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Lezioni di Diritto Ecclesiastico - eCampus, Sintesi del corso di Diritto Ecclesiastico

Lezioni di Diritto Ecclesiastico dell'Università eCampus

Tipologia: Sintesi del corso

2016/2017

In vendita dal 19/10/2021

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DIRITTO ECCLESIASTICO
1) OGGETTO DI STUDIO DELLA DISCIPLINA E DEFINIZION
Il diritto ecclesiastico è un ramo dell’ordinament giurid. di uno Stato
finalizzato alla disciplina del fenomeno religioso e, di conseguenza,
dei rapporti tra lo Stato (stesso) e le confessioni religiose( presenti
nel territorio dello Stato), che intersecano inevitabilmente le loro
attività spirituali, di culto, associative, sociali e di
espressione pubblica con quelle dell’Ente statuale, con particolare
riguardo a materie comuni ( mixtae).
Si tratta dunque di un complesso di norme che hanno per
oggetto la regolazione delle interferenze tra la comunità civile, lo
Stato, e le comunità religiose ;(Chiese , congregazioni, associazioni
di coloro che professano una Fede o credenza di carattere spiritual).
Il diritto ecclesiastico italiano non è un corpo organic di norme,
(raccolte in un unico testo), ma è un compendio formato da norme
di diversa origine e valore contenute pressoché in tutti i settori
dell’ordinamento: dalla Costituzione della Repubblica,
ai codici civile e penale, al diritto amministrativo,
tributario, commerciale, del lavoro.
Tutte queste sono norme di diritto interno e di
produzione unilaterale dello Stato.
Poiché, però, il fenomeno religioso spesso si confronta con uno
Stato che ne riconosce la valenza di comunità e sociale, vi è pure
una normativa che deriva da atti bilaterali,le cui disposizioni
entrano a far parte dell’ordinamento statale e diventano vigenti al
suo interno tramite leggi di esecuzion e leggi di approvazione
il mezzo giuridico formale attraverso il quale lo Stato dà efficacia
agli impegni che ha assunto verso le singole confessioni mediante
accordi bilaterali con i rappresentanti delle stesse.
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DIRITTO ECCLESIASTICO

1) OGGETTO DI STUDIO DELLA DISCIPLINA E DEFINIZION

Il diritto ecclesiastico è un ramo dell’ordinament giurid. di uno Stato finalizzato alla disciplina del fenomeno religioso e, di conseguenza, dei rapporti tra lo Stato (stesso) e le confessioni religiose( presenti nel territorio dello Stato), che intersecano inevitabilmente le loro attività spirituali, di culto, associative, sociali e di espressione pubblica con quelle dell’Ente statuale, con particolare

riguardo a materie comuni ( mixtae).

 Si tratta dunque di un complesso di norme che hanno per oggetto la regolazione delle interferenze tra la comunità civile, lo Stato, e le comunità religiose ;(Chiese , congregazioni, associazioni di coloro che professano una Fede o credenza di carattere spiritual). Il diritto ecclesiastico italiano non è un corpo organic di norme, (raccolte in un unico testo), ma è un compendio formato da norme di diversa origine e valore contenute pressoché in tutti i settori dell’ordinamento: dalla Costituzione della Repubblica, ai codici civile e penale, al diritto amministrativo, tributario, commerciale, del lavoro. Tutte queste sono norme di diritto interno e di produzione unilaterale dello Stato.  Poiché, però, il fenomeno religioso spesso si confronta con uno Stato che ne riconosce la valenza di comunità e sociale, vi è pure una normativa che deriva da atti bilaterali ,le cui disposizioni entrano a far parte dell’ordinamento statale e diventano vigenti al suo interno tramite leggi di esecuzion e leggi di approvazione il mezzo giuridico formale attraverso il quale lo Stato dà efficacia agli impegni che ha assunto verso le singole confessioni mediante accordi bilaterali con i rappresentanti delle stesse.

 In questa luce, particolare interesse riveste per la Repubblica italiana il sistema dei concordat i con la Chiesa Cattolica : si tratta di un rapporto tipico tra la Santa Sede (quale soggetto di diritto internazionale) e lo Stato, che disciplina le materie di comune interesse con uno strumento negoziale di natura internazionale, un trattato tra Stati.

3) IL CRISTIANESIMO

da Roma al Sacro Romano Impero

L’ autorità ecclesiastica, nel frattempo, che si era costituita in forma di Chiesa gerarchica , incominciò a dare pratica definizione al principio del dualismo ed a stabilire dottrinalmente le modalità delle relazioni tra Stato e Chiesa; l’influsso romanistico fu notevole presso i Papi, immersi anche loro nella secolare tradizione giuridica latina;

  • si pervenne, così, alla fissazione di un principio necessariamente derivato dal dualismo: - la sovranità e l’indipendenza dei 2 ordini nelle rispettive sfere, spirituale e temporale;
  • la competenza della Chiesa sulla vita soprannaturale e sulla Fede e quella dello Stato sulla vita civile;
  • il concorso di entrambi gli Enti , in forma collaborativa, nelle materie miste con il fine comun del recte vivere, nel rispett della suprema legg di Dio.

