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Diritto ecclesiastico, Appunti di Diritto Ecclesiastico

Evoluzione storica dei sistemi di relazioni tra Stato e confessioni religiose, norme costituzionali, diritto di libertà religiosa, intese, enti delle confessioni religiose, edifici di culto, simboli religiosi, matrimonio concordatario

Tipologia: Appunti

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DIRITTO ECCLESIASTICO
Il diritto ecclesiastico è un fenomeno religioso, è lo studio delle norme giuridiche dello Stato che
riguardano il fenomeno religioso in tutti i suoi aspetti.
La religione nella sua dimensione individuale sfugge a una valutaione di caratttere giuridico. Ha
una rilevanza sociale; la fede è anche un complesso di valori condivisi con altri che hanno gli stessi
valori. la dimensione sociale del credere attiva una situazione di realtà che può interessare il diritto.
Es. Ci si riunisce per praticare il culto, si utilizzano degli immobili destinati al culto (interessa varie
realtà istituzionali: comune, regione..).
Il nostro è uno Stato laico, è un principio che caratterizza il nostro ordinamento a livello supremo.
Lo Stato laico si differenzia dallo Stato confessionale che fa propria una confessione religiosa. Ciò
non significa che la legislazione di uno Stato laico non possa esprimere dei valori che fanno parte di
una religione (es. obiezione di coscenza). L'obiezione non è un istituto che vale per tutte le leggi,
ma quelle che toccano una sensibilità morale e religiosa (es. aborto).
La società di oggi è caratterizzata da un pluralismo religioso e da un multiculturalismo. Per uno
Stato laico la scelta va fatta in base ai valori della società civile.
Se si parla di laicità non si parla in modo uguale in tutti i paesi. In italia è possibile esporre oggetti
religiosi in luoghi pubblici, mentre in Francia no. I segni religiosi sono consentiti, perché rispettano
la libertà individuale. La laicità dello stato, deve rispettare la manifestazione esteriore delle persone
La laicità si puo coniugare in termini diversi. In altri paesi europei il capo dello Stato è capo di una
confessione religiosa (es. Inghilterra-> il re o regina è anche capo della Chiesa anglicana).
Artt. Cost che trattano del fenomeno religioso:
art. 3.1 "Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza
distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni
personali e sociali."
Considera la religione un fattore che non deve creare discriminzione, non deve essere
elemento distriminante tra i cittadini (principio fondamentale di eguaglianza).
art. 2 non si parla di religione ma dice che "La Repubblica riconosce e garantisce i diritti
inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua
personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica,
economica e sociale."
La formazione sociale può essere di vario tipo come la famiglia ma anche di gruppi di natura
religiosa. La religione è una formazione sociale.
art. 7 Riguarda il rapporto dello Stato con la Chiesa cattolica. Si considera una confessione
religiosa, cioè la Chiesa cattolica. Per una ragione storica. L'Italia è luogo in cui ha sede il
centro della Chiesa cattolica. Gli organi di governo della Chiesa hanno sede in Italia, in uno
Stato indipendente, La Città del Vaticano. La santa sede è un soggetto di diritto
internazionale che esprime il ruolo del Papa come capo della Chiesa Cattolica.
Da un latto dice al primo comma: "Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio
ordine, indipendenti e sovrani." Si parla di Stato e Chiesa Cattolica e sono indipendenti. Lo
Stato si dichiara estraneo a qualsiasi disciplina religiosa.
Nel secondo comma parla dei rapporti tra Stato e Chiesa che sono regolati dai Patti
Lateranensi.
Al terzo comma si prevede che: "Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non
richiedono procedimento di revisione costituzionale."
art. 8 Tratta dei rapporti dello Stato con le altre religioni.
Nel primo comma si parla di tutte le confessioni religiosi, che sono egualmente libere
davanti alla legge.
L'eguaglianza è formata dalla libertà, ma non dal trattamento giuridico. Vi è anche un diritto
alla diversità: devono essere eguali davanti alla legge ma visto che sono organizzate
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DIRITTO ECCLESIASTICO

Il diritto ecclesiastico è un fenomeno religioso, è lo studio delle norme giuridiche dello Stato che riguardano il fenomeno religioso in tutti i suoi aspetti. La religione nella sua dimensione individuale sfugge a una valutaione di caratttere giuridico. Ha una rilevanza sociale; la fede è anche un complesso di valori condivisi con altri che hanno gli stessi valori. la dimensione sociale del credere attiva una situazione di realtà che può interessare il diritto. Es. Ci si riunisce per praticare il culto, si utilizzano degli immobili destinati al culto (interessa varie realtà istituzionali: comune, regione..). Il nostro è uno Stato laico, è un principio che caratterizza il nostro ordinamento a livello supremo. Lo Stato laico si differenzia dallo Stato confessionale che fa propria una confessione religiosa. Ciò non significa che la legislazione di uno Stato laico non possa esprimere dei valori che fanno parte di una religione (es. obiezione di coscenza). L'obiezione non è un istituto che vale per tutte le leggi, ma quelle che toccano una sensibilità morale e religiosa (es. aborto). La società di oggi è caratterizzata da un pluralismo religioso e da un multiculturalismo. Per uno Stato laico la scelta va fatta in base ai valori della società civile. Se si parla di laicità non si parla in modo uguale in tutti i paesi. In italia è possibile esporre oggetti religiosi in luoghi pubblici, mentre in Francia no. I segni religiosi sono consentiti, perché rispettano la libertà individuale. La laicità dello stato, deve rispettare la manifestazione esteriore delle persone La laicità si puo coniugare in termini diversi. In altri paesi europei il capo dello Stato è capo di una confessione religiosa (es. Inghilterra-> il re o regina è anche capo della Chiesa anglicana). Artt. Cost che trattano del fenomeno religioso:

  • art. 3.1 "Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione , di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali." Considera la religione un fattore che non deve creare discriminzione, non deve essere elemento distriminante tra i cittadini (principio fondamentale di eguaglianza).
  • art. 2 non si parla di religione ma dice che "La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale." La formazione sociale può essere di vario tipo come la famiglia ma anche di gruppi di natura religiosa. La religione è una formazione sociale.
  • art. 7 Riguarda il rapporto dello Stato con la Chiesa cattolica. Si considera una confessione religiosa, cioè la Chiesa cattolica. Per una ragione storica. L'Italia è luogo in cui ha sede il centro della Chiesa cattolica. Gli organi di governo della Chiesa hanno sede in Italia, in uno Stato indipendente, La Città del Vaticano. La santa sede è un soggetto di diritto internazionale che esprime il ruolo del Papa come capo della Chiesa Cattolica. Da un latto dice al primo comma: "Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani ." Si parla di Stato e Chiesa Cattolica e sono indipendenti. Lo Stato si dichiara estraneo a qualsiasi disciplina religiosa. Nel secondo comma parla dei rapporti tra Stato e Chiesa che sono regolati dai Patti Lateranensi. Al terzo comma si prevede che: "Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale."
  • art. 8 Tratta dei rapporti dello Stato con le altre religioni. Nel primo comma si parla di tutte le confessioni religiosi, che sono egualmente libere davanti alla legge. L'eguaglianza è formata dalla libertà, ma non dal trattamento giuridico. Vi è anche un diritto alla diversità: devono essere eguali davanti alla legge ma visto che sono organizzate

diversamente possono avere un trattamento giuridico diverso. Infatti al comma secondo si dice: "Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano." Il terzo comma prevede che "I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese (accordi) con le relative rappresentanze." Le intese vengono recepite mediante una legge.

