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Analisi dei procedimenti penali abbreviati: un approfondimento sul giudizio abbreviato, Sintesi del corso di Diritto Processuale Penale

SIRACUSANO – GALATI – TRANCHINA – ZAPPALÀ, Diritto processuale penale

Tipologia: Sintesi del corso

2013/2014

Caricato il 26/06/2014

vulcanologia123456
vulcanologia123456 🇮🇹

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capitolo primo
CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE
1. La funzione dei procedimenti speciali.
Come dimostrano le lunghe esperienze applicative del rito ac-cusatorio nei
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elaborazione probatoria e come irri-nunciabile momento di aggregazione
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Scarica Analisi dei procedimenti penali abbreviati: un approfondimento sul giudizio abbreviato e più Sintesi del corso in PDF di Diritto Processuale Penale solo su Docsity!

capitolo primo

CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE

1. La funzione dei procedimenti speciali. Come dimostrano le lunghe esperienze applicative del rito ac-cusatorio nei paesi di common law, il sistema dell'amministrazione della giustizia penale non potrebbe reggere se la maggior parte dei procedimenti (si parla di una cifra intorno al 90%) non fosse defi 0 01 Fnita mediante itinerari processuali diversi da quello ordinario. Il processo accusatorio è un meccanismo complesso e particolarmen 0 01 Fte garantista e va adoperato con parsimonia: soltanto nei pochi casi in cui la vicenda non può concludersi con forme semplificate. È sulla base di queste esperienze, infatti, che il legislatore del 1988 ha previsto accanto al modello generale di stampo accusatorio, or 0 01 Fdinato secondo uno sviluppo progressivo formato da "indagini pre 0 01 Fliminari, udienza preliminare, dibattimento e impugnazioni", varie forme di procedure alternative con chiare funzioni di economia processuale. Tale obiettivo, d'altronde, è fatto palese dalla stessa relazione al progetto preliminare del codice, laddove si afferma che "le de 0 01 Fviazioni che nei procedimenti speciali si riscontrano rispetto al mo 0 01 Fdello del procedimento ordinario tendono tutte a semplificare i meccanismi processuali o ad abbreviare la durata del processo me 0 01 Fdiante forme di definizione anticipata rispetto alle forme del giudi 0 01 Fzio dibattimentale". Ciò non vuoi dire, evidentemente, che il dibattimento, come sede primaria di elaborazione della prova e di formazione del giudi 0 01 Fzio, perda tutta la sua "centralità". Anche se la maggior parte dei casi seguisse itinerari processuali privi della fase dibattimentale, resterebbe "ugualmente importante la 'funzione' del dibattimento, quale insostituibile modello di elaborazione probatoria e come irri-nunciabile momento di aggregazione delle indagini preliminari" (siracusano); esso rappresenterebbe pur sempre, in altre parole, il punto nevralgico dell'intero sistema processuale, il luogo dove con 0 01 Fvergono e trovano la loro più compiuta spiegazione le linee portan 0 01 Fti del complesso reticolo probatorio: ogni richiesta, ogni atto, ogni scelta si pone come momento di una più ampia linea strategica, ac- cusatoria o difensiva, che guarda al dibattimento come al suo natu 0 01 Frale punto di approdo, come alla possibile scena finale nella quale si devono dipanare i grovigli e si deve definire la vicenda proces 0 01 Fsuale. L'auspicata esiguità del numero di processi che devono per 0 01 Fvenire alla fase dibattimentale non può far dimenticare la rilevante circostanza che essa rappresenta comunque il parametro fonda 0 01 Fmentale al quale le parti

rapportano tutte le loro attività processua 0 01 Fli nella consapevolezza di essere titolari di un diritto al dibattimen 0 01 Fto ineludibile senza il loro consenso. Un implicito riconoscimento costituzionale di tale impostazione è facilmente rawisabile nella nuova formulazione dell'art. Ili Cost. laddove si stabilisce, al comma 4, che il processo penale è regolato dal principio del con-traddittorio nella formazione della prova, e, al comma 5, che la leg 0 01 Fge regola i casi in cui si deroga a tale principio "per consenso del 0 01 Fl'imputato...". Anche se, in verità, l'aver subordinato la deroga al solo consenso dell'imputato e non a quello di entrambe le parti (co-m'era nel testo originario del codice) presenta l'alto rischio di con 0 01 Fsentire una interpretazione sistematica che faccia scadere il valore del contraddittorio da metodo oggettivo di ricerca a garanzia sog 0 01 Fgettiva di difesa dell'imputato. Con la previsione dei "procedimenti speciali", dunque, il legi 0 01 Fslatore ha voluto offrire alle parti una gamma di moduli processuali variamente congegnati in rapporto a specifiche situazioni normati 0 01 Fvamente prefissate (prova evidente, confessione, consenso, ecc.), al fine di stimolare l'adozione dei percorsi alternativi più appropriati alla concreta vicenda, realizzando così celerità di decisione, econo 0 01 Fmicità di procedure e maggior efficienza del sistema penale misura 0 01 Fta sulla tempestività della risposta sanzionatoria. I cinque procedimenti speciali previsti nel libro sesto del codi 0 01 Fce sono: 1 ) il giudizio abbreviato; 2) il procedimento per l'applica 0 01 Fzione della pena su richiesta delle parti; 3) il giudizio direttissimo; 4) il giudizio immediato;

