Docsity
Docsity

Prepara i tuoi esami
Prepara i tuoi esami

Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity


Ottieni i punti per scaricare
Ottieni i punti per scaricare

Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium


Guide e consigli
Guide e consigli


PANIERE COMPLETO ECAMPUS DIRITTO ECCLESIASTICO - RISPOSTE APERTE E CHIUSE, Panieri di Diritto Ecclesiastico

Paniere di Diritto Ecclesiastico 2020 2021 completo di tutte le domande sia aperte che chiuse svolte accuratamente. Esame passato con 28

Tipologia: Panieri

2020/2021

In vendita dal 10/09/2021

michelino1927
michelino1927 🇮🇹

4.1

(17)

4 documenti

1 / 77

Toggle sidebar

Questa pagina non è visibile nell’anteprima

Non perderti parti importanti!

bg1
Set Domande
DIRITTO ECCLESIASTICO
GIURISPRUDENZA (D.M.
270/04)
Docente: Gallotti Claudio Fiorenzo
Pier luigi Gilli
Lezione 002
1. 2_1 Il corso ha tra i vari scopi quello di conoscere e comprendere
il fenomeno religioso con i suoi rapporti con gli Ordinamenti statuali, così come si sono sviluppati storicamente dall'inizio del Cristianesimo sino ai giorni
nostri; il complesso delle norme dell'Ordinamento italiano in materia di rapporti con le confessioni religiose, con riferimento al Concordato con la Chiesa
Cattolica, alle intese con le altre confessioni ed agli interventi giurisprudenziali in merito."
nessuna delle risposte è corretta
il complesso delle norme dell'Ordinamento italiano in materia di rapporti con le confessioni religiose, con riferimento al Concordato con la Chiesa Cattolica, alle intese
con le altre confessioni ed agli interventi giurisprudenziali in merito.
il complesso delle norme dell'Ordinamento italiano in materia di rapporti con le confessioni religiose, con riferimento al Concordato con la Chiesa Cattolica, alle intese
con le altre confessioni ed agli interventi giurisprudenziali in merito.
2. 2_3 La posizione dello Stato Città del Vaticano a Roma
tutte le precedenti sono vere
è assolutamente rilevante per i rapporti tra lo Stato e la Chiesa
non è rilevante per i rapporti tra lo Stato e la Chiesa
è rilevante solo in alcuni casi per i rapporti tra lo Stato e la Chiesa
3. 2_4 La Chiesa
è un'istituzione dello Stato italiano
rappresenta l'istituzione più importante dello SCV
rappresenta la tradizionale istituzione, in svariate forme, che raggruppa i fedeli di una religione
nessuna delle precedenti risposte è corretta
4. 2_5 Il diritto ecclesiastico
è un corpo organico di norme raccolte in unico testo: il Vangelo
tutte le precedenti sono vere
non è un corpo organico di norme, raccolte in un unico testo, ma è un compendio formato da norme di diversa origine e valore contenute pressoché in
tutti i settori dell'ordinamento
è un corpo organico di norme raccolte in diversi testi: i 4 Vangeli
5. 2_6 Il diritto ecclesiastico e il diritto canonico
non sono sinonimi
il diritto ecclesiastico studia i rapporti Chiesa e Vaticano; il diritto canonico studia i rapporti Stato Chiesa
il diritto ecclesiastico disciplina la struttura della Chiesa, il diritto canonico disciplina i rapporti Stato-Chiesa
sono sinonimi
6. 2_7 Norme unilaterali interne
norme emanatre dal Pontefice
nessuna delle precedenti risposte è corretta
disposizioni che entrano a far parte dell'ordinamento statale tramite leggi di esecuzione e leggi di approvazione, attraverso cui lo Stato dà efficacia agli impegni che ha
assunto verso le singole confessioni mediante accordi bilaterali con i loro rappresentanti
leggi ed atti aventi forza di legge emanate sovranamente ed uni-lateralmente da uno Stato, con effetto imperativo sui soggetti al suo ordinamento
pf3
pf4
pf5
pf8
pf9
pfa
pfd
pfe
pff
pf12
pf13
pf14
pf15
pf16
pf17
pf18
pf19
pf1a
pf1b
pf1c
pf1d
pf1e
pf1f
pf20
pf21
pf22
pf23
pf24
pf25
pf26
pf27
pf28
pf29
pf2a
pf2b
pf2c
pf2d
pf2e
pf2f
pf30
pf31
pf32
pf33
pf34
pf35
pf36
pf37
pf38
pf39
pf3a
pf3b
pf3c
pf3d
pf3e
pf3f
pf40
pf41
pf42
pf43
pf44
pf45
pf46
pf47
pf48
pf49
pf4a
pf4b
pf4c
pf4d

Anteprima parziale del testo

Scarica PANIERE COMPLETO ECAMPUS DIRITTO ECCLESIASTICO - RISPOSTE APERTE E CHIUSE e più Panieri in PDF di Diritto Ecclesiastico solo su Docsity!

Set Domande

DIRITTO ECCLESIASTICO

GIURISPRUDENZA (D.M.

