





































































Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity
Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium
Prepara i tuoi esami
Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity
Prepara i tuoi esami con i documenti condivisi da studenti come te su Docsity
Trova i documenti specifici per gli esami della tua università
Preparati con lezioni e prove svolte basate sui programmi universitari!
Rispondi a reali domande d’esame e scopri la tua preparazione
Riassumi i tuoi documenti, fagli domande, convertili in quiz e mappe concettuali
Studia con prove svolte, tesine e consigli utili
Togliti ogni dubbio leggendo le risposte alle domande fatte da altri studenti come te
Esplora i documenti più scaricati per gli argomenti di studio più popolari
Ottieni i punti per scaricare
Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium
Paniere di Diritto Ecclesiastico 2020 2021 completo di tutte le domande sia aperte che chiuse svolte accuratamente. Esame passato con 28
Tipologia: Panieri
1 / 77
Questa pagina non è visibile nell’anteprima
Non perderti parti importanti!






































































1. 2_1 Il corso ha tra i vari scopi quello di conoscere e comprendere il fenomeno religioso con i suoi rapporti con gli Ordinamenti statuali, così come si sono sviluppati storicamente dall'inizio del Cristianesimo sino ai giorni nostri; il complesso delle norme dell'Ordinamento italiano in materia di rapporti con le confessioni religiose, con riferimento al Concordato con la Chiesa Cattolica, alle intese con le altre confessioni ed agli interventi giurisprudenziali in merito." nessuna delle risposte è corretta il complesso delle norme dell'Ordinamento italiano in materia di rapporti con le confessioni religiose, con riferimento al Concordato con la Chiesa Cattolica, alle intese con le altre confessioni ed agli interventi giurisprudenziali in merito. il complesso delle norme dell'Ordinamento italiano in materia di rapporti con le confessioni religiose, con riferimento al Concordato con la Chiesa Cattolica, alle intese con le altre confessioni ed agli interventi giurisprudenziali in merito. 2. 2_3 La posizione dello Stato Città del Vaticano a Roma tutte le precedenti sono vere è assolutamente rilevante per i rapporti tra lo Stato e la Chiesa non è rilevante per i rapporti tra lo Stato e la Chiesa è rilevante solo in alcuni casi per i rapporti tra lo Stato e la Chiesa 3. 2_4 La Chiesa è un'istituzione dello Stato italiano rappresenta l'istituzione più importante dello SCV rappresenta la tradizionale istituzione, in svariate forme, che raggruppa i fedeli di una religione nessuna delle precedenti risposte è corretta 4. 2_5 Il diritto ecclesiastico è un corpo organico di norme raccolte in unico testo: il Vangelo tutte le precedenti sono vere non è un corpo organico di norme, raccolte in un unico testo, ma è un compendio formato da norme di diversa origine e valore contenute pressoché in tutti i settori dell'ordinamento è un corpo organico di norme raccolte in diversi testi: i 4 Vangeli 5. 2_6 Il diritto ecclesiastico e il diritto canonico non sono sinonimi il diritto ecclesiastico studia i rapporti Chiesa e Vaticano; il diritto canonico studia i rapporti Stato Chiesa il diritto ecclesiastico disciplina la struttura della Chiesa, il diritto canonico disciplina i rapporti Stato-Chiesa sono sinonimi 6. 