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Evoluzione storica dei sistemi di relazioni tra Stato e confessioni religiose, norme costituzionali, diritto di libertà religiosa, intese, enti delle confessioni religiose, edifici di culto, simboli religiosi, matrimonio concordatario
Tipologia: Appunti
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Il diritto ecclesiastico è un fenomeno religioso, è lo studio delle norme giuridiche dello Stato che riguardano il fenomeno religioso in tutti i suoi aspetti. La religione nella sua dimensione individuale sfugge a una valutaione di caratttere giuridico. Ha una rilevanza sociale; la fede è anche un complesso di valori condivisi con altri che hanno gli stessi valori. la dimensione sociale del credere attiva una situazione di realtà che può interessare il diritto. Es. Ci si riunisce per praticare il culto, si utilizzano degli immobili destinati al culto (interessa varie realtà istituzionali: comune, regione..). Il nostro è uno Stato laico, è un principio che caratterizza il nostro ordinamento a livello supremo. Lo Stato laico si differenzia dallo Stato confessionale che fa propria una confessione religiosa. Ciò non significa che la legislazione di uno Stato laico non possa esprimere dei valori che fanno parte di una religione (es. obiezione di coscenza). L'obiezione non è un istituto che vale per tutte le leggi, ma quelle che toccano una sensibilità morale e religiosa (es. aborto). La società di oggi è caratterizzata da un pluralismo religioso e da un multiculturalismo. Per uno Stato laico la scelta va fatta in base ai valori della società civile. Se si parla di laicità non si parla in modo uguale in tutti i paesi. In italia è possibile esporre oggetti religiosi in luoghi pubblici, mentre in Francia no. I segni religiosi sono consentiti, perché rispettano la libertà individuale. La laicità dello stato, deve rispettare la manifestazione esteriore delle persone La laicità si puo coniugare in termini diversi. In altri paesi europei il capo dello Stato è capo di una confessione religiosa (es. Inghilterra-> il re o regina è anche capo della Chiesa anglicana). Artt. Cost che trattano del fenomeno religioso:
diversamente possono avere un trattamento giuridico diverso. Infatti al comma secondo si dice: "Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano." Il terzo comma prevede che "I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese (accordi) con le relative rappresentanze." Le intese vengono recepite mediante una legge.
cioè coloro che erano caduti di fronte alla paura. Le persecuzioni cessarono nel 311 d.c. con l'Editto di Tolleranza (anche detto di Galerio), poi seguirono l’Edito di Costantino che sancisce la libertà di culto. Con l'editto di Teodosio il cristianesimo diviene religione dell'Impero. Il confessionismo di Statto è una raltà che si ritrova anche ai giorni nostri. Dal 1984 l'Italia e Santa Sede hanno sostituito con un nuovo accordo, dicendo che non ritengono più in vigore l'art.1 dei patti lateranensi, quindi il Cristianesimo non è da considerarsi la religione di stato allora. 15/ L'eresia costituisce un delitto dal diritto penale della Chiesa. La pena prevista è la scomunica, l'esclusione dalla piena comunione. L'eresia interessa anche la scoietà civile, la condivisione della fede unisce l'Impero. Dal punto di vista politico quando cessano le persecuzioni, Roma è il centro dell'Impero. L'asse politico dell'Impero romano si sposta a Costantinopoli. Il vescovo di Roma assume un ruolo sempre più significativo dal punto di vista politico. Il Papa assumerà un ruolo di vertice sulla Chiesa universale. Quando l'Impero viene a scemare a Roma, aumenta l'autorità del Papa che si afferma come capo supremo della chiesa universale. L'elemento politico e quello religioso sono difficilmente distinguibili. Quando diminuirà nei secoli, fino a scomparire, l'autorità imperiale, diminuerà anche quella del patriarca. è una caratteristica delle chiese ortodosse il legame con il potere politico. Non avendo un'autorità di vertice, i patriarchi sono più facili da assoggettare da parte del potere politico. Nei paesi di area protestante