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Una panoramica dettagliata sul procedimento di ratifica dei trattati tra Stati e sul concetto di riconoscimento di Stati nel contesto del diritto internazionale. i meccanismi di ratifica e l'importanza della sussistenza di indipendenza e effettività per la personalità internazionale di uno Stato. Inoltre, vengono discusse le clausole di compatibilità ancorato nei trattati e la violazione di norme interne sulla competenza a stipulare accordi internazionali.
Tipologia: Appunti
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F 0 B 7 Fase della ratifica. Ogni Stato si impegna a osservare il trattato attraverso la ratifica (art. 14). Il meccanismo di ratifica viene disciplinato dalle costituzioni dei singoli Stati. La Costituzione italiana, all’art. 87 comma 8, dispone che la ratifica spetti al Presidente della Repubblica previa autorizzazione delle Camere laddove ve n’è l’obbligo, regolato dall’art. 80 che elenca le materie coperte da riserva parlamentare: trattati di natura politica, regolamenti giudiziari, variazioni del territorio nazionale, oneri alle finanze, modificazioni di leggi. L’adesione è il meccanismo con cui uno Stato che non ha partecipato alla negoziazione del trattato decida comunque di adottarlo. Ciò avviene solo se il trattato è aperto, preveda cioè una esplicita clausola di adesione. F 0 B 7 Fase dello scambio delle ratifiche. Il trattato entra in vigore dopo la fase dello scambio delle ratifiche tra gli Stati firmatari. Oggi si preferisce il deposito delle ratifiche (art. 16) presso uno Stato che funge da segretario o, più comunemente, presso il Segretariato Generale delle Nazioni Unite
(art. 102 dello Statuto ONU). Il trattato entra in vigore negli Stati che hanno depositato la ratifica.
La registrazione dei trattati presso l’ONU permette di invocare tale trattato di fronte all’Assemblea
generale.
Nell’ambito del diritto internazionale pubblico il riconoscimento è generalmente definito come la dichiarazione di volontà con cui un’entità statale esprime l’intenzione di considerare un’altra comunità sovrana come Stato ai sensi dell’ordinamento internazionale. A questo atto una parte della dottrina ha attribuito una valenza costitutiva della personalità internazionale, subordinando quindi alla sua concessione la possibilità di uno Stato di essere titolare di diritti ed obblighi internazionali. Si tratta di una tesi strettamente legata all’idea che gli Stati preesistenti possano esercitare, mediante il riconoscimento, una sorta di potere di ammissione dello Stato di nuova formazione nella comunità internazionale. Quest’ultima apparirebbe come un consesso capace di ampliarsi per un meccanismo di cooptazione dei propri membri. Qualche breve riflessione induce tuttavia a dubitare della natura costitutiva del riconoscimento ai fini della personalità internazionale.Un primo ordine di considerazioni riguarda l’irrinunciabilità, ai fini dell’attribuzione della soggettività internazionale, del riferimento ai caratteri di effettività e indipendenza di una organizzazione di governo. Tali elementi sono necessari ai fini della qualificazione di cui si discute e ciò è di facile intuizione: un’organizzazione di governo che non eserciti un controllo effettivo su di una comunità territoriale, ancorché riconosciuta, non ha interessi concreti da gestire in ambito internazionale né può garantire l’adempimento degli obblighi che la pertengono; la medesima organizzazione, se manca di indipendenza, non figurerà come la reale titolare delle situazioni giuridiche attive e passive che formalmente le sono attribuite. Il fatto che la sussistenza di indipendenza ed effettività sia anche sufficiente a prefigurare la soggettività internazionale è testimoniato dall’inesistenza di ostacoli che impediscano o limitino la capacità concreta dello Stato che possegga tali requisiti di agire con pienezza nell’ambito della comunità delle nazioni senza bisogno d’altro.
Ciò spiega perché uno Stato che non abbia ottenuto il riconoscimento da parte di un suo omologo non per questo si trovi impedito a stringere relazioni diplomatiche e concludere trattati con soggetti dell’ordinamento internazionale diversi dal primo.In questo senso il riconoscimento, ai fini della sua natura di soggetto di diritto internazionale, si pone nella migliore delle ipotesi almeno come superfluo.
Interessanti sono anche le clausole di compatibilità o subordinazione, inserite nei Trattati per sottoporre determinate previsioni a trattati pre-esistenti. In caso di contrasti, decadono, lasciando spazi ad ulteriori e successivi negoziati o la possibilità se prevista di sciogliersi dagli impegni. Un'importante clausola di compatibilità è contenuta in uno dei maggiori trattati internazionali, il Trattato CE all'art.347. stabilisce che «le disposizioni del presente trattato non pregiudicano i diritti e gli obblighi derivanti da convenzioni concluse, anteriormente al 1º gennaio 1958 o, per gli Stati aderenti, anteriormente alla data della loro adesione, tra uno o più Stati membri da una parte e uno o più Stati terzi dall'altra. Nella misura in cui tali convenzioni sono incompatibili col presente trattato, lo Stato o gli Stati membri interessati ricorrono a tutti i mezzi atti ad eliminare le incompatibilità constatate. Ove occorra, gli Stati membri si forniranno reciproca assistenza per raggiungere tale scopo, assumendo eventualmente una comune linea di condotta.»
VIOLAZIONE DI NORME INTERNE SULLA COMPETENZA A STIPULARE
Qualsiasi tipo di procedimento si decida di applicare, il problema fondamentale si ha nel momento in cui chi stipula l’accordo non ha competenza a farlo o comunque non segue forme e procedure previste dal diritto interno.Prendendo specificatamente il caso italiano in esame, la discussione si concentra sul caso in cui gli accordi siano conclusi dal potere esecutivo , senza il concorso del potere legislativo e quindi, in definitiva, riguarda gli accordi in f.s..
Ci si chiede quali conseguenze derivino sul piano internazionale e ci si chiede che valore abbia l’impegno esclusivo e definitivo del potere esecutivo, relativo alle materie per le quali la Costituzione richieda il ricorso del Parlamento e del Capo dello Stato. In Italia non mancano esempi di questo tipo, basta guardare alla domanda di ammissione dell’Italia alle Nazioni Unite…
Le teorie a riguardo sono diverse…
Tendenzialmente si escludono sia visioni prettamente internazionalistiche, sia visioni prettamente interne che negano totalmente,o accordano totalmente,la validità di tali atti.Numerose, invece, sono le teorie intermedie, secondo le quali il diritto internazionale si rifarebbe alle ripartizioni “di fatto” delle competenze distribuite fra i poteri,oppure rinvierebbe alla Costituzione “vivente” che si forma attraverso la prassi, o ancora si farebbe riferimento alla buona fede , sostenendo che l’accordo sarebbe valido ogni qualvolta la violazione del diritto non sia riconoscibile dalle altre parti contraenti.
Una soluzione che è abbastanza vicina a quella puramente internazionalistica è contenuta nella Convenzione di Vienna all’art.:
Articolo 46 Disposizioni del diritto interno riguardanti la competenza a concludere trattati
Questa articolo trova riscontro anche nell’art 27 della Convenzione:
Articolo 27 Diritto interno e rispetto dei trattati
Una parte non può invocare le disposizioni del suo diritto interno per giustificare la mancata esecuzione di un trattato.