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capitolo primo
LE IMPUGNAZIONI IN GENERALE ----------------------------------
1. Definizione e classificazione delle impugnazioni. All'impugnazione sono affidate due funzioni :
- consentire "il perfezionamento per gradus delle decisioni giudiziali" attraverso la richiesta di un nuovo provvedimento che sostituisca il precedente ritenuto errato e, ingiusto ;
- di verificare "la sottomissione del giudice alla norma". Le impugnazioni sono, dunque, strumenti processuali offerti alle parti per provocare il controllo su un provvedimento del giudice. Il codice destina alle impugnazioni un intero libro, il nono, con quattro titoli dedicati, rispettivamente, alle "disposizioni generali", all'appello", al "ricorso per cassazione" e alla "revisione". 0 0 Le indicazioni del libro nono non esauriscono, però, la catego 0 0 (^) 1 Fria dei mezzi di impugnazione, nella quale vanno, altresì, ricondot (^) 1 Fte:
- la richiesta di riesame delle ordinanze che dispongono una mi 0 01 Fsura coercitiva ,
- la richiesta di revoca della sentenza di non luogo a procedere ,
- l'opposizione a decreto di condanna. 0 0 L'elencazione dimostra che il legislatore non ha dato una ri 0 0 (^) 1 Fsposta omogenea ai problemi che evoca il con (^) 1 Fcetto di "controllo". Infatti : a) affinché risulti efficace, il "controllo" dovrebbe essere af 0 01 Ffidato ad un giudice superiore e diverso da quello che ha emesso il provvedimento impugnato. In tal caso 0 0 si parla di mezzi di impu (^) 1 Fgnazione devolutivi e si fa riferimento all'appello e al ricorso per cassazione. Il sistema, però, appare strutturato in modo da ritenere che un controllo parimenti efficace possa essere attuato anche quando venga affidato ad un giudice dello stesso 0 0 gra (^) 1 Fdo rispetto all'autore del provvedimento. In tal caso si parla di mezzi di impugnazione non devolutivi e si fa riferimento alla 0 0 richiesta di rie 0 0 (^) 1 Fsame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva, alla 1 F 0 0 ri chiesta di revoca della sentenza di non luogo a procedere, all'oppo (^) 1 Fsizione a decreto di condanna; b) sebbene il "controllo" sia funzionale alla eliminazione di un asserito errore non è, tuttavia, pensabile che esso possa essere attivato in ogni tempo. Esigenze di certezza impongono, infatti, che ogni vicenda processuale abbia una conclusione oltre la quale essa diventa normalmente immutabile. 0 0 Si colloca qui la distinzione dei mezzi di im (^) 1 Fpugnazione in :
- ordinari i mezzi di im 0 01 Fpugnazione che — se esperiti entro precisi limiti temporali 0 0 — im (^) 1 Fpediscono che il provvedimento diventi irrevocabile (es., appello, ricorso per cassazione);
- straordinari i mezzi di impugnazione che — eccezionalmente —- si possono 0 0 indirizzare contro una deci (^) 1 Fsione già divenuta irrevocabile (es., revisione). 0 0 Con riguardo alle sentenze e ai decreti penali, il concetto di ir (^) 1 Frevocabilità è fissato dall'art. 648 c.p.p., che così dispone:
0 0
- "sono ir (^) 1 Frevocabili le sentenze pronunciate in giudizio contro le quali non è ammessa impugnazione diversa dalla revisione" ….
- "se l'impugnazione è ammessa, la sentenza è irrevocabile quando è inutilmente decorso il termine per proporla o quello per impugnare l'ordinanza che la dichiara inammissibile. Si vi è stato ricorso per cassazione, la sentenza è irrevocabile dal giorno in cui è pronunciata l'ordinanza o la sentenza che dichiari inammissibile o rigetta il ricorso" (comma 2). La disciplina è completata dalla disposizione in base alla quale "il decreto penale d condanna è irrevocabile quando è inutilmente decorso il termini per proporre opposizione o quello per impugnare l'ordinanza chi la dichiara inammissibile" (comma 3). Del tutto particolare è la posizione delle sentenze di non luogo a procedere, che, quando non sono più soggette a impugnazione acquistano forza esecutiva (art. 650 comma 2), pur restando possibile per esse, nei casi di cui all'art. 434, la revoca, malgrado sia stato esperito o non risulti più esperibile il mezzo di impugnazioni specificamente indicato dall'art. 428 ; c) dal momento che il "controllo" è consentito sul presupposto che l'errore lamentato dall'impugnante sia possibile, si dovrebbe addebitare al sistema una palese contraddizione ove fosse disposta l'immediata esecuzione di un provvedimento che, con l'impugnazione, si assume ingiusto. Per evitare un danno che potrebbe risultare irrimediabile il codice stabilisce che, in via ordinaria, i mezzi di impugnazione siano sospensivi: con la loro proposizione, cioè resta sospesa l'esecuzione del provvedimento impugnato. Questa è la regola, la cui eccezione è rappresentata dai mezzi di impugnazione non sospensivi, quali la revisione, e le impugnazioni contro provvedimenti in materia di libertà personale. 2. Impugnabilità oggettiva: A) principio di tassatività; B) abnormità, C) conversione dell'impugnazione. A) L'art. 111 Cost., sancisce solennemente che "contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla liberta personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari e speciali, è sempre ammesso ricorso in cassazione per violazione d legge". 0 0 Tuttavia il pre (^) 1 Fdetto art. 111 non esaurisce né la tipologia dei provvedimenti del giudice né quella dei mezzi di impugnazione. L'art. 568 c.p.p. consacra il c.d. principio di tassatività delle im 0 01 Fpugnazioni, così formulato:
- "la legge stabilisce i casi nei quali i provvedimenti del giudice sono soggetti a 0 0 impugnazione e determi 0 0 (^) 1 Fna il mezzo con cui possono essere impugnati" (comma 1).
- "sono sem (^) 1 Fpre soggetti a ricorso per cassazione, quando non sono altrimenti 0 0 impugnabili, i provvedimenti con i quali il giudice decide sulla li (^) 1 Fbertà personale e le sentenze, salvo quelle sulla competenza che possono dare luogo a un conflitto di giurisdizione o di competenza a norma dell'art. 28" (comma 2). L'eccezione si spiega 0 0 con il fatto che, "per le sentenze in tema di competenza, la via alla cassa (^) 1 Fzione è già appositamente prevista attraverso il rito dei conflitti"
C) L'art 568 com 0 01 Fma 1 c.p.p. formula il principio di tassatività riservando alla legge 0 0 anche la determinazione del mezzo con cui possono essere impu (^) 1 Fgnati i provvedimenti del giudice. 0 0 Ciò posto, quale soluzione adot (^) 1 Ftare nel caso in cui una parte proponga un mezzo di impugnazione diverso da quello consentito? Due sentenze delle sezioni unite della cassazione (sent. Fazioli 1974 e sent. Esposito 1983 ) hanno, in passato, ritenuto ammissibile la 'conversione' dell'atto nel mezzo di 0 0 impu (^) 1 Fgnazione predisposto dalla legge, sempre che la parte abbia "errato nella enunciazione formale del mezzo quale risulta dal contenuto sostanziale dell'atto" e 0 0 non abbia, invece, "deliberatamente ed er (^) 1 Froneamente utilizzato un mezzo di impugnazione non previsto e consentito dalla legge nel qual caso "l'impugnazione doveva essere dichiarata inammissibile. L'impostazione, è apparsa tanto discutibile, da far qualificare "gratuitamente esose" le 0 0 massime ricordate, venendo esse a creare un requisi (^) 1 Fto di ammissibilità non richiesto dalla legge. La relazione al progetto preliminare del codice in cui si dice che il principio di 0 0 conversione delle impugnazioni "non può riguardare, come continua a sostene (^) 1 Fre una parte della giurisprudenza, solo i casi in cui sia ravvisabile un errore della parte 0 0 che ha proposto l'impugnazione non consenti 0 0 (^) 1 Fta. Deve quindi ritenersi prevalente esclusivamente la volontà inte (^) 1 Fsa comunque a sottoporre a sindacato la decisione 0 0 impugnata, sin (^) 1 Fdacato che non può evidentemente non aversi se non nella sede e con 0 0 le modalità previste dalla legge in ordine al tipo di reato ritenu (^) 1 Fto o di procedimento al quale essa si attaglia". Sulla base di questa premessa, l'art. 568 comma 5 stabilisce che "l'impugnazione è 0 0 ammissibile indipendentemente dalla quali (^) 1 Fficazione a essa data dalla parte che l'ha 0 0 proposta. Se l'impugnazio (^) 1 Fne è proposta a un giudice incompetente, questi trasmette gli atti al giudice competente". Viene così fissato il principio di irrilevanza della qualificazione attribuita dalla 0 0 parte al singolo mezzo di impu (^) 1 Fgnazione.
3. Impugnabilità soggettiva. Stabilisce l'art. 568 comma 3 c.p.p. che : 0 0 "il diritto di impugna (^) 1 Fzione spetta soltanto a colui al quale la legge espressamente lo 0 0 con (^) 1 Fferisce. Se la legge non distingue tra le diverse parti tale diritto spetta a ciascuna di esse": il principio di tassatività, quindi, opera ancora una volta, riservando alla legge l'individuazione dei titolari del diritto di impugnazione. Riguardo: a) impugnazione del pubblico ministero : è disciplinata dall'art. 570, in base al quale: "il procuratore della Repubblica presso il tribunale e il procuratore generale presso la 0 0 corte di appello pos (^) 1 Fsono proporre impugnazione, nei casi stabiliti dalla legge, quali 0 0 che siano state le conclusioni del rappresentante del pubblico ministe 0 0 (^) 1 Fro". Si precisa al riguardo che ciò costituisce espressione del "prin (^) 1 Fcipio di impersonalità del pubblico ministero", secondo cui quest'organo non è mai vincolato alle sue precedenti richieste, al punto che — ritiene la giurisprudenza — si deve considerare 0 0 "ammissibi (^) 1 Fle l'impugnazione proposta dalla stessa persona fisica del pubblico
0 0 ministero d'udienza il quale si dolga per l'accoglimento delle con (^) 1 Fclusioni da lui stesso formulate". In questo quadro, l'art. 570 stabilisce che "l'impugnazione può essere proposta anche dal rappresentante del pubblico ministero che ha presentato le conclusioni" (comma 2); lo stesso, qualora ne faccia richiesta nell'atto di appello e ottenga l'autorizzazione del procuratore generale presso la corte d'appello, "può partecipare al successivo 0 0 grado di giudizio quale sostituto del procuratore genera (^) 1 Fle presso la corte di appello" (comma 3). Quest'ultima previsione viene spiegata "con l'opportunità di non far disperdere la conoscenza e l'esperienza già acquisite dei fatti di quel processo. 0 0 La stessa previsione, tut (^) 1 Ftavia, non implica, per il suo carattere ritenuto eccezionale, che il rappresentante del pubblico ministero il quale, su propria richiesta e in 0 0 sostituzione del procuratore generale, abbia partecipato al suc (^) 1 Fcessivo grado di 0 0 giudizio, sia poi legittimato ad impugnare la deci (^) 1 Fsione di appello. 0 0 L'esame dell'ari. 570 va completato ricordando che esso rico (^) 1 Fnosce al procuratore generale il diritto di proporre impugnazione "nonostante l'impugnazione o 0 0 l'acquiescenza del pubblico ministe (^) 1 Fro presso il giudice che ha emesso il provvedimento" ; b) impugnazione dell'imputato: può essere proposta "perso 0 01 Fnalmente o per mezzo di un procuratore speciale nominato anche prima della emissione del provvedimento" (art. 571 comma 1 c.p.p.). La specificazione normativa del momento in cui può farsi utile ricorso alla procura speciale è servita a superare un deciso 0 0 1 F 0 0 at teggiamento giurisprudenziale del passato, secondo il quale in te (^) 1 Fma di 0 0 impugnazione, il soggetto titolare del relativo diritto può va (^) 1 Flidamente esercitarlo a mezzo di un procuratore, solo rilasciando a questi un atto, nelle forme prescritte, 0 0 contenente l'esatta indicazio (^) 1 Fne della sentenza contro cui intende promuovere l'impugnazione stessa, atto perciò necessariamente successivo all'emanazione della sentenza. 0 0 Nell'interesse dell'imputato possono, altresì, proporre impu 0 0 (^) 1 Fgnazione:
- il tutore, per l'imputato soggetto alla tutela, e il cura (^) 1 Ftore speciale, per l'imputato incapace di intendere o di volere che non abbia tutore ;
- l'esercente la potestà dei genitori per l'imputato minorenne ; 0 0
- il difensore dell'imputato al momento del depo (^) 1 Fsito del provvedimento ovvero il difensore nominato a tal fine. Con riguardo alla legittimazione del difensore , particolare at 0 01 Ftenzione merita il caso in cui occorra impugnare una sentenza con 0 01 Ftumaciale. 0 0 La 1egge n. 479 del 1999 ha abrogato l'art. 571, com (^) 1 Fma 3, c.p.p., laddove disponeva che "il difensore può proporre impugnazione solo se munito di specifico mandato. La Corte di cassazione, aveva sottoposto la norma al vaglio della Corte 0 0 costi (^) 1 Ftuzionale per contrasto con gli articoli 3 e 24 Cost. e con l'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo "nella parte in cui non consente al difensore di imputato irreperibile di impugnare una sentenza contumaciale se non 0 0 munito di specifico manda (^) 1 Fto".
0 0 e della parte civile per il risarci (^) 1 Fmento del danno e per la rifusione delle spese processuali (art. 575 ). 0 0 Con riguardo al difensore del responsabile civile o della perso (^) 1 Fna civilmente 0 0 obbligata per la pena pecuniaria, c'è da dire che l'as (^) 1 Fsenza di una disposizione analoga a quella contenuta nell'arT. 571 fa ritenere che abbia validità ancora 0 0 permanente l'indiriz 0 0 (^) 1 Fzo giurisprudenziale che gli ha negato la legittimazione ad impu (^) 1 Fgnare in assenza di procura speciale ; d )L' impugnazione della parte civile, del querelante e della persona offesa: non si 0 0 può estendere ai contenuti penali della sen (^) 1 Ftenza. Per questo aspetto il codice appresta un diverso strumento. L'art. 572 dispone che: 0 0
- parte civile, persona offesa ( anche se non costituita parte civile), en (^) 1 Fti e associazioni intervenuti a norma degli artt. 93 e 94, possono presentare richiesta 0 0 motivata al pubblico ministero di proporre im (^) 1 Fpugnazione "a ogni effetto penale", 0 0
- il pubblico ministero, qualora non ritenga di secon 0 0 (^) 1 Fdare la richiesta, deve emettere decreto motivato da notificare al ri (^) 1 Fchiedente. 0 0 Di regola la parte civile può proporre impugnazione esclusiva (^) 1 Fmente "contro i capi della sentenza di condanna che riguardano l'azione civile e, ai soli effetti della responsabilità civile, contro la sentenza di proscioglimento pronunciata nel giudizio" (art. 576 ). Per quanto riguarda il mezzo d'impugnazione utilizzabile dalla parte civile è da rilevare che date le modifiche introdotte dalla 1egge 2006 n. 46 all'art. 576 ,non 0 0 risulta più indica (^) 1 Fto nella disposizione il mezzo con il quale la parte civile possa far valere le sue pretese. E dato che, per la regola generale dell'art. 568, la legge deve fissare anche il mezzo 0 0 con il quale i provvedi (^) 1 Fmenti possono essere impugnati, è difficile dubitare che nel 0 0 caso di specie sia invocabile soltanto il generale potere di ricorso per cassa (^) 1 Fzione previsto per tutte le sentenze nello stesso art. 568. Nei termini indicati, la parte civile può impugnare : 0 0
- sia la sen (^) 1 Ftenza pronunciata a seguito del dibattimento
- sia quella emessa a conclusione del giudizio abbreviato, quando essa abbia consentito all'abbreviazione. 0 0 Anche per quanto concerne il difensore della parte civile appa (^) 1 Fre condivisibile la tesi che gli nega una facoltà propria di interporre gravame e che subordina l'ammissibilità di tale atto alla necessaria sussistenza di una procura speciale rilasciata anche in epoca anteriore all'emanazione del provvedimento da impugnare. e)Relativamente alle impugnazioni del querelante, il codice pone una condizione: la sua legittimazione nasce esclusivamente con la condanna "a norma 0 0 dell'art. 542", e cioè con la condanna alle spe (^) 1 Fse e ai danni pronunziata nei suoi confronti in caso di assoluzione dell'imputato per non aver commesso il fatto o perché il fatto non sussiste. Avveratasi la condizione, al querelante spetta "lo stesso diritto" di impugnare accordato alla parte civile (art. 576 ). 4. L'interesse ad impugnare.
La legge, inoltre stabilisce che "per proporre impugnazione è necessario avervi interesse" (art. 568 ), in tal modo il codice esclude "passi oziosi od autolesivi". 0 0 Con l'impugnazione, dunque, l'impugnante deve tendere a ri (^) 1 Fmuovere un provvedimento che gli abbia arrecato un pregiudizio e a sostituirlo con uno a lui più favorevole. 0 0 Su questo dato, la giuri (^) 1 Fsprudenza ha insistito particolarmente. Va, pertanto, ricordato che : 0 0
- "l'interesse ad im 0 0 (^) 1 Fpugnare deve essere ravvisabile in concreto e non già come interes (^) 1 Fse meramente astratto all'esattezza giuridica della decisione"
- che "l'interesse per proporre un mezzo di impugnazione deve sussistere non soltanto all'atto di proposizione del gravame, ma anche al momento della decisione" ; 0 0
- che, "poiché il giudicato si forma li (^) 1 Fmitatamente al dispositivo della sentenza, le 0 0 parti non hanno inte (^) 1 Fresse a rimuovere, attraverso l'impugnazione, le affermazioni della motivazione che non trovano riscontro nel dispositivo, costituendo esse, in tal 0 0 caso, l'irrilevante antecedente di un atto di volontà ine (^) 1 Fsistente" ;
- che l'interesse ad impugnare "deve avere carattere di attualità ed essere diretto a 0 0 conse (^) 1 Fguire un risultato giuridicamente apprezzabile, quale è quello di evitare un 0 0 pregiudizio anche morale alla sfera dei propri diritti sog (^) 1 Fgettivi, che l'impugnante intende con il gravame rimuovere". 0 0 E' configurabile inoltre l'interesse ad impugnare dell'imputa (^) 1 Fto che sia stato assolto per non aver commesso il fatto, ma ai sensi dell'art. 530 comma 2 c.p.p. ( la prova si è rivelata insufficiente) e ciò sia perché l'ordinamento tutela in via primaria il diritto 0 0 alla reputazione, evidentemente compromesso dall'ele (^) 1 Fmento di dubbio insito in questo tipo di assoluzione, sia perché un simile proscioglimento potrebbe recare 0 0 pregiudizio al soggetto inte (^) 1 Fressato nell'ambito del suo rapporto d'impiego. Particolare si presenta la posizione del pubblico ministero , al quale l'ordinamento giudiziario, approvato con r.d. 1941 n. 12, (modificato dal D.P.R. 1988, n. 449) affida 0 0 anche il compito di vegliare "alla osservan 0 0 (^) 1 Fza delle leggi" e "alla pronta e regolare amministrazione della giu (^) 1 Fstizia". 0 0 Ciò, secondo la prevalente dottrina, do (^) 1 Fvrebbe indurre a ritenere sussistente l'interesse ad impugnare del pubblico ministero "tutte le volte in cui egli ravvisi nell'emesso provvedimento una decisione in qualsiasi modo ingiusta, quali che 0 0 possano essere le conseguenze, favorevoli o svantaggiose per l'im (^) 1 Fputato, e senza la necessità di alcun altro specifico requisito. 0 0 Sul punto la giuri 0 0 (^) 1 Fsprudenza appare, invece, divisa. Ed invero, in alcuni casi, parten (^) 1 Fdo dalla premessa che la titolarità dell'azione penale attribuita al pubblico ministero non deve esser intesa "quale potere-dovere di chiedere la condanna dell'imputato, sibbene quale potere-dovere di instare per una pronuncia del giudice su una determinata questione onde ottenere l'attuazione della legge, nel caso concreto", 0 0 è stato deciso che "l'interesse ad impugnare da parte del pubblico ministe (^) 1 Fro sussiste, 0 0 sempre che il gravame tenda ad ottenere l'esatta appli 0 0 (^) 1 Fcazione della legge, indipendentemente dalle conseguenze pregiudi (^) 1 Fzievoli o favorevoli all'imputato che dall'applicazione stessa possano derivare". 0 0 In altri casi, viceversa, è stato affermato che l'interesse alla im (^) 1 Fpugnazione "deve corrispondere al ruolo che la parte è chiamata a dispiegare nel processo"; il pubblico
- del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria 0 0 (data la condanna dell'imputato per un certo reato, sarebbe inam (^) 1 Fmissibile il gravame inteso ad ottenere che il nomen juris del fatto fosse convertito in un altro),
- parte civile (la quale "ha interesse ad impugnare la sentenza che, assolvendo l'imputato, sia pure con formula genericamente non preclusiva dell'esercizio dell'azione civile, in ogni caso pregiudichi i suoi interessi, anche solo con riferimento all'indennizzo per danno non patrimoniale, il quale trova fondamento nell'accettata commissione di un reato). Conseguentemente, la formula assolutoria 'il fatto non costituisce reato', implicando l'esclusione dell'elemento soggettivo del fatto-reato, pregiudica l'interesse della parte civile :
- sia con riferimento, all'indennizzo del danno non patrimoniale,
- sia in relazione all'accertamento (negativo) di un elemento integrante la fattispecie di responsabilità civile da colpa aquiliana, ex art. 2043 c.c.". 5. La conversione del ricorso in appello. Per scongiurare l'eventualità che una stessa sentenza venga sottoposta a diversi 0 0 giudizi d'impugnazione ,con effetti pregiudi (^) 1 Fzievoli sotto il profilo sia dell'economia processuale sia della non contraddittorietà dei giudicati , l'art. 580 c.p.p. stabilisce la regola che : 0 0 quando contro la stessa sentenza siano proposti mezzi d'impu (^) 1 Fgnazione diversi, il ricorso per cassazione si converte nell'appello. Il legislatore ha limitato l'applicabilità dell'istituto della conversione soltanto ai casi "in cui sussista la connessione di cui all'art. 12". Viene così attuato, in parte, quello che una risalente dottrina ha definito "principio di unitarietà del mezzo d'impugnazione" , la cui estrinsecazione si verifica nei seguenti casi: A) sentenza cumulativa: è possibile che in un solo procedi 0 01 Fmento confluiscano più 0 0 imputati o che il procedimento si debba oc (^) 1 Fcupare di una pluralità di imputazioni 0 0 addebitate ad una stessa per (^) 1 Fsona. In queste ipotesi, la sentenza conclusiva sarà unica soltanto dal punto di vista formale, giacché essa, in realtà, è costituita da tanti "capi" quanti sono gli imputati o 0 0 quante sono le imputazioni. Può acca (^) 1 Fdere, quindi, che un capo sia appellabile ed un altro soltanto ricorribile: in questo caso, qualora tra i capi intercorra il vincolo della connessione di cui all'art. 12 e ove sia proposto l'appello, il ricorso per cassazione si convertirà in appello; B) sentenza per il cui unico capo sono dati alle parti diversi mezzi di impugnazione: l'evenienza si riscontra, ad esempio, nell'ipotesi prevista dall'art. 443 0 0 di sentenza di condanna emessa in sede di giudizio abbre 0 0 (^) 1 Fviato e appellabile soltanto dall'imputato e non dal pubblico mini (^) 1 Fstero al quale resta la possibilità di ricorso per 0 0 cassazione. Nel sistema di con 0 0 (^) 1 Fversione precedente alla legge n. 46 del 2006, che si fondava sol (^) 1 Ftanto sul profilo formale dell'unica sentenza per una pluralità di 0 0 posizioni, non vi era alcun dubbio sull'applicabilità dell'istituto an 0 0 (^) 1 Fche in tali ipotesi di cumulo meramente soggettivo dei diversi mez (^) 1 Fzi d'impugnazione. 0 0 Adesso, con la limitazione imposta dalla predet (^) 1 Fta riforma all'operatività dell'istituto della conversione unicamente nelle figure previste dall'art. 12, risulta estremamente
0 0 difficile invo (^) 1 Fcarne l'applicazione nei casi in esame e in tutti quelli nei quali, pur 0 0 sussistendo la pluralità di parti, non si rinviene il cumulo dei proce (^) 1 Fdimenti di cui all'art. 12; C) ricorso immediato per cassazione (c.d. ricorso per saltum ): si faccia il caso di una sentenza che, ai sensi dell'art. 593, sia sicuramente appellabile 0 0 e si ponga mente all'ipotesi che la parte in (^) 1 Fteressata all'impugnazione ritenga, ad esempio, che la questione di diritto controversa nel procedimento di primo grado non possa avere adeguata soluzione nel giudizio di secondo grado. Aspettare l'esito di questo giudizio per poi ricorrere per cassazione potrebbe rappresentare una perdita di tempo. Qui si colloca la disposizione contenuta nell'art. 569 comma 1 : "la parte che ha diritto di appellare la sentenza di primo grado può proporre direttamente ricorso 0 0 per cassazione". L'istituto, pur nella consapevolezza della scar (^) 1 Fsa applicazione nel 0 0 processo civile, è stato introdotto nel si (^) 1 Fstema processuale penale allo scopo di fornire comunque uno strumento acceleratorio del processo. 0 0 E' possibile, tuttavia, che, mentre una parte esperisce il ricor 0 0 (^) 1 Fso per saltum, una delle altre parti utilizzi proprio l'appello: l'ipote (^) 1 Fsi è contemplata dall'art. 569, che prevede la conversione del ricorso in appello, mediante un generale rinvio all'art. 580. 0 0 Si ritorna in sede di legittimi (^) 1 Ftà se "entro quindici giorni dalla notificazione del ricorso, le parti che hanno proposto appello dichiarano tutte di rinunciarvi per 0 0 pro (^) 1 Fporre direttamente ricorso per cassazione". 0 0 1 F 0 0 Ove si verifichi que sta eventualità, sarà, l'appello a convertirsi in ri 0 0 (^) 1 Fcorso e le parti dovranno presentare entro quindici giorni dalla di (^) 1 Fchiarazione suddetta nuovi motivi, se l'atto di appello non aveva i requisiti per valere come ricorso. Una situazione che porta ancora una volta alla conversione del ricorso in appello è disciplinata dall'art. 569 comma 3 c.p.p. per il caso in cui il ricorso per saltum denunci, come vizio, la "mancata assunzione di una prova decisiva" o la "mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione" (art. 606 ): "ipotesi nelle 0 0 quali il mezzo più congeniale di impugnazio (^) 1 Fne è costituito dall'appello, che non c'è quindi ragione di saltare".
6. L'atto di impugnazione: "forma", "tempo", "luogo" e "mo 0 01 Fdo" di presentazione. 0 0 Al rispetto di queste condizioni è legata l'effi (^) 1 Fcacia dell'atto di impugnazione. A) "Forma" dell'impugnazione : l'art. 581 c.p.p. indica i requisiti di forma e di contenuto che deve possedere l'atto di impugnazione: 0 0
- "l'impugna (^) 1 Fzione si propone con atto scritto". (^) 0 0
- nell'atto di impugnazione "sono indicati il provvedimento impu (^) 1 Fgnato, la data del medesimo, il giudice che lo ha emesso". Si pone qui un problema che è strettamente connesso all'art. 591, il quale, trattando di 0 0 inammissibilità dell'impugnazione, sta (^) 1 Fbilisce che essa si verifica, tra l'altro, quando non sono osservate le disposizioni dell'art. 581. Deve dedursene che qualsiasi 0 0 mancanza o erroneità determini senz'altro questa conseguenza? Sul piano let (^) 1 Fterale 0 0 sembra proprio che l'esito sia ineluttabile. Ove si ricordi, pe (^) 1 Frò, lo scopo della norma, apparirà sicuramente preferibile la tesi di quella parte della dottrina, che 0 0 ritiene che non si verifichi inammissibili (^) 1 Ftà tutte le volte in cui l'atto di
"i motivi, con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto 0 0 che sorreg (^) 1 Fgono ogni richiesta", potrebbe ingenerare il dubbio che "motivi" e ragioni 0 0 di diritto ed elementi di fatto che sostengono le censure sia (^) 1 Fno cose diverse. Ma non basta ancora indicare i motivi: è prescritto che questa indicazione sia specifica. La specificità dei motivi va intesa nel sen 0 01 Fso che essi debbono assolvere "alla loro tipica funzione di critica" e consentire con immediatezza al giudice 0 0 dell'impugnazione "di co (^) 1 Fnoscere la causa della doglianza". È stato precisato che :
- il requisito della specificità dei motivi è soddisfatto qualora l'impugnante indichi 0 0 "in modo preciso e completo, anche se suc (^) 1 Fcintamente, gli elementi di fatto e di diritto che si pongono a fonda- mento delle censure"; 0 0
- non è, invece, soddisfatto qualora l'impu 0 0 (^) 1 Fgnante, senza ulteriore specificazione, si limiti a dedurre che "la te (^) 1 Fsi accusatoria non appare suffragata da prove inequivocabili". È bene ricordare che il mancato rispetto delle disposizioni dell'art. 581 determina l'inammissibilità dell'impugnazione (art. 591 ). B) Il "tempo" dell'impugnazione: la duplice esigenza di "rendere meno gravoso il lavoro della cancelleria" e di "ridurre i tempi di passaggio dei procedimenti ai gradi 0 0 successivi" ha indotto il legislatore ad im (^) 1 Fmaginare un meccanismo mediante il quale, di regola, i termini per l'impugnazione scattano da un momento precostituito dalla legge e, quindi, conosciuto preventivamente dalle parti. Si dovrebbe, in tal modo, evitare la notificazione dell'avviso di deposito del 0 0 provvedi (^) 1 Fmento, alla quale si dovrebbe fare ricorso solo in casi marginali. Ecco la conseguente disciplina dettata nell'art. 585 c.p.p. che assegna alle parti, per proporre impugnazione, un termine di: a) quindici giorni, per i provvedimenti emessi in camera di consiglio e per le 0 0 decisioni la cui motivazione è redatta contestual (^) 1 Fmente al dispositivo ai sensi dell'art. 544 ; b) trenta giorni, per i provvedimenti in ordine ai quali alla redazione dei motivi non si proceda contestualmente, ma entro il quindicesimo giorno da quello della pronuncia, come prescritto dall'art. 544 ; e) quarantacinque giorni, per i provvedimenti relativamente ai quali il giudice, ritenendo di non poter giungere al deposito nei quindici giorni, utilizzi la soluzione offertagli dall'art. 544 , e indichi un termine più lungo, che non ecceda il novantesimo giorno dalla pronuncia. L'art. 585 , determina il dies a quo sicché i termini decorrono: a) dalla notificazione alle parti private o dalla comunicazione al pubblico ministero 0 0 del provvedimento emesso in seguito a proce (^) 1 Fdimento in camera di consiglio ; b) dalla lettura del provvedimento in udienza, nel caso in cui si è proceduto alla 0 0 redazione contestuale del dispositivo e della mo (^) 1 Ftivazione. Tale decorrenza interessa "tutte le parti che sono state o che debbono considerarsi presenti nel giudizio, anche 0 0 se non sono presenti alla lettura" (si pensi all'imputato allontanato coattiva (^) 1 Fmente, all'imputato che, si allontani dall'aula di udienza
c) dalla scadenza del termine stabilito dalla legge o di quello più lungo determinato dal giudice per il deposito della sentenza, sempre che, ovviamente, questo termine risulti rispettato. 0 0 Qualora la sentenza non venga depositata entro i predetti termi (^) 1 Fni, si rende (^) 0 0 necessario un avviso di deposito che deve essere comunicato al pubblico ministe (^) 1 Fro e notificato alle parti private che hanno diritto di impugnazione. Qui, come è ovvio, la 0 0 decorrenza del termine per impugnare scatte (^) 1 Frà "dal giorno in cui è stata eseguita la 0 0 notificazione o la comunica (^) 1 Fzione dell'avviso di deposito"; d) dal giorno in cui è stata eseguita la notificazione dell'avvi 0 01 Fso di deposito con 0 0 l'estratto del provvedimento, per l'imputato con (^) 1 Ftumace. Analoga decorrenza è stabilita per il procuratore generale presso la corte di appello, al quale va data 0 0 comunicazione dell'avvi (^) 1 Fso di deposito con l'estratto di tutti i provvedimenti emessi in udienza da qualsiasi giudice della sua circoscrizione diverso dalla corte di appello: ciò al fine di consentirgli un consapevole esercizio del diritto di impugnazione riconosciutogli dall'art. 570. Può accadere che la decorrenza del termine sia diversa per l'imputato e per il suo difensore: in tal caso, dispone l'art. 585 , "opera per entrambi il termine che scade per ultimo". Per intendere la previsione, si ponga mente all'avviso che, ai sensi dell'art. 585 , deve essere dato all'imputato contu 0 01 Fmace e si consideri che analogo avviso non spetta al suo difensore. A prescindere, da questa situazione del tutto particolare, la differente decorrenza dei termini per impugnare, relativamente all'imputato e al suo difensore, potrebbe verificarsi in tutti i casi in cui deve essere notificato l'avviso di deposito della sentenza in base all'art. 548 comma 2; avviso che spetta non solo alle parti private, ma, altresì, "a chi risulta difensore dell'imputato al momento del deposito della sentenza". Orbene, poiché è assai probabile che la notificazione dell'avviso sia effettuata in giorni diversi, difensore e imputato possono utilizzare il termine che scade per ultimo, e cioè quello decorrente dall'ultima notifica. Così fissati i termini per l'impugnazione, l'art. 585 comma 5 si preoccupa di precisare che essi "sono stabiliti a pena di decaden 0 01 Fza". 0 0 Potrebbe accadere che, dopo una tempestiva e articolata impu (^) 1 Fgnazione, appaia utile all'impugnante prospettare altre ragioni, in fatto o in diritto, al giudice dell'impugnazione. 0 0 La situazione è sicu (^) 1 Framente meritevole di tutela ed è per questo che l'art. 585 comma 4 appronta uno specifico rimedio, consistente nel consentire che, fino a quindici giorni prima dell'udienza, vengano presentati nella cancelleria del giudice della impugnazione, motivi nuovi. Essi vanno presentati "nel numero di copie necessarie per tutte le parti" e che subiscono l'eventuale inammissibilità dell'originario atto di impugnazione. 0 0 Dell'argomento si occupa pu 0 0 (^) 1 Fre l'art. 167 c.p.p. per precisare che, nel caso di
1 F 0 0 presentazio ne di motivi nuovi, "devono essere specificati i capi e i punti enun (^) 1 Fciati 0 0 a norma dell'art. 581 del codice, ai quali i mo (^) 1 Ftivi si riferiscono".
Nel caso in cui l'impugnazione sia proposta dalle parti private, "la sottoscrizione dell'atto deve essere autenticata da un notaio, da altra persona autorizzata o dal difensore" (art. 583 ). L'impugnazione si considera proposta nella data di spedizione della raccomandata o del telegramma" (art. 583 ). 0 0 Disposizioni particolari sono dettate, infine, per le impugna 0 0 (^) 1 Fzioni di persone detenute o internate che possono presentare im (^) 1 Fpugnazioni con atto ricevuto dal direttore dell'istituto , il quale, dopo averle iscritte in apposito registro, le comunica immediatamente all'autorità competente (art. 123 ). Valido destinatario dell'atto di impugnazione sarà, invece, un ufficiale di polizia giudiziaria, nel caso in cui l'imputato si trovi in stato di arresto o di detenzione domiciliare, ovvero sia custodito 0 0 in un luo (^) 1 Fgo di cura (art. 123 ). La cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, senza ritardo, deve curarne la comunicazione al pubblico ministero e la notificazione alle parti private (art. 584). 0 0 L'art. 164 n. c.p.p. sta (^) 1 Fbilisce che sono le parti a dover curare il deposito delle copie dell'atto di impugnazione occorrenti per la notificazione prevista dall'art. 584. Ammonisce l'art. 164, che se non sono depositate le copie indicate la cancelleria 0 0 provvede a farle a spese di chi ha presentato l'impugna (^) 1 Fzione.
7. L'estensione dell'impugnazione. 0 0 L'istituto era già noto come "effetto estensivo del (^) 1 Fl'impugnazione". La nuova dizione intende sottolineare "come si tratti non di un immanente effetto dell'impugnazione, ma soltanto di una evenienza relativa a processi plurisoggettivi". 0 0 Nei processi plurisoggettivi, si ha un processo a carico di per (^) 1 Fsone diverse con una 0 0 sentenza cumulativa che lo conclude; ma può darsi che soltanto al (^) 1 Fcuni degli interessati hanno ritenuto di proporre impugnazione. Quale soluzione scegliere?
- ritenere, per i soggetti non impugnanti, definitivamente sciolto il legame costituito 0 0 1 F 0 0 dal proces so cumulativo, con totale disinteresse per le vicende legate ai risul (^) 1 Ftati della proposta impugnazione, ….. oppure ……
- cercare "il mezzo per arrivare alla stessa decisione per tutti gli imputati e le parti 0 0 che si trovino in una identità di condizioni sostanziali e pro (^) 1 Fcessuali o processuali soltanto. Ragioni di logica e di giustizia, hanno tradizionalmente indotto il legislatore ad optare per la seconda soluzione. L'art. 587 c.p.p. disciplina l'estensio 0 01 Fne dell'impugnazione , prevedendo le seguenti quattro ipotesi: 1) "nel caso di concorso di più persone in uno stesso reato", l'impugnazione 0 0 proposta da uno degli imputati, purché non fonda (^) 1 Fta su motivi esclusivamente 0 0 personali, giova anche agli altri impu (^) 1 Ftati". Si ritiene che la formula "concorso di più persone in uno stesso reato" vada intesa in modo ampio, tale da ricomprendere, oltre alle varie figure di concorso ("necessario", "eventuale", "improprio") , anche le ipotesi in cui "un tema storico sia comune ai coimputati.
L'impugnazione inoltre poggia su motivi esclusivamente personali qualora essi 0 0 riguardino "qualità e condi (^) 1 Fzioni soggettive della persona che li ha proposti, 0 0 (elemento psicologico del reato, qualificazioni delinquen (^) 1 Fziali, imputabilità del soggetto, status di prossimo congiun 0 01 Fto, ecc.). 2) "nel caso di riunione di procedimenti per reati diversi", l'impugnazione proposta 0 0 da un imputato giova a tutti gli altri im 0 0 (^) 1 Fputati soltanto se i motivi riguardano violazioni della legge proces (^) 1 Fsuale, e non sono esclusivamente personali". 0 0 La legge utilizzando la locuzione "riu 0 0 (^) 1 Fnione di procedimenti", vuole fare riferimento non so (^) 1 Flo ai procedimenti connessi ai sensi dell'art. 12 c.p.p., ma a tutti i casi di riunione disciplinati dall'art. 17. Si ritiene che proprio perché l'estensione opera di fronte a qualsiasi ipotesi di riunione 0 0 di procedimenti per reati diversi, non può avere alcuna ri (^) 1 Flevanza il fatto che essa sia stata disposta in violazione di legge. Inoltre perché si attui l'estensione non basta che i motivi dell'impugnazione siano non 0 0 "esclusivamente persona (^) 1 Fli", occorre che essi riguardino violazioni della legge processuale. Sarà, pertanto, estensibile un motivo che denunci l'irregolare 0 0 costi (^) 1 Ftuzione del giudice; non lo sarà, invece, un motivo che lamenti la mancanza di motivazione circa la responsabilità dell'impugnante; **_0 0
- "l'impugnazione proposta dall'imputato giova anche al re_** (^) 1 Fsponsabile civile e alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria"
- "l'impugnazione proposta dal responsabile civile o dalla persona civilmente 0 0 obbligata per la pena pecuniaria giova all'impu (^) 1 Ftato anche agli effetti penali, purché non sia fondata su motivi esclusivamente personali" (sarebbe tale ad es. 0 0 un'impugnazione che ri (^) 1 Fguardi unicamente gli interessi civili). Il caso è esattamente opposto a quello esaminato sub 3): qui è l'imputato ad essere rimasto inerte, mentre l'impugnazione viene proposta da uno dei soggetti sopra ricordati. Vanno ora analizzati alcuni problemi dell'istituto:
1. L'art. 601 c.p.p. dispone, che : "se ricorre alcuno dei casi previsti dall'art. 587", il presidente ordina la citazione dell'imputato non appellante. Ora, mentre è scontato che l'imputato che si giovi dell'effetto estensivo partecipa a pieno titolo al dibattimento, è invece controverso se 0 0 il non impu (^) 1 Fgnante possa presentare motivi propri. Il parere negativo poggia sul fatto che l'estensione dell'impugnazione non può risolversi in una sorta di restituzione in termini. Se si considera, però, che il non impugnante conserva tuttora la veste di imputato è 0 0 difficile capire perché egli non possa presen (^) 1 Ftare, suoi motivi nuovi (all'art. 585 ). 2. Un altro problema, che pone il ricorso all'art. 587, è il seguente: la possibilità dell'estensione dell'impugnazione impedisce il passaggio in giudicato della sentenza 0 0 nei con (^) 1 Ffronti dell'imputato non impugnante? Risponde negativamente la 0 0 giurisprudenza, per la quale l'estensione dell'impugnazione, qualo (^) 1 Fra si verifichi effettivamente, opera come rimedio straordinario contro il giudicato. Non si è mancato di precisare tuttavia che tale conclusione si può riferire solo al caso in cui l'impugnazione poggi su motivi esclusivamente personali.
0 0
- La prima deroga è contenuta proprio nell'art. 588, il cui com 0 0 (^) 1 Fma 2 così dispone: "le impugnazioni contro i provvedimenti in ma (^) 1 Fteria di libertà personale non hanno 0 0 in alcun caso effetto sospensi (^) 1 Fvo". 0 0
- ulteriori eccezioni si possono ri (^) 1 Fcordare: il ricorso per cassazione contro l'ordinanza che disciplina il procedimento in camera di consiglio ; 0 0 le ri (^) 1 Fchieste di riesame contro l'ordinanza di sequestro conservativo ; l'appello contro i provvedimenti relativi alle misure di sicurezza ecc…. Sfuggono ancora all'effetto sospensivo : 0 0
- le impugnazioni contro le sen 0 0 (^) 1 Ftenze di non luogo a procedere e di proscioglimento, con riferimen (^) 1 Fto all'eventuale liberazione dell'imputato ; 0 0 1 F 0 0
- l'impu gnazione contro la sentenza di condanna con riferimento alla prov (^) 1 Fvisoria esecuzione delle disposizioni civili e al pagamento della provvisionale ; 0 0
- le impugnazio (^) 1 Fni contro le pronunce del giudice di appello sull'azione civile ; È appena il caso di notare che la regola qui esaminata riguarda esclusivamente le impugnazioni ordinarie. Le straordinarie, infatti, si dirigono contro decisioni ormai in fase di esecuzione. 9. Rinuncia all'impugnazione. Nonostante le critiche avanzate dalla dottrina, l'art. 589 c.p.p. disciplina, col nome di 0 0 "rinuncia all'im 0 0 (^) 1 Fpugnazione", una cospicua applicazione del c.d. "principio di di (^) 1 Fsponibilità". L'intero processo di gravame dipende, dall'iniziativa delle parti: se esercitando il diritto di impugnazione, si inscena un ulteriore grado di giudizio, 0 0 esercitando il diritto di rinun (^) 1 Fciare all'impugnazione, l'impugnante determina l'estinzione del procedimento. 0 0 I soggetti titolari del di (^) 1 Fritto di rinuncia sono: pubblico ministero : può rinunciarvi, anzitutto, il pubblico ministero presso il giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato e che ha proposto l'impugnazione: più precisamente, il rappresentante del pubblico ministero che ha presentato le 0 0 1 F 0 0 conclusioni, se l'impugna zione è stata da lui proposta o il procura (^) 1 Ftore della Repubblica, se a questi si deve l'impugnazione. 0 0 La legittimazione di tali soggetti dura, però, "fino all'a (^) 1 Fpertura del dibattimento". Successivamente a questo momento, "la dichiarazione di rinuncia può essere 0 0 effettuata prima dell'inizio del (^) 1 Fla discussione dal pubblico ministero presso il giudice 0 0 della impu (^) 1 Fgnazione, anche se l'impugnazione stessa è stata proposta da altro pubblico ministero". Il potere di rinuncia viene, quindi, ripartito, "a seconda dello stadio del processo, tra pubblico ministero a quo e pubblico mini 0 01 Fstero ad quem". Per quanto attiene all'ipotesi in cui l'impugnazione sia trattata e decisa in camera di consiglio, lo stadio processuale che decide della legittimazione è individuato nel 0 0 momento che precede l'u (^) 1 Fdienza:
- "prima dell'udienza", la rinuncia può essere effettuata solo dal pubblico ministero che ha proposto l'impugnazione; 0 0 1 F 0 0
- "successi vamente", dal pubblico ministero presso il giudice dell'impugna (^) 1 Fzione (art. 589 ).
Relativamente ali''impugnazione proposta dalle partì private , è disposto che esse 0 0 "possono rinunciare anche per mezzo di procu (^) 1 Fratore speciale" (art. 589 ). Un 0 0 costante indirizzo dottri (^) 1 Fnario e giurisprudenziale esclude che analogo diritto 0 0 competa al di 0 0 (^) 1 Ffensore, anche nel caso in cui abbia proposto personalmente impu (^) 1 Fgnazione; tranne che sia munito di procura speciale. Per quanto riguarda le modalità di esercizio del diritto di ri 0 01 Fnuncia 0 0 all'impugnazione, l'art. 589 stabilisce che "la di (^) 1 Fchiarazione di rinuncia è presentata a uno degli organi competenti a ricevere l'impugnazione nelle forme e nei modi previsti dagli artt. 581, 582 e 583, ovvero, in dibattimento, prima dell'inizio della 0 0 di (^) 1 Fscussione". A parte l'ipotesi di rinuncia effettuata in dibattimento (per la quale sarà sufficiente una dichiarazione raccolta nel verbale di udienza), il testuale rinvio agli artt. 581, 582 e 583, comporta che la rinuncia si realizzi con un atto formale, a sostituire il quale non può, quindi, bastare una volontà desumibile da fatti concludenti .. 0 0 L'art. 589 indivi (^) 1 Fdua nell'inizio della discussione anche il termine finale per un 0 0 efficace esercizio del diritto di ri (^) 1 Fnuncia. La rinuncia all'impugnazione non è, a sua volta, suscettibile di revoca. Se si considera, però, che, la rinuncia investe l'atto di impugnazione e, pertanto, non 0 0 estingue irreversibilmente il pote 0 0 (^) 1 Fre d'impugnare, si deve ammettere che, successivamen (^) 1 Fte alla rinuncia, nel rispetto dei termini, possa essere presentato un 0 0 altro atto di impugnazione, anche di contenuto iden (^) 1 Ftico a quello precedente.
10. Inammissibilità dell'impugnazione. 0 0 È preliminare allo svolgimento del procedimento d'impugna (^) 1 Fzione una fase diretta a 0 0 verificare l'ammissibilità del proposto gra (^) 1 Fvame. L'art. 591 sancisce che l'impugnazione è inammissibile: a) quando è proposta da chi difetta di legittimazione o non ha interesse; b) quando il provvedimento non è impugnabile; c) quando non sono state osservate le disposizioni relative alla forma, alla presentazione, alla spedizione, ai termini; d) quando vi è rinuncia. 0 0 La competenza a valutare se sono sussistenti ipotesi di inam (^) 1 Fmissibilità è rimessa al giudice dell'impugnazione, al quale, dalla cancelleria del giudice a quo, "sono trasmessi senza ritardo il provvedimento impugnato, l'atto di impugnazione e gli atti del procedimento" (art. 590 c.p.p.). Il giudice, in caso positivo, "dichiara con ordinanza l'inammissibilità e dispone l'esecuzione del provvedimento impugnato" (art. 591 comma 2). 0 0 Il procedimento diretto alla verifica dell'ammissibilità dell'im (^) 1 Fpugnazione si svolge in camera di consiglio ma senza "le formalità garantistiche dell'art. 127". 0 0 L'ordinanza che dichiara l'inammissibilità è impugnabile me (^) 1 Fdiante ricorso per 0 0 cassazione. A questo fine essa è notificata all'im 0 0 (^) 1 Fpugnante e, qualora ad impugnare sia stato personalmente l'impu (^) 1 Ftato, anche al suo difensore (art. 591 ). Una eventuale inammissibilità, che non è stata rilevata a norma del comma 2 art 591, può essere dichiarata in ogni stato e grado del procedimento". 0 0 Nel caso invece in cui il giudice dell'im (^) 1 Fpugnazione abbia erroneamente dichiarato l'inammissibilità (errore nel computo dei termini d'impugnazione).