il capo dello Stato è anche il capo della chiesa. Islam → recepisce uan tradizione sia ebraica sia cristiana. Nell’Islam il profeta è capo religioso, capo politico e condottiero militare → acquisisce anche questa dimensione politica perché l’Islam nasce in un contesto molto frammentato dal punto di vista politico → ciò comporta un’organizzazione della realtà religiosa che si struttura anche politicamente sulla legge del corano L'europa diventa completamente cristiana, in un contesto di Chiesa ancora unita. Con la caduta dell'Impero romano d'occidente, si articola il sistema feudale. C'è un tentetivo di rinascita dell'Istituzione imperiale ma che fallisce. Il Sacro Romano Impero è una realtà ideale piuttosto che politica. La Chiesa diventa elemento integrante della struttura feudale. I vescovo vengono nominati feudatari o conti dove il loro ruolo è religioso ma anche politico. Si giunge in questo modo alla lotta per le investiture-> questo contrasto tra papato e impero sulla scelta dei funzionari ecclesiastici, con culmine tra Papa Gregorio VII e Enrico IV, in cui verrà scomunicato il Papa (comportava anche lo scioglimento dell’obbligo di fedeltà da parte dei suoi subordinati). La controversia trova una soluzione con il primo concordato della storia: Concordato di Worms del 1122 = si concorda una soluzione dicendo che spetta al papa la scelta dei vescovi e spetta all’imperatore investirli del ruolo feudale. Il concordato è un accordo tra la Chiesa e l'autorità politica. Anche oggi ha una valenza sul piano del diritto internazionale. Nessuno è obbligato a concluedere un concordato. Il Papa in occidente, oltre il suo ruolo di capo della chiesa universale, si troverà a far fronte a dei contrarsti interni alla Chiesa. Si ergono le teorie conciliariste che pretendono di riconoscere un ruolo supremo, sopra il Papa al concilio ecumenico. Dal punto di vista politico il Papa diventa sovrano territoriale. Già Costantino ha donato alla Chiesa dei tetrritori che costituiscono il nucleo sul quale si sviluppa il nucleo dello stato della chiesa. Il Papa assume un potere politico su un determinato territorio che sui svilupperà fino a raggiungere una buona parte del centro Italia. Questo comporta una posizione del papato che non è solo religiosa ma anche politica e politica-territoriale in quanto sovrano di uno staterello del territorio italiano.
Alcune delle controversie che caratterzizzano i rapporti tra Chiesa e comunità politica:
Per quanto riguarda i territori cattolici si parla di giurisdizionalismo (=pretesa del sovrano di esercitare dei poteri sulla chiesa cattolica). Si parla di iura maiestatica circa sacra che sono i diritti del sovrano circa la realtà religiosa. Alcuni esempi sono:
d’Italia e la Santa sede. I Patti Lateranensi constano di due atti distinti :
I Patti Lateranensi godono di rilevanza costituzionale, infatti sono le uniche fonti internazionali ad essere espressamente citati nella costituzione. Santa sede ≠ Chiesa cattolica → Santa sede = soggetto di diritto internazionale che esprime il ruolo del Papa al vertice di una confessione religiosa che è la chiesa cattolica; esprime solo una parte della chiesa cattolica, ossia l’organo di vertice. Il Trattato e il Concordato sono stati resi esecutivi con la legge 810 del 1929 e caratterizzano i rapporti tra l’Italia e la chiesa cattolica rispetto ai rapporti dell’Italia con le altre confessioni religiose. Gli accordi con la Santa sede godono di garanzie anche sul piano del diritto internazionale. Trattato La premessa sottolinea la ratio dell’accordo, cioè riconoscere alla Santa Sede e garantirle una assoluta indipendenza per l'adempimento della sua missione nel mondo. ( la Santa Sede e l’Italia hanno riconosciuto la convenienza di eliminare ogni ragione di dissidio fra loro esistente con l’addivenire ad una sistemazione definitiva dei reciproci rapporti, che sia conforme a giustizia ed alla dignità delle due Alte Parti e che, assicurando alla Santa Sede in modo stabile una condizione di fatto e di diritto la quale Le garantisca l’assoluta indipendenza per l’adempimento della Sua alta missione nel mondo, consenta alla Santa