon andamento (e si rischierebbe di generalizzare) o illegittimo, in quanto in antinomia con singole norme di legge regolanti l’attività amministrativa? Attenzione, però, a non intendere “atto” in senso tecnico, amministrativo, altrimenti escluderemmo dall’alveo della norma i comportamenti materiali! Cosa accade se oggetto dell’accordo corruttivo è un atto discrezionale , sia per quanto riguarda l’ an , sia circa il contenuto? Sicuramente anche l’atto discrezionale può essere oggetto di corruzione, dal momento che si punisce la mercificazione dell’esercizio della funzione. Ma di quale tipo di corruzione parliamo? Una prima tesi, anche prima del 2012, sosteneva che, essendo il potere discrezionale affidato per legge al soggetto, l’esercizio del medesimo non potrebbe mai essere contrario ai doveri dell’ufficio, ma rilevare quale corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318). Per altri, nel momento in cui si ha il pagamento di una tangente automaticamente si avrebbe violazione dei doveri dell’ufficio. Ma siamo proprio sicuri che la ricezione della tangente possa, da sola, integrare contrarietà ai doveri d’ufficio? La tesi preferibile è quella equilibrata, sviluppata dalla Corte Costituzionale in funzione di Tribunale penale (sappiamo infatti che essa può giudicare il Presidente della Repubblica e, prima del 1989, anche i ministri), la quale affermò che sussistono indubbiamente attività rientranti della discrezione della P.A., ma un conto è sindacare l’esercizio concreto del potere discrezionale (il che non è ammissibile), un conto è che vi sia astensione dall’uso del potere discrezionale a causa della tangente. La contrarietà ai doveri d’ufficio risiede, qui, nel compiere una scelta, apparentemente discrezionale, ma motivata unicamente dalla tangente, scevra da una valutazione comparativa degli interessi in gioco. Nel primo caso (il p.u. decide discrezionalmente, ma il processo decisionale, pur essendoci stato, è stato inquinato dalla mazzetta) si risponde ex art. 318, ex art. 319 nel secondo (assenza del processo decisionale). L’art. 319 equipara la corruzione antecedente e susseguente, per evitare facili aggiramenti della norma, anche se ciò appiattisce due disvalori diversi. Ci sono, infatti, differenze: nella corruzione antecedente il dolo è specifico ; nella corruzione susseguente è generico e l’atto è un presupposto della condotta , rappresentabile ma non desiderabile, perché non si può volere ciò che si è già verificato. La corruzione è reato di pericolo : si punisce l’accordo corruttivo e non l’esecuzione di esso per via di un interesse pubblicistico all’anticipazione della tutela. Ipotesi peculiare è l’articolo 319- ter , rubricato “ corruzione in atti giudiziari ”. Il disvalore è qui maggiore, in quanto viene in esame, quale bene giuridico protetto, la tutela della funzione giurisdizionale. L’ordinamento del 1930 assolveva a tale intento di tutela prevedendo una circostanza aggravante, la quale però aderiva solo all’ipotesi di corruzione propria e presupponeva l’emissione di una sentenza ingiusta di condanna. Dunque, l’ambito applicativo era angusto e, per di più, in quanto circostanza poteva essere elisa nel giudizio di bilanciamento. Nel 1990 si decise di rafforzarne le caratteristiche. Non è più una circostanza, sia per il nomen iuris , per il collocamento che per la determinazione autonoma della pena. È un’ipotesi di corruzione che prevede la punibilità del solo p.u. perché tutti gli addetti alla funzione giudiziaria – normalmente ci si giustifica così – sono normalmente rivestiti della qualifica di p.u., come il p.m., l’ufficiale giudiziario, il cancelliere, secondo alcuni addirittura anche il difensore , perché svolge funzione certificativa. Nel 1990 ci si dimenticò di aggravare le pene anche per il privato, che
