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omicidio stradale - approfondimento, Appunti di Diritto Penale

approfondimento omicidio stradale

Tipologia: Appunti

2019/2020

Caricato il 02/11/2020

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CIRCOLAZIONE STRADALE - OMICIDIO COLPOSO-Irrilevante la malattia terminale se c'è il
nesso morte-incidente Corte di cassazione - Sezione IV - Sentenza 2 dicembre 2010-24
gennaio 2011 n. 2302-Commento
Se l'incidente stradale è causato da una condotta colposa, il reato scatta anche se la vittima ha una
malattia terminale. La Corte di cassazione, con la sentenza 2302, sottolinea l'irrilevanza delle
condizioni disperate di salute di una giovane affetta da un'epatite fulminante che l'avrebbe
comunque portata alla morte, probabilemnte poche ore dopo l'incidente che le è stato fatale. La
ragazza era morta, infatti, in seguito alle complicazioni di un intervento che si era reso
necessario dopo la sua caduta dal motorino dovuta alla condotta colposa del ricorrente. La
Corte precisa che il rapporto di causalità tra l'azione e l'evento può escludersi solo quando si
verifica una causa autonoma e successiva "che si inserisca nel processo causale in modo
eccezionale, atipico e imprevedibile", circostanze che, nel caso esaminato dagli ermellini, non si
sono verificate. I giudici della Cassazione, perizie alla mano, affermano che non è possibile ritenere
che la morte si sarebbe comunque verificata, nei tempi accertati, in assenza della caduta.
CIRCOLAZIONE STRADALE - OMICIDIO COLPOSO
Corte di Cassazione sez. V, pen. sentenza 26 marzo 2010, n. 11954
Reato - Causalità (Rapporto di) - Concorso di cause - Cause sopravvenuta o preesistenti da sole
sufficienti a determinare l'evento - Nozione - Causa che operi in sinergia con la condotta
dell'agente - Sussistenza - Esclusione
Sono cause sopravvenute o preesistenti, da sole sufficienti a determinare l'evento, quelle del tutto
indipendenti dalla condotta dell'imputato, sicchè non possono essere considerate tali quelle che
abbiano causato l'evento in sinergia con la condotta dell'imputato, atteso che, venendo a mancare
una delle due, l'evento non si sarebbe verificato.
Corte di Cassazione sez. IV, pen. sentenza 22 giugno 2009, n. 26020
Rapporto di causalità - Concorso di cause - Interruzione del nesso di causalità - Causa
sopravvenuta sufficiente a determinare l'evento - Nozione - Fattispecie. (C.p., articoli 40 e 41)
Ai fini dell'apprezzamento dell'eventuale interruzione del nesso causale tra la condotta e l'evento
(articolo 41, comma 2, del Cp), il concetto di causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare
l'evento non si riferisce solo al caso di un processo causale del tutto autonomo, giacché, allora, la
disposizione sarebbe pressoché inutile, in quanto all'esclusione del rapporto causale si perverrebbe
comunque sulla base del principio condizionalistico o dell'equivalenza delle cause (condicio sine
qua non) di cui all'articolo 41, comma 1, del Cp. La norma, invece, si applica anche nel caso di un
processo non completamente avulso dall'antecedente, nel senso che è l'agente, con la sua condotta
(attiva od omissiva), ad avere posto in essere un fattore causale del risultato, vale a dire un fattore
senza il quale il risultato medesimo nel caso concreto non si sarebbe avverato, pur tuttavia non ne
risponde se e in quanto la verificazione di questo risulti in concreto dovuto al concorso di fattori
sopravvenuti eccezionali (cioè rarissimi). Deve trattarsi, in altri termini, di fattori completamente
atipici, di carattere assolutamente anomalo ed eccezionale, che non si verificano se non in casi del
tutto imprevedibili a seguito della causa presupposta. In proposito, dovendosi escludere che possa
assumere tale rilievo eccezionale la condotta di un soggetto, pur negligente, la cui condotta
inosservante trovi la sua origine e spiegazione nella condotta di chi abbia creato colposamente le
premesse su cui si innesta il suo errore o la sua condotta negligente. (Nella specie, relativa a una
contestazione di omicidio colposo formalizzata a carico di alcuni soggetti che avevano, secondo la
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CIRCOLAZIONE STRADALE - OMICIDIO COLPOSO-Irrilevante la malattia terminale se c'è il nesso morte-incidente Corte di cassazione - Sezione IV - Sentenza 2 dicembre 2010- gennaio 2011 n. 2302-Commento Se l'incidente stradale è causato da una condotta colposa, il reato scatta anche se la vittima ha una malattia terminale. La Corte di cassazione, con la sentenza 2302, sottolinea l'irrilevanza delle condizioni disperate di salute di una giovane affetta da un'epatite fulminante che l'avrebbe comunque portata alla morte, probabilemnte poche ore dopo l'incidente che le è stato fatale. La ragazza era morta, infatti, in seguito alle complicazioni di un intervento che si era reso necessario dopo la sua caduta dal motorino dovuta alla condotta colposa del ricorrente. La Corte precisa che il rapporto di causalità tra l'azione e l'evento può escludersi solo quando si verifica una causa autonoma e successiva "che si inserisca nel processo causale in modo eccezionale, atipico e imprevedibile", circostanze che, nel caso esaminato dagli ermellini, non si sono verificate. I giudici della Cassazione, perizie alla mano, affermano che non è possibile ritenere che la morte si sarebbe comunque verificata, nei tempi accertati, in assenza della caduta. CIRCOLAZIONE STRADALE - OMICIDIO COLPOSO Corte di Cassazione sez. V, pen. sentenza 26 marzo 2010, n. 11954 Reato - Causalità (Rapporto di) - Concorso di cause - Cause sopravvenuta o preesistenti da sole sufficienti a determinare l'evento - Nozione - Causa che operi in sinergia con la condotta dell'agente - Sussistenza - Esclusione Sono cause sopravvenute o preesistenti, da sole sufficienti a determinare l'evento, quelle del tutto indipendenti dalla condotta dell'imputato, sicchè non possono essere considerate tali quelle che abbiano causato l'evento in sinergia con la condotta dell'imputato, atteso che, venendo a mancare una delle due, l'evento non si sarebbe verificato. Corte di Cassazione sez. IV, pen. sentenza 22 giugno 2009, n. 26020 Rapporto di causalità - Concorso di cause - Interruzione del nesso di causalità - Causa sopravvenuta sufficiente a determinare l'evento - Nozione - Fattispecie. (C.p., articoli 40 e 41) Ai fini dell'apprezzamento dell'eventuale interruzione del nesso causale tra la condotta e l'evento (articolo 41, comma 2, del Cp), il concetto di causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento non si riferisce solo al caso di un processo causale del tutto autonomo, giacché, allora, la disposizione sarebbe pressoché inutile, in quanto all'esclusione del rapporto causale si perverrebbe comunque sulla base del principio condizionalistico o dell'equivalenza delle cause (condicio sine qua non) di cui all'articolo 41, comma 1, del Cp. La norma, invece, si applica anche nel caso di un processo non completamente avulso dall'antecedente, nel senso che è l'agente, con la sua condotta (attiva od omissiva), ad avere posto in essere un fattore causale del risultato, vale a dire un fattore senza il quale il risultato medesimo nel caso concreto non si sarebbe avverato, pur tuttavia non ne risponde se e in quanto la verificazione di questo risulti in concreto dovuto al concorso di fattori sopravvenuti eccezionali (cioè rarissimi). Deve trattarsi, in altri termini, di fattori completamente atipici, di carattere assolutamente anomalo ed eccezionale, che non si verificano se non in casi del tutto imprevedibili a seguito della causa presupposta. In proposito, dovendosi escludere che possa assumere tale rilievo eccezionale la condotta di un soggetto, pur negligente, la cui condotta inosservante trovi la sua origine e spiegazione nella condotta di chi abbia creato colposamente le premesse su cui si innesta il suo errore o la sua condotta negligente. (Nella specie, relativa a una contestazione di omicidio colposo formalizzata a carico di alcuni soggetti che avevano, secondo la