Sede stessa di riconoscere composta in modo definitivo ed irrevocabile la «questione romana », sorta nel 1870 con l’annessione di Roma al Regno d’Italia sotto la dinastia di Casa Savoia ) La Chiesa cattolica è organizzata con propri organi di governo che si trovano nelle diocesi. Se la Santa Sede ha sede in un territorio proprio, non soggetto alla giurisdizione dello Stato, è garantita maggiormente la sua indipendenza rispetto alla giurisdizione dello Stato. Stato Città del Vaticano = territorio sul quale il Papa esercita una sovranità territoriale. La garanzia dell'indipendenza della Santa Sede rispetto all’Italia viene individuata nella costituzione dello Stato Città del Vaticano. L’ oggetto principale del Trattato è la costituzione dello Stato Città del Vaticano. Una parte di territorio italiano viene sottratto all’Italia e affidato alla sovranità della Santa Sede. L’Italia riconosce inoltre alla Santa Sede il diritto di delegazione attiva e passiva. Art. 3 Trattato = L’Italia riconosce alla Santa Sede la piena proprietà e l' esclusiva ed assoluta potestà e giurisdizione sovrana sul Vaticano, com’è attualmente costituito, con tutte le sue pertinenze e dotazioni, creandosi per tal modo la Città del Vaticano per gli speciali fini e con le modalità di cui al presente Trattato → norma fondamentale. Città del Vaticano comprende piazza San Pietro, basilica di San Pietro, Palazzo Apostolico, giardini vaticani; ci sono poi altri immobili a Roma di proprietà della Santa sede che però non fanno parte del Vaticano. Il territorio vaticano è individuato da questo accordo; è uno stato enclavo , cioè completamente circondato dal territorio italiano. [Guardie svizzere = cittadini svizzeri che prestano il servizio militare nel Vaticano in base ad un accordo tra la Svizzera e la Città del Vaticano. Gendarmeria pontificia = forza di polizia del Vaticano costituita in buona parte da cittadini italiani] Bisogna distinguere il funzionamento dello Stato Città del Vaticano dagli organi di governo della Chiesa cattolica: il governo dello Stato Città del Vaticano è affidato ad una struttura nota come
le stesse pene stabilite per l’attentato e la provocazione a commetterlo contro la persona del Re ); dichiara punibile l'attentato o la provocazione a commetterlo contro il Papa con le stesse pene previste per l'attentato o la provocazione a commetterlo contro il PDR. Da un lato il pontefice gode di una garanzia personale in qualità di soggetto che compie atti ma anche di soggetto passivo, di chi subisce un reato. Secondo la dottrina questo comporta l' incapacità penale del Papa, al lato attivo e al lato passivo. Al comma secondo dell'art. 8: Le offese e le ingiurie pubbliche commesse nel territorio italiano contro la persona del Sommo Pontefice con discorsi, con fatti e con scritti sono punite come le
all'interno dello Stato italiano. Si prevede come fattispecie di reato il vilipendio delle confessioni religiose, cioè l'offesa che si reca alla confessione religiosa e nei confronti dei ministri di culto; anche il papa può considerarsi ministro di culto. L'essere un ministro di culto di qualsiasi confessione religiosa non sottrae assolutamente questi soggetti alla giurisdizione penale dello Stato. La norma che riguarda il Papa è del tutto eccezionale. Non si trovano disposizioni analoghe per altri ministri di culto (anche cattolici). Ci sono comunque dei casi di garanzie particolari previste per taluni soggetti che però non toccano l’ambito penale ex art. 21 del Trattato che considera al primo comma i Cardinali : Tutti i Cardinali godono in Italia degli onori dovuti ai Principi del sangue; quelli residenti in Roma, anche fuori della Città del Vaticano, sono a tutti gli effetti cittadini della medesima. Come nell'ordinamento monarchico i principi di sangue venivano subito dopo il re, così i cardinali nelle cerimonie pubbliche seguono immediatamente la posizione del PDR. Questo non comporta alcun tipo di potere ma è un ricnoscimento di onere che si riserva ai cardinali. Nell'ordinamento italiano nelle cerimonie pubbliche seguono immeditamente il PDR. (es. inaugurazione anno giudiziario, è invitato il cardinale vicario della diocesi di Roma e siede vicino al PDR). Gli altri commi di questo articolo considerano anche il caso del conclave = seduta elettorale in cui
