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Questi appunti di diritto ecclesiastico offrono una panoramica dettagliata delle relazioni tra stato e chiesa, analizzando l'evoluzione storica e giuridica del rapporto tra ordinamento statale e confessioni religiose in italia. Vengono esaminati i principi costituzionali di laicità e libertà religiosa, con particolare attenzione alle intese con le confessioni diverse dalla cattolica e alla disciplina del matrimonio concordatario. Approfondimenti riguardano la tutela della libertà religiosa, i limiti all'indottrinamento e le questioni relative ai luoghi di culto e alla bestemmia. Si discute, inoltre, del ruolo del giudice italiano nei confronti dei provvedimenti delle confessioni religiose che violano la dignità individuale, fornendo un quadro completo e aggiornato della materia.
Tipologia: Sintesi del corso
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Il fenomeno religioso è un concetto talmente tanto ampio che non è da considerarsi solo nelle forme attive di religione, ma anche quelle di segno negativo ( es: ateismo ). Oggetto del corso è: il modo in cui il legislatore nazionale regola il fenomeno religioso, da alle sentenze della Corte costituzionale. Che differenza c’è con il diritto canonico? Il diritto canonico a differenza di quello ecclesiastico, che è statale , è un diritto confessionale, cioè che fa riferimento ad una singola confessione religiosa, ossia la religione cattolica. Perché l’ordinamento italiano regola il fenomeno religioso? Perché la scelta religiosa, anche eventualmente di segno negativo, impatta su tutti gli ambiti della vita. Esempio: alcune religioni prevedono norme (non giuridiche) che riguardano l’interruzione della gravidanza, le trasfusioni di sangue, l’alimentazione, la polizia mortuaria, il matrimonio etc… Per quanto si possano distinguere gli ordini, cioè tra ordine spirituale e temporale, questa distinzione non è fattibile nella concretezza della vita, siccome moltissime questioni attengono ad entrambi gli ordini. Proprio per questo motivo, il legislatore cerca di risolvere questi contrasti tra ordini: es. medici obiettori di coscienza sull’aborto, o seguo la coscienza o seguo la legge (tertium non datur) Tuttavia, non sempre il contrasto tra questi 2 ordini da origine a scontri così violenti ( del tipo aut aut ), come per esempio il riconoscimento nello spazio pubblico dell’istanza religiosa. es. caso degli edifici di culto, non ci sono due istanze che contrastano, però c’è l’istanza del gruppo religioso di avere un luogo in cui riunirsi e pregare, è un'aspettativa di tipo positivo, tu stato fai qualcosa per garantire la mia libertà religiosa. Altrimenti, se lo stato non lo fa, sta limitando a pregare a casa propria, vivere l’esperienza in una dimensione ristretta. Esempio: caso dei matrimonio - riconoscere effetti civili ai matrimoni religiosi non è un obbligo irrinunciabile da parte dello Stato - ti obbligo a sposarsi due volte, mentre l'istanza di molti gruppi religiosi è che quel rito abbia doppio effetto Cosa succederebbe se lo Stato non dovesse occuparsi della religione? Tutte quelle istanze di contrasto o di segno positivo/negativo o di semplice aspettativa di riconoscimento verranno deluse → così facendo la libertà religiosa diviene un diritto asfittico, cioè esercitabile solamente in spazi protetti o privati. intendersi in senso ampio, come detto poc’anzi. Siccome il riferimento del corso è l’ordinamento italiano, in questo corso faremo più volte riferimento alla carta costituzionale (art. 7, 8, 19, 20) o
internazionali, difatti affinché questi accordi effetti civili sia necessario ratificare lo stesso con una legge ordinaria , similmente ai trattati internazionali [ come in Italia ]. In base alle fonti utilizzate per regolare il fenomeno religioso, unilaterale o bilaterale , possiamo avere: a. Stato concordatario: Il legislatore utilizza solamente fonti bilaterali. Il termine “concordatario” fa chiaramente riferimento ai concordati , ossia a dei particolari accordi che gli stati territoriali stringono con la chiesa Cattolica. Interessante è notare che l’accordo stretto con una religione diversa da quella cattolica prende un nome diverso, nel nostro ordinamento prendono il nome di intese. Il termine “ concordatario ”, quindi, fa riferimento a una parte per il tutto. La scelta di questo termine specifico per gli accordi con la Chiesa Cattolica, ci dice molto. La chiesa Cattolica per prima ha portato avanti la volontà e l’istanza di stipulare accordi paritari con tutti gli ordinamenti secolari con i quali veniva a trovarsi. Questa istanza tipica della religione cattolica ha fatto nascere nei secoli lo strumento del concordato. ? Nel concreto la maggior parte degli stati definibili come concordatari sono stati a maggioranza cattolica. Questo perché la chiesa Cattolica nel tempo è riuscita ad imporsi e ad ottenere un concordato con quello stato. Spesso accade, poi, che questo comportamento venga esteso anche ad altri gruppi religiosi. La religione di maggioranza “impone” l’utilizzo di uno specifico modello anche per gli altri gruppi, che non sempre sono pienamente compatibili con il modello usato con la confessione di maggioranza. b. Stato separatista: Il legislatore utilizza solamente leggi unilaterali. Dall’altra