  1. il procedimento per decreto. Ad essi poi vanno aggiunti, per completezza, il procedimento di oblazione (art. 141 n. att. c.p.p. e artt. 162, 162-bis c.p.) e il giu 0 01 Fdizio deferito a un giurì d'onore (artt. 177 e segg. n. att. c.p.p. e art. 597 c.p.). L'uso del termine "procedimenti" per indicare i riti alternativi non deve indurre in errore. Ad esso il legislatore è ricorso per sot 0 01 Ftolineare la possibilità che i detti procedimenti si realizzino nel cor 0 01 Fso della fase delle indagini preliminari, ma non si devono confonde 0 01 Fre con queste. Mentre, infatti, le attività d'indagine precedono l'e 0 01 Fsercizio dell'azione penale e sono ad essa ordinate, i riti speciali im 0 01 Fpongono pronunce giurisdizionali e costituiscono, dunque, veri e propri processi che implicano l'avvenuto promovimento dell'azione.

2. I procedimenti di deflazione dibattimentale. Il modello di processo ordinario adottato dal codice consta, come abbiamo visto, di una sequenza di momenti (indagini, udien 0 01 Fza preliminare,

appare giustificata dal 0 01 Fl'origine negoziale della scelta del procedimento alternativo, con 0 01 Fformemente alle più chiare impostazioni accusatorie che assegnano all'imputato e al pubblico ministero ruoli preminenti nell'ambito delle forme della dialettica processuale e della definizione della controversia. Un ulteriore effetto di economia processuale comune ai due più tipici procedimenti deflattivi, il giudizio abbreviato e l'applica 0 01 Fzione della pena su richiesta, è rappresentato dai rilevanti limiti im 0 01 Fposti dalla legge (artt. 443 e 448 c.p.p.) all'appellabilità del provve 0 01 Fdimento conclusivo.

3. I procedimenti di anticipazione del dibattimento. Contrariamente ai procedimenti suaccennati che tendono ad evitare la celebrazione del dibattimento, la "specialità" del giudizio direttissimo e di quello immediato consiste invece nel condurre ra 0 01 Fpidamente l'imputato al dibattimento senza passare per l'udienza preliminare. L'economia processuale si realizza in questi casi con l'elimina- zione di un tipico momento di garanzia giurisdizionale nei processi accusatori: quello diretto a verificare la necessità del rinvio a giudi 0 01 Fzio. La funzione dell'udienza preliminare è, tra l'altro, com'è noto, proprio quella di consentire al giudice per le indagini preliminari di "filtrare" le imputazioni formulate dal pubblico ministero. Mentre nel giudizio direttissimo la scelta d'instaurare il dibat 0 01 Ftimento spetta soltanto all'organo di accusa, nel giudizio immedia 0 01 Fto è necessario che intervenga la concorde volontà del giudice per le indagini preliminari a cui il pubblico ministero si è rivolto per il rinvio a giudizio. Una variante è costituita dalla possibilità che la richiesta provenga dallo stesso imputato. L'opportunità di addive 0 01 Fnire rapidamente al contraddittorio dibattimentale lo può convince 0 01 Fre dell'utilità di rinunciare al diritto di far passare al vaglio del giu 0 01 Fdice dell'udienza preliminare la pretesa accusatoria. La differenza nell'instaurazione dei due riti può cogliersi nella circostanza che nel direttissimo i presupposti sono più esattamente individuati (arresto in flagranza e confessione), nell'immediato in 0 01 Fvece il presupposto dell'evidenza della prova, non risultando nor 0 01 Fmativamente definito, lascia spazio a valutazioni ed esige controlli. La possibilità, infine, che nell'ambito del giudizio direttissimo e del giudizio immediato si inseriscano e prevalgano meccanismi di trasformazione dei riti in itìnere in giudizio abbreviato o in applica 0 01 Fzione della pena su richiesta fa emergere con chiarezza l'orienta 0 01 Fmento di favore del legislatore verso le forme "contratte" deflattive del dibattimento (Lozzi).

capitolo secondo

I RITI SPECIALI di DEFLAZIONE DEL DIBATTIMENTO

1. Il giudizio abbreviato tipico: nozione. Tra i procedimenti speciali il giudizio abbreviato (interamente riformato dalla 1. 16 dicembre 1999 n. 479) è di nuovo conio nel nostro sistema processuale e su di esso si appuntano consistenti speranze di deflazione del dibattimento. Si tratta di un procedi 0 01 Fmento che va definito come una decisione sul merito anticipata in sede di udienza preliminare. Anche se esso delinea prospettive pre 0 01 Fmiali, essendo prevista la riduzione di un terzo della pena in caso di condanna, il codice lo prefigura come un vero e proprio giudizio di merito anticipato che può pervenire agli stessi esiti di quello di 0 01 Fbattimentale: proscioglimento o condanna (l'art. 442 c.p.p. dispone che "il giudice provvede a norma degli artt. 529 e seguenti").