  • art. 19 Afferma il diritto di tutti (chiunque, cittadino e non) di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume. Si afferma il diritto individuale di libertà religiosa.
  • art. 20 "Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività". Parla degli enti ecclesiastici, o cioè di quegli enti che hanno una finalità di religione, di culto. Gli enti appartenenti alle confessioni religiose, contro trattamenti discriminatori. Una parrocchia è una istituzione religiosa, che ha una propria personalità giuridica, una parrocchia non è solo il luogo dove si svolgono celebrazione, è un ente che ha personalità giuridica, in quanto tale può essere proprietario anche di diritti patrimoniali. 14/ Nello Stato laico vi è una equidistanza tra Stato e confessione religiosa (=principio di laicità). Adesso si è difronte ad una pluralità di confessioni religiose nel nostro territorio. L'ambito temporale compete allo Stato mentre quello spirituale compete alle religioni. Dunque l'amministrazione dei sacramenti spetta alla religione; durante il covid lo Stato è comunque subentrato e ha preso decisioni che riguardavano la confessione religiosa (es. non si poteva fare la messa). Fino a che punto la Chiesa può gestire immobili che sono anche arte (es. chiese, musei con affreschi appartenenti alla chiesa)? La diversificazione delle competenze può essere difficile da individuare (spiritualità e fisicità). Proprio per questo si fanno degli accorti, vi è un principio di natura pattizzia. Lo Stato non può disciplinare i rapporti unilateralmente, ma deve esservi un accordo tra Stato e confessione religiosa (artt. 7-8). Quando un gruppo sociale può considerarsi confessione religiosa? È una domanda da cui pende una controversia perchè non c'è un numero stabilito. Lo UAAR (unione degli atei e degli agnostici razionalisti) ha chiesto di concludere un intesa con lo Stato, ma lo Stato ha ritenuto non ci fossero gli estremi per definirlo confessione religiosa. L'islam ad esempio non è una realtà religiosa unitaria e di conseguenza non ha una rappresentanza. Quali sono le fonti? Fonti a cui si farà riferimento sono fonti pattizzie. Ci sono principi che valgono indipendentemente dagli accordi (artt. della Cost.). Si parla quindi tanto di libertà positiva quando garantisce il diritto di agire secondo le sue convinzioni religiose quanto di libertà negativa , ovvero il diritto di non essere costretti a fare qualcosa contro le proprie confessioni religiose.Quando la norma dello Stato contrasta con la libertà, se vi è un contrasto vi è la possibilità di sollavere una obiezione di coscenza. Ma non sempre è possibile. Abbiamo fonti di rango costituzionali o leggi ordinarie. Disposizioni del cc che vanno a toccare gli edifici di culto-> garantisce alla destinazione di immobili per professare un culto pubblico. Nell'ambito di diritto di famiglia, nell'educazione dei figli rientra anche quello della confessione religiosa. La realtà si è diversificata nel tempo. Se l'ordinamento esprime dei principi è perchè sono il risultato

cioè coloro che erano caduti di fronte alla paura. Le persecuzioni cessarono nel 311 d.c. con l'Editto di Tolleranza (anche detto di Galerio), poi seguirono l’Edito di Costantino che sancisce la libertà di culto. Con l'editto di Teodosio il cristianesimo diviene religione dell'Impero. Il confessionismo di Statto è una raltà che si ritrova anche ai giorni nostri. Dal 1984 l'Italia e Santa Sede hanno sostituito con un nuovo accordo, dicendo che non ritengono più in vigore l'art.1 dei patti lateranensi, quindi il Cristianesimo non è da considerarsi la religione di stato allora. 15/ L'eresia costituisce un delitto dal diritto penale della Chiesa. La pena prevista è la scomunica, l'esclusione dalla piena comunione. L'eresia interessa anche la scoietà civile, la condivisione della fede unisce l'Impero. Dal punto di vista politico quando cessano le persecuzioni, Roma è il centro dell'Impero. L'asse politico dell'Impero romano si sposta a Costantinopoli. Il vescovo di Roma assume un ruolo sempre più significativo dal punto di vista politico. Il Papa assumerà un ruolo di vertice sulla Chiesa universale. Quando l'Impero viene a scemare a Roma, aumenta l'autorità del Papa che si afferma come capo supremo della chiesa universale. L'elemento politico e quello religioso sono difficilmente distinguibili. Quando diminuirà nei secoli, fino a scomparire, l'autorità imperiale, diminuerà anche quella del patriarca. è una caratteristica delle chiese ortodosse il legame con il potere politico. Non avendo un'autorità di vertice, i patriarchi sono più facili da assoggettare da parte del potere politico. Nei paesi di area protestante il capo dello Stato è anche il capo della chiesa. Islam → recepisce uan tradizione sia ebraica sia cristiana. Nell’Islam il profeta è capo religioso, capo politico e condottiero militare → acquisisce anche questa dimensione politica perché l’Islam nasce in un contesto molto frammentato dal punto di vista politico → ciò comporta un’organizzazione della realtà religiosa che si struttura anche politicamente sulla legge del corano L'europa diventa completamente cristiana, in un contesto di Chiesa ancora unita. Con la caduta dell'Impero romano d'occidente, si articola il sistema feudale. C'è un tentetivo di rinascita dell'Istituzione imperiale ma che fallisce. Il Sacro Romano Impero è una realtà ideale piuttosto che politica. La Chiesa diventa elemento integrante della struttura feudale. I vescovo vengono nominati feudatari o conti dove il loro ruolo è religioso ma anche politico. Si giunge in questo modo alla lotta per le investiture-> questo contrasto tra papato e impero sulla scelta dei funzionari ecclesiastici, con culmine tra Papa Gregorio VII e Enrico IV, in cui verrà scomunicato il Papa (comportava anche lo scioglimento dell’obbligo di fedeltà da parte dei suoi subordinati). La controversia trova una soluzione con il primo concordato della storia: Concordato di Worms del 1122 = si concorda una soluzione dicendo che spetta al papa la scelta dei vescovi e spetta all’imperatore investirli del ruolo feudale. Il concordato è un accordo tra la Chiesa e l'autorità politica. Anche oggi ha una valenza sul piano del diritto internazionale. Nessuno è obbligato a concluedere un concordato. Il Papa in occidente, oltre il suo ruolo di capo della chiesa universale, si troverà a far fronte a dei contrarsti interni alla Chiesa. Si ergono le teorie conciliariste che pretendono di riconoscere un ruolo supremo, sopra il Papa al concilio ecumenico. Dal punto di vista politico il Papa diventa sovrano territoriale. Già Costantino ha donato alla Chiesa dei tetrritori che costituiscono il nucleo sul quale si sviluppa il nucleo dello stato della chiesa. Il Papa assume un potere politico su un determinato territorio che sui svilupperà fino a raggiungere una buona parte del centro Italia. Questo comporta una posizione del papato che non è solo religiosa ma anche politica e politica-territoriale in quanto sovrano di uno staterello del territorio italiano.

