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Diritto Ecclesiastico: Laicità dello Stato e Enti Ecclesiastici in Italia - Prof. Minelli, Appunti di Diritto Ecclesiastico

Lezioni interamente sbobinate, appunti esaustivi e sostitutivi per sostenere l'esame da frequentante

Tipologia: Appunti

2021/2022

In vendita dal 08/03/2023

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Valentina.Ga 🇮🇹

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DIRITTO ECCLESIASTICO
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA
VALENTINA GALLETTA
2021-2022
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DIRITTO ECCLESIASTICO

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA

VALENTINA GALLETTA

2021-

Il diritto ecclesiastico è quella branca che contempla le relazioni tra l’ordinamento statuale e gli ordinamenti confessuali, e riguarda l’implicazione giuridica di quella dimensione essenziale dell’esperienza umana che è la dimensione religiosa. Si occupa non solo delle relazioni organiche tra ordinamenti, ma più alla radice si occupa della implicazione giuridica di quella dimensione umana contemplata nella libertà religiosa. Che cosa significa, nell'esperienza umana, questa dimensione che è così universale da essere considerata un diritto fondamentale? Essa concerne l’ambito del significato dell’esistenza, che senso ha vivere. L’approccio alla storia della cultura non può prescindere da questo interrogativo sul senso, tutti devono fare i conti con questa domanda, deve affermare un significato. Questo è il senso elementare della libertà religiosa: sia dare un nome al senso, sia quell’attitudine negativa ossia che non c’è senso. Si tratta di libertà positiva, negativa, ateismo, tutte le dimensioni di risposta che rendono l’essere umano l’ autocoscienza del cosmo. Il diritto ecclesiastico è una palestra per cogliere la complessità del fenomeno giuridico, è una disciplina ad altissimo spessore interdisciplinare, incontreremo il diritto internazionale, costituzionale, privato, amministrativo. Ci intersechiamo con le radici dell’antropologia, delle scienze religiose. È una materia ricchissima. Per capire a quale livello di complessità si colloca questa disciplina, dobbiamo tenere conto di un dato storico: in questo momento siamo di fronte ad una grande impotenza del diritto. A che cosa serve il diritto? Questa domanda, che ha a che fare con un’altra domanda “permanente” (Hart), è molto importante. Questa domanda che qualifica la scienza giuridica è una domanda che nell’ambito della cultura è piuttosto singolare. Il diritto vive di questa domanda, e, a maggior ragione, della domanda “a che cosa serve il diritto?”. Tale quesito è tornato di recente e fa i conti con un particolare assetto delle fonti nel nostro tempo, della produzione giuridica: siamo di fronte ad una normatività distinta ed enorme (contraddizione tra regolamenti, leggi, protocolli), ad una disseminazione e proliferazione normativa imponente. Un famoso giurista, Cardonier, disse che l’ipotesi di un non diritto ha un senso molto più grave, che l’uomo potrebbe non averne bisogno. In realtà, prima di scartare un fattore della realtà come l’esperienza giuridica, c’è una strada che noi possiamo percorrere: la strada che si interroga profondamente sul senso. Prima di dire “penso a partire dal diritto, penso al di là del diritto” capiamo che non possiamo pensare senza il diritto. Sarebbe irragionevole scartare questo fattore, e dobbiamo prenderlo fino in fondo.

I dati sono almeno tre di cui dobbiamo tenere conto: → il diritto è una istituzione secondaria : sorge, prende quota da alcune relazioni originali, dalle relazioni familiari, commerciali, politiche, religiose; → il diritto ha perso il ruolo central e che aveva avuto nell’età moderna, dalla prima guerra mondiale in poi, dal primo 900 in poi il diritto non è più il centro della cultura e della società; → è marginalizzato come fattore di scienza dello stato, l’economia l’ha surclassato, immaginiamo lo sviluppo tecnologico che ha superato tutto il sapere noto, come se l’oceano avesse superato il mare nostrum.

ordinamento regionale, universitario, ordinamento confessionale. Ci sono più ordinamenti. Santi Romani riscoprì il tema della pluralità degli ordinamenti giuridici ed è questo che rende dignità alla disciplina in cui noi entriamo a studiare. Il diritto mostra il suo volto autentico nell’esperienza dell’ ordinamento giuridico ; ciò apre lo sguardo al fatto che non si ha un rigido monismo giuridico, tutto il diritto è diritto dello Stato e solo lui è in grado di produrlo. Esso si apre ad una pluralità di ordinamenti; il diritto ecclesiastico contempla le implicazioni giuridiche della dimensione religiosa della persona e dei gruppi sociali. Perché si pone un tema di relazione tra ordinamento dello Stato e ordinamenti confessionali? Tale problema ha una data di nascita, ossia con l’affermarsi del dualismo cristiano : prima del cristianesimo il fattore religioso era fortemente compenetrato con quello politico, vi era coincidenza tra onore tributato agli Dei e all’autorità politica. Il momento in cui Gesù viene interrogato sulla liceità del tributo a Cesare segna una svolta: i Farisei lo interrogano e lui si fa dare una moneta da Pietro, la mostra e dice “date a Cesare quel che è di Cesare, e a Dio quel che di Dio”. Da questo momento si spezza la soffocante unicità della cultura pagana e si afferma il principio del dualismo cristiano, della dualità del governo del genere umano (di cui Dante è cantore); entrambi sono considerati sovrani ed autonomi, e per il bene del genere umano sono chiamati a collaborare e coordinarsi.