che non sia ostacolato il libero transito ed accesso dei Cardinali attraverso il territorio italiano al
Questo perché i cardinali provengono da tutto il mondo, e quindi potrebbero venire anche da uno Stato belligerante con l’Italia, o perché il cardinale in Italia potrebbe essere soggetto a limitazione di libertà personale. L'Italia quindi garantisce il libero accesso ai cardinali durante la vacanza della Sede Pontificia. Il tratatto lateranense garantisce l'ordina pubblico, al terzo comma dell'art. 21: " Cura, inoltre, l’Italia che nel suo territorio all’intorno della Città del Vaticano non vengano commessi atti, che comunque possano turbare le adunanze del Conclave ". All'art. 21.4 si dice invece che: " Le dette norme valgono anche per i Conclavi che si tenessero fuori della Città del Vaticano, nonché per i Concilii presieduti dal Sommo Pontefice o dai suoi Legati e nei riguardi dei Vescovi chiamati a parteciparvi ". Il Concilio ecumenico è la riunione di tutti i vescovi cattolici del mondo sotto la presidenza del Papa. Il patto lateranense garantisce la libertà di celebrazione del concilio. Una garanzia che si presta a difficoltà interpretative e che ha avuto riscontro in due casi è l' art. 11 del Trattato: Gli enti centrali della Chiesa Cattolica sono esenti da ogni ingerenza da parte dello Stato italiano (salvo le disposizioni delle leggi italiane concernenti gli acquisti dei corpi morali), nonché dalla conversione nei riguardi dei beni immobili. Questa soggezione degli enti ecclesiasti nell'acqusito di beni è venuto meno nel 1997. Gli enti centrali della chiesa cattolica sono una categoria che non trova riscontro nella chiesa cattolica: è un'espressione che troviamo solo nel trattato e sono enti che partecipano al governo della chiesa cattolica a livello universale. Es. Dicasteri = articolazione principale della curia romana (corrispondono ai ministeri). Possono avere personalità giuridica e possono essere ubicati anche nel territorio italiano ma non sono
soggetti alle leggi italiane per ciò che concerne l’attività di governo della chiesa cattolica. Nel momento in cui pongono in essere un’attività negoziale nel territorio italiano sono però soggetti alle leggi italiane. La giurisprudenza italiana si è occupata di due enti, centrali della chiesa cattolica:
di spora dei principi supremi dell’ordinamento costituzionale. Se tutte le norme costituzionali sono dello stesso livello è possibile comunque inidviduare dei principi supremi ai quali si uniforma l’interno assetto costituzionale e negando i quali verrebbe a cadere l'impalcatura; quindi le norme pattizzie prevalgono sulle norme costituzionali ma non sui principi supremi dell'ordinamento costituzionali. In caso di contrasto tra norme pattizzie e principi supremi prevalgono questi ultimi quindi si può esercitare il principio di sindacabilità costituzionale. La corte ha pronunciato l'incostituzionalità di alcuni disposti del conconrtado per contrsato con i principi supremi. I principi supremi sono una categoria elaborata dalla corte costituzionali secondo una loro interpretazione [es. sentenza dell'82 della Corte che riguardava l'art. 34 dei patti lateranensi che istituisce il matrimonio concordatario. Le sentenze che producono i tribunali ecclesisatici secondo questo art producono gli effetti anche nello stato civile. Si riconosceva il matrimonio rato e non consumato (art. 8 di villa madama non riconosce più questo matrimonio). La corte costituzionale si è occupata del riconoscimento civile delle dispense papali per il matrimonio rato non consumato. Nella procedura canonica le parti non si vedono garantita il diritto di difesa. Secondo la corte costituzionale però il diritto di difesa rientra tra i principi supremi dell’ordinamento costituzionale. La Corta ha sancito l'illegittimità dell'art. 34 nelle parti in cui prevedeva il riconoscimento civile delle dispende papali del matrimonio rato e non consumato]. Il principio attualmente consolidato, sia in dottrina