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Omicidio stradale riforma, Tesine universitarie di Diritto Penale

Tesina di diritto penale sulla recente riforma in materia di omicidio stradale con accenni alle recenti pronunce della Corte di Cassazione in materia

Tipologia: Tesine universitarie

2017/2018

Caricato il 30/01/2018

federicavalentini21
federicavalentini21 🇮🇹

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OMICIDIO STRADALE: tra giurisprudenza e interventi riformatori
Risulta indubbiamente interessante, soprattutto alla luce della recente riforma che ha portato
all’introduzione della L. 23 marzo 2016, n. 41, analizzare i percorsi giurisprudenziali che hanno
portato ad essa e i risultati ottenuti. Di certo i continui interventi riformatori, in maggioranza
fallimentari, e la forte pressione mediatica intorno a tale tematica hanno chiesto sempre più
insistentemente un intervento definitivo.
Il problema sul quale si è dibattuta a lungo la giurisprudenza, con sentenze molto contrastanti, è
stato quello di definire, di fronte a casi simili, l’applicabilità dell’elemento soggettivo
discriminante: dolo eventuale o colpa cosciente.
Il dolo eventuale è la forma più problematica del dolo. Esso inquadrava tale elemento nella
fattispecie in cui l’agente deve aver previsto l’evento dannoso come possibile risultato e aver
acconsentito alla sua verificazione (teoria della possibilità).
Inizialmente una grande parte della giurisprudenza si era orientata nel ritrovare, come elemento
discriminante tra i due, la rappresentatività, ovvero la concreta rappresentazione nella mente
dell’agente del possibile verificarsi dell’evento che, per la colpa cosciente, non era richiesta.
Ciononostante i problemi applicativi non si risolsero facilmente. Difatti il problema sorse
ritrovando, anche tra i caratteri della colpa cosciente, proprio l’elemento della rappresentatività (art.
61 c.3 c.p.): un soggetto agente, infatti, può prevedere il possibile verificarsi di un evento pur
reputarlo comunque come non voluto.
Oltretutto, aggravando le varie tesi, si è osservò che tali impostazioni prescindevano dal requisito
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della volontà, invece espressamente indicato dall’art. 43 c.p. ai fini dell’integrazione del “delitto
doloso”, costituendo così palese violazione dei connotati tipici della fattispecie.
Si decise allora di proporre un’ulteriore soluzione: sottolineare come elemento discriminante
proprio quello della volontà (prima formula di Frank). La colpa cosciente si configurava allora
come l’atteggiamento di che colui che, pur rappresentandosi l’astratta possibilità di realizzazione
del fatto, ne respinge il rischio, confidando nella propria capacità di controllare l’azione (non-
volizione), mentre il dolo eventuale, pur riprendendo il principio della rappresentatività dell’evento,
si discostava dalla precedente ipotesi in quanto il soggetto agente accetta il rischio della
realizzazione dell’evento e consapevolmente sceglie di perseguire uno scopo determinato a costo
del sacrificio eventuale di beni giuridici altrui (volizione). Elemento discriminante diventava così la
volontà di conseguire l’evento dannoso che andava ritrovata espressamente nello scopo perseguito
dall’agente.
La mancanza di tale scopo, pertanto, avrebbe implicato mancanza di volontà e quindi
l’inquadramento della fattispecie nella colpa cosciente. “Se X, ubriaco, imbocca l’autostrada
contromano in orario notturno, scontrandosi frontalmente con un veicolo che procede nella corretta
direzione di marcia e cagionando la morte di Y, K e Z occupanti del veicolo antagonista, X non
potrà essere ritenuto responsabile a titolo di omicidio volontario, commesso con dolo eventuale,
senza la puntuale indicazione dello scopo che egli intendeva perseguire ponendo in essere la
sciagurata condotta stradale; risulterebbe, infatti, con tutta evidenza illogico affermare che X fosse
disposto a pagare il prezzo eventuale rappresentato dalla morte delle vittime di un incidente, senza
precisamente indicare lo scopo che l’avrebbe motivato al compimento di una così tremenda scelta
criminale.” 1
Infine, terzo e ultimo indice discriminante era l’assenza di conseguenze pregiudizievoli per l’agente
immediatamente connesse alla realizzazione dell’evento lesivo (seconda formula di Frank).
Partendo dal presupposto che porre in essere una condotta con conseguenze svantaggiose per
l’agente è un atteggiamento tutt’altro che consapevole (non-volizione) allora la fattispecie rientrava
nella colpa cosciente nel caso in cui la condotta comporta conseguenze negative nella sfera
giuridico-patrimoniale dell'agente. Per contro, quando la condotta tenuta portava conseguenze
1 A. Aimi, Diritto Penale Contemporaneo, “ Il dilemma del dolo eventuale. Dolo
eventuale e colpa cosciente: il caso Thyssenkrupp al vaglio delle Sezioni Unite”
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OMICIDIO STRADALE: tra giurisprudenza e interventi riformatori