Docente: Gallotti Claudio Fiorenzo

Pier luigi Gilli

Lezione 002

1. 2_1 Il corso ha tra i vari scopi quello di conoscere e comprendere il fenomeno religioso con i suoi rapporti con gli Ordinamenti statuali, così come si sono sviluppati storicamente dall'inizio del Cristianesimo sino ai giorni nostri; il complesso delle norme dell'Ordinamento italiano in materia di rapporti con le confessioni religiose, con riferimento al Concordato con la Chiesa Cattolica, alle intese con le altre confessioni ed agli interventi giurisprudenziali in merito." nessuna delle risposte è corretta il complesso delle norme dell'Ordinamento italiano in materia di rapporti con le confessioni religiose, con riferimento al Concordato con la Chiesa Cattolica, alle intese con le altre confessioni ed agli interventi giurisprudenziali in merito. il complesso delle norme dell'Ordinamento italiano in materia di rapporti con le confessioni religiose, con riferimento al Concordato con la Chiesa Cattolica, alle intese con le altre confessioni ed agli interventi giurisprudenziali in merito. 2. 2_3 La posizione dello Stato Città del Vaticano a Roma tutte le precedenti sono vere è assolutamente rilevante per i rapporti tra lo Stato e la Chiesa non è rilevante per i rapporti tra lo Stato e la Chiesa è rilevante solo in alcuni casi per i rapporti tra lo Stato e la Chiesa 3. 2_4 La Chiesa è un'istituzione dello Stato italiano rappresenta l'istituzione più importante dello SCV rappresenta la tradizionale istituzione, in svariate forme, che raggruppa i fedeli di una religione nessuna delle precedenti risposte è corretta 4. 2_5 Il diritto ecclesiastico è un corpo organico di norme raccolte in unico testo: il Vangelo tutte le precedenti sono vere non è un corpo organico di norme, raccolte in un unico testo, ma è un compendio formato da norme di diversa origine e valore contenute pressoché in tutti i settori dell'ordinamento è un corpo organico di norme raccolte in diversi testi: i 4 Vangeli 5. 2_6 Il diritto ecclesiastico e il diritto canonico non sono sinonimi il diritto ecclesiastico studia i rapporti Chiesa e Vaticano; il diritto canonico studia i rapporti Stato Chiesa il diritto ecclesiastico disciplina la struttura della Chiesa, il diritto canonico disciplina i rapporti Stato-Chiesa sono sinonimi 6. 2_7 Norme unilaterali interne norme emanatre dal Pontefice nessuna delle precedenti risposte è corretta disposizioni che entrano a far parte dell'ordinamento statale tramite leggi di esecuzione e leggi di approvazione, attraverso cui lo Stato dà efficacia agli impegni che ha assunto verso le singole confessioni mediante accordi bilaterali con i loro rappresentanti leggi ed atti aventi forza di legge emanate sovranamente ed uni-lateralmente da uno Stato, con effetto imperativo sui soggetti al suo ordinamento

7. 2_8 L'art.19 della Costituzione tratta la libertà di riunione la libertà religiosa la libertà di associazione nessuna delle risposte è corretta

Lezione 003

1. la gerarchia delle fonti

Le fonti normative non sono identiche per importanza, forma o estensione temporale, sicché si applicano diversi principi a tal

fine. Uno di questi principi consiste nel principio della gerarchia della fonti, ciò per disciplinare i diversi gradi delle fonti. Il

criterio della gerarchia delle fonti mette in ordine decrescente per importanza le fonti stesse, che non sono tutte uguali,

sicché si distinguono, dall’alto in basso: 1) fonti costituzionali (Costituzione, leggi costituzionali e di revisione costituzionale);

2) fonti legislative primarie (leggi, atti aventi forza di legge: decreti legge, decreti legislativi; leggi regionali); 3) fonti

regolamentari, dette anche fonti secondarie (regolamenti del governativi, degli enti territoriali e non). In forza di questo

principio piramidale, la fonte superiore prevale su quella, sicché la fonte di rango inferiore non può modificare, contraddire o

limitare quelle superiori; nel caso lo facesse, sarebbe invalida e come tale dovrebbe essere disapplicata o espunta

dall’ordinamento.

2. fonti del diritto Si definiscono fonti del diritto gli atti e/o i fatti produttivi di diritto, cioè gli atti che pongono in essere norme giuridiche e gli strumenti con i quali il diritto è reso noto ai cittadini soggetti ad un ordinamento. Si distinguono, dunque, a seconda della funzione cui presiedono: a) le fonti di cognizione, che comprendono documenti scritti e formali e pubblicazioni ufficiali che portano a conoscenza pubblica il testo delle norme giuridiche e ne rendono obbligatorio il rispetto come dovere giuridico (la Gazzetta Ufficiale, i Bollettini Ufficiali Regionali, la pubblicazione sui quali è condizione di efficacia erga omnes delle norme); b) le fonti di produzione, ossia gli atti contenenti le norme giuridiche emanate dagli organi istituzionalmente competenti, a seguito di procedure formali prestabilite (ad es. le leggi approvate da entrambi i rami del Parlamento secondo il procedimento di cui agli artt.70 e ss. della Costituzione, i decreti legislativi, emanati dal Governo, secondo la legge di delega la procedura ex art.76 Cost.,ecc.). Il diritto ecclesiastico italiano, inoltre, distingue le sue fonti in: 1) fonti interne, di provenienza: a) unilaterale statale e regionale; b) unilaterale confessionale (con riflessi interni in caso di rinvio da parte di norme italiane); c) bilaterale statale e confessionale (concordate) rese efficaci nell’ordinamento italiano tramite ratifica legislativa od altri mezzi giuridici. 2) fonti esterne, di provenienza: a) internazionale; b) comunitaria (dell’Unione Europea). le fonti interne trovano il loro apice nella Costituzione (in particolare gli artt. 2, 3, 7, 8, 19 e 20), in cui si manifestano i principi generali fondamentali a cui le fonti inferiori devono conformarsi: si tratta di precetti costituzionali che, riconoscendo tra i diritti inviolabili dell’uomo la libertà religiosa (art.19), tutelano la libertà di riunione o di associazione (artt.17 e 18) e vietano che lo Stato introduca norme discriminatorie, anche di natura tributaria in odio al carattere religioso di un ente (art.20) e delineano il sistema tipico dei rapporti tra Stato e confessioni religiose (Concordato, intese). Le fonti esterne, come suggerisce la stessa definizione, sono di provenienza esterna rispetto all’ordinamento italiano, che per motivi di carattere internazionale non può più essere definito un ordinamento chiuso e da autosufficiente. Invero, la Repubblica italiana rientra a pieno titolo nella comunità universale degli Stati e aderisce a numerose organizzazioni ed enti di carattere plurinazionale, la cui appartenenza comporta anche l’accettazione di regole comuni, a cui uniformare il proprio ordinamento interno.