2. I requisiti. Il procedimento è avviato dalla richiesta dell'imputato e può riguardare un'imputazione relativa a qualsiasi reato, compreso quello punito con la pena dell'ergastolo che, a norma dell'art. 442 comma 2 c.p.p., in caso di condanna, viene sostituita, se è prevista senza isolamento diurno, con la reclusione di anni trenta; se, invece, è accompagnata dall'isolamento diurno, nei casi di concorso di reati e di reato continuato, viene sostituita con l'ergastolo. L'imputato può chiedere che il processo sia definito nell'u 0 01 Fdienza preliminare 1) allo stato degli atti, ovvero, 2) a seguito di una integrazione probatoria ritenuta necessaria ai fini della decisio 0 01 Fne e alla quale integrazione egli intende condizionare la richiesta di giudizio abbreviato (art. 438, comma 5 c.p.p.). Nella prima ipotesi, il giudice dispone senz'altro il giudizio. Nella seconda ipotesi, invece, lo dispone soltanto se l'integrazione probatoria richiesta risulti necessaria ai fini della decisione e sia "compatibile con le finalità di economia processuale proprie del procedimento..." (art. 438, comma 5 c.p.p.). Quando il giudice, comunque, ritiene di non poter decidere al 0 01 Flo stato degli atti assume, anche d'ufficio, i mezzi di prova che egli stima necessari alla decisione. La richiesta deve essere avanzata, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, oralmente o per atto scritto fino a che non siano formulate le conclusioni ex artt. 421 e 422 c.p.p. Non è stata ritenuta ammissibile la richiesta di rito abbreviato formulata dal solo difensore (non munito di procura speciale) in presenza dell'imputato che non abbia nulla obiettato (Cass. 11 gen 0 01 Fnaio 1995, Fodde; cantra, però v. Cass. 13 marzo 1997, Capizzi; Id., 11 aprile 2001, Mombelli) e quella presentata dal difensore dell'imputato irreperibile non munito di procura speciale (Corte cost, ord. n. 57 del 2003). Nel sistema originario il parametro della definibilità allo stato degli atti era la condizione richiesta per procedere al giudizio ab 0 01 Fbreviato. La valutazione spettava al giudice per le indagini prelimi 0 01 Fnari a cui era indirizzata la richiesta col relativo consenso. Al fine di poter utilizzare tutte le informazioni acquisibili nell'ambito del 0 01 Fl'udienza (per es., quelle di cui all'art. 422 c.p.p.) era previsto che la richiesta potesse essere presentata anche dopo l'assunzione delle sommarie informazioni e prima della formulazione delle conclusio 0 01 Fni.

Secondo il vecchio art. 440 comma 1 c.p.p., il giudice dispone 0 01 Fva il giudizio abbreviato soltanto se riteneva che il processo potesse essere definito allo stato degli atti; la disposizione ripeteva sostan 0 01 Fzialmente la formula contenuta nella direttiva n. 53 della legge-de 0 01 Flega. La preclusione che da essa derivava all'acquisizione di ulterio 0 01 Fri elementi probatori una volta disposto il giudizio era stata lungamente dibattuta in sede di lavori preparatori. Era prevalsa la linea che considerava il giudizio abbreviato, un giudizio a "bocce fer 0 01 Fme", tendenzialmente "cartolare", che imponeva al giudice d'intro-durlo soltanto quando gli atti compiuti fino a quel momento ne consentivano la definizione, data l'impossibilità di ricorrere ad inte 0 01 Fgrazioni probatorie. Siccome, però, come già prima accennato, la decisione sul rito finiva con l'incidere sul merito, il problema della tutela del diritto dell'imputato alla riduzione di pena nel caso di in 0 01 Fgiustificato rifiuto da parte del giudice di ammettere il giudizio ab 0 01 Fbreviato nonostante il parere favorevole del pubblico ministero (si pensi all'ipotesi in cui tutti gli elementi di colpevolezza in base ai quali successivamente sia stata pronunciata la sentenza di condan 0 01 Fna fossero già contenuti negli atti delle indagini preliminari e il ri 0 01 Ffiuto del giudice fosse dettato da considerazioni di gravita del rea 0 01 Fto, o di esigenze di pubblicità, ecc.) aveva avuto una risposta dalla Corte costituzionale. Investita della questione di legittimità del combinato disposto degli artt. 438, 439, 440 e 442 c.p.p. per con 0 01 Ftrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., la Corte (con sent. n. 23 del 1992) ne aveva dichiarato l'illegittimità nella parte in cui non si prevede 0 01 Fva che "il giudice, all'esito del dibattimento, ritenendo che il pro 0 01 Fcesso poteva — su richiesta dell'imputato e con il consenso del pubblico ministero — essere definito allo stato degli atti dal giudice per le indagini preliminari, potesse applicare la riduzione di pena prevista dall'art. 442 comma 2". L'esclusione di un controllo da parte del giudice del dibattimento — secondo la Corte — avrebbe posto limiti irragionevoli al diritto di difesa dell'imputato su di un punto che ha riflessi pesanti sul piano della sanzione. Il legislatore del 1999, con la legge n. 479, ha eliminato alla radice la questione, sottraendo, come abbiamo visto, al giudice ogni valutazione discrezionale sull'ammissione del rito allorché l'imputato presenti una richiesta semplice e non condizionata ad un'integrazione probatoria, di giudizio abbreviato. Sul punto, la Corte cost. (ord. n. 115 del 2001) ha dichiarato manifestamente in 0 01 Ffondata sia la questione in ordine alla mancata previsione di un au 0 01 Ftonomo potere del giudice di decidere sull'ammissibilità del giudi 0 01 Fzio abbreviato, sia l'altra questione relativa alla parità di posizione del pubblico ministero che non può né porre un