Risulta indubbiamente interessante, soprattutto alla luce della recente riforma che ha portato all’introduzione della L. 23 marzo 2016, n. 41 , analizzare i percorsi giurisprudenziali che hanno portato ad essa e i risultati ottenuti. Di certo i continui interventi riformatori, in maggioranza fallimentari, e la forte pressione mediatica intorno a tale tematica hanno chiesto sempre più insistentemente un intervento definitivo.

Il problema sul quale si è dibattuta a lungo la giurisprudenza, con sentenze molto contrastanti, è stato quello di definire, di fronte a casi simili, l’applicabilità dell’elemento soggettivo discriminante: dolo eventuale o colpa cosciente. Il dolo eventuale è la forma più problematica del dolo. Esso inquadrava tale elemento nella fattispecie in cui l’agente deve aver previsto l’evento dannoso come possibile risultato e aver acconsentito alla sua verificazione (teoria della possibilità). Inizialmente una grande parte della giurisprudenza si era orientata nel ritrovare, come elemento discriminante tra i due, la rappresentatività, ovvero la concreta rappresentazione nella mente dell’agente del possibile verificarsi dell’evento che, per la colpa cosciente, non era richiesta. Ciononostante i problemi applicativi non si risolsero facilmente. Difatti il problema sorse ritrovando, anche tra i caratteri della colpa cosciente, proprio l’elemento della rappresentatività (art. 61 c.3 c.p.): un soggetto agente, infatti, può prevedere il possibile verificarsi di un evento pur reputarlo comunque come non voluto. Oltretutto, aggravando le varie tesi, si è osservò che tali impostazioni prescindevano dal requisito 0 3 della volontà, invece espressamente indicato dall’art. 43 c.p. ai fini dell’integrazione del “delitto0 0

doloso”, costituendo così palese violazione dei connotati tipici della fattispecie. Si decise allora di proporre un’ulteriore soluzione: sottolineare come elemento discriminante proprio quello della volontà (prima formula di Frank). La colpa cosciente si configurava allora come l’atteggiamento di che colui che, pur rappresentandosi l’astratta possibilità di realizzazione del fatto, ne respinge il rischio, confidando nella propria capacità di controllare l’azione (non- volizione), mentre il dolo eventuale, pur riprendendo il principio della rappresentatività dell’evento, si discostava dalla precedente ipotesi in quanto il soggetto agente accetta il rischio della realizzazione dell’evento e consapevolmente sceglie di perseguire uno scopo determinato a costo del sacrificio eventuale di beni giuridici altrui (volizione). Elemento discriminante diventava così la volontà di conseguire l’evento dannoso che andava ritrovata espressamente nello scopo perseguito dall’agente. La mancanza di tale scopo, pertanto, avrebbe implicato mancanza di volontà e quindi l’inquadramento della fattispecie nella colpa cosciente. “Se X, ubriaco, imbocca l’autostrada contromano in orario notturno, scontrandosi frontalmente con un veicolo che procede nella corretta direzione di marcia e cagionando la morte di Y, K e Z occupanti del veicolo antagonista, X non potrà essere ritenuto responsabile a titolo di omicidio volontario, commesso con dolo eventuale, senza la puntuale indicazione dello scopo che egli intendeva perseguire ponendo in essere la sciagurata condotta stradale; risulterebbe, infatti, con tutta evidenza illogico affermare che X fosse disposto a pagare il prezzo eventuale rappresentato dalla morte delle vittime di un incidente, senza precisamente indicare lo scopo che l’avrebbe motivato al compimento di una così tremenda scelta criminale.” 1 Infine, terzo e ultimo indice discriminante era l’assenza di conseguenze pregiudizievoli per l’agente

immediatamente connesse alla realizzazione dell’evento lesivo (seconda formula di Frank). Partendo dal presupposto che porre in essere una condotta con conseguenze svantaggiose per l’agente è un atteggiamento tutt’altro che consapevole (non-volizione) allora la fattispecie rientrava

nella colpa cosciente nel caso in cui la condotta comporta conseguenze negative nella sfera giuridico-patrimoniale dell'agente. Per contro, quando la condotta tenuta portava conseguenze