Lezione 004

1. 4_10 Sino ai Patti Lateranensi il sistema dei rapporti tra Statoe Chiesa era qualificabile come giurisdizionalismo liberale come indipendentismo liberale nessuna delle risposte è corretta come separatismo 2. 3_2 Le fonti di produzione sono la Gazzetta Ufficiale quelle che comprendono documenti scritti e formali e pubblicazioni ufficiali che portano a conoscenza pubblica il testo delle norme giuridiche e ne rendono obbligatorio il rispetto come dovere giuridico nessuna delle risposte precedenti è corretta **gli atti contenenti le norme giuridiche emanate dagli organi istituzionalmente competenti, a seguito di procedure formali prestabilite

  1. 3_4 Il criterio della gerarchia delle fonti** serve a risolvere le antinomie del diritto in base alla competenza delle fonti stesse mette in ordine decrescente per importanza le fonti che non sono tutte uguali serve a risolvere le antinomie del diritto tra fonti di pari grado nessuna delle risposte è corretta 4. 3_1 Le fonti di cognizione sono equivalgono alle leggi quelle che comprendono documenti scritti e formali e pubblicazioni ufficiali che portano a conoscenza pubblica il testo delle norme giuridiche e ne rendono obbligatorio il rispetto come dovere giuridico nessuna delle risposte precedenti è corretta gli atti contenenti le norme giuridiche emanate dagli organi istituzionalmente competenti, a seguito di procedure formali prestabilite 5. 3_3 Le fonti interne sono di provenienza unilaterale e regionale; unilaterale confessionale unilaterale statale e regionale; unilaterale confessionale; bilaterale statale e confessionale nessuna delle risposte è corretta bilaterale statale e confessionale 6. 4_9 I Greci rientravano negli esempi di Unionismi "classico" nessuna delle risposte precedenti è corretta si distinsero dal normale unionismo, dando luogo a forme di morale diversificate a seconda delle vivaci correnti filosofiche era un popolo che trovò le sue radici nell'impero romano d'occidente 7. 4_8 Esempi di unionismo erano diffusi nell'impero romano d'oriente nessuna delle risposte è corretta erano diffusi in Egitto e in Persia erano diffusi nell'impero romano d'occidente

12. il dualismo cristiano Con l’arrivo di San Pietro princeps Apostolorum a Roma e la predicazione di San Paolo Apostolo delle genti (per tradizione martiri sotto Nerone nella prima persecuzione 64-68 d.C.), si ebbe l’incontro tra la nuova fede cristiana e l’Impero romano. L’atteggiamento del cristianesimo nei rapporti con lo Stato - quello romano in particolare - era completamente diverso dalle secolari abitudini generali e partiva dalla sentenza evangelica: «Date a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio». Concetto innovativo perché, mettendola in rapporto al contesto storico unionista, per cui la religione pagana altro non era che un instrumentum regni, comportava la distinzione tra religione e politica e quindi tra Chiesa e Stato. L’interpretazione più tradizionale ed assodata, in chiave giuridico- politica, vede in questo passo lo stabilimento del principio dualistico, in forza del quale due autorità governano il mondo sin dalla creazione, sebbene solo l’incarnazione del Salvatore lo rese riconoscibile ed esplicito, con il superamento del monismo antico (unicità di potere secolare e spirituale) e la nascita della respublica cristiana. Il dualismo introdotto dalle parole evangeliche si differenzia ontologicamente dalla plurisecolare esperienza pagana: l’ humanum genus, infatti, deve essere retto non solo dallo Stato onnipotente, nelle sue forme, ma da due autorità diverse, lo Stato, appunto, nelle sue svariate forme costituzionali, e lo spirito che si effonde nell’istituzione religiosa, la Chiesa per i cristiani. I primi cristiani, dunque, assommarono in sé l’inedita duplice veste di suddito-civis e di fedele-credente, sicché erano visti come atei dalle istituzioni, perché sleali sul piano politico dell’ossequio all’Imperatore sovrano- divinità e, soprattutto, inaffidabili per la difesa militare della patria, tratto fondamentale ed irrinunciabile del mondo romano. Considerati un corpo estraneo e concorrente, furono subito oggetto di persecuzioni, che non miravano a colpire la natura rivoluzionario della loro politica sociale (che, generalmente, era allineata al comune sentire, come per esempio nei confronti della schiavitù), ma il carattere culturale di una dottrina religiosa che poneva le questioni civili su un piano diverso da quelle religiose, così da minacciare uno status quo di un sistema che vedeva uniti e coincidenti religione e Stato. Dunque, dalla sentenza del Salvatore sorgono sia il dovere di restituire il denaro a Cesare, iscritto sul metallo della moneta, sia il più forte obbligo naturale di restituire l’uomo a Dio, iscritto nella stessa natura umana. A Cesare è giusto e lecito rendere il denaro dovuto (perché serve a Cesare come mezzo per promuovere una società fondata sulla giustizia e sull’etica), ma a Dio bisogna rendere tutto; l’uomo non è relegabile alla sola materialità, anzi la spiritualità è la dimensione prevalente di ogni esistenza e fonte di salvezza.