Alcune delle controversie che caratterzizzano i rapporti tra Chiesa e comunità politica:

  • questione del pagamento delle tasse , al quale gli Stati pretendono di assoggettare la Chiesa la quale pretende una esenzione. Lo Stato vuole assoggettare la chiesa al pagamento delle decime papali, mentre la Chiesa vuole raccogliere le decime papali. Questa questione trova la massima espansione nel contrasto tra papa Bonifacio VIII e Filippo il Bello. Filippo il Bello convoca gli stati generali per capire se è lecito per il Papa esercitare una sovranità temporale nel suo territorio (Francia).
  • privilegio del foro , rivendicazione della Chiesa di uno spazio di non soggezione all’autorità dello Stato in materia giudiziaria. Il privilegio del foro consiste in norme speciali che assoggettano esclusivamente ai tribunali ecclesiastici per determinate cause e per determinate persone. Il privilegio del foro dei secoli passati lasciava esclusivamente alla Chiesa il processo delle persone rientranti nel clero e se si riconosceva il privilegio del foro lo Stato doveva lasciare la persona alla competenza del tribunale della chiesa (questo poteva avvenire anche in ambito civile). Le sottrazioni alla giurisdizione penale dello Stato sono però eccezionali e proprio per questo motivo questo privilegio andrà sempre più a diminuire. Anche oggi si può distinguire tra una giurisdizione e l'altra. Questo perché il riconoscimento di un’autorità giudiziaria parallela o alternativa a quella dello Stato è un elemento che contraddice la sovranità dello Stato stesso. Ci sono fatti che rivelano solo canonicamente mentre altri che rivelano su un duplice profilo. Le norme penali della Chiesa sono molto più rigorose.Ciascun giudice valuta secondo i criteri di diritto processuale a seconda dell'ordinamento giuridico. Il giudice eccelesiastico si può avvalere di prove utilizzate nel processo dello Stato ma non viceversa. Quando vi sono controversie di natura patromoniale ed era coinvolto un membro del clero, il giudizio era riservato al tribunale ecclesiastico. Es. Il diritto di asilo, cioè il diritto di rifugiarsi in immobili ecclesiastici in cui non potrebbe accedere la forza pubblica. (ancora oggi vi sono delle immunità-> la forza pubblica non può entrare in un luogo di culto se non previo avviso)
  • collaborazione tra chiesa e autorità politiche nella repressione dell'eresie (inquisizione). La definizione delle verità di fede implica la qualifica di eretico, colui che nega. L'eresia è un delitto canonico. La pena prevista per l’eresia è la scomunica. Nei primi secoli l’eresia è un comportamento che interessa la società civile e quindi è prevista come delitto anche dall’autorità secolare → la pena infatti veniva irrogata dalle autorità dello Stato L'inquisizione era un tribunale che si pronunciava contro i sostenitori di teorie considerate contrarie all'ortodossia cattolica e anche oggi nella chiesa l'autorità giudiziari viene pronunciata o in nome del Papa, o in nome del vescovo diocesano. La giustizia viene esercitata o in nome del Papa o in nome del vescovo. L'inquisizione si pronunciava in nome del papa. L'inquisizione spagnola era indipendente da quella romana e più assoggettata all’autorità dei cattolici. Ne fecero uno strumento anche di pulizia etnica. A fronte della condanna all’esilio di ebrei e musulmani c'era chi preferiva convertirsi al cristianesimo. Gli ebrei e i musulmani convertiti al cristianesimo per questa ragione ritornavano poi alla pratica della loro religione (i musulmani venivano poi chiamati moriscos); diventando cristiani erano stati però assoggettati alle leggi canoniche e quindi anche al tribunale dell’inquisizione (erano battezzati che rinnegavano la propria fede e in quanto tale apocrifi). 20/ Vi è un' elaborazione teorica di questi rapporti (Stato e Chiesa): attraverso diversi documenti che affermano la superiorità dell'autorità ecclesisatica sull'autorità secolare. Degli esempi sono:
  • Bonifacio VIII-> autore di una bolla papale, Unam Sanctam (1302) che afferma la superiorità dell'autorità ecclesiastica su quella secolare; sono affermazioni di carattere teorico perchè non trovano riconoscimeto da parte dell'autorità civile. Successivamente si parla di una sana cooperazione tra le due autorità che è finalizzata al bene dell'uomo.

Per quanto riguarda i territori cattolici si parla di giurisdizionalismo (=pretesa del sovrano di esercitare dei poteri sulla chiesa cattolica). Si parla di iura maiestatica circa sacra che sono i diritti del sovrano circa la realtà religiosa. Alcuni esempi sono:

  • ius advocate → diritto del sovrano di difendere la chiesa;
  • ius reformandi → diritto del sovrano di riformare la chiesa;
  • diritti che mirano a tutelare il sovrano nei confronti della chiesa ( ius nominand i= diritto di nominare i titolari di importanti cariche ecclesiastiche);
  • ius esclusive (o excludendi) = diritto del sovrano di escludere la nomina di soggetti non graditi;
  • ius appellationi = diritto di un soggetto che si vedesse gravato da un provvedimento canonico di impugnare il provvedimento davanti al sovrano. Il panorama politico e sociale che si realizza in Europa a seguito di questa suddivisione non è pacifico. C'è chi preferisce non emigrare in un altro paese europeo ma emigra direttamente nel nuovo continente; soprattutto nelle americhe si instaura una realtà di pluralismo religioso che è diversa da quella europea. Non c’è un antico regime da abbattere ma una società nuova da costruire e si costruisce su un principio di libertà religiosa → dall’esperienza della suddivisione territoriale europea nasce una nuova realtà. In Europa alla fine del 1600 vi è l'affermazione dell' Illuminismo. Vi è un proggressivo allontanamento del pensiero dalla prospettiva teologica. L’illuminismo diventa anche, in un certo senso, un atteggiamento persecutorio nei confronti della fede. Dall'idea dell'illuminismo nasce l'idea del separatismo. Lo stato in quanto tale non fa propria alcuna fede religiosa, le strutture ecclesiastiche sono distinte da quelle statali. È difficile trovare un modello unico di laicità in quanto ogni paese che si professa laico lo declina in modi diversi a seconda della propria storia e dei propri valori. Il problema dei rapporti tra Chiesa e Stato in Italia si configura come problema tra Stato e Santa Sede. Il parlamento italiano già nella metà del 17esimo secolo emanò una serie di leggi fortemente ostili nei confronti dell'istituzionale ecclesiastica-> leggi eversive (eversive del patrimonio ecclesiastico) che si applicano ai territori annessi al Regno d'Italia. Lo Stato sopprime buona parte degli enti ecclesiastici esistenti e ne incamera il patrimonio. Nel 1865 viene promulgato il primo codice civile (quello che precede quello attuale) in cui si riconosce come unico e valido matrimonio quello civile. [Dalla presa di Roma del 1870 fino al 1929 i papi non lasciano più il territorio del Vaticano] legge 13 maggio del 71 -> legge delle guarentiglie (=garanzia)=. garantisce al Papa la piena disponibilità del palazzo apostolico e delle prerogative perosonali. Al Papa sono riconosciuti gli stessi diritti che ha il re → il papa è penalmente incapace = se dovesse commettere dei reati non risponderebbe in alcun modo (incapacità totale). [anche oggi il Papa ha le stesse garanzie che sono riconosciute al capo dello Stato] La Santa Sede riteneva la legge delle guarentigie una decisione unilaterale → non si sentiva garantita perché lo Stato avrebbe potuto toglierla in qualsiasi momento. nobiltà papalina = nobili di Roma legati al papa re 21/ Nunzi apostolici = ambasciatori della Santa sede presso gli Stati I rapporti diplomatici con l’Italia vengono interrotti. La reazione della Santa Sede alla presa di Roma fu anche sul piano canonico formulando un divieto ai cattolici di partecipare alla vita politica dello Stato italiano (non expedit= non possono partecipare alle elezioni né come elettori né come candidati). Governo di Mussolini → si impegna a portare avanti un dialogo con la Santa Sede per quanto concerna una soluzione concordata della questione romana. Nel 1929 si arriva alla stipula dei Patti Lateranensi (stipulati nel palazzo del Laterano)= sottoscritti dal capo del governo italiano, Mussolini e dal cardinale segretario di stato, Pietro Gasparri; le due parti contraenti erano il Regno

d’Italia e la Santa sede. I Patti Lateranensi constano di due atti distinti :

