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Il divieto di bis in idem nel processo penale italiano, Sintesi del corso di Diritto Processuale Penale

SIRACUSANO – GALATI – TRANCHINA – ZAPPALÀ, Diritto processuale penale

Tipologia: Sintesi del corso

2013/2014

Caricato il 26/06/2014

vulcanologia123456
vulcanologia123456 🇮🇹

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capitolo primo
IL GIUDICATO PENALE
1. Considerazioni introduttive.
Il concetto di "esecuzione" nell'ambito processualpenalistico è suscettibile di
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adattarsi ad una pluralità di situa zioni :
1. Esso può essere inteso, nella sua più generica configurabilità, come attuazione di
quanto disposto in un provvedimento emesso nel corso di un processo penale,
potendo connotare qualsiasi decisione adottata nei diversi momenti dell'iter
processuale e dai contenuti più disparati.
2. Può tuttavia vedersi nella "esecuzione"anche un'attività riannodabile
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esclusivamente alle de cisioni idonee a porre fine al processo di cognizione e,
dunque, in rapporto di logica successione rispetto a questo (Esecuzione, da ex-
sequor)
Ed è esattamente con tale significato che il codice di procedura penale disciplina, nel
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libro decimo, l'istituto dell'ese cuzione, agganciandolo alle sentenze e ai decreti
penali (art. 650 c.p.p.).
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La "irrevocabilità" del provvedimento giurisdizionale come pre supposto per il
formarsi del giudicato.
L'art. 650 c.p.p., sancisce che :
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"le sentenze e i decreti penali hanno forza ese cutiva quando sono divenuti
irrevocabili".
L'interna fisiologia del processo spinge gli atti che lo costituiscono verso un atto
conclusivo , espressione dell'attività giurisdizionale, la necessità che ad un dato
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momento quest'atto trovi una sua cristallizzazione com porta che la decisione del
giudice in cui esso si concretizza acquisti il carattere dell'immutabilità o, come dice la
legge, della 0 0
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"ir revocabilità".
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Le condizioni il cui avverarsi rende irrevocabile il provvedi mento giurisdizionale
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sono fissate dall'art. 648 c.p.p. e trovano rea lizzazione nei seguenti casi:
a) quando contro il provvedimento non sia consentita altra impugnazione che la
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revisione, cioè quando il provvedimento non sia impugnabile né attraverso l'ap pello
né attraverso l'ordinario ricorso per cassazione;
b) quando, trattandosi di sentenza appellabile o ricorribile per cassazione, siano
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scaduti i termini per l'im pugnazione ,
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c) quando, trattandosi di sentenza appellabile, l'appello pro posto sia stato dichiarato
inammissibile e contro l'ordinanza di inammissibilità non sia stato presentato nei
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termini ricorso per cas sazione o questo sia stato dichiarato inammissibile o sia stato
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riget tato;
d) quando, trattandosi di sentenza ricorribile per cassazione, il ricorso sia stato
dichiarato inammissibile o sia stato rigettato;
e) quando, trattandosi di decreto di condanna, non sia stata proposta nei termini
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l'opposizione oppure se questa sia stata pro posta e dichiarata inammissibile, non sia
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stato presentato nei termi ni ricorso avverso l'ordinanza d'inammissibilità.
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Scarica Il divieto di bis in idem nel processo penale italiano e più Sintesi del corso in PDF di Diritto Processuale Penale solo su Docsity!

capitolo primo IL GIUDICATO PENALE

1. Considerazioni introduttive. Il concetto di "esecuzione" nell'ambito processualpenalistico è suscettibile di 0 0 adattarsi ad una pluralità di situa (^) 1 Fzioni :

  1. Esso può essere inteso, nella sua più generica configurabilità, come attuazione di quanto disposto in un provvedimento emesso nel corso di un processo penale, potendo connotare qualsiasi decisione adottata nei diversi momenti dell'iter processuale e dai contenuti più disparati.
  2. Può tuttavia vedersi nella "esecuzione"anche un'attività riannodabile 0 0 esclusivamente alle de (^) 1 Fcisioni idonee a porre fine al processo di cognizione e, dunque, in rapporto di logica successione rispetto a questo (Esecuzione, da ex- sequor) Ed è esattamente con tale significato che il codice di procedura penale disciplina, nel 0 0 libro decimo, l'istituto dell'ese (^) 1 Fcuzione, agganciandolo alle sentenze e ai decreti penali (art. 650 c.p.p.). 2. La "irrevocabilità" del provvedimento giurisdizionale come pre 0 01 Fsupposto per il formarsi del giudicato. L'art. 650 c.p.p., sancisce che : 0 0 "le sentenze e i decreti penali hanno forza ese (^) 1 Fcutiva quando sono divenuti irrevocabili". L'interna fisiologia del processo spinge gli atti che lo costituiscono verso un atto conclusivo , espressione dell'attività giurisdizionale, la necessità che ad un dato 0 0 momento quest'atto trovi una sua cristallizzazione com (^) 1 Fporta che la decisione del giudice in cui esso si concretizza acquisti il carattere dell'immutabilità o, come dice la legge, della "ir 0 01 Frevocabilità". 0 0 Le condizioni il cui avverarsi rende irrevocabile il provvedi 0 0 (^) 1 Fmento giurisdizionale sono fissate dall'art. 648 c.p.p. e trovano rea (^) 1 Flizzazione nei seguenti casi: a) quando contro il provvedimento non sia consentita altra impugnazione che la 0 0 revisione, cioè quando il provvedimento non sia impugnabile né attraverso l'ap (^) 1 Fpello né attraverso l'ordinario ricorso per cassazione; b) quando, trattandosi di sentenza appellabile o ricorribile per cassazione, siano 0 0 scaduti i termini per l'im (^) 1 Fpugnazione , 0 0 c) quando, trattandosi di sentenza appellabile, l'appello pro (^) 1 Fposto sia stato dichiarato inammissibile e contro l'ordinanza di inammissibilità non sia stato presentato nei 0 0 termini ricorso per cas 0 0 (^) 1 Fsazione o questo sia stato dichiarato inammissibile o sia stato riget (^) 1 Ftato; d) quando, trattandosi di sentenza ricorribile per cassazione, il ricorso sia stato dichiarato inammissibile o sia stato rigettato; e) quando, trattandosi di decreto di condanna, non sia stata proposta nei termini 0 0 l'opposizione oppure se questa sia stata pro 0 0 (^) 1 Fposta e dichiarata inammissibile, non sia stato presentato nei termi (^) 1 Fni ricorso avverso l'ordinanza d'inammissibilità.

0 0 In sostanza, le condizioni per l'irrevocabili (^) 1 Ftà si traducono tutte nell'impossibilità 0 0 giuridica di sottoporre il contenuto del provvedimento ad un 'riesame', at (^) 1 Ftraverso gli ordinali mezzi di impugnazione. Sotto questo profilo non si giustifica quella "distinzione inutilmente complicata" che emerge dall'art. 648 , tra :

  1. le "sentenze pronunziate in giudizio" ( sentenze emesse in sede di dibattimento, di 0 0 giudizio abbreviato, di applicazione di pena su richiesta delle parti nell'u (^) 1 Fdienza preliminare) ….. e …. 0 0
  2. la sentenza di non luogo a procedere. le pri (^) 1 Fme soltanto , 0 0 Solo le prime , parrebbero, idonee a diventare irrevocabili, non an (^) 1 Fche la seconda. Verisimilmente, dopo aver dichiarato, nell'art. 434 c.p.p., la sentenza di "non luogo a 0 0 procedere" suscettibile di "revo (^) 1 Fca", dovette sembrare contraddittorio al legislatore riconoscerne, poi, la "irrevocabilità", sia pure al fine di farne scaturire effetti profondamente differenti dagli altri ricollegabili a quella previsione di revoca. 0 0 Forse, però, non si è "va 0 0 (^) 1 Flutato il 'peso' della cultura giuridica che ha continuato ad utilizza (^) 1 Fre il termine 'irrevocabilità' nel suo tradizionale significato. Ciò premesso, va detto che :
  3. la "revocabilità" di cui all'art. 434 si riallaccia al potere, riconosciuto al giudice, di eliminare il provvedimento da lui stesso emanato; 0 0
  4. la "irrevocabilità" di cui all'art. 648 è un attri (^) 1 Fbuto del provvedimento non impugnabile o non più impugnabile e, pertanto, qualifica tutte le sentenze avverso le 0 0 quali non sia esperi (^) 1 Fbile o non sia stata esperita impugnazione( anche la sentenza di 0 0 non luogo a procedere nel momento in cui, potendo esse (^) 1 Fre impugnata entro un 0 0 termine perentorio non lo sia stata). Ed allora ,si è osservato , tanto va (^) 1 Fleva includerla nella categoria 'irrevocabilità'. La sentenza divenuta irrevocabile, e indipendentemente dal suo contenuto sostanziale o processuale, comporta l'estinzione del potere del giudice di decidere nuovamente su un oggetto già deciso. Ed è esattamente in ciò che si fa consistere l'essenza del giudicato, o, se si preferisce della res judicata. Il fenomeno è giustificato dall'esigenza di assicurare, certezza e stabilità delle 0 0 situazioni giuridiche acquisite con l'esito del proces (^) 1 Fso, nell'interesse sia della collettività sia dell'individuo. Si spiega quindi il collegamento tra il prodursi del fenomeno del giudicato e l'irrevocabilità del provvedimento giurisdizionale: mancando l'una non potrà venire 0 0 ad esistenza l'al (^) 1 Ftro. Nella dottrina generale del processo si suole distinguere :
  5. un giudicato in senso formale col quale si intende caratterizzare la immutabilità 0 0 della decisione, nascente dal venir meno del potere del giudice di pro (^) 1 Fnunciare sul medesimo oggetto.
  6. un giudicato in senso sostanziale col quale si sottolineano l'autorità e la vincolatività della decisione giurisdizionale la quale si presenta in veste di atto 0 0 imperativo, altrettanto efficace quanto quello promanante dal legi (^) 1 Fslatore( lex specialis, "norma di carattere giudiziario").

allorché sopraggiunga il convincimento che quella conoscenza si sia prodotta sulla base di fallaci percezioni da parte del giudice, ponendo così in crisi la situazione di certezza che il giudicato avrebbe dovuto garantire e determinando, di conse 0 01 Fguenza, la necessità di una successiva acquisizione di conoscenza.

4. La funzione del giudicato penale. Funzione negativa: il divieto di bis in idem. Legate al configurarsi dell'istituto come fenomeno estintivo del potere di decisione su un determinato oggetto, si individuano rispetto al giudicato penale:

  1. una funzione negativa consistente, nell'impedire qualsiasi nuovo giudizio de eadem re, ; e
  2. una funzione positiva consistente nell'imporre ai giudici di futuri processi, nei quali l'oggetto della decisione passata in giudicato si ponga come questione 0 0 'pregiudiziale' in sen (^) 1 Fso logico per la decisione sulla nuova questione, di tener per fermo quanto sia stato già irrevocabilmente accertato. Il vincolo negativo, per i giudici di futuri processi, che si risolve nell'obbligo di astenersi dal decidere sullo stesso oggetto si sostanzia il c.d. divieto di bis in idem. 0 0 Tale regola si fonda su una sempli (^) 1 Fce 'direttiva legislativa' ispirata da criteri di mera 0 0 opportunità prati (^) 1 Fca:
  3. sottrarre l'individuo ad una teoricamente illimitata possibilità di persecuzione 0 0 penale all'arbitrio incondizionato dell'orga (^) 1 Fno punitivo. 0 0
  4. inoltre "se ogni affare deciso fosse riesumabile, sarebbe turbato l'e (^) 1 Fquilibrio socio- psichico collettivo". 0 0 Il divieto di cui parliamo, individuato anche attraverso la for (^) 1 Fmula "preclusione del giudicato", trova espressione normativa nell'art. 649 c.p.p. il quale dispone che 0 0 "l'imputato prosciolto o con (^) 1 Fdannato con sentenza o decreto penale divenuti irrevocabili non può essere di nuovo sottoposto a procedimento penale per il medesimo fatto, neppure se questo viene diversamente considerato per il titolo, per il grado o per le circostanze". 0 0 L'art. 648, come sappiamo, dichiara irrevocabili le sentenze pronun (^) 1 Fziate in giudizio non più soggette ad impugnazione, in tal caso dovremmo concludere che soltanto queste (oltre, si capisce, ai decreti di condanna espressamente menzionati) hanno titolo per precludere il bis in idem. Ne rimarrebbero, pertanto, fuori le decisioni di non luogo a procedere, in quanto non emesse in giudizio. 0 0 L'illazione sembra, pe (^) 1 Frò, poco persuasiva, dal momento che anche alla sentenza che 0 0 di (^) 1 Fchiari "non luogo a procedere" ben si attaglia , e l'abbiamo visto , l'attributo di 'irrevocabile' come sinonimo di 'non più impegnabile, sicché pur essa è idonea ad 0 0 opporsi ad un nuovo procedimen (^) 1 Fto (sino a quando non venga, eventualmente, posta 0 0 nel nulla attra (^) 1 Fverso quel meccanismo descritto dall'art. 434). Da osservare, ancora, che il divieto di bis in idem non è riferi 0 01 Fbile esclusivamente a 0 0 sentenze di merito, ma opera anche nei con (^) 1 Ffronti di quelle meramente processuali. Lo si evince dall'art. 345 c.p.p. il quale precisa che le sentenze di proscioglimento per 0 0 1 F 0 0 man canza di una condizione di procedibilità (e, quindi, sentenze pro 0 0 (^) 1 Fcessuali )ancorché non più impugnabili non impediscono l'eserci (^) 1 Fzio dell'azione penale contro la stessa persona e per lo stesso fatto se successivamente la condizione viene a 0 0 realizzarsi. Questa dispo (^) 1 Fsizione consente di argomentare, per implicito, che il