Lezione 005

1. contenuto e strutura del Corpus iuris civilis Il Corpus iuris civilis consiste in una raccolta di materiale normativo e giurisprudenziale di diritto romano voluta dall’imperatore Giustiniano per mettere ordine al sistema giuridico dell’impero bizantino. L’opera fu iniziata poco dopo l’ascesa di Giustiniano e proseguì fino alla sua morte. Le attività di ricerca e selezione del materiale e la compilazione furono condotte da una commissione, comprendente giuristi, divisa in tre sottocommissioni con l’incarico di spogliare le antiche opere dei giuristi appartenenti ai tre generi letterari tradizionali della giurisprudenza, in particolare Triboniano. Il Corpus Iuris Civilis è composto da: •Institutiones •Digesto (o Pandectae) •Codex •Novellae Constitutiones Institutiones – opera didattica in 4 libri destinata a coloro che studiavano il diritto sul modello delle Istituzioni di Gaio; Digesto (o Pandectae) – antologia in 50 libri di frammenti estrapolati dalle opere giuridiche dei più eminenti giuristi della storia di Roma; Codex – raccolta di costituzioni imperiali da Adriano allo stesso Giustiniano; Novellae Constitutiones – costituzioni emanate da Giustiniano dopo la pubblicazione del Codex, fino alla sua morte. I primi tre testi sono scritti in latino mentre l’ultimo, è scritto parte in latino e parte in greco. 2. la nascita del potere temporale della Chiesa L’origine del potere temporale della Chiesa risiede nelle difficili vicende collegate alle ripetute invasioni barbariche ed ai disordini conseguenti, in cui alla Chiesa, organizzata localmente e centralmente, veniva riconosciuta una funzione fondamentale anche dagli Imperatori (da Costantino il Grande, sino a Giustiniano), che avevano a più riprese mancato nelle loro funzioni istituzionali a tutto favore della Chiesa stessa, cui concedevano diritti e privilegi, ammettendone la maggiore credibilità e capacità amministrativa ed unico baluardo di sicurezza per le inermi popolazioni. Liutprando Re dei Longobardi, nel 728, costituì giuridicamente il primo nucleo delle terre della Chiesa, il patrimonio di San Pietro destinato a divenire lo Stato della Chiesa, organo sovrano, indipendente, avente personalità giuridica internazionale. I Longobardi giunsero all’epilogo del loro dominio, sconfitti dai Franchi nel 774 a Pavia; Carlo Magno nel corso della sua prima discesa nella proseguì nella donazione di territori alla Chiesa: con la promissio Carisiaca, il Re franco, in cambio della legittimazione della sua dinastia come patricii Romae concessa dal Sommo Pontefice Stefano II, assunse l’obbligazione di consegnare alla Sede dell’Apostolo Pietro l’Esarcato, il Veneto, l’Istria, l’Emilia, la Lunigiana, la Tuscia, l’Umbria, il Lazio, la Corsica e i ducati di Benevento e Spoleto, terre in mano ai Longobardi, ma rivendicate da Bisanzio). Lo Stato della Chiesa, denominato Patrimonium Petri, fu garantito nella sicurezza e nella libertà dall’impero carolingio; nella notte di Natale dell'anno 800, Papa Leone III, a sigillo ed alleanza, incoronò a Roma nella basilica di San Pietro Carlo Magno imperatore del Sacro Romano Impero (romano perché in parte coincidente con l'antico Impero Romano, sacro perché cristiano- cattolico). Nel disordine, nell'anarchia, nella violenza che allora attanagliavano le terre dell’Occidente, la Chiesa aveva maturato un’autorità de facto, tramite i suoi Vescovi ed il clero, gli unici a portare un messaggio di pace, di amore e di giustizia, tanto che i cittadini di Roma (decaduta con il trasferimento della capitale a Ravenna), al pari di quelli di altre comunità urbane, giunsero a vedere nel loro Pastore quasi un continuatore dell'autorità imperiale e ad attribuirgli funzioni di natura temporale: fu così che la Chiesa ed il Papato, in particolare, con l'energica guida di grandi pontefici, si addossarono una funzione civilizzatrice e moderatrice dei barbari, per integrarli nelle forme della civiltà romana. La forza propulsiva del cristianesimo, corroborata dall’esempio della resistenza alle ripetute persecuzioni, condusse in poco più di due secoli ad una più forte organizzazione gerarchica interna e alla diffusione della nuova religione in ogni strato sociale, sino a divenire maggioritaria. Con Costantino I il Grande avvenne l’inevitabile svolta: tramite l’editto di Milano del 313 d.C. il Cristianesimo fu riconosciuto come lecito e liberamente praticabile, cessarono le persecuzioni, furono restituiti i beni confiscati.