Il giudizio si svolge seguendo le disposizioni previste per l'udienza preliminare, "fatta eccezione di quelle degli artt. 422 e 423" in tema, rispettivamente, di acquisizione di ulteriori elementi ai fini del giudizio e di modifica dell'imputazione (art. 441 comma 1 c.p.p.). L'esclusione della disposizione dell'ari. 422 c.p.p. si riferisce, evidentemente, soltanto all'ipotesi di giudizio abbreviato disposto precedentemente alle integrazioni probatorie di cui alla stessa nor 0 01 Fma e non a quello che si è instaurato successivamente ad èsse. L'esclusione della possibilità per il pubblico ministero di modi 0 01 Fficare l'imputazione a norma dell'art. 423 c.p.p. è stabilita appunto per rispettare il canone della cristallizzazione delle posizioni sulle quali si è espressa la volontà negoziale dell'imputato. Le preclusioni naturalmente cadono sia nel caso di giudizio abbreviato disposto su richiesta di integrazione probatoria (art. 438 comma 5 c.p.p.) sia nell'ipotesi che tale integrazione abbia luogo su disposizione del giudice che ha ritenuto di non poter deci 0 01 Fdere comunque allo stato degli atti (art. 441 comma 5 c.p.p.). In tali casi, all'assunzione delle prove si provvede appunto a norma dell'art. 422 commi 2, 3 e 4 (art. 441 comma 6 c.p.p.). E le probabilità che, in seguito all'attività integrativa delle prove, si per 0 01 Fvenga a una modificazione dell'imputazione, con conseguente ap 0 01 Fplicazione della disciplina di cui all'art. 423 c.p.p., sono davvero molto alte. Tant'è che il legislatore, con il d.l. 7 aprile 2000 n. 82, conv. con modificazioni in 1. 5 giugno 2000 n. 144, ha ritenuto op 0 01 Fportuno dettare una specifica disciplina per le nuove contestazioni in sede di giudizio abbreviato. L'art. 441-bis, infatti, prevede che se il pubblico ministero procede a tali nuove contestazioni l'imputato può chiedere, nelle forme prescritte dall'art. 438 comma 3 c.p.p., che il procedimento prosegua nelle vie ordinarie. Al fine di consentire la suddetta scelta ovvero l'integrazione dell'attività difensiva è stabilito che il giudice procedente, su istan 0 01 Fza dell'imputato o del difensore, assegni un termine non superiore a dieci giorni, sospendendo per la durata di tale termine il giudizio. Di qui consegue l'apertura di un duplice itinerario: 1) se l'imputa 0 01 Fto chiede la prosecuzione nelle forme ordinarie, il giudice revoca l'ordinanza del giudizio abbreviato e fissa l'udienza preliminare o la sua continuazione; 2) se egli invece sceglie di proseguire con il rito abbreviato può chiedere l'ammissione di nuove prove, in rela 0 01 Fzione alle nuove contestazioni, anche oltre i limiti di cui al comma 5 dell'art. 438 c.p.p. Nel primo caso, inoltre, è previsto: a) che le