  • Trattato → riguarda la posizione della Santa sede e i suoi rapporti con l'Italia. È ancora in vigore, salvo l’art. 1.
  • Concordato → riguarda la posizione della Chiesa cattolica in Italia. È stato modificato nel

I Patti Lateranensi godono di rilevanza costituzionale, infatti sono le uniche fonti internazionali ad essere espressamente citati nella costituzione. Santa sede ≠ Chiesa cattolica → Santa sede = soggetto di diritto internazionale che esprime il ruolo del Papa al vertice di una confessione religiosa che è la chiesa cattolica; esprime solo una parte della chiesa cattolica, ossia l’organo di vertice. Il Trattato e il Concordato sono stati resi esecutivi con la legge 810 del 1929 e caratterizzano i rapporti tra l’Italia e la chiesa cattolica rispetto ai rapporti dell’Italia con le altre confessioni religiose. Gli accordi con la Santa sede godono di garanzie anche sul piano del diritto internazionale. Trattato La premessa sottolinea la ratio dell’accordo, cioè riconoscere alla Santa Sede e garantirle una assoluta indipendenza per l'adempimento della sua missione nel mondo. ( la Santa Sede e l’Italia hanno riconosciuto la convenienza di eliminare ogni ragione di dissidio fra loro esistente con l’addivenire ad una sistemazione definitiva dei reciproci rapporti, che sia conforme a giustizia ed alla dignità delle due Alte Parti e che, assicurando alla Santa Sede in modo stabile una condizione di fatto e di diritto la quale Le garantisca l’assoluta indipendenza per l’adempimento della Sua alta missione nel mondo, consenta alla Santa Sede stessa di riconoscere composta in modo definitivo ed irrevocabile la «questione romana », sorta nel 1870 con l’annessione di Roma al Regno d’Italia sotto la dinastia di Casa Savoia ) La Chiesa cattolica è organizzata con propri organi di governo che si trovano nelle diocesi. Se la Santa Sede ha sede in un territorio proprio, non soggetto alla giurisdizione dello Stato, è garantita maggiormente la sua indipendenza rispetto alla giurisdizione dello Stato. Stato Città del Vaticano = territorio sul quale il Papa esercita una sovranità territoriale. La garanzia dell'indipendenza della Santa Sede rispetto all’Italia viene individuata nella costituzione dello Stato Città del Vaticano. L’ oggetto principale del Trattato è la costituzione dello Stato Città del Vaticano. Una parte di territorio italiano viene sottratto all’Italia e affidato alla sovranità della Santa Sede. L’Italia riconosce inoltre alla Santa Sede il diritto di delegazione attiva e passiva. Art. 3 Trattato = L’Italia riconosce alla Santa Sede la piena proprietà e l' esclusiva ed assoluta potestà e giurisdizione sovrana sul Vaticano, com’è attualmente costituito, con tutte le sue pertinenze e dotazioni, creandosi per tal modo la Città del Vaticano per gli speciali fini e con le modalità di cui al presente Trattato → norma fondamentale. Città del Vaticano comprende piazza San Pietro, basilica di San Pietro, Palazzo Apostolico, giardini vaticani; ci sono poi altri immobili a Roma di proprietà della Santa sede che però non fanno parte del Vaticano. Il territorio vaticano è individuato da questo accordo; è uno stato enclavo , cioè completamente circondato dal territorio italiano. [Guardie svizzere = cittadini svizzeri che prestano il servizio militare nel Vaticano in base ad un accordo tra la Svizzera e la Città del Vaticano. Gendarmeria pontificia = forza di polizia del Vaticano costituita in buona parte da cittadini italiani] Bisogna distinguere il funzionamento dello Stato Città del Vaticano dagli organi di governo della Chiesa cattolica: il governo dello Stato Città del Vaticano è affidato ad una struttura nota come

le stesse pene stabilite per l’attentato e la provocazione a commetterlo contro la persona del Re ); dichiara punibile l'attentato o la provocazione a commetterlo contro il Papa con le stesse pene previste per l'attentato o la provocazione a commetterlo contro il PDR. Da un lato il pontefice gode di una garanzia personale in qualità di soggetto che compie atti ma anche di soggetto passivo, di chi subisce un reato. Secondo la dottrina questo comporta l' incapacità penale del Papa, al lato attivo e al lato passivo. Al comma secondo dell'art. 8: Le offese e le ingiurie pubbliche commesse nel territorio italiano contro la persona del Sommo Pontefice con discorsi, con fatti e con scritti sono punite come le

offese e le ingiurie alla persona del Re. Sono punite anche le ingiurie o le offese compiute

all'interno dello Stato italiano. Si prevede come fattispecie di reato il vilipendio delle confessioni religiose, cioè l'offesa che si reca alla confessione religiosa e nei confronti dei ministri di culto; anche il papa può considerarsi ministro di culto. L'essere un ministro di culto di qualsiasi confessione religiosa non sottrae assolutamente questi soggetti alla giurisdizione penale dello Stato. La norma che riguarda il Papa è del tutto eccezionale. Non si trovano disposizioni analoghe per altri ministri di culto (anche cattolici). Ci sono comunque dei casi di garanzie particolari previste per taluni soggetti che però non toccano l’ambito penale ex art. 21 del Trattato che considera al primo comma i Cardinali : Tutti i Cardinali godono in Italia degli onori dovuti ai Principi del sangue; quelli residenti in Roma, anche fuori della Città del Vaticano, sono a tutti gli effetti cittadini della medesima. Come nell'ordinamento monarchico i principi di sangue venivano subito dopo il re, così i cardinali nelle cerimonie pubbliche seguono immediatamente la posizione del PDR. Questo non comporta alcun tipo di potere ma è un ricnoscimento di onere che si riserva ai cardinali. Nell'ordinamento italiano nelle cerimonie pubbliche seguono immeditamente il PDR. (es. inaugurazione anno giudiziario, è invitato il cardinale vicario della diocesi di Roma e siede vicino al PDR). Gli altri commi di questo articolo considerano anche il caso del conclave = seduta elettorale in cui

viene eletto il Papa. Durante la vacanza della Sede Pontificia, l’Italia provvede in modo speciale a

che non sia ostacolato il libero transito ed accesso dei Cardinali attraverso il territorio italiano al

Vaticano, e che non si ponga impedimento o limitazione alla libertà personale dei medesimi.

Questo perché i cardinali provengono da tutto il mondo, e quindi potrebbero venire anche da uno Stato belligerante con l’Italia, o perché il cardinale in Italia potrebbe essere soggetto a limitazione di libertà personale. L'Italia quindi garantisce il libero accesso ai cardinali durante la vacanza della Sede Pontificia. Il tratatto lateranense garantisce l'ordina pubblico, al terzo comma dell'art. 21: " Cura, inoltre, l’Italia che nel suo territorio all’intorno della Città del Vaticano non vengano commessi atti, che comunque possano turbare le adunanze del Conclave ". All'art. 21.4 si dice invece che: " Le dette norme valgono anche per i Conclavi che si tenessero fuori della Città del Vaticano, nonché per i Concilii presieduti dal Sommo Pontefice o dai suoi Legati e nei riguardi dei Vescovi chiamati a parteciparvi ". Il Concilio ecumenico è la riunione di tutti i vescovi cattolici del mondo sotto la presidenza del Papa. Il patto lateranense garantisce la libertà di celebrazione del concilio. Una garanzia che si presta a difficoltà interpretative e che ha avuto riscontro in due casi è l' art. 11 del Trattato: Gli enti centrali della Chiesa Cattolica sono esenti da ogni ingerenza da parte dello Stato italiano (salvo le disposizioni delle leggi italiane concernenti gli acquisti dei corpi morali), nonché dalla conversione nei riguardi dei beni immobili. Questa soggezione degli enti ecclesiasti nell'acqusito di beni è venuto meno nel 1997. Gli enti centrali della chiesa cattolica sono una categoria che non trova riscontro nella chiesa cattolica: è un'espressione che troviamo solo nel trattato e sono enti che partecipano al governo della chiesa cattolica a livello universale. Es. Dicasteri = articolazione principale della curia romana (corrispondono ai ministeri). Possono avere personalità giuridica e possono essere ubicati anche nel territorio italiano ma non sono

soggetti alle leggi italiane per ciò che concerne l’attività di governo della chiesa cattolica. Nel momento in cui pongono in essere un’attività negoziale nel territorio italiano sono però soggetti alle leggi italiane. La giurisprudenza italiana si è occupata di due enti, centrali della chiesa cattolica:

  • radio vaticana -> ha alcuni impianti nella Città del Vatticano mentre altri sono collocati nello stato italiano. Un gruppo di cittadini aveva denunciato il responsabile della radio vatticana contro emissioni pericolose. Si è aperto un procedimento penale nei confronti di questo rappresentante per emissioni di oggetti pericolosi. Ritennero applicabile l'art. 11 del trattao lateranense in quanto lo considerarono ente centrale della chiesa cattolica. Anche se successivamente fu condannato.
  • banca vaticana -> i funzionari della banca italiana invocarono l'esenzione della giurisdizione dello Stato italiano ex art. 11. Concordato lateranense Non si occupa della posizione della Santa Sede con l'Italia, ma della Chiesa cattolica in Italia, di alcune materie che riguardano i rapporti Stato-Chiesa. Questo concordato non è più vigente ma è stato modificato, con un accordo di modificazioni del concordato lateranense nel 1984. Il concordato toccava materie che ritroviamo nel nuovo accordo, accordo Villa Madama. Nel concordato lateranense si prevedeva il riconoscimento civile del matromonio canoncio, cioè la possibilità di dare riconoscimenti civili ai matrimoni concordatari (cioè secondo il concordato), si riconosce l'insegnamento obbligatorio della materia religiosa, si riconoscono degli enti ecclesiastici. La costituzione all'art. 7 Cost. cita i patti lateranensi: " Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi ". Effetti giuridici del riferimento ai patti lateranensi-> a seconda dell'interpretazione che si dà al disposto può comportare (es. impossibilità di esercitare il sindacato di costituzionalità nei confronti delle norme pattizie). Ci si chiede se l’art. 7 copre totalmente i patti lateranensi da ogni sindacabilità o controllo di costituzionalità. Genesi art. 7: nell'assemble acostituente sono state fatte 3 proposte riguardanti quelli che poi saranno il 1° e il 2° comma:
  1. afferma che Stato e Chiesa cattolica sono indipendenti: il disposto riguardava il contesto dei rapporti dello Stato con gli altri ordinamenti (statuali, internazionale e della chiesa cattolica). Dossetti formulò questa proposta: lo stato italiano riconoscendosi membro dell'ordinamento internazionale, e riconosce perciò come originari l'ordinamento giuridico internazionale, gli ordinamenti degli altri Stati e l'ordinamento della Chiesa. Collocava questi rapporti tra ordinamenti sullo stesso piano.
  2. Togliatti -> aveva proposto questa formulazione: lo Stato riconosce la sovranità della Chiesa cattolica nei limiti dell'ordinamento della Chiesa stessa. Lo Stato è indipendente e sovrano nei confronti di ogni organizzazione religiosa ed ecclesiastica e il rapporto Stato-Chiesa vanno concordati e sono regolati in termini concordatari.
  3. Tupini -> aveva proposto: le norme di diritto internazionale, fanno parte dell'ordinamento e che devono essere riconosciute per il semplice fatto che anche l'Italia fa parte della comunità internazionale. Tra gli articoli che egli ha proposto, ce ne è uno che non riguarda i rapporti tra lo Stato e la Chiesa, ma le norme di diritto internazionale che dovrebbero far parte dell'ordinamento della Repubblica. Tupini propone un testo che rappresenta una mediazione fra la tesi di Dossetti e quella di Togliatti. Per alcuni il primo comma è privo di significativo. Che senso ha in una costituzione dello Stato italiano riconoscere la sovranità della Chiesa cattolica nel proprio ambito. Chi è cittadino è anche membro dello Stato stesso; il territorio è medesimo del territorio dello Stato stesso. È alquanto improprio collocare i rapporti Chiesa-Stato nel nel contesto dei rapporti internazionali. Non sono assimilabili ai rapporti tra lo Stato ed altri Stati perché:
  • i membri dello Stato e i membri della chiesa sono gli stessi → lo Stato si rapporta con una realtà composta da soggetti che appartengono anche allo Stato stesso

di spora dei principi supremi dell’ordinamento costituzionale. Se tutte le norme costituzionali sono dello stesso livello è possibile comunque inidviduare dei principi supremi ai quali si uniforma l’interno assetto costituzionale e negando i quali verrebbe a cadere l'impalcatura; quindi le norme pattizzie prevalgono sulle norme costituzionali ma non sui principi supremi dell'ordinamento costituzionali. In caso di contrasto tra norme pattizzie e principi supremi prevalgono questi ultimi quindi si può esercitare il principio di sindacabilità costituzionale. La corte ha pronunciato l'incostituzionalità di alcuni disposti del conconrtado per contrsato con i principi supremi. I principi supremi sono una categoria elaborata dalla corte costituzionali secondo una loro interpretazione [es. sentenza dell'82 della Corte che riguardava l'art. 34 dei patti lateranensi che istituisce il matrimonio concordatario. Le sentenze che producono i tribunali ecclesisatici secondo questo art producono gli effetti anche nello stato civile. Si riconosceva il matrimonio rato e non consumato (art. 8 di villa madama non riconosce più questo matrimonio). La corte costituzionale si è occupata del riconoscimento civile delle dispense papali per il matrimonio rato non consumato. Nella procedura canonica le parti non si vedono garantita il diritto di difesa. Secondo la corte costituzionale però il diritto di difesa rientra tra i principi supremi dell’ordinamento costituzionale. La Corta ha sancito l'illegittimità dell'art. 34 nelle parti in cui prevedeva il riconoscimento civile delle dispende papali del matrimonio rato e non consumato]. Il principio attualmente consolidato, sia in dottrina sia in giurisprudenza, è quindi la possibilità di assoggettare a sindacato di costituzionalità le norme di origine pattizia purchè il contrasto sia con i principi supremi dell’ordinamento costituzionale. Cosa succede se invece vi è un contrasto con norme costituzionali successive? In caso di contrasto dei patti con leggi costituzionali successive, anche se non esprimenti principi supremi dell’ordinamento costituzionale, prevalgono le leggi costituzionali successive. Altro problema riguarda la copertura costituzionale delle modifiche dei Patti Lateranensi. I patti possono essere modificati medinate una legge ordinaria e con accordto con la santa sede. Queste modifiche godono o no della stessa copertura dei patti? Sicuramente le modifiche dei patti sono scusettibili del sindacato di costituzionalità nei confronti di qualsiasi disposto costituzionale (non solo rispetto ai principi supremi) se no si arriverebbe ad avere delle conseguenze: -una legge ordinaria richiede una maggioranza semplice dei votanti. Se bastasse il fatto di essere un accordo tra Sante Sede e Italia per sottrarre al sindacato di costituzionalità la legge che gli da esecuzione ciò vorrebbe dire che mediante un accord ocon la Santa Sede il parlamento potrebbe approvare leggi ordinarie in contrasto con la Costituzione. Si tratta di leggi ordinarie atipiche perchè non sono modificabili senza l'accordo con la santa sede e non sono suscettibili di referendum abrogativo. Fin'ora c'è stata una revisione significativa nell'84 del concordato lateranense con l'accordo di Villa Madama. Art.8 Cost. consta di 3 commi:

  • il primo riguarda tutte le confessioni reglisiose
  • il secondo e il terzo riguardano tutte le confessioni religiose diverse da quella cattolica Nel 1929 oltre ai Patti Lateranansi entrati nel nostro ordinamneto, il parlamneto approvò una legge, tuttora in vigore, legge n.1159 "legge sui culti ammessi nello Stato e sul matrimonio celebrato davanti ai ministri del culto dei medesimi". Non si parlava di confessioni religiose ma si parlava di culti. Riguarda i culti ammessi nello Stato. La chiesa cattolica è la sola religione dello Stato mentre le altre sono solo ammesse (tollerate-> ha una flessione negativa). Questa legge non è mai stata abrogata neppure con l'entrata in vigore della Costituzione, quindi si crea un problema che riguarda la sua applicabilità a fronte dell'art. 8 Cost. L'art. 1 di questa legge cita: "sono amessi nel regno culti diversi dalla religione cattolica, purché non professino principi e non pratichino riti contrari all’ordine pubblico e al buon costume ". Questi culti non professino principi e non pratichini riti in contrario all'ordine pubblico e buon costume.

Art. 19 cost. = il limite posto al diritto di libertà religiosa fa riferimento solo alla pratica di riti contrari all’ordine pubblico e al buon costume ma non fa riferimento ai principi. Proprio per il principio di laicità lo Stato non entra più nell'ambito dei principi di una religione perchè sarebbe un'invasione propria all'interno delle religioni, ma si ferma alla valutazione delle azioni esterne. Elaborazione del concetto di confessione religiosa. Quando un gruppo sociale si può considerare confessione religiosa? Non si pone un limite numerico. Art. 18 cost. riconosce ai cittadini il diritto di associarsi liberamente senza autorizzazione per fini non vietati dalla legge penale. Vi è la possibilità di associarsi anche per fini religiosi. Non si possono però identificare le associazioni religiose con le confessioni religiose in quanto le confessioni hanno spazi di autonomia maggiori. (es. lo stato non può dettare lo statuto di una confessione religiosa ma può disciplinare le associazioni) Il primo comma dell'art. 8 enuncia un principio di eguaglianza nella libertà , non di un'eguaglianza assoluta. Durante l'assemblea costituente una proposta era che tutte le confessioni delle religiose fossere eguali. Non si riconosce alle confessioni religiose un eguaglianza formale, ma una eguaglianza sostanziale. Le confessioni religiose sono tali proprio perchè sono diverse tra loro. C’è un riconoscimento della diversità che però non può incidere sui diritti di libertà, infatti qualsiasi pevisione che differenziasse le religioni sul piano della libertà sarebbe anticostituzuonale. Di fatto poi, per quanto riguarda le confessioni religiose alle quali viene riconosciuto il diritto di organizzarsi liberamente, l’organizzazione può essere diversa. Una volta individuato il carattere di confessione religiosa di un gruppo sociale, tale gruppo può accedere a quanto previsto dai commi 2 e 3 dell’art. 8 cost. Attualmente lo Stato ha concluso 12 intese con altrettante confessioni religiose. Le confesisoni religiose riconosciute come tale sono 12 che hanno concluso un'intesa. L'islam però non ha una intesa quindi si dovrebbe applicare la legge del '29. 28/ 29 marzo 11. Il legislatore costituzionale fa riferimento a questa realtà normativa delle confessioni religiose, però non si premura di dare una definizione. Quindi la dottrina e la giurisprudenza si soffermano sulla individuazione del concetto di confessione religiosa. Questa definizione la possiamo ritrovare in altri rami dell'ordinamento (in ambito penale si fa riferimento ai ministri di una confessione religiosa). La mancanza di una definizione normativa lascia spazio anche a definizioni discordanti:

  • una definizione è quella di gruppo sociale basato su una concezione originale del mondo e di una idea della divinità. Il confine tra filososia e religione può essere sottile. Il riferimento alla divinità è essenziale anche se potrrebbe non essere esclusa dalla qualifica di confessione religiosa quella realtà aggregativa che non ha come riferimento delle divinità (es. buddisimo-> non vi è dubbio però che possa essere considerata come confessione religiosa (italia ha fatto una intesa). Concezione originale = caratterizza in modo peculiare quel gruppo e ciò consente di distinguere la confessione religiosa nel suo complesso da gruppi che si collocano all’interno della confessione religiosa (es. opus dei, azione cattolica, scout che fanno parte della chiesa cattolica). Uno dei criteri di individuazione delle confessioni religiose può essere l'autoqualificazione -> il gruppo si considera una confessione religiosa infatti non può considerarsi confessione religiosa quella che essa stessa non si considera come tale. Ciò non è sufficiente ma c'è un margine di valutazione. Vi è da porre attenzione alla limitazione che lo Stato impone, infatti anche quest'ultimo qualifica un determinato gruppo sociale come confessione religiosa. Ciononostante non è obbligato a stipulare un'intesa. Es. quando l'unione degli atei ha chiesto di arrivare ad avere un'instesa con lo Stato, quest'ultimo ha deciso di non avviare le trattative in quanto non lo considerasse come confessione religiosa. Una volta che lo Stato riconosca un gruppo come confessione religiosa non è obbligato a stipulare

parlamento può decidere di non approvarla ma non può modificarla.Solitamente se il parlamento esprime la stessa maggioranza del governo approverà l'intesa. Una mancata approvazione potrebbe apparire come segno di sfiducia nei confronti del governo. C'è un margine di discrezionalità, tanto nel governo di decidere di portare aventi le trattative con una confessione, quanto poi nel parlamento per approvare l'intesa.