parte potrebbe accadere che il ( politiche, storiche etc… ). Queste fonti unilaterali possono avere diverso grado e forza: come le leggi costituzionali, avente grado massimo, oppure la legge ordinaria e/o regolamenti. es. la Francia è a maggioranza cattolica, ma non ha un concordato per motivi storico-politici; infatti, nel 1905 realizza la Legge di separazione dello Stato dalle confessioni religiose es. spesso stati separatisti sono quelli dove non c’è maggioranza religiosa, c’è un mix es. Grecia: non ci sono accordi, ma c’è stragrande maggioranza della religione greca ortodossa che non ha questa vocazione apicale della religione cattolica, è una religione identitaria, legata al territorio, in cui non c’è questa necessità di parità con l’ordinamento statale. Quindi è uno Stato separatista. c. Stato unionista: Oltre agli ordinamenti separatisti e concordatari, abbiamo una minoranza di ordinamenti unionisti , che senza accordi o concordati, presentano un collegamento tra istituzioni religiose (tipicamente una) e Stato. Tanto il concordatario, quando il separatista, sono stati che pongono una distinzione tra l’ambito religioso e quello temporale; lo stato unionista si i gruppi religiosi. legislatore possa decidere di non stringere accordi con nessun gruppo religioso, ma di fare affidamento solamente a fonti unilaterali - questa scelta può derivare da diverse ragioni caratterizza da sovrapposizioni importanti tra le due sfere di riferimento, soprattutto a livello istituzionale. C’è una grossa interconnessione tra le istituzioni temporali e quelle religiose, che rende difficile usare un criterio formale che consenta di regolare i rapporti tra
Quindi, uno stato che ipoteticamente incarna in tutti i suoi elementi un modello confessionista dovrebbe prevedere uno statuto privilegiato per una o più confessioni es: Come in Inghilterra, in cui si identifica nel sovrano il capo della Chiesa. es: La Grecia Criterio sostanziale Cioè il concreto atteggiamento dello stato nei confronti del fenomeno religioso che si riflette sull’ordinamento su tutti i suoi livelli: apparato normativo, la giurisprudenza ( sentenze, leggi, costituzione, etc… ) Sulla base di questo criterio distinguiamo tra: a. Stati Confessionisti: In linea generale, parliamo di stato confessionista quando questo prende da una o più confessioni religiose i principi, e su questi basa la propria legislazione. Quindi l’ordinamento inizio-fine vita). es. non molto tempo fa l’adulterio e la bestemmia erano reati in Italia. Esempio: il matrimonio, che risente di impostazioni confessionistiche. Il matrimonio in Italia nasce come un matrimonio indissolubile perché mutua l’indissolubilità dai principi del cattolicesimo; dovettero passare molti anni prima che il principio dell’indissolubilità del matrimonio fosse superato. Quindi “idealmente” uno stato confessionista non dovrebbe avere norme in contrasto con la confessione di riferimento per quell’ordinamento. Tutto ciò si traduce in un trattamento di favore nei confronti della religione di stato, e di conseguenza di sfavore nei confronti delle altre religioni. Per atteggiamento privilegiario si intende che l’ordinamento debba prevedere disposizioni normative che fondano lo status di una o più confessioni religiose in senso migliorativo rispetto a tutti gli altri gruppi religiosi. Spesso, anche se non è necessario, lo stato dichiara di essere confessionista. es: Un esempio classico di privilegio è quello per cui lo stato confessionista tenderà a contribuire economicamente a vario titolo a favore della religione di stato; potrebbe contribuire nello stesso senso anche per le altre religioni, ovviamente non al pari della religione di stato o potrebbe non contribuire affatto. Esempio: In alcuni casi, lo stato confessionista può improntare tutto il suo insegnamento nelle scuole alla dottrina della sua religione. O comunque potrebbe prevedere un’ora di religione (quella di stato) obbligatoria. Esempio: Un altro è quello per cui i matrimoni celebrati ai sensi della religione dello stato, quindi con una celebrazione di tipo religioso, tendenzialmente ricevono effetti civili e magari la stessa cosa non avviene ai sensi di culti diversi da quello di stato, o si hanno procedure più complesse. quando legifera utilizzerà i principi della confessione di stato come formante su cui basare tutta o la maggior parte della normativa. La mutazione è molto evidente in quei settori sui quali le confessioni religiose hanno posizioni nette e precise (ad esempio, le questioni di