attività integrative congiunte a norma degli artt. 438 comma 5 e 441 comma 5 c.p.p. abbiano la stessa efficacia di quelle contempla 0 01 Fte dall'art. 422 c.p.p., b) che non sia più consentito riproporre una richiesta di rito abbreviato, e) che decorrano nuovamente i termini di durata della custodia cautelare. Nel secondo caso è esplicitamen 0 01 Fte prospettata la possibilità che si riapra la dialettica probatoria, concedendo al pubblico ministero il potere di chiedere l'ammissio 0 01 Fne della prova contraria a quella richiesta dall'imputato in seguito alle nuove contestazioni (art. 441-bis comma 5 c.p.p.). Era già opinione prevalente in giurisprudenza che il principio della decisione "allo stato degli atti" precludesse soltanto l'acquisi 0 01 Fzione degli "elementi probatori concernenti la ricostruzione storica del fatto e l'attribuibilità del reato all'imputato... ma non l'accerta 0 01 Fmento di una causa d'improcedibilità sopravvenuta" (Cass. 12 giu 0 01 Fgno 1992, Catalano), ovvero della capacità d'intendere e di volere (Cass. 10 dicembre 1990, Ragno; Id., 17 maggio 1996, Potenziani; cantra, però, Cass. 4 dicembre 1995, D'Elpidio). La parte civile può non accettare il rito abbreviato ed evitare così gli effetti sospensivi di cui all'art. 75 comma 3 c.p.p. e le even 0 01 Ftuali conseguenze dannose derivanti dalla decisione, ma non ha il potere di opporsi e d'impugnare il provvedimento ammissivo del giudizio abbreviato (Cass. 19 giugno 1991, Serafini). Equivale, co 0 01 Fmunque, ad acccttazione del rito la costituzione di parte civile in 0 01 Ftervenuta dopo la conoscenza del provvedimento di ammissione del giudizio abbreviato (art. 441 comma 2 c.p.p.). Il procedimento si svolge in camera di consiglio. Nell'interesse esclusivo degli imputati è stabilito però che se essi ne fanno richie 0 01 Fsta il giudice dispone che il giudizio medesimo si svolga in udienza pubblica (art. 441 comma 3 c.p.p.). Il procedimento si conclude con una sentenza di condanna o di proscioglimento, applicando le stesse regole di giudizio previste per la decisione dibattimentale dagli artt. 529 e segg.: come, per esempio, quella che prescrive "la sentenza di assoluzione anche quando manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova che il fatto sussiste..." (art. 530 comma 2 c.p.p.) o quella che prevede l'applicazione della regola dell'"oltre ogni ragionevole dubbio", per la sentenza di condanna (art. 533 comma 1 c.p.c., come modificato dall'art. 5 della 1. 20 febbraio 2006 n. 46). Il comma I-bis dell'art. 442 c.p.p., introdotto dalla 1. n. 479 del 1999, ha fissato gli atti utilizzabili dal giudice ai fini della deliberazione: quelli

all'appello contro le sentenze di condanna: il pubblico ministero non può prò-porlo, salvo che sia stato modificato il titolo del reato (art. 443 comma 3 c.p.p.). Al fine di non sciupare il risparmio accumulato nel giudizio abbreviato è stabilito che il procedimento di appello si svolga se 0 01 Fcondo il rito camerale. Nessuna nullità, ha stabilito la Corte di cas 0 01 Fsazione, inficia il giudizio di appello che si svolga, anziché in came 0 01 Fra di consiglio, in udienza pubblica in quanto non si realizza "alcu 0 01 Fna violazione dei diritti dell'imputato o della difesa, che semmai ri 0 01 Fsultano maggiormente garantiti dalla pubblicità dell'udienza" (Cass. 4 aprile 1991, Mauro; Id. 24 maggio 1995, Bottero). Come anche non è configurabile a carico dell'imputato alcuna preclusione a chiedere la rinnovazione del dibattimento nel giudizio d'appello, essendo illegittima l'eventuale pretesa di subordinare tale richiesta alla contestuale rinuncia ai benefici del rito abbreviato (Cass., sez. un., 21 aprile 1995, cit.). È concesso al giudice d'appello di disporre d'ufficio i mezzi di prova ritenuti assolutamente necessari, mentre nessun potere d'ini 0 01 Fziativa probatoria è riconosciuto alle parti che, avendo richiesto il rito abbreviato incondizionato, hanno anche rinunciato al diritto alla prova (Cass., sez. un., 13 dicembre 1995, Clarke). Il procedimento di appello si conclude con una sentenza di conferma o di riforma ai sensi dell'art. 605 c.p.p. Il rinvio operato dal comma 4 dell'ari. 443 c.p.p. all'art. 599 e da questo poi all'art. 127 s'intende limitato alla forma del procedi 0 01 Fmento camerale e non al provvedimento finale, che essendo previ 0 01 Fsto in una ordinanza sarebbe difficilmente giustificabile come pro 0 01 Fnuncia sostitutiva della sentenza di primo grado. E comunque — come è stato giustamente deciso — anche se qualificato ordinanza il provvedimento avrebbe lo stesso la natura di sentenza (Cass. 24 settembre 1990, Morello).

5. Il giudizio abbreviato atipico. A forme di svolgimento particolare fa riferimento l'atipicità del giudizio abbreviato che s'innesta su un altro procedimento al 0 01 Fternativo: giudizio immediato, giudizio direttissimo e procedimento per decreto penale. L'avvio è dato sempre dalla manifestazione di volontà dell'im 0 01 Fputato. A norma dell'art. 458 c.p.p., infatti, egli può richiedere il giudizio abbreviato entro quindici giorni dalla notificazione del de 0 01 Fcreto di giudizio immediato, depositando nella cancelleria del giu 0 01 Fdice per le indagini preliminari l'atto di richiesta con la prova della sua notificazione al pubblico ministero.