8. 6_7 L'Editto di Milano del 313 d.C. nessuna delle risposte è corretta rende il Cristianesimo fu riconosciuto come lecito e praticabile rende il Cristianesimo come assolutamente illecito e non praticabile dando luogo alle persecuzioni rende il Cristianesimo come praticabile solo se non si incorra nella violazione dell'ordine pubblico o del buon costume 9. 5_6 La lotta per le investiture è la controversia tra i vari Ministeri dello Stato italiano l'accordo tra Papato e Impero per scegliere e nominare i vescovi nessuna delle risposte precedenti è corretta **la controversia tra Papato e Impero sulla competenza scegliere ed a investire (nominare) i Vescovi

  1. 5_3 Stato confessionale** è lo Stato che riconosce un solo culto nessuna delle risposte è corretta è lo Stato che non riconosce nessun culto è lo Stato in cui è riconosciuta la libertà di culti 11. il grande scisma

L’unione del potere politico con il potere religioso esistente nell’organizzazione dell’Impero romano non venne meno con i riconoscimento

del cristianesimo come religio licita, in forza degli editti di Milano e Nocodemia emessi nel 313 d.c. da Costantino e da Licinio. Gli

imperatori romani, come erano stati pontefici massimi del paganesimo, una volta fattisi cristiani, diventarono, secondo la tradizione

romana, i moderatori della nuova religione. Era l’imperatore che convocava i Concili, che ne rendeva esecutivi i decreti e i dogmi di fede.

Tale sistema dei rapporti tra Stato e religione, fra Stato e Organizzazione ecclesiastica, è stato definito con il termine cesaro-papismo, il

quale vale a scolpire la situazione di un’ autorità suprema insieme temporale e spirituale, la situazione di unione del potere civile con il

potere ecclesiastico. Il cesaro-papismo era cessato nell’occidente europeo per il venir meno di un’autorità politica centrale che potesse

arrogarsi un potere supremo su tutta la Chiesa. Ma, nel frattempo, era venuta crescendo l’autorità del Vescovo di Roma che non mancò di

rivendicare una potestà anche di ordine temporale. I conflitti tra Papato ed Impero dell’altro medioevo erano d’ordine politico e non

ideologico: ricordiamo, in proposito, la lotta per le investiture che prendeva alimento da una questione di potere e non da divergenze

d’ordine religioso. Le lotte tra Papato ed Impero cessarono con l’indebolirsi del potere temporale del Papa (riforma gregoriana), e il

frantumarsi del sogno di un rinnovato impero romano-cristiano. Tali vicende importarono notevoli conseguenze. Il sorgere di grandi

compagini nazionali o di piccoli Stati organizzati sotto il potere del principe. Che per organizzare lo Stato era portato a dominare su

qualsiasi altra potestà. Le guerre di religione furono concluse dalla pace di Augusta (1555), che riconobbe solo ai principi la libertà di

aderire o non aderire alla religione riformata e attribuì loro lo jus reformandi, ossia fra l’altro, il potere di imporre la religione da essi

professata a quei sudditi che non avessero preferito emigrare in altro paese. Doveva passare quasi un secolo perché, con la pace di Westfalia

1648), alla fine della guerra dei Trent’anni, si avesse riguardo per le minoranze religiose, attribuendo uguali diritti a cattolici, luterani e

calvinisti. Nel periodo intercorso tra le due date menzionate si consolidarono i sistemi nei quali la Chiesa (cattolica o riformata) era

subordinata allo Stato, al potere civile, allora impersonato dal monarca assoluto. In sintesi i poteri propri dei sistemi giurisdizionalisti sono

stati tradizionalmente classificati secondo due grandi filoni: - Poteri volti a proteggere la Chiesa; - Poteri diretti a difendere lo Stato dalla

Chiesa. Entrambi i poteri facevano parte dei jura maiestatica circa sacra, e persino in sacris negli Stati protestanti. Questi poteri

comprendevano: Quanto alla protezione della Chiesa: - Lo Jus advoatiae o protectionis, in forza del quale lo Stato garantiva l’unità della

Chiesa e la purezza della fede; - Lo Jus reformandi, che attribuiva al principe il poter di intervenire nell’organizzazione interna della Chiesa,

determinandola o modificandola, nonché mutare le religioni dei sudditi. Quanto alla tutela dello Stato dalla Chiesa: - Lo jus nominandi, per

il quale il principe concorreva, in vario modo, alla nomina dei funzionari ecclesiastici, in particolare i vescovi; - Lo jus exclusive, con il

quale lo Stato dava la sua approvazione; - L’exequatur, consistente nel potere dello Stato di esaminare gli atti dell’autorità ecclesiastica per

paura che contenessero atti pericolosi per lo Stato; - Il sequestro di temporalia, ossia il sequestro dei beni temporali di un istituto

ecclesiastico che il rappresentante avesse male amministrato; - Lo jus appelationis, in base al quale gli ecclesiastici o i fedeli potevano

ricorrere al sovrano, con l’appello per abuso, da qualsiasi atto delle autorità ecclesiastiche; - Il dominii eminentis, appartenente al sovrano

su tutto il territorio dello Stato, che stabiliva che i sudditi fossero considerati solo domini utili per i loro beni, tali poteri nei confronti degli

enti ecclesiastici, implicava la facoltà di imporre tributi, di amministrare i beni in caso di vacanza, facendo propri i frutti e, quando la

necessità politica lo esigesse, di incamerarne i beni con leggi di ammortizzazione; - Lo ius inspiciendi, ossia il generale potere del principe

di intervenire e vigilare sulle istituzioni ecclesiastiche, controllandone gli acquisti e l’amministrazione dei beni, istituire nuovi enti,

sopprimere quelli inutili o dannosi, sorvegliare la professione dei voti religiosi, l’insegnamento nei seminari e nelle altre scuole, e, ancor di

più di sorvegliare sui concili e sulle missioni ed inoltre di limitare le relazioni fra istituti e la Santa Sede.