Questo sistema di dualità ha avuto una molteplicità di traduzioni storiche, in tutti i tempi dell’era cristiana: abbiamo avuto sistemi di subordinazione della Chiesa allo Stato, o viceversa di subordinazione dello Stato alla Chiesa, oppure dei sistemi di separazione (separatismo sovietico, francese, americano, tutti molto diversi tra loro. Il primo era un separatismo materialista che estrometteva del tutto il culo, il secondo è di neutralità dello spazio pubblico rispetto al fenomeno religioso, il terzo si connota per un’amicizia o stima della dimensione religiosa e del pluralismo religioso. Quest’ultimo si connota per la grande vivacità della società civile sul piano religioso). Ci sono infine sistemi di coordinazione di diversa campionatura: normalmente vi è un sistema di relazione bilaterale per una disciplina concordata almeno di quelle che sono le res mixtae, ossia quegli ambiti di materia che interessano in egual misura Stato e confessioni religiose. Lo strumento tecnico negoziale è il Concordato (strumento di diritto internazionale ). Un esempio di res mixta è proprio il matrimonio ; ha importanti risvolti giuridici e sociali per lo Stato, mentre per la religione è un sacramento. La qualificazione di uno stato come separatista, laico, amico delle religione, ha delle cartine di tornasole, che non sono solo disposizioni normative, ma come l’ordinamento giuridico si pone di fronte alle direttrici della vita sociale. Normalmente è frutto di un esame complessivo del sistema legislativo, a partire dalle norme costituzionali; avviene all’esito di una valutazione anche degli equilibri che questo ordinamento pone in essere ed è in grado di sostenere e di promuovere nelle relazioni ecclesiastiche. Da dove desumiamo la qualificazione dell’ordinamento italiano in materia religiosa? Lo Stato italiano è indubbiamente laico. La corte costituzionale del 1989 con sentenza n.203 ha definito la laicità italiana, che ha una propria

storia e deriva da un’esperienza tutt’altro che pacifica. Si sono susseguiti separatismo liberale, confessionismo e infine laicità che caratterizza l’esperienza post costituzionale.

Sentenza n.803 del 1989 , la laicità dello stato deriva da un’esperienza tutt’altro che statica dall’unità d’Italia ad oggi. La laicità post-costituzionale che non dismette la coordinazione del regime fascista del 1929 nasce anche dalla presenza della Santa sede nel territorio Italiano che pone un problema per le relazioni Stato-Chiesa. La Conciliazione tra contrattualismo e l’affermazione della libertà religiosa hanno portato gli ecclesiastici ad individuare 3 direttrici fondamentali gerarchicamente ordinate tra loro:  Una chiara affermazione dell’uguaglianza dei cittadini in materia religiosa (dedotta dal combinato disposto degli art 2,3 e 19 della Costituzione). Tale diritto presiede a qualsiasi regolamentazione del fenomeno religioso. Si parla di riconoscimento, cos ì come si riconosce il diritto di professare la propria religione, lo stato italiano esclude qualsiasi discriminazione dei cittadini sotto il profilo della professione religiosa.  La seconda direttrice valorizza il carattere sociale e il valore storico delle religioni e dunque supera l’equazione laicit à = separatismo. Lo Stato riconosce le formazioni sociali nelle quali si svolge la personalità dell’uomo e si impegna a rimuovere gli ostacoli che impediscono il diritto al pieno sviluppo della persona umana, inoltre lo Stato sancisce il diritto, di cui all’art 8, di organizzarsi liberamente autonomamente secondo un proprio statuto. Nel nostro ordinamento c’ è senza dubbio una concezione positiva del fenomeno sociale religioso.  La terza direttrice importante delle norme costituzionali che connota l’assetto dell’ordinamento nei confronti della religione riguarda il rapporto pubblico-privato. Per un lungo periodo l’assetto dello stato è stato impostato in termini pubblicistici. Dalla costituzione repubblicana in poi si è formato un assetto sussidiario, che tende a valorizzare l’operatività sociale e vede nel privato una risorsa per l’intera societ à. Si è incentivato l’operatività sociale, del volontariato e delle operatività sociale, che appartiene principalmente alle confessioni religiose.

La nostra laicità nasce anche dal dato della presenza della Santa Sede nel territorio italiano: ciò dà la forma del problema delle relazioni Stato-Chiesa, le quali si sono poste in modo molto peculiare. La laicità italiana si articola nella relazione tra contrattualismo e affermazione della libertà religiosa : ciò ha portato ad individuare tre direttrici fondamentali gerarchicamente ordinate tra loro. In primo luogo una chiara affermazione della libertà e dell’uguaglianza dei cittadini in materia religiosa (combinato disposto articoli 2-3-8-19 Costituzione); tale diritto presiede a qualsiasi regolamentazione del fenomeno religioso, è un punto di non ritorno. Non è un caso che si tratti di riconoscimento: l’ordinamento non crea libertà e uguaglianza ma la riconosce, così come riconosce la possibilità di professare liberamente la propria fede religiosa. Quindi lo Stato esclude qualsiasi discriminazione dei cittadini sotto il profilo religioso.