2_7 Norme unilaterali interne norme emanatre dal Pontefice nessuna delle precedenti risposte è corretta disposizioni che entrano a far parte dell'ordinamento statale tramite leggi di esecuzione e leggi di approvazione, attraverso cui lo Stato dà efficacia agli impegni che ha assunto verso le singole confessioni mediante accordi bilaterali con i loro rappresentanti leggi ed atti aventi forza di legge emanate sovranamente ed uni-lateralmente da uno Stato, con effetto imperativo sui soggetti al suo ordinamento
7. 2_8 L'art.19 della Costituzione tratta la libertà di riunione la libertà religiosa la libertà di associazione nessuna delle risposte è corretta
Lezione 003
1. la gerarchia delle fonti
2. fonti del diritto Si definiscono fonti del diritto gli atti e/o i fatti produttivi di diritto, cioè gli atti che pongono in essere norme giuridiche e gli strumenti con i quali il diritto è reso noto ai cittadini soggetti ad un ordinamento. Si distinguono, dunque, a seconda della funzione cui presiedono: a) le fonti di cognizione, che comprendono documenti scritti e formali e pubblicazioni ufficiali che portano a conoscenza pubblica il testo delle norme giuridiche e ne rendono obbligatorio il rispetto come dovere giuridico (la Gazzetta Ufficiale, i Bollettini Ufficiali Regionali, la pubblicazione sui quali è condizione di efficacia erga omnes delle norme); b) le fonti di produzione, ossia gli atti contenenti le norme giuridiche emanate dagli organi istituzionalmente competenti, a seguito di procedure formali prestabilite (ad es. le leggi approvate da entrambi i rami del Parlamento secondo il procedimento di cui agli artt.70 e ss. della Costituzione, i decreti legislativi, emanati dal Governo, secondo la legge di delega la procedura ex art.76 Cost.,ecc.). Il diritto ecclesiastico italiano, inoltre, distingue le sue fonti in: 1) fonti interne, di provenienza: a) unilaterale statale e regionale; b) unilaterale confessionale (con riflessi interni in caso di rinvio da parte di norme italiane); c) bilaterale statale e confessionale (concordate) rese efficaci nell’ordinamento italiano tramite ratifica legislativa od altri mezzi giuridici. 2) fonti esterne, di provenienza: a) internazionale; b) comunitaria (dell’Unione Europea). le fonti interne trovano il loro apice nella Costituzione (in particolare gli artt. 2, 3, 7, 8, 19 e 20), in cui si manifestano i principi generali fondamentali a cui le fonti inferiori devono conformarsi: si tratta di precetti costituzionali che, riconoscendo tra i diritti inviolabili dell’uomo la libertà religiosa (art.19), tutelano la libertà di riunione o di associazione (artt.17 e 18) e vietano che lo Stato introduca norme discriminatorie, anche di natura tributaria in odio al carattere religioso di un ente (art.20) e delineano il sistema tipico dei rapporti tra Stato e confessioni religiose (Concordato, intese). Le fonti esterne, come suggerisce la stessa definizione, sono di provenienza esterna rispetto all’ordinamento italiano, che per motivi di carattere internazionale non può più essere definito un ordinamento chiuso e da autosufficiente. Invero, la Repubblica italiana rientra a pieno titolo nella comunità universale degli Stati e aderisce a numerose organizzazioni ed enti di carattere plurinazionale, la cui appartenenza comporta anche l’accettazione di regole comuni, a cui uniformare il proprio ordinamento interno.