(^1) A. Aimi, Diritto Penale Contemporaneo, “ Il dilemma del dolo eventuale. Dolo

eventuale e colpa cosciente: il caso Thyssenkrupp al vaglio delle Sezioni Unite”

vantaggiose allora si inquadrava la fattispecie nel dolo eventuale (volizione). Tuttavia la concorrenza di più teorie giurisprudenziali ha purtroppo portato a non pochi contrasti e così anche quest’ultima impostazione cede il passo a numerose critiche: 2 “La sussistenza degli indici poc’anzi individuati, in definitiva, pone altrettanti oneri motivazionali all’organo giudicante; il quale, se volesse affermare che, nonostante la sproporzione tra costi e benefici, il rischio di vanificare lo scopo perseguito e/o il rischio di danneggiare anche i propri interessi, il soggetto 0 3 agente versava comunque in dolo eventuale, dovrà credibilmente spiegare perché, nonostante tutto,0 1 nel caso concreto, l’azione compiuta dall’agente fosse il frutto di una decisione consapevole.”

Partendo da questo quadro teorico generale possiamo individuare, come appena visto, diverse definizioni di dolo eventuale e colpa cosciente:

  1. Tesi maggioritaria – Sussiste dolo eventuale quando l’agente, essendosi rappresentato l’evento dannoso come possibile conseguenza della sua condotta, ciononostante ha agito accettandone il rischio. Pertanto sussisterà colpa cosciente quando l’agente, essendosi rappresentato l’evento dannoso come possibile conseguenza della sua condotta, ha agito nella speranza di evitarlo.
  2. Tesi minoritaria – Sussiste dolo eventuale quando l’agente, pur essendosi rappresentato l’evento dannoso come possibile conseguenza della sua condotta, subordina questa possibilità ad un fine maggiore, il raggiungimento del proprio scopo. Per l’individuazione della colpa cosciente resta il riferimento alla tesi maggioritaria.

Data l’analisi attenta della distinzione tra dolo eventuale e colpa cosciente risulta opportuno inquadrare la questione in modo più specifico nel contesto dell’illecito stradale.

Concentrandoci in un primo momento sulla tesi maggioritaria, ricordando la teoria abbracciata da tale filone, sebbene non sia possibile individuare un filo logico che ci permetta di orientare le condotte in modo univoco, tuttavia esistono dei trend giurisprudenziali che ritrovano come elemento soggettivo il dolo eventuale soprattutto in determinati casi: fuga dalle forze dell’ordine, violazione di un posto di blocco, incidenti stradali causati da stato di ebrezza alcolica o intossicazione da sostanze stupefacenti. A conferma di questo, tra i tanti esempi possibili, ci concentriamo sulla sentenza del 3 15 Maggio

2009 n. 20452, Corte di Cass., Sez. VI, nella quale si ribadisce l’esistenza del dolo eventuale nelle citate fattispecie di reato. La Corte afferma che “infatti, il concorso con il reato di resistenza […] esclude che l'elemento psicologico del reato di lesioni possa essere costituito da colpa cosciente, la quale consiste nell'agire malgrado la previsione dell'evento non voluto, perché la condotta dell'agente si prospetta come intenzionale, segnata dalla previsione e volizione dell'evento lesivo, sia pure in relazione alla possibilità che si verifichi in conseguenza della manovra da lui eseguita con il veicolo condotto (dolo indiretto o eventuale)”. Di conseguenza i trend giurisprudenziali ritengono esistente colpa cosciente o addirittura colpa semplice (senza l’aggravante prevista dall’art. 61 c. 3 c.p.) nei casi contrari a quelli citati, ovvero

(^2) A. Aimi, Diritto Penale Contemporaneo, “ Il dilemma del dolo eventuale. Dolo eventuale e colpa cosciente: il caso Thyssenkrupp al vaglio delle Sezioni Unite” (^3) “Con sentenza del 21 maggio 2005 n. 1270 il Tribunale di Bologna dichiarava M. H. colpevole:

a) del reato previsto dall'art. 337 c.p., perché - allo scopo di opporsi agli agenti della Polizia […] usava loro violenza tentando di investire l'agente S. con l'autovettura [...]; e

b) del reato previsto dagli art. 61 nn. 2 e 10, 582 e 585 c.p., per aver cagionato all'agente S. [...] lesioni personali [...]”.