sospeso tra un É ciò che avviene al neonato stato italiano con lo Statuto Albertino, datato 1848, all’art. 1 di questa Costituzione diceva: “ La religione cattolica apostolica romana è la sola religione dello Stato; gli altri culti sono tollerati conformemente alle leggi ”. Indubbiamente, si tratta di una dichiarazione di confessionismo molto forte quella dello statuto albertino. Apparentemente in Italia, in quel periodo, non c’era libertà religiosa, semmai tolleranza che è ben diversa dalla libertà → gli altri culti diversi dal cattolico vivevano in un regime di asserita tolleranza. Interventi di quegli anni : Però, se guardiamo nel dettaglio alcune disposizioni normative dei decenni che vanno dal 1850 fino alla fine del 800’, la situazione appare decisamente più complessa e variegata , rispetto a quella profilata dall’art. 1 dello Statuto? Difatti era difficile definire l’Italia, dell’epoca liberale, come stato pienamente confessionista, date le diverse contraddizioni interne, non a caso i primi anni dall’unità d’Italia erano stati caratterizzati da una grossa difficoltà di convivenza stato-chiesa. La situazione era tale da portare gli studiosi a definire questo stato liberale atteggiamento separatista e un atteggiamento giurisdizionalista. Laddove con giurisdizionalista intendiamo una serie di interventi dello Stato volti ad appropriarsi e a controllare il fenomeno dei culti e delle confessioni religiose → opera in maniera trasversale su tutti i modelli. Quindi abbiamo una contraddizione: lo stato liberale italiano è a metà tra il modello separatista, in cui non ci si occupa per nulla delle religioni, e il modello giurisdizionalista, in cui invece si esercita un controllo eccessivo sulle religioni. Non sa bene come comportarsi con il fenomeno religioso. ? LEGGE SINEO (metà dell’800). Affermava che “ la differenza di culto non forma eccezione al godimento dei diritti civili e politici, ed all’ammissibilità alle cariche civili e militari ”. Quindi con questa legge lo stato si poneva come equidistante da tutti i gruppi e le scelte autonomia. Afferma un principio di non discriminazione dei singoli in base alla scelta o all’appartenenza religiosa → problema di compatibilità e di svuotamento con il modello confessionista (uno stato davvero confessionista è uno Stato che fa differenze di trattamento e non tutela la libertà religiosa). ➢ LEGGI SICCARDI del 9 aprile e 5 giugno 1850 avviano con decisione il processo di separazione dello stato dalla chiesa, contraendo drasticamente l’ambito di rilevanza civile della giurisdizione canonica, confinata all’interno di un ordine sempre più ristretto e privatisticamente inteso, sguarnito dell’assistenza del braccio secolare ➢ LEGGE LANZA del 1857 diceva che “negli istituti e nelle scuole pubbliche la religione cattolica sarà fondamento dell’istruzione e dell’educazione religiosa”. Sebbene il riferimento alla religione cattolica potrebbe confermare l’impronta confessionista dell’ordinamento, non bisogna dimenticare che il riferimento va alla sola istruzione religiosa, dunque non a tutta l’istruzione pubblica, così come avvenne con lo stato fascista confessionista □ patrimonio di proprietà degli enti ecclesiastici. Esempio: Tra gli interventi eversivi si può ricordare la soppressione degli ordini e delle corporazioni religiose di vita contemplativa ritenuti non utili: più precisamente religiose. Le minoranze confessionali, benché meramente “tollerate” ai sensi dell’art.1 dello Statuto albertino, potettero vivere ed operare in Italia in una condizione di piena libertà ed LEGGI EVERSIVE DELL’ASSE ECCLESIASTICO: sono una serie di leggi unilaterali tra gli anni 1860 e 1870 che lo stato emanò col fine di sopperire al gravoso deficit nel quale si trovava. Incamerò il
capire in modo importante dalla regolazione del matrimonio? i matrimoni religiosi (contratti davanti le autorità ecclesiastiche) sono irrilevanti (cioè non hanno effetti civili) si può vennero eliminati “gli enti ritenuti superflui per il soddisfacimento dei bisogni religiosi della collettività o dannosi agli interessi statuali”. Con questi interventi toglie la personalità giuridica ad una serie di enti ecclesiastici che riteneva non indispensabili. Si arroga il diritto di decidere quali enti erano utili e quali no (tipico degli stati giurisdizionalisti). Conseguenze negli anni successivi → Patti Lateranensi, si è cercato di rilanciare questa sottrazione. C’è quindi un progressivo svuotamento del confessionismo. Tutto ciò si vede anche nei codici : □ Il CODICE PISANELLI 1865 è di impronta liberale , tutt’altro che confessionista. Questo davanti allo stato. Il codice Pisanelli introduce il matrimonio civile e lo rende obbligatorio, in quanto unico modo per produrre effetti civili e risultare coniugi davanti allo Stato. Si tratta di una scelta radicale, che ha creato molti problemi nell’Italia di quegli anni, in quanto la quasi totalità dei matrimoni contratti in quegli anni erano religiosi, e per lo più cattolici. Ci furono diversi problemi in relazione al riconoscimento degli status, alla legittimità dei figli ... il legislatore ha voluto prendere le distanze dai matrimoni religiosi (cattolici 90%). □ CODICE PENALE ZANARDELLI anch'esso di impronta liberale → A differenza della maggior parte dei codici penali dell’epoca, il codice Zanardelli non aveva una sezione dedicata alla tutela del sentimento religioso e alla tutela della religione. La cosa peculiare, poi sovvertita nel codice Rocco, è che la tutela era paritaria per tutti i culti; o meglio, era paritaria per tutti gli appartenenti ai culti. Il più importante articolo in relazione ai culti era l’ art.141, il quale con la multa da lire cento a lire tremila”. Non vi è nessuno specifico riferimento alla regione dello stato, ma vengono tutelati TUTTI i culti ammessi nello stato, indistintamente e con pene paritarie. Questi culti, che nell’art. dello Statuto Albertino erano ritenuti tollerati conformemente alle leggi, in questa norma si trasformano in culti ammessi. Capiamo quindi che questa dichiarazione di confessionismo