La forza propulsiva del cristianesimo, corroborata dall’esempio della resistenza alle ripetute persecuzioni, condusse in poco più di due secoli ad una ù forte organizzazione gerarchica interna e alla diffusione della nuova religione in ogni strato sociale, sino a divenire maggioritaria.  Con Costantino I il Grande avvenne l’inevitabile svolta : tramite l’editto di Milano del 313 d.C. (sottoscritt da Licinio , imperatore d’Oriente), il cristianesimo fu riconosciuto come lecito e liberamente praticabile, cessarono le persecuzioni, furono restituiti i beni confiscati. Nacquero così la libertà di culto e una sorta di Stato aconfessionale , che consentiva a tutte le religioni di esprimersi, nella convinzione ch’esse non avessero in sé elementi per minacciare l’istituzion imperiale,né l’ordinament sociale costituit.  A livello statale , Teodosio , nel 380 , emanò l’editto di Tessalonica , in cui ordinava ai popoli a lui sottomessi di abbracciare la fede dell'apostolo Pietro e li esortava a riconoscere la massima autorità nelle figure del Papa romano (occidente) e del Patriarca di Alessandria (oriente): il cristianesimo diventava l’unica religione ufficiale in uno stato confessionale , mentre

tutte le altre entravano nella clandestinità come superstitiones.

REGNI BARBARICI, BISANZIO

Nel 476 , con la deposizione di Romolo Augustolo, l’Impero Romano d’Occidente ebbe fine e si ruppe l’unità del mondo occidentale mediante la creazione di numerosi regni romano-barbarici: nel lungo intervallo tra il 5° e il 10° secolo, generalmente definito «Alto Medioevo», popoli nomadi , che da tempo premevano sui confini dell’Impero, finalmente lo invasero in modo massiccio e determinarono radicali trasformazioni in Europa, in Asia e in Africa, mutandone l'assetto geografico, economico e sociale già acquisito da secoli in modo unitario e stabile, con la conseguenza di una diffusa situazione di anarchia: paura, precarietà ed insicurezza si tradussero nel progressivo imbarbarimento della millenaria civiltà greco-romana, soprattutto dell'Europa occidentale.

4) ROTTURA CON L’ORIENTE;

DICOTOMIA IMPERATORE - PAPA

Nel mondo bizantino e di tradizione ortodossa la Chiesa è sempre stata in posizione di ossequio verso l’autorità imperiale (e civile sino ai nostri giorni, sino alla terza Roma che è Mosca, caduta la seconda, Costantinopoli, nel 1453 ad opera dei Turchi Ottomani) e si è dovuta difendere da continue interferenze del potere secolare nelle questioni esclusivamente religiose (cesaropapismo).

La cattività avignonese Bonifacio VIII (1294-1303) rivendicò sino all’esasperazione l’ideologia teocratica (papocesarismo) che già era stata sostenuta da molti suoi predecessori ed inaugurò una politica territoriale espansiva, cagionando l’acuirsi delle frizioni tra guelfi (sostenitori del Papa) e ghibellini (fautori dell’Impertaore).  Tuttavia, anche l’Impero iniziava ad essere in crisi per l’affacciarsi nel contesto internazionale delle monarchie nazionali (Francia, Inghilterra), ansiose di autonomia rispetto alle 2 autorità sovranazionali, tanto in campo politico, quanto (in un certo modo ) spirituale

6) L’IMPATTO DELLA RIFORMA Alla vigilia della Riforma: la fine dell’unità dei cristiani la Chiesa cattolica, nel corso dei secoli, aveva acquistato un vero e proprio potere temporale , che esercitava direttamente su alcuni territori, acquisiti in piena sovranità, lo Stato della Chiesa, ossia il Patrimonio di San Pietro, su cui il Papa regnò da sovrano (fino al 1870), con un sistema confessionale ed unionista , in cui nel Pontefice di riunivano le funzioni di Capo di Stato e di Capo della Chiesa cattolica, unico culto ammesso.  L’assunzione di poteri temporali, nel lungo passaggio dal Medioevo alle grandi rivoluzioni, fu segnato dalla progressiva decadenza dei costumi del clero , in particolare quello alto, che generò una diffusa corruzione e stretti legami tra religione e affarismo. Ne conseguirono però anche vasti movimenti di vigorosa rinascita del messaggio evangelico , spesso degenerati in movimenti pauperistici ereticali, fortemente combattuti dalle gerarchie, peraltro in costante lotta anche contro il pericolo determinato dalle conquiste dell’Islàm.

ormai prevalentemente in mani protestanti poiché dominata da olandesi e inglesi  Il desiderio di affrancamento dalla madre patria inglese, che sfruttava intensamente le colonie nordamericane, portò alla proclamazione dell’indipendenza delle 13 colonie allora esistenti, trasformatisi in Stati ed alla nascita in forma federale degli Stati Uniti d’America (1776) , usciti vittoriosi dalla guerra d’indipendenza scatenata dagli Inglesi.  Il nuovo Stato si diede nel 1787 una Costituzione , di carattere federale e democratico, voluta direttamente dal popolo e non concessa da un Sovrano; ad essa furono allegati i primi 10 emendamenti ,ke stabilivano i diritti principali dei cittadini.

8) DALLA RIVOLUZIONE FRANCESE ALLA RESTAURAZIONE

10) I SISTEMI DEI RAPPORTI STATO

CONFESSIONI RELIGIOSE