Questo ci impedisce, pertanto, di individuare un minimo comune denominatore per ogni singolo caso. Infatti circostanze evidenti, come l’elevata velocità, i difetti del veicolo, il corretto senso di marcia, considerate spesso come sicure prove della rappresentazione dell’evento da parte dell’agente (dolo eventuale), sono state poi sorprendentemente contraddette in altre sentenze a favore del riconoscimento della colpa. Pertanto, anche nei casi in cui i giudici siano giunti ad una uniformità delle premesse in diritto, la contraddizione subentra poi nella selezione delle circostanze di fatto che rilevano ai fini della prova.

In un panorama così frammentato, come anticipato, il legislatore è più volte intervenuto con tentativi di riforma per donare all’ordinamento una disciplina completa, uniforme ed autonoma a tali reati, cercando di bloccare, una volta per tutte, i disaccordi giurisprudenziali. La recente L. 23 marzo 2016, n. 41 è la prima vera riforma in materia costituita dall’introduzione nel codice penale del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali. Nonostante l’iniziale consenso politico fosse particolarmente ampio, il cammino della legge si è rivelato ricco di insidie al punto di aver avuto bisogno dell’apposizione della fiducia e di ben cinque passaggi parlamentari. Dopo un lungo iter legislativo lo scorso marzo sono stati introdotti nel codice penale gli articoli 589- bis , 589- ter , 590- bis , 590- ter e 590- quater , aventi rispettivamente ad oggetto: il reato di omicidio stradale, il reato di fuga del conducente in caso di omicidio stradale, il reato di lesioni personali stradali gravi o gravissime, il reato di fuga del conducente in caso di lesioni personali stradali e la disciplina del computo delle circostanze (attenuanti ed aggravanti) in riferimento alle neo introdotte fattispecie criminose, con contestuali modifiche anche nel codice di procedura penale e nel codice della strada. 0 3 Il provvedimento è stato adottato al dichiarato scopo di delineare un sistema sanzionatorio più0 0

efficace e dunque idoneo a fronteggiare quella vera e propria “emergenza sociale” costituita dai reati connessi alla circolazione stradale. La riforma nasce, quindi, dalla necessità di ovviare al verificarsi di vuoti di tutela causati dalla scarsa effettività sanzionatoria che “una pena inferiore a certi limiti edittali risulti destinata a rimanere del tutto inattuata, potendosi agevolmente ricorrere alle riduzioni previste per i riti premiali, ai benefici di legge, alle misure alternative alla detenzione, alla prescrizione e così via.” 6 Al di là delle mere previsioni di legge, che a breve affronteremo, è

interessante notare come nel cammino legislativo, nonostante l’enorme sforzo compiuto dal legislatore, non sono mancate spiacevoli critiche.

Il nuovo reato di omicidio stradale, oggi autonomo, attribuisce rilevanza penale ad una serie di condotte distinguendole in base al grado della colpa:

  1. OMICIDIO STRADALE COLPOSO (art. 589- bis )
    • C. 1 : punisce con la reclusione da due a sette anni l’omicidio commesso in violazione delle norma sulla circolazione stradale.
    • C. 2 : prevede un aggravamento di pena nei casi di soggetti in stato di ebrezza alcolica grave (tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi/litro) o di alterazione psico-fisica derivante dall’assunzione di sostanza stupefacenti o psicotrope, punendo queste fattispecie con la reclusione da otto a dodici anni.

In questo caso il rigore repressivo è tale non solo per l’ovvia pericolosità delle condotte di guida del soggetto in stato di alterazione psico-fisica, ma anche per la percezione di quest’ultimo quale “contravventore peculiare”, e come tale, non riconducibile al carattere tendenzialmente anonimo e generico del delinquente colposo.

  • C. 3 : prevede la medesima pena della reclusione da otto a dodici anni qualora si tratti di conducenti professionali in stato di ebrezza alcolica anche solo media (tasso alcolemico

(^6) Roiati A., Diritto Penale Contemporaneo, “L’introduzione dell’omicidio stradale

e l’inarrestabile ascesa del diritto penale della differenziazione”

compreso tra 0.8 e 1,5 grammi per litro) o di alterazione psico-fisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.

  • C. 4 e 5 : punisce con la reclusione da cinque a dieci anni colui che cagiona la morte di una persona sotto effetto di tasso alcolemico medio oppure a seguito di comportamenti frutto di particolari imprudenze alla guida, quali: eccesso di velocità (in centro urbano pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h; su strade extraurbane superiore di almeno 50 km/h alla massima consentita), l’attraversamento di un’intersezione con il semaforo rosso, la circolazione in senso contrario a quello consentito, 0 3 l’inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o0 0 dossi, il sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua.