in senso cattolico non trovava conferma nella legislazione dello stato, poiché perde progressivamente tutte le caratteristiche del confessionismo. Questione Romana In questa situazione, già abbastanza complessa, ha luogo la questione “romana”? In quegli anni, dopo la sanguinosa breccia di “Porta Pia”, il Regno d’Italia decide di annettere militarmente ai suoi territori lo Stato Pontificio nel 20 settembre del 1970. Al tempo lo Stato Pontificio era esteso, quasi mezza Italia faceva capo al Papa → si incrinano i rapporti Stato - Chiesa. Lo Stato, successivamente, emanò la legge delle Guarentigie (1871). Al fine di mantenere pacifici i rapporti con il pontefice (Pio IX), con queste leggi gli vennero riconosciute una serie di garanzie pari o assimilabili a quelle che venivano riconosciute ai sovrani, oltre ad una serie di immobili. Allora, dopo due giorni, il Papa emana un'enciclica : la Ubi Nos (1871)→ all’interno della quale il motivi: affermava che “ chiunque, per offendere uno dei culti ammessi nello stato, pubblicamente vilipende chi lo professa, è punito, a querela di parte, con la detenzione sino ad un anno o pontefice inveisce un feroce attacco nei confronti dello stato, arrivando a parlare delle guarentigie come un “mostruoso prodotto della giurisprudenza rivoluzionaria”, fondamentalmente per due
Nel 1925 il partito fascista prende il potere nel parlamento italiano. Con la presa al potere di tale partito, il processo di riconfessionalizzazione accelerò. ● Dal 1922 al 1926 furono emanate una serie di regolamenti che riprendevano il contenuto di alcune circolari che ripristinava l’obbligo di apposizione del Crocifisso nelle aule scolastiche ed in tutti gli uffici pubblici comprese le aule dei tribunali e gli ospedali. È proprio in quegli anni che i crocifissi tornano progressivamente in tutti gli spazi pubblici come arredo obbligatorio, e anche dopo, venuta meno l’obbligatorietà e ancora acceso il dibattito, anche a livello di Europa (CEDU). ● Il riconoscimento come feste civili delle più importanti feste religiose cattoliche. Omologazione del calendario delle feste civili al calendario delle feste religiose. Molte di queste misure, di matrice fascista, hanno avuto un valore simbolico, mentre altre un valore più concreto. Per diverso tempo, anche dopo l'entrata in vigore della costituzione, queste norme hanno persistito, nei casi più estremi alcune sono ancora in vigore. Proprio per questo motivo la Corte costituzionale lavora continuamente per armonizzare le vecchie disposizioni con i nuovi principi. I patti Lateranensi - La soluzione della questione romana In questo percorso di riconfessionalizzazione ha avuto un ruolo determinante la risoluzione della questione romana → per poter far ciò era necessario trovare una soluzione al fatto che, a seguito dell’annessione dello Stato Pontificio all’Italia, il papa era diventato suddito → cosa inaccettabile. Fu rilevante, in questo contesto, la possibile soluzione elaborata da Benito Mussolini e dal Papa: ossia la stipula, nel 11 Febbraio del 1929 dei Patti Lateranensi (recepiti dalla l. di esecuzione/ratifica 810/1929). Così, quell’annosa ferita che da tempo era aperta, venne finalmente ricucita. Essendo “patti” e non un singolo “patto”, questo accordo era formato da più elementi: a. C’era il Trattato Lateranense che regolava tutte le questioni di ordine territoriale/patrimoniale ed è in gran parte tuttora in vigore; b. C’era un Concordato che regolava gli aspetti di natura sostanziale, legati all’esercizio e al riconoscimento della libertà religiosa in Italia dei cattolici (ad oggi, non più in vigore - dal 1984 è stato sostituito da un altro concordato sottoscritto da Bettino Craxi) c. E la Convenzione Finanziaria che regolava i soli aspetti finanziari. Come questi patti hanno raggiunto la pace religiosa in Italia? Grazie ai patti lateranensi, la chiesa cattolica era riuscita a raggiungere quegli effetti che le leggi guarentigie non erano riuscite a realizzare: ● I patti erano BILATERALI → quindi la chiesa cattolica era riuscita ad intrattenere un della chiesa cattolica nei confronti degli ordinamenti temporali) ● Ripristino “simbolico” del POTERE TEMPORALE del Pontefice → all'articolo 3 dei patti Lateranensi, era stato previsto che l'Italia cadesse una porzione del proprio territorio, per rapporto con lo stato in situazione di parità, non è unilaterale. Questi accordi erano bilaterali , erano riuscite ad intrattenere un rapporto con lo stato (sempre stata l’aspirazione
dare vita ad un nuovo stato enclave della città di Roma, ossia lo stato del Vaticano. Si tratta di uno stato vero e proprio che condivide con la Chiesa Cattolica, il potere centrale, ossia la santa sede. Questa è una situazione estremamente particolare, dal punto di vista del diritto internazionale ( normalmente dovremmo avere un fatto statuale ). In questo modo, si fa salvo il principio dell'alterità del papa e del suo potere temporale, e non meno importante il pontefice non sarebbe stato più suddito dello stato italiano. → gesto simbolico, ma efficace. Contenuto dei Patti Anche nei contenuti la Chiesa Cattolica ottiene tantissimo → privilegi e garanzie Art. 1 del Trattato Lateranense: “L’Italia riconosce e riafferma il principio consacrato nell’articolo 1 dello Statuto del Regno 4 marzo 