sia in giurisprudenza, è quindi la possibilità di assoggettare a sindacato di costituzionalità le norme di origine pattizia purchè il contrasto sia con i principi supremi dell’ordinamento costituzionale. Cosa succede se invece vi è un contrasto con norme costituzionali successive? In caso di contrasto dei patti con leggi costituzionali successive, anche se non esprimenti principi supremi dell’ordinamento costituzionale, prevalgono le leggi costituzionali successive. Altro problema riguarda la copertura costituzionale delle modifiche dei Patti Lateranensi. I patti possono essere modificati medinate una legge ordinaria e con accordto con la santa sede. Queste modifiche godono o no della stessa copertura dei patti? Sicuramente le modifiche dei patti sono scusettibili del sindacato di costituzionalità nei confronti di qualsiasi disposto costituzionale (non solo rispetto ai principi supremi) se no si arriverebbe ad avere delle conseguenze: -una legge ordinaria richiede una maggioranza semplice dei votanti. Se bastasse il fatto di essere un accordo tra Sante Sede e Italia per sottrarre al sindacato di costituzionalità la legge che gli da esecuzione ciò vorrebbe dire che mediante un accord ocon la Santa Sede il parlamento potrebbe approvare leggi ordinarie in contrasto con la Costituzione. Si tratta di leggi ordinarie atipiche perchè non sono modificabili senza l'accordo con la santa sede e non sono suscettibili di referendum abrogativo. Fin'ora c'è stata una revisione significativa nell'84 del concordato lateranense con l'accordo di Villa Madama. Art.8 Cost. consta di 3 commi:
Art. 19 cost. = il limite posto al diritto di libertà religiosa fa riferimento solo alla pratica di riti contrari all’ordine pubblico e al buon costume ma non fa riferimento ai principi. Proprio per il principio di laicità lo Stato non entra più nell'ambito dei principi di una religione perchè sarebbe un'invasione propria all'interno delle religioni, ma si ferma alla valutazione delle azioni esterne. Elaborazione del concetto di confessione religiosa. Quando un gruppo sociale si può considerare confessione religiosa? Non si pone un limite numerico. Art. 18 cost. riconosce ai cittadini il diritto di associarsi liberamente senza autorizzazione per fini non vietati dalla legge penale. Vi è la possibilità di associarsi anche per fini religiosi. Non si possono però identificare le associazioni religiose con le confessioni religiose in quanto le confessioni hanno spazi di autonomia maggiori. (es. lo stato non può dettare lo statuto di una confessione religiosa ma può disciplinare le associazioni) Il primo comma dell'art. 8 enuncia un principio di eguaglianza nella libertà , non di un'eguaglianza assoluta. Durante l'assemblea costituente una proposta era che tutte le confessioni delle religiose fossere eguali. Non si riconosce alle confessioni religiose un eguaglianza formale, ma una eguaglianza sostanziale. Le confessioni religiose sono tali proprio perchè sono diverse tra loro. C’è un riconoscimento della diversità che però non può incidere sui diritti di libertà, infatti qualsiasi pevisione che differenziasse le religioni sul piano della libertà sarebbe anticostituzuonale. Di fatto poi, per quanto riguarda le confessioni religiose alle quali viene riconosciuto il diritto di organizzarsi liberamente, l’organizzazione può essere diversa. Una volta individuato il carattere di confessione religiosa di un gruppo sociale, tale gruppo può accedere a quanto previsto dai commi 2 e 3 dell’art. 8 cost. Attualmente lo Stato ha concluso 12 intese con altrettante confessioni religiose. Le confesisoni religiose riconosciute come tale sono 12 che hanno concluso un'intesa. L'islam però non ha una intesa quindi si dovrebbe applicare la legge del '29. 28/ 29 marzo 11. Il legislatore costituzionale fa riferimento a questa realtà normativa delle confessioni religiose, però non si premura di dare una definizione. Quindi la dottrina e la giurisprudenza si soffermano sulla individuazione del concetto di confessione religiosa. Questa definizione la possiamo ritrovare in altri rami dell'ordinamento (in ambito penale si fa riferimento ai ministri di una confessione religiosa). La mancanza di una definizione normativa lascia spazio anche a definizioni discordanti:
parlamento può decidere di non approvarla ma non può modificarla.Solitamente se il parlamento esprime la stessa maggioranza del governo approverà l'intesa. Una mancata approvazione potrebbe apparire come segno di sfiducia nei confronti del governo. C'è un margine di discrezionalità, tanto nel governo di decidere di portare aventi le trattative con una confessione, quanto poi nel parlamento per approvare l'intesa.
quanto tali. Lettura delle dottrina: è in senso di favore nei confronti degli enti di natura religiosa, impedisce che il legislatore ponga limiti di trattamenti di sfavore, ma non impedisce trattamenti favorevoli (no sgravi fiscali ma si agevolazione fiscali). Gli enti di natura confessionale possono usufruire delle leggi dello stato come qualsiasi ente dello stato con la garnzia non di avere trattamenti di sfavore. Rilevanza che assume l'appartenenza confessionale di un certo ente in ordine a previsioni specifiche dell’ordinamento (sono soprattutto frutto di una concertazione a livello pattizio). In particolare per gli enti della chiesa cattolica c'è una legge, L.222/1985 che traduce in disposizoni normative accordi che integrano l'accordo di modificazione del tratatto, cioè quello di Villa Madama. Quest'ultimo ha un solo articolo che riguarda gli enti ecclesiastici, cioè l'art. 7, perché poi l’accordo rinvia ad una successiva integrazione dell’accordo stesso proprio per gli enti ecclesiastici dettando una normativa più articolata. Infatti poi l’accordo si raggiunge, lo stesso anno a novembre, e poi questo è stato tradotto in legge. Vi è poi una legge fotocopia, cioè la L. 206/1985; l'accordo prevdeva che ciascuna delle due parti emanasse.. che eccepisse il contenuto dell'accrdo, la legge 206/1985-> legge di esecuzione sull’accordo degli enti ecclesiastici, ma prevedeva che ciascuna delle due parti emanasse poi nel proprio ordinamento una legge che recepisse il contenuto dell’accordo, la 206 da esecuzione e basta; la legge 222/1985 ripete e traduce in una legge dello stato il contenuto dell’accordo stesso. La L. 222 prevede la possibilità che un ente facente parte della chiesa cattolica, venga riconosciuta in Italia come tale, che da vita alla categoria degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti. (es. parrocchie-> devono usare questa qualifica durante una contrattazione e alla stipulazione dei contratti). Il parrocco legale è rappresentante della parroccia e può quindi concludere un contratto di compravendita. Per compiere questo atto deve avere la licenza da parte del vescovo, se eccede una somma deve avere l'autorizzazione dalla Santa Sede. Senza queste autorizzazioni il contratto è canonicamente nullo. Questa denominazione ha importanza sul piano pratico perché dà rilevanza nell’ordinamento anche alle norme canoniche che regolano la vita di questi enti. La qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto attiva una serie di disposizioni canoniche alle quali lo Stato riconosce efficacia civile. Le persone giuridiche agiscono attraverso organi, che sono persone fisiche che hanno un ruolo all’interno della persona giuridica. Ogni persona giuridica ha poi un proprio statuto in cui si prevedono i poteri degli organi. La limitazione dei poteri degli organi che agiscono in nome e per conto delle persone giuridiche è facilmente verificabile attraverso la consultazione degli statuti. Per gli enti ecclesiastici valgono disposizioni un pò diverse previste dal codice canonico ma si possono comunque avvalere delle norme di diritto comune. Ha l’opportunità di scegliere di assoggettarsi alle leggi specifiche previste per gli enti ecclesiastici. La legge 222 disciplina il riconoscimento , non tutti gli enti possono essere riconosciuti ma ci sono dei requsisiti predisposti dalla legge. I requisiti della legge per il riconoscimento della personalità giuridica per un ente sono: -si deve trattare di un ente costituito o appovato dall'autorità ecclesisiatica-> non può accedere indipendentemente dal riferimento all'autorità ecclesiastica.