Da queste disposizioni concordatarie deriva la legislazione di derivazione pattizia, che ha sempre rango di legge ordinario ma ha una forma di resistenza passiva della stessa. La prima legge che viene in rilievo è quella del 20 maggio del 1985 n.222 che regola i rapporti patrimoniale in particolare il regime di sostentamento del clero cattolico, oltre che il riconoscimento di festività religiose determinate di intese tra la Repubblica Italiana e Santa Sede ex art 6 dell’accordo. Ci sono poi le intese Subconcordatarie che rinviano a ulteriore concordazione tra le parti, tra cui troviamo l’intesa per l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche. Le seconde, fonti bilaterali ex art 8, traducono gli inizi della coordinazione previsti da questo articolo per quanto riguarda le confessioni diverse da quella Cattolica. Ci sono due condizioni vistose per poter chiedere di intavolare una trattativa con il governo italiano: che la confessione sia dotata di un proprio Statuto che non contrasti con l’ordinamento giuridico italiano e che essa esprima una rappresentanza univoca della confessione religiosa che poi beneficerà dell’accordo.

I patti del Laterano (11 febbraio 1929) chiudono un segmento della storia italiana molto importante, la fase post unitaria segnata da una questione romana. La Breccia di Porta Pia del 20 settembre 1870 ha annesso Roma all’Italia e ha espropriato i beni del pontefice. In questa situazione l’italia si trova dinnanzi ad un problema, non solo della società civile italiana (che era convintamente cattolica con una intensit à importante di impegno civile), ma si trova a rendere ragione di questa annessione forzosa alle potenze europee a loro volta legate alla Santa Sede. Un primo tentativo di soluzione viene costruito attraverso un capolavoro tecnico giuridico che è quello della legge delle Guarentige Pontificie del 13 maggio 1871 , è una legge unilaterale che mira ad offrire al pontefice uno status adeguato alla sua figura che era diventata quella di un suddito del regno, garanzie sia personali che reali rispetto a tutte le proprietà particolarmente importanti per la cattolicità (San Pietro, palazzo Apostolico, musei Vaticani). Le leggi avevano il pregio di restituire al Pontefice tutto questo patrimonio non in propriet à ma in godimento, al papa veniva garantita una posizione e una tutela equiparata a quella de re d’Italia, c’era quindi un riconoscimento della sua figura, era un riconoscimento di una sua sovranità anche se non territoriale. Ma questa soluzione era unilaterale non concordata e nessuno dei pontefici la accettò mai. Per questo la conciliazione operata dai patti lateranensi tramite Mussolini e il cardinale Gasparri, ma quest’opera considerata di matrice fascista (Mussolini decide di cogliere l’opportunità di essere considerato il risolutore) viene respinta. Processo di conciliazione, tentativo di addivenire ad una soluzione con un piccolo territorio per rendere libero la santa sede come ogni altro paese sovrano e pacificare le relazioni con l’italia, si è all’inizi del 900 quando ancora del fascismo non c’ è ancora nulla. Questo è il primo tentativo di conciliazione che poi quindi porta ai patti del 29 (excursus per dire che i patti non sono una scelta fascista). Pio XI che parla ai parroci di Roma nel momento in cui Mussolini e Gasparri stanno firmando gli accordi nel palazzo del Laterano. La soluzione del trattato è tutt’ora vigente, è passata nel crogiolo della seconda guerra mondiale, è passata al vaglio della Repubblica e ne si trova menzione nell’articolo 7 della Costituzione. Una delle regioni storiche del mantenimento di questi protocolli

nella carta costituzione è legato al fatto che nessuno nell’assemblea costituente (neanche gli esponenti di sinistra) si è mai sognato di porre in discussione.

Articolo 7.

“Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale”

Articolo 7 primo comma. Lo Stato e la Chiesa Cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani, impostazione dualista dei rapporti tra potere civile e religioso (reciproco accordo). Si esclude qualsiasi modalit à di regime che subordini lo Stato alla Chiesa o il contrario la Chiesa allo Stato. Questo riconoscimento pone un problema della competenza delle competenze, chi pu ò entrare nel merito della competenza? Si potrebbe dire che la competenza della chiesa attiene all’area religiosa, mentre quella dello stato attiene ai rapporti civili, economici e finanziari. Ma ci sono anche materie che intersecano entrambi gli ambiti, qualcuno ha pensato che siano i patti lateranensi a definire cosa sia di competenza dello stato e cosa invece della chiesa. Questo tema è necessariamente appartenente al cammino storico delle relazioni tra stato e chiesa ed è una dialettica che non si risolve a priori e quindi ogni volta si ridefiniscono i loro confini. Altra difficolt à ha avuto a livello di gestazione e poi di articolazione ha avuto la seconda affermazione del primo comma. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazione dei Patti, accettate da entrambe le parti non hanno bisogno di un procedimento di revisione costituzionale. La menzione dei patti nella costituzione ha aperto un dibattito non breve in seno alla Costituente, fu uno dei dibattiti più intensi. Il tema del contendere è il valore che venivano ad assumer i patti per il fatto stesso della loro menzione nella carta costituzionale. Ma guardando al resoconto dei dibattiti in aula, quello che è chiaro è che la volontà del legislatore non era di vincolare eternamente l’Italia ma da per scontato che la modifica sia possibile. Quello che si escluse fu una lettura in chiave di costituzionalizzazione dei Patti, non è una norma sostanziale ma strumentale che indica l’iter alle parti, ma la tesi della minoranza fu che di fatto in questo modo i patti venivano costituzionalizzati. La minoranza calcando sulla costituzionalizzazione cercava di evitare l’approvazione. Di fatto però la formula passò in considerazione dell’orientamento comune di non mettere in discussione la pace religiosa del Paese. In realtà però , le due tesi sono tornate in voga e hanno dominato il dibattito giuridico fino ai primi anni ’70, con un avvicendarsi di tesi con diverse sfumature che partivano della presa d’arco, con questa norma di fatto i patti venivano costituzionalizzati. La legge esecutiva degli accordi, con la quale sono entrati in vigore in Italia è quella del 27 maggio 1929 n. La costituzione aveva recepito le norme degli accordi del 29 dando a ciascuna di esse come norme regolatrici lo stesso valore formale delle norme costituzionale, le singole disposizioni di origine pattizia avrebbero acquistato

proprio sindacato di costituzionalità. Se in riferimento al concordato in vigore, messo in relazione, viola un principio supremo dell’ordinamento (indipendenza), la corte si dichiara competente a sindacare la legittimità costituzionale. Secondo la dottrina maggioritaria il fatto stesso di avocare a sé il sindacato delle disposizioni di fatto ammetteva la taratura costituzionale delle norme da giudicare. Se la corte pu ò sindacare il diritto prodotto è evidente che ammette la natura costituzionale del diritto prodotto dal riferimento al concordato.

15 marzo La Corte comprende nella sua competenza il giudizio sulla legittimità costituzionale delle leggi ordinarie, per quanto però riguarda la legittimità delle leggi costituzionali, essa non si attribuisce solo la competenza sulla legittimità formale, ma anche sulla legittimità sostanziale. Se la corte si arroga questa competenza deve avere un termine di paragone ultroneo rispetto alla carta costituzionale, questa fonte è la costituzione materiale, ossia i valori ultimi che costituiscono il grembo materno da cui fluisce la vita giuridica della società civile. Sulla base di tale principio viene emesso il giudizio di legittimità dal punto di vista sostanziale. Dal 1971 la corte entra nel merito dell’art 7 capoverso affermando che esso non sancisce solo un generico principio pattizio ma contiene altresì un principio riferimento al concordato in vigore e in relazione al contenuto di questo riferimento ha prodotto diritto. L’articolo 7 menzionando i Patti Lateranensi ha prodotto diritto. La corte ha in modo generico collegato il capoverso dell’art. con il primo comma dello stesso articolo per osservare che riconoscendo il primo comma una posizione reciproca di indipendenza e sovranit à , il richiamo dei patti non può avere la forza di negare i principi supremi della costituzionalit à dello Stato. Sotto questo profilo ha ammesso il suo sindacare sui principi di costituzionalità. Quindi la corte può giudicare sostanzialmente tutte quelle norme concordatarie perché hanno assunto natura costituzionale. Questa tesi della corte non è passata inosservata, e nemmeno si è affermata del tutto libera da critiche, soprattuto rispetto alla conseguenza del rafforzamento delle disposizioni del capoverso e rispetto al rapporto con la legge esecutiva n810 che veniva soppiantata come fonte materiale. Che cosa è accaduto a livello ermeneutico rispetto alla natura delle disposizioni dell’accordo di Villa Madama? La Costituzione e il concilio vaticano II, insieme al lavorio della corte costituzionale che sondava il grembo della societ à civile, hanno portato ad un processo di revisione del concordato che si è compiuto nel 1967/68 al 1984; due sono state le tappe fondamentali, ossia il referendum per l’introduzione del divorzio e poi per la legge 174. Una delle grandi obiezioni alla disciplina dei patti lateranensi del matrimonio canonico riguarda il fatto che la disposizione dell’articolo 34 (automatismo degli effetti) avrebbe incrinato il principio civile dell’indissolubilità del matrimonio. Divorzio ed aborto mettevano in tensione l’equilibrio concordatario, da qui le difficoltà del processo di revisione. Gli accordi di villa madama (18 febbraio 1984) vengono composti dall’Accordo di modificazioni del concordato lateranense, dal Protocollo Addizionale 18 febbraio 1984 e dal protocollo 15 novembre 1984. Il loro effetto è l’abrogazione di tutte le norme che non vengono riprodotte nel nuovo testo.

Il punto 13 dichiara che le norme non riprodotte dal novo testo sono abrogate salvo quelle richiamate dall’articolo 7 che vengono mantenute in vigore in via transitoria, ma la nuova disciplina è stata trasfusa nella legge 20 maggio del 1985 che riguarda gli enti e il sostentamento del clero cattolico. La maggioranza della dottrina ha ritenuto escludere che si possa considerare il nuovo accordo una semplice modificazione, a questa lettura ne conseguiva un ampio corollario, cioè che le intese diverse da quelle con la Chiesa cattolica avrebbero avuto una forza giuridica maggiore. A questo corollario si poteva rispondere dicendo che trattandosi di un accordo bilaterale ascrivibile del tutto al diritto internazionale, avrebbe comunque garantito la copertura costituzionale alla luce dell’articolo 10 della Costituzione. Questo si è ragionato anche in termini sostanziali, per cui, quando si tratti di accordi tra stato italiano e santa sede si è necessariamente all’ambito della materia costituzionale. Una sentenza del 12 aprile del 1989 n203, in impliciti obiter dicta ha ritenuto che anche nei casi contemplati il giudizio di legittimità potesse essere espresso in riferimento ai principi supremi dell’ordinamento, tra cui quello della laicità dello stato.

Articolo 8. “Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.”

Per quanto riguarda l’articolo 8 della Costituzione, esso dispone che tutte le confessioni sono uguali di fronte alla legge, i loro rapporti sono regolati per legge in base a degli accordi. Questa è una norma molto importante e ben articolata. Il primo comma che guarda tutte le religioni comprende anche quella di maggioranza. Mentre il secondo comma riguarda solo “le confessioni diverse da quella cattolica”. La distinzione tra confessione di maggioranza e quelle di minoranza fa riferimento a dati puramente statistici. “Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere”. La prima mozione in sede alla Costituente era formulata in termini “tutte le confessioni religiose sono uguali davanti alla legge”, era un emendamento presentato da Laconi, venne respinta con un’esigua maggioranza di voti. Egli aveva affermato che la forma da lui proposta valeva a confermare la laicità e aconfessionalità dello Stato. Questo emendamento valeva a sottolineare l’indipendenza dello stato nei confronti delle religioni. Dossetti, esponente della maggioranza, dichiara che una sua eventuale aberrante interpretazione avrebbe snaturato il sistema risultante dall’articolo 7. Venne approvata l’attuale formulazione (emendamento Cappi-Gronchi). La forma precedente avrebbe implicato un giudizio di merito sulle singole confessioni religiose. D’altra parte lo stato non ha competenza di dire che tutte le confessioni sono uguali. L’ottica dello stato è quella di Ruffini, ossia dare a ciascuno il suo, cioè di eguale libertà. Il secondo comma pone un condizionamento previo dal quale la religione cattolica è esente. Le confessioni diverse da quella cattolica vengono riconosciute in quanto non contrastanti con l’ordinamento italiano, che è

confessioni religiose sono interni all’ordinamento statale, e lo sono ancora di più quando contrattano con il governo per avviare una procedura bilaterale. La classificazione dogmatica più corretta quindi, è quella di un contratto di diritto pubblico interno , che sottolinea il ruolo svolto dalla confessione religiosa, fa intravvedere il carattere vincolativo che una volta raggiunta l’intesa essa ha nei confronti degli organi dei poteri pubblici, compresi gli organi costituzionali, e a questo livello si vedono sia le differenze che le analogie con il concordato. La trattiva si avvia e si sviluppa a livello governativo, attraverso l’incontro tra la rappresentanza della confessione religiosa e l’apposita commissione per le intese istituita dal governo. questa prima fase consiste nel valutare il progetto di intesa presentato dalla commissione interessata, una volta raggiunto l’accordo l’intesa viene firmata dal presidente della confessione e il sottosegretario del presidente del consiglio dei ministri che ha la delega. L’accordo per l’intesa cade sotto la responsabilità del governo. a differenza del concordato che comporta una responsabilit à internazionale del governo, l’intesa non può essere garantita se non sul piano interno, inoltre non sarà presentata in parlamento. Non si tratta proprio di una legge di esecuzione ma di un disegno di legge di approvazione che riproduce la sostanza dell’intesa. La presentazione di questa legge implica un vero e proprio obbligo costituzionale e che gravi anche sui governi successivi in caso di interruzione della legislatura. L’articolo 8 recita “sulla base”, questa scelta lessicale presuppone che tra legge di approvazione e intesa vi sia una conformit à sostanziale e non una identità , potrebbe darsi che la legge ricalchi la struttura ma non anche il testo. Dopo le prime esperienze nelle quali dal testo legislativo vennero espulse alcune affermazioni, soprattutto unilaterali, si è optato per una conformità pressoché letterale dei due testi per evitare interventi e contestazioni successive in sede di sindacato di costituzionalità. Una volta presentato al parlamento il disegno di legge, il principio della bilateralità influenza il disegno delle assemblee legislative, ciò vuol dire che il parlamento non può apportare modifiche al disegno di legge, il testo normativo può essere respinto ma non pu ò essere emendato o per farlo risultare difforme. Nel caso in cui sia respinto parto o tutto il testo, il governo dovrà riaprire il negoziato con la rappresentanza confessionale. Il principio di bilateralit à che condiziona l’iter legislativo ha massima operatività nel momento di approvazione della legge, le disposizioni di questa non sono modificabili unilateralmente ma sono revisionabili solo con un nuovo negoziato, e quindi sostituite da altra legge con nuove intese. Questa è una marcata differenza con il concordato, la legge ex art. 8 si colloca tra le fonti atipiche o tra le leggi rinforzate nel senso che esse resistono a qualsiasi modifica che non sia rinegoziata. Ed è esclusa una qualsiasi abrogazione unilaterale della legge da parte del parlamento. Mentre le norme dell’articolo 7 di derivazione concordataria godono di una copertura speciale, le leggi di approvazione godono di una forza di resistenza passiva del tutto superiore rispetto alle altre leggi ordinarie, nonostante siano soggette comunque al giudizio di costituzionalità. La legislazione ordinaria posta in essere unilateralmente non può modificare nessuna norma di derivazione pattizia sia concordataria che d’intesa, si comprende la funzione strategica di questo strumento che svolge un ruolo determinante nel processo

di formazione delle leggi regolatrici delle confessioni di natura ordinaria. Le intese si inseriscono come parametro di costituzionalit à delle leggi riguardanti il culto interessato, è lo strumento costituzionalmente necessario per definire lo status giuridico del culto interessato.