1848, per il quale la religione cattolica, apostolica e romana è la sola religione dello Stato.” Il Patto Lateranense si apre con una chiara dichiarazione di confessionismo. Di fatto questo articolo riprende il testo dell'articolo uno dello statuto albertino, in quanto le parti volevano RIAFFERMARE il contenuto dello stesso. In altre parole, le parti erano già consapevoli che lo stato fatto non applicato ) negli anni, per via di tutte le vicende storico-politiche avvenute in quegli anni. L’unica parte dell’art. 1 dello Statuto Albertino che viene omessa è il riferimento ai “ culti tollerati ” → difatti non viene più usata questa nomenclatura , bensì quella di “culti ammessi” e non “tollerati”, nondimeno la situazione per questi culti non migliora, anzi peggiora. Non si può parlare di uguaglianza, godono di un trattamento decisamente deteriore rispetto al precedente e rispetto a quello riservato alla religione cattolica. Logicamente questa affermazione ha delle conseguenze estremamente importanti anche nel resto della legislazione (anche in quella unilaterale). Il concordato in sé poteva la chiesa cattolica in una situazione di privilegio: tutte le disposizioni contenute nel concordato raggiungevano questo obiettivo. Come per esempio l’articolo 34, il quale prevedeva il matrimonio concordatario, e l’articolo 36, in merito all’ora di religione → di grande rilievo perché incidevano nella vita dei cittadini: Art. 34 del Trattato Lateranense: Lo Stato italiano, volendo ridonare all’istituto del matrimonio, che è base della famiglia, dignità conforme alle tradizioni cattoliche del suo popolo, riconosce al sacramento del matrimonio, disciplinato dal diritto canonico, gli effetti civili. Le pubblicazioni del matrimonio come sopra saranno effettuate, oltre che nella chiesa parrocchiale, anche nella casa comunale. Subito dopo la celebrazione il parroco spiegherà ai coniugi gli effetti civili del matrimonio, dando lettura degli articoli del codice civile riguardanti i diritti ed i doveri dei coniugi, e redigerà l’atto di matrimonio, del quale entro cinque giorni trasmetterà copia integrale al Comune, affinché venga trascritto nei registri dello stato civile. Le cause concernenti la nullità del matrimonio e la dispensa dal matrimonio rato e non consumato sono riservate alla competenza dei tribunali e dei dicasteri ecclesiastici. fosse formalmente confessionista , ma, ciò nonostante, sentivano la necessità di riaffermare questo principio, in virtù del fatto che, nella sostanza, questo principio confessionista si era svuotato ( di
L’art.3 crea lo stato del Vaticano e segna specificatamente i confini in una pianta allegata al trattato e garantisce alla Santa Sede la piena proprietà e l’esclusiva ed assoluta potestà sovrana su questi All’articolo 5 abbiamo un’anticipazione del diritto alla libertà religiosa , ossia il fatto che la discussione in materia religiosa è pienamente libera. Tuttavia, non possiamo parlare propriamente di libertà, in quanto questo diritto era di per sé esercitabile solamente nelle discussioni tra dotti. diversamente. Nondimeno la corte costituzionale, in merito al matrimonio si è pronunciata numerose volte. Art.3 del Concordato: “l’Italia riconosce alla Santa Sede la piena proprietà e la esclusiva ed assoluta potestà e giurisdizione sovrana sul Vaticano, com’è attualmente costituito, con tutte le sue pertinenze e dotazioni, creandosi per tal modo la Città del Vaticano per gli speciali fini e con le modalità di cui al presente Trattato. I confini di detta Città sono indicati nella pianta che costituisce l’allegato I del presente Trattato, del quale forma parte integrante”. territori. Art. 5 del Concordato: “Nessun ecclesiastico può essere assunto o rimanere in un impiego od ufficio dello Stato italiano o di enti pubblici dipendenti dal medesimo senza il nulla osta dell’Ordinario diocesano. La revoca del nulla osta priva l’ecclesiastico della capacità di continuare ad esercitare l’impiego o l’ufficio assunto. In ogni caso i sacerdoti apostati o irretiti da censura non potranno essere assunti né conservati in un insegnamento, in un ufficio od in un impiego, nei quali siano a contatto immediato col pubblico” Conseguenze legislative dei Patti I patti Lateranensi hanno avuto un effetto enorme sulla legislazione futura, anche quella unilaterale ( ossia fatta dal legislatore fuori dagli accordi ). Come per esempio: A. LEGISLAZIONE SUI CULTI AMMESSI – legge 1159/1929 attuata dal decreto regio 289/ La legge dei culti ammessi è strettamente collegata ai Patti Lateranensi, poiché è animata dagli stessi principi ispiratori. É la legislazione che il legislatore fascista aveva emanato per regolare la vita nell’ordinamento italiano dei culti diversi dalla religione cattolica. E proprio perché diversi rispondono a principi diversi da quelli del concordato Lateranense → legge di stampo giurisdizionalista = ossia una legge che restringe le libertà dei culti ammessi , sottoponendole a un controllo amministrativo e governativo. Negli anni questa legge è stata oggetto di diverse interventi da parte della Corte costituzionale, in quanto violava alcuni dei principi costituzionali. Tuttavia, nonostante ciò, questa legge, nel suo apparato generale, ad oggi, è ancora in vigore! Questione inaccettabile per la dottrina e la giurisprudenza odierna. Art. 1 legge n. 1159 del 1929