giudice non può riprendere in esame la già constatata impromuovibilità o improseguibilità dell'azione ove, per avventura, venga investito di un nuovo processo contro la stessa persona e per il medesimo fatto,instaurato su un presupposto diverso dalla sopravvenienza della condizione di procedibilità. Insuscettibile di dar vita al ne bis in idem è il provvedimento di archiviazione, 0 0 giacché non esiste alcuna norma che ad esso attri (^) 1 Fbuisca effetti vincolanti, e d'altro canto, l'art. 649 è abbastanza esplicito nel precludere un nuovo processo per il medesimo fatto nei confronti della stessa persona solo ove questa sia stata già 0 0 1 F 0 0 pro sciolta o condannata "con sentenza o decreto penale divenuti irre (^) 1 Fvocabili". 0 0 Tutt'al più, al provvedimento di archiviazione va ricono (^) 1 Fsciuta un'efficacia limitatamente preclusiva, in quanto dopo la sua pronuncia l'inizio di un nuovo procedimento per lo stesso fatto e nei confronti della stessa persona è subordinato all'autorizzazione del giudice a norma dell'art. 414 c.p.p., sicché in carenza di tale 0 0 autorizzazione la procedibilità è impedita e dev'essere di (^) 1 Fchiarato con sentenza che 0 0 l'azione penale non doveva essere inizia 0 0 (^) 1 Fta. Va fatto cenno a quell'indiriz (^) 1 Fzo giurisprudenziale, secondo cui l'applicazione della regola del ne bis in idem è collegata non tanto alla diretta operatività della disposizione di cui all'art. 649, quanto al fatto che tale norma rappresenta 0 0 l'espressione di un principio ge (^) 1 Fnerale dell'ordinamento che, anche in presenza di pronunce giurisdizionali non ancora connotate dal requisito dell'irrevocabilità, rende la reiterazione dei procedimenti e delle decisioni sull'identica regiudicanda 0 0 incompatibile con le esigenze di razionalità e di fun (^) 1 Fzionalità del sistema processuale, sistema basato sull'istituto della "preclusione" che impedisce l'esercizio di un potere di fronte al pregresso esercizio dello stesso potere. Il divieto di bis in idem, infine, non sembra operare di fronte a decisioni giudiziarie straniere, se si dà credito all'art. 11 c.p. che impone espressamente di giudicare nello 0 0 Stato il cittadino o lo stra (^) 1 Fniero che vi abbia commesso reati, "anche se sia stato giudicato all'estero" per gli stessi fatti. Con questa disposizione, tuttavia, contrastano una serie di norme che fanno capo a non poche convenzioni internazionali, in cui sono contenute regole differenti. E così:

  1. nella Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen, del 1990, 0 0 interve (^) 1 Fnuta tra i Paesi aderenti all'Unione Europea, viene stabilito che "una persona 0 0 giudicata con sentenza definitiva in una Parte con (^) 1 Ftraente non può essere sottoposta 0 0 a procedimento penale per i me (^) 1 Fdesimi fatti in un'altra Parte contraente a condizione che, in caso di condanna, la pena sia stata eseguita o sia effettivamente in corso di esecuzione attualmente o, secondo la legge dello Stato contraente di condanna, non 0 0 possa più essere eseguita". L'Italia, ha ratifi (^) 1 Fcato l'accordo e la convenzione con 0 0 1egge 1993 n. 388, re (^) 1 Fcependo, i contenuti dell'intera normativa convenzionale. 0 0
  2. nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unio (^) 1 Fne Europea (la c.d. Carta di Nizza 0 0 del 2000) si è riaffer (^) 1 Fmato il principio secondo cui "nessuno può essere perseguito o 0 0 condannato per un reato per il quale è già stato assolto o condanna (^) 1 Fto nell'Unione a 0 0 seguito di una sentenza penale definitiva, confor (^) 1 Fmemente alla legge". E questa Carta, viene considerata "pienamente operante come punto di riferimento essenziale

riconducibile alla sentenza come fatto giuridico in senso stretto e non 0 0 all'accerta (^) 1 Fmento in essa contenuto. B) II presupposto di natura oggettiva del divieto di bis in idem è dato dalla identità 0 0 tra il fatto su cui ha deciso la sentenza di (^) 1 Fvenuta irrevocabile ed il fatto per il quale si vorrebbe instaurare il nuovo processo. 0 0 E a questo proposito, è da precisare, anzitutto, co (^) 1 Fme debba intendersi il concetto di "medesimo fatto" delineato dall'art. 649 c.p.p. Premesso che il riferimento investe il fatto concreto che è stato oggetto del primo 0 0 giudizio, escludendo fatti successivi che, pur es (^) 1 Fsendo astrattamente uguali non 0 0 possono considerarsi identici per (^) 1 Fché commessi in condizioni di tempo e di luogo diverse , c'è da chiedersi se per determinare la 'identità' del fatto debba guardarsi :

  1. alla configurazione naturalistica di esso oppure …..
  2. alla sua descrizione giuridica. Un'appagante risposta può ottenersi dalla stessa formulazione normativa che dichiara operante il divieto di bis in idem in relazione al medesimo fatto anche se questo venga "diversamente considerato per il titolo". Sicché nell'accezione accolta dall'art. 649 : il 'fatto' prescinde da ogni qualificazione in termini giuridici, emergendo unicamente nella realtà storica e indipendentemente dall'atteggiamento psichico (dolo, colpa, preterintenzione) di chi lo pone in essere. Ma, anche sotto quest'aspetto il fatto si rappresenta come un'entità composta di condotta ed evento per cui c'è da capire se tutti e due questi elementi concordano ad individuare il significato che l'espressione acquista nel discorso riguardante l'efficacia preclusiva del giudicato. Ancora una volta soccorre il tenore letterale della norma dal quale risulta che 0 0 l'identità del fatto sussiste anche se esso venga "diversamente con (^) 1 Fsiderato per... il grado". 0 0 Ebbene, posto che il "grado", individuan (^) 1 Fdo la maggiore o minore gravita del reato si risolve obiettivamente nell'evento del reato stesso, la irrilevanza della "di 0 01 Fversità di grado" finisce col tradursi nell'irrilevanza della diversità di evento: e ciò non vuoi dire altro, sostanzialmente, se non che ai fini della "identità del fatto" nessuna importanza riveste l'evento. In conclusione, dunque, nell'ottica del divieto di instaurazione di un nuovo processo penale, 'fatto' è "soltanto la condotta esteriore (movimento corporeo o inerzia) che fu 0 0 presa in considerazione nel (^) 1 Fla precedente sentenza". Inconferenti appaiono anche gli elementi che accompagnino, eventualmente, il realizzarsi del fatto: lo si evince, ancora, dalla formulazione della norma che riconosce l'identità del 'fatto' pur di fronte ad una nuova e diversa prospettazione dovuta a valutazione di circostanze precedentemente tralasciate. Va detto però che i concetti di 'fatto', 'condotta', 'evento' non sono che il prodotto di 0 0 una astrazione e, quindi, dell'arbitraria scomposi (^) 1 Fzione della realtà, con il rischio che, ad un certo momento, astraendo più del consentito, le conclusioni finiscano col 0 0 cadere sull'assur (^) 1 Fdo. Così se, ad esempio, la condotta si esaurisce nel gesto di qualcuno che lancia qualcosa dalla finestra, sì da integrare la contravvenzione prevista dall'art. 674 c.p.