  • L’intesa entra a far parte dell'ordinamento con la legge di approvazione dell’intesa che è una legge ordinaria. La legge di approvazione dell’intesa non da esecuzione ad un accordo internazionale perché le confessioni religiose non sono soggetti di diritto internazionale; l’accordo è però un presupposto fondamentale. Con la Santa Sede gli accordi di collocano sul piano internazionale, in quanto soggetto di diritto internazionale. La modifica della legge di approvazione dell’intesa può intervenire solo previa approvazione di un'intesa con la confessione religiosa. Il parlamento emanerà poi una nuova legge di approvazione. Le leggi di approvazione delle intese non sono suscettibili di referendum abrogativo → porterebbe gli stessi effetti di una legge di modificazione fatta senza un’intesa con la confessione. Sono state stipulate intese con 12 confessioni religiose.
  1. la tavola valdese -> '84, organo rappresentativo della confessione religiosa valdese. C'è un'intesa sottoscritta tre giorni dopo la modifica del concordato lateranense;
  2. assemblee di Dio in Italia -> '86, approvata con una legge di due anni dopo
  3. l'unione delle chiese cristiane avventiste '
  4. l'unione con le comunità ebraiche in Italia '
  5. l'unione cristiana evangelica e battista in Italia ' 6. chiesa evangelica luterana in Italia '
  6. sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia 2007
  7. chiesa di Gesù cristo dei santi degli ultimi giorni
  8. chiesa apostolica in Italia 2007
  9. unione buddista italiana (UBI) 2007
  10. **unione induista italiana
  11. istituto buddista italiano Soka Gakkai**
  12. associazione della chiesa d'Inghilterra 01/ L'intesa ha toccato punti che sono specifici. L'art. 8 infatti dice che le confessioni religiose sono egualmente libere, ma non uguali. Necessitano quindi di un trattamento diversificato, per seguire la fisionomia specifica di ogni confessione, purché non incida sulla libertà che va riconosciuta a chiunque a prescindere dalla fede che professa. Non è detto che una confessione abbia la personalità giuridica civile, magari ce l’hanno degli enti di una confessione ma la confessione stessa non per forza, non è necessario per essere considerate come confessioni religiose. Vi sono una pluralità di enti che fanno capo ad una confesione religiosa ed hanno una propria personalità giuridica (es. chiesa cattolica-> ha diocesi, parrocchie, fondazioni che hanno una personalità giuridica. Oltre a essere enti hanno anche personalità giuridica). Questi enti riferiti ad una confessione possono usufruire della personalità giuridica e possono quindi avvalersi di previsioni del diritto comune sulla personalità giuridica (es. iscrizione nel registro delle persone giuridiche). Art. 20 Cost-> garantisce che il carattere ecclesiastico e il fine di religione e di culto di una associazione non possono esser causa di limitazione legislative o di sgravi fiscali. Sottrae gli enti che abbiano un carattere ecclesiastico, cioè siano legati ad una chiesa, ad ogni limitazione di carattere legislativo dettata dall'appartenenza di questa religione. Nel concordato del '29 si prevede di nuovo la possibilità di costituire nuovi enti ecclesiastici, poi modificata nell'84. Si ha destituito di legittimità costituzionale ogni legge che come le eversive avrebbero preso di mira enti ecclesiastici per il loro carattere ecclesiastico. Questo non può essere causa di speciali limitazioni legislative, vanno bene solo quelle che riguardano tutti gli enti in

quanto tali. Lettura delle dottrina: è in senso di favore nei confronti degli enti di natura religiosa, impedisce che il legislatore ponga limiti di trattamenti di sfavore, ma non impedisce trattamenti favorevoli (no sgravi fiscali ma si agevolazione fiscali). Gli enti di natura confessionale possono usufruire delle leggi dello stato come qualsiasi ente dello stato con la garnzia non di avere trattamenti di sfavore. Rilevanza che assume l'appartenenza confessionale di un certo ente in ordine a previsioni specifiche dell’ordinamento (sono soprattutto frutto di una concertazione a livello pattizio). In particolare per gli enti della chiesa cattolica c'è una legge, L.222/1985 che traduce in disposizoni normative accordi che integrano l'accordo di modificazione del tratatto, cioè quello di Villa Madama. Quest'ultimo ha un solo articolo che riguarda gli enti ecclesiastici, cioè l'art. 7, perché poi l’accordo rinvia ad una successiva integrazione dell’accordo stesso proprio per gli enti ecclesiastici dettando una normativa più articolata. Infatti poi l’accordo si raggiunge, lo stesso anno a novembre, e poi questo è stato tradotto in legge. Vi è poi una legge fotocopia, cioè la L. 206/1985; l'accordo prevdeva che ciascuna delle due parti emanasse.. che eccepisse il contenuto dell'accrdo, la legge 206/1985-> legge di esecuzione sull’accordo degli enti ecclesiastici, ma prevedeva che ciascuna delle due parti emanasse poi nel proprio ordinamento una legge che recepisse il contenuto dell’accordo, la 206 da esecuzione e basta; la legge 222/1985 ripete e traduce in una legge dello stato il contenuto dell’accordo stesso. La L. 222 prevede la possibilità che un ente facente parte della chiesa cattolica, venga riconosciuta in Italia come tale, che da vita alla categoria degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti. (es. parrocchie-> devono usare questa qualifica durante una contrattazione e alla stipulazione dei contratti). Il parrocco legale è rappresentante della parroccia e può quindi concludere un contratto di compravendita. Per compiere questo atto deve avere la licenza da parte del vescovo, se eccede una somma deve avere l'autorizzazione dalla Santa Sede. Senza queste autorizzazioni il contratto è canonicamente nullo. Questa denominazione ha importanza sul piano pratico perché dà rilevanza nell’ordinamento anche alle norme canoniche che regolano la vita di questi enti. La qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto attiva una serie di disposizioni canoniche alle quali lo Stato riconosce efficacia civile. Le persone giuridiche agiscono attraverso organi, che sono persone fisiche che hanno un ruolo all’interno della persona giuridica. Ogni persona giuridica ha poi un proprio statuto in cui si prevedono i poteri degli organi. La limitazione dei poteri degli organi che agiscono in nome e per conto delle persone giuridiche è facilmente verificabile attraverso la consultazione degli statuti. Per gli enti ecclesiastici valgono disposizioni un pò diverse previste dal codice canonico ma si possono comunque avvalere delle norme di diritto comune. Ha l’opportunità di scegliere di assoggettarsi alle leggi specifiche previste per gli enti ecclesiastici. La legge 222 disciplina il riconoscimento , non tutti gli enti possono essere riconosciuti ma ci sono dei requsisiti predisposti dalla legge. I requisiti della legge per il riconoscimento della personalità giuridica per un ente sono: -si deve trattare di un ente costituito o appovato dall'autorità ecclesisiatica-> non può accedere indipendentemente dal riferimento all'autorità ecclesiastica.

  • carattere funzionale (finalità di religione e di culto)-> l'ente eretto o approvato deve avere una finalità di religione o di culto. Il concordato del '29 non esigeva che avesse una finalità di religione.
  • la finalità di religione o di culto deve essere costitutiva ed essenziale per l’ente-> non è sufficiente che sia un elemento accidentale (previsto dall’art. 2 L. 222/1985).
  • l’ente deve avere sede in Italia. Il riconoscimento avviene attraverso un decreto del ministro dell’interno. In realtà ci sono enti ecclesiastici che hanno personalità giuridica anche mediante altre modalità. Ad esempio per antico possesso di Stato = da tempo immemorabile sono considerati dall'ordinamento delle persone giuridiche. C’è poi un ente che ha personalità giuridica conferita direttamente dalla legge:

La L. nr. 222, stabilisce i requisiti affinché un ente possa essere riconosciuto civilmente, con la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto. Questa qualifica attiva una serie di disposizioni normative e in particolare consente di dare rilevanza alle norme canoniche, circa l’amministrazione degli enti. Si deve trattare di enti approvati dall’autorità ecclesiastica, è richiesto un legame genetico con l’ordinamento canonico, deve avere sede in Italia e deve avere un legame funzionale, con l’ordinamento canonico. La sussistenza di questi requisiti, va effettuata da parte della prefettura, in ordine poi al riconoscimento civile che avviene attraverso un decreto del ministro degli interni. Nel caso degli enti ecclesiastici la capacità giuridica, viene attribuita mediante un decreto del ministro degli interni. Gli enti ecclesiastici possono esercitare, anche attività diverse, da quelle della religione. La qualifica di ente ecclesiastico però, non sottrae l’ente alla disciplina che lo stato, detta per il tipo di attività, che non è di religione o di culto. Il fatto che un ente ecclesiastico, possa effettuare attività commerciale, lo espone anche ad una procedura di fallimento. La giurisprudenza afferma che, anche l’ente ecclesiastico se imprenditore, può essere sottoposto a fallimento. L’ente ecclesiastico ha finalità di religione e di culto. L’ente risponde con tutti i beni, ma c’è anche chi ritiene che i beni destinati al culto, non possono essere assoggettati ai creditori, perché altrimenti sarebbe sottratto ai suoi beni, che sono la sua ragione d’essere. Ci sono diversi enti ecclesiastici all’interno dei quali si possono trovare diverse species, come ad esempio parrocchie, associazioni, fondazioni, e più diverse realtà. Se si tratta di associazioni possono essere riconosciute come enti ecclesiastici, se non hanno carattere locale, ma una dimensione nazionale. L’edificio chiesa può anche costituire, il patrimonio di un ente a sè, che si chiama ente chiesa aperta al pubblico, che ha come proprietà l’edificio chiesa. L’ente dev’essere dotato di un autonomia sufficiente, per garantire il culto in una determinata chiesa. Ciò che accomuna tutti, è l’effetto previsto dall’art 18, che assoggetta l’amministrazione del patrimonio di tutti gli enti ai controlli canonici, circa l’amministrazione degli enti stessi. Ai sensi dell’art. 18 L. 222 l’osservanza di queste disposizioni e la loro inosservanza, produce effetti anche sul piano civile. L’art 18 della legge 222 prevede che ‘’ Ai fini dell'invalidità o inefficacia di negozi giuridici posti in essere da enti ecclesiastici non possono essere opposte a terzi, che non ne fossero a conoscenza, le limitazioni dei poteri di rappresentanza o l'omissione di controlli canonici che non risultino dal codice di diritto canonico o dal registro delle persone giuridiche ’’. L’ente ecclesiastico una volta riconosciuto, deve iscriversi nel registro delle persone giuridiche. Non tutti gli enti ecclesiastici hanno uno statuto. Gli enti ecclesiastici che ce lo hanno, lo devono depositare nel registro delle persone giuridiche, consultabile da tutti. I legami che hanno i rappresentanti dell’ente, gli troviamo negli statuti. La volontà del ente, viene prodotta secondo regole proprie dell’ente stesso. Chi conclude un negozio giuridico con un ente, deve sempre preoccuparsi del potere che ha il legale rappresentante. Per quanto riguarda gli enti ecclesiastici, si dice i limiti possono essere invocati nei confronti dei terzi, purché si tratta di limitazioni dallo statuto o dal codice di diritto canonico. Ad esempio una parrocchia conclude un contratto di appalto, per rifare il tetto della chiesa. Qualora il parroco concludesse questo contratto, serve la autorizzazione, se abbiamo un mancato rispetto delle norme canoniche, si potrà poi chiedere l’annullamento di questo contratto. Nullità ed annullamento sono azioni soggette a due discipline diverse. L’interesse che un ente ecclesiastico ha per il riconoscimento come ente ecclesiastico civilmente riconosciuto, è quello di vedersi riconosciuti gli effetti del diritto canonico. L’ente ecclesiastico può svolgere anche altri tipi di attività, non è detto che tutti i beni sono destinati al culto, ma il patrimonio è assoggettato alle autorizzazioni canoniche. Se un ente svolge una attività differente da quella di culto. Le disposizioni patrimoniali sono comunque soggette ai controlli canonici, per cui l’ente ecclesiastico deve occuparsi anche per quanto riguarda, attività che non riguardano il culto.

La legge numero 222 contiene anche delle disposizioni, riguardanti il sostentamento del clero. La legge infatti porta come titolo, ‘’ disposizioni per il sostentamento del clero cattolico in servizio con le diocesi ’’. In Germania se io mi dichiaro cattolico, protestante devo pagare una tassa, che poi lo stato destina alla confessione religiosa, è una tassa in più. La legge 222 contiene anche delle previsioni in ordine al sostentamento del clero, che sono legate un pò alle vicende storiche dell’Italia. Diversamente da quanto cade in altri paesi europei, dove i ministri di culto sono stipendiati dallo stato. In Italia i membri del clero che svolgono un servizio a favore della diocesi, ricevono una remunerazione da parte di enti ecclesiastici costituti in attuazione della legge 222 ( istituti diocesani per il sostentamento del clero). Ogni diocesi ha un proprio istituto, per il sostentamento del clero. C’è un istituto costituito a livello nazionale. Questi istituti sono dotati di un proprio patrimonio, con i cui frutti che si ricavano, vengono dati come remunerazione ai sacerdoti, che svolgono un servizio a favore della diocesi e non hanno prezzi adeguati per la loro sussistenza, gli istituti diocesani sono anche destinatari dell’otto per mille. Si parla di remunerazione e non di retribuzione. Se vi fosse un rapporto di lavoro tra il prete e la diocesi si parlerebbe di retribuzione, ma in realtà non c’è un rapporto di lavoro. La diocesi da una remunerazione, ma se il prete ha un proprio reddito, non recepisce alcun che dall’istituto diocesano. Il rapporto tra istituto diocesano e prete, che recepisce la remunerazione, è qualificabile in termine di diritto. Il prete ha un diritto soggettivo nei confronti dell’istituto diocesano, a ricevere questa remunerazione. Nell’eventuale controversia tra il prete che ritiene di aver diritto a questa remunerazione e non la riceve, può rivolgersi al giudice dello stato, perché si tratta di un diritto soggettivo e suscettibile di azione davanti alla legge dello stato. Per poter essere inseriti nell’istituto diocesiano sono necessari due requisiti:

  • essere prete (le suore no)
  • svolgere un servizio a favore della diocesi La remunerazione tiene conto di diversi fattori, l’età, il ruolo di servizio (es. il vescovo recepisce di più di un parroco). Che differenza c’è tra il concordato del 29 e la legge n. 222. Nel concordato del 29 si pretendeva che lo Stato corrispondesse ai parroci che non avessero una disponibilità patrimoniale adeguata, un supplemento. Si è previsto in sede canonica, un cambiamento delle modalità di sostentamento del clero. Il sistema si chiama sistema beneficiale , ogni ufficio ecclesiastico quando veniva istituito un ufficio ecclesiastico, veniva cercato un patrimonio immobiliare, che potesse sostenere il parroco. Benefici che potevano anche estendersi con il tempo. Ha il compito di garantire il sostentamento, non solo ai parroci ma a qualsiasi prete che presta un servizio alla diocesi. Questa garantisce una migliore distribuzione di beni. Tutti i benefici parrocchiali sono stati poi soppressi e i beni trasferiti agli istituti diocesani. L’istituto diocesano attraverso questi beni, garantisce la remunerazione ai preti che svolgono un servizio a favore della diocesi. La remunerazione non è una realtà solo italiana. Il matrimonio Il nostro ordinamento dal punto di vista generale, è caratterizzato da un principio di libertà matrimoniale. Innanzitutto libertà di contrarre matrimonio o meno, nessuno è infatti costretto a contrarre matrimonio. La mancanza di libertà della scelta, può incidere sulla validità del matrimonio. Il principio di libertà, riguarda anche la libertà di forma. È matrimonio solo quello che lo stato qualifica come tale, l’accesso alla stato matrimoniale, comporta il compimento di un atto, al quale lo stato ricollega questa conseguenza. Non c’è una libertà assoluta di forme, ma ciascuno può scegliere tra le forme, che lo stato prevede tra le celebrazioni del matrimonio. C’è il matrimonio civile che si contrae di fronte al sindaco o una persona da lui delegata, c’e anche la possibilità di contrarre il matrimonio, davanti i ministri di culto. Questa possibilità è prevista dalla legge del 29 sui culti ammessi, ed è prevista sia dall’accordo di villa madama. Inoltre si può scegliere di dare rilevanza civile, al proprio matrimonio religioso. La celebrazione solo religiosa di un matrimonio, entra tra la libertà matrimoniale dei soggetti. Io posso decidere di contrarre matrimonio solo religiosamente, per lo stato la celebrazione, è come se non esistesse.