Sono ammessi nello Stato culti diversi dalla religione cattolica apostolica e romana, purché non professino principi e non seguano riti contrari all'ordine pubblico o al buon costume. L'esercizio, anche pubblico di tali culti è libero. ? All’articolo 1 della legge, abrogato per incompatibilità con l’articolo 19 della Costituzione, venivano regolate le condizioni di ammissibilità dei “culti ammessi”. Questi limiti riguardavano sia i riti , ossia l’esternazione pratica, esercitati da questi culti, ma anche i principi a cui le confessioni religiose si ispiravano, i quali NON DEVONO contrastare né con il buon costume , né con l’ordine pubblico. → Ad oggi, la Corte costituzionale con i suoi interventi ha mantenuto vigente solamente i limiti dei riti che non devono contrastare il buon costume. stato ). L’inserimento di limitazione ai principi di una confessione è in linea con la figura di uno stato confessionista- totalitario , non democratico. B. Influenza sul CODICE PENALE ROCCO DEL 1930 → Il Codice penale del 1930, detto codice Rocco, è ancora in vigore. Questo risente molto dello spirito confessionista fascista. Proprio per questo motivo il codice Rocco è stato oggetto di diverse pronunce della corte costituzione – abrogative, modificative, aggiuntive ( fino al 2006, molto recente! ). NB - Il Codice penale in generale è uno strumento di elezione per vedere come il legislatore regola il sentimento religioso, i codici penali rivelano questo atteggiamento con norme che non hanno chissà quale impatto pratico, però hanno un importantissimo valore simbolico (laicità negativa, prende le distanze) C’è una parte del Codice penale che tutela il sentimento religioso e due nuovi beni giuridici specifici: ossia LA REGIONE DELLO STATO E I CULTI AMMESSI (ripresi direttamente dai Patti lateranensi). Tuttavia, la tutela prevista non era la medesima, infatti prevedeva una tutela privilegiata per la religione dello stato, rispetto a quella dei culti ammessi. Tale differenza era ravvisabile su 2 profili : o PV. QUALITATIVO - alcune norme tutelano SOLO la religione dello stato. Per esempio, ci sono alcuni reati che condannano solamente vilipendio e offese perpetrate nei confronti della religione di stato. o PV. QUANTITATIVO - le pene previste per il vilipendio al culto di stato sono di gran lunga maggiori rispetto a quelle previste per il vilipendio ai culti ammessi ( di circa ⅓ ). Da ciò capiamo che il legislatore intende favorire la religione di stato ( qualunque essa sia, in questo caso cattolica ). Nel 1930 il legislatore crea un quadro normativo coerente con il contesto dell’epoca, ossia quello di uno stato confessionista-fascista, in cui i culti ammessi seppur graditi erano sottoposti a una regolamentazione di controllo. → non possiamo parlare per l’epoca di diritto alla libertà religiosa, anche perché formalmente non era prevista in alcuna disposizione giuridica. Art. 402 (Vilipendio della religione dello Stato). Chiunque pubblicamente vilipende la religione dello Stato è punito con la reclusione fino a un anno. La peculiarità di questa legge, che la rende una legge confessionista , è la previsione che i principi confessionali, ossia quelli che regolano nel profondo la vita, il pensiero, la fede di un gruppo religioso, debbano essere sottoposti a un controllo dello stato ( culti graditi allo
La SOLUZIONE proposta da Togliatti è che si faccia riferimento al fatto che i rapporti con la Chiesa cattolica siano regolati con norme concordatarie e trattati, senza fare un esplicito ● ANIMA FASCISTA - CONFESSIONISTA: erano di legittimazione fascista, quindi rappresentavano un periodo storico e politico che tutti avrebbero voluto superare. Non solo, prevedeva anche un sistema di privilegi e disuguaglianze tra i culti, a favore del cattolicesimo. ● ANIMA RISOLUTRICE: aveva sciolto le tensioni con la Chiesa Cattolica, aveva reso più semplice la vita delle persone cattoliche, la maggioranza dei cittadini italiani e aveva risolto la questione romana. Proprio per questi ultimi motivi, i padri costituenti erano ben consapevoli che questo di ricostruzione, non era minimamente immaginabile. Quindi, in linea generale l'assemblea costituente era d'accordo sul fatto che non potessero essere rinunciati questi patti, di conseguenza il problema reale consisteva nel capire che ruolo dare ai patti lateranensi all'interno della costituzione, questo perché i patti racchiudevano una serie di disposizioni normative contrastanti con i principi della carta costituzionale che si stava scrivendo? il rischio era che con un semplice richiamo si sarebbe realizzata una Costituzione che di fatto richiamava uno strumento contrastante con sé stessa. Dunque, su questo aspetto l’Assemblea costituente era DIVISA. A grandi linee avevamo 2 posizioni ( in realtà di più, ma queste sono quelle più rappresentative ): ● COMUNISTI E SOCIALISTI – FIGURA DI RIFERIMENTO TOGLIATTI: rifiutavano il richiamo espresso dei Patti Lateranensi all'interno della carta costituzionale. La tesi di Togliatti si basava su diverse argomentazioni: a. La prima argomentazione è di natura psicologico-politico, i Patti hanno uno stampo possibile. L’esempio dell’art.1 del trattato Lateranense viene sempre citato dai padri costituenti quando si parla di norme contrastanti con la carta costituzionale. 