0 3 La peculiarità di questa previsione risiede nell’aver assegnato a queste condotte un disvalore0 0 assimilabile a quello del guidatore in stato di ebbrezza, tanto specifico da necessitare di un’apposita cornice edittale, con lo scopo di ottenere l’effetto della deterrenza attraverso la convinzione per cui 0 3 a maggiore pericolosità corrisponde maggiore meritevolezza di pena.0 0

  • C. 6 : prevede un aumento di pena se il reo ha commesso il fatto senza patente, con patente sospesa o revocata o utilizzando un veicolo non assicurato.

Anche in questo caso risulta difficile cogliere la ragione dell’aumento di pena previsto, poiché si tratta di circostanze di per sé estranee al fatto-reato ed al concreto agire colposo. La disposizione in questione suscita inoltre perplessità poiché si riferisce in maniera esclusiva a colui che risulti formalmente “proprietario” del veicolo, con l’esclusione a priori di colui che invece ne abbia la disponibilità e l’amministrazione di fatto.

  1. DIMINUZIONE della PENA (Concorso di colpa della vittima o di terzi)
    • C. 7 : prevede una diminuzione di pena sino alla metà qualora l’omicidio stradale, anche se cagionato dalle predette condotte imprudenti, non sia esclusiva conseguenza dell’azione od omissione del colpevole.

Critiche sono state mosse poiché si pretendeva di giustificare l’attenuante ponendo al centro dell’attenzione la condotta della vittima “cosa, questa, del tutto sbagliata, dal momento che la ratio alla quale ispirarsi imponeva non tanto di ragionare sul piano del soggetto al quale attribuire l’interferenza causale, quanto piuttosto di valorizzare il fatto che una interferenza causale, a chiunque riferibile, si fosse comunque verificata.” 7

  1. OMICIDIO STRADALE PLURIMO
    • C. 8 : prevede un aumento di pena, in particolare la pena che dovrebbe essere inflitta per la violazione più grave aumentata fino al triplo, da contenersi nel limite massimo di diciotto anni, qualora il conducente cagioni la morte di più persone o la morte di una o più persone e le lesioni, anche lievi o lievissime, di una o più persone.

(^7) Squillaci E., Diritto Penale Contemporaneo, “Ombre e (poche) luci

nell’introduzione dei reati di omicidio e lesioni personali stradali”

In conclusione, si ritiene che compito della legge, e in particolare del diritto penale, debba essere il raggiungimento di un equilibrio tra tutti gli interessi coinvolti: da un lato il desiderio di vendetta delle vittime e dell’opinione pubblica e la salvaguardia dei diritti dei colpevoli dall’altro. Una buona legge è infatti una legge che viene applicata e resa concretamente effettiva, non una legge che prevede pene esemplari ed eccessivamente severe. Ciononostante, al di là degli scontri giurisprudenziali e degli squilibri che ancora permangono, la riforma rimane comunque un traguardo esemplare di unificazione delle legge, aprendo così il cammino a possibili successivi interventi in merito.

Bibliografia

Articoli in rivista on-line

AIMI A., Il dolo eventuale alla luce del caso Thyssenkrupp, voce per “Il libro dell’anno del diritto

Treccani 2015” in penalecontemporaneo.it, 2015

FLORIO A.; Omicidio stradale: il travagliato percorso e le perplessità della nuova legge, in altalex.com, 25 maggio 2016

MASSARO A., O micidio stradale e lesioni personali stradali gravi o gravissime: da un diritto penale “frammentario” a un diritto penale “frammentato”, in penalecontemporaneo.it , 20 maggio 2016

ROIATI A.; L’introduzione dell’omicidio stradale e l’inarrestabile ascesa del diritto penale della differenziazione , in penalecontemporaneo.it, 1 giugno 2016

SQUILLACI E., Ombre e (poche) luci nella introduzione dei reati di omicidio e lesioni personali stradali, in penalecontemporaneo.it, 18 aprile 2016

Articoli in rivista

AIMI A., Dolo eventuale e colpa cosciente al banco di prova della casistica in Diritto Pen. Cont., Giurisprudenza in primo piano, p. 301, 3/

Giurisprudenza

Corte di Cassazione, Sez. VI penale, 15 maggio 2009, n. 20452, in BancaDati24 testo integrale

Corte di Cassazione, Sez. IV penale, 11 giugno 2014, n. 24612, in BancaDati24 testo integrale

Corte di Cassazione, Sez. I penale, 14 giugno 2012, n. 23588, in penalecontemporaneo.it