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SIRACUSANO – GALATI – TRANCHINA – ZAPPALÀ, Diritto processuale penale
Tipologia: Sintesi del corso
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capitolo primo IL GIUDICATO PENALE
1. Considerazioni introduttive. Il concetto di "esecuzione" nell'ambito processualpenalistico è suscettibile di 0 0 adattarsi ad una pluralità di situa (^) 1 Fzioni :
0 0 In sostanza, le condizioni per l'irrevocabili (^) 1 Ftà si traducono tutte nell'impossibilità 0 0 giuridica di sottoporre il contenuto del provvedimento ad un 'riesame', at (^) 1 Ftraverso gli ordinali mezzi di impugnazione. Sotto questo profilo non si giustifica quella "distinzione inutilmente complicata" che emerge dall'art. 648 , tra :
allorché sopraggiunga il convincimento che quella conoscenza si sia prodotta sulla base di fallaci percezioni da parte del giudice, ponendo così in crisi la situazione di certezza che il giudicato avrebbe dovuto garantire e determinando, di conse 0 01 Fguenza, la necessità di una successiva acquisizione di conoscenza.
4. La funzione del giudicato penale. Funzione negativa: il divieto di bis in idem. Legate al configurarsi dell'istituto come fenomeno estintivo del potere di decisione su un determinato oggetto, si individuano rispetto al giudicato penale:
giudice non può riprendere in esame la già constatata impromuovibilità o improseguibilità dell'azione ove, per avventura, venga investito di un nuovo processo contro la stessa persona e per il medesimo fatto,instaurato su un presupposto diverso dalla sopravvenienza della condizione di procedibilità. Insuscettibile di dar vita al ne bis in idem è il provvedimento di archiviazione, 0 0 giacché non esiste alcuna norma che ad esso attri (^) 1 Fbuisca effetti vincolanti, e d'altro canto, l'art. 649 è abbastanza esplicito nel precludere un nuovo processo per il medesimo fatto nei confronti della stessa persona solo ove questa sia stata già 0 0 1 F 0 0 pro sciolta o condannata "con sentenza o decreto penale divenuti irre (^) 1 Fvocabili". 0 0 Tutt'al più, al provvedimento di archiviazione va ricono (^) 1 Fsciuta un'efficacia limitatamente preclusiva, in quanto dopo la sua pronuncia l'inizio di un nuovo procedimento per lo stesso fatto e nei confronti della stessa persona è subordinato all'autorizzazione del giudice a norma dell'art. 414 c.p.p., sicché in carenza di tale 0 0 autorizzazione la procedibilità è impedita e dev'essere di (^) 1 Fchiarato con sentenza che 0 0 l'azione penale non doveva essere inizia 0 0 (^) 1 Fta. Va fatto cenno a quell'indiriz (^) 1 Fzo giurisprudenziale, secondo cui l'applicazione della regola del ne bis in idem è collegata non tanto alla diretta operatività della disposizione di cui all'art. 649, quanto al fatto che tale norma rappresenta 0 0 l'espressione di un principio ge (^) 1 Fnerale dell'ordinamento che, anche in presenza di pronunce giurisdizionali non ancora connotate dal requisito dell'irrevocabilità, rende la reiterazione dei procedimenti e delle decisioni sull'identica regiudicanda 0 0 incompatibile con le esigenze di razionalità e di fun (^) 1 Fzionalità del sistema processuale, sistema basato sull'istituto della "preclusione" che impedisce l'esercizio di un potere di fronte al pregresso esercizio dello stesso potere. Il divieto di bis in idem, infine, non sembra operare di fronte a decisioni giudiziarie straniere, se si dà credito all'art. 11 c.p. che impone espressamente di giudicare nello 0 0 Stato il cittadino o lo stra (^) 1 Fniero che vi abbia commesso reati, "anche se sia stato giudicato all'estero" per gli stessi fatti. Con questa disposizione, tuttavia, contrastano una serie di norme che fanno capo a non poche convenzioni internazionali, in cui sono contenute regole differenti. E così:
riconducibile alla sentenza come fatto giuridico in senso stretto e non 0 0 all'accerta (^) 1 Fmento in essa contenuto. B) II presupposto di natura oggettiva del divieto di bis in idem è dato dalla identità 0 0 tra il fatto su cui ha deciso la sentenza di (^) 1 Fvenuta irrevocabile ed il fatto per il quale si vorrebbe instaurare il nuovo processo. 0 0 E a questo proposito, è da precisare, anzitutto, co (^) 1 Fme debba intendersi il concetto di "medesimo fatto" delineato dall'art. 649 c.p.p. Premesso che il riferimento investe il fatto concreto che è stato oggetto del primo 0 0 giudizio, escludendo fatti successivi che, pur es (^) 1 Fsendo astrattamente uguali non 0 0 possono considerarsi identici per (^) 1 Fché commessi in condizioni di tempo e di luogo diverse , c'è da chiedersi se per determinare la 'identità' del fatto debba guardarsi :
(getto pericoloso di cose), in base alla premessa che 'fatto', ai fini della preclusione per un nuovo processo, equivale a mera 'condotta esteriore , dovremmo concludere che un eventuale giudicato su quella contravvenzione impedirebbe una successiva 0 0 imputazione per omi 0 0 (^) 1 Fcidio allorché si scoprisse che il lancio era consistito nel lasciar
1 F 0 0 ca dere un corpo contundente sul capo di una persona dopo aver pre (^) 1 Fso accuratamente la mira; e tutto questo appare aberrante. Tant'è che la giurisprudenza della Corte di cassazione, proprio per evitare soluzioni palesemente illogiche ha pressoché costantemente sostenuto che il divieto di bis in idem agisce solo nel caso in cui l'identità obiettiva non 0 0 concerne la sola condotta dell'imputato, ma com (^) 1 Fprende l'intera materialità del reato nei suoi tre elementi: condotta, evento, nesso causale. Opinione questa che si pone, però, in netto contrasto con la formulazione letterale della norma racchiusa nell'art.
Il discorso è stato completato con una opportuna precisazione. 0 0 In particolare, prendendo 0 0 (^) 1 Fsi le mosse dalla constatazione secondo la quale "le condotte tran (^) 1 Fsitive sono individuate da ciò su cui cadono", è stato chiarito che la nozione di 'condotta', come punto di riferimento del 'fatto' al fine di ricollegarvi il 0 0 divieto di un secondo giudizio, va definita in rela (^) 1 Fzione al suo oggetto materiale. In sostanza, dunque, nel 'fatto' di cui all'art. 649 c.p.p., "tolto l'interno psichico, 0 0 nonché quanto at (^) 1 Ftiene a 'grado' e 'circostanze', restano l'azione od omissione e, nei reati cosiddetti materiali, l'oggetto fisico. 0 0 Così spiegato su quali parametri debba operarsi, si può agevol (^) 1 Fmente capire perché, 0 0 ad esempio, una sentenza irrevocabile che ab (^) 1 Fbia deciso su un'imputazione di omicidio colposo non permette, emergendo nuovi elementi di valutazione, l'instaurazione contro la medesima persona di un nuovo processo per omicidio doloso 0 0 ai danni della stessa vittima: evidentemente, il mutamento dell'ele (^) 1 Fmento psicologico non comporta alterazione nell'identità del fatto inteso come condotta, stante la identità dell'oggetto materiale su cui essa incide. Viceversa, una sentenza emessa, ad esempio, per contravvenzione alle leggi 0 0 in (^) 1 Ffortunistiche non ostacola il successivo esercizio dell'azione penale per il delitto di omicidio colposo riconducibile alla stessa condotta (omissione delle necessarie precauzioni), in quanto questa nella contravvenzione rileva qua talis, mentre nel delitto assume rilievo per la sua incidenza su un determinato oggetto fisico (il corpo 0 0 del (^) 1 Fl'offeso).
6. Conseguenze derivanti dalla regola del divieto di bis in idem. Dalla regola che sancisce il divieto di bis in idem discendono talune conseguenze in relazione alla possibilità che, nonostante una decisione divenuta irrevocabile, una 0 0 persona stia per esser chiama (^) 1 Fta a rispondere due volte della stessa condotta. Può accadere che in fase di indagini preliminari concernenti un determinato fatto 0 0 emerga che in ordine a tale fatto, nei confron (^) 1 Fti del sottoposto alle indagini, già esiste un giudicato. La conclusione logica ed in linea con le esigenze di economia processuale è una 0 0 ri (^) 1 Fchiesta di archiviazione. 0 0 Del resto l'art. 649 c.p.p. preve (^) 1 Fde, la declaratoria di ne bis in idem 0 0 con sentenza per l'ipotesi in cui l'azione penale sia stata già promossa, ma non im (^) 1 Fpone al pubblico
0 0 A determinare la scelta interven (^) 1 Fgono le disposizioni contenute nell'art. 669 c.p.p. le quali, orientate verso soluzioni ancora una volta di favor rei, dichiarano prevalente la sentenza meno gravosa.