18 Altre volte, viene citato l’art.5 del concordato che non consentiva ai sacerdoti apostati di svolgere incarichi che avessero contatto con il pubblico. b. In particolare, avanza una argomentazione che interessa il profilo formale e “costituzionale” ( quindi al confessionismo e al fascismo - grande contraddizione ). Di conseguenza, quando avessero voluto modificare gli stessi, sarebbe stato richiesto un processo di revisione costituzionale per delle disposizioni che si sapevano già essere incostituzionali. riferimento ai Patti. strumento doveva essere mantenuto, nonostante contrastasse il testo della futura costituzione. Riaprire la questione romana, nel contesto del secondo dopoguerra, periodo fascista e confessionista = in quanto introducono all’interno della carta costituzionale molteplici contraddizioni con i principi costituzionali. Si voleva superare il regime fascista e se si fossero richiamati i Patti nella Costituzione, ciò non sarebbe stato procedurale, ossia riguarda la fonte che dovrebbe essere usata per modificare le norme pattizie richiamate all’interno della carta costituzionale. Difatti, a seguito di un richiamo esplicito dei Patti, per una serie di giochi di richiami, questi avrebbero avuto un valore
● DEMOCRISTIANI – FIGURA DI RIFERIMENTO GIUSEPPE DOSSETTI: Necessità di richiamare i Patti Lateranensi nella Costituzione – replica di Dossetti Dossetti afferma che il rischio, non richiamando i Patti, è che si violi il principio concordatario, che è quello che si vuole sostenere. Tale violazione verrebbe integrata in quanto, a seguito di un mancato richiamo una qualsiasi maggioranza non qualificata, in maniera improvvisa, avrebbe potuto modificare tali Patti, con una legge unilaterale. Per Dossetti si trattava di un timore concreto, alimentato dal fatto che molti membri dell’Assemblea costituente dichiarassero esplicitamente l'incostituzionalità del concordato. Quindi in un eventuale futuro si sarebbero modificati i Patti, denunciando e probabilmente ponendo fine al concordato con la Chiesa Cattolica e alla pace religiosa, un controsenso rispetto a quello che volevano. Quindi per Dossetti il richiamo è necessario, e questo non implicherebbe secondo lui che tali patti abbiano un valore di per sé costituzionale , ma di produzione giuridica. Di conseguenza, non avendo valore costituzionale tali patti potranno essere modificati rafforzato ) Alla fine di queste discussioni, per l’articolo 7 si è adottata una formulazione molto vicina a quella di Dossetti. Cornate d'adda Alla fine nelle votazioni la tesi di Dossetti, non solo ricevette il sostegno della democrazia cristiana, ma sorprendentemente anche di Togliatti e dei comunisti (vedi e-learning la spiegazione della sua scelta che sembra incoerente). I socialisti furono contrari. ART 7 COST. Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale Tale norma fonda il principio di bilateralità necessaria, in quanto i rapporti con i gruppi religiosi, in richiedono un procedimento aggravato costituzionale. Sfortunatamente il timore di Togliatti si realizzò nei fatti, in quanto queste norme pattizie furono considerate dalla giurisprudenza, al pari delle norme costituzionali, nonostante Dossetti avesse dimostrato che non fosse così. Difatti nei primi anni di operato della Corte costituzionale (dal 1956), si era affermata la tesi secondo la quale le disposizioni dei Patti lateranensi avessero valore costituzionale. Sentenza 1/1956 (vedi costituzionale): All’interno di questa sentenza specifica che ella esercita la sua competenza sulle SOLE norme ordinarie. → tutto ciò è stato interpretato dalla giurisprudenza come: “ la corte non tratta le norme pattizie, come i Patti Lateranensi, quindi sono parificate alla costituzione - perché non sono leggi ordinarie ”. solamente in via bilaterale da entrambe le parti. Quindi le future modifiche dei patti, se non sono concordate tra le parti, richiedono un procedimento di revisione costituzionale (quindi questo caso con la chiesa cattolica, sono regolati tramite norme bilaterali, ossia che le modifiche sono il frutto di entrambe le parti. Eventuali modifiche volute unilateralmente dallo stato
Secondo Calamandrei risulta insensato fare una dichiarazione di riconoscimento reciproco di sovranità tra due enti all'interno della carta costituzionale. In primo luogo, perché la costituzione dovrebbe parlare solamente dello Stato, e non interessare anche la chiesa cattolica. In secondo luogo, una dichiarazione del genere sarebbe stata più opportuna all'interno di un atto normativo internazionale, come un trattato, in cui 2 enti danno atto della loro sovranità. “Lo Stato è sovrano e non c’è bisogno che la Chiesa ne riconosca la sovranità. E’ vero che è ormai comunemente ammessa la teoria della pluralità degli ordinamenti giuridici. L’antica teoria, secondo la quale il diritto deriverebbe soltanto dallo Stato, è stata superata. Questa norma del primo comma è assolutamente superflua; è messa lì per far credere di aver risolto un problema che in realtà rimane insoluto, con una frase che sembra piena di significati arcani, ma che in realtà non significa nulla”. Qui cerca di dimostrare che la dichiarazione sia pleonastica, inutile e, per certi versi, svuotata di significato. ? La