(getto pericoloso di cose), in base alla premessa che 'fatto', ai fini della preclusione per un nuovo processo, equivale a mera 'condotta esteriore , dovremmo concludere che un eventuale giudicato su quella contravvenzione impedirebbe una successiva 0 0 imputazione per omi 0 0 (^) 1 Fcidio allorché si scoprisse che il lancio era consistito nel lasciar

1 F 0 0 ca dere un corpo contundente sul capo di una persona dopo aver pre (^) 1 Fso accuratamente la mira; e tutto questo appare aberrante. Tant'è che la giurisprudenza della Corte di cassazione, proprio per evitare soluzioni palesemente illogiche ha pressoché costantemente sostenuto che il divieto di bis in idem agisce solo nel caso in cui l'identità obiettiva non 0 0 concerne la sola condotta dell'imputato, ma com (^) 1 Fprende l'intera materialità del reato nei suoi tre elementi: condotta, evento, nesso causale. Opinione questa che si pone, però, in netto contrasto con la formulazione letterale della norma racchiusa nell'art.

Il discorso è stato completato con una opportuna precisazione. 0 0 In particolare, prendendo 0 0 (^) 1 Fsi le mosse dalla constatazione secondo la quale "le condotte tran (^) 1 Fsitive sono individuate da ciò su cui cadono", è stato chiarito che la nozione di 'condotta', come punto di riferimento del 'fatto' al fine di ricollegarvi il 0 0 divieto di un secondo giudizio, va definita in rela (^) 1 Fzione al suo oggetto materiale. In sostanza, dunque, nel 'fatto' di cui all'art. 649 c.p.p., "tolto l'interno psichico, 0 0 nonché quanto at (^) 1 Ftiene a 'grado' e 'circostanze', restano l'azione od omissione e, nei reati cosiddetti materiali, l'oggetto fisico. 0 0 Così spiegato su quali parametri debba operarsi, si può agevol (^) 1 Fmente capire perché, 0 0 ad esempio, una sentenza irrevocabile che ab (^) 1 Fbia deciso su un'imputazione di omicidio colposo non permette, emergendo nuovi elementi di valutazione, l'instaurazione contro la medesima persona di un nuovo processo per omicidio doloso 0 0 ai danni della stessa vittima: evidentemente, il mutamento dell'ele (^) 1 Fmento psicologico non comporta alterazione nell'identità del fatto inteso come condotta, stante la identità dell'oggetto materiale su cui essa incide. Viceversa, una sentenza emessa, ad esempio, per contravvenzione alle leggi 0 0 in (^) 1 Ffortunistiche non ostacola il successivo esercizio dell'azione penale per il delitto di omicidio colposo riconducibile alla stessa condotta (omissione delle necessarie precauzioni), in quanto questa nella contravvenzione rileva qua talis, mentre nel delitto assume rilievo per la sua incidenza su un determinato oggetto fisico (il corpo 0 0 del (^) 1 Fl'offeso).

6. Conseguenze derivanti dalla regola del divieto di bis in idem. Dalla regola che sancisce il divieto di bis in idem discendono talune conseguenze in relazione alla possibilità che, nonostante una decisione divenuta irrevocabile, una 0 0 persona stia per esser chiama (^) 1 Fta a rispondere due volte della stessa condotta. Può accadere che in fase di indagini preliminari concernenti un determinato fatto 0 0 emerga che in ordine a tale fatto, nei confron (^) 1 Fti del sottoposto alle indagini, già esiste un giudicato. La conclusione logica ed in linea con le esigenze di economia processuale è una 0 0 ri (^) 1 Fchiesta di archiviazione. 0 0 Del resto l'art. 649 c.p.p. preve (^) 1 Fde, la declaratoria di ne bis in idem 0 0 con sentenza per l'ipotesi in cui l'azione penale sia stata già promossa, ma non im (^) 1 Fpone al pubblico

0 0 A determinare la scelta interven (^) 1 Fgono le disposizioni contenute nell'art. 669 c.p.p. le quali, orientate verso soluzioni ancora una volta di favor rei, dichiarano prevalente la sentenza meno gravosa.

7. Deroghe (apparenti) al divieto di bis in idem. 0 0 Nel disciplinare il fenomeno dell'efficacia preclusiva del giudi (^) 1 Fcato, l'art. 649 c.p.p., facendo salvo "quanto disposto dagli artt. 69 e 345", sottrae ad esso due tipi di provvedimento: 0 0 a) la sentenza che dichiara estinto il reato per morte dell'im (^) 1 Fputato , la quale "non impedisce l'esercizio dell'azione penale per il medesimo fatto e contro la medesima 0 0 persona, qualora successiva (^) 1 Fmente si accerti che la morte dell'imputato è stata 0 0 erroneamente di (^) 1 Fchiarata" (art. 69c.p.p.); b) la sentenza che proscioglie l'imputato per difetto di una condizione di procedibilità , la quale consente la riproponibilità del 0 01 Fl'azione nel caso in cui, in un secondo momento, la condizione si realizzi (art. 345 c.p.p.). Pur se apparentemente prospettate come deroghe al divieto di bis in idem, le 0 0 situazioni che nascono dalle decisioni sopraccenna (^) 1 Fte, a ben guardare, non lo sono. Infatti, la declaratoria di estinzione del reato pronunziata sul presupposto, rivelatosi successivamente erroneo, che l'imputato sia morto, va considerata una "pseudo - sentenza" inidonea a formare il giudicato. Pertanto, è illogico pensare ad una deroga 0 0 all'efficacia preclusiva esplicata dal giudica (^) 1 Fto laddove un giudicato, in realtà, non c'è. Per quanto riguarda, poi, la sentenza di proscioglimento per difetto di una condizione 0 0 di procedibilità è stato giustamente soste (^) 1 Fnuto (corderò) che essa ha semplicemente 0 0 il valore di un accerta 0 0 (^) 1 Fmento sulla mancanza della condizione e sulla conseguente 1 F 0 0 impos sibilità di procedere; al di fuori di questi limiti, entro i quali la sen (^) 1 Ftenza costituisce sicuramente giudicato, la decisione non ha negato affatto la possibilità, o 0 0 addirittura il dovere, di procedere al soprav (^) 1 Fvenire della condizione mancante, eventualità questa che esorbita dall'area del giudicato. 8. Funzione positiva del giudicato penale. Abbiamo osservato come alla funzione negativa (impedire un nuovo giudizio sul medesimo fatto) sia accostata una funzione positiva (obbligo per altri giudici di 0 0 "riconoscere l'esistenza del giu (^) 1 Fdicato in tutte le pronunzie sopra domande che presuppongono il giudicato stesso"). 0 0 Il discorso investe, sostanzialmen (^) 1 Fte, il tema dell' incidenza del giudicato penale su giudizi extrapenali. Gli assunti posti a base del fenomeno sono:

  1. Unità e identità della giurisdizione come manifestazione della sovranità dello Stato;
  2. necessità di evitare interferenze e possibili contraddizioni nell'attività di giudici penali e di giudici civili; 0 0 1 F 0 0
  3. pre valenza della decisione penale in quanto sorretta da un accertamen (^) 1 Fto più rigoroso e, quindi, più attendibile che non quello civile.

0 0 Una giustificazione, però, non sempre condivi (^) 1 Fsa e talora, anzi, recisamente rifiutata. 0 0 La mancanza di ragioni che giustifichino un vincolo della sentenza pe (^) 1 Fnale sui giudizi extrapenali può essere sostenuta sulla base di alcuni fatti : a) che l'unità della giurisdizione non esclude la separazione delle competenze così come non pretende che alla sentenza penale si attribuisca un'efficacia in sede civile, che non è riconosciuta nemmeno nell'ambito della stessa giurisdizione penale; b) che se realmente il processo penale assicura una più ap 0 01 Fprofondita ricerca della verità non si capisce perché il legislatore non ne abbia esteso le regole anche al processo civile; c) che il giudicato può esser diretto, semmai, ad escludere conflitti tra decisioni 0 0 diverse rispetto alla stessa azione, non tra de (^) 1 Fcisioni indipendenti intorno agli stessi 0 0 fatti ma per fini ed effetti di (^) 1 Fversi. 0 0 Per quanto riguarda, in particolare, il sistema introdotto dal co (^) 1 Fdice del 1988, esso appare caratterizzato da un contesto normativo che, diversamente da quanto 0 0 prevedeva il precedente codice, esclu (^) 1 Fdendo la validità erga omnes dell'accertamento dei fatti effettuato in sede penale, riduce fortemente l'area di efficacia del giudicato penale nei procedimenti civili e amministrativi.