Se la richiesta è ammissibile, il giudice fissa l'udienza per lo svolgimento del giudizio abbreviato, dandone avviso almeno cin 0 01 Fque giorni prima al pubblico ministero, all'imputato, al difensore e alla persona offesa. Le forme del rito sono quelle tipiche del giudi 0 01 Fzio abbreviato secondo le disposizioni previste dagli artt. 438 com 0 01 Fmi 3 e 5, 441, 441-bis, 442 e 443 c.p.p. Nel caso che, a norma del comma 4 dell'art. 441-òzs, l'imputato chieda che si proceda nelle forme ordinarie, il giudice stabilisce la data dell'udienza per il giu 0 01 Fdizio immediato. Il giudizio abbreviato atipico non può essere innestato nel giu 0 01 Fdizio immediato richiesto dall'imputato ai sensi dell'art. 419 com 0 01 Fma 5 c.p.p., stante che lo stesso imputato nel momento in cui ha ri 0 01 Fchiesto il giudizio immediato ben avrebbe potuto chiedere quello abbreviato. La stessa trasformazione del rito può riguardare il giudizio di 0 01 Frettissimo. Se l'imputato lo richiede, il giudice, prima che sia di 0 01 Fchiarato aperto il dibattimento, dispone il giudizio abbreviato (art. 452 commma 2 c.p.p.). Il processo in questo caso continua a svol 0 01 Fgersi davanti al giudice della fase dibattimentale, ma si osservano le forme previste per l'udienza preliminare dagli artt. 438 commi 3 e 5, 441, 441-bis, 442 e 443 c.p.p. Nel caso che, in seguito alle nuove contestazioni del pubblico ministero, l'imputato chieda che il procedimento prosegua nelle forme ordinarie, ai sensi dell'art. 441-bis comma 4 c.p.p., il giudice revoca l'ordinanza che dispone il rito abbreviato e fissa l'udienza per il giudizio direttissimo. Un'altra ipotesi di conversione del rito si può verificare in sede di opposizione al decreto di condanna (art. 461 comma 3 c.p.p.). Se con l'atto di opposizione l'imputato ha chiesto il giudizio abbre 0 01 Fviato, il giudice fissa con decreto la data dell'udienza e ne da avvi 0 01 Fso, almeno cinque giorni prima, al pubblico ministero, aU'imputato, al difensore e alla persona offesa. Al giudizio si applicano gli artt. 438 commi 3 e 5, 441, 441-bis, 442, 443 c.p.p. Nel giudizio che si instaura in seguito all'opposizione non è in 0 01 Fvece consentito di chiedere il giudizio abbreviato (art. 464 comma 3 c.p.p.). Nel caso che sia stato disposto il giudizio abbreviato e il pub 0 01 Fblico ministero proceda alle nuove contestazioni a norma dell'art. 441-òrs c.p.p., il giudice, se l'imputato lo richiede ai sensi del com 0 01 Fma 4, revoca l'ordinanza con la quale era stato disposto il rito ab 0 01 Fbreviato e fissa l'udienza per il giudizio conseguente all'opposizio 0 01 Fne. Variazione di forme di trasformazione del rito, infine, si realiz 0 01 Fzano nelle ipotesi di procedimenti speciali innestati nel procedi 0 01 Fmento davanti al tribunale in composizione monocratica a norma degli artt. 555 comma 2, 556, 557 e 558 comma 8 c.p.p.

6QQ-quinquies, nonché 609-bis, 609- ter, 609-quater e 609-octies del codice penale. Non si applica, altre 0 01 Fsì, ai procedimenti contro coloro che siano stati dichiarati delin 0 01 Fquenti abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi del-l'art. 99, quarto comma, del codice penale, qualora la pena superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria" (art. 444 comma 1-6/s c.p.p., come modificato dalla 1. 6 febbraio 2006 n. 38). La parte deve indicare in modo preciso la specie e la misura della pena richiesta, che non può mai, evidentemente, scendere al di sotto del limite legale di quindici giorni fissato dall'ari. 23 com 0 01 Fma 1. c.p. Nell'ambito di una richiesta di pena detentiva fino a due anni, la parte può anche subordinare l'efficacia della richiesta stes 0 01 Fsa alla concessione della sospensione condizionale della pena; in tal caso al giudice non resta che l'alternativa: concedere la sospensione o rifiutare il patteggiamento ritenendo inammissibile la condizione. Una decisione diversa sarebbe viziata di nullità (Cass. 11 gennaio 1993, Durazzo). Come sarebbe illegittima la subordinazione della concessione della sospensione condizionale della pena all'adempi 0 01 Fmento di un obbligo, sia pur altrimenti imponibile (Cass., sez. un., 10 luglio 1993, Zanlorenzi). L'iniziativa di patteggiamento può essere presa sia dall'imputato sia dal pubblico ministero, per la evidente ragione che entram 0 01 Fbi risultano legittimati a compiere scelte di semplificazione del rito. L'imputato deve esprimere la propria volontà personalmente o a mezzo di procuratore speciale. Nessun potere autonomo spetta al difensore: né nel senso di proporre il patteggiamento, né nel senso di opporsi all'accordo raggiunto tra le parti. Se il giudice ritiene op 0 01 Fportuno verificare la volontarietà della richiesta o del consenso può disporre la comparizione dell'imputato. La richiesta può muovere dalla persona sottoposta alle indagi 0 01 Fni anche prima che sia stata esercitata l'azione penale. In tale ipote 0 01 Fsi, la manifestazione del consenso da parte del pubblico ministero implica la chiusura delle indagini e la formulazione dell'imputazio 0 01 Fne. Per sollecitare l'espressione della volontà negoziale nel corso delle indagini preliminari è concessa a ciascuna parte una facoltà di "interpello". A seguito della richiesta presentata da una parte, in 0 01 Ffatti, è previsto che il giudice fissi un termine all'altra per la mani 0 01 Ffestazione del consenso o del dissenso. Durante la pendenza del termine non è consentita la revoca o la modifica della richiesta e, quindi, se interviene il consenso si procede all'applicazione della pena (art. 447 comma 3 c.p.p.).

Generalmente, data la prospettiva negoziale verso la quale si muovono le parti, la richiesta è presentata congiuntamente o da una parte con allegato il consenso scritto dell'altra. Il termine ultimo previsto dal comma 1 dell'ari. 446 c.p.p. (co 0 01 Fme modificato dalla 1. n. 479 del 1999) per la formulazione della richiesta è quello della presentazione delle conclusioni in sede di udienza preliminare a norma degli artt. 421 comma 3 e 422 com 0 01 Fma 3 c.p.p. Nel giudizio direttissimo il termine è quello della di 0 01 Fchiarazione di apertura del dibattimento di primo grado. Nel giudi 0 01 Fzio immediato il termine è quello previsto dall'ari. 458 comma 1 c.p.p. Prima di tali termini è possibile avanzare la richiesta in qual-siasi momento della fase delle indagini preliminari. Se la richiesta e il consenso vengono presentati nel corso delle indagini, il giudice fissa un'apposita udienza per la decisione ed as 0 01 Fsegna un termine al richiedente per la notifica all'altra parte. Se è invece una sola parte a presentare la richiesta, il giudice fissa un termine all'altra per la manifestazione di volontà. La richiesta e il consenso sono espressi oralmente durante l'udienza preliminare o dibattimentale, altrimenti sono formulati con atto scritto. La manifestazione della volontà di patteggiare non richiede formule sacramentali e può essere palesata in qualsiasi modo. L'ac 0 01 Fcordo raggiunto rappresenta un negozio di natura processuale che una volta perfezionato non è né revocabile né modificabile unilate 0 01 Fralmente (Cass. 9 gennaio 1998, Umbertini). Con la richiesta di applicazione della pena l'imputato non deve dichiarare la sua responsabilità per i reati contestati, ma implicita 0 01 Fmente rinuncia a far valere eccezioni e difese incompatibili con l'accettazione della sanzione patteggiata (Cass. 19 marzo 1991 Giannelli). Non è previsto per il pubblico ministero l'obbligo di fornire le ragioni per le quali presti il consenso alla pena patteggiata. È inve 0 01 Fce prescritta una motivazione per il dissenso, e ciò al fine di con 0 01 Fsentire il controllo del giudice del dibattimento di primo grado o dell'impugnazione sulle ragioni che hanno impedito il riconosci 0 01 Fmento del diritto dell'imputato alla riduzione fino ad un terzo della pena e permettere, quindi, allo stesso giudice di procedere a tale ri 0 01 Fduzione nel caso in cui riconosca che la richiesta era fondata. Lo stesso è a dirsi se risulta ingiustificato il rigetto della richiesta da parte del giudice per le indagini preliminari. È escluso, però, che l'applicazione della pena richiesta possa avvenire all'esito del giudi 0 01 Fzio abbreviato (Corte cost, ord. n. 225 del 2003).