Lezione 007

1. estratto delle tesi di Lutero Il malessere serpeggiante nell’orbe cattolico per l’eccessiva temporalizzazione della Chiesa e per la persistente rilassatezza trovò nella c.d. vendita delle indulgenze la goccia che fece traboccare il vaso: Leone X, per finanziare l’edificazione della nuova basilica di San Pietro, infatti, promosse una vera e propria «vendita». Il 31 ottobre 1517, sul portone della chiesa di Wittenberg, il monaco agostiniano Martin Lutero affisse un documento con le sue 95 tesi sulla penitenza, le attribuzioni del Papa e la validità delle indulgenze. Iniziò il movimento della Riforma, sostenuta da buona parte dei Principi tedeschi, che portò al distacco da Roma di una notevole porzione della cristianità, suddivisa in diverse Chiese, caratterizzate da spirito nazionale e dalla teologia di diversi predicatori, tesi a rinnovare la Chiesa ed a farla ritornare alle origini. La Riforma ebbe notevoli influssi anche sulla concezione dei rapporti tra Stato e Chiesa: la dottrina protestante, infatti, tende a delegare in toto allo Stato l’amministrazione della società civile: per Lutero, il mondo è retto dall’autorità politica e dalla legge, volute da Dio per proteggere la convivenza civile; l’obbedienza al potere politico e la leale partecipazione alla vita pubblica nascono dalla stessa coscienza del fedele; non è ammesso il diritto di resistenza all’autorità politica, a meno che questa perseguiti i cittadini in quanto cristiani o offenda volutamente lo spirito cristiano; per conseguenza, una volta riconosciuta la libertà di praticare il culto cristiano, la religione è indifferente al regime politico in cui opera. Partendo da questi presupposti, Lutero giunse anche a rinunciare all’autogoverno delle comunità cristiane, delegando di fatto all’autorità temporale compiti di controllo in materia religiosa. Lutero ricercò sostegno nel potere politico, che rinvenne nella sua teologia riformata la giustificazione sia per tagliare il legame fra Roma e Principi tedeschi, sia per secolarizzare i beni ecclesiastici (soprattutto i conventi e pertinenze), che diventarono proprietà dei sovrani o furono acquistati dai borghesi, previa soppressione dei monasteri.

Lezione 008

1. 8_7 Le leggi Siccardi prevedevano sono leggi da cui trasse origine lo Statuto Albertino nessuna delle risposte precedenti è corretta una serie di disegni di legge aventi lo scopo di favorire e incrementare il potere ecclesiastico rispetto a quello temporale **una serie di disegni di legge aventi lo scopo di correggere l'arcaico sistema dei rapporti tra Stato e Chiesa, con misure che favorissero una maggiore autonomia e capacità di intervento del potere civile

  1. 8_10 Il problema religioso per l'Italia appena unificata risultava** una seria questione politica che portava gravi ripercussioni per la formazione dell'identità nazionale fondata sui principi di uno Stato liberale una questione che avrebbe portato alla formazione di uno Satto democratico nessuna delle risposte è corretta una questione assolutamente irrilevante dal punto di vista politico 3. 8_9 Per manomorta si intende nessuna delle risposte è corretta l'antichissimo istituto di origine medievale che attribuiva una situazione di privilegio alla massa dei beni di proprietà degli enti civili l'antichissimo istituto di origine medievale che attribuiva una situazione di privilegio agli uomini sulle donne; in particolare gli uomini avevano un pieno potere sulle donne **l'antichissimo istituto di origine medievale che attribuiva una situazione di privilegio alla massa dei beni di proprietà degli enti ecclesiastici
  2. 8_8 Tra le varie innovazioni le leggi Siccardi** nessuna delle risposte è corretta incrementarono il poetere l'autonomia della Chiesa rispetto al potere temporale abolirono esclusivamente le pene per l'inosservanza delle festività religiose **abolirono il foro e le immunità ecclesiastiche; abolirono il diritto di asilo nelle chiese e nei luoghi sacri; abolirono le pene per l'inosservanza delle festività religiose
  3. 8_6 Le leggi Siccardi sono state emanate nel** 1600 1850 dopo la fine del secondo conflitto mondiale nessuna delle risposte è corretta 6. 7_5 Con il Concordato di Worms furono restituite le nomine ecclesiastiche all'Imperatore fu sancita la netta separazione tra potere temporale e potere religioso nessuna delle risposte è corretta **furono retituite le nomine ecclesiastiche alla Chiesa di Roma con un appropriato simbolismo
  4. 7_4 Il Concordato di Worms** fu firmato dall'Imperatore Callisto II e il papa fu firmato dall'Imperatore e dal papa Callisto II nessuna delle risposte è corretta fu firmato dall'Imperato e il papa Francesco

8. 7_2 Il Concordato di Worms fu stipulato nel 1300 fu stipulato nel 1122 nessuna delle risposte è corretta fu stipulato nel 1200 9. 7_1 Il Gallicanesimo si sviluppò in Francia in Italia tutte le precedenti sono vere in Germania 10. 7_3 Il Grande scisma del 1054 nessuna delle risposte precedenti è corretta è noto come scisma tra il Pontefice Giovanni Paolo II e il Presidente del Consiglio Bettino Craxi è noto come Scisma d'Oriente tra gli occidentali e come Scisma dei Latini tra gli orientali è noto come Scisma d'Oriente tra gli orientali e come Scisma dei Latini tra gli occidentali 11. le leggi Siccardi

Nel febbraio 1850, con il governo D’Azeglio, il ministro della giustizia Giuseppe Siccardi presentò una serie di disegni di legge

aventi lo scopo di correggere l’arcaico sistema dei rapporti tra Stato e Chiesa, con misure che favorissero una maggiore

autonomia e capacità di intervento del potere civile. Tali progetti miravano a limitare i più retrivi privilegi ecclesiastici:

•l’abolizione del foro e delle immunità ecclesiastiche, cosicché anche gli appartenenti al clero fossero soggetti alla

giurisdizione ordinaria civile e penale dello Stato e non più a tribunali ecclesiastici, gestiti dalla Chiesa, loro riservati come ad

un coetus speciale; • l’abolizione del diritto d’asilo nelle chiese e luoghi sacri, dove l’autorità civile avrebbe potuto

provvedere all’arresto di persone, alla perquisizione ed al sequestro di oggetti nell’esercizio della giurisdizione penale statale,

pur con tutte le cautele imposte dalla specialità dei luoghi sacri; •l’abolizione delle pene per inosservanza di feste religiose se

non quelle ammesse dallo Stato; •il divieto alle manomorte ecclesiastiche e laicali ad acquistare beni immobili per donazioni

o testamento tra soggetti viventi, senza autorizzazione regia, di concerto con il Consiglio di Stato. L’ultima disposizione aveva

il fine di porre un freno alla manomorta, ossia l’antichissimo istituto di origine medievale che attribuiva una situazione di

privilegio alla massa dei beni di proprietà degli enti ecclesiastico: poiché tali enti avevano una durata indefinita, anche

plurisecolare, i loro beni non potevano essere trasmessi per successione mortis causa, sicché erano esenti da imposte di

successione e – nel corso degli anni – potevano assumere le dimensioni di enormi patrimoni, continuamente incrementati dai

pii lasciti dei fedeli per la salute dell’anima.

13. lo Statuto Albertino

Lo Statuto del Regno o Statuto Fondamentale della Monarchia di Savoia (noto come Statuto Albertino, dal nome del re che lo

promulgò, Carlo Alberto di Savoia), fu la Costituzione adottata dal Regno di Sardegna il 4 marzo 1848 a Torino. Nel preambolo

autografo dello stesso Carlo Alberto viene definito come «Legge fondamentale perpetua ed irrevocabile della Monarchia

sabauda». Il 17 marzo 1861, con la fondazione del Regno d’Italia, divenne la carta fondamentale della nuova Italia unita e

rimase formalmente tale, pur con modifiche, fino al biennio 1944-1946 quando, con successivi decreti legislativi, fu adottato

un regime costituzionale transitorio, valido fino all'entrata in vigore della Costituzione, il 1° gennaio 1948. Lo Statuto

Albertino, in quanto costituzione flessibile, poteva essere modificato o integrato con legge adottata secondo la procedura

ordinaria. Il sistema costituzionale italiano subì un'evoluzione dettata da una scelta costituente compiuta formalmente dal

monarca, ma legata al concreto divenire del sistema politico. La prima modifica dello Statuto sarà quella relativa alla

bandiera, da quella con la coccarda azzurra a quella con la coccarda tricolore, in occasione della ribellione del Lombardo-

Veneto contro il dominio austriaco nel 1848. Il fatto che il testo si sia poi rivelato generico, nei fatti, si rivelò essere un

vantaggio, perché ne permise un pacifico adeguamento a mutate esigenze e situazioni, come d'altronde in quasi tutte le carte

costituzionali sette-ottocentesche. Tale elasticità dello Statuto fece commentare da Arturo Carlo Jemolo che esso «visse di

vita propria» per quasi cent'anni. L'elasticità del testo permetteva infatti di piegarlo ad una certa interpretazione (invocando

certe espressioni a danno di altre), sottolineando un punto o un articolo piuttosto che un altro. Lo Statuto acquistò così, fin

dall'inizio, un certo aspetto di intangibilità, proprio mentre nei decenni ne mutavano i contenuti effettivi. Per lungo tempo,

non ci furono modifiche formali del testo statutario, almeno fino al periodo fascista. Lo Statuto corrisponde a ciò che si

definisce una costituzione breve: limitandosi ad enunciare i diritti (che sono per lo più libertà dallo Stato) e ad individuare la

forma di governo.

Lezione 009

1. la legge delle guarentigie

La legge 13 maggio 1871, n. 214 era intitolata “guarentigie delle prerogative del Sommo Pontefice e della Santa Sede e per le

relazioni della Chiesa con lo Stato”: si componeva, dunque, di due parti: a) la prima, di carattere “internazionale”, anche se

non negoziata, avente lo scopo di garantire al Papa la libertà di agire come Sommo Pontefice della Chiesa cattolica in campo

spirituale universale e come Santa Sede, dotata di personalità giuridica internazionale, nei suoi rapporti con gli Stati; b)la

seconda, di carattere “interno”, disciplinava le relazioni della Chiesa con lo Stato nelle materie di carattere religioso

d’interesse anche per lo Stato: una sorta di concordato non negoziato, ma imposto dal Regno d’Italia alla Chiesa cattolica, un

atto di fatto di natura giurisdizionalista. Indipendentemente dai contenuti, il Papa, con l’enciclica Ubi nos del 15.5.1871,

rifiutò la legge poiché: era una dichiarazione unilaterale dello Stato Italiano, che presumeva una manifestazione di sovranità

esaustiva ed autosufficiente e rifiutava la negoziazione con la S.Sede, cui era imposta senza alcuna possibilità di modifica o di

revisione congiunta, in condizioni di disparità; •non c’era il presidio di alcuna garanzia internazionale, come un trattato tra

Enti sovrani; •era modificabile in qualsiasi momento dal Parlamento, poiché si trattava di una legge ordinaria, soggetta al

mutare delle maggioranze politiche; •non attribuiva neppure una minima sovranità territoriale, a garanzia della libertà di

svolgere la funzione di governo religioso della Chiesa universale.

