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Omicidio stradale colposo, Schemi e mappe concettuali di Diritto

Omicidio stradale colposo penale

Tipologia: Schemi e mappe concettuali

2017/2018

Caricato il 03/09/2018

Utente sconosciuto
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La legge numero 41 del 23 marzo 2016, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 24 marzo e in vigore dal giorno successivo,
ha introdotto nel nostro ordinamento una nuova fattispecie di reato: l'omicidio stradale.
La sua regolamentazione, più nel dettaglio, è contenuta nel nuovo articolo 589-bis del codice penale, il quale prevede
tre diverse ipotesi delittuose tutte riconducibili all'omicidio stradale ma di diversa gravità, alle quali corrispondono tre
diversi trattamenti sanzionatori.
Omicidio stradale: cosa prevede il codice penale
L'omicidio stradale non è altro che una particolare fattispecie di omicidio colposo che si verifica ogni qualvolta venga
posta in essere una delle condotte precisamente individuate dall'art. 589 bis, che si sostanziano in violazioni di alcune
norme che disciplinano la circolazione stradale
Ecco, in particolare il testo della norma.
Art. 589 bis (Omicidio Stradale)
"Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione
stradale è punito con la reclusione da due a sette anni.
Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica
conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2,
lettera c), e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con
la reclusione da otto a dodici anni.
La stessa pena si applica al conducente di un veicolo a motore di cui all'articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d),
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il quale, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2,
lettera b), del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992, cagioni per colpa la morte di una persona.
Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza
alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa
la morte di una persona, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
La pena di cui al comma precedente si applica altresì:
1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al
doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità
superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa la morte di una persona;
2) al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un'intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero
circolando contromano, cagioni per colpa la morte di una persona;
3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in
corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un
attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa la morte di una persona.
Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena è aumentata se il fatto è commesso da persona non munita di patente
di guida o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore sia di proprietà dell'autore del
fatto e tale veicolo sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria.
Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione
del colpevole, la pena è diminuita fino alla metà.
Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente cagioni la morte di più persone, ovvero la morte di una
o più persone e lesioni a una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni
commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni diciotto.
Le tre fattispecie di omicidio stradale colposo
Come già accennato, tale norma prevede tre varianti dell'autonomo reato di omicidio stradale colposo, assoggettate a tre
diversi regimi sanzionatori.
1) In generale, l'articolo 589-bis punisce chiunque cagiona, per colpa, la morte di una persona a seguito della
violazione delle norme che disciplinano la circolazione stradale.
La pena, in questo caso, è quella della reclusione da due a sette anni , ovverosia la stessa già prevista dall'articolo 589
del codice penale.
2) Diverso è il caso in cui la morte di una persona sia causata per colpa da chiunque si ponga alla guida di un veicolo a
motore in stato di ebbrezza alcolica quantificato con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l o in stato di di alterazione
psico-fisica derivante dall'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.
Con riferimento a tale fattispecie, l'articolo 589-bis prevede, infatti, un'ipotesi sanzionatoria più grave ovverosia quella
della reclusione da otto a dodici anni.
3) L'ultima ipotesi sanzionatoria contemplata dall'articolo 589-bis si verifica invece nel caso in cui la morte di una
persona sia cagionata per colpa dal conducente di un veicolo a motore che si trovi in stato di ebbrezza alcolica
quantificato con un tasso alcolemico compreso tra 0,8 e 1,5 g/l.
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La legge numero 41 del 23 marzo 2016 , pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 24 marzo e in vigore dal giorno successivo, ha introdotto nel nostro ordinamento una nuova fattispecie di reato: l' omicidio stradale. La sua regolamentazione, più nel dettaglio, è contenuta nel nuovo articolo 589-bis del codice penale , il quale prevede tre diverse ipotesi delittuose tutte riconducibili all'omicidio stradale ma di diversa gravità, alle quali corrispondono tre diversi trattamenti sanzionatori. Omicidio stradale: cosa prevede il codice penale L'omicidio stradale non è altro che una particolare fattispecie di omicidio colposo che si verifica ogni qualvolta venga posta in essere una delle condotte precisamente individuate dall'art. 589 bis, che si sostanziano in violazioni di alcune norme che disciplinano la circolazione stradale Ecco, in particolare il testo della norma. _Art. 589 bis (Omicidio Stradale) "Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da due a sette anni. Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da otto a dodici anni. La stessa pena si applica al conducente di un veicolo a motore di cui all'articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il quale, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera b), del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992, cagioni per colpa la morte di una persona. Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La pena di cui al comma precedente si applica altresì:

  1. al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa la morte di una persona;
  2. al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un'intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contromano, cagioni per colpa la morte di una persona;
  3. al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa la morte di una persona. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena è aumentata se il fatto è commesso da persona non munita di patente di guida o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore sia di proprietà dell'autore del fatto e tale veicolo sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole, la pena è diminuita fino alla metà. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente cagioni la morte di più persone, ovvero la morte di una o più persone e lesioni a una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni diciotto._ Le tre fattispecie di omicidio stradale colposo Come già accennato, tale norma prevede tre varianti dell'autonomo reato di omicidio stradale colposo, assoggettate a tre diversi regimi sanzionatori. 1) In generale, l'articolo 589-bis punisce chiunque cagiona, per colpa, la morte di una persona a seguito della violazione delle norme che disciplinano la circolazione stradale. La pena, in questo caso, è quella della reclusione da due a sette anni , ovverosia la stessa già prevista dall'articolo 589 del codice penale. 2) Diverso è il caso in cui la morte di una persona sia causata per colpa da chiunque si ponga alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica quantificato con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l o in stato di di alterazione psico-fisica derivante dall'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. Con riferimento a tale fattispecie, l'articolo 589-bis prevede, infatti, un'ipotesi sanzionatoria più grave ovverosia quella della reclusione da otto a dodici anni. 3) L'ultima ipotesi sanzionatoria contemplata dall'articolo 589-bis si verifica invece nel caso in cui la morte di una persona sia cagionata per colpa dal conducente di un veicolo a motore che si trovi in stato di ebbrezza alcolica quantificato con un tasso alcolemico compreso tra 0,8 e 1,5 g/l.

In tal caso, infatti, la pena è quella della reclusione da cinque a dieci anni. La medesima pena è prevista anche in altre ipotesi. Innanzitutto, quando la morte è causata dal conducente di un veicolo a motore che circoli nel centro urbano a una velocità almeno pari al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h o che circoli su strade extraurbane a una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita. Inoltre, quando la morte è causata dal conducente di un veicolo a motore che attraversi un'intersezione con il semaforo rosso o circoli contromano. Infine, quando la morte è causata dal conducente di un veicolo a motore che inverta il senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o che sorpassi un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di una linea continua. Sanzioni gravi per chi guida i mezzi pesanti Delle tre ipotesi sanzionatorie previste per l'omicidio stradale colposo, la più grave è quindi quella della reclusione da otto a dodici anni. Oltre ai casi sopra visti, essa si applica anche in una fattispecie particolare: allorquando in capo al conducente sia stato riscontrato uno stato di ebbrezza lieve (ovverosia un tasso alcolemico compreso tra 0,8 e 1,5 g/l ) ma egli eserciti professionalmente un'attività di trasporto di persone o cose. Aggravante a efficacia comune La norma che disciplina in generale l'omicidio stradale prevede anche una circostanza aggravante a efficacia comune , il cui verificarsi comporta un aumento delle pene previste per le tre ipotesi sopra individuate. Tale aggravante, più nel dettaglio, è identificata con il caso in cui l'omicidio stradale sia derivato dalla condotta di una persona sprovvista di patente di guida o la cui patente sia stata sospesa o revocata. Essa è inoltre identificata con il caso in cui il veicolo a motore con il quale è compiuto il fatto sia di proprietà del conducente e sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria. Fuga del conducente Un'ulteriore circostanza aggravante , questa volta a efficacia speciale , è prevista poi dal successivo articolo 589-ter del codice penale , anch'esso introdotto con la legge numero 41/2016. Tale norma, infatti, prevede che la pena sia aumentata da un terzo a due terzi e comunque non sia inferiore a cinque anni nel caso in cui il conducente che abbia cagionato un omicidio stradale si sia dato alla fuga. Il concorso di colpa della vittima In altri casi, invece, la pena prevista per l'omicidio stradale è diminuita: si tratta, nel dettaglio dei casi di concorso di colpa della vittima. L'articolo 589-bis c.p., infatti, non disciplina solo la circostanza aggravante comune sopra illustrata ma prevede anche una circostanza attenuante a efficacia speciale stabilendo, al comma sette, che la pena è diminuita fino alla metà nel caso in cui l'evento morte non derivi esclusivamente dall'azione o dall'omissione del colpevole. Obbligo di arresto in flagranza Per l'omicidio colposo stradale, peraltro, è previsto l' arresto obbligatorio in flagranza di reato , seppure solo in determinati casi. La lettera m-quater) dell'articolo 380 c.p.p. ha infatti previsto l'obbligo di adottare una simile misura esclusivamente nei casi di cui al secondo e al terzo comma dell'articolo 598-bis c.p, ovverosia quelli che la legge punisce con la reclusione da otto a dodici anni. Negli altri casi l'arresto è facoltativo. Pluralità di vittime: l'omicidio stradale plurimo Nel regolamentare il reato di omicidio stradale il legislatore non ha omesso, infine, di prendere in esame il caso in cui la condotta di guida veda coinvolte più vittime. Più in particolare il riferimento va non solo al caso in cui il conducente abbia cagionato la morte di più persone , ma anche al caso in cui egli abbia cagionato la morte di una o più persone e lesioni a una o più persone. In tali ipotesi la pena è quella prevista per la violazione più grave, aumentata fino al triplo. In ogni caso, la sanzione può arrivare fino a massimo diciotto anni di carcere. Sospensione e revoca della patente Le conseguenze del reato di omicidio stradale ricadono anche sulla patente di guida. Infatti, mentre il giudizio è in corso, è possibile che il Prefetto disponga la sospensione provvisoria della patente per una durata massima di cinque anni, prorogabile a dieci anni in caso di condanna non definitiva. Fa eccezione il caso di