Le intese stipulate fino ad oggi prevedono dei meccanismi di eventuale riforma. il primo è il momento di verifica decennale , fino ad oggi nessuna nuova intese è stata stipulata in attuazione di questa previsione. Un’ipotesi subordinata ed eventuale è quella per la quale dove nel frattempo la parte ravvisasse la necessità di una modifica, le parti potessero essere riconvocate per addivenire ad una modifica mediante la stipulazione di una nuova intese, questa ipotesi di riforma è stata effettivamente attuata dal culto valdese per quanto riguarda la donazione del 8x1000.

Un problema che resta aperto è se le confessioni religiose abbiano tutte un diritto di stipulare intese con lo stato, e correlativamente se lo stato sia obbligato ad avviare una trattativa in vita di un’intesa. Di fatto tutte le confessioni che hanno iniziato le trattive con il governo sono giunte ad un’intesa.

Articolo 19. “Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume”.

La titolarit à del diritto appartiene a tutti, anche ai non cittadini, nessuno escluso, questo è un diritto fondamentale nel senso pregnante del termine che affonda le sue radici nel tema della dignità umana. Questo articolo si sviluppa su tre direttrici:

  • La professione libera della fede
  • La propaganda, termine scelto allo scopo di riparare tutta la compressione che gli esponenti diversi da quella cattolica hanno subito.
  • L’esercizio del culto in pubblico e privato, purché non si tratti di usi contrari al buon costume. Questa è l’unica clausola che limita, qui non si tratta di un vaglio preventivo, è una clausola repressiva. Si tratta del manifestarsi di quei riti in materia essenzialmente di moralità sessuale che risultano in violazione del comune sentire, essi divengano censurabili nel momento in cui il rito viene messo posto in essere.

29 marzo Rispetto alla condotta omissiva contraria al diritto di libertà religione (la propaganda di ateismo o la non professione di alcun culto) dobbiamo dire che la costituzione non richiama espressamente né ateismo ne utilizza il termine confessione, parla sempre di confessione religiosa o esercizio del culto. Questo linguaggio ha indotto negli anni successivi alla sua entrata in vigore ad un’interpretazione restrittiva di queste norme, ad un’interpretazione del diritto di libertà religiosa che riguardasse la professione positiva di una fede religiosa. Le norme costituzionali si limitano cioè a tutelare la fede religiosa in quanto

del 2013 che ha dato origine al presente conflitto respingevano il ricorso, affermando che l'accertamento preliminare relativo alla qualificazione dell'istante come confessione religiosa costituisce esercizio di tecnica da parte dell'amministrazione come tale sindacabile in sede giurisdizionale. La Corte dice che non è un atto politico quello del governo è l'esercizio di una discrezionalità tecnica e quindi il giudice lo può sindacare ponendo in relazione il primo comma dell'articolo 8 della costituzione che garantisce “l'uguaglianza delle confessioni religiose davanti alla legge l'articolo” (in realt à l’articolo recita che esse sono “ugualmente libere davanti alla legge”). la Corte di Cassazione riteneva che la stipulazione dell'intesa fosse volta anche alla migliore realizzazione dei valori di uguaglianza tra confessioni religiose, per tale ragione assume che l'attitudine di un culto a stipulare le intese con lo stato non possa essere rimessa all'assoluta discrezionalità del potere esecutivo. Successivamente a tale pronuncia il Tar Lazio sezione prima con sentenza 3 luglio 2014 numero 7068 respingeva nel merito il ricorso escludendo che la valutazione compiuta dal governo in ordine al carattere non confessionale dell'associazione ricorrente sia manifestamente inattendibile o implausibile risultando viceversa coerente con il significato che nell'accezione comune ha la religione. Il presidente del Consiglio dei ministri non condividendo i principi affermati dalle sezioni unite della Corte di Cassazione e ritenendo che il rifiuto di avviare le trattative finalizzate alla stipulazione dell'intesa fosse un atto politico espressione della funzione di indirizzo politico che la costituzione assegna al governo in materia religiosa, e come tale sottratto al sindacato giurisdizionale, ha sollevato un conflitto di attribuzione tra i poteri nei confronti della Corte di Cassazione. Sentenza della Corte costituzionale del 2002 dove si afferma che il governo non è vincolato a norme specifiche per quanto riguarda l'obbligo di negoziare e stipulare l'intesa. È menzionata anche la sentenza di questa Corte numero 81 del 2012 che avrebbe riconosciuto l'esistenza di spazi riservati alla scelta politica, il ricorrente afferma che il rifiuto del Consiglio dei ministri di avviare le trattative per la conclusione dell'intesa sarebbe espressione della fondamentale funzione di direzione e di indirizzo politico del governo.

La qualificazione della pretesa di una confessione religiosa di negoziare un'intesa con lo stato in termini di posizione soggettiva protetta sarebbe inoltre confermata dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo la quale in più occasioni avrebbe riconosciuto come interesse tutelato dagli articoli 9 11 e 14 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Una volta riconosciuto che la confessione religiosa è titolare della pretesa di addivenire all'intesa, tale pretesa deve essere inderogabilmente assicurata in sede giurisdizionale ai sensi degli articoli 24 113 costituzione negli articoli sei e 13 della CEDU.