Lezione 004
1. 4_10 Sino ai Patti Lateranensi il sistema dei rapporti tra Statoe Chiesa era qualificabile come giurisdizionalismo liberale come indipendentismo liberale nessuna delle risposte è corretta come separatismo 2. 3_2 Le fonti di produzione sono la Gazzetta Ufficiale quelle che comprendono documenti scritti e formali e pubblicazioni ufficiali che portano a conoscenza pubblica il testo delle norme giuridiche e ne rendono obbligatorio il rispetto come dovere giuridico nessuna delle risposte precedenti è corretta **gli atti contenenti le norme giuridiche emanate dagli organi istituzionalmente competenti, a seguito di procedure formali prestabilite
12. il dualismo cristiano Con l’arrivo di San Pietro princeps Apostolorum a Roma e la predicazione di San Paolo Apostolo delle genti (per tradizione martiri sotto Nerone nella prima persecuzione 64-68 d.C.), si ebbe l’incontro tra la nuova fede cristiana e l’Impero romano. L’atteggiamento del cristianesimo nei rapporti con lo Stato - quello romano in particolare - era completamente diverso dalle secolari abitudini generali e partiva dalla sentenza evangelica: «Date a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio». Concetto innovativo perché, mettendola in rapporto al contesto storico unionista, per cui la religione pagana altro non era che un instrumentum regni, comportava la distinzione tra religione e politica e quindi tra Chiesa e Stato. L’interpretazione più tradizionale ed assodata, in chiave giuridico- politica, vede in questo passo lo stabilimento del principio dualistico, in forza del quale due autorità governano il mondo sin dalla creazione, sebbene solo l’incarnazione del Salvatore lo rese riconoscibile ed esplicito, con il superamento del monismo antico (unicità di potere secolare e spirituale) e la nascita della respublica cristiana. Il dualismo introdotto dalle parole evangeliche si differenzia ontologicamente dalla plurisecolare esperienza pagana: l’ humanum genus, infatti, deve essere retto non solo dallo Stato onnipotente, nelle sue forme, ma da due autorità diverse, lo Stato, appunto, nelle sue svariate forme costituzionali, e lo spirito che si effonde nell’istituzione religiosa, la Chiesa per i cristiani. I primi cristiani, dunque, assommarono in sé l’inedita duplice veste di suddito-civis e di fedele-credente, sicché erano visti come atei dalle istituzioni, perché sleali sul piano politico dell’ossequio all’Imperatore sovrano- divinità e, soprattutto, inaffidabili per la difesa militare della patria, tratto fondamentale ed irrinunciabile del mondo romano. Considerati un corpo estraneo e concorrente, furono subito oggetto di persecuzioni, che non miravano a colpire la natura rivoluzionario della loro politica sociale (che, generalmente, era allineata al comune sentire, come per esempio nei confronti della schiavitù), ma il carattere culturale di una dottrina religiosa che poneva le questioni civili su un piano diverso da quelle religiose, così da minacciare uno status quo di un sistema che vedeva uniti e coincidenti religione e Stato. Dunque, dalla sentenza del Salvatore sorgono sia il dovere di restituire il denaro a Cesare, iscritto sul metallo della moneta, sia il più forte obbligo naturale di restituire l’uomo a Dio, iscritto nella stessa natura umana. A Cesare è giusto e lecito rendere il denaro dovuto (perché serve a Cesare come mezzo per promuovere una società fondata sulla giustizia e sull’etica), ma a Dio bisogna rendere tutto; l’uomo non è relegabile alla sola materialità, anzi la spiritualità è la dimensione prevalente di ogni esistenza e fonte di salvezza.
Lezione 005
1. contenuto e strutura del Corpus iuris civilis Il Corpus iuris civilis consiste in una raccolta di materiale normativo e giurisprudenziale di diritto romano voluta dall’imperatore Giustiniano per mettere ordine al sistema giuridico dell’impero bizantino. L’opera fu iniziata poco dopo l’ascesa di Giustiniano e proseguì fino alla sua morte. Le attività di ricerca e selezione del materiale e la compilazione furono condotte da una commissione, comprendente giuristi, divisa in tre sottocommissioni con l’incarico di spogliare le antiche opere dei giuristi appartenenti ai tre generi letterari tradizionali della giurisprudenza, in particolare Triboniano. Il Corpus Iuris Civilis è composto da: •Institutiones •Digesto (o Pandectae) •Codex •Novellae Constitutiones Institutiones – opera didattica in 4 libri destinata a coloro che studiavano il diritto sul modello delle Istituzioni di Gaio; Digesto (o Pandectae) – antologia in 50 libri di frammenti estrapolati dalle opere giuridiche dei più eminenti giuristi della storia di Roma; Codex – raccolta di costituzioni imperiali da Adriano allo stesso Giustiniano; Novellae Constitutiones – costituzioni emanate da Giustiniano dopo la pubblicazione del Codex, fino alla sua morte. I primi tre testi sono scritti in latino mentre l’ultimo, è scritto parte in latino e parte in greco. 2. la nascita del potere temporale della Chiesa L’origine del potere temporale della Chiesa risiede nelle difficili vicende collegate alle ripetute invasioni barbariche ed ai disordini conseguenti, in cui alla Chiesa, organizzata localmente e centralmente, veniva riconosciuta una funzione fondamentale anche dagli Imperatori (da Costantino il Grande, sino a Giustiniano), che avevano a più riprese mancato nelle loro funzioni istituzionali a tutto favore della Chiesa stessa, cui concedevano diritti e privilegi, ammettendone la maggiore credibilità e capacità amministrativa ed unico baluardo di sicurezza per le inermi popolazioni. Liutprando Re dei Longobardi, nel 728, costituì giuridicamente il primo nucleo delle terre della Chiesa, il patrimonio di San Pietro destinato a divenire lo Stato della Chiesa, organo sovrano, indipendente, avente personalità giuridica internazionale. I Longobardi giunsero all’epilogo del loro dominio, sconfitti dai Franchi nel 774 a Pavia; Carlo Magno nel corso della sua prima discesa nella proseguì nella donazione di territori alla Chiesa: con la promissio Carisiaca, il Re franco, in cambio della legittimazione della sua dinastia come patricii Romae concessa dal Sommo Pontefice Stefano II, assunse l’obbligazione di consegnare alla Sede dell’Apostolo Pietro l’Esarcato, il Veneto, l’Istria, l’Emilia, la Lunigiana, la Tuscia, l’Umbria, il Lazio, la Corsica e i ducati di Benevento e Spoleto, terre in mano ai Longobardi, ma rivendicate da Bisanzio). Lo Stato della Chiesa, denominato Patrimonium Petri, fu garantito nella sicurezza e nella libertà dall’impero carolingio; nella notte di Natale dell'anno 800, Papa Leone III, a sigillo ed alleanza, incoronò a Roma nella basilica di San Pietro Carlo Magno imperatore del Sacro Romano Impero (romano perché in parte coincidente con l'antico Impero Romano, sacro perché cristiano- cattolico). Nel disordine, nell'anarchia, nella violenza che allora attanagliavano le terre dell’Occidente, la Chiesa aveva maturato un’autorità de facto, tramite i suoi Vescovi ed il clero, gli unici a portare un messaggio di pace, di amore e di giustizia, tanto che i cittadini di Roma (decaduta con il trasferimento della capitale a Ravenna), al pari di quelli di altre comunità urbane, giunsero a vedere nel loro Pastore quasi un continuatore dell'autorità imperiale e ad attribuirgli funzioni di natura temporale: fu così che la Chiesa ed il Papato, in particolare, con l'energica guida di grandi pontefici, si addossarono una funzione civilizzatrice e moderatrice dei barbari, per integrarli nelle forme della civiltà romana. La forza propulsiva del cristianesimo, corroborata dall’esempio della resistenza alle ripetute persecuzioni, condusse in poco più di due secoli ad una più forte organizzazione gerarchica interna e alla diffusione della nuova religione in ogni strato sociale, sino a divenire maggioritaria. Con Costantino I il Grande avvenne l’inevitabile svolta: tramite l’editto di Milano del 313 d.C. il Cristianesimo fu riconosciuto come lecito e liberamente praticabile, cessarono le persecuzioni, furono restituiti i beni confiscati.