3. la debellatio dello Stato Pontificio

Nel diritto internazionale l’espressione latina debellatio è impiegata tecnicamente per definire la situazione comportante la

totale cancellazione di uno Stato a causa di una sconfitta al termine di un conflitto militare. Di particolare rilevanza la

debellatio dello Stato Pontificio, avvenuta definitivamente il 20 settembre 1870, con la presa di Roma dopo la breccia di Porta

Pia; in verità, i domìni papali erano già stati ridotti notevolmente nel 1860-61,ma al Papa era rimasta la piena sovranità sul

Lazio (all’incirca l’antico Patrimonio di San Pietro), con l’assistenza delle truppe francesi inviate da Napoleone III. Alla caduta

di questi a Sedan il 1° settembre 1870, seguì l’immediato intervento delle forze italiane, che, entrate in Roma, debellarono

definitivamente lo Stato Pontificio, che cessò di esistere; dopo secoli e secoli, il potere temporale del Papa veniva meno e Pio

IX si dichiarò prigioniero nella cattività del ristretto perimetro delle mura vaticane, entro le quali le truppe italiane non

entrarono mai, mentre Roma veniva proclamata definitivamente capitale del Regno d’Italia. Con la debellatio, nacque la c.d.

questione romana, destinata a dominare la vita politica del Regno d’Italia sino alla Conciliazione del 1929 e ad influenzare la

legislazione ecclesiastica, ì di natura puramente unilaterale e, a volte, anche persecutoria nei confronti della Chiesa. Pio IX,

reagì con energia all’invasione italiana e rivendicò “il Principato civile concesso alla Sede Apostolica per particolare volontà di

Dio, affinché i successori del beato Pietro potessero nell’esercizio della loro giurisdizione spirituale godere la necessaria e

sicura pienezza di libertà” , dichiarando e “protestando innanzi a Dio e a tutto il mondo cattolico” di essere tenuto “in una

prigionia tale da non poter esercitare sicuramente, tranquillamente e liberamente la propria suprema Autorità pastorale”

(enciclica Respicientes ea, 1°.11.1870, passim). La Santa Sede, dunque, considerò una vera e propria usurpazione la

cessazione del sistema del Papa-Re, cioè la contemporaneità nel Pontefice della figura di capo supremo della Chiesa cattolica

e di sovrano di un territorio, strumentale questo al libero esercizio del potere spirituale universale del Papa, così come

garantito sin dall’apocrifa donazione di Costantino (sec. IV) e dalla donazione di Sutri (718), da cui nacque il suo potere

temporale. Coerentemente, i successori di Pio IX, da Leone XIII a S. Pio X, a Benedetto XV, a Pio XI non accettarono la

debellatio e continuarono a rivendicare la loro sovranità, impedendo ai cattolici italiani di partecipare esplicitamente alla vita

pubblica dello Stato usurpatore. Le truppe italiane, occupata Roma, non violarono mai la cinta delle mura leonine, entro cui il

Papa si era ritirato: in tal modo, venne riconosciuta de facto alla Santa Sede una forma di indipendenza, che – nelle intenzioni

dello Stato italiano – divenne autonomia giuridica in forza delle c.d. leggi delle guarentigie, con le quali il Parlamento affrontò

la questione romana, credendo di risolverla.

Lezione 010

1. 9_1 Per debellatio si intende La creazione di un nuovo Stato che diventa autonomo e indipendente rispetto ad un altro Situazione comportante la totale cancellazione di uno Stato a causa di una sconfitta al termine di un conflitto militare nessuna delle risposte è corretta Situazione comportante la totale cancellazione di uno Stato in base ad accordi internazionali tra Stati più forti 2. 9_2 La debellatio dello Stato Pontificio avviene definitivamente dopo la fine della prima Guerra Mondiale avviene definitivamente nel 1870 nessuna delle risposte è corretta avviene definitivamente dopo la fine della seconda Guerra Mondiale 3. 9_3 La legge delle guarentigie si costituiva di una parte non sono divise in parti di tre parti **Di due parti

  1. 9_4 Con la debellatio dello Stato Pontificio** Napoli fu proclamata la capitale del Regno d'Italia Roma fu proclamata la capitale dello Regno d'Italia Torino fu proclamata la capitale del Regno d'Italia nessuna delle risposte è corretta 5. 9_5 Con la debellatio dello Stato Pontificio nessuna delle risposte precedenti è corretta nacque la cosiddetta questione dello Stato italiano nacque la cosiddetta questione dello Stato Pontificio **nacque la cosiddetta questione romana
  2. 9_6 Le leggi delle guarentigie** furono emanate per poi dar vita agli accordi di Villa Madama nessuna delle risposte è corretta furono emanate dal Governo con la convizione che in tal modo si risolveva la cossiddetta questione romana furono emanate dal Parlamento con la convizione che in tal modo si risolveva la cossiddetta questione romana 7. 10_7 Con la questione romana nessuna delle risposte è corretta fu abolito l'insegnamento della religione a scuola si risolse definitivamente la problematica dell'insegnamento della religione a scuola si aprì anche il problema relativo all'insegnamento della religione a scuola