31 marzo

SEMINARIO Lo stato del vaticano si caratterizza per essere lo stato più piccolo al mondo, creato nel 1929 per garantire alla senta sede la sua indipendenza e la piena visibilità.

Non bisogna confondere stato vaticano, con santa sede chiesa cattolica e chiesa in Italia. Lo stato vaticano è una forma del potere politico che nasce l’ febbraio 1929, data de patti lateranensi, ma il dies natales è il 7 giugno 1929, giorno di scambio delle ratifiche tra il regno d’Italia e dall’altra parte la santa sede rappresentata dal cardinale Gasparri. Il vero soggetto delle reti internazionali è la santa sede, in senso stretto è l’ufficio, in senso ampio si intende il papa con la curia romana, quell’apparato che coadiuva. Non si deve confondere l’antecedente di questo stato che è lo stato della chiesa. Stato pontificio che viene meno il 20 settembre 1870 , con la breccia di Porta Pia (le truppe italiane entrano in Roma), avviene la depellatio, sconfitta militare dello stato pontificio in questo tempo dal 1870 al 1929 c’ è la legge delle guarentigie (13 maggio 1871) con cui l’Italia in via unilaterale disciplina alcuni aspetti del papa ed alcune garanzie alla sede apostolica la dottrina legge questi fatti con il paradigma della continuità : non vi è rottura, perché lo stato nasce con i patti del laterano e la convenzione finanziaria. Il papa non accetta la legge delle guarentigie perché è una legge ordinaria ed unilaterale. La santa sede non accetta nemmeno la somma che l’Italia aveva stanziato come rendita annuale alla sede apostolica, che ogni anno veniva iscritto nel reddito pubblico. Questa somma viene accumulata e usata come dotazione iniziale attribuita. Il territorio è minuscolo ma esiste, ci sono i cittadini vaticani, la cittadinanza è funzionale e la sovranità esiste, il romano pontefice è il sovrano. La forma di stato è una monarchia assoluta di tipo elettivo e non ereditario. Con il 1929 viene risolta la questione romana, c’ è la conciliazione, la pace tra Italia e Santa sede, la santa sede non aveva comunque perso soggettività internazionale (perché rimaneva soggetto di diritto internazionale pur non essendo stato). Nello scenario internazionale ci sono anche soggetti che non sono stati, tra questi c’è anche la Santa Sede, essa è rimasta soggetto internazionale pur avendo perso sovranità nel 1870 perché ha continuato ad esercitare una delegazione attiva e passiva, mandando i propri nunzi apostolici, ha esercitato dei buoni uffici per risolvere controversie, ha continuato a sottoscrivere accordi. Ci sono elementi di fatto e di diritto che permettono di avallare la teoria del mai interrotto possesso della soggettivit à internazionale. È uno stato sui generis con una finalità : garantire assoluta indipendenza e sovranità alla Santa Sede, questa esigenza viene inserita nel preambolo del trattato del Laterano. Debellato lo stato pontificio, il territorio è tornato in piena proprietà all’Italia o il romano pontefice ha mantenuto il possesso? Secondo parte della dottrina il territorio è tornato in mano all’Italia, ed è lo stato che concede il territorio alla santa sede. Altri autori sostengono la dottrina della continuità , soprattutto per quanto concerne il palazzo Apostolico. Questo territorio vincolato in virtù del trattato del Laterano è inscindibilmente legato alla figura del papa, nel caso di spostamento della sede apostolica, secondo la dottrina il territorio dello stato vaticano tornerebbe all’Italia in quanto concesso alla Santa Sede e trasformato alla civitas vaticana per la sua missione. L’attuale città del Vaticano è uno stato enclave , cioè tutto compreso all’interno di un altro stato. Egli di per sé non è del tutto autosufficiente. Il trattato del Laterano definisce lo status del romano pontefice e sancisce una serie di prerogative accordate alla sede apostolica e alla città del vaticano.