8. 6_7 L'Editto di Milano del 313 d.C. nessuna delle risposte è corretta rende il Cristianesimo fu riconosciuto come lecito e praticabile rende il Cristianesimo come assolutamente illecito e non praticabile dando luogo alle persecuzioni rende il Cristianesimo come praticabile solo se non si incorra nella violazione dell'ordine pubblico o del buon costume 9. 5_6 La lotta per le investiture è la controversia tra i vari Ministeri dello Stato italiano l'accordo tra Papato e Impero per scegliere e nominare i vescovi nessuna delle risposte precedenti è corretta **la controversia tra Papato e Impero sulla competenza scegliere ed a investire (nominare) i Vescovi
Lezione 007
1. estratto delle tesi di Lutero Il malessere serpeggiante nell’orbe cattolico per l’eccessiva temporalizzazione della Chiesa e per la persistente rilassatezza trovò nella c.d. vendita delle indulgenze la goccia che fece traboccare il vaso: Leone X, per finanziare l’edificazione della nuova basilica di San Pietro, infatti, promosse una vera e propria «vendita». Il 31 ottobre 1517, sul portone della chiesa di Wittenberg, il monaco agostiniano Martin Lutero affisse un documento con le sue 95 tesi sulla penitenza, le attribuzioni del Papa e la validità delle indulgenze. Iniziò il movimento della Riforma, sostenuta da buona parte dei Principi tedeschi, che portò al distacco da Roma di una notevole porzione della cristianità, suddivisa in diverse Chiese, caratterizzate da spirito nazionale e dalla teologia di diversi predicatori, tesi a rinnovare la Chiesa ed a farla ritornare alle origini. La Riforma ebbe notevoli influssi anche sulla concezione dei rapporti tra Stato e Chiesa: la dottrina protestante, infatti, tende a delegare in toto allo Stato l’amministrazione della società civile: per Lutero, il mondo è retto dall’autorità politica e dalla legge, volute da Dio per proteggere la convivenza civile; l’obbedienza al potere politico e la leale partecipazione alla vita pubblica nascono dalla stessa coscienza del fedele; non è ammesso il diritto di resistenza all’autorità politica, a meno che questa perseguiti i cittadini in quanto cristiani o offenda volutamente lo spirito cristiano; per conseguenza, una volta riconosciuta la libertà di praticare il culto cristiano, la religione è indifferente al regime politico in cui opera. Partendo da questi presupposti, Lutero giunse anche a rinunciare all’autogoverno delle comunità cristiane, delegando di fatto all’autorità temporale compiti di controllo in materia religiosa. Lutero ricercò sostegno nel potere politico, che rinvenne nella sua teologia riformata la giustificazione sia per tagliare il legame fra Roma e Principi tedeschi, sia per secolarizzare i beni ecclesiastici (soprattutto i conventi e pertinenze), che diventarono proprietà dei sovrani o furono acquistati dai borghesi, previa soppressione dei monasteri.
Lezione 008
1. 8_7 Le leggi Siccardi prevedevano sono leggi da cui trasse origine lo Statuto Albertino nessuna delle risposte precedenti è corretta una serie di disegni di legge aventi lo scopo di favorire e incrementare il potere ecclesiastico rispetto a quello temporale **una serie di disegni di legge aventi lo scopo di correggere l'arcaico sistema dei rapporti tra Stato e Chiesa, con misure che favorissero una maggiore autonomia e capacità di intervento del potere civile
8. 7_2 Il Concordato di Worms fu stipulato nel 1300 fu stipulato nel 1122 nessuna delle risposte è corretta fu stipulato nel 1200 9. 7_1 Il Gallicanesimo si sviluppò in Francia in Italia tutte le precedenti sono vere in Germania 10. 7_3 Il Grande scisma del 1054 nessuna delle risposte precedenti è corretta è noto come scisma tra il Pontefice Giovanni Paolo II e il Presidente del Consiglio Bettino Craxi è noto come Scisma d'Oriente tra gli occidentali e come Scisma dei Latini tra gli orientali è noto come Scisma d'Oriente tra gli orientali e come Scisma dei Latini tra gli occidentali 11. le leggi Siccardi
13. lo Statuto Albertino
Lezione 009
1. la legge delle guarentigie
3. la debellatio dello Stato Pontificio
Lezione 010
1. 9_1 Per debellatio si intende La creazione di un nuovo Stato che diventa autonomo e indipendente rispetto ad un altro Situazione comportante la totale cancellazione di uno Stato a causa di una sconfitta al termine di un conflitto militare nessuna delle risposte è corretta Situazione comportante la totale cancellazione di uno Stato in base ad accordi internazionali tra Stati più forti 2. 9_2 La debellatio dello Stato Pontificio avviene definitivamente dopo la fine della prima Guerra Mondiale avviene definitivamente nel 1870 nessuna delle risposte è corretta avviene definitivamente dopo la fine della seconda Guerra Mondiale 3. 9_3 La legge delle guarentigie si costituiva di una parte non sono divise in parti di tre parti **Di due parti