condizioni. Ciò vuoi dire che sono presupposte alcuni operazioni valutative dirette a saggiare la sussistenza delle situazio ni condizionanti la concessione del beneficio. In primo luogo, l'art 444 comma 2 c.p.p. impone al giudice di accertare che non risult dagli atti nessuna delle ipotesi di proscioglimento previste dall'art 129 c.p.p.: vale a dire, che il fatto non sussiste, che l'imputato noi lo ha commesso, che il fatto non costituisce reato o non è previste dalla legge come reato, che il reato è estinto o che manca una con dizione di procedibilità. È stato giustamente deciso che il giudici può procedere al proscioglimento anche in presenza di una richie sta di applicazione della pena dell'imputato e del consenso espress< dal pubblico ministero (Cass. 10 febbraio 1994, Scacco). Se l'accertamento da esito positivo, il giudice pronuncia sen 0 01 Ftenza di proscioglimento; se invece l'esito è negativo, egli deve pro 0 01 Fcedere ad una ulteriore verifica: controllare l'esattezza della qualifi 0 01 Fcazione giuridica del fatto e delle circostanze del reato, nonché del giudizio di comparazione delle circostanze prospettate dalle parti. Il giudice deve altresì valutare la congruità della pena indicata. La verifica del giudice, dunque, non deve limitarsi soltanto al riscontro della correttezza della cornice giuridica del fatto; non ha carattere esclusivamente 'notarile', ma deve spingersi a valutare la congruità della pena secondo i parametri offerti dall'ari. 133 c.p., in relazione alle esigenze rieducative di cui al comma 3 dell'art. 27 Cost. La prescrizione, prima della modifica apportata dalla 1. n. 479 del 1999 all'art. 444 comma 2 c.p.p., era stata introdotta, con la sentenza n. 313 del 1990, dalla Corte costituzionale per contra 0 01 Fstare la tendenza a concepire l'intervento del giudice come un con 0 01 Ftrollo meramente formale su un potere dispositivo delle parti in or 0 01 Fdine alla misura della sanzione. La Corte con la citata pronuncia aveva riconsegnato al giudice il potere di valutare il merito della ri 0 01 Fchiesta anche sotto il profilo della congruità della pena rispetto alle esigenze di emenda del giudicabile. Il giudice può quindi legittima 0 01 Fmente rifiutare la richiesta di patteggiamento per l'incongruità del 0 01 Fla pena, non ha però il potere di modificarla (Cass. 11 gennaio 1993, Li Calzi), anche se nulla impedisce che possa invitare le parti a formulare una nuova richiesta. Il giudice rimane, dunque, il "garante della pena giusta"; della pena, cioè, che nel caso concreto rappresenti l'equilibrio tra la mi 0 01 Fnore severità risultante dalla sua riduzione e la maggior efficacia conseguente all'aumento di certezza e di prontezza della punizione, tenendo conto che l'equità della pena si misura anche attraverso la sua tempestività. Il controllo del giudice, evidentemente, resta di fatto circo 0 01 Fscritto al capo d'imputazione e non deve arrivare ad accertare la concreta sussistenza del

reato, né ad affermare la responsabilità dell'imputato. Nell'ambito della pronuncia sull'applicazione della pena richiesta dalle parti, "non è necessario che il giudice abbia compiuto un esame sulla sufficienza delle prove per una sentenza di condanna, ma è sufficiente che non sussistano i presupposti per l'applicazione del proscioglimento immediato ex art. 129" (Cass. 10 luglio 1990, Cimino). Con la richiesta di pena patteggiata, infat 0 01 Fti, l'imputato rinuncia alla facoltà di contestare l'accusa, "non nega la sua responsabilità ed esonera l'accusa dall'onere della prova; la sentenza che accoglie la detta richiesta contiene, quindi, un accer 0 01 Ftamento ed un'affermazione impliciti della responsabilità dell'im 0 01 Fputato" (Cass., sez. un., 27 marzo 1992, Di Benedetto; negli stessi termini Id., 27 settembre 1995, Serafino). L'esito positivo del controllo che il giudice ha effettuato sulla richiesta di pena patteggiata sfocia in una sentenza che applica la pena indicata nella stessa richiesta e che l'art. 445 comma I-bis c.p.p. equipara a una pronuncia di condanna. Pur trattandosi di una sentenza patteggiata non è ovviamente eludibile l'obbligo della motivazione, previsto dagli artt. 125 e 546 c.p.p., anche se esso resta limitato alla enunciazione delle ragioni che hanno guidato l'esercizio dei poteri giudiziali residuati in segui 0 01 Fto all'intervenuto accordo. È stato affermato in proposito che men 0 01 Ftre la deliberazione d'ordine positivo, concernente la sussistenza dei requisiti per l'accoglimento della richiesta di pena patteggiata, dev'essere sorretta da un'esposizione concisa dei motivi di fatto e di diritto, quella d'ordine negativo, riguardante l'inesistenza delle cause di proscioglimento di cui all'art. 129 c.p.p. può limitarsi a dare atto della intervenuta verifica, a meno che risultino agli atti dati probatori specifici che richiedano un'adeguata valutazione (Cass. 9 settembre 1993, Izzo; successivamente Cass., sez. un., 27 settembre 1995, cit). Se nel processo vi è stata costituzione di parte civile, il giudice non decide sulla relativa domanda, ma condanna l'imputato al pa 0 01 Fgamento delle spese sostenute da tale parte, salvo che ricorrano giusti motivi per la compensazione (modifica introdotta dalla 1. n. 479 del 1999 al comma 2 dell'art. 444 c.p.p.). L'eventuale giudizio che fosse poi attivato in sede civile, però, non resta sospeso fino al 0 01 Fla pronuncia della sentenza penale non più soggetta a impugna 0 01 Fzione. La sentenza che applica la pena su richiesta, anche quando sia pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non ha efficacia nei giudizi civili o amministrativi, salvo quanto disposto dall'ari. 653 c.p.p. in ordine