rispondeva di corruzione comune! Il fatto incriminato è individuato per relationem agli artt. 318 e 319, e quindi sembrerebbe un richiamo a tutte le forme di corruzione. Però, così verrebbero equiparate situazioni diverse. Per la corruzione propria, essa potrebbe assumere solamente la forma antecedente. Inoltre, vi sarebbe parità di trattamento tra corruzione impropria antecedente e susseguente. Secondo le S.U. Cass., il richiamo sarebbe integrale. Dopo la riforma del 2012, è avvalorata questa posizione, dato che l’art. 318 parla estensivamente di “ esercizio della funzione ”. Il giudice avrebbe intenzione di danneggiare la parte nel momento in cui pronuncia la sentenza, quindi prescindendo dal pagamento della mazzetta. Il sistema delle aggravanti prevede casi in cui la condanna sia ingiusta, cioè riguardante non solo innocenti ma anche persone che meriterebbero una pena minore. Ci interessiamo adesso della fattispecie di concussione, collocata agli artt. 317 e 319- quater (“induzione indebita a dare o promettere denaro o altre utilità”). Nella originaria stesura era punito il p.u. (e, dal 1990, anche l’i.p.s.) che, abusando dei propri poteri o delle proprie qualità, costringesse o inducesse indebitamente un privato a dare o promettere utilità a lui o ad un terzo. La struttura ricorda in parte la corruzione (l’accordo ha ad oggetto denaro o altre utilità), ma vi sono anche differenze rilevanti. Il bene giuridico tutelato è, qui, accanto al buon andamento della P.A., anche la libertà morale del privato, che non è libero contraente di un accordo illecito, ma viene coartato. Anche per questo, la pena è più severa. A livello sovranazionale (gruppo GRECO), sembrava che tale sistema consentisse una scappatoia per la non punibilità del privato, determinata dalla fluidità del concetto di induzione, il che rendeva labile il confine con la fattispecie corruttiva, in cui invece il privato risponde penalmente. Molti ordinamenti non puniscono affatto la concussione, ma la intendono quale estorsione. Il legislatore nazionale non ha però voluto cancellare l’antica fattispecie della concussione. Allo stato attuale, se il privato cede all’induzione può essere punito , e dunque il nuovo articolo 319-quater è qualcosa in più del mero scorporo della vecchia concussione per induzione. Il privato è vittima, ma anche autore del reato. La nuova induzione ha ben poco a che spartire con la concussione, ma assomiglia più alla corruzione. Il quadro è, insomma, complicatissimo. Il nuovo art. 317 c.p. punisce il p.u. (e non l’i.p.s., che non ha i poteri tipici del p.u.) costringe il privato a dare o promettere utilità a lui o a terzi. L’i.p.s. era stato aggiunto nel testo della norma nel 1990 sulla base della considerazione criminologica che anche lui può commettere prevaricazioni nei confronti del privato. E, invece, per motivazioni di segno opposto è stato cancellato nella riforma del 2012. Ciò determina effetti perversi, perché l’i.p.s. che costringa il privato a dare denaro o utilità risponderà di estorsione aggravata, la cui pena è maggiore rispetto alla concussione! La condotta principale consiste nel “ costringere abusando dei poteri o delle qualità ”. Cosa intendiamo con “ abuso delle qualità ”? Si diceva che il comportamento dovesse essere posto in essere da un soggetto incompetente affinchè si avesse abuso. Ciò poneva però problemi nel caso del funzionario di fatto, che è per definizione incompetente , e dunque si interpretò l’abuso delle qualità quale uso in modo improprio della qualità , esibendo la qualifica senza collegamenti funzionali con lo svolgimento dell’attività. L’abuso di potere si concreta in un uso distorto del medesimo. Come dobbiamo ragionare nel caso in cui si minacci di attivare i propri poteri per ottenere un risultato giusto, ma altresì per un fine improprio? Per es. il finanziere che si fa pagare una tangente per non avviare accertamenti fiscali che pure porterebbero a risultati gravosi per il privato. In questo caso, il privato è compartecipe del fatto e quindi non avremo né “abuso dei poteri” né, dunque, costrizione. “ Costringere ” significa utilizzare violenza o minaccia per indurre altri a tenere comportamenti che diversamente non avrebbero tenuto. Se manca finanche la minaccia si scivola nell’induzione ex art. 319- quater. A proposito della concussione non si parla di una coazione assoluta, ma relativa, di carattere psichico. Il privato ha di fronte due vie: o affrontare conseguenze negative o pagare una tangente, quindi nei fatti non gode di grande discrezionalità. Cosa intendiamo con “ altra utilità ”? E’ da connotare necessariamente in senso economico? Come ragioniamo per la prestazione sessuale? Inizialmente si reputava che non avesse valore economico dato il suo carattere personale, ma in realtà così non è, perché c’è tutto un mercato attorno. Dunque, anche la prestazione sessuale è “ altra utilità ”, ma, si diceva, unicamente qualora la prestazione fosse “ professionalmente ” svolta da una prostituta! Questo