quelle date alle sedi delle rappresentanze, esse sono pur sempre zone italiane non vaticane, queste zone sono le Basiliche, poi ci sono le vile pontificie e una serie di edifici. A livello di garanzie sul piano finanziario il trattato all’articolo 17 prevede che le retribuzioni siano esenti da qualsiasi tributo. Nella chiesa c’è una distinzione dei poteri , non una netta separazione. Il papa, vescovo di Roma racchiude in sé tutti i poteri: è giudice, legislatore e amministratore. La Chiesa non si rapporta agli stati, non adotta la teoria illuministica della separazione di poteri, si basa tutto sul principio della gerarchia. Il papa però non esercita personalmente i poteri. A livello legislativo c’è una pontificia commissione che promulga leggi, a meno che il papa personalmente proprio motu con un testo legislativo. A livello di potere esecutivo, il papa delega l’esercizio al cardinale presidente del Governatorato , che è anche il presidente della pontificia commissione. L’esercizio del potere giudiziario è affidato ai tribunali vaticani , da non confondere con i tribunali apostolici (non confondere giustizia canonica con giustizia vaticana che sono civili), ci sono tribunali di prima istanza, c’è una corte di appello vaticana e una corte di cassazione vaticana. Fino al 2020 il giudice era unico vaticano, ma il grado giurisdizionale viene è stato soppresso. Monarchia assoluta da intendere che il sovrano ha la pienezza dei tre poteri ma non è absolutus, sciolto da qualsiasi legame, egli rimane soggetto al diritto divino. La monarchia è di tipo elettivo perché il papa prima ancora che sovrano è vescovo di Roma, capo della chiesa cattolica e quindi viene mutuata la normativa canonica. Il papa viene eletto da un collegio di cardinali elettori che nasce a livello canonico e che ha efficacia anche a livello vaticano. Si parlava dello stato della città del Vaticano come stato teocratico, si ritiene che non sia valida perché nonostante ci sia una casta, manca l’oppressione del popolo e dei sudditi. Dal punto di vista dogmatico è giusto definire lo stato Vaticano come stato cattolico , perché il capo di stato è il capo della confessione cattolica, e, questa natura ovviamente viene poi a riproporsi sulla disciplina di molti istituti. Nella persona del papa oltre a convergere queste figure di capo della Chiesa cattolica e di sovrano dello Stato della Citt à del Vaticano, converge la qualifica di vescovo di Roma. Alcuni titoli sono Vescovo di Roma, primate d’Italia, Meteopolita della provincia romana, servo dei servi di Dio. Questo influisce con la gestione, il papa governa la diocesi di Roma attraverso un cardinale vicario generale. La città del Vaticano di per sé cade nella diocesi di Roma, ma il papa decide di creare un altro Vicario che cura a livello pastorale la Citt à del Vaticano. Papa Giovanni Paolo II istituisce un tribunale ecclesiastico nel territorio dello stato, per giudicare le cause tipicamente canoniche (materia spirituale). La giurisdizione dei tribunali civili riguarda ci ò che è statuale. Nell’articolato sistema delle fonti del diritto vaticano, la legge fondamentale ha una sorta di rango costituzionale: (la legge prima di Pio XI) è stata abrogata nel 2000 dal papa Giovanni Paolo II sostituita da un’altra non identificata da numero (c’è una costituzione in senso materiale ma non normale). Nel secondo comma dell’ articolo 1 si pone il problema della sede vacante , il potere passa temporaneamente al collegio cardinalizio, il quale potr à emanare disposizioni legislative solo per motivi di urgenza e per la durata del posto vacante, a meno che poi esse non siano confermate dal nuovo papa.

Nel 2018 Papa Francesco interviene con una legge di modifica sul governo dello Stato; si viene a razionalizzare l’esercizio del potere all’interno della Città del Vaticano. Non c’è proprietà immobiliare dello Stato, è tutto demanio dello Stato e gestiti dal Governatorato.

5 aprile LE FONTI DEL DIRITTO VATICANO. Il diritto vaticano è un diritto statuale che riguarda la civitas (è recente). Attualmente la legge sulle fonti del diritto in vigore non è quella del 1929 (legge seconda) ma è la legge 71esima del 1ottobre 2008. Questa legge è entrata in vigore il 1gennaio 2009, la prima fonte è il diritto canonico. C’è un rinvio recettizio alla legislazione italiana, questo recepimento non deve risultare contrario ai precetti del diritto divino né ai principi generali del diritto canonico nonché ai patti lateranensi e successivi accordi. A livello di diritto civile e privato la citt à del Vaticano non ha un suo codice civile, si osserva il codice civile italiano del 1942, questo non è un rinvio mobile ma recettizio cristallizzato al momento dell’entrata in vigore della legge di Benedetto XVI , 31 dicembre 2008. La città del vaticano adotta il codice civile italiano ma ci sono delle materie riservate che la legge sottrae al codice esse sono:

  • La cittadinanza vaticana, disciplinata da apposita legge del 2011. Essa è una cittadinanza strumentale, si diventa cittadini in virtù di una concessione della Suprema autorità e di una funzione, ufficio ricoperto (sono massimo 700 persone) come Cardinali, magistrati vaticani, membri del corpo diplomatico della Santa Sede. I figli e i coniugi acquisiscono
  • Capacità a compiere atti negoziali inter vivos o mortis causa è disciplinato dal diritto canonico
  • Il matrimonio è regolato esclusivamente dalla legge canonica. La ratio sta nel fatto che a chiesa considera il matrimonio oltre che un “contratto” un sacramento. Dal punto di vista tecnico è un matrimonio civile, non segue il regime degli accordi di Villa Madama e il concordato del 1984, ma si seguirà il diritto internazionale privato cioè la legge 218 del 1985.
  • In materia di prescrizione sia acquisitiva che estintiva
  • Donazione e lasciti mortis causa , disciplinata dal codex iuris canonici
  • Rapporti di lavoro. Quando si parla di lavoro vaticano in senso ampio si intende anche alle dipendenza della Santa sede, invece in senso stretto si intende lavoro alle dipendenze del governatorato dello Stato A livello di diritto processuale civile si trova un codice vaticano, promulgato da Pio XII nel 1946, creato da apposita commissione, che h avuto influsso anche all’estero (alla base del codice del Brasile). Nella città dl vaticano è ancora in vigore il vecchio codice Zanardelli del 1889, che nel corso degli anni è stato aggiornato dalla suprema autorità. Il codice di procedura penale è il codice Finocchiaro, che era in vigore il 7 giugno 1929, anch’esso è stato annovellato, ma pur sempre di età liberale.

La legge di Benedetto XVI si preoccupa di disciplinare i casi di lacuna lgsi, distinguendo lacune in materia civilistica e panale. In materia civile il giudice decide tenendo in considerazione i precetti del diritto divino e del diritto