7. Deroghe (apparenti) al divieto di bis in idem. 0 0 Nel disciplinare il fenomeno dell'efficacia preclusiva del giudi (^) 1 Fcato, l'art. 649 c.p.p., facendo salvo "quanto disposto dagli artt. 69 e 345", sottrae ad esso due tipi di provvedimento: 0 0 a) la sentenza che dichiara estinto il reato per morte dell'im (^) 1 Fputato , la quale "non impedisce l'esercizio dell'azione penale per il medesimo fatto e contro la medesima 0 0 persona, qualora successiva (^) 1 Fmente si accerti che la morte dell'imputato è stata 0 0 erroneamente di (^) 1 Fchiarata" (art. 69c.p.p.); b) la sentenza che proscioglie l'imputato per difetto di una condizione di procedibilità , la quale consente la riproponibilità del 0 01 Fl'azione nel caso in cui, in un secondo momento, la condizione si realizzi (art. 345 c.p.p.). Pur se apparentemente prospettate come deroghe al divieto di bis in idem, le 0 0 situazioni che nascono dalle decisioni sopraccenna (^) 1 Fte, a ben guardare, non lo sono. Infatti, la declaratoria di estinzione del reato pronunziata sul presupposto, rivelatosi successivamente erroneo, che l'imputato sia morto, va considerata una "pseudo - sentenza" inidonea a formare il giudicato. Pertanto, è illogico pensare ad una deroga 0 0 all'efficacia preclusiva esplicata dal giudica (^) 1 Fto laddove un giudicato, in realtà, non c'è. Per quanto riguarda, poi, la sentenza di proscioglimento per difetto di una condizione 0 0 di procedibilità è stato giustamente soste (^) 1 Fnuto (corderò) che essa ha semplicemente 0 0 il valore di un accerta 0 0 (^) 1 Fmento sulla mancanza della condizione e sulla conseguente 1 F 0 0 impos sibilità di procedere; al di fuori di questi limiti, entro i quali la sen (^) 1 Ftenza costituisce sicuramente giudicato, la decisione non ha negato affatto la possibilità, o 0 0 addirittura il dovere, di procedere al soprav (^) 1 Fvenire della condizione mancante, eventualità questa che esorbita dall'area del giudicato. 8. Funzione positiva del giudicato penale. Abbiamo osservato come alla funzione negativa (impedire un nuovo giudizio sul medesimo fatto) sia accostata una funzione positiva (obbligo per altri giudici di 0 0 "riconoscere l'esistenza del giu (^) 1 Fdicato in tutte le pronunzie sopra domande che presuppongono il giudicato stesso"). 0 0 Il discorso investe, sostanzialmen (^) 1 Fte, il tema dell' incidenza del giudicato penale su giudizi extrapenali. Gli assunti posti a base del fenomeno sono:
0 0 Una giustificazione, però, non sempre condivi (^) 1 Fsa e talora, anzi, recisamente rifiutata. 0 0 La mancanza di ragioni che giustifichino un vincolo della sentenza pe (^) 1 Fnale sui giudizi extrapenali può essere sostenuta sulla base di alcuni fatti : a) che l'unità della giurisdizione non esclude la separazione delle competenze così come non pretende che alla sentenza penale si attribuisca un'efficacia in sede civile, che non è riconosciuta nemmeno nell'ambito della stessa giurisdizione penale; b) che se realmente il processo penale assicura una più ap 0 01 Fprofondita ricerca della verità non si capisce perché il legislatore non ne abbia esteso le regole anche al processo civile; c) che il giudicato può esser diretto, semmai, ad escludere conflitti tra decisioni 0 0 diverse rispetto alla stessa azione, non tra de (^) 1 Fcisioni indipendenti intorno agli stessi 0 0 fatti ma per fini ed effetti di (^) 1 Fversi. 0 0 Per quanto riguarda, in particolare, il sistema introdotto dal co (^) 1 Fdice del 1988, esso appare caratterizzato da un contesto normativo che, diversamente da quanto 0 0 prevedeva il precedente codice, esclu (^) 1 Fdendo la validità erga omnes dell'accertamento dei fatti effettuato in sede penale, riduce fortemente l'area di efficacia del giudicato penale nei procedimenti civili e amministrativi.