prospettazione accusatoria, compiuto alcuni interventi improvvidi nella realizzazione di un impianto elettrico, si è escluso che potesse assumere rilievo di causa interruttiva eccezionale l'intervento di altro soggetto che sull'impianto come in precedenza manipolato dagli imputati). Corte di Cassazione sez. V, pen. sentenza 9 aprile 2002, n. 13530 Omicidio preterintenzionale - Nesso di causalità tra l'aggressione e la morte - Interruzione - Patologie pregresse - Rilevanza - Esclusione. (Cp, articoli 41, comma 2, e 584) In tema di omicidio preterintenzionale, non interrompe ex articolo 41 comma 2, del Cp il nesso di causalità tra la condotta aggressiva che ha determinato le percosse o le lesioni e l'evento morte l'aggravamento di precedenti malattie, dovuto ai colpi subiti dalla vittima o anche determinato dal particolare stress fisico o psichico cagionato dall'aggressione. Corte di Cassazione sez. I, pen. sentenza 8 agosto 2000, n. 8866 Reato - Causalità (Rapporto di) - Concorso di cause - Equivalenza nella produzione dell'evento In tema di rapporto di causalità, la legge penale accoglie il principio di equivalenza delle cause, riconoscendo il valore interruttivo della seriazione causale solo a quelle che sopravvengono del tutto autonomamente, svincolate dal comportamento del soggetto agente e assolutamente autonome. Ne consegue che il decesso della vittima del reato, pur affetta da pregresse patologie, se dovuto a complicazioni susseguenti ad operazione chirurgica resa necessaria dalla condotta lesiva dell'agente, non esclude il nesso eziologico tra la condotta stessa e l'evento. Corte di Cassazione sez. IV, pen. sentenza 28 aprile 1983, n. 3903 Reato - Causalità (Rapporto di) - Concorso di cause - Omicidio colposo di persona già affetta da malattia Quando la condotta dell'agente costituisce un antecedente senza del quale l'evento non si sarebbe verificato, poiché la sua assenza non avrebbe consentito la messa in moto di quello ulteriore elemento che, per forza propria, ha, in definitiva, determinato l'evento stesso, tale condotta rappresenta pur sempre un elemento che ha contribuito, in una certa misura, al suo verificarsi. Consegue che in caso di omicidio colposo di persona già affetta da malattia, l'azione dell'imputato deve considerarsi in rapporto di causalità con l'evento quando risulti dimostrato che essa abbia prodotto un trauma che ha influito nella evoluzione dello stato morboso, provocando o accelerando la morte; va escluso, invece, il rapporto di causalità quando il trauma rappresenta solo il momento coincidenziale con la morte per essersi accertato che esso non era, nemmeno in via indiretta, sufficiente a cagionare l'evento letale. (Fattispecie in cui è stata ritenuta la responsabilità dello imputato in ordine al reato di omicidio colposo conseguente ad incidente stradale a seguito del quale la vittima aveva riportato lesioni che avevano, a seguito di cancrena e processo tossico, determinato l'aggravamento e la perforazione della preesistente ulcera pilorica e una grave compromissione del sistema cardiocircolatorio con conseguente morte