chiesa cattolica viene definita anche come indipendente → ossia come un ente che esercita un potere autonomo e originario, ossia non dipendente/derivante dallo Stato, autocefalo. Questa indipendenza, a differenza della sovranità, per quanto riguarda il governo cattolico, è talmente indiscussa che è stata riconosciuta in via eccezionale anche a livello di diritto internazionale, questo perché la chiesa cattolica, e solo essa, esercita un potere in maniera talmente indipendente da avere per forza di cose la soggettività in diritto internazionale. Tale situazione è conseguenza si è creata perché negli anni la chiesa cattolica ha sempre cercato di intrattenere rapporti paritari con gli altri stati; infatti, gli accordi che stringe con altri stati sono trattati internazionali****. □ Particolare, all’interno del testo della norma, diritto internazionale ha un significato ben preciso: uno stato è tale se ha un governo, un territorio e una popolazione. Tale affermazione risulta azzardata, perché si parla di una sovranità sui generis, ossia particolare, che non è la stessa degli Stati territoriali. → o TERRITORIO: Per quanto esista lo stato Vaticano , potremmo dire più propriamente che NON esiste un territorio di tutti i Cattolici, che si trovano in tutto il mondo. o POPOLAZIONE: possiamo dire che esiste una popolazione cattolica, ovvero tutti i battezzati che si trovano in qualsiasi parte del mondo => la chiesa cattolica ha una territoriali a cui questi fedeli appartengono? molteplici cittadinanze (tedesco, francese, olandese etc.…) o GOVERNO: Per quanto riguarda il governo ce l’ha certamente, in quanto è la confessione religiosa più organizzata in da questo punto di vista - possiede una struttura gerarchica, capillare e verticistica, ossia che prevede la figura di una sola persona a capo della Chiesa cattolica. vocazione mondiale. Essendo i fedeli dislocati in tutto il mondo, questi sono soggetti ad almeno due sovranità : quella della Chiesa Cattolica e quella degli Stati il riferimento alla sovranità, il quale nel
Anche se indipendente , è più difficile parlare di sovranità della Chiesa Cattolica , forse non è nemmeno corretto dal punto di vista strettamente giuridico. Questo è il motivo per cui i costituenti hanno inserito l’inciso “ciascuno nel proprio ordine ”. Specifica che la chiesa e lo stato sono sovrani, però entrambi sono sovrani ciascuno nel proprio ordine. É vero che ve ne sono due, ma è anche vero che sono diverse, perché attengono a materie e ad interessi diversi; appunto perché sono diverse, possono coesistere sopra lo stesso popolo? principio di distinzione degli ordini - ordine temporale (che è sovrano sui cittadini) e ordine spirituale (che è sovrano sulle anime). Definiamo i contenuti e i confini di questi ordini: ▪ CONTENUTO : essere particolarmente complesso, non a caso spesso abbiamo conflitti (tra ciò che si predica e ciò che di deve fare, tra ciò che è del corpo e ciò che è dell’anima). es. su alcune questioni la distinzione è più semplice: lo Stato non può fare processo che regola i sacramenti es. il prezzo del petrolio è di interesse sia della Chiesa Cattolica che dello stato (strano, ma vero!). Quindi, per poter distinguere questi 2 ordini dobbiamo cercare di individuare i loro confini… Quindi, non essendo sempre facile distinguere per contenuto, ci dobbiamo cercare di individuare i loro confini… ▪ CONFINE: Chi pone un limite alle competenze di questi ordini? In quanto è lo stato, e SOLO lui, che attraverso la Costituzione, si impegna a compiere determinate azioni, piuttosto che altre; e NON la chiesa → difatti autolimita la propria sovranità, pone un confine in base ai propri interessi temporali e rinuncia ad occuparsi delle materie attinenti all’ordine spirituale. D’altronde non potrebbe essere diversamente, in quanto si tratta di uno stato democratico, e, se per assurdo regolasse la sfera religiosa, non garantirebbe la libertà religiosa e allora non potremmo parlare di ordinamento democratico. Contrasti tra gli ordini Nondimeno, anche se abbiamo individuato i confini, ci sono delle materie in cui sono ravvisabili delle materie in cui ci sono dei possibili contrasti , ossia che sono regolati sia da Stato e Chiesa (come il matrimonio). Tuttavia, bisogna ricordare che questa soglia si basa sugli interessi temporali dello stato, pertanto un istituto come il matrimonio, che storicamente è sempre stata oggetto della regolamentazioni degli ordinamenti, può essere oggetto di entrambi gli ordini. Esempio: vi sono materie bioeticamente sensibili (inizio e fine vita) sulle quali sia lo stato e le confessioni religiose rivendicano competenze 25 — alimentare — simboli religiosi sul corpo — vestiario Inoltre, essendo la costituzione una fonte unilaterale, questa NON va a vincolare o a limitare, in alcun modo, la chiesa cattolica. Anche perché Lo stato dice quali siano le sue competenze, e non fa alcun riferimento a quelle la chiesa. Le materie spirituali non le sceglie lo stato e quelle temporali non le sceglie la Chiesa ( è abbastanza libera ) → ovviamente non essendoci un controllo su quali siano le materie di ordine spirituale, possono ravvisarsi dei contrasti tra i due ordini, riguardo a materie comuni. Capire cosa attiene all’ordine temporale e a quello spirituale talvolta può L o stato.