La L. nr. 222, stabilisce i requisiti affinché un ente possa essere riconosciuto civilmente, con la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto. Questa qualifica attiva una serie di disposizioni normative e in particolare consente di dare rilevanza alle norme canoniche, circa l’amministrazione degli enti. Si deve trattare di enti approvati dall’autorità ecclesiastica, è richiesto un legame genetico con l’ordinamento canonico, deve avere sede in Italia e deve avere un legame funzionale, con l’ordinamento canonico. La sussistenza di questi requisiti, va effettuata da parte della prefettura, in ordine poi al riconoscimento civile che avviene attraverso un decreto del ministro degli interni. Nel caso degli enti ecclesiastici la capacità giuridica, viene attribuita mediante un decreto del ministro degli interni. Gli enti ecclesiastici possono esercitare, anche attività diverse, da quelle della religione. La qualifica di ente ecclesiastico però, non sottrae l’ente alla disciplina che lo stato, detta per il tipo di attività, che non è di religione o di culto. Il fatto che un ente ecclesiastico, possa effettuare attività commerciale, lo espone anche ad una procedura di fallimento. La giurisprudenza afferma che, anche l’ente ecclesiastico se imprenditore, può essere sottoposto a fallimento. L’ente ecclesiastico ha finalità di religione e di culto. L’ente risponde con tutti i beni, ma c’è anche chi ritiene che i beni destinati al culto, non possono essere assoggettati ai creditori, perché altrimenti sarebbe sottratto ai suoi beni, che sono la sua ragione d’essere. Ci sono diversi enti ecclesiastici all’interno dei quali si possono trovare diverse species, come ad esempio parrocchie, associazioni, fondazioni, e più diverse realtà. Se si tratta di associazioni possono essere riconosciute come enti ecclesiastici, se non hanno carattere locale, ma una dimensione nazionale. L’edificio chiesa può anche costituire, il patrimonio di un ente a sè, che si chiama ente chiesa aperta al pubblico, che ha come proprietà l’edificio chiesa. L’ente dev’essere dotato di un autonomia sufficiente, per garantire il culto in una determinata chiesa. Ciò che accomuna tutti, è l’effetto previsto dall’art 18, che assoggetta l’amministrazione del patrimonio di tutti gli enti ai controlli canonici, circa l’amministrazione degli enti stessi. Ai sensi dell’art. 18 L. 222 l’osservanza di queste disposizioni e la loro inosservanza, produce effetti anche sul piano civile. L’art 18 della legge 222 prevede che ‘’ Ai fini dell'invalidità o inefficacia di negozi giuridici posti in essere da enti ecclesiastici non possono essere opposte a terzi, che non ne fossero a conoscenza, le limitazioni dei poteri di rappresentanza o l'omissione di controlli canonici che non risultino dal codice di diritto canonico o dal registro delle persone giuridiche ’’. L’ente ecclesiastico una volta riconosciuto, deve iscriversi nel registro delle persone giuridiche. Non tutti gli enti ecclesiastici hanno uno statuto. Gli enti ecclesiastici che ce lo hanno, lo devono depositare nel registro delle persone giuridiche, consultabile da tutti. I legami che hanno i rappresentanti dell’ente, gli troviamo negli statuti. La volontà del ente, viene prodotta secondo regole proprie dell’ente stesso. Chi conclude un negozio giuridico con un ente, deve sempre preoccuparsi del potere che ha il legale rappresentante. Per quanto riguarda gli enti ecclesiastici, si dice i limiti possono essere invocati nei confronti dei terzi, purché si tratta di limitazioni dallo statuto o dal codice di diritto canonico. Ad esempio una parrocchia conclude un contratto di appalto, per rifare il tetto della chiesa. Qualora il parroco concludesse questo contratto, serve la autorizzazione, se abbiamo un mancato rispetto delle norme canoniche, si potrà poi chiedere l’annullamento di questo contratto. Nullità ed annullamento sono azioni soggette a due discipline diverse. L’interesse che un ente ecclesiastico ha per il riconoscimento come ente ecclesiastico civilmente riconosciuto, è quello di vedersi riconosciuti gli effetti del diritto canonico. L’ente ecclesiastico può svolgere anche altri tipi di attività, non è detto che tutti i beni sono destinati al culto, ma il patrimonio è assoggettato alle autorizzazioni canoniche. Se un ente svolge una attività differente da quella di culto. Le disposizioni patrimoniali sono comunque soggette ai controlli canonici, per cui l’ente ecclesiastico deve occuparsi anche per quanto riguarda, attività che non riguardano il culto.
La legge numero 222 contiene anche delle disposizioni, riguardanti il sostentamento del clero. La legge infatti porta come titolo, ‘’ disposizioni per il sostentamento del clero cattolico in servizio con le diocesi ’’. In Germania se io mi dichiaro cattolico, protestante devo pagare una tassa, che poi lo stato destina alla confessione religiosa, è una tassa in più. La legge 222 contiene anche delle previsioni in ordine al sostentamento del clero, che sono legate un pò alle vicende storiche dell’Italia. Diversamente da quanto cade in altri paesi europei, dove i ministri di culto sono stipendiati dallo stato. In Italia i membri del clero che svolgono un servizio a favore della diocesi, ricevono una remunerazione da parte di enti ecclesiastici costituti in attuazione della legge 222 ( istituti diocesani per il sostentamento del clero). Ogni diocesi ha un proprio istituto, per il sostentamento del clero. C’è un istituto costituito a livello nazionale. Questi istituti sono dotati di un proprio patrimonio, con i cui frutti che si ricavano, vengono dati come remunerazione ai sacerdoti, che svolgono un servizio a favore della diocesi e non hanno prezzi adeguati per la loro sussistenza, gli istituti diocesani sono anche destinatari dell’otto per mille. Si parla di remunerazione e non di retribuzione. Se vi fosse un rapporto di lavoro tra il prete e la diocesi si parlerebbe di retribuzione, ma in realtà non c’è un rapporto di lavoro. La diocesi da una remunerazione, ma se il prete ha un proprio reddito, non recepisce alcun che dall’istituto diocesano. Il rapporto tra istituto diocesano e prete, che recepisce la remunerazione, è qualificabile in termine di diritto. Il prete ha un diritto soggettivo nei confronti dell’istituto diocesano, a ricevere questa remunerazione. Nell’eventuale controversia tra il prete che ritiene di aver diritto a questa remunerazione e non la riceve, può rivolgersi al giudice dello stato, perché si tratta di un diritto soggettivo e suscettibile di azione davanti alla legge dello stato. Per poter essere inseriti nell’istituto diocesiano sono necessari due requisiti: